|
Circolare del
02-04-2003 - Dipartimento per gli Affari di Giustizia
oGGETTO : Richieste da parte di Autorità Giudiziarie Straniere – Spese di Giustizia
Con D.P.R. 6 marzo
2001 n. 55 (Regolamento di Organizzazione del Ministero della Giustizia) l'Ufficio
Traduzioni, ora Ufficio III, è stato trasferito dal Gabinetto del Ministro
al Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale del Contenzioso
e dei Diritti Umani. L'art. 4 del citato DPR ha, poi, specificato che l'oggetto
delle traduzioni sono leggi e atti stranieri.
L'Ufficio III è stato collocato nell'ambito della Direzione Generale del
Contenzioso e dei Diritti Umani, le cui competenze, tra le altre, attengono ai
ricorsi individuali proposti contro lo Stato avanti la Corte europea dei diritti
dell'uomo, alle procedure relative all'osservanza di obblighi internazionali
aventi ad oggetto la protezione dei diritti dell'uomo ed all'adeguamento del
diritto interno alle previsioni degli strumenti internazionali in materia di
diritti umani.
Pertanto, l'Ufficio III, a seguito della ristrutturazione del Ministero,
provvede alla traduzione di tutte le "sentenze, atti, note e leggi
concernenti i ricorsi proposti contro lo Stato avanti la Corte Europea"
ed, inoltre, si occupa "degli atti stranieri che interessano
direttamente il Ministero della Giustizia".
All'Ufficio III continuano invece a pervenire, da parte degli uffici giudiziari
di tutta Italia, atti, documenti ed istanze redatte in lingua straniera.
Orbene, va osservato che a seguito dell'entrata in vigore dei Testi Unici
recanti le disposizioni legislative regolamentari in materia di spese di
giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002 n. 114 e n. 115) gli atti che pervengono agli
uffici giudiziari da parte delle autorità giudiziarie straniere debbono essere
tradotti ricorrendo a tale normativa.
Giova rammentare che "ausiliario del magistrato è il perito, il consulente
tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto
competente …." (art. 3 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115) e che "le spese
del processo penale sono anticipate dall'erario, ad eccezione di quelle relative
agli atti chiesti dalle parti private …" (art. 4 del citato DPR).
Inoltre, fermo restando " la non ripetibilità delle spese per le rogatorie
dall'estero e per le estradizioni da e per l'estero" (art. 5 del citato
DPR), la competenza per tali procedure appartiene all'Ufficio II della Direzione
Generale delle Giustizia Penale deputato "alla cooperazione
internazionale attiva e passiva, estradizioni, assistenza giudiziaria,
adempimenti relativi all'esecuzione delle convenzioni di collaborazione
giudiziaria internazionale, al riconoscimento delle sentenze penali straniere e
alle rinunce alla priorità giurisdizionale italiana".
In ultimo, nel ribadire che in "materia civile", la traduzione
deve essere effettuata a cura e spese di parte, si rammenta che la notificazione
degli atti in materia civile è disciplinata dal Regolamento (CE) n. 1348/2000
del Consiglio del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla
comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in
materia civile o commerciale (GUCE L 160 del 30 giugno 2000), entrato in vigore
il 31 maggio 2001.
Per quanto di utilità, si comunica che sul sito www.europa.eu.int si possono
reperire le informazioni per l'applicazione del citato Regolamento, in
particolare quelle relative agli "organi mittenti", agli "organi
riceventi" e alle "autorità centrali" designati,
nonché alle lingue da utilizzare in ordine agli adempimenti previsti dal
Regolamento.
Si pregano le SS.LL. di voler curare la sollecita trasmissione della presente
circolare agli uffici giudiziari del rispettivo distretto.
Si prega di dare un cortese cenno di assicurazione.