Associazione di studio, formazione e informazione per la valorizzazione della figura dell'ufficiale giudiziario


Agenzia delle Entrate DIREZIONE REGIONALE DELLA PUGLIA 

UFFICIO FISCALITA’ Bari 16 NOV. 2001

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Al Sig.PETRELLI Aldo Ufficiale Giudiziario Dirigente C/o Corte d'Appello di Lecce Palazzo di Giustizia LECCE

PROTOCOLLO:       01/47248  OGGETTO:Art. 7-bis del D.P.R. n. 600/73 - Quesito.

 Con nota del 28.8.2001, prot. n. 01/47248 il sig. Aldo PETRELLI, in qualità di Ufficiale Giudiziario Dirigente dell'Ufficio Notifiche, Esecuzioni e Protesti presso la Corte d'Appello di Lecce, ha chiesto quali siano i corretti adempimenti fiscali da assolvere in merito ad alcune somme accessorie, corrisposte agli Ufficiali Giudiziari, che non sono amministrate dall'Ufficiale Giudiziario Dirigente, ma vengono gestite e corrisposte direttamente dalla Corte d'Appello che cura anche i versamenti delle ritenute all'Erario.

Tanto premesso, i dubbi rappresentati dall’istante riguardano l’inserimento di dette somme nel CUD, che l'Ufficiale Giudiziario Dirigente, in qualità di sostituto d'imposta, deve redigere per ogni singolo Ufficiale Giudiziario appartenente alla Corte d'Appello.

Infatti, la Corte d'Appello ritiene che l'Ufficiale Giudiziario Dirigente possa inserire dette somme nel CUD rilevandole dai prospetti quietanzati che la stessa Corte d'Appello periodicamente rilascia o, in alternativa, sia compito di ogni Ufficiale Giudiziario inserire la somma in esame netta propria dichiarazione dei redditi.

L'istante, viceversa, ritiene che per poter effettuare le operazioni di conguaglio e, quindi, inserire dette somme nel CUD, ha la necessità di avere conoscenza formale, mediante una comunicazione scritta riepilogativa di tutte le somme erogate e delle ritenute effettivamente operate e versate nell'anno precedente.

Al riguardo lo scrivente osserva che, così come già evidenziato da autorevole giurisprudenza (Sentenza Cassazione Penale, Sez. IlI n. 1886, del 2.2.1994 e Commissione tributaria Centrale n. 3195 del 3.4.1986) gli Ufficiali Giudiziari sono si impiegati dello Stato, ma rivestono un particolare status che non consente di estendere loro automaticamente la normativa generale concernente i dipendenti statali.

Detta divergenza, con gli altri impiegati dello Stato, si evidenzia soprattutto in materia di retribuzione, poiché gli emolumenti corrisposti non vengono erogati dallo Stato attraverso le consuete procedure adottate per gli impiegati civili.

A tal proposito la Suprema Corte nella succitata sentenza ha correttamente rilevato, in ordine agli adempimenti a carico dell'Ufficiale Giudiziario Dirigente, che nel caso di specie agisce come incaricato dello Stato, che "...egli, pur non essendo datore di lavoro dei componenti l'Ufficio, disponendo il riparto dei proventi e contabilizzando l'entità delle ritenute, che restano in sue mani, opera formalmente come sostituto d'imposta relativamente a redditi non quantificabili dall'Amministrazione centrale - perché sul reddito si inserisce la variabile idei compensi diversi e perché non è l'Amministrazione a corrispondere tutti i compensi - sicché incombe all'Ufficiale Giudiziario Dirigente l'obbligo, penalmente sanzionato, di prestare la dichiarazione di sostituto d'imposta che del resto completa l'iter degli adempimenti fiscali richiestigli".

Da tanto discende che l'Ufficiale Giudiziario Dirigente è obbligato agli adempimenti previsti dall'alt. 7-bìs del D.P.R. n. 600/73 il cui esonero è contemplato solo se si tratti di compensi e altre somme soggette a ritenuta ai sensi dell'alt. 29 dello stesso D.P.R. (ritenuta sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato).

Inoltre l'art. 7-bis dispone per i soggetti che corrispondono somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte di rilasciare apposita certificazione unica entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui gli emolumenti sono corrisposti.

Detta certificazione deve attestare l'indicazione dell'erogante e del percipiente, l'ammontare delle somme o valori corrisposti, con l'indicazione della relativa causale, e l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni d'imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché deve contenere la sottoscrizione del sostituto d'imposta.

I dati in questione, così come chiarito dalla circolare ministeriale n. 326/1997, potranno essere esposti su certificazioni di qualunque dimensione e potranno essere incorporate in altri documenti che il sostituto sia obbligato, sulla base di altre disposizioni, a consegnare.

Infine, sempre a proposito delle documentazione in esame, va rilevato che la legge non richiede l'indicazione degli estremi del versamento delle ritenute operate da parte del sostituto.

A tal proposito va ricordato, così come evidenziato dalla circolare ministeriale 238/2000, che "...l'art. 14, comma 1, lettera a), n. 2, del decreto legislativo n. 505 del 1999 ha soppresso, rispettivamente il quinto periodo dell'articolo 23, 3° comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, nonché il secondo comma dell'articolo 24 del medesimo decreto. Entrambe le disposizioni si applicano a partire dai compensi erogati a decorrere dal 13 gennaio 2000.

Sulla base delle suddette modifiche le indennità ed i compensi corrisposti da terzi ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lett. b), del TUIR devono essere conguagliati dal soggetto che le eroga e non più dal datore di lavoro principale del percipiente, conformemente a quanto stabilito per tutte le tipologie di redditi di lavoro dipendente individuate nel citato articolo 47 del TUIR.

Conseguentemente, i soggetti terzi sono tenuti a consegnare al sostituto la certificazione unica dei redditi erogati nel periodo d'imposta entro i termini ordinari previsti dall'alt. 7-bis del D.P.R. n. 600/73".

Pertanto, alla luce del quadro normativo suesposto si ritiene che la Corte d'Appello debba procedere agli adempimenti previsti dal citato art. 7-bis direttamente nei confronti degli Ufficiali Giudiziari.

Da tale rapporto resta estraneo l'Ufficiale Giudiziario Dirigente che non deve conguagliare le somme erogate dalla Corte d'Appello nei CUD da lui redatti.

Infine, si suggerisce, quale corretto comportamento fiscale di richiedere alla Corte d'Appello di rilasciare, entro i termini di cui all'art. 7-bis, una certificazione unica riassuntiva dei redditi percepiti da ogni Ufficiale Giudiziario, mentre, per quanto riguarda gli Ufficiali Giudiziari si precisa che questi dovranno procedere, in occasione della dichiarazione dei redditi a dichiarare e conguagliare le somme erogate dalla Corte d'Appello, a prescindere dal comportamento tenuto dalla stessa, così da non incorrere in alcuna sanzione.

Infatti, considerato che il sostituito non ha alcuna potestà né di controllare né di conoscere il comportamento tenuto dal sostituto che, ai sensi dell'ari. 35 del D.P.R. n. 602/73, è responsabile solidale con il sostituto solo nel caso in cui quest'ultimo sia iscritto nei ruoli in relazione a ritenute non effettuate e non versate, caso da escludere nella fattispecie esaminata, poiché i prospetti rilasciati dalla Corte d'Appello sarebbero documento sufficiente ad escludere ogni responsabilità da parte degli Ufficiali Giudiziari.

 

   IL TITOLARE DELL’UFFICIO Dott. Stelio Mattera

S.A./n.t./7