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Agenzia delle Entrate DIREZIONE REGIONALE DELLA PUGLIA
UFFICIO FISCALITA’ Bari 16 NOV. 2001
Via
Amendola 201/7-70126 Bari Tel. e Fax: 080/5481331E-mail: Stelio.Mattera@FINANZE.IT
Al
Sig.PETRELLI Aldo Ufficiale Giudiziario Dirigente C/o Corte d'Appello di
Lecce Palazzo di Giustizia LECCE
PROTOCOLLO: 01/47248
Con
nota del 28.8.2001, prot. n. 01/47248 il sig. Aldo PETRELLI, in qualità di
Ufficiale Giudiziario Dirigente dell'Ufficio Notifiche, Esecuzioni e Protesti
presso la Corte d'Appello di Lecce, ha chiesto quali siano i corretti
adempimenti fiscali da assolvere in merito ad alcune somme accessorie,
corrisposte agli Ufficiali Giudiziari, che non sono amministrate dall'Ufficiale
Giudiziario Dirigente, ma vengono gestite e corrisposte direttamente dalla Corte
d'Appello che cura anche i versamenti delle ritenute all'Erario.
Tanto
premesso, i dubbi rappresentati dall’istante riguardano l’inserimento di
dette somme nel CUD, che l'Ufficiale Giudiziario Dirigente, in qualità di
sostituto d'imposta, deve redigere per ogni singolo Ufficiale Giudiziario
appartenente alla Corte d'Appello.
Infatti,
la Corte d'Appello ritiene che l'Ufficiale Giudiziario Dirigente possa inserire
dette somme nel CUD rilevandole dai prospetti quietanzati che la stessa Corte
d'Appello periodicamente rilascia o, in alternativa, sia compito di ogni
Ufficiale Giudiziario inserire la somma in esame netta propria dichiarazione dei
redditi.
L'istante,
viceversa, ritiene che per poter effettuare le operazioni di conguaglio e,
quindi, inserire dette somme nel CUD, ha la necessità di avere conoscenza
formale, mediante una comunicazione scritta riepilogativa di tutte le somme
erogate e delle ritenute effettivamente operate e versate nell'anno precedente.
Al
riguardo lo scrivente osserva che, così come già evidenziato da autorevole
giurisprudenza (Sentenza Cassazione Penale, Sez. IlI n. 1886, del 2.2.1994 e
Commissione tributaria Centrale n. 3195 del 3.4.1986) gli Ufficiali Giudiziari
sono si impiegati dello Stato, ma rivestono un particolare status che non
consente di estendere loro automaticamente la normativa generale concernente i
dipendenti statali.
Detta
divergenza, con gli altri impiegati dello Stato, si evidenzia soprattutto in
materia di retribuzione, poiché gli emolumenti corrisposti non vengono erogati
dallo Stato attraverso le consuete procedure adottate per gli impiegati civili.
A
tal proposito la Suprema Corte nella succitata sentenza ha correttamente
rilevato, in ordine agli adempimenti a carico dell'Ufficiale Giudiziario
Dirigente, che nel caso di specie agisce come incaricato dello Stato, che "...egli,
pur non essendo datore di lavoro dei componenti l'Ufficio, disponendo il riparto
dei proventi e contabilizzando l'entità delle ritenute, che restano in sue
mani, opera formalmente come sostituto d'imposta relativamente a redditi
non quantificabili dall'Amministrazione centrale - perché sul reddito si
inserisce la variabile idei compensi diversi e perché non è l'Amministrazione
a corrispondere tutti i compensi - sicché incombe all'Ufficiale Giudiziario
Dirigente l'obbligo, penalmente sanzionato, di prestare la dichiarazione di
sostituto d'imposta che del resto completa l'iter degli adempimenti fiscali
richiestigli".
Da
tanto discende che l'Ufficiale Giudiziario Dirigente è obbligato agli
adempimenti previsti dall'alt. 7-bìs del D.P.R. n. 600/73 il cui esonero è
contemplato solo se si tratti di compensi e altre somme soggette a ritenuta ai
sensi dell'alt. 29 dello stesso D.P.R. (ritenuta sui compensi e altri redditi
corrisposti dallo Stato).
Inoltre
l'art. 7-bis dispone per i soggetti che corrispondono somme e valori soggetti a
ritenuta alla fonte di rilasciare apposita certificazione unica entro il mese di
febbraio dell'anno successivo a quello in cui gli emolumenti sono corrisposti.
Detta
certificazione deve attestare l'indicazione dell'erogante e del percipiente,
l'ammontare delle somme o valori corrisposti, con l'indicazione della relativa
causale, e l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni d'imposta
effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché deve
contenere la sottoscrizione del sostituto d'imposta.
I
dati in questione, così come chiarito dalla circolare ministeriale n. 326/1997,
potranno essere esposti su certificazioni di qualunque dimensione e potranno
essere incorporate in altri documenti che il sostituto sia obbligato, sulla base
di altre disposizioni, a consegnare.
Infine,
sempre a proposito delle documentazione in esame, va rilevato che la legge non
richiede l'indicazione degli estremi del versamento delle ritenute operate da
parte del sostituto.
A
tal proposito va ricordato, così come evidenziato dalla circolare ministeriale
238/2000, che "...l'art. 14, comma 1, lettera a), n. 2, del decreto
legislativo n. 505 del 1999 ha soppresso, rispettivamente il quinto periodo
dell'articolo 23, 3° comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, nonché il secondo
comma dell'articolo 24 del medesimo decreto. Entrambe le disposizioni si
applicano a partire dai compensi erogati a decorrere dal 13 gennaio 2000.
Sulla
base delle suddette modifiche le indennità ed i compensi corrisposti da terzi
ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lett. b), del TUIR devono essere
conguagliati dal soggetto che le eroga e non più dal datore di lavoro
principale del percipiente, conformemente a quanto stabilito per tutte le
tipologie di redditi di lavoro dipendente individuate nel citato articolo 47 del
TUIR.
Conseguentemente,
i soggetti terzi sono tenuti a consegnare al sostituto la certificazione unica
dei redditi erogati nel periodo d'imposta entro i termini ordinari previsti
dall'alt. 7-bis del D.P.R. n. 600/73".
Pertanto,
alla luce del quadro normativo suesposto si ritiene che la Corte d'Appello debba
procedere agli adempimenti previsti dal citato art. 7-bis direttamente nei
confronti degli Ufficiali Giudiziari.
Da
tale rapporto resta estraneo l'Ufficiale Giudiziario Dirigente che non deve
conguagliare le somme erogate dalla Corte d'Appello nei CUD da lui redatti.
Infine,
si suggerisce, quale corretto comportamento fiscale di richiedere alla Corte
d'Appello di rilasciare, entro i termini di cui all'art. 7-bis, una
certificazione unica riassuntiva dei redditi percepiti da ogni Ufficiale
Giudiziario, mentre, per quanto riguarda gli Ufficiali Giudiziari si precisa che
questi dovranno procedere, in occasione della dichiarazione dei redditi a
dichiarare e conguagliare le somme erogate dalla Corte d'Appello, a prescindere
dal comportamento tenuto dalla stessa, così da non incorrere in alcuna
sanzione.
Infatti,
considerato che il sostituito non ha alcuna potestà né di controllare né di
conoscere il comportamento tenuto dal sostituto che, ai sensi dell'ari. 35 del
D.P.R. n. 602/73, è responsabile solidale con il sostituto solo nel caso in cui
quest'ultimo sia iscritto nei ruoli in relazione a ritenute non effettuate e non
versate, caso da escludere nella fattispecie esaminata, poiché i prospetti
rilasciati dalla Corte d'Appello sarebbero documento sufficiente ad escludere
ogni responsabilità da parte degli Ufficiali Giudiziari.
IL TITOLARE DELL’UFFICIO Dott.
Stelio Mattera
S.A./n.t./7