CONTROVERSIE
IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO non è applicabile la sospensione dei termini per
il periodo feriale.
“Non
si applica la sospensione dei termini, prevista per il periodo feriale, alle
controversie inerenti il pubblico impiego privatizzato, di competenza del
giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, stante la disposizione
prevista dall’art. 3, Legge n. 741/1969”.
Tale
è stata la motivazione della sentenza n. 6956/2004, con la quale la Suprema
Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità di un ricorso alla stessa
presentato da una dipendente dell’Agenzia delle Entrate. Oggetto di
controversia: la decisione della Corte d’Appello in materia di applicazione
dei benefici previsti dalla legge 100/1987, relativa al trasferimento per
riavvicinamento al coniuge.
La
dipendente presentava ricorso in Cassazione
contro tale decisione oltre un anno dalla data di pubblicazione della
relativa sentenza. E la Suprema Corte dichiarava l’inammissibilità della
impugnazione ex art. 327 cpc. per scadenza dei termini.
Tale
controversia, devoluta dall’art. 28 del d.lgs 29/1993, come novellato
dall’art. 63 del dlgs 165/2001, al giudice ordinario in funzione del giudice
del lavoro (in quanto controversia inerente il rapporto di pubblico impiego
privatizzato), rientra, come ha espressamente motivato il collegio giudicante,
tra le controversie di lavoro che l’art. 3 della legge n. 742/1969, più volte
citata, esclude dall’applicazione della sospensione dei termini per il periodo
feriale (periodo che si protrae dal 1° agosto al 15 settembre).
Nel
caso di specie il ricorso per
Cassazione veniva notificato alla controparte il
05/11/2001, oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza delle Corte
d’Appello, avvenuta il 22/09/2000.
Da
qui l’inammissibilità del ricorso.
Ufficio
Stampa FLP