CONTROVERSIE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO non è applicabile la sospensione dei termini per il periodo feriale.


“Non si applica la sospensione dei termini, prevista per il periodo feriale, alle controversie inerenti il pubblico impiego privatizzato, di competenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, stante la disposizione prevista dall’art. 3, Legge n. 741/1969”.

Tale è stata la motivazione della sentenza n. 6956/2004, con la quale la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità di un ricorso alla stessa presentato da una dipendente dell’Agenzia delle Entrate. Oggetto di controversia: la decisione della Corte d’Appello in materia di applicazione dei benefici previsti dalla legge 100/1987, relativa al trasferimento per riavvicinamento al coniuge.

La dipendente presentava ricorso in Cassazione  contro tale decisione oltre un anno dalla data di pubblicazione della relativa sentenza. E la Suprema Corte dichiarava l’inammissibilità della impugnazione ex art. 327 cpc. per scadenza dei termini.

Tale controversia, devoluta dall’art. 28 del d.lgs 29/1993, come novellato dall’art. 63 del dlgs 165/2001, al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro (in quanto controversia inerente il rapporto di pubblico impiego privatizzato), rientra, come ha espressamente motivato il collegio giudicante, tra le controversie di lavoro che l’art. 3 della legge n. 742/1969, più volte citata, esclude dall’applicazione della sospensione dei termini per il periodo feriale (periodo che si protrae dal 1° agosto al 15 settembre).

Nel caso di specie  il ricorso per Cassazione veniva notificato alla controparte il  05/11/2001, oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza delle Corte d’Appello, avvenuta il 22/09/2000.

Da qui l’inammissibilità del ricorso.

                                                                                          

 

Ufficio Stampa FLP