REPUBBLICA
ITALIANA
TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER
IL LAZIO ROMA
SEZIONE PRIMA
Registro Ordinanze:/ 3976/2004
Registro Generale: 6692/2004
nelle
persone dei Signori:
CORRADO
CALABRO' Presidente
NICOLA
GAVIANO Cons.
DAVIDE
SORICELLI Ref. , relatore
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella
Camera di Consiglio del 14
Luglio 2004
Visto
il ricorso 6692/2004 proposto da:
LA
MANTIA NAZARENO ED ALTRI
ARCIDIACONO
GIUSEPPE
BUCCA
GIUSEPPINA
CAPPELLETTI
GIUSEPPINA
COLASANTI
CLAUDIO
CRASTIA
MARCO
DE
PAOLA ANNA
LA
MORGESE ROBERTO
MADDALENA
MARIA
LIPPIELLO
LUCIA
PRATO
MARIAROSARIA
PEDACE
PIETRO
ORLANDI
FABRIZIO
NUCIFORA
AURELIO
MOSCARIELLO
ANNA
MORETTI
TEODOLINDA
MIGGIANO
ALESSANDRA
MARAGO'
ESTER
VENEZIA
MAURO
TARQUINI
CARMINE
TARABORELLI
GIUSY
SORICHETTI
ISABELLA
SONNINO
GIAMPIERO
SILVAGNI
MARIA FENICE
SERGI
ANGELICA LETIZIA
SATOLLI
UMBERTO
SAMMARCO
SILVIA ROSA
MAFFEI
GIANFRANCO
DI
SOMMA ALFONSO
FUSACCHIA
BERNARDINO
GIUSTI
SIMONETTA
GUARINO
MARIA LUISA
IACINO
LUIGI
INFANTINO
MARIA ANGELA
rappresentato
e difeso da:POLITO AVV. FLAVIO MARIA
con
domicilio eletto in ROMA VIA PASUBIO, 2 presso
POLITO
AVV. FLAVIO MARIA
contro MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA MIN
GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA
e
nei confronti di CASCELLA
FRANCESCO e
nei confronti di MADDALUNA
VITTORIO |
per
l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
delle
graduatorie distrettuali definitive per l’ammissione al concorso interno
per l’accesso alla qualifica di “Ufficiale Giudiziario” pos.C2,
relative ai distretti di Roma, Brescia, L’Aquila, Firenze, Torino, Perugina,
Ancona, Napoli, Catanzaro, Messina, Caltanissetta, Catania.
Visti
gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Udito
il relatore I Ref. DAVIDE SORICELLI e
udito altresì l’avvocato Polito per i ricorrenti;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Ritenuto, per quanto attiene al profilo della giurisdizione, che la controversia in esame rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, considerato che le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 15 ottobre 2003 n. 15403 e ordinanza 26 maggio 2004, n. 10183) hanno di recente affermato il principio secondo cui la residuale giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo sulle procedure concorsuali di cui all’articolo 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 si riferisce non solo ai concorsi strumentali alla costituzione per la prima volta del rapporto di lavoro ma anche alle procedure di selezione interna per la progressione del personale già assunto a qualifiche o fasce superiori, essendo anche queste finalizzate all’accesso del personale stesso alle qualifiche che tende a conseguire;
Ritenuto, per quanto attiene agli ulteriori profili di rito, che: a) la maggior parte dei ricorrenti è collocata nelle graduatorie distrettuali definitive per l’ammissione al percorso formativo per cui è causa in posizioni tali da far ritenere estremamente improbabile che essi possano risultare tra i vincitori della selezione; b) debba ordinarsi l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle organizzazioni sindacali sottoscrittrici degli accordi sindacali disciplinanti la procedura selettiva nonché nei confronti dei soggetti, ivi compresi gli eventuali subentranti e gli ammessi con riserva, inseriti nelle graduatorie distrettuali relative all’ammissione al percorso formativo, dato che le censure dedotte implicherebbero, in caso di accoglimento del ricorso, la integrale rinnovazione del procedimento sulla base di diversi principi e regole;
Ritenuto, per quanto attiene alla valutazione del fumus boni iuris, che il ricorso presenti, ad un primo e sommario esame, profili di fondatezza in quanto le disposizioni di contratto collettivo disciplinanti la selezione e, consequenzialmente, gli atti di quest’ultima, non appaiono conformi ai principi più volte enunciati dalla Corte Costituzionale in sede di interpretazione degli articoli 3, 51, 97 e 98 C. e, in particolare, ai principi secondo cui: 1) il passaggio ad una fascia funzionale o qualifica superiore non può di regola sottrarsi alla regola del pubblico concorso, costituendo una forma di reclutamento; 2) la previsione di concorsi interni riservati ai dipendenti per una percentuale di posti disponibili particolarmente elevata è tendenzialmente irragionevole e contrasta con gli art.3, 51 e 97 Cost. salvo la sussistenza di particolari ragioni – da specificare volta a volta – che rendano tale previsione compatibile con la salvaguardia del principio del buon andamento; 3) viola il principio del buon andamento dell’Amministrazione una procedura selettiva che appaia, anche in relazione alla genericità dei contenuti del percorso formativo e delle prove, finalizzata ad un generale ed indiscriminato scivolamento verso l’alto di tutto il personale; 4) la valorizzazione ingiustificata dell’anzianità di servizio è irragionevole e la deroga al titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno viola i principi di eguaglianza e di buon andamento; 5) è illegittima la previsione dell’accesso a posti di qualifiche non immediatamente superiore a quella posseduta (C.C. n. 320 del 1997, n. 1 del 1999, n. 194 e n. 218 del 2002);
Considerato
che la profilata contrarietà delle disposizioni dei contratti collettivi ai
principi sopra indicati -
costituenti regole di ordine pubblico valevoli sia per la legge, sia per il
regolamento sia per la contrattazione collettiva - determinerebbe
l’illegittimità dei provvedimenti di indizione della procedura e degli atti
consequenziali (formazione e approvazione delle graduatorie);
Ritenuto
che sussista il presupposto del grave ed irreparabile pregiudizio, in quanto la
definizione della procedura contestata, tenuto anche conto dell’elevato numero
di soggetti coinvolti, avrebbe come conseguenza la consolidazione di situazioni
il cui ribaltamento, poi, sconvolgerebbe l’assetto organizzativo
dell’amministrazione;
P.Q.M.
1) ordina ai ricorrenti di integrare il contraddittorio nei confronti delle organizzazioni sindacali sottoscrittrici degli accordi sindacali disciplinanti la procedura selettiva nonché nei confronti dei soggetti inseriti nelle graduatorie distrettuali definitive per la ammissione al percorso formativo per la posizione di ufficiale giudiziario C2, secondo i principi e nei limiti indicati in premessa; dato che l’elevato numero dei controinteressati rende sommamente difficile il ricorso alla notifica nei modi ordinari, si autorizza, ai sensi degli artt. 14 e 16, del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, parte ricorrente alla integrazione del contraddittorio – nei confronti dei soggetti diversi delle organizzazioni sindacali - con la notifica del ricorso per pubblici proclami, mediante inserzione delle conclusioni del ricorso e di un sunto dello stesso, contenente i motivi e senza l’indicazione nominativa degli intimati, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel sito internet del ministero della giustizia.
A
tal fine è fatto obbligo a parte ricorrente di procedere alla notifica nei modi
ordinari alle organizzazioni sindacali e di presentare la richiesta di
pubblicazione dell’avviso in questione al ministero della giustizia entro
sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione
della presente ordinanza.
Entro
i trenta giorni successivi alla ricezione della richiesta il ministero provvederà
alla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta ufficiale e nel proprio sito internet.
Nel termine di quindici giorni dall’esecuzione di ciascuno di tali adempimenti parte ricorrente depositerà presso la segreteria del T.A.R. la prova dell’avvenuta notifica nelle forme rispettive.
2) accoglie l’istanza di tutela cautelare e, per l’effetto, sospende la procedura selettiva per cui è causa;
3)
fissa la trattazione del merito del ricorso per l’udienza pubblica del 17
novembre 2004.
La
presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso
la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
ROMA
, li 14 Luglio 2004
IL
PRESIDENTE:
IL
RELATORE: