Associazione di studio, formazione e informazione per la valorizzazione della figura dell'ufficiale giudiziario


Il Consiglio ha approvato oggi 21/6/2002 , su proposta del Presidente Berlusconi e del Ministro Lunardi un decreto-legge che proroga al 30 giugno 2003 la sospensione dei provvedimenti di sfratto esecutivo adottati nei confronti di determinate categorie di locatari (nuclei familiari con ultrasessantacinquenni, con soggetti portatori di gravi handicap e comunque a basso reddito).

 Rispetto ad analoghi provvedimenti, il decreto prevede una più rapida definizione in sede giudiziaria delle contestazioni avanzate dai proprietari nei confronti dei conduttori in tema di possesso dei predetti requisiti. Nel frattempo, saranno accelerate le inziative di investimento (pari ad un miliardo di euro) finalizzate alla realizzazione e al recupero di circa 30.000 alloggi. Il decreto proroga, altresì, al 1° gennaio 2003 il termine dell’entrata in vigore dei testi unici, rispettivamente, in materia di edilizia e di espropriazioni per pubblica utilità. Quest’ultima iniziativa si è resa necessaria, nel primo caso, per operare gli adeguamenti conseguenti alle novità introdotte dalla “legge obiettivo”; nel secondo caso, per concedere un tempo più congruo alle Amministrazioni interessate ai fini della riorganizzazione delle relative strutture di settore;


Decreto Legge non ancora pubblicato

Proroga sfratti - provvedimento del 20 giugno 2002

Articolo 1

  1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione, già disposta per gli immobili a uso abitativo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, è prorogata fino al 30 giugno 2003.
  2. Su ricorso del locatore, notificato al conduttore, che contesti la sussistenza in capo a quest'ultimo dei requisiti richiesti per la sospensione dell'esecuzione, il giudice dell'esecuzione procede con le modalità di cui all'articolo 11, commi 5 e 6 del dl 23 gennaio 1982, n. 9, disponendo o meno la prosecuzione dell'esecuzione del ricorso. Avverso il decreto è ammessa opposizione al tribunale, che giudica in composizione collegiale con le modalità di cui all'art. 618 del codice di procedura civile.

Articolo 2

  1. Il termine di entrata in vigore del decreto del presidente della repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, è prorogato al 1° gennaio 2003.

Articolo 3

  1. Il termine di entrata in vigore del decreto del presidente della repubblica dell'8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, è prorogato al 1° gennaio 2003.

Articolo 4

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alla camera per la conversione in legge.

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