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Il
Consiglio ha approvato oggi 21/6/2002 , su
proposta del Presidente Berlusconi e del Ministro Lunardi un decreto-legge che
proroga al
30 giugno 2003 la
sospensione dei provvedimenti di sfratto esecutivo adottati nei confronti di
determinate categorie di locatari (nuclei familiari con ultrasessantacinquenni,
con soggetti portatori di gravi handicap e comunque a basso reddito).
Rispetto
ad analoghi provvedimenti, il decreto prevede una più rapida definizione in
sede giudiziaria delle contestazioni avanzate dai proprietari nei confronti dei
conduttori in tema di possesso dei predetti requisiti. Nel frattempo, saranno
accelerate le inziative di investimento (pari ad un miliardo di euro)
finalizzate alla realizzazione e al recupero di circa 30.000 alloggi. Il decreto
proroga, altresì, al 1° gennaio 2003 il termine dell’entrata in vigore dei
testi unici, rispettivamente, in materia di edilizia e di espropriazioni per
pubblica utilità. Quest’ultima iniziativa si è resa necessaria, nel primo
caso, per operare gli adeguamenti conseguenti alle novità introdotte dalla
“legge obiettivo”; nel secondo caso, per concedere un tempo più congruo
alle Amministrazioni interessate ai fini della riorganizzazione delle relative
strutture di settore;
Decreto
Legge non ancora pubblicato
Proroga
sfratti - provvedimento del 20 giugno 2002
Articolo
1
- La sospensione
delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione, già disposta
per gli immobili a uso abitativo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del
decreto legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2002, n. 14, è prorogata fino al 30 giugno 2003.
- Su ricorso del
locatore, notificato al conduttore, che contesti la sussistenza in capo a
quest'ultimo dei requisiti richiesti per la sospensione dell'esecuzione, il
giudice dell'esecuzione procede con le modalità di cui all'articolo 11,
commi 5 e 6 del dl 23 gennaio 1982, n. 9, disponendo o meno la prosecuzione
dell'esecuzione del ricorso. Avverso il decreto è ammessa opposizione al
tribunale, che giudica in composizione collegiale con le modalità di cui
all'art. 618 del codice di procedura civile.
Articolo
2
- Il termine di
entrata in vigore del decreto del presidente della repubblica del 6 giugno
2001, n. 380, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, è prorogato al 1° gennaio 2003.
Articolo
3
- Il termine di
entrata in vigore del decreto del presidente della repubblica dell'8 giugno
2001, n. 327, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, è
prorogato al 1° gennaio 2003.
Articolo
4
- Il presente
decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà
presentato alla camera per la conversione in legge.