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RIGUARDANTI
LA FIGURA DELL’UFFICIALE GIUDIZIARIO
Art.
136 (Comunicazioni)
Il
cancelliere, con biglietto di cancelleria in carta non bollata, fa le
comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice o dal pubblico
ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai
testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla
legge tale forma abbreviata di comunicazione.
Il
biglietto è consegnato al cancelliere al destinatario, che ne rilascia
ricevuta, o è rimesso all’ufficiale giudiziario per la notifica.
Le
comunicazioni possono essere eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta
elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e
teletrasmessi.
Nel
rapporto cancelliere-ufficiale giudiziario non vi è stata alcuna modifica ad
eccezione della nuova dicitura “è rimesso......”
Art.
145 (Notificazioni alle persone
giuridiche)
La
notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante
consegna di copia dell’atto al rappresentante nella loro sede, mediante
consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di
ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede
stessa ovvero al portiere della stabile in cui è la sede. La notificazione può
anche essere eseguita, a norma degli art. 138,139 e 141, alla persona fisica che
rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare sia indicata la qualità
e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.
La
notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni
non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice
civile si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata dall’art. 19,
secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora
nell’atto da notificare sia indicata la qualità e risultino specificati
residenza, domicilio e dimora abituale.
Se
la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la
notificazione alla persona fisica indicata nell’atto, che rappresenta
l’ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 e 143.
La
modifica delle formalità di notifica previste dall’art. 145, era tra gli
obiettivi che la Commissione di studio per la riforma presieduta dal Prof.
Vaccarella si era proposto causa i vari contrasti in Dottrina e Giurisprudenza.
Il
Legislatore della riforma, specialmente per il 143, si riporta ai principi
stabiliti dalla sentenza a sezione unite della Cassazione del 4/6/2002 n. 8091.
Le
novità sostanziali vanno invece ravvisate nella possibilità di notificare al
portiere dello stabile in cui ha sede la società, ed il vincolo per l’art.
143 al solo rappresentante.
Rimane
irrisolto la questione sull’applicabilità della notifica ai sensi dell’art.
140 nell’eventualità manchi il nome del legale rappresentante, ma, sempre
facendo riferimento alla sentenza a sezione unite è da ritenere che è
possibile la notifica ai sensi art. 140 cpc ove se ne ravvisano i presupposti.
Nella pratica, peraltro, sarebbe alquanto raccomandabile effettuare la notifica
ai sensi dell’art. 140 con un atto in scadenza.
Art.
147 (Tempo delle notificazioni)
Le
notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21
La
modifica che di riflesso coinvolge anche il tempo del pignoramento (art. 519
cpc), merita una riflessione sull’operatività della riforma.
Le
nuove norme avranno efficacia nei seguenti tempi:
procedimento
esecutivo: le modifiche si applicano anche alle procedure pendenti al
1/3/2006. Nel caso in cui sia stata già fissata la vendita, il procedimento
segue il vecchio rito.
Altri
procedimenti:le nuove norme ai applicano ai procedimenti iscritti a ruolo
successivamente all’1/3/2006.
Nella
pratica giornaliera diventerà indispensabile per la parte istante indicare in
calce all’atto gli elementi idonei per permettere all’u.g. di
riconoscere il rito da applicare.
Art.
149 (Notificazione a mezzo del servizio
postale)
Se
non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche
a mezzo del servizio postale. In tal caso l’ufficiale giudiziario scrive la
relazione di notifica sull’originale e sulla copia dell’atto, facendovi
menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al
destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest’ultimo è
allegato all’originale.
La
notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna
del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui
lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto.
Vi
è l’adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale del 26.11.2002 n.
477. Per analogia la medesima modifica dell’ultimo comma andava inserita nelle
forme di notificazione non a mezzo del servizio postale, avendo il Giudice delle
leggi assimilato il principio anche sulle notifiche “ a mani” e per il 140
cpc.
Art.
155 (Computo dei termini)
Nel
computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.
Per
il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.
I
giorni festivi si computano nel termine.
Se
il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo
giorno seguente non festivo.
La
proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il
compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella
giornata di sabato.
Resta
fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività
giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni
effetto è considerata lavorativa.
La
giornata del sabato è equiparata ai giorni festivi per lo slittamento dei
termini. In verità una norma così importante meritava una dicitura più
chiara. Dall’esame letterale dovrebbero essere esclusi gli atti che le parti
svolgono in udienza che recano un provvedimento del magistrato.
Come esempi si possono indicare le istanze al G.I. o al Giudice
dell’Esecuzione fatte in udienza, l’integrazione del contraddittorio, la
chiamata in garanzia autorizzata in udienza, il provvedimento d’autorizzazione
all’interrogatorio formale, quei provvedimenti emanati dal Magistrato che
recano la dicitura “si notifichi entro...............”, etc. etc.
«Art.
163-bis (Termini per comparire).
Tra
il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di
comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni
se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta
giorni se si trova all'estero. Nelle cause che richiedono pronta spedizione il
presidente può, su istanza dell'attore e con decreto motivato in calce
dell'atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà i
termini indicati dal primo comma. Se il termine assegnato dall'attore ecceda il
minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della
scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che,
sempre osservata la misura di quest'ultimo termine, l'udienza per la
comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata
dall'attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal
cancelliere all'attore, almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata
dal presidente.».
Il
termine da sessanta è stato portato a novanta giorni, in conseguenza slitta
anche il termine dell’appello previsto dall’art. 342 cpc.
Sul
punto è necessaria una critica in quanto, contrariamente a quanto previsto
dalle indicazioni della commissione di studio, non è stato modificato il
termine per la costituzione dell’attore (iscrizione a ruolo), che
opportunamente era stato preventivato in venti giorni dall’ultima notifica.
Art.
250 (Intimazione
ai testimoni)
L'ufficiale
giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima ai testimoni ammessi
dal giudice istruttore di comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati,
indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono essere
sentiti.
L’intimazione
di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o
mediante servizio postale, è effettuata in busta chiusa e sigillata.
L’intimazione
al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può
essere effettuata dal difensore attraverso l’invio di copia dell’atto
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di telefax o
posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente
la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e
teletrasmessi.
Il
difensore che ha spedito l’atto da notificare con lettera raccomandata
deposita nella cancelleria del giudice copia dell’atto inviato, attestandone
la conformità all’originale, e l’avviso di ricevimento.
Art.
103 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile
(Termine per l’intimazione al testimone)
L’intimazione
di cui all’art. 250 del codice deve essere fatta ai testimoni almeno sette giorni
prima dell’udienza in cui sono chiamati a comparire. Con l’autorizzazione
del giudice il termine può essere ridotto nei casi d’urgenza.
L'intimazione a cura del
difensore contiene:
1) l'indicazione della parte
richiedente e della controparte, nonché gli estremi dell'ordinanza con la quale
è stata ammessa la prova testimoniale;
2) il nome, il cognome ed il
domicilio della persona da citare;
3) il giorno, l'ora e il luogo
della comparizione, nonché il giudice davanti al quale la persona deve
presentarsi;
4) l'avvertimento che, in caso di
mancata comparizione senza giustificato motivo, la persona citata potrà essere
condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non
superiore a 1.000 euro».
Art.
255
(Mancata comparizione dei testimoni). Se il testimone regolarmente
intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova
intimazione oppure disporne l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra
successiva. Con la medesima ordinanza il giudice, in caso di mancata
comparizione senza giustificato motivo, può condannarlo ad una pena pecuniaria
non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro.
Se
il testimone si trova nell'impossibilità di presentarsi o ne è esentato dalla
legge o dalle convenzioni internazionali, il giudice si reca nella sua
abitazione o nel suo ufficio; e, se questi sono situati fuori della
circoscrizione del tribunale, delega all'esame il giudice istruttore del luogo
Rispetto
alla prima riforma l’intimazione ai testimoni è stata ulteriormente
modificata.
E’
importante rilevare l’aumento dei termini da tre a sette ed in ogni caso
ancora non liberi, e l’avvertimento circa la pena pecuniaria.
L’atto
notificato a cura dell’ufficiale giudiziario, che nella prassi pur essendo
proprio dell’u.g. è predisposto dalla parte, deve contenere l’avvertimento
previsto dal n.4 dell’art. 103 delle disp. att. cpc.
Sarà
inoltre indispensabile che la parte indichi se trattasi di procedimento relativo
al vecchio o al nuovo rito per i termini di notifica.
lArt.
476 (Altre
copie in forma esecutiva)
Non
può spedirsi senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla
stessa parte.
Le
ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata, in caso di provvedimento
con ricorso al capo dell'ufficio che l'ha pronunciato, e negli altri casi al
presidente del tribunale nella cui circoscrizione l'atto fu formato.
Sull'istanza
si provvede con decreto.
Il
cancelliere, il notaio o altro pubblico ufficiale che contravviene alle
disposizioni del presente articolo e' condannato a una pena pecuniaria da
euro 1.000 a 5.000, con decreto del capo dell'ufficio o del presidente del
tribunale competente a norma del secondo comma.
Trattasi
di modifica che riguarda l’aumento delle pene pecuniarie da cinque euro,
originariamente previste nella vecchia formulazione.
Art.
490 (Pubblicità
degli avvisi)
Quando
la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso
contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere
affisso per tre giorni continui nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al
quale si svolge il procedimento esecutivo.
In
caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a
25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia
dell’ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi
dell’articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente
codice, è altresì inserito in appositi siti internet almeno 45 giorni
prima del termine per la presentazione delle offerte o della data
dell’incanto.
Il
giudice può anche disporre che l'avviso sia inserito almeno
quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o
della data dell’incanto una o più volte sui quotidiani di informazione locali
aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui
quotidiani di informazione nazionali e, quando occorre, che sia divulgato con le
forme della pubblicità commerciale. La divulgazione degli avvisi con altri
mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non
alternativa. Sono equiparati ai quotidiani i giornali di informazione locale,
multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori
della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle
dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata.
Nell’avviso è omessa l’indicazione del debitore.
Rispetto
alla prima lettura, diventa a discrezione del Giudice la pubblicità
dell’avviso sui quotidiani di informazione locale, o nazionale, o mediante
divulgazione con altra forma di pubblicità.
L’avviso
va inserito in appositi siti Internet che saranno individuati dal Ministero. Per
l’espropriazione immobiliare, tale forma di pubblicità sostituisce quella
originariamente prevista sul F.A.L.
Art
492 (Forma
del pignoramento)
Salve
le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in
un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da
qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente
indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi.
Il
pignoramento deve altresì contenere l’invito rivolto al debitore ad
effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione
di residenza o l’elezione di domicilio in
uno dei comuni in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione
con l’avvertimento che, in mancanza, le successive notifiche o comunicazioni a
lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.
Il
pignoramento deve inoltre contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi
dell'art. 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una
somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori
intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che
delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui
depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a
norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma
non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il
pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi
atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data
prova documentale.
L’ufficiale
giudiziario, quando constata che i beni assoggettati a pignoramento appaiono
insufficienti per la soddisfazione del creditore procedente, invita il debitore
ad indicare, i beni utilmente pignorabili e i luoghi in cui si trovano.
Della
dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso
sottoscrive. Se sono indicati beni dal debitore, questi dal momento della
dichiarazione, sono considerati pignorati anche agli effetti dell’articolo
388, terzo comma, del codice penale.
Qualora,
a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto
insufficiente il creditore procedente può richiedere all’ufficiale
giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi e, successivamente,
esercitare la facoltà di cui all’articolo 499, quarto comma.
In
ogni caso l’ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose da
sottoporre ad esecuzione, può, su richiesta del creditore e previa
autorizzazione del giudice dell’esecuzione, rivolgere richiesta ai soggetti
gestori dell’anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La
richiesta, anche riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a
pignoramento, deve indicare distintamente la completa generalità di ciascuno,
nonché quella dei creditori istanti e gli estremi dei provvedimenti di
autorizzazione.
L’ufficiale
giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l’assistenza della forza
pubblica, ove da lui ritenuto necessario.
Quando
la legge richiede che l’ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia
munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per
l’esecuzione può concedere al creditore l’autorizzazione prevista
nell’articolo 488 secondo comma.
La
parte in grassetto ha corretto l’evidente errore della prima stesura, che
imponeva l’elezione di domicilio solo nel comune in cui operava il giudice
dell’esecuzione. Permangono comunque seri dubbi sull’attuazione di tale
punto della norma che di fatto convoglierà tutte le notifiche successive alla
prima in cancelleria con seri danni per il diritto di difesa per il debitore. La
legislazione garantista che le nuove norme e pronunce della Cassazione tendono
sempre più ad affermare, contrastano con tale obbligo di dichiarazione di
residenza. Va rimarcato che il più delle volte il debitore non è dotato della
cultura necessaria a percepire l’innovazione, e comunque tradisce lo spirito
guida della notifica che tende a portare nella sfera di conoscenza del
destinatario l’atto.
La
norma, già approvata nella recente riforma appare alquanto penalizzante per i
diritti del debitore. Se si analizza l’art. 499, che prevede l’intervento
del creditore senza titolo, e la penalizzazione prevista dal quinto comma del
medesimo articolo, si avrà che la notifica al debitore in cancelleria avrà
poche possibilità di essere conosciuta con il rischio di veder ammessi crediti
non muniti da titolo esecutivo e forse contestabili.
L’altra
novità introdotta è l’avvertimento al debitore che potrà avvalersi della
conversione.
Da
considerare che riferendosi genericamente al pignoramento di cui all’art. 492
cpc, l’invito deve essere rivolto anche nell’ingiunzione del pignoramento
presso terzi e nell’immobiliare, pertanto sarà necessario sensibilizzare la
parte richiedente su tale innovazione, considerato che per prassi consolidata
l’atto giunge all’u.g. con l’ingiunzione già predisposta.
Per
quel che riguarda l’anagrafe tributaria, va rimarcato che si tratta di una
richiesta scritta da parte dell’ufficiale giudiziario e non di un suo accesso
sul posto.
.
Art. 495 (Conversione del
pignoramento)
Prima
che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e
569, il debitore può chiedere di sostituire alle cose pignorate o ai crediti
pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo
dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del
capitale, degli interessi e delle spese.
Unitamente
all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità,
una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui e' stato
eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei
rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve
essere data prova documentale. La somma e' depositata dal cancelliere presso un
istituto di credito indicato dal giudice.
La
somma da sostituire al bene pignorato e' determinata con ordinanza dal giudice
dell'esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal
deposito dell’istanza di conversione.
Qualora
le cose pignorate siano costituite da beni immobili, il giudice con la stessa
ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi
con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di diciotto mesi la
somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al
tasso convenzionale pattuito, ovvero, in difetto, al tasso legale.
Qualora
il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi
del terzo comma, ovvero ometta o ritardi di oltre 15 giorni il versamento anche
di una sola delle rate previste nel quarto comma, le somme versate formano parte
dei beni pignorati. Il Giudice dell’esecuzione, su richiesta del creditore
procedente o creditore intervenuto munito del titolo esecutivo, dispone senza
indugio la vendita di questi ultimi.
Con
l’ordinanza che ammette la sostituzione il giudice dispone che le cose
pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata vi sia
sottoposta in loro vece. I beni immobili sono liberati dal pignoramento con il
versamento dell’intera somma.
L’istanza
può essere avanzata, una sola volta a pena di inammissibilità.
E’
stata introdotto un termine per chiedere la conversione che non potrà avvenire
in qualsiasi momento anteriore alla vendita, ma solo prima che sia disposta la
vendita. o l’assegnazione, a norma degli artt. 530 (provvedimento per
l’assegnazione o per l’autorizzazione della vendita), 552 (assegnazione e
vendita di cose dovute dal terzo) e 569 (provvedimento per l’autorizzazione
alla vendita nelle procedure esecutive immobiliari).
E’
stato altresì modificato il termine massimo di rateizzazione nelle procedure
esecutive immobiliari, elevato da 9 a 18
mesi.
Art.
524 (Pignoramento
successivo)
L'ufficiale
giudiziario, che trova un pignoramento già compiuto, ne da' atto nel processo
verbale descrivendo i mobili precedentemente pignorati, e quindi procede al
pignoramento degli altri beni o fa constare nel processo verbale che non ve ne
sono.
Il
processo verbale e' depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato
in base al primo pignoramento, se quello successivo e' compiuto anteriormente
alla udienza prevista nell'articolo 525 primo comma, ovvero alla
presentazione del ricorso per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati
nella ipotesi prevista nel secondo comma dell'articolo 525. In tal caso
il cancelliere ne da' notizia al creditore primo pignorante e l'esecuzione si
svolge in unico processo.
Il
pignoramento successivo, se e' compiuto dopo l'udienza di cui sopra ovvero dopo
la presentazione del ricorso predetto, ha gli effetti di un intervento tardivo
rispetto ai beni colpiti dal primo pignoramento. Se colpisce altri beni, per
questi ha luogo separato processo.
Viene
modificato il secondo comma per adeguarlo alla nuova formulazione dell’art.
525.
Art.
525 (Condizione
e tempo dell'intervento)
Abrogato
il primo comma (Possono
intervenire a norma dell'articolo 499 tutti coloro che nei confronti del
debitore hanno un credito certo, liquido ed esigibile.)
Per
gli effetti di cui agli articoli seguenti l'intervento deve avere luogo non
oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per
l'assegnazione. Di tale intervento il cancelliere da' notizia al creditore
pignorante.
Qualora
il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell’articolo 518, non
superi ventimila euro, l’intervento di cui al comma precedente deve aver luogo
non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall’articolo 529.
Il
primo comma è stato abrogato per collegarlo alle modifiche dell’art. 499.
E’
stato aumentato, dai 5.164,57 euro ai 20.000,00, il limite precedentemente
previsto. Pertanto l’intervento d’altri creditori, nell’ipotesi in cui il
valore dei beni pignorati non superi €. 20.000.00, non potrà avvenire oltre
il termine per il deposito dell’istanza d’assegnazione o vendita prevista
dall’art. 529 c.p.c.
Art.
546 (Obblighi
del terzo)
Dal
giorno in cui gli e' notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo e'
soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti
dell’importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che
la legge impone al custode.
Nel
caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la
riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell’articolo 496
ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice
dell’esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti
giorni dall’istanza.
E’
introdotto un limite per l’importo che il terzo è obbligato a non disporre e
che viene a detenere in custodia.
La
norma valida può creare problemi nell’espropriazione per piccole somme (es.
il procuratore antistatario che agisce per € 800.00, difficilmente con i
diritti ed onorari successivi entrerà nel
limite). Per evitare la vessazione dell’espropriazione presso terzi presso
vari istituti di credito, la norma regola espressamente la facoltà del debitore
di richiedere la riduzione del pignoramento, chiedendo la riduzione
proporzionale o la dichiarazione di inefficacia per taluno di essi.
Art.
557 (Deposito
dell'atto di pignoramento)
L'ufficiale
giudiziario che ha eseguito il pignoramento deve depositare immediatamente nella
cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione l'atto di pignoramento e,
appena possibile, la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei
registri immobiliari.
Il
creditore pignorante deve depositare il titolo esecutivo e il precetto entro
dieci giorni dal pignoramento e, nell'ipotesi di cui all'articolo 555 ultimo
comma, la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei
registri immobiliari.
Il
cancelliere al momento del deposito dell'atto di pignoramento forma il fascicolo
dell'esecuzione.
Il
termine per la formazione del fascicolo dell’esecuzione immobiliare (prima di
cinque giorni) ora è stato portato a dieci giorni. Il termine comunque non era
qualificato perentorio dalla giurisprudenza, ma la modifica è stata possibile
attuarla solo in quanto è stato cambiato il termine dell’art. 617 per
proporre opposizione agli atti esecutivi.
Art.
608 bis (Estinzione
dell’esecuzione per rinuncia della parte istante)
L’esecuzione
di cui all’articolo 605 si estingue se la parte istante prima della consegna o
del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte esecutata e da
consegnarsi all’ufficiale giudiziario procedente.
E’
stato disciplinato l’istituto della rinuncia all’esecuzione per rilascio,
precedentemente non previsto.
Art.
611 (Spese
dell’esecuzione)
Nel
processo verbale l’ufficiale giudiziario specifica tutte le spese anticipate
dalla parte istante.
La
liquidazione delle spese è fatta dal giudice dell’esecuzione a
norma degli artt. 91 e seguenti con
decreto che costituisce titolo esecutivo.
La
novità consiste nel richiamo dell’art. 91del codice di procedura civile che a
ben guardare poteva essere ristretto al solo secondo comma. La ragione di
quest’inserimento è da ricercarsi nei contrasti sulla natura delle spese. Il
Legislatore della riforma, prende spunto dalla sentenza a sezioni unite della
Cassazione del 24.2.1996 n. 1471, formalizzando il principio secondo il quale
l’art. 611 riguarda solo gli esborsi tanto che il relativo decreto ha valore
di titolo esecutivo.
Per
quel che riguarda i diritti di procuratore e gli eventuali onorari bisogna
riferirsi all’art. 614.
Si
usa la terminologia “eventuali onorari” poichè la Cassazione parla di
rappresentanza tecnica non riconoscendo gli onorari (sent.2396/1963).
Art.
624 bis (Sospensione
su istanza delle parti)
Il
giudice dell’esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo
esecutivo, può, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro
mesi. La sospensione è disposta per una sola volta. L’ordinanza è revocabile
in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque
il debitore.
L’istanza
può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il
deposito delle offerte d’acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto
non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell’incanto.
Sull’istanza,
il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito e, se l’accoglie,
dispone, nei casi di cui al secondo comma dell’art. 490, che, nei cinque
giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione, lo stesso sia
comunicato al custode e pubblicato sul sito Internet sul quale è pubblicata la
relazione di stima.
Entro
dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare
istanza per la fissazione dell’udienza in cui il processo deve proseguire.
La
previsione di una sospensione volontaria del processo esecutivo è nuova, tende
a favorire un bonario componimento delle posizioni debitorie lasciando la
possibilità ai creditori di chiederne la revoca in qualsiasi momento.Con la
parte in grassetto la nuova riforma ha posto un limite per la proposizione
dell’istanza.
Art.
709
(Notificazione dell’ordinanza e fissazione dell’udienza)
L’ordinanza
con la quale il presidente fissa l’udienza di comparizione davanti al giudice
istruttore è notificata a cura dell’attore al convenuto non comparso, nel
termine perentorio stabilito nell’ordinanza stessa, ed è comunicata al
pubblico ministero.
Tra
la data dell’ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere
notificata al convenuto non comparso, e quella dell’udienza di comparizione e
trattazione devono intercorrere i termini di cui all’articolo 163-bis ridotti
a metà.
Con
l’ordinanza il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il
deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di
cui all’articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), e termine al
convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167,
primo e secondo comma, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e
di merito che non siano rilevabili d’ufficio. L’ordinanza deve contenere
l’avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine
implica le decadenze di cui all’articolo 167, primo e secondo comma, e che
oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni
processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.
I
provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con l’ordinanza di
cui al terzo comma dell’articolo 708 possono essere revocati o modificati dal
giudice istruttore.
Legge
21/1/0994 n. 53- (Facoltà di notificazione degli atti civili, ammin. e strag.
per gli avvocati)
Art.
3-bis.
Il notificante di cui all'art. 1 che intenda avvalersi delle facoltà previste
dalla presente legge può anche servirsi delle procedure informatiche, già
disciplinate dal decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, e dal testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In
tal caso:
a)
il notificante esegue la notificazione di atti in materia civile, amministrativa
e stragiudiziale trasmettendoli per via telematica all'ufficio postale,
sottoscritti con firma digitale, completi della relazione di notificazione e del
numero di registro cronologico di cui all'articolo 8;
b)
l'ufficio postale trae dall'atto ricevuto telematicamente un originale e la
copia su supporto cartaceo, apponendo in calce agli stessi il timbro di
vidimazione. L'ufficio postale compila, quindi, le buste ed i moduli di cui
all'art. 2 e, inserita la copia o le copie nella busta, provvede alla spedizione
per la notifica al destinatario, restituendo all'avvocato notificante, sempre a
mezzo del servizio postale, l'originale dell'atto vidimato, con la relazione di
notificazione;
c)
su espressa richiesta dell'avvocato notificante, formulata con la trasmissione
dell'atto, l'ufficio postale dà conferma in via telematica dell'avvenuta
consegna dell'atto.».
E’opportuno precisare che per la notificazione degli atti gli Avvocati devono apporre i diritti (del medesimo importo di quelli dell’u.g.) mediante apposizione di marche ai sensi dell’art. 2 del D.M. 27/5/1994. Con una recentissima circolare, il Ministero della Giustizia ha ribadito la permanenza dell’obbligo del pagamento dei diritti in quanto la norma non è stata assorbita o abrogata dal D.P.R. 115/2002 e nemmeno dall’art. 9 comma 2 legge 488/1999 (contributo unificato)
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