Cari amici, un
accordo bipartisan con un progetto di legge della sinistra ed emendamenti
dell'Avv. Pecorella di Forza Italia attenta alla nostra professionalità.
Dopo la prima seduta del 12/1 unitamente al collega Rondelli ho preparato degli
emendamenti che non sono stati recepiti e presentati dagli Onorevoli Lusetti e
Fragalà. Purtroppo questi due non si sono presentati alla seduta del 17/1 e gli
emendamenti sono stati annullati. In compenso sono stati recepiti gli
emendamenti di Pecorella da me evidenziati in grassetto.
La data inserita e l'articolo di "Italia Oggi" in data odierna che
parla di riforma sprint fanno ritenere un approvazione entro questa legislatura.
Attiviamoci con tutte le nostre forze per fermarli, in quanto l'estrema rigidità
delle norme tra cui le fotografie o la ripresa video dei beni pignorati
unitamente alla nomina a persona estranea al debitore dei beni pignorati
comporterà -senza alcuna iposcrisia - evidenti problemi di ordine pubblico.
Un caro saluto - Franco Scialpi
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1.
All'articolo 2, comma 3, lettera e), del decreto-legge 14 marzo 2005, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il numero
5) è sostituito dal seguente:
«5)
L'articolo 492 è sostituito dal seguente:
"Art.
492. (Forma del pignoramento). Salve le forme particolari previste nei
capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale
giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre
alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano
all'espropriazione e i frutti di essi.
Il pignoramento deve altresì contenere
l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice
dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno
dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione
con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la
residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o
comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello
stesso giudice.
Il pignoramento deve anche contenere
l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, può chiedere di
sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo
dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del
capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione,
sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria,
prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530,
552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un
quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei
crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento,
dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.
Quando per la soddisfazione del creditore
procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per
essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario
invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in
cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della
sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione.
Della dichiarazione del debitore è redatto
processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste,
dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti
dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale e l'ufficiale giudiziario
provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui
all'articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario,
trasmette copia del verbale all'ufficiale giudiziario territorialmente
competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi
il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato
dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o
della cosa anche agli effetti dell'articolo 388, quarto comma, del codice penale
quando il terzo, prima che gli sia notificato l'atto di cui all'articolo 543,
effettua il pagamento o restituisce il bene.
Se sono
indicati beni immobili il creditore procede ai sensi art. 555 e seguenti.
Qualora, a seguito di intervento di altri
creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore
procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei
precedenti commi ai fini dell’esercizio delle facoltà di cui
all’art. 499, quarto comma.
In ogni caso
l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti
da sottoporre ad esecuzione, quando non individua beni utilmente pignorabili
oppure le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono
insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti, su
richiesta del creditore procedente, rivolge richiesta ai soggetti gestori
dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta,
eventualmente riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a
pignoramento, deve indicare distintamente le complete generalità di ciascuno,
nonché quelle dei creditori istanti. L'ufficiale giudiziario ha altresì facoltà
di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario.
Se il debitore è un imprenditore
commerciale l'ufficiale giudiziario, negli stessi casi di cui al settimo comma e
previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il
debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un
commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell'elenco di cui
all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente
codice per il loro esame al fine dell'individuazione di cose e crediti
pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici
finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalità di conservazione, anche
informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle
dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo
quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente
competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della
verifica al creditore istante e all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato,
che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione
risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese
dell'accesso alle scritture contabili e della relazione, vengono liquidate
con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore.
Quando la legge richiede che l'ufficiale
giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il
presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore
l'autorizzazione prevista nell'articolo 488, secondo comma"».
1.
Dopo il quinto comma dell'articolo 388 codice penale è inserito il seguente:
«La
pena di cui al quinto comma si applica al debitore o all'amministratore,
direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato
dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di
rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione».
Art. 3.
1.
All'articolo 514 del codice di procedura civile, il numero 4) è abrogato.
Art. 4.
1.
All'articolo 515 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«Gli
strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della
professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei
limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni
rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare
sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica
per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività
del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro».
Art. 5.
1.
L'articolo 517 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art.
517. (Scelta delle cose da pignorare). Il pignoramento deve essere
eseguito sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta
liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all'importo
del credito precettato aumentato della metà.
In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve
preferire il denaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito e ogni
altro bene che appaia di sicura realizzazione.
Su istanza del creditore, da depositare non
oltre il termine per il deposito dell'istanza di vendita, il giudice, nominato
uno stimatore quando appare opportuno, ordina l'integrazione del pignoramento se
ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a
quello indicato nel primo comma. In tal caso l'ufficiale giudiziario riprende
senza indugio le operazioni di ricerca dei beni».
Art. 6.
1.
L'articolo 518 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art.
518. (Forma del pignoramento). L'ufficiale giudiziario redige delle sue
operazioni processo verbale nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui
all'articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante
rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva,
determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo con
l'assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto
stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o
separati dal suolo, l'ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e
l'ubicazione.
Quando ritiene opportuno differire o
completare le operazioni di stima l'ufficiale giudiziario redige un primo
verbale di pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro il termine
perentorio di trenta giorni alla definitiva individuazione dei beni da
assoggettare al pignoramento sulla base dei valori indicati dall'esperto, al
quale è consentito in ogni caso accedere al luogo in cui i beni si trovano.
Il
giudice dell'esecuzione liquida le spese ed il compenso spettanti all'esperto,
tenuto conto dei valori di effettiva vendita o assegnazione dei beni o, in
qualunque altro caso, sulla base dei valori stimati.
Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario
fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate.
Se il debitore non è presente, l'ufficiale
giudiziario rivolge l'ingiunzione alle persone indicate nell'articolo 139,
secondo comma, e consegna loro un avviso dell'ingiunzione stessa per il
debitore. In mancanza di dette persone affigge l'avviso alla porta dell'immobile
in cui ha eseguito il pignoramento.
Il processo verbale, il titolo esecutivo e
il precetto devono essere depositati in cancelleria entro le ventiquattro ore
dal compimento delle operazioni. Il cancelliere al momento del deposito forma il
fascicolo dell'esecuzione. L'ufficiale giudiziario trasmette copia del processo
verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo posta ordinaria,
telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici e teletrasmessi.
Su istanza del creditore, da depositare non
oltre il termine per il deposito dell'istanza di vendita, il giudice, nominato
uno stimatore quando appare opportuno, ordina l'integrazione del pignoramento se
ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a
quello indicato nel primo comma. In tal caso l'ufficiale giudiziario riprende
senza indugio le operazioni di ricerca dei beni».
Art. 7.
1.
Il secondo comma dell'articolo 520 del codice di procedura civile è sostituito
dal seguente:
«Per
la conservazione delle altre cose l'ufficiale giudiziario provvede, quando il
creditore ne fa richiesta, trasportandole presso un luogo di pubblico deposito
oppure affidandole a un custode diverso dal debitore; nei casi di urgenza
l'ufficiale giudiziario affida la custodia agli istituti autorizzati di cui
all'articolo 159 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice».
Art. 8.
1.
All'articolo 521 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«Quando
è depositata l'istanza di vendita il giudice dispone la sostituzione del
custode nominando l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534 che entro
quindici giorni, previo invio di comunicazione contenente la data e l'orario
approssimativo dell'accesso, provvede al trasporto dei beni pignorati presso la
propria sede o altri locali nella propria disponibilità. Le persone incaricate
dall'istituto, quando risulta necessario per apprendere i beni, possono aprire
porte, ripostigli e recipienti e richiedere l'assistenza della forza pubblica.
Per i beni che risultato difficilmente trasportabili con l'impiego dei mezzi
usualmente utilizzati l'istituto può chiedere di essere autorizzato a
provvedere alla loro custodia nel luogo in cui si trovano».
Art. 9.
1.
All'articolo 2, comma 3, lettera e), numero 16), del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.
80, al primo comma dell'articolo 532 del codice di procedura civile, ivi
richiamato, dopo le parole: «vendita senza incanto» sono inserite le seguenti:
«o tramite commissionario».
Art. 10.
1.
L'articolo 538 del codice di proceduta civile è sostituito dal seguente:
«Art.
538. (Nuovo incanto). Quando una cosa messa all'incanto resta invenduta,
il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione della vendita fissa un nuovo
incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente».
Art. 11.
1.
Al secondo comma dell'articolo 543 del codice di procedura civile, il numero 4)
è sostituito dal seguente:
«4)
la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo
di residenza del terzo, affinché questi faccia la dichiarazione di cui
all'articolo 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti
ulteriori, con invito al terzo a comparire quando il pignoramento
riguarda i crediti di cui all'articolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri
casi a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore
procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata».
Art. 12.
1.
Il primo comma dell'articolo 547 del codice di procedura civile è sostituito
dal seguente:
«Con
dichiarazione all'udienza o, nei casi previsti, a mezzo raccomandata inviata al
creditore procedente, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o
del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o
di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il
pagamento o la consegna».
Art. 13.
1.
L'articolo 185 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal
seguente:
«Art.
185. (Udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione).
All'udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione fissata sulle
opposizioni all'esecuzione, di terzo ed agli atti esecutivi si applicano le
norme del procedimento camerale di cui agli articoli 737 e seguenti del codice».
Art. 14.
1.
L'articolo 616 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art.
616. (Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione).
Se competente per la causa è l'ufficio giudiziario al quale appartiene il
giudice dell'esecuzione questi fissa un termine perentorio per l'introduzione
del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e
del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i
termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti,
ridotti della metà, altrimenti rimette la causa dinanzi all'ufficio giudiziario
competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa. La
causa è decisa con sentenza non impugnabile».
Art. 15.
1.
Il secondo comma dell'articolo 618 del codice di procedura civile è sostituito
dal seguente:
«All'udienza
dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la
procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione
del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte
interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis,
o altri se previsti, ridotti della metà. La causa è decisa con sentenza non
impugnabile».
Art. 16.
1.
Al secondo comma dell'articolo 618-bis del codice di procedura civile,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nei limiti dei provvedimenti
assunti con ordinanza».
Art. 17
1.
Il terzo comma dell'articolo 619 del codice di procedura civile è sostituito
dal seguente:
«Se
all'udienza le parti raggiungono un accordo il giudice ne dà atto con
ordinanza, adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la
prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo, statuendo
altresì in questo caso anche sulle spese, altrimenti il giudice provvede ai
sensi dell'articolo 616 tenuto conto della competenza per valore».
Art. 18.
1.
All'articolo 2, comma 3, lettera e), numero 42), del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.
80, dopo il secondo comma dell'articolo 624 del codice di procedura civile, ivi
richiamato, sono aggiunti i seguenti:
«Nei
casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma e non
reclamata, nonché disposta o confermata in sede di reclamo, il giudice di cui
al medesimo comma dichiara con ordinanza non impugnabile l'estinzione del
pignoramento, previa eventuale imposizione di cauzione e con salvezza degli atti
compiuti, su istanza dell'opponente alternativa all'instaurazione del giudizio
di merito sull'opposizione, fermo restando in tal caso il suo promuovimento da
parte di ogni altro interessato; l'autorità dell'ordinanza di estinzione
pronunciata ai sensi del presente comma non è invocabile in un diverso
processo.
La disposizione di cui al terzo comma si
applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo
disposta ai sensi degli articoli 618 e 618-bis».
Art. 19.
1.
All'articolo 2, comma 3, lettera e), numero 42), del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.
80, all'articolo 624-bis del codice di procedura civile, ivi richiamato,
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nelle
espropriazioni mobiliari l'istanza per la sospensione può essere presentata
prima della fissazione della data di asporto dei beni ovvero fino a dieci giorni
prima della data della vendita se questa deve essere espletata nei luoghi in cui
essi sono custoditi e, comunque, prima della effettuazione della pubblicità
commerciale ove disposta. Nelle espropriazioni presso terzi l'istanza di
sospensione non può più essere proposta dopo la dichiarazione del terzo».
La
presente legge entra in vigore il 1° marzo 2006.
Entro
sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Governo
stabilisce con regolamento i compensi spettanti al professionista per
l’accesso o l’esame delle scritture contabili ai sensi dell’art. 492,
codice di procedura civile nonché ai custodi dei beni pignorati, nominati in
sostituzione del debitore.
Art. 20
L’articolo
165, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
“All’atto
della richiesta di pignoramento il creditore può chiedere che intende
partecipare personalmente alle operazioni.
In tal
caso l’ufficiale giudiziario deve comunicare la data e l’ora dell’accesso,
da effettuarsi entro quindici giorni, con un preavviso di tre giorni, riducibile
nei casi d’urgenza.
LETTERE APERTE - COMUNICATI - INFORMATIVE UNEP