Associazione di studio, formazione e informazione per la valorizzazione della figura dell'ufficiale giudiziario


PROGETTI DI LEGGE ...UFFICIALI..." GIUDIZIARI"


 CAMERA DEI DEPUTATI - N. 1509

PROPOSTA DI LEGGE  d'iniziativa del deputato RIVOLTA 

Modifiche al codice di procedura civile

in materia di attribuzioni degli ufficiali giudiziari

 

Presentata il 3 agosto 2001

XIV LEGISLATURA

 PROGETTO DI LEGGE - N. 1509

RELAZIONE
        Onorevoli Colleghi! - L'attuale procedura esecutiva, in particolare quella mobiliare, deve considerarsi uno strumento obsoleto ed inadeguato la cui inefficacia si manifesta con la sistematica difficoltà di recuperare i crediti vantati.
        Tale inadeguatezza rappresenta un fenomeno devastante per la vita delle imprese, al punto di condizionare fortemente l'attività economico-produttiva e, in alcuni casi, addirittura mettere a repentaglio la sopravvivenza delle stesse.
        Il fenomeno riguarda maggiormente le piccole e medie imprese, che non possono vantare le risorse delle imprese grandi e medio-grandi.
        Pertanto si è pensato di affrontare concretamente uno dei molti aspetti che condizionano fortemente l'attività imprenditoriale al fine di indicare soluzioni idonee a risolvere la questione dell'effettivo recupero dei crediti vantati.
        Al naturale rischio d'impresa quale sopportazione di tutti gli oneri inerenti all'organizzazione e all'assunzione delle aree relative all'attività esercitata, al quale l'imprenditore è sottoposto, si aggiunge infatti quello "artificiale" costituito dalla notevole incertezza di ottenere il soddisfacimento dei crediti.
        E' quindi necessario intervenire al fine di sollecitare il legislatore e la maggior parte degli operatori dell'informazione i quali probabilmente ritengono che l'emergenza giustizia riguardi unicamente quella penale. Va, inoltre, sottolineato che le sporadiche iniziative legislative volte ad eliminare le disfunzioni del processo di esecuzione non hanno risolto il problema per gli aspetti relativi alla piccola e media impresa.
        Il vero calvario dell'imprenditore inizia al momento di ottenere l'esecuzione del titolo esecutivo per il soddisfacimento del proprio credito.
        Alle spese ed ai tempi sopportati, nel caso del provvedimento giudiziale, nonché al versamento anticipato dell'imposta sul valore aggiunto esposta sulla fattura insoluta, si aggiungono le ulteriori spese ed i tempi occorrenti per la procedura esecutiva.
        A fronte della realtà descritta l'imprenditore ottiene, troppe volte, un ricavo assai modesto se non nullo, accompagnato dal rischio di aggravare il danno economico a causa delle varie spese legali.
        Le cause sono molteplici, possono essere ascritte tra l'altro all'inefficacia dello strumento dell'esecuzione pensato più di cinquant'anni fa.
        Concorre a ciò l'inadeguatezza del ruolo professionale degli ufficiali giudiziari, completamente deresponsabilizzati rispetto ai risultati da conseguire; problema risolvibile con la restituzione, a questa categoria, della piena autonomia, finalità che costituiscono l'obiettivo della presente proposta di legge.


XIV LEGISLATURA

 

PROGETTO DI LEGGE - N. 1509

PROPOSTA DI LEGGE

 Art. 1.


        1. L'articolo 534 del codice di procedure civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 534 - (Vendita all'incanto).- Quando la vendita deve essere fatta ai pubblici incanti, il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento di cui all'articolo 530, stabilisce il giorno, il luogo e l'ora in cui l'incanto deve eseguirsi e ne affida l'esecuzione all'ufficiale giudiziario.
        Nello stesso provvedimento il giudice dell'esecuzione può disporre che, oltre alla pubblicità prevista dal primo comma dell'articolo 490, sia data anche una pubblicità straordinaria a norma del terzo comma dello stesso articolo".

Art. 2.


        1. L'articolo 592 del codice di procedure civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 592 - (Nomina dell'amministratore giudiziario) - L'amministrazione giudiziaria dell'immobile è disposta per un tempo non superiore a tre anni e affidata ad uno o più creditori o all'ufficiale giudiziario, oppure allo stesso debitore se tutti i creditori vi consentono.
        All'amministratore si applica il disposto degli articoli 65 e seguenti".

Art. 3.


        1. L'articolo 159 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 159 - (Soggetti autorizzati all'incanto e all'amministrazione dei beni) - Agli ufficiali giudiziari sono affidate la vendita all'incanto dei beni mobili a norma dell'articolo 534 del codice o l'amministrazione giudiziaria dei beni immobili a norma dell'articolo 592 del codice.
        Agli ufficiali giudiziari autorizzati alle vendite all'incanto dei mobili pignorati può essere affidata anche la custodia e la vendita dei mobili stessi previste negli articoli 520, secondo comma, e 532 del codice; ad essi può essere inoltre affidata qualsiasi altra vendita mobiliare disposta dall'autorità giudiziaria.
        Il Ministro della giustizia stabilisce le modalità e i controlli per l'esecuzione degli incarichi indicati nei commi precedenti, nonché la misura dei compensi dovuti agli ufficiali giudiziari da determinare proporzionalmente in relazione al ricavo delle vendite".

progetti di legge UNEP della precedente legislatura