CAMERA
DEI DEPUTATI - N. 1509
PROPOSTA
DI LEGGE d'iniziativa
del deputato RIVOLTA
Modifiche
al codice di procedura civile
in
materia di attribuzioni degli ufficiali giudiziari
Presentata
il 3 agosto 2001
XIV
LEGISLATURA
PROGETTO
DI LEGGE - N. 1509
RELAZIONE
Onorevoli Colleghi! - L'attuale
procedura esecutiva, in particolare quella mobiliare, deve considerarsi uno
strumento obsoleto ed inadeguato la cui inefficacia si manifesta con la
sistematica difficoltà di recuperare i crediti vantati.
Tale inadeguatezza rappresenta
un fenomeno devastante per la vita delle imprese, al punto di condizionare
fortemente l'attività economico-produttiva e, in alcuni casi, addirittura
mettere a repentaglio la sopravvivenza delle stesse.
Il fenomeno riguarda
maggiormente le piccole e medie imprese, che non possono vantare le risorse
delle imprese grandi e medio-grandi.
Pertanto si è pensato di
affrontare concretamente uno dei molti aspetti che condizionano fortemente
l'attività imprenditoriale al fine di indicare soluzioni idonee a risolvere la
questione dell'effettivo recupero dei crediti vantati.
Al naturale rischio d'impresa
quale sopportazione di tutti gli oneri inerenti all'organizzazione e
all'assunzione delle aree relative all'attività esercitata, al quale
l'imprenditore è sottoposto, si aggiunge infatti quello "artificiale"
costituito dalla notevole incertezza di ottenere il soddisfacimento dei crediti.
E' quindi necessario intervenire
al fine di sollecitare il legislatore e la maggior parte degli operatori
dell'informazione i quali probabilmente ritengono che l'emergenza giustizia
riguardi unicamente quella penale. Va, inoltre, sottolineato che le sporadiche
iniziative legislative volte ad eliminare le disfunzioni del processo di
esecuzione non hanno risolto il problema per gli aspetti relativi alla piccola e
media impresa.
Il vero calvario
dell'imprenditore inizia al momento di ottenere l'esecuzione del titolo
esecutivo per il soddisfacimento del proprio credito.
Alle spese ed ai tempi
sopportati, nel caso del provvedimento giudiziale, nonché al versamento
anticipato dell'imposta sul valore aggiunto esposta sulla fattura insoluta, si
aggiungono le ulteriori spese ed i tempi occorrenti per la procedura esecutiva.
A fronte della realtà descritta
l'imprenditore ottiene, troppe volte, un ricavo assai modesto se non nullo,
accompagnato dal rischio di aggravare il danno economico a causa delle varie
spese legali.
Le cause sono molteplici,
possono essere ascritte tra l'altro all'inefficacia dello strumento
dell'esecuzione pensato più di cinquant'anni fa.
Concorre a ciò l'inadeguatezza
del ruolo professionale degli ufficiali giudiziari, completamente
deresponsabilizzati rispetto ai risultati da conseguire; problema risolvibile
con la restituzione, a questa categoria, della piena autonomia, finalità che
costituiscono l'obiettivo della presente proposta di legge.
XIV
LEGISLATURA
PROGETTO
DI LEGGE - N. 1509
PROPOSTA
DI LEGGE
Art.
1.
1. L'articolo 534 del codice di
procedure civile è sostituito dal seguente:
"Art.
534 - (Vendita all'incanto).- Quando la vendita deve essere fatta ai
pubblici incanti, il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento di cui
all'articolo 530, stabilisce il giorno, il luogo e l'ora in cui l'incanto deve
eseguirsi e ne affida l'esecuzione all'ufficiale giudiziario.
Nello stesso provvedimento il
giudice dell'esecuzione può disporre che, oltre alla pubblicità prevista dal
primo comma dell'articolo 490, sia data anche una pubblicità straordinaria a
norma del terzo comma dello stesso articolo".
Art.
2.
1. L'articolo 592 del codice di
procedure civile è sostituito dal seguente:
"Art.
592 - (Nomina dell'amministratore giudiziario) - L'amministrazione
giudiziaria dell'immobile è disposta per un tempo non superiore a tre anni e
affidata ad uno o più creditori o all'ufficiale giudiziario, oppure allo stesso
debitore se tutti i creditori vi consentono.
All'amministratore si applica il
disposto degli articoli 65 e seguenti".
Art.
3.
1. L'articolo 159 delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni
transitorie, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art.
159 - (Soggetti autorizzati all'incanto e all'amministrazione dei
beni) - Agli ufficiali giudiziari sono affidate la vendita all'incanto dei
beni mobili a norma dell'articolo 534 del codice o l'amministrazione giudiziaria
dei beni immobili a norma dell'articolo 592 del codice.
Agli ufficiali giudiziari
autorizzati alle vendite all'incanto dei mobili pignorati può essere affidata
anche la custodia e la vendita dei mobili stessi previste negli articoli 520,
secondo comma, e 532 del codice; ad essi può essere inoltre affidata qualsiasi
altra vendita mobiliare disposta dall'autorità giudiziaria.
Il Ministro della giustizia
stabilisce le modalità e i controlli per l'esecuzione degli incarichi indicati
nei commi precedenti, nonché la misura dei compensi dovuti agli ufficiali
giudiziari da determinare proporzionalmente in relazione al ricavo delle
vendite".