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Le risposte ai quiz del 10 luglio 2003 (terza Prova)
L’indennità di trasferta degli Ufficiale Giudiziari ha natura retributiva o è considerata un rimborso spese
Gaia
Quale é la differenza tra la sospensione dal servizio e la sospensione cautelare irrogata in corso di procedimento disciplinare o in corso di procedimento penale.
Gaia La sospensione dal servizio è una sanzione disciplinare; la sospensione cautelare, che può essere obbligatoria e facoltativa, è un provvedimento cautelativo che il Direttore Generale applica su richiesta del Capo del Ufficio, in casi particolarmente gravi.
Lorena
È
possibile rinvenire taluni casi in cui l’elevazione del protesto non è
necessaria per esercitare l’azione di regresso:
a)
nell’ipotesi di fallimento del trattario o dell’emittente (
art. 51 R.D. 14.12.1933, n^ 1669);
b) nel caso di fallimento del traente di cambiale non accettabile ( art. 51 R.D. 14.12.1933, n^ 1669);
c) nel caso in cui la cambiale non venga pagata il protesto per mancata accettazione esonera dal protesto per mancato pagamento ( art. 51 R.D. 14.12.1933, n^ 1669);
d) nel caso di forza maggiore che duri oltre trenta giorni dalla scadenza ( art. 61 R.D. 1.12.1933, n^ 1669)
Luisa
La cambiale a certo tempo vista scade una volta trascorso un certo periodo di tempo a decorrere dalla presentazione della cambiale al debitore.
3) Imposta di Bollo.
A quanto ammonta l'imposta di bollo di una cambiale emessa in italia e pagabile all'estero?
In base all’articolo 6 della tariffa I allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 642, le cambiali emesse in Italia e pagabili all’estero scontano un’imposta proporzionale di 0,00465 euro per ogni 0,52 euro o frazione di 0,52 euro. Mara
Brevemente gli effetti della decadenza e prescrizione dell'imposta di registro.
I termini di
decadenza dell’imposta di registro non possono subire cause di
sospensione né cause di interruzione, per cui, a seguito del loro decorso
si verifica la perdita del diritto.
Diversamente
avviene per la prescrizione che può, invece, subire interruzioni e
sospensioni. Mara
Le
comunicazioni e le notificazioni possono essere definite mezzi di
produzione della conoscenza legali e formali con le quali un soggetto
rende noto, informa un altro
soggetto predeterminato l' esistenza di un dato di fatto o il contenuto di un
atto. Sono mezzi legali perché è la legge che stabilisce quando un atto deve
essere comunicato o notificato; sono mezzi formali perché devono essere
eseguiti secondo le formalità prescritte dalla legge stessa per i singoli
casi.
La
comunicazione nel
processo penale di regola è eseguita direttamente dalla cancelleria del
giudice o dalla segreteria del P.M. mediante consegna o trasmissione dell'
atto ai soggetti interessati, ma può essere anche effettuata come annotazione
"per presa visione" apposta sull' atto da comunicare. Può essere
notificata anche dall' U.G. benchè si continui a trattare di comunicazione e
non di notifica. Normalmente riguarda il rapporto tra giudici. (
art. 153 c.p.p,)
La
notificazione nel
processo penale è eseguita di regola dall' U. G. che ne è considerato organo principale ma non esclusivo, in
quanto può essere eseguita anche da organi di Polizia Giudiziaria ( si pensi,
ad esempio, al procedimento avanti al Giudice di Pace). L' art. 149 c.p.p.
stabilisce che, in caso di urgenza, il giudice può disporre che la
notificazione sia eseguita a mezzo del telefono o del telegrafo ( o anche
mediante altri mezzi telematici) dal cancelliere. Il giudice stesso si fa
organo della notificazione quando dà personalmente avviso orale al
destinatario presente in udienza e di ciò si prende nota nel relativo verbale
( Es. data di rinvio dell' udienza stessa.) vedi artt. 148 e 151 c.p.p.
La
notificazione è un atto processuale che ha lo scopo di portare a conoscenza i
destinatari di essa il contenuto di atti giuridicamente rilevanti. Il soggetto
che compie la notificazione è diverso da quello che le dà impulso , pertanto
il procedimento della notificazione è un atto autonomo ed accessorio rispetto
all' atto che si notifica, cioè l' atto principale.
E'
atto autonomo perché ha forma propria e si sostanzia con la relazione
dell' U.G. e perché ha requisiti propri di validità.
E'
atto accessorio perché non ha esistenza giuridica autonoma, pertanto
può avvenire soltanto su impulso del soggetto interessato alla notificazione.
Le notificazioni sono
sottoposte alle regole che disciplinano la competenza propria dell' U.G.,
pertanto è necessario tenere presente la disciplina del D.P.R. 1229/59, in
particolare gli artt. 106 e segg. per quanto riguarda la richiesta, la
competenza territoriale e le modalità della notifica e gli artt. 116 e segg.
riguardanti gli adempimenti prodromici e successivi all' attività di
notificazione ( ricordiamo i registri Mod. B/AG
e B/P). Si rimanda, al
riguardo, a A. D' Aurora- Ordinamento degli ufficiali giudiziari e aiutanti
ufficiali giudiziari. Pag. 79 e segg.
CARATTERI
COMUNI TRA NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI
La
notificazione e la comunicazione presentano caratteristiche comuni. Prima di
tutto sono entrambe atti processuali e come tali concorrono al compimento ed
alla realizzazione del processo. In particolare hanno in comune lo scopo che
è quello di rendere noto, portare a conoscenza, partecipare, ecc. ai soggetti
del rapporto giuridico processuale ( parti, P.M., testimoni, periti,
consulenti, difensori, etc.) l' esistenza ed il contenuto di un atto, un fatto
che li riguarda o il compimento di un atto o, ancora, un atto da compiersi, al
fine di potere validamente seguire le varie fasi del processo. In altri
termini lo scopo comune mira allo stesso risultato cioè alla conoscenza
legale o reale dell' atto che si intende portare nella sfera di conoscenza del
destinatario.
DIFFERENZE TRA NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI
Vi
sono numerose differenze sia di forma che di contenuto, ricordiamo le
principali:
1)
La comunicazione è un atto esclusivo del cancelliere, la notificazione
lo è dell' U.G. principalmente e della polizia giudiziaria nei casi
consentiti dalla legge.
2)
Oggetto della comunicazione può essere atto dello stesso organo che
compie la trasmissione, cioè del cancelliere, mentre non lo è mai
dell'U.G.
3)
La comunicazione non ha l' effetto di produrre la decorrenza dei
termini per le impugnazioni; la notificazione produce tale effetto.
4)
La comunicazione è atto di ufficio e autonomo; la notificazione è
invece atto che vive di impulso di parte ed è accessorio rispetto all' atto
da notificare.
5)
La comunicazione si fa per estratto, la notificazione mediante consegna
o trasmissione di copia conforme all' originale salvo eccezioni.
6)
La comunicazione produce effetti giuridici solo tra le parti e l'
ufficio; la notificazione produce effetti giuridici anche tra le parti.
A
norma dell’art.610 c.p.c , se nel corso dell’esecuzione sorgono difficoltà
che non ammettono dilazione , ciascuna parte può chiedere al giudice
dell’esecuzione i provvedimenti
temporanei occorrenti. Tali provvedimenti non creano alcun pregiudizio
alle parti e sono di regola adottati con forma di decreto o di ordinanza , non
sono suscettibili di impugnazione e non vincolano il giudice che li ha emessi
che può modificarli per adattarli alla situazione di fatto .
Infatti
la difficoltà di cui all’art.610 non sono vere e proprie contestazioni
relative al diritto di procedere o meno all’esecuzione ma riguardanti
l’opportunità e le modalità dell’esecuzione .
Qualora
tali provvedimenti non si limitino a risolvere mere questioni materiali
sorte durante l’esecuzione ed implichino la risoluzione di questioni
relative al diritto di procedere all’esecuzione perdono carattere
ordinatorio e diventano vere e proprie sentenze impugnabili.
Invece
a norma dell’art.613 c.p.c. l’u.g. deve chiedere al giudice le
disposizioni necessarie per eliminare le difficoltà che sorgono nel corso
dell’esecuzione
ed il giudice provvede con decreto specificando completando o
modificando le attività
tecniche
e
pratiche rendendole adatte a realizzare la situazione voluta dal titolo
.
Lalla è un ufficiale giudiziario di prima nomina e riceve un minuto prima di chiudere lo sportello, dall'avvocato Porcus, titolo esecutivo (decreto ingiuntivo) e precetto per eseguire un pignoramento fuori orario (519 cpc) a Cucuzzolo, un paese a più di cento Km dall'ufficio.
Controlla gli atti e nota:
la notifica è avvenuta a mezzo posta.
Il decreto ingiuntivo è stato emesso il 2 novembre 2002.
La raccomandata è stata spedita il 31/12/2002.(Lalla, guarda male l'avvocato...pensando che uno che chiede di notificare un atto alla vigilia di capodanno è sicuramente un rompiballe).
Sull'avviso di ricevimento risulta un primo accesso del postino in data 5/1/2003:destinatario assente ore 12,30 (era in vacanza, pensa Lalla), ed un secondo accesso del postino in data 11/1/2003 (destinatario ancora assente e deposito nella stessa data presso l'ufficio postale),
L'avvocato sorride e aggiunge" E' da eseguire con urgenza! Ultimo giorno!"
Lalla guarda il calendario e si fa i conti. Oggi è l'11 aprile, febbraio 28 gg, marzo 31....
Lalla pensa: "Accidenti, non ricordo cosa dispone quella sentenza di cassazione sulla doppia data della notifica per posta e quale applicare a questo caso concreto!"
Avvocato mi riservo di controllare gli atti...con calma.
L'Avvocato minaccia Lalla di omissioni di atti di ufficio nell'ipotesi di rifiuto di eseguire il pignoramento, informandola che intende presenziare all'esecuzione dopo la mezzanotte in quanto il debitore gestisce una discoteca.
Laura, lo guarda e sorride....ti sistemo str.....pensa...
La
notificazione a mezzo posta si caratterizza per il fatto che l’U.G. non
provvede direttamente alla consegna di copia dell’atto al destinatario, ma
si avvale della collaborazione dell’agente postale.
Tale
forma di notificazione è disciplinata in via generale dall’art 149 cpc e in
via particolare dalla legge 20/11/1982 n 890. Gli articoli 106 e 107 del DPR
1229/1959 stabiliscono inoltre quando l’UG può e quando deve servirsi del
mezzo postale per effettuare le notifiche degli atti.
In
particolare la L.890/1982 dispone i compiti dell’UG: predisposizione della
relazione di notifica, registrazione (mod.A) degli estremi dell’atto che
intende notificare, predisposizione del plico in busta chiusa, e compilazione
dell’avviso di ricevimento con le indicazioni del mittente ex art. 3
L.890/1982.
L’UG
quindi consegna il plico all’Ufficio postale che provvede tramite l’
agente postale alla consegna al destinatario o ai consegnatari legittimati
(art. 7 L. 890/1982).
Tralasciata
in questa sede ogni menzione relativa agli adempimenti dell’agente postale
nel caso di rifiuto e di assenza del destinatario, il caso specifico, pone
delle riflessioni sul momento di perfezione della notifica.
Fino
a qualche tempo fa, la giurisprudenza era concorde nell’individuare il
momento di perfezione della notifica mezzo posta, nella ricezione dell’atto
da parte del destinatario. La notifica quindi si riteneva eseguita sia per il
destinatario sia per il notificante, nella data di consegna del plico
riportata nell’avviso di ricevimento (art 4 co.3 L.890/1982).
Nel
caso di assenza del destinatario dopo due passaggi dell’agente postale, e
quindi il deposito del plico presso l’Ufficio postale, si riteneva che la
notifica fosse efficace nei confronti del destinatario, al momento del ritiro
effettivo del plico o dopo il decorso di dieci giorni dal deposito, mentre nei
confronti del notificante, fin dalla spedizione al destinatario della
comunicazione del deposito in ufficio del piego.
Ma
con la recente sentenza n 477 del 26/11/2002, la Corte Costituzionale, ha
dichiarato l’incostituzionalità dell’art . 409 cpc e dell’art 4 co. 3
L.890/1982, nella parte in cui prevede che la notifica si perfezioni, per il
notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario,
anziché al momento della consegna dello stesso all’UG. Naturalmente anche
nel caso di notifica per compiuta giacenza, si deve ritenere che la notifica
si perfezioni per il notificante nel momento iniziale in cui ha consegnato
l’atto all’UG per la notifica.
In
questa maniera viene garantito il diritto di difesa del notificante (art. 24
Cost), che spesso veniva violato dai ritardi dovuti ai disservizi postali (non
riuscendo ad evitare il compimento di decadenze) e viene garantito il
principio di eguaglianza (art: 3 CosT) dal momento che vi sono casi nel nostro
ordinamento in cui la notifica si perfeziona con la spedizione dell’atto (
art 16 d.lgs. 546/1992).
Per
tornare al nostro caso quindi, la
notifica del precetto si considera avvenuta per il notificante in data
31/12/2002 e pertanto l’11/04/2003 sono ampiamente decorsi i novanta giorni
di tempo per poter procedere al pignoramento (art 481 cpc).
L’UG
pertanto legittimamente deve rifiutarsi di compiere il pignoramento fuori
orario (inoltre manca autorizzazione del giudice) senza incorrere in
responsabilità ex art 60cpc.
Al nostro sbadato (usando un eufemismo!) avv. Porcus non resta altro che rinotificare un nuovo atto di precetto. ( Così impara a rompere proprio il 31/12!!!)
Paolo
NOTA.. tutti i temi che sono pervenuti hanno concluso in modo diverso e questo mi fa pensare che questa particolare materia della notifica a mezzo posta è stata sottovalutata. Pertanto vi invito ad esaminare e approfondire la parte evidenziata in giallo e di rispondere se il futuro collega Paolo ha ragione o torto.
Per facilitarvi la riflessione sintetizzo il quesito:
Richiesta di notifica precetto all'ufficiale giudiziario il 31/12
destinatario assente in primo e secondo accesso il 5/1 e 11/1 (e deposito nella stessa data presso l'ufficio postale);
Termine ad adempiere per il debitore/destinatario dieci giorni dalla notifica dell'atto
Termine per il richiedente di chiedere il pignoramento novanta giorni dalla notifica.
Se Paolo ha ragione, il richiedente potrebbe chiedere il pignoramento dal 11/1 al 30/3 (trascorsi i dieci giorni dal 31/12/2003). Ma qui nasce un problema: non sono trascorsi i dieci giorni per il debitore per adempiere che decorrono dall'11/1/2003?
Beh? cosa rispondete? quale c. è la data di decorrenza dei 90 giorni?
Risponde Marco tranquilli - Piacenza.
Secondo me la data di decorrenza dei 90 giorni è il 21 gennaio ossia alla scadenza del periodo di giacenza (10 giorni dalla data del deposito presso l'ufficio postale) senza che il destinatario si sia preoccupato di ritirare il piego. Infatti, ciò è anche quello che prevede la legge n. 890/82 all'articolo 8, mentre la sentenza della Corte Costituzionale secondo cui la notificazione si ha per eseguita, per quanto riguarda il notificante, con il compimento delle formalità a lui imposte dalla legge, lascia comunque impregiudicato il principio del perfezionamento della notificazione, per il destinatario, alla data di ricezione dell'atto (o diverso momento stabilito dalla legge come ad esempio alla scadenza del periodo di giacenza se il destinatario non ritira il piego entro 10 giorni) con conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo. Di fatto, la pronuncia della Corte Costituzionale assume rilevanza quando si tratta di termini imposti al notificante e non al destinatario come accade in relazione al decreto ingiuntivo che deve essere notificato entro 60 gg. dalla pronuncia, pena la perdita di efficacia del decreto stesso. Quindi, in tal caso, ad evitare la perdita di efficacia del decreto, è sufficiente che la parte richieda la notificazione all'ufficiale giudiziario evitando, a differenza del passato, che un effetto di decadenza possa derivare dal ritardo nel compimento di un'attività non riferibile al notificante ma ad un soggetto diverso (uff. giud. e agente postale). In definitiva, tornando al nostro caso, posso quindi dire che il nostro avvocato Porcus è pienamente nei termini per richiedere il pignoramento (anzi, sbaglia egli stesso credendo che sia l'ultimo giorno utile) essendo solamente l'11 aprile ed essendoci ancora dieci giorni di tempo.
ok marco bravo