Dipartimento
dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi
Direzione Generale del personale e della formazione
Circolare del 23-09-2003
Al Gabinetto dell'On.
Ministro
Alle Segreterie dei Sottosegretari di Stato
On. Jole Santelli
On. Giuseppe Valentino
On. Michele Vietti
Al Dipartimento per gli affari di giustizia
Al Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei
servizi
Alle Direzioni Generali del Dipartimento dell'Organizzazione
Giudiziaria,
del personale e dei servizi
Alla Corte Suprema di Cassazione
Alla Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione
Al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
Alle Corti di Appello
Alle Procure Generali presso le Corti di Appello
All'Ispettorato Generale
Alla Direzione Nazionale Antimafia
Ai Commissari Regionali per la liquidazione degli usi civici
e p.c. All'Ufficio Relazioni con il Pubblico
LORO SEDI
Oggetto: Artt. 25 e 35 del D.Lgs. n. 151 del 26/03/2001. Accredito
figurativo e riscatto per periodi di maternità collocati temporalmente al
di fuori del rapporto di lavoro.
Il D.Lgs. 26/03/2001 n.151, pubblicato sulla G.U. del 26/04/2001 n.93/L ,
recante il T.U. delle disposizioni legislative in tema di tutela e
sostegno della maternità e paternità, ha introdotto talune innovazioni
rispetto alla previgente normativa. Ai sensi degli artt. 25 e 35 del
suddetto Decreto Legislativo, infatti, l'accredito della contribuzione
figurativa per i periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria per
maternità e il riscatto del periodo corrispondente all'astensione
facoltativa per maternità al di fuori del rapporto di lavoro possono
essere richiesti e riconosciuti , ai fini pensionistici, indipendentemente
dalla loro collocazione temporale.
Poiché sono pervenute al competente Ufficio V – Pensioni numerose
istanze, intese ad ottenere i benefici di cui all'oggetto, carenti della
necessaria documentazione, al fine di disciplinare in modo unitario
l'acquisizione e l'inoltro delle stesse, si precisa quanto segue:
- "modalità di
presentazione delle istanze":
- le istanze,
redatte in carta semplice e come da modelli a) e b) allegati alla
presente circolare, debbono essere indirizzate all' Ufficio V –
Pensioni di questa Direzione e dovranno essere corredate di idonea
documentazione: certificato di nascita dei figli o dichiarazione
sostitutiva di certificazione (si allega alla presente fac-simile
di modello di autocertificazione);
- "presupposti":
- per l'accredito
dei contributi figurativi per i periodi di astensione obbligatoria:
possesso, alla data della domanda, di cinque anni di contribuzione
versata in costanza di rapporto di lavoro. In tale montante
contributivo sono inclusi non solo la contribuzione obbligatoria
accreditata in costanza di effettiva attività lavorativa, ma
anche quella derivante da riscatto di periodi non coperti da
contribuzione o da eventuali periodi di contribuzione figurativa
accreditabile in costanza di rapporto di lavoro;
- per il riscatto
dei periodi di astensione facoltativa: possesso, alla data
della domanda, di cinque anni di contribuzione versata in costanza
di "effettiva" attività lavorativa;
- i periodi di cui
si richiede l'accredito della contribuzione figurativa e il
riscatto non debbono essere coperti da assicurazione;
- "termini":
- per i soggetti in
servizio: domanda da presentarsi almeno due anni prima della
cessazione per limiti di età (anni 65 per il personale maschile e
femminile);
- in caso di
cessazione per motivi diversi dal limite di età: domanda da
presentarsi entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento
di cessazione;
- in caso di decesso
in attività di servizio del dipendente: domanda dei superstiti
aventi diritto a pensione, da presentarsi entro 90 giorni
decorrenti dalla notifica di apposito invito da parte
dell'Amministrazione;
- "periodi
valutabili e soggetti aventi diritto":
la durata dei periodi da accreditare figurativamente e quelli da
ammettere al riscatto, nonchè l'individuazione dei soggetti aventi
diritto, varia in relazione alla normativa vigente all'epoca in cui si
è verificato l'evento maternità. Pertanto:
- per gli eventi
maternità verificatisi dal 04/01/1951 al 17/01/1972 (L.860/50
e L. 394/1951):
- avente
diritto: solo la madre;
- periodo
valutabile per l'accredito di contributi figurativi: 6
settimane prima del parto ed 8 settimane dopo il parto;
- periodo
valutabile per il riscatto: 6 mesi collocabili nel primo anno
di vita del bambino;
- per gli eventi
maternità verificatisi dal 18/01/1972 al 17/12/1977
(L.1204/1971):
- avente
diritto: solo la madre;
- periodo
valutabile per l'accredito contributi figurativi: 2 mesi
antecedenti la data del parto e i 3 mesi successivi;
- periodo
valutabile per il riscatto: 6 mesi collocabili nel primo anno
di vita del bambino;
- per gli eventi
maternità verificatisi dal 18/12/1977 al 27/03/2000
(L.1204/1971 e L.903/1977) :
- avente
diritto: madre, padre (in alternativa alla madre, qualora la
stessa vi abbia rinunciato all'epoca dell'evento. Tale
rinuncia deve essere debitamente documentata da dichiarazione
del datore di lavoro o con dichiarazione sostitutiva con
l'indicazione dell'Ufficio, Ente o Azienda presso cui prestava
servizio);
- periodo
valutabile per l'accredito contributi figurativi: 2 mesi
antecedenti la data del parto e i 3 mesi successivi;
- periodo
valutabile per il riscatto: 6 mesi collocabili nel primo anno
di vita del bambino;
- per gli eventi
maternità verificatisi successivamente al 28/03/2000
(L.53/2000): sia per l'accredito della contribuzione figurativa,
sia per il riscatto valgono gli stessi criteri e gli stessi limiti
temporali previsti per le maternità verificatesi nel corso di un
rapporto di lavoro.
Si precisa, inoltre, che la contribuzione figurativa è riconosciuta senza
alcun onere a carico del dipendente.
Il riscatto, invece, comporta a carico del richiedente il versamento del
relativo contributo quantificato e comunicato da parte dell'Ufficio
all'interessato: questi avrà la facoltà , entro i termini prescritti, di
accettare o rinunciare al pagamento dell'onere e di conseguenza alla
richiesta di riscatto avanzata. La normativa prevede che il periodo
massimo ammesso al riscatto è di 5 anni.
Si prega di dare la massima diffusione della presente circolare al
personale dipendente, raccomandando l'osservanza delle linee guida in essa
indicate.
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23-09-2003 |
IL DIRETTORE GENERALE
Carolina Fontecchia
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