Stralcio "MANUALE di Contabilità UNEP" Edizione ottobre 99

VERBALE DI RIPARTO

L’Ufficiale Giudiziario Dirigente, come si è già accennato, amministra le somme incassate, con l’incarico di determinare la quota pro-capite spettante al personale UNEP. Delle operazioni di riparto, il Dirigente UNEP, redige processo verbale, che dovrà depositare in cancelleria entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento.

Ai sensi degli articoli 147 e 168 u.c. l’Ufficiale Giudiziario Dirigente è tenuto a comunicare agli interessati sia l’importo delle quote spettanti che la data del deposito del verbale di riparto, in quanto gli stessi hanno diritto di proporre reclamo con ricorso al Capo dell’ufficio giudiziario, entro dieci giorni dal deposito citato.

La somma complessiva dei diritti, trasferte e percentuale da prendere in considerazione ai fini della ripartizione, deve essere al netto della trattenuta del fondo spese di ufficio (unificata al 3% a seguito della soppressione delle Preture) e della tassa erariale del 10%, tenendo distinte la quota spettante agli ufficiali giudiziari da quella degli assistenti UNEP.

Dal 9 marzo 1999, il 50% dell’indennità di trasferta (quota tassabile) dovrà essere ripartita in parti uguali rispettivamente tra gli assistenti e collaboratori UNEP; mentre per la restante quota, il dirigente UNEP, salvo diversa manifestazione di volontà degli aventi diritto, dovrà assegnarla ai singoli esecutori (interpretazione ministeriale).

In ipotesi di assenza per malattia, l’Ufficiale Giudiziario Dirigente, prima di procedere alla ripartizione in parti uguali, dei diritti netti computabili tra tutti gli Ufficiali Giudiziari in servizio, deve defalcare dalla massa dei diritti netti la quota spettante al dipendente in malattia pari al minimo garantito (o in proporzione ai giorni di assenza).

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