Rilascio di alloggi popolari
occupati abusivamente: giurisdizione ordinaria
( Consiglio di Stato , sez. V,
sentenza 06.10.2003 n° 5890 )
CONSIGLIO DI STATO
SEZIONE V
SENTENZA 6 ottobre 2003 n. 5890
(Pres. Quaranta, Est. Pullano)
FATTO
Con ordinanza sindacale n. 61 del 25.2.1999 è stato ordinato al sig. V.M., di
consegnare all’ATERP di Catanzaro l’alloggio di ERP (edilizia residenziale
pubblica) dallo stesso detenuto senza titolo, essendo l’assegnazione a V. F.
(zia di V.M.) decaduta, a seguito del suo decesso, con la conseguente
risoluzione di diritto del rapporto locativo.
L’interessato, sostenendo di avere coabitato stabilmente con la zia e di avere
presentato, dopo il suo decesso, domanda di assegnazione dell’alloggio, ha
impugnato l’ordinanza dinanzi al TAR Calabria, il quale, superata
l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’amministrazione
comunale, ha accolto il ricorso, in quanto ha ritenuto che il Sindaco avesse
agito in difetto di competenza, in luogo dell’ente gestore degli alloggi di
ERP, competente per territorio.
Con il presente appello il Comune di Catanzaro chiede l’annullamento della
sentenza, perché il TAR avrebbe, a suo avviso, erroneamente affermato che la
giurisdizione per le controversie relative all’ordine di rilascio di alloggio
di ERP è del giudice amministrativo e, nel merito, non avrebbe considerato che
l’art. 38 della L. 142 del 1990 dispone che il potere di adottare
provvedimenti di rilascio di immobili spetta in via esclusiva al Sindaco.
DIRITTO
La questione pregiudiziale sollevata dall’amministrazione appellante è
fondata.
La giurisprudenza civile ed amministrativa è univoca nell’affermare che le
controversie concernenti l’ordine di rilascio di alloggio economico e popolare
occupato senza titolo rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
In particolare è stato ripetutamente affermato dalle SS.UU. della Corte di
Cass. (cfr., per tutte, Cass.civ., SS.UU.,29.1.1990 n. 540) che qualora
l’occupante senza titolo insorga avverso l’ordine di rilascio
dell’alloggio, la controversia da questi proposta, al fine di far valere la
facoltà di godere dell’immobie per effetto di parentela o convivenza con
l’assegnatario deceduto, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario,
considerando che la realtiva domanda non investe provvedimenti inerenti al
rapporto di assegnazione, ma è rivolta a contrapporre all’atto amministrativo
di autotutela una posizione di diritto soggettivo.
Per le considerazioni che precedono va dichiarato il difetto di giurisdizione
del giudice amministrativo e, per l’effetto, la sentenza di primo grado va
annullata senza rinvio.
Le spese di giudizio possono essere compensate
P.Q.M.
il Consiglio di Stato, Sezione quinta, dichiara il difetto di giurisdizione del
giudice amministrativo e, per l’effetto, annulla senza rinvio la sentenza di
primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 15 aprile 2003, con
l'intervento dei Signori:
Alfonso QUARANTA Presidente
Giuseppe FARINA Consigliere
Corrado ALLEGRETTA Consigliere
Francesco D’OTTAVI Consigliere
Nicolina PULLANO Consigliere est.