Associazione di studio, formazione e informazione per la valorizzazione della figura dell'ufficiale giudiziario

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 marzo 2001 n.126 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2001)

REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO PER LE SPESE DEGLI ATTI GIUDIZIARI, A NORMA DELL'ARTICOLO 9, COMMA 6, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488.

Il Presidente della Repubblica

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente l'istituzione del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari;

Visto in particolare il comma 6 dell'articolo 9 della legge n. 488 del 1999, ove si dispone che con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono, tra l'altro, disciplinate le modalità di versamento del contributo unificato;

Sentito il parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione reso con note n. GAB/0000394 in data 22 settembre 2000 e n. GAB/0000466 in data 23 novembre 2000;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 dicembre 2000; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 febbraio 2001;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze;

E m a n a il seguente regolamento:

Articolo 1

1. Il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è corrisposto, anche con modalità telematiche, mediante:

a) versamento effettuato con le modalità previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;

b) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato;

c) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.

Articolo 2

1. I rapporti tra gli intermediari della riscossione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), e il Ministero delle finanze sono regolati da apposita convenzione, da approvarsi con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, convenzione con cui sono stabiliti in particolare:

a) i compensi spettanti agli intermediari;

b) le modalità operative della riscossione e del riversamento delle somme riscosse;

c) le caratteristiche della ricevuta di versamento;

d) le penalità a carico dell'intermediario per l'inosservanza degli obblighi convenzionali.

Articolo 3

1. La ricevuta del versamento di cui all'articolo 1, comma 1, reca in ogni caso, a titolo di causale, l'indicazione:

a) dell'ufficio giudiziario adito;

b) delle generalità e del codice fiscale dell'attore o ricorrente;

c) delle generalità delle altre parti. In caso di pluralità di convenuti o resistenti è indicato per esteso il primo nominativo di essi recato dall'atto introduttivo del procedimento giudiziale ed il numero in cifra dei restanti.

Articolo 4

1. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le regole tecniche di effettuazione del versamento con modalità telematiche e presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), nonché del relativo trasferimento alla tesoreria dello Stato.

Articolo 5

1. La ricevuta del versamento di cui all'articolo 1, comma 1, destinata alla presentazione all'ufficio giudiziario è allegata all'atto giudiziario per il quale è stato effettuato ed è inserita nel fascicolo d'ufficio.

2. E' ammessa anche la trasmissione per via telematica, da parte degli intermediari di cui all'articolo 1, all'ufficio giudiziario di cui al comma 1 del presente articolo, della ricevuta del versamento o degli estremi identificativi di questo, secondo le regole tecniche definite con il decreto di cui all'articolo 4.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

NOTE

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2000):

"Art. 9 (Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari). - 1. Agli atti e ai provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali ed amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, non si applicano le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario.

2. Nei procedimenti giurisdizionali civili, amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, indicati al comma 1, per ciascun grado di giudizio, è istituito il contributo unificato di iscrizione a ruolo, seconde gli importi e i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge.

3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, o che deposita il ricorso introduttivo, ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, a che interviene nella procedura di esecuzione, a pena di irricevibilità dell'atto, è tenuta all'anticipazione del pagamento del contributo di cui al comma 2, salvo il diritto alla ripetizione nei confronti della parte soccombente, ai sensi dell'art. 91 del codice di procedura civile.

4. L'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale non è soggetto al pagamento del contributo di cui al comma 2 nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile. Nel caso in cui la parte civile, oltre all'affermazione della responsabilità civile del responsabile, ne chieda la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo di cui al comma 2 è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato nella sentenza.

5. Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni dell'atto introduttivo ovvero nell'atto di precetto. In caso di modifica della domanda che ne aumenti il valore, la parte è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo, secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge. Ove non vi provveda, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda.

6. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono apportate le variazioni alla misura del contributo unificato di cui al comma 2 e degli scaglioni di valore indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge, tenuto conto della necessità di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nei due anni precedenti. Con il predetto decreto sono altresì disciplinate le modalità di versamento del contributo unificato.

7. I soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme similari di patrocinio dei non abbienti sono esentati dal pagamento del contributo di cui al presente articolo.

8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti già esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo, di registro, e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

9. Sono esenti dall'imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni.

10. Con decreto del Ministro della giustizia da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle finanze e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono dettate le disposizioni per la ripartizione tra le amministrazioni interessate dei proventi del contributo unificato di cui al comma 2 e per la relativa regolazione contabile.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° luglio 2000, ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima data. Detto termine può essere prorogato, per un periodo massimo di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro delle finanze, tenendo conto di oggettive esigenze organizzative degli uffici, o di accertate difficoltà dei soggetti interessati per gli adempimenti posti a loro carico. Per i procedimenti già iscritti a ruolo al 1o luglio 2000 ovvero all'eventuale nuovo termine fissato ai sensi del secondo periodo, la parte può valersi delle disposizioni del presente art. versando l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in ragione del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria.".

- Si trascrive il testo del comma 2, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".

Note all'art. 1:

- Per il testo dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, vedi nelle note alle premesse.

- Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 reca: (Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari).

Articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e tabella

La  circolare del ministero della Giustizia n. 1/2002 del 26 febbraio 2002, avente a oggetto il «contributo unificato per le spese degli atti giudiziari

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