Associazione di studio, formazione e informazione per la valorizzazione della figura dell'ufficiale giudiziario

Dal primo luglio i registri UNEP:


Decreto 28 maggio 2003

Decreto Dirigenziale - Registri, previsti dall'art. 161 del D.P.R. n°115 del 30 maggio 2002, che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari

IL DIRETTORE GENERALE
della Giustizia Civile

di concerto con
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze


Visto l'articolo 160 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, emanato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che prevede che i pagamenti dell'erario, le prenotazioni a debito, i crediti da recuperare e le successive vicende del credito devono essere annotati;

Visto l'articolo 161 del predetto Testo Unico, che prevede che presso gli uffici che svolgono le relative funzioni sono tenuti i seguenti registri: a) registro delle spese pagate dall'erario; b) registro delle spese prenotate a debito; c) registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito;

Visto il successivo articolo 163 dello stesso Testo Unico, che prevede che con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati i modelli dei registri;

Visto il successivo articolo 164, che prevede che ai registri di cui al Testo Unico si applicano gli articoli da 1 a 12 e da 15 a 20 del decreto del Ministro della Giustizia 27 marzo 2000, n. 264 e le disposizioni del decreto del Ministro della Giustizia 24 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001;

Visto il parere dell'Agenzia dell'Entrate espresso in data 26 marzo 2003;

Visto il parere della Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati espresso in data 26 marzo 2003;

D E C R E T A
Art. 1
  1. I registri come previsti dall'articolo 161 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, emanato con D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, sono stabiliti in conformità ai modelli allegati al presente decreto e di seguito elencati:


    NUMERO
    REGISTRO
    DENOMINAZIONE
    REGISTRO
    CODICE
    MODELLO
    1
    Registro delle spese pagate dall'erario
    - Uffici Giudiziari
    - Uffici NEP

    Mod. 1/A/SG
    Mod. 1/B/SG
    2
    Registro delle spese prenotate a debito
    - Uffici Giudiziari
    - Uffici NEP

    Mod. 2/A/SG
    Mod. 2/B/SG
    3
    Registro dei crediti da recuperare e
    delle successive vicende del credito

    - Uffici Giudiziari e Istituti Penitenziari


    Mod. 3/SG

Art. 2
  1. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari, adottato con decreto del Ministro della Giustizia 27 marzo 2000, n. 264, sino alla predisposizione dei relativi modelli informatizzati, gli uffici sono autorizzati alla tenuta dei registri su supporto cartaceo, secondo i modelli di cui all'articolo 1 allegati al presente decreto.

  2. Gli uffici per i quali la tenuta in forma cartacea dei nuovi registri risulti onerosa, in relazione alle dimensioni ed all'organizzazione dei servizi, possono richiedere alla Direzione Generale della Giustizia Civile l'autorizzazione all'utilizzo di applicativi realizzati nell'ambito di iniziative locali, specificando il tipo di applicativo utilizzato e le caratteristiche che lo rendono conforme ai principi sabiliti dall'articolo 6, comma 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia 27 marzo 2000, n. 264.

  3. Il Direttore Generale della Giustizia Civile provvede sulla richiesta di cui al comma 2 sentita la Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati che certifica la conformità dei programmi ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia 27 marzo 2000, n. 264 e degli articoli 18 e 19 del decreto del Ministro della Giustizia del 24 maggio 2001.

  4. Gli Uffici, nelle more della definizione della procedura di cui al comma 2, sono temporaneamente autorizzati all'utilizzo dell'applicativo locale, già in uso alla data del presente decreto, purchè ne facciano espressa richiesta ai sensi del comma 2 del presente articolo. L'autorizzazione provvisoria è valida fino all'esito della procedura e cessa la sua efficacia con il diniego della autorizzazione.
Art. 3
  1. I registri sono tenuti anche in conformità alle "Avvertenze" e "Istruzioni" allegate ai rispettivi modelli.
Art. 4
  1. I registri previsti dal presente decreto sono utilizzati dagli Uffici a decorrere dal 1° luglio 2003.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.
Roma, 28 maggio 2003
Il Capo del Dipartimento
per le politiche fiscali
del Ministero
dell'Economia e delle
Finanze
Andrea Manzitti
  Il Direttore Generale
della Giustizia Civile
del Ministero della
Giustizia
Francesco Mele