|
Dal primo
luglio i registri UNEP:
Decreto 28 maggio 2003
Decreto Dirigenziale - Registri, previsti dall'art. 161 del D.P.R. n°115 del
30 maggio 2002, che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari
IL DIRETTORE GENERALE
della Giustizia Civile
di concerto con
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze
Visto l'articolo 160 del Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, emanato con D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, che prevede che i pagamenti dell'erario, le prenotazioni a
debito, i crediti da recuperare e le successive vicende del credito devono
essere annotati;
Visto l'articolo 161 del predetto Testo Unico, che prevede che presso gli
uffici che svolgono le relative funzioni sono tenuti i seguenti registri: a)
registro delle spese pagate dall'erario; b) registro delle spese prenotate a
debito; c) registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del
credito;
Visto il successivo articolo 163 dello stesso Testo Unico, che
prevede che con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati i modelli dei
registri;
Visto il successivo articolo 164, che prevede che ai registri di cui al
Testo Unico si applicano gli articoli da 1 a 12 e da 15 a 20 del decreto del
Ministro della Giustizia 27 marzo 2000, n. 264 e le disposizioni del decreto del
Ministro della Giustizia 24 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
128 del 5 giugno 2001;
Visto il parere dell'Agenzia dell'Entrate espresso in data 26 marzo 2003;
Visto il parere della Direzione Generale per i Sistemi Informativi
Automatizzati espresso in data 26 marzo 2003;
D E C R E T A
Art. 1
- I registri come previsti dall'articolo 161
del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia, emanato con D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, sono
stabiliti in conformità ai modelli allegati al presente decreto e di
seguito elencati:
NUMERO
REGISTRO
|
DENOMINAZIONE
REGISTRO
|
CODICE
MODELLO
|
1
|
Registro
delle spese pagate dall'erario
- Uffici Giudiziari
- Uffici NEP |
Mod. 1/A/SG
Mod. 1/B/SG
|
2
|
Registro
delle spese prenotate a debito
- Uffici Giudiziari
- Uffici NEP |
Mod. 2/A/SG
Mod. 2/B/SG
|
3
|
Registro
dei crediti da recuperare e
delle successive vicende del credito
- Uffici Giudiziari e Istituti Penitenziari |
Mod. 3/SG
|
Art. 2
- Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del
regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici
giudiziari, adottato con decreto del Ministro della Giustizia 27 marzo 2000,
n. 264, sino alla predisposizione dei relativi modelli informatizzati, gli
uffici sono autorizzati alla tenuta dei registri su supporto cartaceo,
secondo i modelli di cui all'articolo 1 allegati al presente decreto.
- Gli uffici per i quali la tenuta in forma
cartacea dei nuovi registri risulti onerosa, in relazione alle dimensioni ed
all'organizzazione dei servizi, possono richiedere alla Direzione Generale
della Giustizia Civile l'autorizzazione all'utilizzo di applicativi
realizzati nell'ambito di iniziative locali, specificando il tipo di
applicativo utilizzato e le caratteristiche che lo rendono conforme ai
principi sabiliti dall'articolo 6, comma 1 del regolamento di cui al decreto
del Ministro della Giustizia 27 marzo 2000, n. 264.
- Il Direttore Generale della Giustizia Civile
provvede sulla richiesta di cui al comma 2 sentita la Direzione Generale dei
Sistemi Informativi Automatizzati che certifica la conformità dei programmi
ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro
della Giustizia 27 marzo 2000, n. 264 e degli articoli 18 e 19 del decreto
del Ministro della Giustizia del 24 maggio 2001.
- Gli Uffici, nelle more della definizione
della procedura di cui al comma 2, sono temporaneamente autorizzati
all'utilizzo dell'applicativo locale, già in uso alla data del presente
decreto, purchè ne facciano espressa richiesta ai sensi del comma 2 del
presente articolo. L'autorizzazione provvisoria è valida fino all'esito
della procedura e cessa la sua efficacia con il diniego della
autorizzazione.
Art. 3
- I registri sono tenuti anche in conformità
alle "Avvertenze" e "Istruzioni" allegate ai rispettivi
modelli.
Art. 4
- I registri previsti dal presente decreto
sono utilizzati dagli Uffici a decorrere dal 1° luglio 2003.
Il presente decreto sarà pubblicato nel
Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.
Roma, 28 maggio 2003
Il Capo
del Dipartimento
per le politiche fiscali
del Ministero
dell'Economia e delle
Finanze
Andrea Manzitti |
|
Il
Direttore Generale
della Giustizia Civile
del Ministero della
Giustizia
Francesco Mele |