|
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
(Presidente G. Nicastro, Relatore P. Picone)
SENTENZA 31/03/2006 n. 7578
Ritenuto in fatto
L'Inpdap aveva proposto opposizione al precetto per il pagamento di £ 88.018.57 notificato da Nunzio C. sulla base dell'indicata decisione della Corte dei conti, contestando, sotto diversi profili, il diritto di procedere ad esecuzione forzata. Il Tribunale di Ragusa aveva rigettato, con sentenza non definitiva i motivi di opposizione al precetto e al pignoramento immobiliare.
L'eccezione,
proposta per la prima volta in grado di appello dall'Inpdap, secondo cui la
pretesa del C. doveva essere fatta valere istaurando giudizio amministrativo di
ottemperanza, è stata ritenuta fondata dalla Corte di Catania. Ha osservato la
sentenza di appello che il giudicato aveva accertato il diritto a differenze
pensionistiche, maggiorate di rivalutazione e interessi, ma non recava condanna
al pagamento di somme determinate, risultando controversa la sua interpretazione
quanto alla determinazione dell'oggetto della prestazione; che, in particolare,
il contrasto concerneva il parametro di computo della rivalutazione e degli
interessi su cui
Considerato in diritto
Si
sostiene che erroneamente
2.
3.
Va premesso che il giudizio amministrativo - già previsto dall'art. 27, n. 4,
r.d. 26 giugno
Tale natura discende dal presupporre il giudizio di ottemperanza, talvolta margini di discrezionalità amministrativa, sempre la possibilità di scegliere i modi concreti di esecuzione, cosicché l'intervento del giudice amministrativo è diretto ad imporre alla p.a. di eseguire quanto comandato dal giudicato, sostanzialmente costringendola ad eseguire spontaneamente l'obbligo, cioè dall'interno e non ab externo (vedi Cass. Su. 1593/1994; 7632/1994).
4.
Questo modello si presenta identico nelle ipotesi in cui il legislatore ha
previsto la competenza di altri giudici speciali per l'ottemperanza alle
decisioni da essi emanate (art. 70, d.lgs. 31 dicembre, n. 546, per il giudice
tributario; art. 10 1. 21 luglio 2000, n. 205, per
Indiscutibile, poi, è la natura cognitoria dello speciale giudizio previsto dall'art. 78 r.d. 12 luglio 1934, n. 1274, che attribuisce alla Corte dei conti la competenza a giudicare sulle questioni di interpretazione delle sue decisioni (su cui vedi Cass. S.u. n. 63/2001).
5. La natura di giudizi di cognizione comporta la configurabilità in essi di questioni di giurisdizione, le quante volte si denunci che il giudice speciale abbia superato i limiti esterni delle sue attribuzioni, decidendo su materie di competenza del giudice ordinario, di altri giudici speciali, ovvero incorrendo nel vizio di eccesso di potere giurisdizionale, o declinando l'esercizio dei poteri dei quali è titolare (vedi Cass. Su. n. 4970/1992, 17633/2003).
6. Radicalmente diversa è la natura del processo di esecuzione disciplinato dal libro terzo del codice di procedura civile.
Il presupposto indefettibile per la sua instaurazione è l'esistenza di un "titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile" (art. 474). Ne discende che non vengono in considerazione situazioni di obbligo, siccome alla sentenza di condanna (e titoli equiparati), consegue una situazione di soggezione all'esecuzione forzata, che vede il giudice chiamato esclusivamente ad accertare l'esistenza e il contenuto del titolo ed a controllare e dirigere il procedimento diretto alla soddisfazione delle ragioni del creditore.
7. L'assenza di profili cognitori comporta, in punto di giurisdizione, che nel giudizio di esecuzione civile non possa, in ‘’radice’’ porsi un problema di appartenenza della lite alla competenza del giudice ordinario, siccome non esiste altro giudice competente sulla materia (Cass. S.u. n. 4912/2006).
La giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte, infatti, è assolutamente univoca nel enunciare il principio, secondo il quale, la domanda di esecuzione di una sentenza di condanna della pubblica amministrazione, ancorché pronunciata da un giudice speciale, al pari di quella proposta dei confronti di qualsiasi altro debitore, introduce sempre una controversia di diritto soggettivo, la cui tutela, in fase esecutiva ed al fine della decisione sulle opposizioni ivi proposte, non può che competere al giudice ordinario, senza che rilevi la possibilità della proposizione del giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, trattandosi di rimedio complementare, che si aggiunge al procedimento di esecuzione previsto dal codice di rito, spettando poi alla libera scelta del creditore l'utilizzazione dell'uno o dell'altro (Cass. s.u. n. 1593/1994, 3680/1994, 4661/1994;).
9. Donde il corollario che tutte le questioni concernenti il problema se esista o meno un titolo esecutivo, o se il credito sia o meno liquido ed esigibile, può riguardare soltanto la legittimità dell'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c, ma non la giurisdizione, la quale è attribuita sempre al giudice ordinario nell'esecuzione forzata per crediti di somme di denaro, qualunque sia l'origine di questi e senza che a siffatto principio si sottragga la pubblica amministrazione debitrice (Cass. S.u. n. 7631/1993,12060/1993).
10. Pertanto, la controversia non è devoluta a giudici diversi da quello ordinario, versandosi sempre nell'area del controllo dei limiti interni del potere giurisdizionale, anche nell'evenienza che il giudice dell'esecuzione, interpretando erroneamente il titolo esecutivo, attribuisca beni della vita che solo un giudice speciale avrebbe potuto riconoscere, non differenziandosi, in tal caso, l'errore da quello che potrebbe essere commesso nell'interpretare una sentenza dello stesso giudice ordinario.
Orbene,
dal complesso della motivazione della sentenza, ma anche dallo stesso contenuto
delle censure del ricorrente, al di là dell'erroneo, formale, riferimento alla
giurisdizione, emerge con certezza che l'effettivo decisum"è consistito
nel negare la natura di titolo esecutivo della decisione della Corte dei conti,
dovendosi leggere in questa prospettiva le affermazioni concernenti la
competenza del giudice speciale, siccome abilitato alla determinazione di
ulteriori contenuti della decisione, determinazione preclusa al giudice
dell'esecuzione civile.
P.Q.M.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione del 9 marzo 2006.
Il Presidente