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Con la sentenza 509 del 20 ottobre 2003, il Tribunale di Caltanissetta ha stabilito che il beneficiario di un provvedimento d’urgenza può, in via alternativa, seguire l’esecuzione sotto la direzione del giudice che ha emesso la tutela atipica fondandosi sull’ordinanza che ha disposto la cautela (esecuzione diretta) o ricorrere alle forme di esecuzione ordinaria ex art. 612 cpc. Non costituisce vizio di tale esecuzione in via diretta del provvedimento ex art. 700 cpc, la mancanza della notifica del titolo in forma esecutiva da parte dell’ interessato all’esecuzione e la mancata notifica del precetto, essendo, gli adempimenti in questione, tipici dell’esecuzione ordinaria ex art. 612 cpc.
(Altalex, Nota a cura dell'avv.Angelo Pietro Bruccheri)


Tribunale di Caltanissetta

Sentenza del 20 ottobre 2003 n. 509

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 30 maggio 2003 i ricorrenti xxx proponevano nei confronti dei resistenti opposizione ex art. 617 cpc avverso gli atti di esecuzione del provvedimento cautelare concesso tra le parti yyy da questo giudice con il quale si ordinava agli odierni ricorrenti di consentire ai resistenti l’accesso al fondo sito nella Via Boccaccio di Serradifalco, attiguo sia alla proprietà dello IACP, locata ai xxx, che alla proprietà dei resistenti, allo scopo di consentire a questi ultimi di effettuare lavori di consolidamento dell’immobile di loro proprietà versante in condizioni statiche precarie.

Nel ricorso i sigg. xxx, esponevano che illegittimamente l’Ufficiale Giudiziario aveva proceduto ad autorizzare l’accesso al loro fondo sulla scorta della sola ordinanza cautelare, dal momento che la stessa, da un lato, non era stata loro notificata e, dall’altro, non era sufficiente da sola ad integrare la procedura di esecuzione dell’obbligo di fare disciplinata dall’art. 612 cpc.

Disposta la sospensione dell’esecuzione, il giudice fissava l’udienza per la comparizione delle parti nell’ambito dell’instaurato giudizio ex art. 617 cpc.

All’udienza del 26/6/2003 le parti precisavano le conclusioni. (omissis)

La causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini difensivi di rito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via pregiudiziale, il giudice ritiene la propria competenza a decidere della presente controversia. È, infatti, infondata l’eccezione di incompetenza formulata dai resistenti in relazione alla circostanza che erroneamente gli opponenti hanno indirizzato l’atto introduttivo del giudizio al Presidente del Tribunale. L’infondatezza di tale eccezione scaturisce dalla considerazione che la materia portata all’attenzione del giudice non rientra tra quelle riservate alla cognizione del Presidente del Tribunale, trattandosi di giudizio di cognizione in materia di opposizione agli atti esecutivi anteriore all’inizio dell’esecuzione forzata ex art. 612 cpc, la cui competenza, avuto riguardo al numero di ruolo della controversia, appartiene all’odierno giudicante.

Sempre in via pregiudiziale occorre valutare se la presente controversia, avuto riguardo alle domande proposte dai ricorrenti, debba qualificarsi come un subprocedimento sorto ex art. 669 duodecies cpc nell’ambito del procedimento cautelare o, come sostenuto dai ricorrenti, alla stregua di un’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc.

Ritiene il giudice che, dal tenore delle domande spiegate deve dedursi che la domanda costituisce una opposizione agli atti esecutivi in senso proprio ex art. 617 cpc con conseguente impugnabilità del presente provvedimento solo innanzi alla S.C.

È dunque un’opposizione agli atti esecutivi a costituire oggetto dell’attenzione del giudice con il presente procedimento.

(omissis) … il giudice, ritiene la superfluità della produzione in questione, dal momento che l’opposizione avanzata dai ricorrenti deve ritenersi infondata a prescindere da ogni esame del verbale in questione.

Infatti, la giurisprudenza della S.C. ha ritenuto, in modo uniforme, con orientamento consolidato, che il beneficiario di un provvedimento d’urgenza possa, in via alternativa, seguire l’esecuzione sotto la direzione del giudice che ha emesso la tutela atipica fondandosi sull’ordinanza che ha disposto la cautela (esecuzione diretta) o ricorrere alle forme di esecuzione ordinaria ex art. 612 cpc (cfr. Cass. 1994 n. 5667; 1996 n. 80; 1996 n. 8221). Tale indirizzo interpretativo risponde all’esigenza di assicurare a chi ha agito in via d’urgenza una forma di esecuzione che ha, da un lato, il pregio dell’immediatezza riconducibile alla eseguibilità diretta in relazione alla sola emissione del titolo giurisdizionale (in specie provvedimento ex art 700 cpc) senza, dunque la necessità di fare ricorso alle forme dell’esecuzione ordinaria (apposizione della formula esecutiva, deposito del titolo in forma esecutiva, notifica dello stesso e del precetto), dall’altro presenta il vantaggio di poter eseguire il provvedimento sotto la direzione del giudice che lo ha adottato, giudice che, nel corso dell’esecuzione diretta, appositamente adito con un incidente ex art. 669 duodecies cpc, potrà adottare i provvedimenti in grado di assicurare un’esecuzione in accordo con la situazione riscontrata e con il fine specifico del provvedimento eseguendo.

Le doglianze mosse dai ricorrenti, dunque, sono infondate, dal momento che recandosi sui luoghi con l’Ufficiale Giudiziario, è evidente che i beneficiari della tutela in via d’urgenza hanno voluto eseguire direttamente il titolo preferendo tale forma di esecuzione a quella ex art. 612 cpc. Non costituisce, dunque, vizio di tale esecuzione in via diretta del provvedimento ex art. 700 cpc, la mancanza della notifica del titolo in forma esecutiva da parte della parte interessata all’esecuzione e la mancata notifica del precetto, essendo, gli adempimenti in questione, tipici dell’esecuzione ordinaria ex art. 612 cpc, non attuata dagli odierni resistenti.

Omissis

PQM

Rigetta l’opposizione agli atti esecutivi instaurata con ricorso depositato il 30/5/2003 dai ricorrenti xxx nei confronti dei resistenti yyy

il G.U. dott. Francesco Lauricella