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Protocollo informatico e procedimenti amministrativi: approvate le linee guida
( D.P.C.M. 14.10.2003, G.U. 25.10.2003 )
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
DECRETO 14 ottobre 2003
Approvazione delle linee guida per l'adozione del protocollo informatico e per
il trattamento informatico dei procedimenti amministrativi.
(G.U. n. 249 del 25-10-2003)
IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001,
recante «Delega di funzioni in materia di innovazione e tecnologie al Ministro
senza portafoglio, dott. Lucio Stanca»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa»;
Vista la propria direttiva del 9 dicembre 2002, recante
«Trasparenza dell'azione amministrativa e gestione elettronica dei flussi
documentali»;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003)
ed in particolare l'art. 26;
Decreta:
Art. 1.
1. Sono approvate le allegate linee guida per l'adozione del protocollo
informatico e per il trattamento informatico dei procedimenti amministrativi,
che costituiscono parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 14 ottobre 2003
Il Ministro: Stanca
ALLEGATO
LINEE GUIDA
PER L’ADOZIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E PER IL TRATTAMENTO INFORMATICO DEI
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
1 INTRODUZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Con la direttiva del Ministro per l’innovazione e le tecnologie del 9 dicembre
2002 sono stati definiti gli indirizzi per l’adozione delle norme in materia
di protocollo informatico e di trattamento elettronico dei procedimenti
amministrativi.
Il protocollo informatico e, più in generale, la gestione elettronica dei
flussi documentali hanno la finalità di migliorare l’efficienza interna degli
uffici attraverso l’eliminazione dei registri cartacei, la riduzione degli
uffici di protocollo e la razionalizzazione dei flussi documentali. L’adozione
di tali sistemi migliorerà inoltre la trasparenza dell'azione amministrativa
attraverso strumenti che facilitano l’accesso allo stato dei procedimenti ed
ai relativi documenti da parte di cittadini, imprese ed altre amministrazioni.
Le Pubbliche Amministrazioni dal 1° gennaio 2004, ai sensi dell’art. 50,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
dovranno, quindi, attenersi ai principi e alle norme di seguito indicati:
a) adozione del protocollo informatico per la registrazione dei dati e documenti
delle Amministrazioni (art. 50 e ss. del D.P.R. 445/2000; decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 21 novembre 2000, n. 272);
b) trattamento dei procedimenti amministrativi gestito completamente in modo
informatico (legge 7 agosto 1990, n. 241; D.P.R. 445/2000; decreto legislativo
23 gennaio 2002, n. 10);
c) formazione e conservazione dei documenti informatici (deliberazione Aipa
51/2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2000, n. 291;
deliberazione Aipa 42/2001, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre
2001, n. 296);
d) sottoscrizione elettronica dei documenti informatici (d.lgs.10/2002; decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 1999; decreto del
Presidente della Repubblica 7 aprile 2003, n. 137 - “Regolamento di attuazione
della direttiva Comunitaria 93/1999” - su firma elettronica);
e) gestione informatica del sistema documentale e dei flussi documentali
(deliberazione Aipa 51/2000; deliberazione Aipa 42/2001; D.P.R. 445/2000);
f) accessi telematici ai dati, ai documenti, ai sistemi, alle banche dati
(D.P.R. 445/2000, artt.
58, 59 e 60);
g) sicurezza dei dati, dei documenti, delle tecnologie (decreto legislativo 30
giugno 2003, n.196; deliberazione Aipa 51/2000, art. 10; D.P.C.M. 31.10.2000,
art. 7);
h) direttiva sulla formazione del Ministro per la funzione pubblica del 13
dicembre 2001, pubblicata su Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2002, n. 26;
i) disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 26).
Si tratta di un quadro unitario nell’ambito del quale il protocollo
informatico può essere adottato secondo due tipi di approccio, il primo
completo ed il secondo caratterizzato da una gradualità nella realizzazione:
1) nel primo caso, protocollo, automazione della gestione e dell’ iter delle
attività,formazione e conservazione dei documenti informatici costituiscono un
unico sistema di “governo elettronico”;
2) nel secondo caso, il protocollo informatico si pone come il punto di avvio di
un sistema amministrativo informatico nel quale l’informazione utilizzata è
solo di tipo 5
“digitale”,valida in quanto tale, e l’informazione su supporti documentali
cartacei viene
“trasformata” in digitale.
Ogni Amministrazione, in base alla propria situazione organizzativa e
tecnologica, ferma restando la scadenza del 1° gennaio 2004, dovrà valutare la
possibilità di adottare l’uno o l’altro approccio, partendo eventualmente
da quello minimale per poi evolvere gradualmente verso un sistema gestionale
completamente automatizzato.
In tutti i casi, il livello minimale deve essere finalizzato a creare non solo
un sistema di protocollo in linea con la normativa ma anche un sistema
documentale che si caratterizza per essere un sistema digitale, con la relativa
eliminazione dei documenti cartacei una volta trasformati in digitale.
1.1 Scopo delle linee guida e obiettivi strategici
Lo scopo del presente documento è quello di contribuire a creare, fornendo un
quadro unitario ed aggiornato, le condizioni organizzative, funzionali e
tecnologiche per la progettazione, la realizzazione, lo sviluppo e la revisione
dei sistemi informativi automatizzati al fine di avviare, entro l’anno 2003 e
quindi dal 1° gennaio 2004, il protocollo informatico e gestire i procedimenti
amministrativi in modo elettronico. Il documento è rivolto a tutte le
Amministrazioni pubbliche e si prefigge di fornire alle stessa un supporto
nell’interpretazione e attuazione delle leggi, al fine di contribuire a
promuovere una revisione sostanziale dei procedimenti amministrativi, cogliendo
così lo spirito della norma che ha inteso creare i presupposti di una
semplificazione dei procedimenti amministrativi ed una maggior trasparenza dei
processi verso il cittadino e l’impresa.
Nel documento vengono esaminati gli adempimenti delle Amministrazioni, le
funzionalità minime, la gestione documentale e la gestione dei flussi
lavorativi, dando risalto alle attività che l’Amministrazione deve svolgere
per ciascuna delle suddette fasi.
Le linee guida in particolare riguardano:
1. gli adempimenti ai quali sono tenute le Amministrazioni:
· assicurare le funzionalità minime di protocollo;
· procedere all’archiviazione della documentazione sulla base del criterio
per cui tutta la documentazione in ingresso diventa “digitale” secondo la
normativa tecnica;
· pianificare le attività al fine di realizzare un sistema di base
protocollo-archiviazione che permetta di avviare il sistema documentale
informatico sostitutivo di quello cartaceo;
· accedere al protocollo-archivio informatico “solo” tramite una rete
interna all’amministrazione anche al fine di eliminare la duplicazione di
documenti e fascicoli cartacei, con significative economie gestionali sia
interne sia per l’utenza;
· pianificare le attività finalizzate alla gestione informatica dei
procedimenti amministrativi al fine di sostituire, anche in modo graduale, il
trattamento manuale degli stessi procedimenti;
2. la funzionalità minima da assicurare per l’avvio del protocollo
informatico;
3. i requisiti dei sistemi documentali e procedimentali che costituiscono un
vincolo progettuale e realizzativo ma anche una opportunità per avviare modalità
omogenee di operatività;
4. aspetti tecnologici.
Le presenti linee guida forniscono un quadro di riferimento generale di
carattere normativo e, unitamente ai precedenti documenti emessi dall’Aipa,
“Studio di prefattibilità sul Sistema di gestione dei flussi di documenti
(Sistema GEDOC)”,"Linee guida alla realizzazione dei sistemi di
protocollo informatico e gestione dei flussi documentali nelle pubbliche
amministrazioni" 6
(GEDOC2), “Interoperabilità dei sistemi di protocollo informatico in ambiente
distribuito”, e a quelli in via di elaborazione, intende offrire un insieme
organico di strumenti di supporto per le Amministrazioni.
1.2 Centro di Competenza
Con la Direttiva del 9 dicembre 2002 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 5
marzo 2003, n. 53, il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, ha creato
presso il Centro Tecnico per la R.U.P.A. un Centro di competenza per il Progetto
Protocollo informatico e trasparenza amministrativa quale unico punto di
riferimento, che svolge, in continuità con le attività già svolte dall’Aipa,
funzioni di indirizzo e coordinamento e che promuove iniziative di affiancamento
per garantire l'attuazione della Direttiva, in particolare attraverso:
· le informazioni, le esperienze e i servizi messi a disposizione sul sito web
sulla gestione elettronica dei documenti (http://protocollo.gov.it), le cui
finalità sono la condivisione delle migliori pratiche e la sussidiarietà;
· la collaborazione fornita dal Centro di competenza che può essere contattato
al seguente indirizzo di posta elettronica: cc@protocollo.gov.it;
· incontri periodici con i referenti delle Amministrazioni allo scopo di
verificare lo stato di avanzamento delle attività.
Tra i suoi compiti in particolare si segnalano:
· azioni di sensibilizzazione e comunicazione;
· rilevazione periodica dello stato di attuazione dei progetti;
· supporto alle amministrazioni, secondo un principio di sussidiarietà,
attraverso l’erogazione di un servizio di gestione del protocollo informatico
e dei flussi documentali in modalità ASP.
2 ADEMPIMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI
Le Pubbliche Amministrazioni, al fine di adottare entro il 1° gennaio 2004 il
protocollo informatico e gestire i procedimenti amministrativi in modo
elettronico, sono tenute ai seguenti interventi:
a) provvedere ad introdurre, nei piani di sviluppo dei sistemi informativi
automatizzati, progetti per la realizzazione di sistemi di protocollo
informatico (art. 50, comma 1, del D.P.R.445/2000).
b) predisporre appositi progetti esecutivi per la sostituzione dei registri di
protocollo cartacei con sistemi informatici (art. 50, comma 2, del D.P.R.
445/2000);
c) realizzare o revisionare i propri sistemi informativi (art. 50, comma 3, del
D.P.R. 445/2000);
I progetti dovranno essere pianificati in termini organizzativi, funzionali,
tecnologici e finanziari, nel rispetto della data del 1° gennaio 2004. Il
progetto esecutivo ha lo scopo di definire attività, tempi e costo-benefici per
l’operazione di sostituzione anche ai sensi della Deliberazione Aipa 42/2001.
Il sistema informativo viene considerato come un insieme integrato di dati,
funzioni e tecnologie finalizzato non solo alla registrazione di dati e
documenti in ingresso ed in uscita, ma anche 7
all’automazione del sistema procedimentale e documentale (protocollo, iter
delle attività, atti e provvedimenti, documenti e modulistica, accessi
telematici).
Le Amministrazioni hanno l’obbligo di operare attraverso un piano di
automazione adottato o da adottare, con riferimento al proprio ordinamento, per
attuare quanto stabilito dal D.P.R. 445/2000 e secondo le norme tecniche vigenti
(art. 51, comma 1, del D.P.R. 445/2000).
Le stesse devono rivedere i sistemi informativi al fine di realizzare una
automazione totale delle fasi di produzione, gestione, diffusione ed
utilizzazione dei propri dati, documenti, procedimenti ed atti (art. 51, comma
2, del D.P.R. 445/2000).
Gli interventi dovranno quindi comprendere una necessaria e preliminare azione
di razionalizzazione e semplificazione delle attività, dei procedimenti, della
documentazione e della modulistica (art.3, comma 3, della Deliberazione Aipa
51/2000).
Allo scopo di fornire un promemoria e un valido supporto per una corretta
scanzione temporale delle attività sopra riportate, la Direttiva del Ministro
per l’innovazione e le tecnologie ha previsto fasi intermedie fino alla
scadenza del 1 gennaio 2004. A questo fine le Amministrazioni che non abbiano
ancora provveduto devono definire, con la massima tempestività, un piano
d'azione dettagliato - il quale preveda lo svolgimento delle attività sotto
elencate tenendo conto della citata scadenza per l'adozione del sistema di
protocollo informatico - e comunicare tale piano al Centro Tecnico per la
R.U.P.A., tramite il sito web http://protocollo.gov.it.
Più in dettaglio è necessario:
1. individuare le Aree Organizzative Omogenee (AOO) e i relativi uffici di
riferimento ai sensi dell’articolo 50, comma 4, del D.P.R. n.445/2000;
2. comunicare al Centro Tecnico la casella ufficiale di posta elettronica per
l’iscrizione delle AOO nell'indice delle P.A.;
3. comunicare al Centro Tecnico, per ogni AOO istituita, il nominativo del
responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della
gestione dei flussi documentali e degli archivi, ai sensi dell’articolo 61,
comma 2, del DPR n. 445/2000;
4. adottare, per ogni AOO istituita, il manuale di gestione come previsto dalle
regole tecniche di cui all’articolo 5 del D.P.C.M. 31 ottobre 2000;
5. pubblicare e rendere accessibile tramite internet il manuale di gestione che
descrive il sistema di gestione e di conservazione dei documenti e fornisce le
istruzioni necessarie per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta
del protocollo informatico (cfr. par.2.1.1);
6. predisporre un progetto operativo per la progressiva messa in opera di
sistemi di protocollo informatico integrati con la posta elettronica certificata
e la firma elettronica ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del D.P.R. 445/2000
nel rispetto dei principi di interoperabilità di cui alla circolare Aipa del 7
maggio 2001;
7. predisporre correlate attività di formazione, d’intesa con il Dipartimento
della funzione pubblica ai sensi della Direttiva sulla formazione del Ministro
per la funzione pubblica del 13 dicembre 2001;
8. fornire informazioni al Centro Tecnico per la R.U.P.A. sull’avanzamento dei
progetti, al fine di permettere delle rilevazioni periodiche sullo stato di
attuazione della normativa.
Inoltre, le Amministrazioni, per l'attuazione della trasparenza dell'attività
amministrativa, devono svolgere, ove non vi abbiano provveduto entro la prevista
scadenza, le seguenti azioni:
1. comunicare al Centro Tecnico il nome di un referente, al fine di definire le
attività di interesse comune e concordarne i relativi tempi di realizzazione;
2. individuare i servizi di propria competenza erogati ai cittadini e alle
imprese sia con modalità tradizionali sia in rete;
8 3. pianificare, secondo criteri di priorità, l'attuazione della trasparenza
dell'azione amministrativa come definita in precedenza, tramite la
predisposizione di progetti orientati a fornire ai cittadini e alle imprese
servizi informativi con canali telematici diretti o attraverso intermediazione
dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico;
4. migliorare la comunicazione tra gli uffici e gli URP al fine di migliorare la
comunicazione esterna e l’esercizio del diritto di accesso;
5. compilare, per ogni progetto una scheda informativa, secondo lo schema
riportato in allegato alla Direttiva, da inviare al Centro tecnico.
Le Amministrazioni, poi, con riferimento al proprio ordinamento, devono:
a) pianificare le attività per la eliminazione dei diversi tipi di protocollo
attivati, di cui all’articolo 3, comma 1,lettera d) del 31 ottobre 2000;
b) accreditare l’Amministrazione presso l’IPA - Indice della Pubblica
Amministrazione (articolo 12 del D.P.C.M. 31 ottobre 2000 recante Regole
tecniche per il protocollo informatico); informazioni in proposito si trovano
sul sito http://indicepa.gov.it La Direttiva è indirizzata a tutte le
Amministrazioni centrali dello Stato e agli enti pubblici sottoposti alla
vigilanza ministeriale. Per le regioni e gli enti locali territoriali la stessa
costituisce contributo alle determinazioni in materia, nel rispetto della
propria autonomia amministrativa. La Direttiva può rappresentare uno schema di
riferimento anche per le altre Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2.1 Analisi ed individuazione delle Aree Organizzative Omogenee
Analisi organizzativa
Preliminarmente si dovrebbe procedere all’analisi dei processi per la loro
semplificazione, articolandola per fasi:
fase 1: definizione del campo di applicazione dell’intervento organizzativo
passo 1 – identificare l’ambito e i livelli di intervento;
passo 2 – delineare il contesto;
passo 3 – fissare gli obiettivi;
fase 2: diagnosi delle criticità e delle priorità;
passo 4 - ricostruire la mappa dei processi reali;
passo 5 – definire le metriche della prestazione complessiva di processo;
passo 6 – misurare la distanza fra obiettivi e situazione attuale;
fase 3: riprogettazione dei processi;
passo 7 – disegnare le alternative di riprogettazione;
passo 8 – progettare il sistema di monitoraggio e controllo;
passo 9 – preparare la gestione del cambiamento organizzativo;
passo 10 – sperimentare e correggere le ipotesi di riprogettazione.
Definizione delle Aree Organizzative Omogenee
Attraverso la individuazione e la definizione delle Aree Organizzative Omogenee
(AOO) si rideterminano gli ambiti dei nuovi sistemi di protocollo informatico.
Questa individuazione consente di arrivare ad una diminuzione e semplificazione
dell'insieme dei sistemi di protocollo oggi esistenti. Il fenomeno della
frammentazione dei registri di protocollo è una delle maggiori cause di
inefficienze nella gestione dei documenti delle Pubbliche Amministrazioni. Tra
le conseguenze negative derivanti da tale frammentazione va certamente citata la
ripetuta protocollazione del documento (con annesse le operazione di
registrazione di dati ridondanti) ad ogni passaggio anche tra strutture interne
alla stessa Amministrazione, oltre alle notevoli difficoltà di reperimento del
documento protocollato tali da rendere, paradossalmente, l'individuazione della
collocazione fisica del documento un problema secondario rispetto
all'individuazione del registro di protocollo in cui esso è stato registrato.
Una AOO può essere definita come un insieme di unità organizzative
dell’Amministrazione che usufruiscono, in modo omogeneo e coordinato, degli
stessi servizi per la gestione dei flussi documentali. Una unità organizzativa
associata ad una AOO è un utente dei servizi messi a disposizione dalla AOO
stessa. Una AOO offre, in particolare, il servizio di protocollo dei documenti
in entrata ed in uscita che avviene utilizzando una unica sequenza numerica,
rinnovata ad ogni anno solare, propria all’area stessa (art. 61
D.P.R.445/2000) . Per ulteriori approfondimenti si può fare riferimento al
documento "Linee guida alla realizzazione dei sistemi di protocollo
informatico e gestione dei flussi documentali nelle pubbliche
amministrazioni" (GEDOC2).
Le Amministrazioni, al termine di questo processo di analisi, devono comunicare
al Centro Tecnico per la R.U.P.A. la casella ufficiale di posta elettronica per
l’iscrizione delle AOO nell'Indice della Pubblica Amministrazione.
2.2 Il manuale di gestione
Il manuale di gestione, di cui all’articolo 5 del D.P.C.M. 31 ottobre 2000,
descrive il sistema di gestione e di conservazione dei documenti e fornisce le
istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta del
protocollo informatico.
Il responsabile del servizio di cui all’articolo 61 del D.P.R. 445/2000 ha il
compito di predisporre lo schema del manuale di gestione.
L’articolo 5 del predetto decreto è strutturato come un “indice” del
manuale e cio’ facilita la redazione dello stesso; sono citati in particolare
i seguenti punti:
a) la pianificazione, le modalità e le misure di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera d);
b) il piano di sicurezza dei documenti informatici di cui all’articolo 4,
comma 4;
c) le modalità di utilizzo di strumenti informatici per lo scambio di documenti
all’interno ed all’esterno dell’area organizzativa omogenea;
d) la descrizione del flusso di lavorazione dei documenti ricevuti, spediti o
interni, incluse le regole di registrazione per i documenti pervenuti secondo
particolari modalità di trasmissione, tra i quali, in particolare, documenti
informatici di fatto pervenuti per canali diversi da quelli previsti
dall’articolo 15 del presente decreto, nonché fax, raccomandata, assicurata;
e) l’indicazione delle regole di smistamento ed assegnazione dei documenti
ricevuti con la specifica dei criteri per l’ulteriore eventuale inoltro dei
documenti verso aree organizzative omogenee della stessa amministrazione e/o
verso altre amministrazioni;
f) l’indicazione delle unità organizzative responsabili delle attività di
registrazione di protocollo, di organizzazione e tenuta dei documenti
all’interno dell’area organizzativa omogenea;
g) l’elenco dei documenti esclusi dalla registrazione di protocollo;
h) l’elenco dei documenti soggetti a registrazione particolare e le relative
modalità di trattamento;
10 i) il sistema di classificazione, con l’indicazione delle modalità di
aggiornamento, integrato con le informazioni relative ai tempi, ai criteri e
alle regole di selezione e conservazione, anche con riferimento all’uso di
supporti sostitutivi;
l) le modalità di produzione e di conservazione delle registrazioni di
protocollo informatico ed in particolare l’indicazione delle soluzioni
tecnologiche ed organizzative adottate per garantire la non modificabilità
della registrazione di protocollo, la contemporaneità della stessa con
l’operazione di segnatura, nonché le modalità di registrazione delle
informazioni annullate o modificate nell’ambito di ogni sessione di attività
di registrazione;
m) la descrizione funzionale ed operativa del sistema di protocollo informatico
con particolare riferimento alle modalità di utilizzo;
n) i criteri e le modalità per il rilascio delle abilitazioni di accesso
interno ed esterno alle informazioni documentali;
o) le modalità di utilizzo del registro di emergenza, inclusa la funzione di
recupero dei dati protocollati manualmente.
La corretta ed efficace attuazione delle norme in materia di protocollo e di
sistema documentale informatico è strettamente correlata alla redazione del
manuale.
Per sua natura e struttura il manuale comprende analisi, decisioni, piani, iter
delle attività, classificazioni, ecc., definiti in relazione alle specificità
organizzative, funzionali, strutturali e di servizio dell’ Amministrazione di
riferimento.
E’ compito dei dirigenti e dei funzionari partecipare alla redazione del
manuale per quanto riguarda le informazioni relative all’unità organizzativa
di competenza, anche in relazione alla pubblicità del manuale stesso.
Il manuale di gestione deve essere reso pubblico ed accessibile sia tramite
internet (possibilmente sul sito del protocollo), sia attraverso supporti
informatici o cartacei; deve essere redatto in modo chiaro, completo, e deve
essere periodicamente aggiornato.
Il manuale è quindi l’insieme delle regole certificate dall’Amministrazione
per un corretto ed efficace funzionamento del sistema di protocollo, dei
procedimenti amministrativi informatici e del sistema documentale.
Lo schema del manuale è “comune” (di tipo “standard”) ma la redazione
non può che essere effettuata su “misura” dell’Amministrazione di
riferimento, in quanto sono compresi interventi di tipo organizzativo,
procedurale ed informatico specifici dell’ente in questione, non
“trasferibili”, in modo asettico e generalizzato, a tutti gli organismi
pubblici.
Una bozza di schema del manuale può essere consultata sul sito http://protocollo.gov.it.
Alcune indicazioni utili per la redazione del manuale sono ricavabili anche da
alcuni esempi già realizzati pubblicati sul sito http://protocollo.gov.it.
Nei paragrafi che seguono sono riportati brevi suggerimenti sulle attività
previste nell’ambito della redazione del manuale.
2.2.1 Adozione di un protocollo unico.
Gli obiettivi da realizzare sono i seguenti:
pianificazione, modalità e misure di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d)
del D.P.C.M. 31 ottobre 2000: eliminazione dei diversi protocolli di settore, di
reparto, multipli per l’adozione di un unico protocollo (art.5, comma 2,lett.
a).
Le attività che discendono dall’applicazione della norma sono le seguenti:
· censimento dei diversi protocolli;
· analisi dei livelli di automazione;
· interventi organizzativi, procedurali e tecnici da effettuare per adottare il
protocollo informatico;
· tempi di sostituzione;
· costi.
2.2.2 Piano di sicurezza dei documenti informatici
Il responsabile del servizio di cui all’articolo 61 del D.P.R. 445/2000 ha il
compito di predisporre il piano di sicurezza secondo quanto previsto
dall’articolo 5, comma 2, lett. b), del D.P.C.M. 31 ottobre 2000.
Le attività che discendono dall’applicazione della norma sono le seguenti:
· analisi dei rischi in relazione alla tipologia dei documenti;
· analisi dei rischi in relazione alla tipologia dei dati personali (D.lgs.
196/2003);
· misure di sicurezza da adottare di tipo organizzativo, procedurale e tecnico;
· formazione dei dipendenti;
· monitoraggio periodico del piano di sicurezza.
In particolare, il manuale dovrà fare riferimento ai requisiti di sicurezza di
cui al punto 2.2.11.
2.2.3 Scambio di documenti.
Con riferimento alle modalità di utilizzo di strumenti informatici per lo
scambio di documenti all’interno ed all’esterno dell’area organizzativa
omogenea, di cui all’articolo 5, comma 2, lett. c), del D.P.C.M. 31 ottobre
2000, le attività che discendono dall’applicazione della norma sono le
seguenti:
· rilevazione dei flussi documentali all’interno dell’ente (o delle AOO) e
verso altri enti (o altre AOO);
· mappatura dei flussi;
· modalità e tecnologie per lo scambio dei documenti.
La rilevazione dei flussi documentali è facilitata se viene effettuata
nell’ambito di un censimento più ampio che comprenda anche le attività, le
procedure, i procedimenti, la modulistica utilizzata (v.
il punto successivo).
2.2.4 Descrizione del flusso di lavorazione dei documenti
La descrizione nel flusso documentale dei documenti ricevuti, spediti o interni
di cui all’articolo 5, comma 2, lett.d), del D.P.C.M. 31 ottobre 2000,
costituisce l’aspetto fondamentale di tutto il processo di automazione del
sistema documentale e procedimentale in quanto solo la conoscenza completa
dell’iter delle attività permette di realizzare anche un processo di
automazione in linea con i principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed
economicità.
Le attività che discendono dall’applicazione della norma sono le seguenti:
· censimento di tutte le attività dell’ente (o dell’area organizzativa
omogenea) al fine di descrivere la lavorazione dei documenti; il censimento
dovrebbe riguardare i dati di base di ciascuna attività
(denominazione,allocazione, durata,flusso procedurale,modulistica, norme di
riferimento, fasi, risorse umane impegnate,pareri,ecc.);
· analisi del risultato del censimento;
· interventi di razionalizzazione delle singole attività;
· piano di automazione delle attività;
· regole di registrazione dei documenti.
2.2.5 Regole di smistamento ed assegnazione dei documenti ricevuti.
Le attività che discendono dall’applicazione della norma di cui
all’articolo 5, comma 2, lett. e) del D.P.C.M. 31 ottobre 2000, concernenti le
regole di smistamento ed assegnazione dei documenti ricevuti, sono le seguenti:
· a seguito della registrazione dei documenti in entrata è necessario
stabilire le regole per lo smistamento, l’assegnazione e la lavorazione degli
stessi da parte dei responsabili dei procedimenti e nell’ambito delle aree
organizzative omogenee;
· se si considera che i documenti sono per definizione “informatici” (o
resi tali, se ricevuti come cartacei) allora sarà necessario definire con
chiarezza e completezza le modalità di smistamento ed assegnazione di tipo
elettronico, anche in considerazione di quanto stabilisce la legge 241/90 ed il
relativo regolamento.
2.2.6 Unità organizzative responsabili delle attività di registrazione e della
documentazione
Le attività che discendono dall’applicazione della norma di cui articolo 5,
comma 2, lett. f), del D.P.C.M. 31 ottobre 2000, concernente le unità
organizzative responsabili delle attività di registrazione e della
documentazione sono le seguenti:
· nell’ambito dell’area organizzativa omogenea, e con riferimento al
sistema organizzativo dell’ente, è necessario indicare le unità
organizzative responsabili delle attività di registrazione e di organizzazione
e tenuta della documentazione;
· nel manuale sarà necessario quindi definire le funzioni specifiche di tali
unità organizzative ed il profilo dei dipendenti che operano in tali unità.
2.2.7 Documenti esclusi dalla registrazione di protocollo
Le attività che discendono dall’applicazione della norma di cui
all’articolo 5, comma 2, lett. G e H del D.P.C.M. 31 ottobre 2000, concernenti
i documenti esclusi dalla registrazione di protocollo, sono le seguenti:
· riportare nel manuale l’elenco dei documenti esclusi dalla registrazione di
protocollo ai sensi dell’articolo 53, comma 5, del D.P.R. 445/2000.
· riportare l’elenco dei documenti soggetti a registrazione particolare e le
relative modalità di trattamento.
Tali documenti vanno individuati dall’Amministrazione e possono essere
registrati attraverso applicazioni diverse dal sistema di protocollo
informatico.
2.2.8 Il sistema di classificazione dei documenti
Il sistema di classificazione è lo strumento che permette di organizzare tutti
i documenti secondo un ordinamento logico, con riferimento alle funzioni e alle
attività dell’Amministrazione interessata.
Le attività che discendono dall’applicazione della norma di cui
all’articolo 5, comma 2, lett. i), del D.P.C.M. 31 ottobre 2000, sono le
seguenti:
· il sistema di classificazione dei documenti dovrà essere definito in ragione
dell’ordinamento, dell’organizzazione e dei servizi della stessa
Amministrazione.
In particolare, la classificazione dovrà basarsi sui seguenti principi:
· omogeneità tematica che caratterizza la stessa AOO (omogeneità funzionale)
e che da questa viene prodotta a sua volta;
· autonomia dei documenti rispetto alla struttura organizzativa di riferimento
che nel tempo può’ anche mutare di denominazione, articolazione e funzioni;
· reperibilità del documento, in primo luogo, rispetto all’argomento ed ai
contenuti e, in secondo luogo, rispetto alla struttura organizzativa di
riferimento.
Il sistema di classificazione può seguire le regole generali definite dalla
classificazione decimale.
I sistemi di ricerca elettronica dovranno tenere conto del sistema di
classificazione.
Nel manuale dovranno essere indicate inoltre:
· le modalità di aggiornamento del sistema;
· tempi,criteri e regole di selezione e di conservazione;
· l’uso di supporti sostitutivi.
Ulteriori suggerimenti possono essere trovati nel documento "Linee guida
alla realizzazione dei sistemi di protocollo informatico e gestione dei flussi
documentali nelle pubbliche amministrazioni (GEDOC2)", reperibile nel sito
web http://protocollo.gov.it.
2.2.9 Modalità di produzione e conservazione delle registrazioni
Le attività che discendono dall’applicazione della norma di cui all’art. 5,
comma 2, lett. l), del D.P.C.M. 31 ottobre 2000, concernenti le modalità di
produzione e conservazione delle registrazioni, consistono nel riportare nel
manuale:
· le modalità di produzione e di conservazione delle registrazioni di
protocollo informatico;
· l’indicazione delle soluzioni tecnologiche ed organizzative adottate per
garantire la non modificabilità della registrazione di protocollo;
· la contemporaneità della registrazione con l’operazione di segnatura;
· le modalità di registrazione delle informazioni annullate o modificate
nell’ambito di ogni sessione di attività di registrazione.
In particolare, per quanto riguarda le informazioni annullate il manuale dovrà
fare riferimento a quanto stabilito nell’articolo 8 del D.P.C.M. 31 ottobre
2000 (Annullamento delle informazioni registrate in forma non modificabile).
2.2.10 Funzionalità del sistema di protocollo informatico
Le attività che discendono dall’applicazione della norma di cui
all’articolo 5, comma 2, lett. m), del D.P.C.M. 31 ottobre 2000, concernenti
la funzionalità del sistema di protocollo informatico sono le seguenti:
· Il manuale deve contenere la descrizione funzionale ed operativa del sistema
di protocollo informatico con particolare riferimento alle modalità d’uso;
· la descrizione dovrà essere effettuata con lo scopo di indicare con
chiarezza e completezza l’utilizzabilità del sistema da parte di tutti coloro
che sono abilitati ad operare nel sistema documentale e procedimentale
dell’amministrazione. Il grado di chiarezza e completezza è strettamente
correlato al grado di chiarezza e completezza di tutte le regole descritte nel
manuale.
2.2.11 Abilitazioni per l’accesso al sistema documentale
Le attività che discendono dall’applicazione della norma di cui
all’articolo 5, comma 2, lett. n), del D.P.C.M. 31 ottobre 2000, consistono
nell’individuazione, con riferimento al tipo di accesso, dei criteri e delle
modalità per il rilascio delle abilitazioni all’interno e all’esterno
dell’amministrazione.
Il manuale deve pertanto contenere la descrizione delle politiche di accesso ai
documenti che l’Amministrazione intende adottare:
· definendo, relativamente all’accesso ai documenti per gli utenti interni, i
criteri di visibilità sulla base di ruoli e funzioni svolte dai dipendenti.
· classificando, per quanto riguarda l’acceso da parte di utenti esterni
(cittadini, imprese, altre amministrazioni), le modalità relative in due
tipologie:
-dirette se l’amministrazione ha previsto una canale di comunicazione con
l’esterno in maniera automatizzata (es. via internet)
-indirette nel caso in cui l’amministrazione permetta l’accesso ai documenti
tramite una struttura di contatto con l’esterno (es. Ufficio Relazioni con il
Pubblico, Call center ecc.)
2.2.12 Registro di emergenza
Le attività che discendono dall’applicazione della norma di cui
all’articolo 5, comma 2, lett. o), del D.P.C.M. 31 ottobre 2000, concernente
il registro di emergenza, sono le seguenti:
· riportare sul registro di emergenza la causa, la data e l’ora di inizio
dell’interruzione nonché la data e l’ora del ripristino della funzionalità
del sistema (art. 63, comma 1 del D.P.R.
445/2000);
· il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della
gestione dei flussi documentali e degli archivi deve dare l’autorizzazione ad
operare in modo manuale (art. 63, comma 1 del D.P.R. 445/2000);
· riportare sul registro di emergenza le autorizzazioni all’uso di procedure
manuali per periodi successivi alle 24 ore ed il numero totale di operazioni
registrate manualmente.
3 PIANO OPERATIVO Il piano di attuazione prevede un censimento preliminare dei
diversi protocolli esistenti, l’ analisi dei livelli di automazione, ma
soprattutto gli interventi organizzativi, procedurali e tecnici da effettuare
per adottare il protocollo informatico con i tempi di sostituzione e i costi
derivanti. Uno dei primi obiettivi che ciascuna Amministrazione si deve dare nel
definire un progetto di informatizzazione dei flussi documentali, è quello di
individuare il proprio “livello realizzativo”, corrispondente alle
funzionalità che essa stessa vuole realizzare.
Le Amministrazioni definiscono quindi un piano d'azione dettagliato che preveda
lo svolgimento delle attività elencate nel paragrafo 2, tenendo conto della
citata scadenza del 1 gennaio 2004, prevista dal DPR 445/2000 per l'adozione del
sistema di protocollo informatico. Tale piano d'azione deve essere inviato al
Centro Tecnico per la R.U.P.A. attraverso il sito http://protocollo.gov.it.
3.1 Organizzazione del personale e formazione
Nella fase di analisi organizzativa, gli elementi principali da tenere in
considerazione sono:
· la formazione culturale del personale;
· il piano di formazione obbligatorio ai sensi della Direttiva della Funzione
Pubblica del 13 dicembre 2001;
· il dimensionamento degli organici tenendo presente la diversa organizzazione
derivante dall’introduzione di un protocollo informatico (scadenze e tempi di
inserimento dei documenti da protocollare);
· l’organizzazione di un servizio di help desk per gli utilizzatori del
protocollo;
· la definizione dei profili professionali;
· l’assegnazione di incarichi di coordinamento;
· l’individuazione di referenti e capi progetto a seconda delle dimensioni
dell’Amministrazione e quindi della tipologia di progetto previsto.
All’analisi organizzativa si deve affiancare un progetto di formazione e
comunicazione che deve essere di esempio e di impulso per l’intera
Amministrazione. Deve essere in particolare prevista la realizzazione di un
programma di formazione differenziato a seconda dei destinatari e articolato in
moduli sia teorici che operativi per avviare e monitorare il processo di
evoluzione delle competenze manageriali e professionali al fine di renderle più
rispondenti e coerenti con le nuove esigenze. Il programma di formazione dovrà
essere integrato da interventi di comunicazione, opportunamente pianificati,
volti a migliorare il coinvolgimento e la sensibilizzazione del personale,
promuovendone l’adesione agli obiettivi da raggiungere.
3.2 Servizi verso cittadini e imprese
Lo sviluppo della Società dell’Informazione è una delle priorità del
Governo: in questo contesto la prestazione di servizi on- line assume una
particolare rilevanza.
La finalità da perseguire è quella di permettere a cittadini e imprese di
conoscere in tempi reali le informazioni relative allo stato delle attività
amministrative di proprio interesse, migliorando di conseguenza l’efficienza,
l’efficacia e l’immagine della Pubblica Amministrazione.
17 Il D.P.R. 445/2000, con riferimento ai principi stabiliti dalla legge
241/1990, ha definito tre tipi di accesso ai dati, documenti ed informazioni del
sistema informatico:
a) l’accesso al sistema da parte degli utenti appartenenti
all’Amministrazione (art.58 del D.P.R.
445/2000);
b) l’accesso esterno al sistema da parte dei soggetti che esercitano il
diritto di accesso ai documenti amministrativi (art.59 del D.P.R. 445/2000);
c) l’accesso al sistema di una pubblica amministrazione da parte di altre
amministrazioni (art.60 del D.P.R. 445/2000).
Per tutti i tipi di accesso, anche ai sensi della D.lgs 196/2003, le
Amministrazioni dovranno definire le abilitazioni necessarie e le diverse
modalità di interrogazione, selezione ed estrazione delle informazioni, a
seconda del grado di riservatezza delle stesse e della tipologia di utenti,
utilizzando firma digitale o certificati di autenticazione.
In seguito, quindi, per l’accesso sicuro ai documenti potranno essere previste
diverse modalità di identificazione e accreditamento degli utenti tramite
strumenti quali la carta d’identità elettronica o la carta nazionale dei
servizi.
4 FUNZIONALITÀ MINIME DEL PROTOCOLLO
Le Amministrazioni devono garantire almeno la realizzazione del sistema di
protocollo secondo i requisiti di operazioni ed informazioni,definite
“funzionalità minime”, di cui agli articoli 53, 55 e 56 del D.P.R.
445/2000. Le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo indicate
rispettivamente all’articolo 53 e all’articolo 55 nonché quelle di
classificazione costituiscono attività necessarie e sufficienti per la tenuta
del sistema di gestione informatica dei documenti da parte delle pubbliche
amministrazioni. In particolare si sottolinea che a) con riferimento ai
requisiti della registrazione, la registrazione di protocollo per ogni documento
ricevuto o spedito dalle pubbliche amministrazioni è effettuata mediante la
memorizzazione delle seguenti informazioni:
· numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e
registrato in forma non modificabile;
· data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e
registrata in forma non modificabile;
· mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i
destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile;
· oggetto del documento, registrato in forma non modificabile;
· data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili;
· l’impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica,
costituita dalla sequenza di simboli binari in grado di identificarne
univocamente il contenuto, registrata in forma non modificabile.
b) con riferimento ai requisiti della segnatura, le informazioni minime previste
sono:
· il progressivo di protocollo, secondo il formato disciplinato all’articolo
57;
· la data di protocollo;
· l'identificazione in forma sintetica dell’amministrazione o dell’area
organizzativa individuata ai sensi dell'articolo 50, comma 4.
c) con riferimento alla classificazione dei documenti, vedasi punto precedente
2.2.8.
Il piano di classificazione o titolario di archivio si presenta, generalmente,
come uno schema generale di voci logiche, stabilite in modo uniforme,
rispondenti ai bisogni funzionali del soggetto produttore e articolate
tendenzialmente in modo gerarchico al fine di identificare secondo uno schema
logico che va dal generale al particolare l’unità archivistica, cioè
l’unità di aggregazione di base dei documenti all'interno dell’archivio (ad
esempio, il fascicolo, il registro, ecc.) entro cui i documenti sono ordinati
secondo le funzioni/attività/affari e/o materie di cui partecipano.
Per garantire le funzionalità minime, sotto il profilo documentale e
tecnologico, il sistema di protocollo sarà costituito da risorse informatiche
destinate non solo alla registrazione e alla segnatura ma anche alla
conservazione della documentazione, secondo la deliberazione Aipa n. 42/2001 al
fine di rendere concreto l’accesso alla documentazione da parte dei dipendenti
abilitati sia in modalità locale che remota.
Nei paragrafi seguenti vengono presentati i requisiti normativi applicabili per
la realizzazione del nucleo minimo in un sistema di protocollo informatico.
4.1 Requisiti della registrazione di protocollo
La registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o spedito dalle
pubbliche amministrazioni secondo l’articolo 53 del D.P.R. 445/2000 è
effettuata mediante la memorizzazione delle seguenti informazioni:
· numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e
registrato in forma non modificabile;
· data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e
registrata in forma non modificabile;
· mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i
destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile;
· data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili;
· l’impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica,
costituita dalla sequenza di simboli binari in grado di identificarne
univocamente il contenuto, registrata in forma non modificabile.
Altri requisiti previsti:
· Il sistema deve consentire la produzione del registro giornaliero di
protocollo (art.53, comma 2, del D.P.R. 445/2000);
· L’assegnazione delle informazioni nelle operazioni di registrazione di
protocollo è effettuata dal sistema in unica soluzione, con esclusione di
interventi intermedi, anche indiretti, da parte dell’operatore, garantendo la
completezza dell’intera operazione di modifica o registrazione dei dati;
· Per quanto riguarda l’impronta del documento si rinvia a quanto definito
dall’articolo 17 del D.P.C.M. 31 ottobre 2000.
Tutti i requisiti sopra riportati permettono di costruire un sistema di
protocollo a supporto della trasparenza e della certezza del sistema
amministrativo.
4.2 Requisiti della segnatura di protocollo
Le informazioni minime previste per la segnatura secondo l’articolo 55 del
D.P.R.445/2000 sono:
a) il progressivo di protocollo, secondo il formato di cui all’articolo 57;
b) la data di protocollo;
c) l’identificazione in forma sintetica dell’amministrazione o dell’area
organizzativa individuata ai sensi dell’articolo 50, comma 4.
Le informazioni da includere nella segnatura sono definite dall’articolo 19
del D.P.C.M. 31 ottobre 2000.
L’operazione di segnatura di protocollo va effettuata contemporaneamente
all’operazione di registrazione di protocollo.
Per quanto riguarda i requisiti del formato di segnatura si rinvia
all’articolo 9 del D.P.C.M. 31 ottobre 2000.
Per ciò che concerne la segnatura dei documenti trasmessi si rinvia
all’articolo 18 del D.P.C.M. 31 ottobre 2000.
4.3 Requisiti di sicurezza del sistema documentale e del sistema di protocollo
informatico
Il piano di sicurezza dei documenti informatici è previsto dall’articolo 7
del DPCM 31 ottobre 2000 e dall’articolo 10 della deliberazione Aipa n. 51 del
2000, in attuazione dell’articolo 18 del D.P.R.
513/97, come modificato dall’art. 9, comma 4 del D.P.R. 445/2000.
Il piano di sicurezza deve considerare almeno i seguenti aspetti:
· analisi dei rischi;
· politiche di sicurezza;
· interventi operativi;
· misure di sicurezza per la tutela dei dati personali;
· verifica ed aggiornamento del piano.
In particolare, l’articolo 7 del D.P.C.M. 31 ottobre 2000 definisce i
requisiti minimi di sicurezza dei sistemi di protocollo informatico.
5 GESTIONE DOCUMENTALE E GESTIONE DEI FLUSSI DI LAVORO
Per Gestione documentale si intende la gestione informatica dei documenti in
modalità avanzata.
Si tratta di una soluzione che privilegia ed esalta essenzialmente le
potenzialità legate alla gestione informatizzata dei documenti e degli archivi.
Essa consiste in realtà in attività assai eterogenee, che variano a seconda
del grado di funzionalità da attuare, ma che trovano il loro comune presupposto
fondamentale nella dematerializzazione dei documenti cartacei e quindi della
disponibilità degli stessi a livello informatico.
Essa prevede le seguenti attività:
· registrazione con trattamento delle immagini (acquisizione digitalizzata dei
documenti cartacei);
· assegnazione per via telematica al destinatario;
· gestio ne avanzata della classificazione dei documenti;
· collegamento dei documenti alla gestione dei procedimenti.
A queste può aggiungersi la realizzazione di uno specifico archivio documentale
per quei documenti di alto contenuto informativo che meritano uno specifico
trattamento (prevedendo ad esempio la creazione di compendi, l'uso di parole
chiave per una indicizzazione più dettagliata, ecc.).
La gestione dei flussi di lavoro realizza le seguenti funzionalità (vedasi
punto precedente 2.2.4):
· informatizzazione dei processi relativi ai flussi documentali in entrata e in
uscita;
· informatizzazione dei processi relativi ai flussi documentali interni;
· integrazione con i flussi di lavoro.
Questa ultima fase è quella che prevede la reingegnerizzazione dei processi
dell’Amministrazione al fine di una loro successiva informatizzazione: in
particolare vengono gestiti mediante sistemi integrati di flussi di lavoro tutti
quei processi che possiedono i requisiti di complessità, ripetitività e
stabilità dell’iter.
E’ evidente che se lo scopo da perseguire è la revisione e la
razionalizzazione dei processi amministrativi (Business Process Reengeneering),
il raggiungimento di tale obiettivo è propedeutico per l’attuazione anche del
Progetto Protocollo e Gestione documentale.
Per poter affrontare i problemi specifici di una corretta gestione elettronica
dei documenti, è opportuno analizzare, in sintesi, natura e finalità del
sistema documentario, nonché le attività principali che lo caratterizzano, a
cominciare dal concetto e dalla funzione del documento, dalla definizione di
sistema documentario e di archivio, dall'analisi delle principali funzioni che
caratterizzano nel modello organizzativo e normativo italiano la formazione dei
documenti (registrazione dei documenti e registrazione di protocollo,
classificazione d'archivio), nonché la tenuta degli archivi e gli aspetti
organizzativi (le funzioni del Servizio per la tenuta dei documenti e degli
archivi, il manuale di gestione previsto dalle regole tecniche del D.P.R.
428/98).
Nella più recente attività normativa italiana, a partire dalla legge 241/1990,
il documento è definito in quanto rappresentazione del contenuto di atti.
L'elemento qualificante dell'entità documentaria (cioè la ragione della sua
produzione e tenuta) è, infatti, costituito dalla relazione con l'attività
amministrativa e pratica cui partecipa in quanto strumento di memorizzazione
stabile nel tempo e nello spazio.
I requisiti per l’adozione del protocollo informatico ed il trattamento
elettronico dei procedimenti amministrativi riguardano il documento informatico,
il formato dei documenti informatici, la firma digitale, l’archiviazione dei
documenti, l’accesso telematico, la sicurezza.
I requisiti vincolano le Amministrazioni non solo sul piano organizzativo e
tecnologico ma anche per quanto attiene le acquisizioni dei relativi servizi e
tecnologie tramite le procedure di appalto.
I requisiti definiti dal legislatore riguardano:
· i documenti informatici;
· i formati relativi ai documenti informatici;
· la firma digitale nei documenti informatici;
· la gestione informatica dei documenti;
· la gestione dei flussi documentali.
5.1 Requisiti dei documenti informatici
La formazione e la conservazione dei documenti informatici delle Pubbliche
Amministrazioni (art.3 della deliberazione Aipa 51/2000) devono essere
effettuate secondo i seguenti requisiti:
· identificabilità del soggetto che ha formato il documento informatico e
dell’amministrazione di riferimento;
· sottoscrizione, quando prescritta, dei documenti informatici tramite la firma
digitale ai sensi del D.lgs 10/2002 e delle vigenti norme tecniche;
· idoneità dei documenti ad essere gestiti mediante strumenti informatici e ad
essere registrati mediante il protocollo informatico, ai sensi del D.P.R.
445/2000;
· accessibilità ai documenti informatici tramite sistemi informativi
automatizzati;
· leggibilità dei documenti;
· interscambiabilità dei documenti.
Il legislatore sottolinea che solo l’esistenza di tutti i requisiti rende
validi e rilevanti i documenti a tutti gli effetti di legge (art.3, comma 2,
della Deliberazione Aipa 51/2000).
La formazione e la conservazione non sono considerate dal legislatore solo una
operazione tecnologica ma, prima dell’intervento di automazione, il sistema
documentale e procedimentale devono essere sottoposti a processi di
semplificazione e razionalizzazione (legge 241/90; art.3, comma 3, della
Deliberazione Aipa 51/2000).
I contenuti e la struttura dei documenti sono definiti dalla dirigenza e
nell’ambito dell’autonomia delle Amministrazioni, con riferimento
all’ordinamento delle stesse(art.3, comma 4, Deliberazione Aipa 51/2000).
In particolare, per quanto riguarda le modalità di trasmissione e registrazione
dei documenti informatici si rinvia a quanto stabilito dall’art. 15 del
D.P.C.M. 31 ottobre 2000.
Per la leggibilità dei documenti nel tempo si rinvia a quanto stabilito
dall’articolo 16 del D.P.C.M.
31 ottobre 2000 e alla deliberazione Aipa n. 42/2001 che sostituisce la
precedente deliberazione n. 24/1998.
5.2 Requisiti relativi ai formati dei documenti informatici.
I formati adottati devono possedere almeno i seguenti requisiti (art. 4 della
Deliberazione Aipa n. 51/2000):
· consentire, nei diversi ambiti di applicazione e per le diverse tipologie di
trattazione, l’archiviazione, la facilità di lettura, l’interoperabilità e
l’interscambio dei documenti;
· la non alterabilità del documento durante le fasi di accesso e di
conservazione;
· la possibilità di effettuare operazioni di ricerca tramite indici di
classificazione e di archiviazione, nonché sui contenuti dei documenti;
· l’immutabilità nel tempo del contenuto e della sua struttura (per cui i
documenti informatici non devono contenere macroistruzioni o codice eseguibile,
tali da attivare funzionalità che possano modificarne la struttura o il
contenuto);
· la possibilità di integrare il documento informatico con immagini, suoni e
video, purché incorporati in modo irreversibile e nel rispetto dei requisiti di
cui alle lettere b) e d) della citata deliberazione.
5.3 Sistemi di identificazione ed autenticazione
Per la formazione e la gestione di documenti informatici per i quali non è
prevista la sottoscrizione, le Pubbliche Amministrazioni possono utilizzare
sistemi elettronici di identificazione ed autenticazione nell’ambito della
propria autonomia organizzativa e dei processi di razionalizzazione (art. 5,
comma 3, della Deliberazione Aipa 51/2000).
5.4 Conservazione ed esibizione dei documenti informatici
Per la conservazione e la esibizione dei documenti informatici (art. 7 della
Deliberazione Aipa n. 51/2000) si applicano le norme di cui alla deliberazione
Aipa n. 42/2001 e agli articoli 60 e 61 del DPCM 8 febbraio 1999 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Attraverso la conservazione elettronica dei documenti si eviteranno duplicazioni
e accumuli di copie cartacee e verrà favorita la trasformazione graduale degli
archivi cartacei della P.A. in sistemi informativi automatizzati ad alto livello
di sicurezza ed affidabilità. Inoltre, sarà possibile realizzare sistemi di
ricerca più efficaci e più efficienti. Al riguardo si sta ultimando la stesura
di un documento rivolto alle Amministrazioni, recante linee guida per
l’archiviazione e per la conservazione documentale; tale documento intende
ampliare il presente contesto, esaminando anche alcuni aspetti
dell’archiviazione e della conservazione digitale strettamente connessi ai
processi di archiviazione sostitutiva.
5.5 Requisiti per la gestione informatica dei documenti
Il sistema di gestione informatica dei documenti (art. 52 del D.P.R. 445/2000)
deve:
· garantire la sicurezza e l’integrità del sistema;
· garantire la corretta e la puntuale registrazione di protocollo dei documenti
in entrata ed in uscita;
· fornire informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento
ricevuto dall’Amministrazione e gli atti dalla stessa formati al fine
dell’adozione del provvedimento finale;
· consentire il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti
registrati;
· consentire, in condizioni di sicurezza, l’accesso alle informazioni del
sistema da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni in
materia di “privacy” con particolare riferimento al trattamento dei dati
sensibili;
· garantire la corretta organizzazione dei documenti nell’ambito del sistema
di classificazione d’archivio adottato.
Gli interventi sopra indicati esprimono un sistema di gestione documentale di
tipo integrato, definito in tutti i suoi aspetti strutturali, funzionali e
relazionali sotto il profilo documentale, organizzativo ed informatico. La
gestione documentale di questo tipo non può essere delegata solo ai
responsabili dei sistemi informatici; soggetti interessati sono anche i
dirigenti e/o i responsabili delle diverse unità organizzative, i quali
decidono le regole interne da adottare in materia documentale.
5.6 Requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali
Il sistema per la gestione dei flussi documentali, oltre a possedere i requisiti
di cui all’articolo 52 del D.P.R. 445/2000, ai sensi dell’articolo 65 del
D.P.R. 445/2000, deve anche:
· fornire informazioni sul legame esistente tra ciascun documento registrato,
il fascicolo ed il singolo procedimento cui esso è associato;
· consentire il rapido reperimento delle informazioni riguardanti i fascicoli,
il procedimento ed il relativo responsabile, nonché la gestione delle fasi del
procedimento;
· fornire informazioni statistiche sull’attività dell’ufficio;
· consentire lo scambio di informazioni con sistemi per la gestione dei flussi
documentali di altre amministrazioni al fine di determinare lo stato e l’iter
dei procedimenti complessi.
Tale sistema di gestione dei documenti e dei relativi flussi è di tipo
“aperto”, totalmente informatico, e deve quindi essere progettato e
realizzato in tutte le sue componenti “prima”
dell’automazione del sistema stesso. Ciò significa che le amministrazioni
devono definire tipologia dei documenti, relazioni tra documenti e procedimenti,
struttura dei fascicoli relativi ai procedimenti, iter dei procedimenti stessi,
sistemi di ricerca dei documenti e dei fascicoli. Anche in questo caso, non si
tratta di una operazione informatica ma di un intervento complesso di tipo
documentale, organizzativo, procedurale e tecnico che deve impegnare tutta la
dirigenza e/o i responsabili delle unità organizzative.
6 CONTESTO TECNOLOGICO DI RIFERIMENTO
Al fine di adottare un sistema di protocollo informatico a norma del D.P.R.
445/2000, da parte di ciascuna Amministrazione deve esserne valutato l’impatto
sul sistema informativo.
Le indicazioni in merito alla soluzione da adottare dipendono dal contesto
specifico. Per le architetture di riferimento si può consultare il documento
”Linee guida alla realizzazione dei sistemi di protocollo informatico e
gestione dei flussi documentali nelle pubbliche amministrazioni”
(GEDOC 2), pubblicato dall’Autorità per l’informatica nella pubblica
amministrazione nel settembre 2000. Tuttavia, qualunque sia la soluzione
tecnologica adottata, si deve tenere presente che il sistema deve essere dotato
di alta affidabilità ed in particolare devono essere previste le soluzioni di
emergenza in caso di caduta del sistema, in quanto l’applicazione ai processi
di lavoro di ciascuna Amministrazione può risultare particolarmente critica (D.P.C.M.
31 ottobre 2000, art.7 -
Requisiti minimi di sicurezza dei sistemi di protocollo informatico). A tal fine
è necessario approntare un piano e delle procedure di sicurezza (vedasi punto
precedente 2.2.2), e le informazioni trattate devono rispondere ai principi di
riservatezza imposti dalla normativa sulla
“privacy”.
6.1 Verifica di conformità
Allo scopo di fornire un ausilio alle Amministrazioni nell’attuazione del
progetto di automazione della tenuta del protocollo e della gestione elettronica
dei documenti ed in particolare nella verifica delle funzionalità
dell’applicazione realizzata/acquisita, il Centro di Competenza ha redatto e
pubblicato (cfr. http://protocollo.gov.it) il documento “Supporto alla
verifica e alla valutazione dei Sistemi di protocollo informatico e di gestione
dei flussi documentali”, contenente una lista di controllo per la verifica
della conformità di tali sistemi ai requisiti desumibili dal quadro di
riferimento normativo e tecnologico.
Inoltre, tutte le Amministrazioni, indipendentemente dalla scelta effettuata,
possono trovare in tale documento un elenco di requisiti di tipo organizzativo
che specifica il contesto organizzativo e di processo coerente con
l’introduzione del sistema di protocollo informatico.
6.2 Servizio di gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali in
modalità ASP
Al fine di fornire ulteriori strumenti per l’attuazione della normativa sulla
gestione elettronica dei documenti, il Centro Tecnico per la R.U.P.A. ha
promosso la realizzazione di un servizio di gestione del protocollo informatico
e dei flussi documentali in modalità ASP per le pubbliche amministrazioni. Con
questo obiettivo il Centro tecnico, avvalendosi della Consip nella funzione di
stazione appaltante, ha in corso di espletamento la procedura di gara per
l’affidamento del servizio ad operatori di mercato (vedasi bando per la
procedura di gara ristretta pubblicato sul sito http://protocollo.gov.it).
Il servizio offerto alle Amministrazioni si articola in:
- REPRO - Gestione nucleo minimo protocollo
- GEDOC - Gestione documentale
- STORE – Archiviazione ottica dei documenti
- Altri servizi accessori tra cui servizi di supporto, consulenza organizzativa
(BPR); formazione.
La fornitura sarà regolata da un contratto quadro stipulato tra il fornitore
aggiudicatario e il Centro Tecnico per al R.U.P.A. della durata di 48 mesi
prorogabile per ulteriori 24 mesi. Tale servizio è rivolto a tutte le Pubbliche
Amministrazioni previste dal Decreto legislativo 165/2001 che devono manifestare
al Centro Tecnico la loro volontà di aderire attraverso la sottoscrizione di
una specifica convenzione pubblicata sul sito http://protocollo.gov.it. Le
Amministrazioni potranno usufruire del servizio emettendo specifici
“Ordinativi di fornitura” nell’ambito del contratto quadro, sottoscritto
dal Centro Tecnico con il fornitore aggiudicatario.
L’Amministrazione aderente potrà usufruire in modo flessibile di qualsiasi
servizio tra quelli previsti dalla fornitura con il solo vincolo di aderire al
servizio REPRO per un periodo di almeno 24 mesi. I servizi GEDOC, STORE e gli
altri servizi accessori, potranno essere richiesti solo dopo aver aderito al
servizio di base REPRO. Alla scadenza del contratto verrà fornito
all’Amministrazione il software applicativo e la relativa documentazione .
Qualora l’adesione delle Amministrazioni superi i massimali previsti per la
fornitura in corso di aggiudicazione, il Centro Tecnico provvederà a bandire
ulteriori gare per l’aggiudicazione di nuove forniture. In tal caso, in caso
si manifesti l’esigenza da parte di gruppi di Amministrazioni locali aggregate
a livello territoriale, il Centro Tecnico potrà verificare la possibilità di
specializzare la fornitura sul territorio, favorendo la gestione locale di
analoghe iniziative.
Il servizio proposto è fortemente innovativo in quanto, in attuazione delle
norme finalizzate alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, applica
il principio del “riuso” del software di proprietà del Ministero
dell'economia e delle finanze e si avvale per la prima volta di un servizio
erogato in modalità ASP. Tali scelte permettono, da un lato, di rendere
disponibile il servizio in tempi rapidi, dall’altro, di limitare i costi a
carico delle Amministrazioni a quelli relativi all’effettivo utilizzo del
servizio (costi a consumo).
6.3 Interoperabilità dei sistemi di protocollo
La circolare Aipa del 7 maggio 2001 recepisce le indicazioni presenti nel D.P.R.
445/2000 e fornisce le regole tecniche per l’interoperabilità dei sistemi di
protocollo, ossia per il “trattamento automatico, da parte di un sistema di
protocollo ricevente, delle informazioni trasmesse da un sistema di protocollo
mittente, allo scopo di automatizzare le attività ed i processi amministrativi
conseguenti”.
Il Centro Tecnico rende disponibili alcune caselle di posta elettronica da
utilizzate per effettuare i test di interoperabilità dei sistemi di protocollo
informatico.
6.4 Posta certificata
Laddove lo scambio dei flussi comporta uno scambio documentale lo strumento
tecnico a supporto è la posta certificata. Quest’ultima, ai sensi
dell’articolo 14 del D.P.R. 445/2000, è un servizio di messaggistica che,
attraverso l’utilizzo dei relativi standard, è in grado di fornire ricevute
di recapito. Le stesse, firmate elettronicamente dal sistema emittente, sono
messaggi generati automaticamente dal servizio di posta certificata, recanti una
serie di informazioni che caratterizzano l’evento cui sono associate.
Ulteriori funzionalità accessorie riguardano la garanzia della confidenzialità,
dell’integrità, e della storicizzazione delle ricevute di recapito. Il
servizio di posta certificata è strettamente correlato all’Indice della PA,
poiché in esso sono pubblicati gli indirizzi di posta certificata associati
alle AOO e alle funzioni organizzative eventualmente previste dalle
Amministrazioni.
6.5 Cooperazione applicativa
Tra gli obiettivi del piano d’azione di e-government, necessari a mettere in
atto procedure di trasparenza degli atti amministrativi, l’erogazione di
servizi integrati ai cittadini e alle imprese implica l’integrazione tra i
servizi di diverse Amministrazioni.
Sul piano tecnologico ciò si traduce nell’adozione di uno standard comune per
le singole interazioni tra le Pubbliche Amministrazioni, definito nella busta di
e-government allegata al relativo Bando e nelle successive specifiche
indicazioni che verranno fornite da parte del Centro tecnico per la R.U.P.A..