Procedure e varie - Polizia giudiziaria - Organo di notificazione - Competenza e limiti - Fattispecie - Artt. 148 e 151 c.p.p. - Art. 17 del D.L. 144/2005. A seguito della modifica all'art. 148 c.p.p., apportata dall'art. 17 del D.L. 144/2005, la polizia giudiziaria rimane organo di notificazione, in alternativa all'ufficiale giudiziario, anche se la sua sfera di competenza risulta limitata all'ipotesi prevista dall'art. 151 c.p.p.. Ne consegue che l'irregolarità verificatasi nel caso di specie - ove la polizia giudiziaria ha provveduto a notificare un atto al di fuori della sua sfera di competenza - non può ritenersi determinante l'inesistenza della notificazione, come avverrebbe nel caso che questa fosse effettuata da un organo del tutto privo del potere di notificazione e del relativo potere di certificazione; né può ritenersi causa di nullità, non essendo prevista tale sanzione espressamente e non essendo la predetta irregolarità riconducibile alle nullità di ordine generale, posto che comunque una notifica vi è stata, ad opera di un organo dotato di tale potere, e che essa ha prodotto il suo effetto di conoscenza, di talché l'irregolarità non ha inciso negativamente sull'intervento e l'assistenza dell'indagato. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. I, 9 marzo 2006 (c.c. 28 febbraio 2006), sentenza n. 8324


Corte di Cassazione < Sezione I penale <  Sentenza 9 marzo 2006, n. 8324

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


 

Con ordinanza del 10 ottobre 2005 il Tribunale di Taranto, costituito ai sensi dell'art. 309 c.p.p., confermava l'ordinanza cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Taranto il 19 settembre 2005, con la quale A.C. era stato sottoposto agli arresti domiciliari per detenzione e porto di arma da fuoco, usata per sparare contro la porta dell'abitazione di L.A.

Il Tribunale disattendeva l'eccezione di nullità dell'udienza di convalida del fermo, rilevandone la tardività.

Riteneva sussistenti a carico dell'indagato i necessari indizi in base alle dichiarazioni rese alla P.G. da B.R. - ex convivente dell'indagato e poi legata a L.A. - a quelle rese da L.L., fratello di A., e a quelle risultanti dalla registrazione di una telefonata fra quest'ultimo e il maresciallo D.L. Dalle prime era emerso che l'A., che possedeva un fucile, aveva minacciato di sparare a L.A. e alla sua famiglia e che la sera prima dei fatti aveva detto che nella nottata sarebbero iniziati i fuochi e la guerra contro la famiglia L.; dalle seconde era emerso che l'indagato aveva ripetutamente cercato di rintracciare L.A.; dalle ultime era emerso che l'A. aveva mostrato una doppietta con le canne mozzate e aveva minacciato di sparare a chi avesse avuto una relazione con la sua ex convivente.

Il Tribunale riteneva sussistente il pericolo di reiterazione di reati e non prevedibile la concessione della sospensione condizionale della pena, per l'ontologica incompatibilità di tale beneficio con il pericolo di recidiva.

Avverso la predetta ordinanza ricorre l'indagato, deducendo due motivi.

Con il primo denuncia la violazione di legge con riferimento all'art. 148 c.p.p. Premette, in proposito, che il Tribunale ha errato nel ritenere sollevata l'eccezione di nullità dell'udienza di convalida, mentre egli aveva eccepito la nullità dell'udienza per il riesame; sostiene, poi, che tale nullità - che peraltro era rilevabile anche di ufficio - sussisteva in quanto la notifica dell'avviso di udienza era stata effettuata tramite i carabinieri, contrariamente a quanto previsto dall'art. 148, comma 2, c.p.p., come modificato dal d.l. 144/2005.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 273 c.p.p. e il vizio di motivazione, sostenendo che non erano utilizzabili le dichiarazioni di B. e L.A., raccolte per telefono; che non è stata valutata la gravità degli indizi, semplicemente indicati; che non è stata adeguatamente motivata l'impossibilità della concessione della sospensione condizionale della pena.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Il ricorso è infondato.

Quanto al primo motivo, si osserva che anche a seguito della modifica all'art. 148 c.p.p., apportata dall'art. 17 del d.l. 144/2005, la polizia giudiziaria rimane organo di notificazione, in alternativa all'ufficiale giudiziario, anche se la sua sfera di competenza risulta limitata all'ipotesi prevista dall'art. 151 c.p.p.

Ne consegue che l'irregolarità verificatasi nel caso di specie - ove la polizia giudiziaria ha provveduto a notificare un atto al di fuori della sua sfera di competenza - non può ritenersi determinante l'inesistenza della notificazione, come avverrebbe nel caso che questa fosse effettuata da un organo del tutto privo del potere di notificazione e del relativo potere di certificazione; né può ritenersi causa di nullità, non essendo prevista tale sanzione espressamente e non essendo la predetta irregolarità riconducibile alle nullità di ordine generale, posto che comunque una notifica vi è stata, ad opera di un organo dotato di tale potere, e che essa ha prodotto il suo effetto di conoscenza, di talché l'irregolarità non ha inciso negativamente sull'intervento e l'assistenza dell'indagato.

Peraltro la predetta irregolarità non può neppure considerarsi eccepita all'udienza di riesame, perché in tale sede l'eccezione risulta verbalizzata come formulata in relazione all'avviso per l'udienza di convalida del fermo, e non per quella di riesame, e che il verbale è fidefacente e non ne è stata chiesta la correzione.

Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Invero dall'ordinanza impugnata risulta - contrariamente a quanto affermato dal ricorrente - che la teste B. ha reso sommarie informazioni presso la Stazione dei Carabinieri di Angri, di talché le sue dichiarazioni sono pienamente utilizzabili. Esse, valutate dal giudice a quo come pienamente attendibili, ben possono costituire, insieme a quelle rese da L.L. - anche a prescindere da quelle rese da L.A. solo telefonicamente - il quadro indiziario necessario in fase cautelare, la cui gravità è stata implicitamente ritenuta dal Tribunale, nel confermare la misura dopo avere specificamente indicato i predetti indizi, e può ritenersi sussistente anche indipendentemente dalle dichiarazioni telefoniche di L.A., in base alla cosiddetta prova di resistenza che può essere effettuata anche in sede di legittimità (Sezioni unite, 25 febbraio 1998, Gerina; Sezione I, 13 novembre 2001, Postiglione; Sezione I, n. 1495 del 2 dicembre 1998, Archinà e altri, rv. 212274).

La valutazione della non prevedibilità della concessione della sospensione condizionale della pena è stata effettuata in conformità al sistema giuridico e in maniera non manifestamente illogica, perché l'accertamento del pericolo di reiterazione di reati vale a configurare un giudizio prognostico negativo che è ostativo alla concessione del predetto beneficio.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.