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Notificazione persone giuridiche - Cassazione Civile Sentenza, 04-06-2002, n. 08091, sez. U- PRES Carbone V- REL Criscuolo A- PM Iannelli D (conf.) - Sud Zuccheri SrL c. Industria Saccarifera Agroindustriale SpA ed altre

Procedimento civile - Notificazione - Alle persone giuridiche - Alle società di capitali - Sequenza del procedimento notificatorio - Ricorso alle formalità dell'art. 143 cod. proc. civ. nei confronti del legale rappresentante dell'ente - Legittimità - Condizioni - Carattere residuale - Fattispecie in tema di impossibilità di eseguire la notificazione presso la sede della società derivante da variazione d'indirizzo conseguente a nuova numerazione civica, non resa conoscibile a terzi attraverso le dovute annotazioni, e di ulteriore impossibilità di reperire il legale rappresentante.

COD.PROC.CIV. ART. 138

COD.PROC.CIV. ART. 139

COD.PROC.CIV. ART. 140

COD.PROC.CIV. ART. 141

COD.PROC.CIV. ART. 143

COD.PROC.CIV. ART. 145

COD.CIV. ART. 46

 

In tema di notificazione alle società di capitali, e, più in generale, alle persone giuridiche, se la notificazione non può essere eseguita con le modalità di cui all'art. 145, primo comma, cod. proc. civ. - ossia mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa - e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, si osservano, in applicazione del terzo comma del medesimo art. 145, le disposizioni degli artt. 138, 139 e 141 cod. proc. civ.; se neppure l'adozione di tali modalità consente di pervenire alla notificazione, si procede con le formalità dell'art. 140 cod. proc. civ. (nei confronti del legale rappresentante, se indicato nell'atto e purché abbia un indirizzo diverso da quello della sede dell'ente; oppure, nel caso in cui la persona fisica non sia indicata nell'atto da notificare, direttamente nei confronti della società); ove neppure ricorrano i presupposti per l'applicazione di tale norma (come nel caso in cui l'indirizzo della società, a seguito di cambiamento della numerazione civica, non reso conoscibile ai terzi nella debite forme pubblicitarie, risulti riferito ad un luogo nel quale essa non abbia - e mai abbia avuto - sede), e nell'atto sia indicata la persona fisica che rappresenta l'ente (la quale tuttavia risulti di residenza, dimora e domicilio sconosciuti), la notificazione è eseguibile, nei confronti di detto legale rappresentante, ricorrendo alle formalità dettate dall'art. 143 cod. proc. civ.

RV399066

RV401978

RV453552

RV463509

RV466638

RV477459

RV352742

RV462031

RV484978

RV512052

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

La s.r.l. Sud Zuccheri, con sede in Melito (Napoli) alla via Roma 168 bis, fu dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli con sentenza del 12 febbraio 1992.

La detta società, in persona dell'amministratore unico Corrado Wurzburgher, propose opposizione contro tale pronunzia, chiedendo che ne fosse dichiarata la nullità per violazione dell'art. 15 R.D 16 marzo 1942 n.267. La nullità sarebbe stata conseguente all'omessa convocazione e audizione del legale rappresentante davanti al tribunale fallimentare in camera di consiglio, omissione derivante dall'irrituale notifica del ricorso di fallimento. La notificazione, infatti, era stata eseguita nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c. nei confronti del menzionato legale rappresentante, pur essendo possibile accertare sia la sede sociale (che non era stata trasferita ma aveva soltanto subito un cambio di numerazione civica) sia la residenza del legale rappresentante.

La curatela rimase contumace, mentre i creditori si costituirono contestando il fondamento dell'opposizione.

In sede collegiale l'opponente propose querela di falso contro la relata di notifica del ricorso (avanzato dal Banco di Napoli) ad opera del messo di conciliazione di Melito, attestante che la società era "sconosciuta al sito indicato e/o al civico" (cioè all'indirizzo in Melito alla via Roma 168 bis, sede sociale risultante dalla certificazione della cancelleria commerciale), nonché contro l'analoga relata dell'agente postale, apposta sulla busta dell'atto da notificare ad istanza di I.S.I. s.p.a.

Le parti costituite contestarono la querela, mentre il P.M. ne addusse l'inammissibilità.

Con sentenza depositata il 10 aprile 1995 il Tribunale rigettò l'opposizione e la querela di falso proposta contro la notifica ad istanza dell'I.S.I., dichiarò inammissibile la querela proposta contro la notifica ad istanza del Banco di Napoli e condannò l'opponente al pagamento delle spese giudiziali.

A seguito d'impugnazione della società Sud Zuccheri la Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 2549/97 depositata il 25 novembre 1997, respinse il gravame, considerando:

che l'esame dell'impugnazione restava circoscritto al tema di diritto, relativo al seguente punto: se, nell'ipotesi d'impossibilità di eseguire la notifica ai sensi dell'art. 145 co. 1° c.p.c. presso la sede della società (impossibilità imputabile esclusivamente alla società stessa, per avere omesso di rendere conoscibile ai terzi, nelle debite forme pubblicitarie, la variazione d'indirizzo della sede sociale, sia pur dovuta a nuova numerazione civica), e di ulteriore impossibilità di reperire il legale rappresentante della medesima (circostanza accertata dalle risultanze documentali acquisite dal primo giudice e non rimessa in discussione con l'appello), fosse possibile eseguire la notifica diretta al detto legale rappresentante nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c.;

che a tale quesito il tribunale aveva dato risposta positiva con argomentazioni meritevoli di essere condivise;

che, invero, la mancata menzione dell'art. 143 tra le norme richiamate dal terzo comma dell'art. 145 c.p.c. non assumeva rilievo decisivo al fine di escludere il ricorso, come extrema ratio, a tale forma di notifica quando, come nella specie, non fosse stato possibile reperire la sede della società né la residenza, dimora o domicilio del suo amministratore unico e legale rappresentante;

che il contrario argomento dell'appellante si basava su un'analisi letterale e superficiale della norma e, peraltro, mal si conciliava con la soluzione alternativa proposta, ossia la notifica nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c., in quanto neppure tale disposizione era richiamata dall'art. 145, 3° comma, del codice di rito;

che, allora, se ogni argomento desumibile dalla mera letteralità del richiamo non poteva essere decisivo (finendosi altrimenti, in simili casi, col ritenere impossibile qualsiasi forma di notificazione), andava compiuta una lettura sistematica delle norme, allo scopo di giungere ad una soluzione rispondente alle finalità del sistema in guisa da assicurare, in ogni caso, la possibilità di eseguire le notificazioni;

che tutte le norme comprese tra l'art. 138 e l'art. 143 c.p.c. riguardavano le persone fisiche, incluso quindi l'art. 140, al quale non vi era ragione di dare preferenza, trattandosi di disposizione non direttamente prevista per le notificazioni alle persone giuridiche, né oggetto di richiamo da parte dell'art. 145 c.p.c.;

che l'ultimo comma di tale norma, col rinvio agli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., rilevava l'intento del legislatore di consentire la notifica al legale rappresentante secondo la disciplina delle notificazioni alle persone fisiche, quando non fosse possibile la notifica presso la sede della persona giuridica e dall'atto risultasse la persona fisica titolare della rappresentanza legale dell'ente;

che, pertanto, qualora nei confronti di detta persona fisica non fosse possibile la notifica a mani proprie (art. 138), oppure presso la residenza, la dimora o il domicilio (art. 139), o ancora presso l'eventuale domiciliatario (art. 141), occorreva fare ricorso alle ulteriori disposizioni contemplanti le sussidiarie modalità di notifica alle persone fisiche, e quindi all'art. 140 c.p.c. (in caso di residenza, dimora o domicilio noti della persona fisica del legale rappresentante dell'ente), ovvero all'art. 143 c.p.c. (nel caso di residenza, dimora o domicilio ignoti dello stesso legale rappresentante);

che, nella fattispecie, il Wurzburgher risultò sloggiato dai suoi ultimi dichiarati domicilii di Napoli e di Pozzuoli, dove - come emerse dalle ricerche poi eseguite presso i due Comuni - mai aveva avuto la residenza anagrafica, onde ritualmente la notificazione fu effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c.;

che l'impossibilità di eseguire la notificazione diretta alla società nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c. discendeva dal rilievo che, siccome tale norma prescrive, oltre al deposito della copia dell'atto nella casa comunale, anche l'affissione dell'avviso del deposito "alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario", nonché la "notizia per raccomandata con avviso di ricevimento", nel caso di specie non si sarebbe potuto procedere a tali adempimenti, in quanto nel luogo dell'ultima sede nota della società medesima non esistevano uffici o altre strutture alla stessa riferibili;

che, in definitiva, l'appello andava respinto, perché la mancata audizione dell'imprenditore, dovuta a fatto a questo imputabile, non costituiva motivo di nullità.

Contro la suddetta sentenza, notificata il 18 febbraio 1998, Sud Zuccheri s.r.l., in persona dell'amministratore unico Corrado Wurzburgher, ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

La Banca Nazionale dell'Agricoltura s.p.a. e la I.S.I. (Industria Saccarifera Agroindustriale) s.p.a. hanno resistito con separati controricorsi.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Con ordinanza depositata il 16 giugno 2000 la prima sezione civile di questa Corte, rilevato che sulla questione addotta ("la notifica avrebbe dovuto essere effettuata a norma dell'art. 140 nei confronti della società e non ai sensi dell'art. 143, nei confronti del suo legale rappresentante") esisteva un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte, ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni unite.

La causa è stata quindi assegnata alle Sezioni unite di questa Corte e chiamata all'udienza di discussione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

1. - Con l'unico mezzo di cassazione la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 143 c.p.c., in relazione agli artt. 145, 140 e 160 dello stesso codice.

Il Tribunale avrebbe riconosciuto che la formula dell'art. 145 c.p.c., e in particolare il I e il 3° comma (che rinviano agli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.), avrebbe posto la necessità di valutare, esaminando l'intera disciplina in modo sistematico, se la notificazione ad una persona giuridica consenta il ricorso alle forme di cui all'art. 143 c.p.c., sia con riferimento alla società in quanto tale, sia come forma di notifica al legale rappresentante.

Il Tribunale avrebbe riconosciuto, ancora, che, secondo un primo orientamento della giurisprudenza (in realtà si tratterebbe dell'ultimo, ormai da tempo consolidato) la notificazione alla società - in caso d'impossibilità di eseguirla ai sensi dell'art. 145 primo comma c.p.c. e di portarla a compimento nelle forme di cui all'art. 145 terzo comma c.p.c. - andrebbe effettuata a norma dell'art. 140 c.p.c.

Da ciò sarebbe dovuto discendere l'accoglimento dell'opposizione.

Ma poi il Tribunale si sarebbe riportato ad un diverso (e risalente) orientamento della giurisprudenza, dichiarando di aderirvi e così pervenendo al rigetto della domanda.

Sarebbe però incorso in errore, limitandosi a rilevare che l'indirizzo in Melito alla via Roma 168 bis sarebbe stato quello rispondente alla sede della società, come risultante dalla certificazione della cancelleria commerciale, e che la società sarebbe stata obbligata a rendere pubblica presso gli organi competenti la variazione apportata dal Comune al numero civico. Avrebbe però trascurato di considerare che, se la notifica fosse stata eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., al Comune sarebbe risultato certamente il nuovo civico e il ricorso si sarebbe potuto notificare ritualmente.

Peraltro la mancata notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. sarebbe stata sufficiente per stabilire che il ricorso non era stato notificato secondo le norme e che la società fallita mai sarebbe stata convocata davanti al Tribunale fallimentare, con conseguente nullità della dichiarazione di fallimento.

I rilievi già esposti nei precedenti gradi del giudizio troverebbero conferma nei fatti enunciati, che porrebbero in evidenza l'illegittimità della pronunzia impugnata, viziata anche da errori logici e da insufficiente motivazione.

Andrebbe aggiunto che soltanto parte della giurisprudenza si sarebbe mostrata favorevole all'applicazione dell'art. 143 c.p.c. alle persone giuridiche, mentre di segno opposto sarebbe l'orientamento più recente.

2. - Ancorché formalmente diretto a censurare la pronunzia del Tribunale (per quello che appare essere un errore materiale di trascrizione), il ricorso investe in realtà la sentenza della Corte d'appello, come è dato desumere dalla sua complessiva formulazione. Pertanto l'impugnazione va dichiarata ammissibile.

3. - La questione sottoposta all'esame del collegio può riassumersi nei termini seguenti (tenendo conto del tema della decisione identificato dalla Corte territoriale e delle censure mosse dalla ricorrente, che definiscono i confini dell'indagine in questa sede); se ed in quali limiti siano utilizzabili nei confronti di una persona giuridica le modalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c., essendo indicata nell'atto la persona fisica che rappresenta l'ente.

Nel caso di specie, infatti, non è controversa l'applicabilità dell'art. 140 c.p.c. anche per le notificazioni alle persone giuridiche (ed ai soggetti indicati nel secondo comma dell'art. 145 c.p.c.). Anzi la società ricorrente lamenta appunto che nel caso in esame non si sia proceduto a notifica nelle forme di cui al citato articolo 140, affermando che, se tale procedura fosse stata adottata, presso il Comune sarebbe risultato il nuovo civico identificante la sede della società medesima, sicché l'istanza di fallimento si sarebbe potuta notificare ritualmente.

Tanto premesso, si deve osservare che, ai sensi dell'art. 145, primo comma, c.p.c. (norma nella specie rilevante perché la ricorrente è una società di capitali), la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna della copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa. A norma dell'art. 46, comma secondo, c.c., nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'art. 16 (dello stesso codice) o la sede risultante dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima, intendendosi per sede effettiva il luogo in cui abbiano concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente, e dove operino i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti con poteri direttivi (Cass. 4 agosto 2000, n. 10243; 28 luglio 2000, n. 9978; 18 gennaio 1997, n. 497).

Come posto in luce anche in dottrina, è dunque accolto il principio dell'effettività della sede quale criterio interpretativo generale, valido pure per le notificazioni.

Il secondo comma dell'art. 145 prevede modalità analoghe di notificazione, con riferimento alla sede indicata nell'art. 19, secondo comma, del codice civile.

Il terzo comma aggiunge che, se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, si osservano le disposizioni degli articoli 138, 139 e 141 cod. proc. civile.

Come il testuale tenore della norma rende palese, le modalità prescritte nei primi due commi vanno sperimentate per prime; se la notificazione non può essere eseguita con quelle modalità, e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, si osservano le disposizioni degli artt. 138 (notificazioni in mani proprie del detto rappresentante), 139 (notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio), e 141 (notificazione presso il domiciliatario).

Qualora neppure le modalità richiamate nel terzo comma dell'art. 145 possano essere utilmente praticate, la giurisprudenza dominante - sia pur con talune distinzioni che qui non possono formare oggetto di pronuncia perché estranee al quesito rilevante ai fini della decisione - ammette l'applicabilità del rito previsto dall'art. 140 c.p.c. anche nei confronti delle società (ex multis e tra le più recenti: Cass., 10 aprile 2000, n. 4529; 9 febbraio 2000, n. 1427; 17 giugno 1999, n. 6065; 27 gennaio 1999, n. 716; 3 novembre 1998, n. 11004; 11 gennaio 1994, n. 239; 3 dicembre 1993, n. 12004; 29 maggio 1992, n. 6529).

Anche nella dottrina prevale nettamente la soluzione favorevole all'applicazione del rito anzidetto, pur con alcune divergenze circa i presupposti ed i limiti d'impiego.

Un contrasto più marcato, invece, sussiste in ordine all'applicabilità dell'art. 143 c.p.c.

Secondo alcune pronunzie, infatti, la notifica mediante il rito previsto da detta norma sarebbe inapplicabile alle persone giuridiche. Le disposizioni della norma medesima, invero, postulerebbero che sia sconosciuto il luogo in cui il destinatario ha la sua residenza, la dimora o il domicilio ed inoltre che tale mancata conoscenza non sia superabile attraverso le normali ricerche ed adottando la comune diligenza. Queste situazioni, però, non potrebbero realizzarsi per le società di capitali, munite di personalità giuridica, per le quali sarebbe in vigore l'obbligo di dichiarare quale sia la sede della società all'atto stesso della costituzione (artt. 2328, 2464, 2475 c.c.), nonché l'obbligo di dichiarare i mutamenti della sede, esistendo peraltro un sistema di pubblicità legale a consentire di conoscere l'attualità della sede dichiarata e l'inopponibilità ai terzi dei mutamenti non pubblicizzati. Con la conseguenza che, qualora la sede dichiarata non coincida con quella effettiva e questa non sia nota, il terzo potrebbe legittimamente ignorare la sede effettiva, effettuando le notifiche nel luogo pubblicizzato come "sede" dalla stessa società e risultante dai pubblici registri, salvo giovarsi del disposto dell'art. 140 nel caso in cui il legale rappresentante della società, o altre persone legittimate a ricevere l'atto, risultino irreperibili in tale luogo (Cass., 29 gennaio 1998, n. 904; 11 gennaio 1994, n. 239; 1° marzo 1989, n. 1102; 3 luglio 1971, n. 2070).

Un altro orientamento, invece, ammette l'applicazione dell'art. 143 c.p.c. anche nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche, avendo riguardo alla funzione complementare della menzionata norma (Cass., 29 maggio 1992, n. 6529; 12 aprile 1990, n. 3107; 28 luglio 1989, n. 3528; 5 giugno 1987, n. 4927; 16 ottobre 1979, n. 5392; 12 maggio 1979, n. 2758).

Prima di procedere all'esame della questione, ai fini della composizione del suddetto contrasto, va premesso che il sistema delle notificazioni deve rispondere ad una duplice esigenza: la prima è quella di consentire al destinatario dell'atto di venire a conoscenza nei tempi previsti del contenuto di questo, in guisa da poter svolgere al riguardo ogni attività difensiva, nel rispetto del principio del contraddittorio, oggi ribadito nell'art. 111, comma 2°, Cost. (come novellato dall'art. 1 l. cost. 23 novembre 1999, n. 2); la seconda è quella di permettere al soggetto, ad istanza del quale la notifica si esegue, di poter agire in giudizio ponendo in essere i relativi atti d'impulso. Entrambe le esigenze ricevono tutela costituzionale (artt. 24 e 111 Cost.). Lo sforzo ermeneutico, quindi, deve essere diretto a bilanciare, da un lato garantendolo al destinatario un effetto di conoscenza o, nei casi previsti dalla legge, di conoscibilità legale dell'atto in stretta aderenza alla disciplina normativa, in modo da assicurare il pieno spiegamento del diritto di difesa, dall'altro consentendo al soggetto, che intenda agire in giudizio, di esercitare il potere di azione (anche) con l'adozione dei necessari strumenti di notifica.

In altre parole, non sarebbe conforme a Costituzione un approccio interpretativo che, sia pure in taluni casi particolari, finisse col rendere non possibile alcuna forma di notificazione.

Questo risultato, tuttavia, è evitato da una lettura della disciplina normativa che, facendosi carico della non completezza delle regole contenute nell'art. 145 c.p.c., proceda ad un esame sistematico e coordinato delle norme dettate in tema di notificazioni con riferimento a quelle indirizzate a soggetti diversi dalle persone fisiche e, per quanto rileva, con riguardo alle notificazioni alle persone giuridiche.

In questo quadro la tesi, espressa nel primo degli orientamenti sopra richiamati (circa l'inapplicabilità in via di principio dell'art. 143 c.p.c.), non è persuasiva.

Va subito sgombrato il campo da un primo argomento di ordine letterale, secondo il quale l'art. 145, terzo comma c.p.c. rinvierebbe in modo espresso soltanto agli artt. 138, 139 e 141 dello stesso codice.

Il richiamo limitato a queste tre norme si spiega col rilievo che l'art. 145, terzo comma, cit., nel contemplare una modalità di notificazione sussidiaria rispetto a quella prevista dal primo comma della medesima norma, stabilisce che la notifica sia indirizzata alla persona fisica che rappresenta l'ente (qualora essa sia indicata nell'atto) e dispone perciò l'osservanza delle disposizioni previste per le situazioni ordinarie o fisiologiche che consentono l'esecuzione della notifica direttamente al destinatario o ad un consegnatario normativamente individuato. Ma ciò non vuol dire che, quando la notifica ai sensi di tali disposizioni si riveli non praticabile, la mancata menzione dell'art. 143 (come, del resto, dell'art. 140, che neppure forma oggetto di richiamo nel terzo comma dell'art. 145) debba essere intesa come implicita esclusione dell'applicabilità di queste norme. Infatti, una volta prevista la notifica al legale rappresentante dell'ente, non sarebbe ragionevole (né conforme all'art. 24 Cost.) un'interpretazione del dettato normativo diretta ad affermare che, nei confronti del medesimo rappresentante, possono trovare applicazione soltanto le forme ordinarie di notificazione e non quelle stabilite per i casi (eccezionali) nei quali si debba prendere atto dell'impossibilità di adottare quelle forme.

Maggior consistenza presenta l'argomento secondo cui l'art. 143 c.p.c. sarebbe inapplicabile alle persone giuridiche perché esso postulerebbe che sia sconosciuto il luogo in cui il destinatario ha la sua residenza, la dimora o il domicilio ed inoltre che tale mancata conoscenza non sia superabile attraverso le normali ricerche ed adottando la comune diligenza. Queste situazioni non potrebbero realizzarsi per le società di capitali, esistendo un sistema di pubblicità legale idoneo a consentire di conoscere l'attualità della sede dichiarata e l'inopponibilità ai terzi dei mutamenti non pubblicizzati.

Tali affermazioni sono, in via di principio, esatte. Esse, tuttavia, valgono a rimarcare il carattere residuale (di extrema ratio, come si esprime la sentenza impugnata: pag. 6) che la notifica ex art. 143 c.p.c. al legale rappresentante della persona giuridica deve avere. Non giovano però per escludere in radice l'applicabilità di tale norma (che, in sostanza, è una norma di chiusura del sistema delle notificazioni), perché non assicurano in ogni caso che una notificazione possa essere eseguita. Il che è reso palese dalla fattispecie (certamente molto peculiare) qui in esame.

In essa è avvenuto che, a seguito di cambio della numerazione civica fatto eseguire dal Comune di Melito di Napoli, la sede della società Sud Zuccheri, già stabilità in quel Comune alla via Roma n. 168 bis, è venuta a trovarsi in quel medesimo Comune ma alla via Roma n. 438. La variazione d'indirizzo della sede sociale, conseguente alla nuova numerazione civica, non fu resa conoscibile attraverso le annotazioni - che la società avrebbe dovuto curare (artt. 2196, 2436 c.c.) - nel registro della cancelleria commerciale (all'epoca in essere, non essendo ancora operativo il registro delle imprese), come accertato dalla sentenza impugnata e com'è incontroverso. Pertanto il sito di via Roma 168 bis, a far tempo dall'impianto della nuova numerazione (impianto di cui s'ignora l'epoca) venne a perdere qualsiasi capacità d'identificare la sede della società, perché in realtà l'indirizzo di via Roma 168 bis conduceva ad un luogo del tutto diverso e privo di ogni collegamento con la società medesima, tant'è che, a seguito delle notifiche tentate dal Banco di Napoli e da I.S.I. s.p.a. a quell'indirizzo - sede sociale risultante dalla certificazione della cancelleria commerciale, come la sentenza impugnata rileva: pag. 3 - la società medesima risultò sconosciuta.

Né vale addurre che, attraverso più attente ricerche, il nuovo indirizzo poteva essere reperito. E' ben vero che, qualora la sede dichiarata nell'atto costitutivo non venga trovata, devono essere eseguite ulteriori ricerche. Ma tali ricerche, specialmente quando esiste un sistema di pubblicità che dovrebbe consentire di trovare sempre almeno la sede legale della società se la legge fosse rispettata, devono essere quelle normalmente esigibili secondo la comune diligenza. Orbene, le ricerche e le richieste d'informazione suggerite in casi come quello in esame dall'ordinaria diligenza riguardano la sede della società e perciò vanno indirizzate verso gli uffici e le persone che possono dare informazioni in tal senso, ossia per l'appunto il registro della cancelleria commerciale (v. Cass., sez. un., 5 novembre 1981, n. 5825, in motivazione). Una volta acclarato, tramite il detto registro, che la sede dell'impresa risultava quella di via Roma n. 168 bis, non possono essere comprese nella nozione di ordinaria diligenza ulteriori e più approfondite ricerche, per di più in un contesto nel quale non risulta che i creditori istanti fossero tenuti a sapere che (in epoca imprecisata) la numerazione civica era stata modificata.

Neppure potrebbe utilmente affermarsi che l'omessa annotazione nell'apposito registro del mutamento d'indirizzo conservasse l'attualità della sede risultante dal medesimo registro, onde comunque la notifica si sarebbe potuta eseguire ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

Si deve replicare che, come già sopra si è accennato, a seguito della diversa numerazione civica il numero 168 bis individuava un sito del tutto differente da quello in cui era (ed era rimasta) la sede della società, cioè un sito nel quale quest'ultima mai aveva avuto uffici o strutture di qualsiasi tipo. La mancanza (originaria e non sopravvenuta) di tali strutture rendeva impossibile - come nota la sentenza impugnata: pag. 8-9) - dare corso alle formalità previste dal citato art. 140 che, per costante giurisprudenza, in quanto organicamente coordinate tra loro hanno tutte carattere essenziale e, come tali, condizionano al loro integrale adempimento l'efficacia della notifica (tra le più recenti: Cass., 14 gennaio 2002, n. 359; 20 novembre 2000, n. 14986; 29 aprile 1999, n. 4307).

Invero, la notifica ex art. 140 c.p.c. postula che, pur essendo noto il luogo in cui la notifica stessa può essere eseguita, l'esecuzione di essa nelle forme ordinarie risulti impedita dall'irreperibilità, dall'incapacità o dal rifiuto dei consegnatari normativamente individuati. Nella fattispecie l'indirizzo che avrebbe dovuto condurre alla sede sociale portava in realtà ad un luogo in cui detta sede mai era stata collocata, con conseguente difetto del presupposto per procedere alla menzionata forma di notificazione (infatti, l'adozione di tale forma è stata ritenuta irrituale nel caso in cui all'indirizzo indicato il destinatario risulti sconosciuto: Cass., 11 agosto 2000, n. 10629).

Dalle esposte considerazioni consegue che il sistema di pubblicità in vigore per le società di capitali non consente di reperire in ogni ipotesi una sede legale, quando le eventuali variazioni non siano annotate. Il caso in esame ne costituisce la prova ed altri esempi potrebbero addursi (come il caso in cui l'edificio in cui era situata la sede sociale risulti totalmente demolito e sia ignota l'eventuale sede effettiva).

In ipotesi del genere il ricorso alla notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. nei confronti della persona fisica che rappresenta l'ente non può ritenersi precluso.

Invero, l'applicazione di detta norma direttamente alla persona giuridica va esclusa, perché la sua testuale formulazione impone di considerarla ontologicamente incompatibile con soggetti diversi dalle persone fisiche. Ma quando nell'atto il legale rappresentante sia indicato (e il notificante può identificarlo, formulando quindi la relativa indicazione, attraverso il sistema di pubblicità), non vi sono ostacoli - sulla base delle considerazioni sopra svolte - all'adozione nei suoi confronti delle forme di cui all'art. 143 c.p.c., quando ne risultino sconosciuti la residenza, la dimora e il domicilio. Ciò non soltanto per esigenze di completezza del sistema notificatorio ma anche perché, una volta ammessa la notifica al legale rappresentante nelle forme ordinarie, non appare giustificato escludere la possibilità di fa ricorso alle particolari modalità di cui alla detta norma, che risulta riferibile a tutte le persone fisiche.

Conclusivamente, la sequenza del procedimento notificatorio nei confronti delle persone giuridiche, con particolari riguardo alle società di capitali (caso ricorrente nella specie), va così specificata:

a) la notificazione si esegue, in primo luogo, con le modalità di cui all'art. 145 1° comma c.p.c., cioè nella sede (legale o effettiva) mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa;

b) se la notifica non può essere eseguita con tali modalità, e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, in applicazione dell'art. 145 3° comma c.p.c. la notifica stessa va eseguita nei confronti di tale persona, osservando le disposizioni degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.;

c) se neppure l'adozione di tali modalità consente di pervenire alla notificazione, si procede con le formule dell'art. 140 c.p.c., qualora di detta norma ricorrano i presupposti, nei confronti del legale rappresentante (se indicano nell'atto e purché abbia un indirizzo diverso da quello della sede dell'ente), oppure, nel caso in cui la persona fisica non sia indicata nell'atto da notificare, direttamente nei confronti della società;

d) se tali modalità non si rivelino applicabili, e nell'atto sia indicata la persona fisica che rappresenta l'ente (la quale però risulti di residenza, dimora e domicilio sconosciuti), la notificazione sarà eseguibile con le forme di cui all'art. 143 c.p.c. nei confronti del detto legale rappresentante.

In questi sensi il contrasto sopra segnalato resta quindi composto. Alla stregua dei principi fin qui esposti, il ricorso della società Sud Zuccheri si rivela infondato.

Non è esatto, per quanto chiarito in precedenza, che gli atti andassero notificati alla società ai sensi dell'art. 140 c.p.c., dovendosi replicare che, a seguito del cambiamento della numerazione civica, l'indirizzo della società medesima era riferito ad un luogo in cui questa non aveva (e mai aveva avuto) sede, sicché non si sarebbe neppur potuto procedere agli adempimenti contemplati dalla citata norma (il punto, rimarcato dalla Corte territoriale, non ha formato oggetto di specifica censura).

La ricorrente, poi, nulla ha addotto in ordine alla reperibilità del legale rappresentante, il cui nome risultava dagli atti in notifica (anche questo profilo, posto in luce dalla sentenza impugnata - pag. 5 - non è stato censurato); né ha formulato doglianze in ordine al rispetto delle formalità previste dall'art. 143 c.p.c.

Essa, in effetti, ha imperniato l'impugnazione sull'asserita nullità/inesistenza delle notificazioni eseguite, nel caso in esame, ai sensi dell'articolo ora citato, perché detta norma sarebbe stata inapplicabile; e questa tesi - nel quadro delle considerazioni in precedenza svolte - non può essere condivisa.

Ne segue il rigetto del ricorso.

Avuto riguardo al contrasto di giurisprudenza esistente sulla questione si ravvisano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti costituite le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

 La Corte suprema di cassazione, pronunziando a sezioni unite, rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti costituite le spese del giudizio di cassazione.


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