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Notificazione
persone giuridiche - Cassazione Civile Sentenza,
04-06-2002, n. 08091, sez. U- PRES Carbone V- REL Criscuolo A- PM Iannelli D (conf.)
- Sud Zuccheri SrL c. Industria Saccarifera Agroindustriale SpA ed altre
Procedimento
civile - Notificazione - Alle persone giuridiche - Alle società di capitali -
Sequenza del procedimento notificatorio - Ricorso alle formalità dell'art. 143
cod. proc. civ. nei confronti del legale rappresentante dell'ente - Legittimità
- Condizioni - Carattere residuale - Fattispecie in tema di impossibilità di
eseguire la notificazione presso la sede della società derivante da variazione
d'indirizzo conseguente a nuova numerazione civica, non resa conoscibile a terzi
attraverso le dovute annotazioni, e di ulteriore impossibilità di reperire il
legale rappresentante.
COD.PROC.CIV. ART. 138
COD.PROC.CIV. ART. 139
COD.PROC.CIV. ART. 140
COD.PROC.CIV. ART. 141
COD.PROC.CIV. ART. 143
COD.PROC.CIV. ART. 145
COD.CIV. ART. 46
In
tema di notificazione alle società di capitali, e, più in generale, alle
persone giuridiche, se la notificazione non può essere eseguita con le modalità
di cui all'art. 145, primo comma, cod. proc. civ. - ossia mediante consegna di
copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le
notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa - e
nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, si osservano, in
applicazione del terzo comma del medesimo art. 145, le disposizioni degli artt.
138, 139 e 141 cod. proc. civ.; se neppure l'adozione di tali modalità consente
di pervenire alla notificazione, si procede con le formalità dell'art. 140 cod.
proc. civ. (nei confronti del legale rappresentante, se indicato nell'atto e
purché abbia un indirizzo diverso da quello della sede dell'ente; oppure, nel
caso in cui la persona fisica non sia indicata nell'atto da notificare,
direttamente nei confronti della società); ove neppure ricorrano i presupposti
per l'applicazione di tale norma (come nel caso in cui l'indirizzo della società,
a seguito di cambiamento della numerazione civica, non reso conoscibile ai terzi
nella debite forme pubblicitarie, risulti riferito ad un luogo nel quale essa
non abbia - e mai abbia avuto - sede), e nell'atto sia indicata la persona
fisica che rappresenta l'ente (la quale tuttavia risulti di residenza, dimora e
domicilio sconosciuti), la notificazione è eseguibile, nei confronti di detto
legale rappresentante, ricorrendo alle formalità dettate dall'art. 143 cod.
proc. civ.
RV399066
RV401978
RV453552
RV463509
RV466638
RV477459
RV352742
RV462031
RV484978
RV512052
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
La
s.r.l. Sud Zuccheri, con sede in Melito (Napoli) alla via Roma 168 bis, fu
dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli con sentenza del 12 febbraio 1992.
La
detta società, in persona dell'amministratore unico Corrado Wurzburgher,
propose opposizione contro tale pronunzia, chiedendo che ne fosse dichiarata la
nullità per violazione dell'art. 15 R.D 16 marzo 1942 n.267. La nullità
sarebbe stata conseguente all'omessa convocazione e audizione del legale
rappresentante davanti al tribunale fallimentare in camera di consiglio,
omissione derivante dall'irrituale notifica del ricorso di fallimento. La
notificazione, infatti, era stata eseguita nelle forme di cui all'art. 143
c.p.c. nei confronti del menzionato legale rappresentante, pur essendo possibile
accertare sia la sede sociale (che non era stata trasferita ma aveva soltanto
subito un cambio di numerazione civica) sia la residenza del legale
rappresentante.
La
curatela rimase contumace, mentre i creditori si costituirono contestando il
fondamento dell'opposizione.
In
sede collegiale l'opponente propose querela di falso contro la relata di
notifica del ricorso (avanzato dal Banco di Napoli) ad opera del messo di
conciliazione di Melito, attestante che la società era "sconosciuta al
sito indicato e/o al civico" (cioè all'indirizzo in Melito alla via Roma
168 bis, sede sociale risultante dalla certificazione della cancelleria
commerciale), nonché contro l'analoga relata dell'agente postale, apposta sulla
busta dell'atto da notificare ad istanza di I.S.I. s.p.a.
Le
parti costituite contestarono la querela, mentre il P.M. ne addusse
l'inammissibilità.
Con
sentenza depositata il 10 aprile 1995 il Tribunale rigettò l'opposizione e la
querela di falso proposta contro la notifica ad istanza dell'I.S.I., dichiarò
inammissibile la querela proposta contro la notifica ad istanza del Banco di
Napoli e condannò l'opponente al pagamento delle spese giudiziali.
A
seguito d'impugnazione della società Sud Zuccheri la Corte di appello di
Napoli, con sentenza n. 2549/97 depositata il 25 novembre 1997, respinse il
gravame, considerando:
che
l'esame dell'impugnazione restava circoscritto al tema di diritto, relativo al
seguente punto: se, nell'ipotesi d'impossibilità di eseguire la notifica ai
sensi dell'art. 145 co. 1° c.p.c. presso la sede della società (impossibilità
imputabile esclusivamente alla società stessa, per avere omesso di rendere
conoscibile ai terzi, nelle debite forme pubblicitarie, la variazione
d'indirizzo della sede sociale, sia pur dovuta a nuova numerazione civica), e di
ulteriore impossibilità di reperire il legale rappresentante della medesima
(circostanza accertata dalle risultanze documentali acquisite dal primo giudice
e non rimessa in discussione con l'appello), fosse possibile eseguire la
notifica diretta al detto legale rappresentante nelle forme di cui all'art. 143
c.p.c.;
che
a tale quesito il tribunale aveva dato risposta positiva con argomentazioni
meritevoli di essere condivise;
che,
invero, la mancata menzione dell'art. 143 tra le norme richiamate dal terzo
comma dell'art. 145 c.p.c. non assumeva rilievo decisivo al fine di escludere il
ricorso, come extrema ratio, a tale forma di notifica quando, come nella specie,
non fosse stato possibile reperire la sede della società né la residenza,
dimora o domicilio del suo amministratore unico e legale rappresentante;
che
il contrario argomento dell'appellante si basava su un'analisi letterale e
superficiale della norma e, peraltro, mal si conciliava con la soluzione
alternativa proposta, ossia la notifica nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c.,
in quanto neppure tale disposizione era richiamata dall'art. 145, 3° comma, del
codice di rito;
che,
allora, se ogni argomento desumibile dalla mera letteralità del richiamo non
poteva essere decisivo (finendosi altrimenti, in simili casi, col ritenere
impossibile qualsiasi forma di notificazione), andava compiuta una lettura
sistematica delle norme, allo scopo di giungere ad una soluzione rispondente
alle finalità del sistema in guisa da assicurare, in ogni caso, la possibilità
di eseguire le notificazioni;
che
tutte le norme comprese tra l'art. 138 e l'art. 143 c.p.c. riguardavano le
persone fisiche, incluso quindi l'art. 140, al quale non vi era ragione di dare
preferenza, trattandosi di disposizione non direttamente prevista per le
notificazioni alle persone giuridiche, né oggetto di richiamo da parte
dell'art. 145 c.p.c.;
che
l'ultimo comma di tale norma, col rinvio agli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.,
rilevava l'intento del legislatore di consentire la notifica al legale
rappresentante secondo la disciplina delle notificazioni alle persone fisiche,
quando non fosse possibile la notifica presso la sede della persona giuridica e
dall'atto risultasse la persona fisica titolare della rappresentanza legale
dell'ente;
che,
pertanto, qualora nei confronti di detta persona fisica non fosse possibile la
notifica a mani proprie (art. 138), oppure presso la residenza, la dimora o il
domicilio (art. 139), o ancora presso l'eventuale domiciliatario (art. 141),
occorreva fare ricorso alle ulteriori disposizioni contemplanti le sussidiarie
modalità di notifica alle persone fisiche, e quindi all'art. 140 c.p.c. (in
caso di residenza, dimora o domicilio noti della persona fisica del legale
rappresentante dell'ente), ovvero all'art. 143 c.p.c. (nel caso di residenza,
dimora o domicilio ignoti dello stesso legale rappresentante);
che,
nella fattispecie, il Wurzburgher risultò sloggiato dai suoi ultimi dichiarati
domicilii di Napoli e di Pozzuoli, dove - come emerse dalle ricerche poi
eseguite presso i due Comuni - mai aveva avuto la residenza anagrafica, onde
ritualmente la notificazione fu effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c.;
che
l'impossibilità di eseguire la notificazione diretta alla società nelle forme
di cui all'art. 140 c.p.c. discendeva dal rilievo che, siccome tale norma
prescrive, oltre al deposito della copia dell'atto nella casa comunale, anche
l'affissione dell'avviso del deposito "alla porta dell'abitazione o
dell'ufficio o dell'azienda del destinatario", nonché la "notizia per
raccomandata con avviso di ricevimento", nel caso di specie non si sarebbe
potuto procedere a tali adempimenti, in quanto nel luogo dell'ultima sede nota
della società medesima non esistevano uffici o altre strutture alla stessa
riferibili;
che,
in definitiva, l'appello andava respinto, perché la mancata audizione
dell'imprenditore, dovuta a fatto a questo imputabile, non costituiva motivo di
nullità.
Contro
la suddetta sentenza, notificata il 18 febbraio 1998, Sud Zuccheri s.r.l., in
persona dell'amministratore unico Corrado Wurzburgher, ha proposto ricorso per
cassazione, affidato ad unico motivo.
La
Banca Nazionale dell'Agricoltura s.p.a. e la I.S.I. (Industria Saccarifera
Agroindustriale) s.p.a. hanno resistito con separati controricorsi.
Gli
altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
Con
ordinanza depositata il 16 giugno 2000 la prima sezione civile di questa Corte,
rilevato che sulla questione addotta ("la notifica avrebbe dovuto essere
effettuata a norma dell'art. 140 nei confronti della società e non ai sensi
dell'art. 143, nei confronti del suo legale rappresentante") esisteva un
contrasto nella giurisprudenza di questa Corte, ha disposto la trasmissione
degli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle
Sezioni unite.
La
causa è stata quindi assegnata alle Sezioni unite di questa Corte e chiamata
all'udienza di discussione.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
1.
- Con l'unico mezzo di cassazione la ricorrente denunzia violazione e falsa
applicazione dell'art. 143 c.p.c., in relazione agli artt. 145, 140 e 160 dello
stesso codice.
Il
Tribunale avrebbe riconosciuto che la formula dell'art. 145 c.p.c., e in
particolare il I e il 3° comma (che rinviano agli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.),
avrebbe posto la necessità di valutare, esaminando l'intera disciplina in modo
sistematico, se la notificazione ad una persona giuridica consenta il ricorso
alle forme di cui all'art. 143 c.p.c., sia con riferimento alla società in
quanto tale, sia come forma di notifica al legale rappresentante.
Il
Tribunale avrebbe riconosciuto, ancora, che, secondo un primo orientamento della
giurisprudenza (in realtà si tratterebbe dell'ultimo, ormai da tempo
consolidato) la notificazione alla società - in caso d'impossibilità di
eseguirla ai sensi dell'art. 145 primo comma c.p.c. e di portarla a compimento
nelle forme di cui all'art. 145 terzo comma c.p.c. - andrebbe effettuata a norma
dell'art. 140 c.p.c.
Da
ciò sarebbe dovuto discendere l'accoglimento dell'opposizione.
Ma
poi il Tribunale si sarebbe riportato ad un diverso (e risalente) orientamento
della giurisprudenza, dichiarando di aderirvi e così pervenendo al rigetto
della domanda.
Sarebbe
però incorso in errore, limitandosi a rilevare che l'indirizzo in Melito alla
via Roma 168 bis sarebbe stato quello rispondente alla sede della società, come
risultante dalla certificazione della cancelleria commerciale, e che la società
sarebbe stata obbligata a rendere pubblica presso gli organi competenti la
variazione apportata dal Comune al numero civico. Avrebbe però trascurato di
considerare che, se la notifica fosse stata eseguita ai sensi dell'art. 140
c.p.c., al Comune sarebbe risultato certamente il nuovo civico e il ricorso si
sarebbe potuto notificare ritualmente.
Peraltro
la mancata notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. sarebbe stata sufficiente per
stabilire che il ricorso non era stato notificato secondo le norme e che la
società fallita mai sarebbe stata convocata davanti al Tribunale fallimentare,
con conseguente nullità della dichiarazione di fallimento.
I
rilievi già esposti nei precedenti gradi del giudizio troverebbero conferma nei
fatti enunciati, che porrebbero in evidenza l'illegittimità della pronunzia
impugnata, viziata anche da errori logici e da insufficiente motivazione.
Andrebbe
aggiunto che soltanto parte della giurisprudenza si sarebbe mostrata favorevole
all'applicazione dell'art. 143 c.p.c. alle persone giuridiche, mentre di segno
opposto sarebbe l'orientamento più recente.
2.
- Ancorché formalmente diretto a censurare la pronunzia del Tribunale (per
quello che appare essere un errore materiale di trascrizione), il ricorso
investe in realtà la sentenza della Corte d'appello, come è dato desumere
dalla sua complessiva formulazione. Pertanto l'impugnazione va dichiarata
ammissibile.
3.
- La questione sottoposta all'esame del collegio può riassumersi nei termini
seguenti (tenendo conto del tema della decisione identificato dalla Corte
territoriale e delle censure mosse dalla ricorrente, che definiscono i confini
dell'indagine in questa sede); se ed in quali limiti siano utilizzabili nei
confronti di una persona giuridica le modalità di notificazione previste
dall'art. 143 c.p.c., essendo indicata nell'atto la persona fisica che
rappresenta l'ente.
Nel
caso di specie, infatti, non è controversa l'applicabilità dell'art. 140
c.p.c. anche per le notificazioni alle persone giuridiche (ed ai soggetti
indicati nel secondo comma dell'art. 145 c.p.c.). Anzi la società ricorrente
lamenta appunto che nel caso in esame non si sia proceduto a notifica nelle
forme di cui al citato articolo 140, affermando che, se tale procedura fosse
stata adottata, presso il Comune sarebbe risultato il nuovo civico identificante
la sede della società medesima, sicché l'istanza di fallimento si sarebbe
potuta notificare ritualmente.
Tanto
premesso, si deve osservare che, ai sensi dell'art. 145, primo comma, c.p.c.
(norma nella specie rilevante perché la ricorrente è una società di
capitali), la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede,
mediante consegna della copia dell'atto al rappresentante o alla persona
incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta
alla sede stessa. A norma dell'art. 46, comma secondo, c.c., nei casi in cui la
sede stabilita ai sensi dell'art. 16 (dello stesso codice) o la sede risultante
dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come
sede della persona giuridica anche quest'ultima, intendendosi per sede effettiva
il luogo in cui abbiano concreto svolgimento le attività amministrative e di
direzione dell'ente, e dove operino i suoi organi amministrativi o i suoi
dipendenti con poteri direttivi (Cass. 4 agosto 2000, n. 10243; 28 luglio 2000,
n. 9978; 18 gennaio 1997, n. 497).
Come
posto in luce anche in dottrina, è dunque accolto il principio dell'effettività
della sede quale criterio interpretativo generale, valido pure per le
notificazioni.
Il
secondo comma dell'art. 145 prevede modalità analoghe di notificazione, con
riferimento alla sede indicata nell'art. 19, secondo comma, del codice civile.
Il
terzo comma aggiunge che, se la notificazione non può essere eseguita a norma
dei commi precedenti, e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta
l'ente, si osservano le disposizioni degli articoli 138, 139 e 141 cod. proc.
civile.
Come
il testuale tenore della norma rende palese, le modalità prescritte nei primi
due commi vanno sperimentate per prime; se la notificazione non può essere
eseguita con quelle modalità, e nell'atto è indicata la persona fisica che
rappresenta l'ente, si osservano le disposizioni degli artt. 138 (notificazioni
in mani proprie del detto rappresentante), 139 (notificazione nella residenza,
nella dimora o nel domicilio), e 141 (notificazione presso il domiciliatario).
Qualora
neppure le modalità richiamate nel terzo comma dell'art. 145 possano essere
utilmente praticate, la giurisprudenza dominante - sia pur con talune
distinzioni che qui non possono formare oggetto di pronuncia perché estranee al
quesito rilevante ai fini della decisione - ammette l'applicabilità del rito
previsto dall'art. 140 c.p.c. anche nei confronti delle società (ex multis e
tra le più recenti: Cass., 10 aprile 2000, n. 4529; 9 febbraio 2000, n. 1427;
17 giugno 1999, n. 6065; 27 gennaio 1999, n. 716; 3 novembre 1998, n. 11004; 11
gennaio 1994, n. 239; 3 dicembre 1993, n. 12004; 29 maggio 1992, n. 6529).
Anche
nella dottrina prevale nettamente la soluzione favorevole all'applicazione del
rito anzidetto, pur con alcune divergenze circa i presupposti ed i limiti
d'impiego.
Un
contrasto più marcato, invece, sussiste in ordine all'applicabilità dell'art.
143 c.p.c.
Secondo
alcune pronunzie, infatti, la notifica mediante il rito previsto da detta norma
sarebbe inapplicabile alle persone giuridiche. Le disposizioni della norma
medesima, invero, postulerebbero che sia sconosciuto il luogo in cui il
destinatario ha la sua residenza, la dimora o il domicilio ed inoltre che tale
mancata conoscenza non sia superabile attraverso le normali ricerche ed
adottando la comune diligenza. Queste situazioni, però, non potrebbero
realizzarsi per le società di capitali, munite di personalità giuridica, per
le quali sarebbe in vigore l'obbligo di dichiarare quale sia la sede della
società all'atto stesso della costituzione (artt. 2328, 2464, 2475 c.c.), nonché
l'obbligo di dichiarare i mutamenti della sede, esistendo peraltro un sistema di
pubblicità legale a consentire di conoscere l'attualità della sede dichiarata
e l'inopponibilità ai terzi dei mutamenti non pubblicizzati. Con la conseguenza
che, qualora la sede dichiarata non coincida con quella effettiva e questa non
sia nota, il terzo potrebbe legittimamente ignorare la sede effettiva,
effettuando le notifiche nel luogo pubblicizzato come "sede" dalla
stessa società e risultante dai pubblici registri, salvo giovarsi del disposto
dell'art. 140 nel caso in cui il legale rappresentante della società, o altre
persone legittimate a ricevere l'atto, risultino irreperibili in tale luogo (Cass.,
29 gennaio 1998, n. 904; 11 gennaio 1994, n. 239; 1° marzo 1989, n. 1102; 3
luglio 1971, n. 2070).
Un
altro orientamento, invece, ammette l'applicazione dell'art. 143 c.p.c. anche
nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche, avendo riguardo alla
funzione complementare della menzionata norma (Cass., 29 maggio 1992, n. 6529;
12 aprile 1990, n. 3107; 28 luglio 1989, n. 3528; 5 giugno 1987, n. 4927; 16
ottobre 1979, n. 5392; 12 maggio 1979, n. 2758).
Prima
di procedere all'esame della questione, ai fini della composizione del suddetto
contrasto, va premesso che il sistema delle notificazioni deve rispondere ad una
duplice esigenza: la prima è quella di consentire al destinatario dell'atto di
venire a conoscenza nei tempi previsti del contenuto di questo, in guisa da
poter svolgere al riguardo ogni attività difensiva, nel rispetto del principio
del contraddittorio, oggi ribadito nell'art. 111, comma 2°, Cost. (come
novellato dall'art. 1 l. cost. 23 novembre 1999, n. 2); la seconda è quella di
permettere al soggetto, ad istanza del quale la notifica si esegue, di poter
agire in giudizio ponendo in essere i relativi atti d'impulso. Entrambe le
esigenze ricevono tutela costituzionale (artt. 24 e 111 Cost.). Lo sforzo
ermeneutico, quindi, deve essere diretto a bilanciare, da un lato garantendolo
al destinatario un effetto di conoscenza o, nei casi previsti dalla legge, di
conoscibilità legale dell'atto in stretta aderenza alla disciplina normativa,
in modo da assicurare il pieno spiegamento del diritto di difesa, dall'altro
consentendo al soggetto, che intenda agire in giudizio, di esercitare il potere
di azione (anche) con l'adozione dei necessari strumenti di notifica.
In
altre parole, non sarebbe conforme a Costituzione un approccio interpretativo
che, sia pure in taluni casi particolari, finisse col rendere non possibile
alcuna forma di notificazione.
Questo
risultato, tuttavia, è evitato da una lettura della disciplina normativa che,
facendosi carico della non completezza delle regole contenute nell'art. 145
c.p.c., proceda ad un esame sistematico e coordinato delle norme dettate in tema
di notificazioni con riferimento a quelle indirizzate a soggetti diversi dalle
persone fisiche e, per quanto rileva, con riguardo alle notificazioni alle
persone giuridiche.
In
questo quadro la tesi, espressa nel primo degli orientamenti sopra richiamati
(circa l'inapplicabilità in via di principio dell'art. 143 c.p.c.), non è
persuasiva.
Va
subito sgombrato il campo da un primo argomento di ordine letterale, secondo il
quale l'art. 145, terzo comma c.p.c. rinvierebbe in modo espresso soltanto agli
artt. 138, 139 e 141 dello stesso codice.
Il
richiamo limitato a queste tre norme si spiega col rilievo che l'art. 145, terzo
comma, cit., nel contemplare una modalità di notificazione sussidiaria rispetto
a quella prevista dal primo comma della medesima norma, stabilisce che la
notifica sia indirizzata alla persona fisica che rappresenta l'ente (qualora
essa sia indicata nell'atto) e dispone perciò l'osservanza delle disposizioni
previste per le situazioni ordinarie o fisiologiche che consentono l'esecuzione
della notifica direttamente al destinatario o ad un consegnatario normativamente
individuato. Ma ciò non vuol dire che, quando la notifica ai sensi di tali
disposizioni si riveli non praticabile, la mancata menzione dell'art. 143 (come,
del resto, dell'art. 140, che neppure forma oggetto di richiamo nel terzo comma
dell'art. 145) debba essere intesa come implicita esclusione dell'applicabilità
di queste norme. Infatti, una volta prevista la notifica al legale
rappresentante dell'ente, non sarebbe ragionevole (né conforme all'art. 24 Cost.)
un'interpretazione del dettato normativo diretta ad affermare che, nei confronti
del medesimo rappresentante, possono trovare applicazione soltanto le forme
ordinarie di notificazione e non quelle stabilite per i casi (eccezionali) nei
quali si debba prendere atto dell'impossibilità di adottare quelle forme.
Maggior
consistenza presenta l'argomento secondo cui l'art. 143 c.p.c. sarebbe
inapplicabile alle persone giuridiche perché esso postulerebbe che sia
sconosciuto il luogo in cui il destinatario ha la sua residenza, la dimora o il
domicilio ed inoltre che tale mancata conoscenza non sia superabile attraverso
le normali ricerche ed adottando la comune diligenza. Queste situazioni non
potrebbero realizzarsi per le società di capitali, esistendo un sistema di
pubblicità legale idoneo a consentire di conoscere l'attualità della sede
dichiarata e l'inopponibilità ai terzi dei mutamenti non pubblicizzati.
Tali
affermazioni sono, in via di principio, esatte. Esse, tuttavia, valgono a
rimarcare il carattere residuale (di extrema ratio, come si esprime la sentenza
impugnata: pag. 6) che la notifica ex art. 143 c.p.c. al legale rappresentante
della persona giuridica deve avere. Non giovano però per escludere in radice
l'applicabilità di tale norma (che, in sostanza, è una norma di chiusura del
sistema delle notificazioni), perché non assicurano in ogni caso che una
notificazione possa essere eseguita. Il che è reso palese dalla fattispecie
(certamente molto peculiare) qui in esame.
In
essa è avvenuto che, a seguito di cambio della numerazione civica fatto
eseguire dal Comune di Melito di Napoli, la sede della società Sud Zuccheri, già
stabilità in quel Comune alla via Roma n. 168 bis, è venuta a trovarsi in quel
medesimo Comune ma alla via Roma n. 438. La variazione d'indirizzo della sede
sociale, conseguente alla nuova numerazione civica, non fu resa conoscibile
attraverso le annotazioni - che la società avrebbe dovuto curare (artt. 2196,
2436 c.c.) - nel registro della cancelleria commerciale (all'epoca in essere,
non essendo ancora operativo il registro delle imprese), come accertato dalla
sentenza impugnata e com'è incontroverso. Pertanto il sito di via Roma 168 bis,
a far tempo dall'impianto della nuova numerazione (impianto di cui s'ignora
l'epoca) venne a perdere qualsiasi capacità d'identificare la sede della società,
perché in realtà l'indirizzo di via Roma 168 bis conduceva ad un luogo del
tutto diverso e privo di ogni collegamento con la società medesima, tant'è
che, a seguito delle notifiche tentate dal Banco di Napoli e da I.S.I. s.p.a. a
quell'indirizzo - sede sociale risultante dalla certificazione della cancelleria
commerciale, come la sentenza impugnata rileva: pag. 3 - la società medesima
risultò sconosciuta.
Né
vale addurre che, attraverso più attente ricerche, il nuovo indirizzo poteva
essere reperito. E' ben vero che, qualora la sede dichiarata nell'atto
costitutivo non venga trovata, devono essere eseguite ulteriori ricerche. Ma
tali ricerche, specialmente quando esiste un sistema di pubblicità che dovrebbe
consentire di trovare sempre almeno la sede legale della società se la legge
fosse rispettata, devono essere quelle normalmente esigibili secondo la comune
diligenza. Orbene, le ricerche e le richieste d'informazione suggerite in casi
come quello in esame dall'ordinaria diligenza riguardano la sede della società
e perciò vanno indirizzate verso gli uffici e le persone che possono dare
informazioni in tal senso, ossia per l'appunto il registro della cancelleria
commerciale (v. Cass., sez. un., 5 novembre 1981, n. 5825, in motivazione). Una
volta acclarato, tramite il detto registro, che la sede dell'impresa risultava
quella di via Roma n. 168 bis, non possono essere comprese nella nozione di
ordinaria diligenza ulteriori e più approfondite ricerche, per di più in un
contesto nel quale non risulta che i creditori istanti fossero tenuti a sapere
che (in epoca imprecisata) la numerazione civica era stata modificata.
Neppure
potrebbe utilmente affermarsi che l'omessa annotazione nell'apposito registro
del mutamento d'indirizzo conservasse l'attualità della sede risultante dal
medesimo registro, onde comunque la notifica si sarebbe potuta eseguire ai sensi
dell'art. 140 c.p.c.
Si
deve replicare che, come già sopra si è accennato, a seguito della diversa
numerazione civica il numero 168 bis individuava un sito del tutto differente da
quello in cui era (ed era rimasta) la sede della società, cioè un sito nel
quale quest'ultima mai aveva avuto uffici o strutture di qualsiasi tipo. La
mancanza (originaria e non sopravvenuta) di tali strutture rendeva impossibile -
come nota la sentenza impugnata: pag. 8-9) - dare corso alle formalità previste
dal citato art. 140 che, per costante giurisprudenza, in quanto organicamente
coordinate tra loro hanno tutte carattere essenziale e, come tali, condizionano
al loro integrale adempimento l'efficacia della notifica (tra le più recenti:
Cass., 14 gennaio 2002, n. 359; 20 novembre 2000, n. 14986; 29 aprile 1999, n.
4307).
Invero,
la notifica ex art. 140 c.p.c. postula che, pur essendo noto il luogo in cui la
notifica stessa può essere eseguita, l'esecuzione di essa nelle forme ordinarie
risulti impedita dall'irreperibilità, dall'incapacità o dal rifiuto dei
consegnatari normativamente individuati. Nella fattispecie l'indirizzo che
avrebbe dovuto condurre alla sede sociale portava in realtà ad un luogo in cui
detta sede mai era stata collocata, con conseguente difetto del presupposto per
procedere alla menzionata forma di notificazione (infatti, l'adozione di tale
forma è stata ritenuta irrituale nel caso in cui all'indirizzo indicato il
destinatario risulti sconosciuto: Cass., 11 agosto 2000, n. 10629).
Dalle
esposte considerazioni consegue che il sistema di pubblicità in vigore per le
società di capitali non consente di reperire in ogni ipotesi una sede legale,
quando le eventuali variazioni non siano annotate. Il caso in esame ne
costituisce la prova ed altri esempi potrebbero addursi (come il caso in cui
l'edificio in cui era situata la sede sociale risulti totalmente demolito e sia
ignota l'eventuale sede effettiva).
In
ipotesi del genere il ricorso alla notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
nei confronti della persona fisica che rappresenta l'ente non può ritenersi
precluso.
Invero,
l'applicazione di detta norma direttamente alla persona giuridica va esclusa,
perché la sua testuale formulazione impone di considerarla ontologicamente
incompatibile con soggetti diversi dalle persone fisiche. Ma quando nell'atto il
legale rappresentante sia indicato (e il notificante può identificarlo,
formulando quindi la relativa indicazione, attraverso il sistema di pubblicità),
non vi sono ostacoli - sulla base delle considerazioni sopra svolte -
all'adozione nei suoi confronti delle forme di cui all'art. 143 c.p.c., quando
ne risultino sconosciuti la residenza, la dimora e il domicilio. Ciò non
soltanto per esigenze di completezza del sistema notificatorio ma anche perché,
una volta ammessa la notifica al legale rappresentante nelle forme ordinarie,
non appare giustificato escludere la possibilità di fa ricorso alle particolari
modalità di cui alla detta norma, che risulta riferibile a tutte le persone
fisiche.
Conclusivamente,
la sequenza del procedimento notificatorio nei confronti delle persone
giuridiche, con particolari riguardo alle società di capitali (caso ricorrente
nella specie), va così specificata:
a)
la notificazione si esegue, in primo luogo, con le modalità di cui all'art. 145
1° comma c.p.c., cioè nella sede (legale o effettiva) mediante consegna di
copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le
notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa;
b)
se la notifica non può essere eseguita con tali modalità, e nell'atto è
indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, in applicazione dell'art. 145
3° comma c.p.c. la notifica stessa va eseguita nei confronti di tale persona,
osservando le disposizioni degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.;
c)
se neppure l'adozione di tali modalità consente di pervenire alla
notificazione, si procede con le formule dell'art. 140 c.p.c., qualora di detta
norma ricorrano i presupposti, nei confronti del legale rappresentante (se
indicano nell'atto e purché abbia un indirizzo diverso da quello della sede
dell'ente), oppure, nel caso in cui la persona fisica non sia indicata nell'atto
da notificare, direttamente nei confronti della società;
d)
se tali modalità non si rivelino applicabili, e nell'atto sia indicata la
persona fisica che rappresenta l'ente (la quale però risulti di residenza,
dimora e domicilio sconosciuti), la notificazione sarà eseguibile con le forme
di cui all'art. 143 c.p.c. nei confronti del detto legale rappresentante.
In
questi sensi il contrasto sopra segnalato resta quindi composto. Alla stregua
dei principi fin qui esposti, il ricorso della società Sud Zuccheri si rivela
infondato.
Non
è esatto, per quanto chiarito in precedenza, che gli atti andassero notificati
alla società ai sensi dell'art. 140 c.p.c., dovendosi replicare che, a seguito
del cambiamento della numerazione civica, l'indirizzo della società medesima
era riferito ad un luogo in cui questa non aveva (e mai aveva avuto) sede, sicché
non si sarebbe neppur potuto procedere agli adempimenti contemplati dalla citata
norma (il punto, rimarcato dalla Corte territoriale, non ha formato oggetto di
specifica censura).
La
ricorrente, poi, nulla ha addotto in ordine alla reperibilità del legale
rappresentante, il cui nome risultava dagli atti in notifica (anche questo
profilo, posto in luce dalla sentenza impugnata - pag. 5 - non è stato
censurato); né ha formulato doglianze in ordine al rispetto delle formalità
previste dall'art. 143 c.p.c.
Essa,
in effetti, ha imperniato l'impugnazione sull'asserita nullità/inesistenza
delle notificazioni eseguite, nel caso in esame, ai sensi dell'articolo ora
citato, perché detta norma sarebbe stata inapplicabile; e questa tesi - nel
quadro delle considerazioni in precedenza svolte - non può essere condivisa.
Ne
segue il rigetto del ricorso.
Avuto
riguardo al contrasto di giurisprudenza esistente sulla questione si ravvisano
giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti costituite le spese del
giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La
Corte suprema di cassazione, pronunziando a sezioni unite, rigetta il ricorso e
dichiara compensate tra le parti costituite le spese del giudizio di cassazione.