Stralcio "MANUALE di Contabilità UNEP" Edizione ottobre 99

PERCENTUALE (o DECIMO)

La percentuale del 15% sui crediti recuperati dall’Erario, sui campioni civili, penali ed amministrativi e sulle somme introitate dall’Erario per effetto della vendita dei corpi di reato, va ripartita per due terzi tra tutti gli Ufficiali Giudiziari (compresi i soprannumerari) e per un terzo tra tutti gli Assistenti UNEP(articolo 122, comma 2 dell’ordinamento). Costituisce parte integrante della retribuzione ordinaria e proventistica degli Ufficiali Giudiziari e Assistenti UNEP ( Consiglio di Stato, sez.4, n°941 del 14.6.1977).

La percentuale, fino al 31.12.1997, era corrisposta bimestralmente dal locale ufficio del registro (o della sede circondariale della Pretura) al Dirigente UNEP, in conformità ad un prospetto compilato dalla Cancelleria (ufficio campione penale o civile)

Riscossa la somma, l’Ufficiale Giudiziario Dirigente deve, oltre a rilasciare la ricevuta (bollettario G/c), annotare gli estremi della percentuale sul cronologico modello A (articolo 118 u.c.).

Sulla percentuale non si applica la trattenuta del 10% per tassa erariale, ma solo quella del 3% per spese ufficio.

L’articolo 140 del vigente ordinamento dispone che la percentuale spetti all’Ufficiale che presti EFFETTIVO SERVIZIO nell’ULTIMO GIORNO del BIMESTRE cui si riferisce la percentuale stessa.

La Direzione Generale degli affari civili presso il Ministero di Grazia e Giustizia, a seguito di quesiti posti dai Dirigenti UNEP sulla interpretazione dell’articolo 140, ha espresso più volte il proprio orientamento in merito ai limiti ed all’estensione dell’ espressione «effettivo servizio». Spetta all’Ufficiale Giudiziario o Assistente UNEP che si trovi nella seguente condizione:

-  ferie;

- astensione OBBLIGATORIA dal servizio per maternità_ (legge 30 dicembre 1971, n° 1204.

La Direzione Generale AA.CC.LL.PP. con circolare n°1 del 18 gennaio 1994, ha inoltre precisato che : « In mancanza di una espressa normativa si ritiene che non sia consentito in sede di interpretazione effettuare per la percentuale spettante agli ufficiali giudiziari una parificazione dell’assenza per malattia o infortunio dipendente da causa di servizio alla PRESENZA in ufficio.»

Per quanto concerne la quota spettante ad un Ufficiale Giudiziario o Aiutante Ufficiale Giudiziario durante la sospensione cautelare dal servizio, la stessa deve essere accantonata nella misura intera in cui è stata ripartita, per essere corrisposta nel momento in cui si verifica la reintegrazione nel servizio o per essere ripartita tra gli altri aventi diritto in mancanza della detta reintegrazione (Circolare n°5/2418/03/1 del Ministero di G.G., Direzione G. AA.CC. del 4.9.1984).

L’Ufficiale Giudiziario applicato continuativamente ad altro ufficio, ha diritto a percepire la suddetta percentuale soltanto nell’ufficio di servizio; qualora presti servizio CONTEMPORANEO in più uffici, ha diritto a cumulare la stessa percentuale liquidata nei diversi uffici (articolo 140 ordinamento).

L’Assistente UNEP applicato ai sensi dell’articolo 32 dell’ordinamento con funzioni di Ufficiale Giudiziario ha diritto a percepire la percentuale nella misura prevista per gli ufficiali giudiziari.

Si ritiene utile precisare che se l’ultimo giorno del bimestre è festivo, l’ufficiale giudiziario si intende in servizio anche in tale giorno, purché presente in ufficio il precedente giorno lavorativo.

Con nota del 2.6.1998, prot.1998/74869, la Direzione Generale del Dipartimento delle Entrate, Serv.II, divisione IV, ha diffuso precise istruzioni in merito alla percentuale di cui all’art.122 del DPR 1229/59 :} Con nota 1998/25039 del 24.3.1998, indirizzata a tutte le Direzioni Regionali delle Entrate la scrivente aveva disposto una particolare procedura di esecuzione per quanto concerne la liquidazione delle somme spettanti relativamente all’attività svolta fino al 31.12.1997, agli ufficiali giudiziari e aiutanti UG.

Per quel che riguarda la liquidazione delle competenze conseguite successivamente al 31.12.1997, si dispone d’intesa con il MGG e il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quanto segue:

- i concessionari comunicano direttamente due volte al mese agli uffici giudiziari competenti le somme riscosse per i campioni civili e penale;

- gli uffici giudiziari compilano una proposta di liquidazione comprensiva anche delle somme ricavate dalla vendita dei corpi di reato, e la trasmette al competente ufficio delle Entrate, indicando anche il dirigente UNEP destinatario delle somme da accreditare;

- l’ufficio tributario effettua la liquidazione finale secondo la proposta ricevuta dagli uffici giudiziari e invia il prospetto delle percentuali alle direzioni Regionali delle Entrate per l’emissione, con cadenza bimestrale, dell’ordinativo di pagamento tratta su ordine di accreditamento a carico del capitolo 3339, intestato a nome dell’ufficiale giudiziario dirigente l’ufficio NEP beneficiario;

Al riguardo si ritiene utile indicare che ai sensi dell’art.122 dpr 1229/59, gli ufficiali giudiziari sono retribuiti con una percentuale sui crediti recuperati sui campioni civili, penali e amministrativi e sulle somme introitate dall’Erario per la vendita dei corpi di reato in ragione del 15%, crediti che vengono attualmente riscossi con i codici tributo 773T, 741T e 919T.

Si invitano pertanto gli Uffici Giudiziari interessati ad intervenire per assicurare in tempi brevissimi il pagamento di quanto dovuto agli ufficiali giudiziari per le percentuali di loro competenza già maturate nel 1998, nonché per assicurare, per il futuro, il pagamento di quanto spettante con ogni possibile regolarità.

Con l’occasione si rinnova altresì l’invito a voler disporre con ogni possibile urgenza il pagamento delle quote spettanti relative all’anno 1997.~

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