Roma, 27/05/2004
circolare 33 INPDAP
OGGETTO:
Liquidazione e pagamento della pensione in modalità definitiva da parte dell’Inpdap
– Precisazioni.
Sommario:
1.
Premessa. 2.
Avvio del procedimento. 3.
Adempimenti delle Amministrazioni o Enti datori di lavoro. 4.
Interessi legali e/o rivalutazione monetaria; 4.1 Prime liquidazioni; 4.2
Riliquidazioni. 5.
Revoca o modifica del provvedimento.
1.
Premessa
Con
Circolari n. 34 e n. 10 rispettivamente del 17 dicembre 2003 e 10 febbraio 2004
l’Inpdap ha fornito le prime disposizioni in merito alle nuove procedure
concernenti la liquidazione ed il pagamento della pensione in modalità
definitiva per i trattamenti di quiescenza decorrenti dal 1° giugno 2004 nonché
la compilazione del nuovo modello “PA 04”
di trasmissione delle informazioni da parte degli enti datori di lavoro.
Di
seguito si forniscono ulteriori precisazioni riguardo a specifiche
problematiche.
2.
Avvio del procedimento
L’interessato
è tenuto a presentare la domanda volta al riconoscimento di un trattamento
pensionistico sia all’Ente o all’Amministrazione presso cui svolge attività
lavorativa sia alla Sede provinciale o territoriale dell’Inpdap, competente in
base alla sua residenza. Per il personale delle Università in indirizzo e di
quello del comparto Scuola la Sede competente è quella coincidente con la sede
dell’Università o della scuola presso la quale il dipendente presta servizio
(cfr. Circolare n.23 del 30 marzo 2004 e Informativa n. 27 del giorno 11 marzo
2002).
Al
fine di semplificare la procedura, solo la domanda indirizzata a questo Istituto
deve essere corredata di tutti gli allegati facenti parte integrante
dell’istanza stessa e contenenti tutte le informazioni necessarie per il
pagamento della prestazione; alla copia da presentare all’ente datore di
lavoro, invece, basterà allegare i modelli 2, 3, e 4 della stessa domanda di
pensione allegata alla Circolare n. 10 del 10/02/04 contenenti la modalità
prescelta di pagamento/accredito della pensione.
Si
ribadisce che è nell’interesse dell’iscritto presentare la domanda di
pensione con un congruo anticipo rispetto ai tre mesi richiesti all’ente
datore di lavoro per l’invio all’Inpdap della documentazione informatica e
cartacea ferma restando, in ogni caso, la facoltà di revoca dell’istanza di
risoluzione del rapporto di lavoro da parte degli interessati secondo le modalità
e termini previsti dai contratti collettivi di lavoro o dai regolamenti
interni delle singole Amministrazioni o Enti di appartenenza.
In
analogia alla procedura prevista per l’attribuzione di un trattamento
pensionistico, anche per le altre prestazioni quali riscatti, ricongiunzioni,
prosecuzione volontaria, computo e costituzione posizione assicurativa all’Inps,
le relative domande, facenti parte integrante del modello PA 04,
a partire dal 1° giugno 2004 devono essere inoltrate sia alla sede
Inpdap territorialmente competente che all’Ente o Amministrazione di
appartenenza dell’interessato.
3.
Adempimenti delle Amministrazioni o Enti datori di lavoro
La
presentazione della domanda all’ente datore di lavoro autorizza quest’ultimo
ad avviare tutte le operazioni di propria competenza al fine di consentire
all’Inpdap la liquidazione e la ammissione a pagamento del trattamento
pensionistico, senza attendere formali e specifiche richieste da parte di questo
Istituto (ciò vale anche per le altre prestazioni quali riscatti,
ricongiunzioni, prosecuzione volontaria, computo e costituzione posizione
assicurativa all’Inps).
Nell’ottica
di non gravare l’ente datore di lavoro di incombenze non strettamente connesse
alle sue competenze, si comunica che non deve essere più compilata la parte del
modello “PA 04” riguardante la
scelta del patronato in quanto il pensionato è già tenuto a manifestare in tal
senso la propria volontà attraverso l’apposito modello di delega riportato
nell’allegato n. 7 della domanda di pensione da trasmettere all’Inpdap.
Quanto prima l’Istituto provvederà ad aggiornare l’applicativo eliminando
nel modello PA 04 il riquadro inerente la scelta del patronato.
Ai
fini della trasparenza dell’azione amministrativa e per una corretta
informazione al dipendente sullo stato del procedimento, gli enti datori di
lavoro sono tenuti a consegnare all’interessato, contestualmente alla
trasmissione dei dati all’Inpdap, una copia cartacea del modello “PA 04”.
Le
Amministrazioni statali in indirizzo che abbiano già definito un provvedimento
relativo a servizi o periodi computati o ricongiunti senza onere ovvero servizi
e periodi riscattati e/o ricongiunti con onere e/o relativi a prosecuzione
volontaria, dovranno inserire negli appositi quadri 2 e 3 del modello PA 04 i
soli elementi ivi richiesti, senza la necessità di trasmettere la relativa
documentazione cartacea.
4.
Interessi legali e/o rivalutazione monetaria
4.1.
Prime liquidazioni
Preliminarmente
si ritiene utile ricordare che il provvedimento di conferimento del trattamento
di quiescenza è un atto amministrativo complesso, alla cui formazione
concorrono manifestazioni di volontà o dichiarazioni di scienza di più
soggetti pubblici per la cui adozione sono, pertanto, necessari imprescindibili
tempi tecnici, come riconosciuto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Tale
principio è stato recepito dal decreto ministeriale 1° settembre 1998, n. 352,
recante i criteri e le modalità per la corresponsione degli interessi legali
e/o rivalutazione monetaria, per ritardato pagamento dei trattamenti
pensionistici, il quale prevede all’articolo 3 che “Gli
interessi legali o la rivalutazione monetaria decorrono dalla data di
maturazione del credito principale, ovvero dalla scadenza del termine previsto
ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'adozione del
relativo provvedimento……”
In
merito si ricorda che con l’entrata in vigore del decreto legge 28 marzo 1997,
n. 79 (convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140),
avvenuta il 29 marzo 1997, i predetti termini di adozione del provvedimento
pensionistico sono stati fissati – per tutte le amministrazioni pubbliche di
cui all’articolo 1, comma 2, del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazione ed integrazioni –
in trenta giorni decorrenti dalla data di cessazione dal servizio del
dipendente.
Delineati
i principi generali, occorre tenere conto dell’evoluzione normativa in materia
di decorrenza dei trattamenti pensionistici; in particolare, a decorrere dal 1°
gennaio 1998, l’accesso al pensionamento anticipato è stabilito alle date
espressamente indicate dall’articolo 59, comma 8, legge 27 dicembre 1997, n.
449 ed è correlato alla data di maturazione dei requisiti contributivi e/o
anagrafici prescritti per il diritto a pensione, indipendentemente dalla data di
cessazione dal servizio.
E’
di tutta evidenza che in tale ipotesi la maturazione del diritto alla
prestazione non coincide con la cessazione dal servizio ma bensì con la data di
decorrenza del trattamento pensionistico; pertanto, il dies
a quo dal quale computare gli interessi coincide con il 31° giorno
successivo alla decorrenza della pensione.
Resta
inteso che qualora la domanda di pensione sia stata presentata successivamente
alla data prevista per la decorrenza del
relativo trattamento, il termine dal quale far decorre gli interessi legali e/o
rivalutazione monetaria si individua nel 31° giorno successivo alla data di
presentazione dell’istanza stessa, ferma restando la prescrizione di durata
quinquennale.
Tale
disposizione vale anche ai fini della concessione della pensione di privilegio;
infatti, quantunque al momento
della cessazione dal servizio sussista ope legis il diritto all’attribuzione
del relativo trattamento, essendo tale beneficio collegato ad un’infermità
contratta in servizio, in tale momento non sorge, comunque, alcun credito nei
confronti di questo Istituto, da cui discenda il diritto alla corresponsione
degli oneri risarcitori in questione. In tale ipotesi rileva la circostanza che
il riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato è subordinato alla
presentazione di un’apposita istanza dell’interessato che determina
l’avvio del procedimento per il riconoscimento dell’infermità dipendente da
causa di servizio.
Ne
discende che nei casi di liquidazione di un trattamento pensionistico di
privilegio, la data da prendere a base per il calcolo degli interessi legali e/o
rivalutazione monetaria coinciderà con il 31° giorno successivo alla data di
presentazione della domanda, indipendentemente dagli ulteriori tempi tecnici
occorrenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità o lesioni da
causa di servizio, in quanto questi ultimi non hanno rilevanza esterna, ma solo
endoprocedimentale. Resta fermo il diritto agli interessi legali e/o
rivalutazione monetaria, qualora spettanti, sulla pensione ordinaria già in
godimento qualora questa sia stata erogata in ritardo rispetto alla data di
decorrenza della stessa.
Al
fine di agevolare l’individuazione del dies
a quo dal quale far decorrere il calcolo degli interessi legali e/o
rivalutazione monetaria si ritiene utile riportare il seguente quadro sinottico:
Tipologia
di prestazione |
Dies
a quo |
Trattamento
pensionistico anticipato |
·
31°
giorno successivo alla data di decorrenza della pensione; ·
31°
giorno successivo alla data di presentazione della domanda qualora
successiva alla data decorrenza. |
Trattamento
pensionistico di vecchiaia |
·
31°
giorno successivo alla cessazione dal servizio; ·
31°
giorno successivo alla data di presentazione della domanda qualora
successiva alla data decorrenza. |
Trattamento
pensionistico ai superstiti |
·
31°
giorno successivo alla data di presentazione della domanda di pensione
ai superstiti. |
Trattamento
pensionistico di inabilità: -
Ex
articolo 7, comma 1, lettera a) e b) Legge n. 379/1955 -
Ex
articolo 42 DPR 1092/1973 |
·
31°
giorno successivo alla data di decorrenza della pensione; ·
31°
giorno successivo alla data di presentazione della domanda qualora
successiva alla data decorrenza. |
Trattamento
pensionistico ex articolo 2, comma 12 legge n. 335/1995: |
·
31°
giorno successivo alla cessazione dal servizio se l’iter è avviato in
costanza di attività lavorativa; ·
31°
giorno successivo alla data di decorrenza della pensione se l’iter è
avviato successivamente al collocamento a riposo. |
Trattamento
pensionistico privilegiato |
31°
giorno successivo alla data di presentazione della domanda. |
Non sussistono particolari problemi in merito all’individuazione del
termine finale (dies
ad quem) per il computo degli interessi e/o rivalutazione monetaria,
stante la precisa disposizione recata a tal fine dal citato DM 352/1998 e
consistente nella data in cui è avvenuto il pagamento del credito principale.
Per
ragioni di correntezza amministrativa, questo Istituto erogherà anche le quote
di interessi legali e/o rivalutazione monetaria non di propria competenza che
comunque saranno oggetto di successiva rivalsa verso l’Ente o Amministrazione
già datore di lavoro del pensionato che abbia concorso con ritardo nella
trasmissione della documentazione cartacea.
A
tal fine si rinvia alle istruzioni impartite da questo Istituto con Informativa
n. 13 del 5 marzo 2003 con la quale è stato disposto che le Sedi provinciali e
territoriali dell’Inpdap curino direttamente la rivalsa limitatamente alle
pensioni relative agli iscritti alle Casse pensioni della ex Direzione Generale
degli Istituti di Previdenza mentre permane la riserva di fornire ulteriori
disposizioni in ordine all’analoga azione di rivalsa da esperire nei confronti
delle Amministrazioni statali.
4.2
Riliquidazioni
Analogamente
ai provvedimenti di prima liquidazione anche nell’ipotesi di riliquidazione di
un trattamento pensionistico i tempi procedimentali per l’adozione del
relativo provvedimento sono quelli ordinari di 30 giorni decorrenti
dall’insorgere del diritto.
Il
dies a
quo, pertanto,
per l’erogazione degli interessi legali e/o rivalutazione monetaria
coincide con il 31° giorno dalla maturazione del diritto che dà titolo alla
riliquidazione, fatta salva l’azione di rivalsa nei confronti dell’ente
datore di lavoro per il periodo intercorrente tra l’insorgere del dies
a quo e la data di invio a questo Istituto della documentazione
informatica e cartacea.
Fra
le cause che generano il provvedimento di riliquidazione, quella che ricorre più
frequentemente si può identificare nell’applicazione di miglioramenti
economici disposti dal contratto di comparto, in particolare per i dipendenti
cessati nell’arco della vigenza contrattuale.
In
tale ipotesi assume rilevanza la
data di pubblicazione del CCNL nella Gazzetta Ufficiale; per le cessazioni già
intervenute alla medesima data, il dies
a quo decorre dal 31° giorno successivo alla data di pubblicazione
del contratto mentre per le cessazioni successive a tale data il termine
iniziale per il computo degli interessi legali e/o rivalutazione monetaria
coincide con il 31° giorno successivo alla data di decorrenza del trattamento
pensionistico, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti dell’ente
datore di lavoro con le modalità sopra indicate.
L’individuazione
dies ad
quem non presenta, anche in questo caso, alcuna difficoltà
consistendo nella data in cui avverrà il pagamento del credito principale.
E’
di tutta evidenza che saranno solo i valori monetari differenziali tra la prima
liquidazione e la riliquidazione ad essere assunti a base per il calcolo degli
oneri risarcitori.
Si
ricorda, infine, che in ordine alla corresponsione dei maggiori ratei di
pensione che scaturiscono da un provvedimento di riliquidazione e degli
eventuali interessi collegati al ritardato pagamento del provvedimento stesso,
vige la prescrizione di durata quinquennale da calcolarsi con le modalità già
indicate con Circolare Inpdap n. 31 del 17 maggio 1999.
5.
Revoca o modifica del provvedimento
Con
Circolare n. 10 del 10 febbraio
2004, questo Istituto ha precisato che l’impiego della nuova procedura
informatica consente l’esonero da ogni responsabilità da errori di calcolo o
di diritto da parte degli enti datori di lavoro, fatti salvi i casi di parziale
o inesatta trasmissione dei dati, cui deriva la ripetibilità di eventuali
indebiti pensionistici.
Ciò
vale anche nei confronti delle Amministrazioni statali per le quali l’Inpdap
ha assunto le competenza in materia di liquidazione dei trattamenti
pensionistici configurandosi queste ultime esclusivamente quali enti datori di
lavoro del dipendente.
In
particolare, in merito alle ipotesi in cui si può verificare una revoca o
modifica del provvedimento, il comma 1 dell’articolo 8, del DPR 8 agosto 1986,
n. 538 nel rinviare espressamente alle
disposizioni contenute negli articoli 204, 205, 206, 207 e 208 del DPR
1092/1973, conferma i motivi e i termini già previsti dalla legge 3 maggio
1967, n. 315 e dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1985, n, 428, ivi compreso
il termine di 10 anni dalla data di notifica del provvedimento qualora siano
stati rinvenuti documenti nuovi dall’emissione del provvedimento ovvero
quest’ultimo sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati
falsi.
Per
quanto riguarda gli effetti derivanti da una riliquidazione che comporti un
trattamento pensionistico inferiore a quello originariamente concesso o che
neghi il diritto al trattamento di quiescenza, in un primo momento riconosciuto,
sia nei confronti degli iscritti alle Casse pensioni degli ex Istituti di
previdenza che nei confronti degli iscritti alla gestione separata dei
trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato si applicano le disposizioni
contenute nell’articolo 206 del DPR 29
dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni ed integrazioni;
quest’ultimo sancisce che “Nel
caso in cui, in conseguenza del provvedimento revocato o modificato, siano state
riscosse rate di pensione o di assegno ovvero indennità, risultanti non dovute,
non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che la revoca o la
modifica siano state disposte a seguito all’accertamento di fatto doloso
dell’interessato.
Il
mancato recupero derivante dall’applicazione della norma del presente articolo
può essere addebitato
all’impiegato soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
Qualora
questo Istituto abbia erogato un trattamento pensionistico in misura superiore a
quella dovuta e ciò sia derivato non da dolo dell’interessato ma da errore od
omissione di dati contenuti nella documentazione cartacea o informatica
trasmessa, l’ente responsabile della comunicazione è tenuto a rifondere le
somme indebitamente corrisposte.
»»»»»»»»
Si
invitano le Sedi provinciali e territoriali dell’Inpdap a sensibilizzare tutti
gli Enti e Amministrazioni iscritte, ricadenti nel territorio di propria
competenza, ad utilizzare solo ed esclusivamente il pacchetto informatico PA 04;
ciò in quanto il pagamento di un trattamento di quiescenza decorrente dal 1°
giugno 2004 non deve più essere effettuato sulla base dei dati rilevabili dal
vecchio modello 775 ma può avvenire solo a seguito della determinazione
elaborata dalla procedura S7 che attiva il passaggio delle informazioni
dall’applicativo liquidazione a quello che gestisce il pagamento.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Luigi Marchione
F.to Dr. Marchione