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Ordinamento Giudiziario

REGIO DECRETO 30 gennaio 1941 n. 12

( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1941 )

(modificato e aggiornato dalle seguenti leggi: R.D.L. n. 734/43, L. n. 72/46, L. n. 478/46, R.D.Lgs. n. 511/46, L. n. 1370/47, L. n. 1794/52, L. n. 1441/56,L. n. 704/61, L. 1/63, L. n. 357/70, L. n. 533/73,  L. n. 532/77, L. n. 746/78, L. n. 97/79, D.P.R. n. 449/88, L. n. 30/89, L. n. 232/89, D.Lgs. n 273/89, L. n. 353/90, L. n. 321/91, L. n. 356/91, L. n. 374/91, L. n. 292/91, L. n. 346/91, L. n. 367/91, D.L. n. 205/92, D.Lgs. n. 416/92, L. n. 160/92, L. n. 356/92, L. n. 295/93, D.Lgs. n. 398/97, D.Lgs. n. 51/98, L. n. 133/98, L. n. 138/99, DL. n. 341/2000, L. n. 48/2001, L. 154/2001, L.94/2002).


ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.

TITOLO I

Disposizioni generali

CAPO I

Delle autorità alle quali é affidata l'amministrazione della giustizia.

articolo 1

Dei giudici.

La giustizia, nelle materie civile e penale, é amministrata:

a) dal giudice di pace;

b) (abrogato dall'articolo 2 D.Lgs. n. 51/98)

c) dal tribunale ordinario;

d) dalla corte di appello;

e) dalla corte di cassazione;

f) dal tribunale per i minorenni;

g) dal magistrato di sorveglianza;

h) dal tribunale di sorveglianza;

Sono regolati da leggi speciali l'ordinamento giudiziario dell'Impero e degli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato (1), le giurisdizioni amministrative ed ogni altra giurisdizione speciale nonché le giurisdizioni per i reati militari e marittimi.

(Modificato dall'articolo 45 L. n. 374/91)

(1) Il riferimento all'impero e agli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato è superato. 

articolo 2

Del pubblico ministero.

Presso la corte suprema di cassazione, le corti di appello, i tribunali ordinari e i tribunali per i minorenni é costituito l'ufficio del pubblico ministero.

(Modificato dall'articolo 2 D.P.R. n. 449/88 e dall'articolo 2 D.Lgs. n. 51/98)

articolo 3

Cancellerie e segreterie giudiziarie. Ufficiali ed uscieri giudiziari.

Ogni corte, tribunale ed ufficio di conciliazione ha una cancelleria ed ogni ufficio del pubblico ministero ha una segreteria. L'ufficio di cancelleria o di segreteria può essere costituito anche presso le sezioni distaccate di cui alla Tabella B annessa al presente ordinamento.

Alle corti e ai tribunali sono addetti ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti. Tale personale può essere addetto anche alle sezioni distaccate di cui alla Tabella B annessa al presente ordinamento. Negli uffici di conciliazione le funzioni di ufficiale giudiziario sono esercitate nei modi indicati nell'articolo 28.

Il personale e gli uffici delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari e gli uscieri giudiziari sono regolati da leggi particolari.

(Modificato dall'articolo 5 della legge n. 30/89 e dall'articolo 3 D.Lgs. n. 51/98)

articolo 4

Ordine giudiziario.

L'ordine giudiziario é costituito dagli uditori, dai giudici di ogni grado (1) dei tribunali e delle corti e dai magistrati del pubblico ministero.

Appartengono all'ordine giudiziario come magistrati onorari i giudici conciliatori, i vice conciliatori, i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori, gli esperti del tribunale e della sezione di corte di appello per i minorenni ed, inoltre, gli assessori  (2) della corte di assise e gli esperti della magistratura del lavoro nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie (3).

Il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie di ogni gruppo e grado (4) fa parte dell'ordine giudiziario.

Gli ufficiali giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario (5).

(Modificato dall'articolo 1 D.Lgs. n. 273/89 e dall'articolo 4 D.Lgs. n. 51/98)

(1) In luogo di "grado " deve intendersi "qualifica" (articolo 107, comma 3, Cost.).
(2) Ora "giudici popolari" ai sensi L. n. 287/1951.
(3) Quest'ultima previsione deve ritenersi abrogata per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo (D.L.Lgt. n. 369/44).
(4) In luogo di "gruppo" e "grado" deve intendersi "carriera" e "qualifica" ed ora "livelli funzionali" e relativi profili professionali.
(5) Per effetto dell'articolo 1 L. n. 322/1975, la previsione deve intendersi estesa agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari.

articolo 5

Organici; sedi giudiziarie.

Il numero, le sedi, le circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari indicati nel primo comma dell'articolo 1 ed il ruolo organico della magistratura sono determinati dalle tabelle allegate al presente ordinamento, fatta eccezione per i giudici conciliatori.

articolo 5- bis

Trattenimento in servizio.

I magistrati titolari di uffici direttivi che cessano dalle funzioni per il compimento del settantesimo anno di età sono trattenuti in servizio, con il loro consenso, fino alla immissione in possesso del nuovo titolare e comunque per un periodo non superiore a sei mesi a decorrere dal compimento del settantesimo anno. Il consenso deve essere comunicato al consiglio superiore della magistratura almeno due mesi prima del compimento del settantesimo anno di età.

(Aggiunto dall'articolo 3 D.L. n. 205/92)

articolo 6

Provvedimenti riflettenti lo stato dei magistrati.

I magistrati sono nominati, promossi, tramutati e revocati dal Re Imperatore (1), su proposta del Ministro di grazia e giustizia, osservate le forme del presente ordinamento, salvo, per la nomina degli uditori, il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 127.

Qualsiasi altro provvedimento riflettente lo stato dei magistrati é emanato egualmente con decreto reale (2), su proposta del Ministro di grazia e giustizia, con l'osservanza delle norme stabilite nel presente ordinamento, salvo che non sia diversamente stabilito.

(1) Ora Presidente della Repubblica.
(2) Ora decreto del Presidente della Repubblica. 

articolo 7

Provvedimenti riflettenti gli organi giudiziari e il pubblico ministero.

Qualsiasi provvedimento che attua le disposizioni del presente ordinamento, relative alla costituzione di sezioni ed alla ripartizione dei magistrati tra i diversi uffici della stessa sede, nonché i provvedimenti relativi alle applicazioni, alla sostituzioni ed alle supplenze di magistrati, sono emanati con decreto reale (1), salvo che non sia diversamente stabilito.

(1) Ora Presidente della Repubblica. 

articolo 7-bis

Tabelle degli uffici giudicanti.

1. La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la direzione di sezioni a norma dell'articolo 47-bis, secondo comma, l'attribuzione degli incarichi di cui agli articoli 47-ter, terzo comma, 47-quater, secondo comma, e 50-bis, il conferimento delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge e la formazione dei collegi giudicanti sono stabiliti ogni biennio con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. Decorso il biennio, l'efficacia del decreto è prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal Consiglio superiore della magistratura, valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e possono essere variate nel corso del biennio per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari, sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. I provvedimenti in via di urgenza, concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici sulla assegnazione dei magistrati, sono immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura per la relativa variazione tabellare.

2-bis. Possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché di giudice dell'udienza preliminare solamente i magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento. Le funzioni di giudice dell'udienza preliminare sono equiparate a quelle di giudice del dibattimento.

2-ter. Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché il giudice dell'udienza preliminare non possono esercitare tali funzioni per più di sei anni consecutivi. Qualora alla scadenza del termine essi abbiano in corso il compimento di un atto del quale sono stati richiesti, l'esercizio delle funzioni è prorogato, limitatamente al relativo procedimento, sino al compimento dell'attività medesima.

2-quater. Il tribunale in composizione monocratica è costituito da un magistrato che abbia esercitato la funzione giurisdizionale per non meno di tre anni.

2-quinquies. Le disposizioni dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater possono essere derogate per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio. Si applicano, anche in questo caso, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

3. Per quanto riguarda la corte suprema di cassazione il Consiglio superiore della magistratura delibera sulla proposta del primo presidente della stessa corte.

3-bis. Al fine di assicurare un più adeguato funzionamento degli uffici giudiziari sono istituite le tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e giudicanti che ricomprendono tutti i magistrati, ad eccezione dei capi degli uffici.

3-ter. Il Consiglio superiore della magistratura individua gli uffici giudiziari che rientrano nella medesima tabella infradistrettuale e ne dà immediata comunicazione al Ministro di grazia e giustizia per la emanazione del relativo decreto.

3-quater. L'individuazione delle sedi da ricomprendere nella medesima tabella infradistrettuale è operata sulla base dei seguenti criteri:

a) l'organico complessivo degli uffici ricompresi non deve essere inferiore alle quindici unità per gli uffici giudicanti;

b) le tabelle infradistrettuali dovranno essere formate privilegiando l'accorpamento tra loro degli uffici con organico fino ad otto unità se giudicanti e fino a quattro unità se requirenti;

c) nelle esigenze di funzionalità degli uffici si deve tener conto delle cause di incompatibilità funzionali dei magistrati;

d) si deve tener conto delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi e dei collegamenti viari, in modo da determinare il minor onere per l'erario.

3-quinquies. Il magistrato può essere assegnato anche a più uffici aventi la medesima attribuzione o competenza, ma la sede di servizio principale, ad ogni effetto giuridico ed economico, è l'ufficio del cui organico il magistrato fa parte. La supplenza infradistrettuale non opera per le assenze o impedimenti di durata inferiore a sette giorni.

3-sexies. Per la formazione ed approvazione delle tabelle di cui al comma 3-bis, si osservano le procedure previste dal comma 2.

(Aggiunto dall'articolo 3 D.P.R. n. 449/88, modificato dall'articolo 6 L. n. 133/98, dall'articolo 5 D.Lgs. n. 51/98 e dall'articolo24 della L. n. 63/2001)

articolo 7-ter

Criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti.

1. L'assegnazione degli affari alle singole sezioni ed ai singoli collegi e giudici è effettuata, rispettivamente, dal dirigente dell'ufficio e dal presidente della sezione o dal magistrato che la dirige, secondo criteri obiettivi e predeterminati, indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. Nel determinare i criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, il Consiglio Superiore della Magistratura stabilisce la concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice dei provvedimenti relativi al medesimo procedimento e la designazione di un giudice diverso per lo svolgimento delle funzioni di giudice dell'udienza preliminare.

2. Il Consiglio Superiore della Magistratura stabilisce altresì i criteri per la sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito.

3. Il Consiglio superiore della magistratura determina i criteri generali per l'organizzazione degli uffici del pubblico ministero e per l'eventuale ripartizione di essi in gruppi di lavoro.

(Aggiunto dall'articolo 4 D.P.R. n. 449/88, modificato dall'articolo 6 D.Lgs. n. 51/98 e dall'articolo 1 D.Lgs. 138/99)

articolo 8

Requisiti per l'ammissione a funzioni giudiziarie.

Per essere ammesso a funzioni giudiziarie é necessario:

1° essere cittadino italiano, di razza italiana, di sesso maschile, ed iscritto al P.N.F. (1);

2° avere l'esercizio dei diritti civili;

3° avere sempre tenuto illibata condotta civile, morale e politica (2);

4° possedere gli altri requisiti previsti dalla legge per le varie funzioni.

(1) Il requisito della razza italiana non è più richiesto a norma dell'articolo 3 Cost.; il requisito del sesso maschile è venuto meno ai sensi dell'articolo 1 L. n. 66/1963; il requisito dell'iscrizione al P.N.F. era collegato all'esistenza del regime fascista.
(2) Il riferimento alla condotta politica deve ritenersi superato dalla disposizione dell'articolo 3 Cost.; sul requisito della illibata condotta civile e morale vedi L. n. 732/1984.  

articolo 9

Giuramento.

I magistrati prestano giuramento col rito prescritto dal regolamento e con la formula seguente: "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza i doveri inerenti al mio ufficio".

Il giuramento viene prestato entrando a far parte dell'ordine giudiziario e non deve essere rinnovato. I magistrati onorari prestano giuramento prima di assumere le loro funzioni.

(Modificato dall'articolo 4 L. n. 478/46)

articolo 10

Termine per l'assunzione delle funzioni.

I magistrati debbono assumere le loro funzioni nel termine di giorni trenta dalla data del bollettino ufficiale che pubblica la registrazione alla corte dei conti del decreto di nomina o destinazione.

Tale termine non può essere prorogato per nessuna ragione, ma può essere abbreviato dal Ministro di grazia e giustizia per necessità di servizio.

Il Ministro può anche ordinare, per ragioni di servizio, che il magistrato tramutato o promosso continui ad esercitare il precedente suo ufficio per un periodo di tempo non superiore a mesi sei. In questo caso, il termine stabilito nel primo comma del presente articolo decorre dal giorno in cui cessa tale esercizio, e può essere abbreviato per disposizione del Ministro.

Nei casi di necessità di servizio, il Ministro può pure disporre che i magistrati promossi o tramutati assumano servizio presso il nuovo ufficio anche prima della registrazione del relativo decreto alla corte dei conti. Nel caso di revoca del decreto per mancata registrazione, il magistrato é considerato come in missione, ed ha diritto alla corrispondente indennità per il tempo in cui ha prestato servizio in esecuzione del decreto stesso.

Le disposizioni contenute nei commi primo, secondo e quarto si applicano in quanto compatibili con quelle di cui all'articolo 194, secondo comma. Le disposizioni contenute nel terzo comma continuano ad applicarsi, fermo il disposto dell'articolo 5- bis del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

(Modificato dall'articolo 34 L. n. 1/63 e dall'articolo 3 D.L. n. 205/92)

articolo 11

Decadenza per inosservanza del termine per assumere le funzioni. Riammissione in servizio.

Il magistrato, che non assume le sue funzioni nel termine stabilito dall'articolo precedente, o in quello che gli é stato assegnato con disposizione del Ministro, decade dall'impiego, ma può essere riammesso nell'ordine giudiziario, con lo stesso grado, mediante un nuovo decreto. In tal caso il servizio anteriore si ricongiunge con il successivo, ai fini dell'anzianità.

La facoltà di riassunzione cessa col decorso di un anno dalla data di registrazione del decreto di nomina, di promozione o di tramutamento.

articolo 12

Obbligo della residenza. Sanzioni.

Il magistrato ha l'obbligo di risiedere stabilmente nel comune ove ha sede, l'ufficio giudiziario presso il quale esercita le sue funzioni e non può assentarsene senza autorizzazione dei superiori gerarchici (1).

Il magistrato che trasgredisce alle disposizioni del presente articolo é soggetto a provvedimenti disciplinari, e può comunque essere privato dello stipendio, con decreto ministeriale (2) , per un tempo corrispondente alla assenza abusiva.

(1) In luogo di superiori gerarchici deve intendersi dirigenti dell'ufficio, non essendo più i magistrati ordinati in gradi ma distinti per funzioni.
(2) A norma dell'articolo 63 D.P.R. n. 916/1958 la forma del provvedimento è quella prevista dall'articolo 17 L. n. 195/1958.  

articolo 13

Esenzione da uffici e servizi pubblici.

I magistrati sono esenti da qualunque ufficio o pubblico servizio estraneo alle loro funzioni, eccettuato il servizio militare.

articolo 14

Potestà di polizia dei giudici.

Ogni giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, può richiedere, quando occorre, l'intervento della forza pubblica e può prescrivere tutto ciò che é necessario per il sicuro ed ordinato compimento degli atti ai quali procede.

articolo 15

Potestà dei magistrati del pubblico ministero di richiedere la forza armata.

I magistrati del pubblico ministero hanno, nell'esercizio delle loro funzioni, il diritto di richiedere direttamente l'intervento della forza armata.

CAPO II

Delle incompatibilità.

articolo 16

Incompatibilità di funzioni.

I magistrati non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici, ad eccezione di quelli di senatore, di consigliere nazionale (1) o di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza. Non possono nemmeno esercitare industrie o commerci, né qualsiasi libera professione.

Salvo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 61 dello statuto degli impiegati civili dello stato,approvato con decreto del presidente della repubblica 10 gennaio 1957, n.3, non possono, inoltre, accettare incarichi di qualsiasi specie né possono assumere le funzioni di arbitro,senza l'autorizzazione del consiglio superiore della magistratura.

In tal caso,possono assumere le funzioni di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati nei quali é parte l'amministrazione dello stato ovvero aziende o enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato generale per le opere di competenza del ministero dei lavori pubblici,approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n.1063.

(Modificato dall'articolo 14 della legge 97/1979)

(1) Ora deve intendersi "deputato" in luogo dell'ufficio di "consigliere nazionale", venuto meno con la soppressione della Camera dei fasci e delle corporazioni. 

articolo 17

Incompatibilità speciali per i primi presidenti (1) e i procuratori generali del Re Imperatore (2).

I primi presidenti (1) ed i procuratori generali del Re Imperatore (2) non possono assumere alcun incarico fuori della residenza, tranne quelli ad essi attribuiti da leggi e regolamenti o quelli conferiti con decreto reale (3).

(Modificato dall'articolo 1 D.Lgs.C.P.S. n. 72/46)

(1) In luogo di "primi presidenti" deve leggersi "Primo presidente della Corte suprema di cassazione e Presidenti delle corte di appello", per effetto dell'articolo 13 L. n. 405/1952 che ha eliminato la qualifica di "primo" al presidente della Corte di Appello.
(2) Ora procuratori generali della Repubblica ai sensi dell'articolo 1 D.Lgs.C.P.S. n. 72/1946.
(3) Ora decreto del Presidente della Repubblica.  

articolo 18

Incompatibilità di sede per parentela o affinità con professionisti.

I magistrati giudicanti e requirenti delle corti di appello e dei tribunali, non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, o gli affini in primo grado, sono iscritti negli albi professionali di avvocato o di procuratore, né, comunque, ad uffici giudiziari avanti i quali i loro parenti od affini nei gradi indicati esercitano abitualmente la professione di avvocato o di procuratore.

articolo 19

Incompatibilità per vincoli di parentela di affinità fra magistrati della stessa sede.

I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità fino al terzo grado non possono far parte della stessa corte o dello stesso tribunale o dello stesso ufficio giudiziario.

Questa disposizione non si applica quando, a giudizio del Ministro di grazia e giustizia (1), per il numero dei componenti il collegio o l'ufficio giudiziario, sia da escludere qualsiasi intralcio al regolare andamento del servizio.

Tuttavia non possono far parte come giudici dello stesso collegio giudicante nelle corti e nei tribunali i parenti e gli affini sino al quarto grado incluso.

(1) A norma dell'articolo 65 D.P.R. n. 916/1958 tale valutazione spetta ora al Consiglio superiore della magistrature. 

TITOLO II

Dei giudici

CAPO I

Del giudice conciliatore

articolo 20 - articolo 29  (Abrogati dall'articolo 47 L. 374/91)

CAPO II

Del pretore

articolo 30 - articolo 41  (Abrogati dall'articolo 30 D.Lgs. n. 51/98)

CAPO III

Dei tribunali.

(Modificato dall'articolo 9 D.P.R. n. 449/88)

SEZIONE I

Del tribunale ordinario.

(Modificato dall'articolo 10 D.P.R. n. 449/88)

articolo 42

Sede del tribunale ordinario.

Il tribunale ordinario ha sede in ogni capoluogo determinato nella Tabella A annessa al presente ordinamento.

(Modificato dall'articolo 10 D.P.R. n. 449/88)

articolo 42-bis

Composizione dell'ufficio del tribunale ordinario.

Il tribunale ordinario è diretto dal presidente del tribunale e ad esso sono addetti più giudici.

Al tribunale ordinario possono essere addetti uno o più presidenti di sezione.

Al tribunale ordinario possono essere addetti giudici onorari.

(Aggiunto dall'articolo 8 D.Lgs. n. 51/98)

articolo 42-ter

Nomina dei giudici onorari di tribunale.

I giudici onorari di tribunale sono nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, in conformità della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario competente per territorio nella composizione prevista dall'articolo 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

Per la nomina è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) esercizio dei diritti civili e politici;

c) idoneità fisica e psichica;

d) età non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessantanove anni;

e) residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale è presentata domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili;

f) laurea in giurisprudenza;

g) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.

Costituisce titolo di preferenza per la nomina l'esercizio, anche pregresso:

a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;

b) della professione di avvocato, anche nella qualità di iscritto nell'elenco speciale previsto dall'articolo 3, quarto comma, lettera b), del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di notaio;

c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali;

d) delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva;

e) delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva nelle amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici.

Costituisce altresì titolo di preferenza, in assenza di quelli indicati nel terzo comma, il conseguimento del diploma di specializzazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, adottato su conforme deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sono disciplinate le modalità del procedimento di nomina.

(Aggiunto dall'articolo 8 D.Lgs. n. 51/98)

articolo 42-quater

Incompatibilità.

Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario di tribunale:

a) i membri del parlamento nazionale ed europeo, i membri del Governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;

b) gli ecclesiastici e i ministri di confessioni religiose;

c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;

d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale;

e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attività professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria.

Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici.

Il giudice onorario di tribunale non può assumere l'incarico di consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

(Aggiunto dall'articolo 8 D.Lgs. n. 51/98)

articolo 42-quinquies

Durata dell'ufficio.

La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni. Il titolare può essere confermato, alla scadenza, per una sola volta.

Alla scadenza del triennio, il consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall'articolo 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, esprime un giudizio di idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti. Il giudizio di idoneità costituisce requisito necessario per la conferma.

I giudici onorari di tribunali che hanno in corso la procedura di conferma nell'incarico rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di cui al secondo comma, anche oltre il termine di scadenza dell'incarico. La conferma della nomina ha, comunque, effetto retroattivo con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del triennio già decorso. In caso di mancata conferma i giudici onorari di tribunale in proroga cessano dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del CSM che non necessita di decreto del Ministro.

La nomina dei giudici onorari di tribunale pur avendo effetto dalla data del decreto ministeriale di cui all'articolo 42-ter, primo comma, ha durata triennale con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo alla nomina.

(Aggiunto dall'articolo 8 D.Lgs. n. 51/98 e modificato dall'articolo 22 del d.l. n. 341/2000)

articolo 42-sexies

Cessazione, decadenza e revoca dall'ufficio.

Il giudice onorario di tribunale cessa dall'ufficio:

a) per compimento del settantaduesimo anno di età;

b) per scadenza del termine di durata della nomina o della conferma;

c) per dimissioni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di accettazione.

Il giudice onorario di tribunale decade dall'ufficio:

a) se non assume le sue funzioni entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina o nel termine più breve eventualmente fissato dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'articolo 10;

b) se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio;

c) se viene meno uno dei requisiti necessari per la nomina o sopravviene una causa di incompatibilità.

Il giudice onorario di tribunale è revocato dall'ufficio in caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo.

La cessazione, la decadenza o la revoca dall'ufficio è dichiarata o disposta con le stesse modalità previste per la nomina.

(Aggiunto dall'articolo 8 D.Lgs. n. 51/98)

articolo 42-septies

Doveri e diritti del giudice onorario di tribunale.

Il giudice onorario di tribunale è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.

Al giudice onorario competono esclusivamente le indennità e gli altri diritti espressamente attribuiti dalla legge con specifico riferimento al rapporto di servizio onorario.

(Aggiunto dall'articolo 8 D.Lgs. n. 51/98)

articolo 43

Funzioni ed attribuzioni del tribunale ordinario.

Il tribunale ordinario:

a) esercita la giurisdizione in primo grado e in appello, contro le sentenze pronunciate dal giudice di pace, in materia civile;

b) esercita la giurisdizione in primo grado in materia penale;

c) esercita le funzioni di giudice tutelare;

d) esercita nei modi stabiliti dalla legge le altre funzioni ad esso deferite.

(Modificato dagli artt. 10 e11 D.P.R. n. 449/88 e dall'articolo 9 D.Lgs. n. 51/98)

articolo 43-bis

Funzioni dei giudici ordinari ed onorari addetti al tribunale ordinario.

I giudici ordinari ed onorari svolgono presso il tribunale ordinario il lavoro giudiziario loro assegnato dal presidente del tribunale o, se il tribunale è costituito in sezioni, dal presidente o altro magistrato che dirige la sezione.

I giudici onorari di tribunale non possono tenere udienza se non nei casi di impedimento o di mancanza dei giudici ordinari.

Nell'assegnazione prevista dal primo comma, è seguito il criterio di non affidare ai giudici onorari:

a) nella materia civile, la trattazione di procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio;

b) nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, nonché la trattazione di procedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale.

(Aggiunto dall'articolo 10 D.Lgs. n. 51/98 e modificato dalla Legge n. 144/2000)

articolo 44 - (Abrogato dall'articolo 12 D.P.R. n. 449/88)

articolo 45

Giudice di sorveglianza.

Nella sede del tribunale ordinario, e nelle sedi designate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, un giudice é annualmente incaricato delle funzioni di sorveglianza sull'esecuzione delle pene detentive e sulla applicazione ed esecuzione delle misure amministrative di sicurezza.

Il giudice di sorveglianza provvede, inoltre, in materia di misure amministrative di sicurezza ed esercita le altre funzioni che la legge gli attribuisce.

In caso di bisogno possono essere incaricati delle funzioni di sorveglianza anche altri giudici del tribunale ordinario.

L'incarico di esercitare funzioni di giudice di sorveglianza é revocabile, anche se conferito a giudici inamovibili. (1)

(Modificato dall'articolo 10 D.P.R. n. 449/88)

(1) Articolo da ritenersi implicitamente abrogato, in quanto incompatibile con la normativa della L. n. 354/1975, modificata dalla L. n. 663/1986, che hanno istituito i magistrati di sorveglianza e il tribunale di sorveglianza. 

articolo 46

Costituzione delle sezioni.

Il tribunale ordinario può essere costituito in più sezioni.

Nei tribunali ordinari costituiti in sezioni sono biennalmente designate le sezioni alle quali sono devoluti, promiscuamente o separatamente, gli affari civili, gli affari penali e i giudizi in grado di appello, nonché, separatamente, le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie.

In ogni tribunale ordinario costituito in sezioni è istituita una sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare.

A ciascuna sezione, nella formazione delle tabelle ai sensi dell'articolo 7-bis, sono destinati giudici nel numero richiesto dalle esigenze di servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti, dell'urgenza della definizione delle controversie, nonché del numero delle controversie sulle quali il tribunale giudica in composizione collegiale.

I giudici destinati a ciascuna sezione non possono essere comunque in numero inferiore a cinque. Tale limite non opera per la sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare.

(Modificato dall'articolo 18 della legge n. 533/73, dagli artt. 10 e 13 D.P.R. n. 449/88, dall'articolo 11 D.Lgs. n. 51/98 e dall'articolo 2 D.Lgs. n. 138/99)

articolo 47

Attribuzioni del presidente del tribunale.

Il presidente del tribunale dirige l'ufficio e, nei tribunali costituiti in sezioni, distribuisce il lavoro tra le sezioni, salvi i compiti del presidente di sezione. Esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge nei modi da questa stabiliti.

(Modificato dall'articolo 12 D.Lgs. n. 51/98)

articolo 47-bis

Direzione delle sezioni.

Nei tribunali costituiti in sezioni e nei quali sono istituiti posti di presidente di sezione, la direzione delle sezioni è attribuita ad un presidente di sezione.

Nei tribunali nei quali non sono istituiti posti di presidente di sezione, dell'organizzazione del lavoro della sezione è incaricato il magistrato designato nelle tabelle formate ai sensi dell'articolo 7-bis.

(Aggiunto dall'articolo 13 D.Lgs. n. 51/98)

articolo 47-ter

Istituzione dei posti di presidente di sezione.

Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma, nei tribunali costituiti in sezioni ai quali sono addetti più di dieci giudici ordinari possono essere istituiti posti di presidente di sezione, in numero non superiore a quello determinato dalla proporzione di uno a dieci.

Il posto di presidente di sezione può essere comunque istituito, senza l'osservanza dei limiti previsti dal primo comma:

a) per la direzione della corte di assise e delle singole sezioni della medesima, quando il numero delle udienze da esse tenute lo richiede;

b) per la direzione delle seguenti sezioni, tenuto conto della loro consistenza numerica e delle specifiche esigenze organizzative:

1) sezioni incaricate della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie;

2) sezioni incaricate degli affari inerenti alle procedure concorsuali;

3) sezioni dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti del codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare, salvo quanto previsto dal terzo comma.

In ogni tribunale ordinario di cui alla Tabella A allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, la sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare è diretta da un presidente di sezione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380.

(Aggiunto dall'articolo 13 D.Lgs. n. 51/98 e modificato dall'articolo 3 D.Lgs. n. 138/99)

articolo 47-quater

Attribuzioni del presidente di sezione.

Il presidente di sezione, oltre a svolgere il lavoro giudiziario, dirige la sezione cui è assegnato e, in particolare, sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari, distribuisce il lavoro tra i giudici e vigila sulla loro attività, curando anche lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno della sezione. Collabora, altresì, con il presidente del tribunale nell'attività di direzione dell'ufficio.

Con le tabelle formate ai sensi dell'articolo 7-bis, al presidente di sezione può essere attribuito l'incarico di dirigere più sezioni che trattano materie omogenee, ovvero di coordinare uno o più settori di attività dell'ufficio.

(Aggiunto dall'articolo 13 D.Lgs. n. 51/98)

articolo 47-quinquies

Presidenza dei collegi.

Quando il tribunale giudica in composizione collegiale, la presidenza del collegio è assunta dal presidente del tribunale o da un presidente di sezione o dal magistrato più elevato in qualifica o dal più anziano dei magistrati di pari qualifica componenti il collegio.

(Aggiunto dall'articolo 13 D.Lgs. n. 51/98)

articolo 48

Composizione dell'organo giudicante.

In materia civile e penale il tribunale giudica in composizione monocratica e, nei casi previsti dalla legge, in composizione collegiale.

Sull'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali il tribunale giudica sempre in composizione collegiale.

Salve le disposizioni relative alla composizione delle sezioni specializzate, il tribunale, quando giudica in composizione collegiale, decide con il numero invariabile di tre componenti.

(Modificato dall'articolo 88 della legge n. 353/90 e dall'articolo 14 D.Lgs. n. 51/98)

SEZIONE I-bis

Delle sezioni distaccate di tribunale

(Aggiunta dall'articolo 15 D.Lgs. n. 51/98)

articolo 48-bis

Sezioni distaccate del tribunale ordinario.

Nei comuni indicati nella Tabella B annessa al presente ordinamento sono istituite sezioni distaccate del tribunale ordinario con la circoscrizione stabilita per ciascuna di esse.

(Aggiunto dall'articolo 15 D.Lgs. n. 51/98)

articolo 48-ter

Istituzione, soppressione e modifica della circoscrizione delle sezioni distaccate.

All'istituzione, alla soppressione ed alla modifica della circoscrizione delle sezioni distaccate del tribunale ordinario si provvede con decreto motivato del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio superiore della magistratura.

Il decreto è adottato sulla base di criteri oggettivi ed omogenei, che tengono conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei sistemi di mobilità, dell'indice di contenzioso in materia civile e penale degli ultimi due anni, della complessità e dell'articolazione delle attività economiche e sociali che si svolgono nel territorio.

L'avvio del procedimento è comunicato agli enti locali interessati, ai consigli giudiziari e ai consigli degli ordini degli avvocati. Si osservano le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il parere del Consiglio superiore della magistratura è comunicato al Ministro di grazia e giustizia entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.

Trascorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza del parere.

(Aggiunto dall'articolo 15 D.Lgs. n. 51/98)

articolo 48-quater

Affari trattati nelle sezioni distaccate.

Nelle sezioni distaccate sono trattati gli affari civili e penali sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, quando il luogo in ragione del quale è determinata la competenza per territorio rientra nella circoscrizione delle sezioni medesime.

Le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie sono trattate esclusivamente nella sede principale del tribunale. In tale sede sono altresì svolte, in via esclusiva, le funzioni del giudice per le indagini preliminari e del giudice dell'udienza preliminare.

(Aggiunto dall'articolo 15 D.Lgs. n. 51/98)

articolo 48-quinquies

Udienze relative a procedimenti da trattare nella sede principale e nelle sezioni distaccate.

In considerazione di particolari esigenze, il presidente del tribunale, sentite le parti, può disporre che una o più udienze relative a procedimenti civili o penali da trattare nella sede principale del tribunale siano tenute in una sezione distaccata, o che una o più udienze relative a procedimenti da trattare in una sezione distaccata siano tenute nella sede principale o in altra sezione distaccata.

Sentiti il consiglio giudiziario ed il consiglio dell'ordine degli avvocati, il provvedimento può essere adottato anche in relazione a gruppi omogenei di procedimenti.

(Aggiunto dall'articolo 15 D.Lgs. n. 51/98)

articolo 48-sexies

Magistrati assegnati alle sezioni distaccate.

I magistrati assegnati alle sezioni distaccate del tribunale ordinario possono svolgere funzioni anche presso la sede principale o presso altre sezioni distaccate, secondo criteri determinati con la procedura tabellare prevista dall'articolo 7-bis.

Nelle sezioni distaccate non sono istituiti posti di presidente di sezione.

(Aggiunto dall'articolo 15 D.Lgs. n. 51/98)

SEZIONE II

Del tribunale per i minorenni.

articolo 49

Costituzione e giurisdizione del tribunale per i minorenni.

In ogni sede di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello é costituito un tribunale per minorenni.

Il tribunale per i minorenni ha giurisdizione su tutto il territorio della corte di appello o della sezione di corte di appello, nei limiti di competenza determinati dalla legge.

articolo 50

Composizione del tribunale per i minorenni.

Il tribunale per i minorenni é composto da un magistrato  di corte di appello, che lo presiede, da un magistrato di tribunale e da due esperti, un uomo e una donna, aventi i requisiti richiesti dalla legge, al quali é conferito il titolo di giudice onorario del tribunale per i minorenni. Possono anche essere nominati uno o più supplenti.

Gli esperti del tribunale per i minorenni sono nominati con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia (1), per un triennio, e possono essere confermati.

(Modificato dall'articolo 5 L. n. 1441/56)

(1) La competenza e la procedura per la nomina degli esperti è ora disciplinata dagli artt. 10, comma 1, n. 2 e 17 L. n. 195/1958.  

articolo 50-bis

Giudice per le indagini preliminari.

1. In ogni tribunale per i minorenni uno o più magistrati sono incaricati, come giudici singoli, dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari. L'organizzazione del lavoro dei predetti giudici é attribuita al più anziano.

2. Nell'udienza preliminare, il tribunale per i minorenni, giudica composto da un magistrato e da due giudici onorari, un uomo e una donna, dello stesso tribunale.

(Aggiunto dall'articolo 14 D.P.R. n. 449/88)

articolo 51

Giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni.

Le funzioni di giudice di sorveglianza sono esercitate dal giudice addetto al tribunale per i minorenni.

Il presidente del tribunale, sentito il procuratore del Re Imperatore (1), può, con suo decreto (2) , destinare anche altro giudice, con le stesse funzioni, al tribunale per i minorenni.

(1) V. nota 2 in calce all'articolo 17.
(2) Il relativo provvedimento  deve ora essere adottato ai sensi degli artt. 10,   comma 1, n. 1 e 17 L. n. 195/1958. 

CAPO IV

Della corte di appello.

SEZIONE I

Disposizioni generali.

articolo 52

Sede della corte di appello.

La corte di appello ha sede nel capoluogo dei distretti indicati nella Tabella A annessa al presente ordinamento.

articolo 53

Funzioni ed attribuzioni della corte di appello.

La corte di appello:

a) esercita la giurisdizione nelle cause di appello delle sentenze pronunciate in primo grado dai tribunali in materia civile e penale;

b) esercita inoltre le funzioni a essa deferite dal codice di procedura penale diverse da quelle del giudizio di appello avverso le sentenze pronunciate nel dibattimento di primo grado; delibera in camera di consiglio nei casi previsti dal codice di procedura civile e conosce degli altri affari ad essa deferiti dalle leggi.

(Modificato dall'articolo 15 D.P.R. n. 449/88 e dall'articolo 18 D.Lgs. n. 51/98)

articolo 54

Costituzione delle sezioni nelle corti di appello.

Nella formazione delle tabelle ai sensi dell'articolo 7-bis sono designati i presidenti e i consiglieri che fanno parte di ciascuna sezione e i supplenti.

Si osserva per le corti di appello il disposto dell'articolo 16 in quanto applicabile.

Sono altresì designate le sezioni in funzione di corte di assise (1), la sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, la sezione per i minorenni ed eventualmente quella che funziona da tribunale regionale delle acque pubbliche.

(Modificato dall'articolo 16 D.P.R. n. 449/88 e dall'articolo 19 D.Lgs. n. 51/98)

(1) La corte di assise è ora organo autonomo ai sensi L. n 287/1951 e successive modificazioni. 

articolo 55

Magistrati della corte di appello.

Il primo (1) presidente presiede la prima sezione della corte di appello e può presiedere anche le altre sezioni.

Le sezioni sono presiedute da presidenti di sezione.

I giudici delle corti di appello hanno il titolo di consiglieri.

(1) Per la soppressione di tale qualifica v. nota 1 in calce all'articolo17. 

articolo 56

Costituzione del collegio giudicante.

La corte di appello giudica col numero invariabile di tre votanti.

(Modificato dall'articolo 1 L. n. 532/77)

articolo 57  (Abrogato dall'articolo 17 D.P.R. n. 449/88)

articolo 58

Sezione per i minorenni.

Una sezione della corte giudica sulle impugnazioni dei provvedimenti del tribunale per i minorenni. Ad essa sono altresì demandate le altre funzioni della corte di appello previste dal codice di procedura penale, nei procedimenti a carico di imputati minorenni.

La sezione giudica con l'intervento di due esperti, un uomo ed una donna, aventi i requisiti prescritti dalla legge, i quali si aggiungono ai tre magistrati della sezione.

Agli esperti della sezione per i minorenni é conferito il titolo di consigliere onorario dalla sezione della Corte di appello per i minorenni; ad essi é applicabile il disposto dei due ultimi commi dell'articolo 50.

Le funzioni di consigliere delegato per la sorveglianza sono, per i minorenni, esercitate da uno dei magistrati della sezione di Corte di appello per i minorenni (1).

(Modificato dall'articolo 5 L. n. 1441/56, dall'articolo 2 L. n. 532/77 e dall'articolo18 D.P.R. 449/88).

(1) Comma da ritenersi abrogato per effetto dell'articolo 79 L. n. 354/1975, che ha attribuito le relative funzioni al tribunale per i minorenni.  

articolo 59

Sezioni distaccate di corte d'appello.

Le sezioni distaccate delle corti di appello hanno sede nei comuni indicati nella Tabella A, annessa al presente ordinamento.

Esse, nella circoscrizione territoriale nella quale esercitano la giurisdizione, costituiscono sezioni delle corti di appello dalle quali dipendono.

Alle sezioni distaccate di corte di appello sono preposti presidenti di sezione alla dipendenza del primo (1) presidente, ed alle rispettive procure generali sono preposti avvocati generali alla dipendenza del procuratore generale del Re Imperatore (2).

(1) Per la soppressione di tale qualifica v. nota 1 in calce all'articolo17.
(2)  V. nota 2 in calce all'articolo 17.

SEZIONE II

Della corte di assise (1).

(1) Gli articoli compresi in questa sezione devono ritenersi abrogati a seguito dell'entrata in vigore L. n. 287/1951 e successive modificazioni.  

articolo 60

Sedi di corte di assise.

In ogni distretto di corte di appello sono costituite una o più corti di assise.

Ogni corte di assise esercita la giurisdizione nel circolo ad essa assegnato, in conformità dalla Tabella d annessa al presente ordinamento.

Per uno stesso circolo possono essere costituite anche più corti di assise.

Le altre norme riflettenti l'ordinamento della corte di assise sono dettate la legge speciale.

articolo 61

Costituzione della corte di assise.

La corte di assise é composta:

a) da un presidente di sezione di corte di appello che la presiede;

b) da un consigliere di corte di appello ovvero da un presidente o presidente di sezione di tribunale;

c) da cinque assessori.

Magistrati e assessori costituiscono un unico collegio.

I presidenti e gli altri magistrati che compongono le corti di assise sono nominati ogni anno e possono essere destinati a presiedere o a comporre più corti di assise comprese nel distretto della corte di appello.

articolo 62

Grado onorario degli assessori.

Gli assessori, durante la sessione, sono equiparati ai consiglieri di corte di appello, nell'ordine di precedenza a corte e nelle funzioni e cerimonie pubbliche.

SEZIONE III

Della magistratura del lavoro (1).

(1) La disposizione contenuta in tale sezione deve ritenersi abrogata a seguito dell'entrata in vigore L. n. 533/1973.

articolo 63

Costituzione della magistratura del lavoro.

Una speciale sezione della corte di appello funziona come magistratura del lavoro, con le attribuzioni e le modalità stabilite dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali. Essa giudica col numero invariabile di tre magistrati, di cui due esperti che vi sono aggregati di volta in volta.

La magistratura del lavoro, quando giudica sulle controversie individuali in materia corporativa in grado di appello, é integrata da due consiglieri designati annualmente dal primo presidente, in sostituzione degli esperti.

SEZIONE IV

Del tribunale regionale delle acque pubbliche.

articolo 64

Costituzione del tribunale regionale delle acque pubbliche.

Il tribunale regionale delle acque pubbliche ha sede presso le corti di appello indicate nella Tabella E annessa al presente ordinamento.

Il tribunale regionale delle acque pubbliche costituisce una sezione della corte di appello presso la quale é istituito.

Alla sezione sono aggregati tre funzionari del corpo reale (1) del genio civile designati dal presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici e nominati con decreto reale (2), su proposta del Ministro di grazia e giustizia (3). Essi durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

La sezione di corte di appello funzionante come tribunale regionale delle acque pubbliche giudica col numero invariabile di tre votanti, in essi compreso il funzionario tecnico che per legge concorre a costituire il collegio. Questo funzionario deve prestare giuramento davanti al presidente della sezione, con la formula indicata nell'articolo 9.

(1) Denominazione superata dall'ordinamento repubblicano: v. D.Lgs. C.P.S. n. 261/1947.
(2) Ora decreto del Presidente della Repubblica.
(3) Sulla competenza e la procedura per tali nomine v. ora artt. 10, comma 1, n. 2 e 17 L. n. 195/1958 e articolo 38 D.P.R. n. 916/1958.

CAPO V

Della corte suprema di cassazione.

articolo 65

Attribuzioni della corte suprema di cassazione.

La corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità dal diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni, ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge.

La corte suprema di cassazione ha sede in Roma ed ha giurisdizione su tutto il territorio del regno, dell'impero e su ogni altro territorio soggetto alla sovranità dello Stato (1).

(1) Il riferimento all'impero e agli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato è superato. 

articolo 66

Composizione della corte suprema di cassazione.

La corte suprema di cassazione é costituita in sezioni (1), e composta da un primo presidente (2), da presidenti di sezione e da consiglieri.

Il primo presidente presiede le udienze a sezioni unite e le adunanze solenni e può presiedere le udienze delle singole sezioni.

La composizione delle sezioni é stabilita ai sensi dell'articolo 7-bis. A ciascuna delle sezioni civili e penali é preposto un presidente di sezione e possono essere assegnati altri presidenti di sezione.

(Modificato dall'articolo 19 D.P.R. n. 449/88)

(1) L'articolo 19 L. n. 533/1973 ha istituito una sezione lavoro che giudica con il numero di cinque votanti.
(2) L'articolo 1, comma 1, L. n. 1/1963 ha istituito il posto di presidente aggiunto della Corte di cassazione , equiparato, a tutti gli effetti, al procuratore generale presso la stessa Corte.

articolo 67

Costituzione del collegio giudicante.

La corte suprema di cassazione in ciascuna sezione giudica col numero invariabile di cinque votanti. Giudica a sezioni unite col numero invariabile di nove votanti.

Il collegio a sezioni unite in materia civile é composto da magistrati appartenenti alle sezioni civili; in materia penale é composto da magistrati appartenenti alle sezioni penali.

(Modificato dall'articolo 3 L. n. 532/77)

articolo 68

Ufficio del massimario e del ruolo.

Presso la corte suprema di cassazione é costituito un ufficio del massimario e del ruolo, diretto da un magistrato della corte medesima designato dal primo presidente.

All'ufficio sono addetti, salvi il disposto del terzo comma dell'articolo 135, nove magistrati, di grado non superiore a consigliere di corte d'appello o parificato, cinque dei quali possono essere collocati fuori del ruolo organico della magistratura entro i limiti numerici stabiliti nell'articolo 210 del presente ordinamento (1).

Le attribuzioni dell'ufficio del massimario e del ruolo sono stabilite dal primo presidente della corte suprema di cassazione, sentito il procuratore generale del Re Imperatore (2).

(1) Tale comma deve ritenersi abrogato a seguito della L. n. 486/1956, sostituita dalla L. n. 1050/1971 e modificata dalla L. n. 405/1985, che disciplina le applicazioni alla Corte di Cassazione e alla procura generale presso la stessa Corte.
(2) V. nota 2 in calce all'articolo 17.

TITOLO III

Del pubblico ministero

CAPO I

Della costituzione del pubblico ministero.

articolo 69

Funzioni del pubblico ministero.

Il pubblico ministero esercita, sotto la vigilanza del Ministro di grazia e giustizia, le funzioni che la legge gli attribuisce.

(Modificato dall'articolo 39 R.D.Lgs. n. 511/46)

articolo 70

Costituzione del pubblico ministero.

1. Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate dal procuratore generale presso la corte di cassazione, dai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni e dai procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari. Negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere istituiti posti di procuratore aggiunto in numero non superiore a quello risultante dalla proporzione di un procuratore aggiunto per ogni dieci sostituti addetti all'ufficio. Negli uffici delle procure della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto può essere comunque istituito un posto di procuratore aggiunto per specifiche ragioni riguardanti lo svolgimento dei compiti della direzione distrettuale antimafia.

2. Presso le sezioni distaccate di corte di appello le funzioni del procuratore generale sono esercitate dall'avvocato generale, a norma dell'articolo 59.

3. I titolari degli uffici del pubblico ministero dirigono l'ufficio cui sono preposti, ne organizzano l'attività ed esercitano personalmente le funzioni attribuite al pubblico ministero dal codice di procedura penale e dalle altre leggi, quando non designino altri magistrati addetti all'ufficio. Possono essere designati più magistrati in considerazione del numero degli imputati o della complessità delle indagini o del dibattimento.

4. Nel corso delle udienze penali, il magistrato designato svolge le funzioni del pubblico ministero con piena autonomia e può essere sostituito solo nei casi previsti dal codice di procedura penale. Il titolare dello ufficio trasmette al consiglio superiore della magistratura copia del provvedimento motivato con cui ha disposto la sostituzione del magistrato.

5. Ogni magistrato addetto ad una procura della repubblica, che, fuori dell'esercizio delle sue funzioni, viene comunque a conoscenza di fatti che possano determinare l'inizio dell'azione penale o di indagini preliminari, può segnalarli per iscritto al titolare dell'ufficio. Questi, quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione e non intende procedere personalmente, provvede a designare per la trattazione uno o più magistrati dell'ufficio.

6. Quando il procuratore nazionale antimafia o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della repubblica interessati.

6-bis. Entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di avocazione, il procuratore della repubblica interessato può proporre reclamo al procuratore generale presso la corte di cassazione. Questi, se accoglie il reclamo, revoca il decreto di avocazione, disponendo la restituzione degli atti.

(Modificato dall'articolo 20 D.P.R. n. 449/88, dall'articolo 4 D.L. n. 292/91, dall'articolo 13 D.L. n. 346/91, dall'articolo 10 D.L. n. 367/91, dall'articolo3 L. n. 160/92, dall'articolo 20 D.Lgs. n. 51/98 e dall'articolo4 D.Lgs. n. 138/99)

articolo 70-bis

Direzione distrettuale antimafia.

1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 51 comma 3- bis del codice di procedura penale il procuratore della repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale antimafia designando i magistrati che devono farne parte per la durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte uditori giudiziari. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al consiglio superiore della magistratura.

2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato é preposto all'attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.

3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati indicati nell'articolo 51 comma 3- bis del codice di procedura penale, i magistrati addetti alla direzione.

4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale antimafia la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale antimafia. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale antimafia.

(Aggiunto dall'articolo 5 D.L. n. 367/91)

articolo 71

Nomina e funzioni dei magistrati onorari della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario.

Alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere addetti magistrati onorari in qualità di vice procuratori per l'espletamento delle funzioni indicate nell'articolo 72 e delle altre ad essi specificamente attribuite dalla legge.

I vice procuratori onorari sono nominati con le modalità previste per la nomina dei giudici onorari di tribunale. Ad essi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 42-ter, 42-quater, 42-quinquies e 42-sexies.

(Modificato dall'articolo 21 D.P.R. n. 449/88, dall'articolo 2 D.Lgs. n. 15/90 e dall'articolo 21 D.Lgs. n. 51/98)

articolo 71-bis

Esercizio delle funzioni di vice procuratore onorario presso la sola sede principale o sezione distaccata.

Il procuratore della Repubblica può stabilire che determinati vice procuratori onorari addetti al suo ufficio esercitino le funzioni del pubblico ministero soltanto presso la sede principale del tribunale o presso una o più sezioni distaccate, ovvero presso la sede principale e una o più sezioni distaccate.

In tal caso, per i vice procuratori onorari che esercitano la professione forense l'incompatibilità di cui all'articolo 42-quater, secondo comma, è riferita unicamente all'ufficio o agli uffici presso i quali sono svolte le funzioni.

(Aggiunto dall'articolo 22 D.Lgs. n. 51/98)

articolo 72

Delegati del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario.

Nei procedimenti sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega nominativa del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario:

a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio, da ufficiali di polizia giudiziaria diversi da coloro che hanno preso parte alle indagini preliminari o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

b) nell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, da uditori giudiziari che abbiano compiuto un periodo di tirocinio di almeno sei mesi, nonché, limitatamente alla convalida dell'arresto nel giudizio direttissimo, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio in servizio da almeno sei mesi;

c) per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ai sensi degli articoli 459, comma 1, e 565 del codice di procedura penale, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio;

d) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, salvo quanto previsto dalla lettera b), nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'articolo 655, comma 2, del medesimo codice, e nei procedimenti di opposizione al decreto del pubblico ministero di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici e traduttori ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio;

e) nei procedimenti civili, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio o dai laureati in giurisprudenza di cui alla lettera a).

La delega è conferita in relazione ad una determinata udienza o a un singolo procedimento. Nella materia penale, essa è revocabile nei soli casi in cui il codice di procedura penale prevede la sostituzione del pubblico ministero.

Nella materia penale, è seguito altresì il criterio di non delegare le funzioni del pubblico ministero in relazione a procedimenti relativi a reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva superiore a quattro anni di reclusione, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale.

(Modificato dall'articolo 22 D.P.R. n. 449/88, dall'articolo 1 D.Lgs. n. 15/90, dall'articolo 13 D.L. n. 346/91 e dall'articolo 23 D.Lgs. n. 51/98)

CAPO II

Delle attribuzioni del pubblico ministero.

articolo 73

Attribuzioni generali del pubblico ministero.

Il pubblico ministero veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti cautelari che ritiene necessari;

Promuove la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza;

Fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge.

Ha pure azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi d'ordine pubblico e che interessano i diritti dello stato, e per la tutela dell'ordine corporativo (1), sempre che tale azione non sia dalla legge ad altri organi attribuita.

(1) Parte da ritenersi abrogata per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo (D.L.Lgt. n. 369/1944). 

articolo 74

Attribuzioni del pubblico ministero in materia penale.

Il pubblico ministero inizia ed esercita l'azione penale.

Un rappresentante del pubblico ministero interviene a tutte le udienze penali delle corti e dei tribunali ordinari. In mancanza del suo intervento, l'udienza non può aver luogo.

Le attribuzioni del pubblico ministero negli atti preliminari del giudizio e nelle udienze della corte d'assise spettano al procuratore generale del Re Imperatore (1) presso la corte d'appello, il quale le esercita personalmente o per mezzo di altro magistrato addetto, al suo ufficio (2).

Il procuratore generale, nella circoscrizione della corte di appello, provvede alla designazione dei magistrati del pubblico ministero che debbono intervenire alle udienze delegando, se occorre, il procuratore del Re Imperatore (1) o un sostituto presso il tribunale della sede dove é convocata la corte d'assise (2).

La norma del comma precedente si applica anche per le udienze di corte d'assise che si tengono nella circoscrizione di una sede distaccata di corte d'appello (2).

(Modificato dall'articolo 24 D.Lgs. 51/98)

(1) V. nota 2 in calce all'articolo 17.
(2) Tali commi devono ritenersi abrogati a seguito della nuova disciplina delle corti di assise contenuta nella L. n. 287/1951.

articolo 75

Attribuzioni del pubblico ministero in materia civile ed amministrativa.

Il pubblico ministero esercita l'azione civile ed interviene nei processi civili nei casi stabiliti dalla legge; in mancanza del suo intervento, quando é richiesto dalla legge, l'udienza non può aver luogo.

Esercita la vigilanza sul servizio dello stato civile e le altre attribuzioni demandategli nella stessa materia, in conformità alle leggi e ai regolamenti.

Il pubblico ministero presso le corti di appello interviene sempre nelle cause collettive ed individuali del lavoro (1) e negli altri casi stabiliti dalla legge.

(1) L'articolo 2 L. n. 533/1973 ha abrogato il n. 4 dell'articolo79, comma 1, c.p.c., che prevedeva l'intervento obbligatorio del pubblico ministero nelle cause di lavoro in grado di appello.  

articolo 76

Attribuzioni del pubblico ministero presso la corte suprema di cassazione.

Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e conclude in tutte le udienze civili e penali, e redige requisitorie scritte nei casi stabilite dalla legge.

(Modificato dall'articolo 5 L. n. 532/77)

articolo 76-bis

Procuratore nazionale antimafia.

1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione é istituita la direzione nazionale antimafia.

2. Alla Direzione é preposto un magistrato di cassazione, scelto tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni, funzioni di pubblico ministero o giudice istruttore, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata. L'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

3. Alla nomina del procuratore nazionale antimafia si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.

4. Alla Direzione sono addetti, quali sostituti, magistrati con funzione di magistrati di corte di appello, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata. Alle nomine provvede il consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale antimafia. Il procuratore nazionale antimafia designa uno o più dei sostituti procuratori ad assumere le funzioni di procuratore nazionale antimafia aggiunto.

5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

6. Al procuratore nazionale antimafia sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371- bis del codice di procedura penale.

6-bis. Prima della nomina disposta dal consiglio superiore della magistratura, il procuratore generale presso la corte di cassazione applica, quale procuratore nazionale antimafia, un magistrato che possegga, all'epoca dell'applicazione, i requisiti previsti dal comma 2.

(Aggiunto dall'articolo 6 D.L. n. 367/91 e modificato dall' articolo 1 L. n. 356/92)

articolo 76-ter

Attribuzioni del procuratore generale presso la corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo.

1. Il procuratore generale presso la corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale antimafia e sulla relativa direzione nazionale.

2. Nella relazione generale sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86, il procuratore generale comunica l'attività svolta e i risultati conseguiti dal procuratore nazionale antimafia e dalle direzioni nazionale e distrettuali antimafia.

(Aggiunto dall'articolo 9 D.L. n. 367/91)

articolo 77

Azione di annullamento, revocazione e revisione delle sentenze.

Il pubblico ministero, nei casi e nelle forme stabilite dalle leggi di procedura, può proporre ricorso per cassazione nell'interesse della legge, ed impugnare per revocazione le sentenze civili, nonché chiedere la revisione delle sentenze penali.

articolo 78

Attribuzioni del pubblico ministero nel processo di esecuzione.

Il pubblico ministero promuove la esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti del giudice penale, secondo le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi a questo complementari.

Le sentenze e gli altri provvedimenti del giudice civile sono fatti eseguire di ufficio dal pubblico ministero nei casi preveduti dalla legge.

articolo 79

Richieste del pubblico ministero per la disciplina delle udienze.

Il pubblico ministero fa le opportune richieste al giudice per la disciplina delle udienze penali, e di quelle civili nelle quali interviene, salvi i poteri diretti in tale materia che la legge gli attribuisce per il tempo in cui il giudice é in camera di consiglio.

articolo 80

Intervento in camera di consiglio del pubblico ministero presso le corti di appello ed i tribunali.

Presso le corti di appello ed i tribunali il pubblico ministero non può assistere alla deliberazione della decisione delle cause civili e penali.

Il pubblico ministero interviene nei procedimenti di camera di consiglio in materia penale, ma non può assistere nemmeno alle deliberazioni in camera di consiglio in materia civile.

Deve, peraltro, assistere a quelle deliberazioni che riguardano l'ordine ed il servizio interno delle corti e dei tribunali.

articolo 81

Attribuzioni del pubblico ministero nelle assemblee generali e in materia disciplinare.

Il pubblico ministero interviene alle assemblee generali delle corti nel modo indicato nell'articolo 96 del presente ordinamento. Esercita in materia disciplinare le attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi.

articolo 82

Potestà del pubblico ministero di richiedere la convocazione di assemblee generali.

Quando occorre fare rilievi e richieste circa il servizio e la disciplina il procuratore generale del Re Imperatore (1) richiede, ed il primo (2) presidente della corte ordina la convocazione dell'assemblea generale per le relative deliberazioni.

(1) V. nota 2 in calce all'articolo 17.
(2) Per la soppressione di tale qualifica v. nota 1 in calce all'articolo17.  

articolo 83

Subordinazione della polizia giudiziaria al pubblico ministero.

1. Il procuratore generale presso la corte d'appello esercita la sorveglianza nel distretto della corte di appello sulla osservanza delle norme relative alla diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte della autorità giudiziaria.

(Modificato dall'articolo 23 D.P.R. n. 449/88)

articolo 84  (Abrogato dall'articolo 24 D.P.R. n. 449/88)

TITOLO IV

Dell'anno giudiziario, delle assemblee generali, delle supplenze e delle applicazioni

CAPO I

Dell'anno giudiziario.

articolo 85  (Abrogato dall'articolo 1 R.D.L. n. 732/43)

articolo 86

Relazione dei procuratori generali del Re Imperatore al Ministro di grazia e giustizia.

Il procuratore generale del Re Imperatore presso la corte suprema di cassazione comunica al Ministro, per ogni anno giudiziario, una relazione generale sull'amministrazione della giustizia.

I procuratori generali presso le corti di appello comunicano al Ministro analoga relazione per i singoli distretti.

articolo 87

Relazione del Ministro di grazia e giustizia alla maestà del Re Imperatore.

Il Ministro di grazia e giustizia riferisce alla maestà del Re Imperatore (1), per ogni anno giudiziario, sull'amministrazione della giustizia nel regno, nell'impero e negli altri territori soggetti alla sovranità dello stato (2).

(1) Ora Presidente della Repubblica in conseguenza del mutamento istituzionale.
(2) Il riferimento all'impero e agli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato è superato. 

articolo 88

Relazione dei procuratori generali del Re Imperatore per l'inaugurazione dell'anno giudiziario.

Il Ministro di grazia e giustizia può disporre che il procuratore generale del Re Imperatore presso la corte suprema di cassazione ed i procuratori generali presso le corti di appello riferiscano nell'assemblea generale di tutte o di alcune corti, per la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, sull'amministrazione della giustizia.

articolo 89

Convocazione dell'assemblea generale per l'inizio dell'anno giudiziario.

L'assemblea generale delle corti per l'inaugurazione dell'anno giudiziario e per la lettura del decreto reale che compone le sezioni si riunisce entro il quinto giorno dalla data d'inizio dell'anno giudiziario.

L'assemblea generale si riunisce in forma pubblica e solenne per ascoltare la relazione del procuratore generale del Re Imperatore nel caso indicato nell'articolo precedente.

articolo 90

Ferie dei magistrati durante l'anno giudiziario.

I magistrati che esercitano funzioni giudiziarie hanno un periodo annuale di ferie di quarantacinque giorni.

Per i magistrati della corte suprema di cassazione, delle corti di appello e dei tribunali, nonché per i magistrati addetti ai commissariati degli usi civici, ai tribunali delle acque pubbliche, il periodo é fissato al principio di ogni anno con decreto ministeriale..

(Modificato dall'articolo 2 L. n. 704/61, dall'articolo 8 della legge 97/79 e dall'articolo 25 D.Lgs. n. 51/98)

articolo 91

Affari penali nel periodo feriale dei magistrati.

Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali trattano le cause penali relative ad imputati detenuti o a reati che possono prescriversi, o che, comunque, presentano carattere di urgenza.

articolo 92

Affari civili nel periodo feriale dei magistrati.

Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia corporativa (1), ai procedimenti cautelari, per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all'esecuzione, nonché quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.

In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza é fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso con decreto non impugnabile, e per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.

(1) L'ordinamento corporativo è stato soppresso con D.L.Lgt. n. 369/1944. La materia lavoro è ora contemplata all'articolo 3 L. n. 742/1969.   

CAPO II

Delle assemblee generali.

articolo 93

Oggetto delle assemblee generali.

La corte suprema di cassazione e le corti di appello si riuniscono in assemblea generale:

1° per l'inaugurazione dell'anno giudiziario;

2° per dare al governo pareri richiesti su disegni di legge od altre materie di pubblico interesse.

3° per deliberare su materie d'ordine e di servizio interno e che interessano l'intero organo giudiziario.

Il procuratore generale del Re Imperatore (1) può chiedere la convocazione della corte in camera di consiglio per eventuali rilievi e richieste di provvedimenti. La corte delibera con l'intervento del procuratore generale.

(1) V. nota 2 in calce all'articolo 17. 

articolo 94

Convocazione delle assemblee generali.

Le assemblee generali sono convocate dal primo (1) presidente della corte o da chi ne fa le veci, di propria iniziativa, o su richiesta del pubblico ministero.

(1) Per la soppressione di tale qualifica v. nota 1 in calce all'articolo17.  

articolo 95

Costituzione delle assemblee generali.

L'assemblea generale é costituita dalla riunione di tutte le sezioni della corte.

Per la legittimità delle sue deliberazioni é necessario l'intervento di almeno due terzi dei magistrati della corte.

L'assemblea generale può adunarsi, in caso di urgenza, anche durante il periodo feriale, nel quale caso essa é legittimamente costituita quando vi intervengono tutti i magistrati in servizio.

articolo 96

Intervento del pubblico ministero nelle assemblee generali.

Il pubblico ministero interviene nelle assemblee generali per mezzo del procuratore generale del Re Imperatore (1) o di chi ne fa le veci. Alle adunanze solenni intervengono tutti i magistrati del pubblico ministero che appartengono all'ufficio.

Alle deliberazioni delle assemblee generali assiste il rappresentante del pubblico ministero.

Nel caso preveduto dall'articolo 93, n. 2, il rappresentante del pubblico ministero ha voto individuale deliberativo.

(1) V. nota 2 in calce all'articolo 17. 

CAPO III

Delle supplenze e delle applicazioni.

SEZIONE I

Delle supplenze.

articolo 97

Supplenze di magistrati negli organi giudiziari collegiali.

Negli organi giudiziari collegiali costituiti in sezioni i magistrati che compongono ciascuna sezione sono sostituiti, in caso di mancanza o di impedimento, con magistrati di altre sezioni.

Il provvedimento é emanato con decreto del presidente della corte suprema di cassazione o della corte di appello o del presidente del tribunale ordinario o del presidente del tribunale per i minorenni, per i magistrati addetti ai rispettivi uffici.

Il presidente della corte di appello provvede, inoltre, per i magistrati che compongono le corti di assise di appello, le corti di assise e i tribunali regionali delle acque pubbliche.

É vietato l'intervento in ciascuna sezione di più di un supplente estraneo al collegio.

I provvedimenti di supplenza ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3-bis, sono adottati dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte a seconda che si tratti di uffici giudicanti o requirenti.

(Modificato dall'articolo 25 D.P.R. n. 449/88 e dall'articolo 6 L. n. 133/98)

articolo 98

Destinazione alle sezioni di magistrati aventi particolari funzioni.

I magistrati addetti agli organi giudiziari indicati nel terzo comma dell'articolo precedente, e quelli incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari, e alle sezioni delle controversie individuali in materia corporativa (1), nonché i giudici di sorveglianza (2) possono anche far parte di qualunque sezione della corte o del tribunale.

(Modificato dall'articolo 26 D.P.R. n. 449/88)

(1) A seguito della soppressione dell'ordinamento corporativo deve ora intendersi "alle sezioni delle controversie individuali di lavoro"; v. però quanto previsto dall'articolo 21, ult. comma, L. n. 533/1973 sulla assegnazione ai magistrati delle sezioni lavoro "di controversie o di affari di diversa natura".
(2) Il riferimento ai giudici di sorveglianza deve ritenersi superato dalla previsione dell'articolo 68, ult. comma, L. 354/1975, il quale dispone che "i magistrati addetti agli uffici di sorveglianza non devono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie". Tale disposizione non si applica al giudice di sorveglianza per i minorenni, a norma dell'articolo 79, ult. comma, stessa legge, ma occorre tenere presente il disposto dell'articolo 3 D.Lgs. n. 272/1989.

articolo 99

Supplenza del giudice conciliatore e del vice conciliatore.

In caso di mancanza o di impedimento del giudice conciliatore o del vice conciliatore di un comune avente più uffici di conciliazione, il presidente del tribunale può incaricare temporaneamente della supplenza il giudice conciliatore o il vice conciliatore di un altro ufficio dello stesso comune, designato dal procuratore del Re Imperatore (1).

Se la mancanza o l'impedimento si verifica in un comune avente un solo ufficio di conciliazione, negli stessi modi, l'incarico é conferito al giudice conciliatore o al vice conciliatore di un comune vicino. In tal caso questi ha diritto, a carico del comune ove si reca, ad una indennità da determinarsi nel regolamento.

(1)  V. nota 2 in calce all'articolo 17.
L'articolo 14, comma 4, R.D.Lgs. n. 511/1946, che attribuisce il potere di sorveglianza sugli uffici di conciliazione del circondario al presidente del tribunale e non più al procuratore della Repubblica. 

articolo 100

Supplenza del cancelliere.

In caso di mancanza o di impedimento temporaneo del cancelliere, può essere, in via di urgenza, assunto ad esercitarne le funzioni altro impiegato del comune delegato dal podestà (1).

(1) Ora sindaco. V. ora sulla supplenza del cancelliere l'articolo 74 L. n. 1196/1960.

articolo 101  (Abrogato dall'articolo 7 D.Lgs. n. 273/89)

articolo 102  (Abrogato dall'articolo 7 D.Lgs. n. 273/89)

articolo 103  (Abrogato dall'articolo 7 D.Lgs. n. 273/89)

articolo 104

Supplenza in caso di mancanza od impedimento del presidente del tribunale o della sezione.

Il magistrato destinato a presiedere il tribunale o la sezione in caso di mancanza o di impedimento del titolare viene designato annualmente.

Quando a tale designazione non si é provveduto, fa le veci del titolare mancante o impedito il più anziano dei giudici che compongono la sezione. Nelle funzioni che gli sono specialmente attribuite, il presidente del tribunale é supplito dal più anziano dei presidenti di sezione, o, in mancanza di essi, dal più anziano dei giudici.

articolo 105  (Abrogato dall'articolo 30 D.Lgs. n. 51/98)

articolo 106

Supplenza di giudici istruttori e di giudici di sorveglianza.

In caso di mancanza o di impedimento di un giudice istruttore o di un giudice di sorveglianza, il presidente, con suo decreto, destina altro giudice del tribunale a farne le veci (1).

(1) Il disposto dell'articolo deve ritenersi superato dalla normativa sopravvenuta: il riferimento al giudice istruttore può valere soltanto per il periodo transitorio di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. La supplenza negli uffici di sorveglianza è ora disciplinata dall'articolo 68 L. n. 354/1975, modificato dall'articolo 7 L. n. 1/1977 e poi sostituito dall'articolo 20 L. n. 663/1986.

articolo 107

Supplenza del presidente della corte di assise (1).

In caso di mancanza o di impedimento, il presidente della corte di assise viene sostituito, con provvedimento del primo presidente della corte di appello, sentito il procuratore generale del Re Imperatore, da un altro presidente di sezione o da un consigliere di corte di appello, sempre che il primo presidente non decida di presiederla egli stesso.

Nei dibattimenti che si prevedono di lunga durata, il primo presidente della corte di appello ha facoltà di destinare un presidente aggiunto, meno anziano di quello ordinario, il quale assiste al dibattimento, per continuarlo in caso di legittimo impedimento del presidente ordinario.

(1) L'articolo è da ritenersi superato dalla nuova disciplina in materia contenuta nell'articolo 18 L. n. 287/1951 e nell'articolo 10 D.Lgs. n. 273/1989.

articolo 108

Supplenza dei magistrati della corte di appello.

Sono annualmente designati i magistrati destinati a presiedere la corte o la sezione, in caso di mancanza o di impedimento dei rispettivi titolari.

Quando a tale designazione non si é provveduto, fa le veci del titolare mancante o impedito il più anziano dei magistrati del grado immediatamente inferiore (1), appartenente alla corte o alla sezione.

Se in una sezione manca, o é impedito il presidente o alcuno dei consiglieri necessari per costituire il collegio giudicante, il primo (2) presidente, quando non può provvedere a norma dell'articolo 97, delega a supplirli il presidente o il più anziano dei presidenti di sezione del tribunale.

(1) Vedi nota  1 in calce all'articolo 4.
(2) Per la soppressione di tale qualifica v. nota 1 in calce all'articolo17. 

articolo 109

Supplenza di magistrati del pubblico ministero.

In caso di mancanza o di impedimento:

del procuratore generale del Re Imperatore (1), regge l'ufficio l'avvocato generale o il sostituto anziano;

del procuratore del Re Imperatore (1), regge l'ufficio il procuratore aggiunto o il sostituto anziano;

di tutti o alcuni dei magistrati degli uffici del pubblico ministero del distretto, il procuratore generale presso la corte di appello può disporre che le relative funzioni siano esercitate temporaneamente da altri magistrati di altri uffici del pubblico ministero del distretto.

(Modificato dall'articolo 27 D.P.R. n. 449/88)

(1) V. nota 2 in calce all'articolo 17. 

SEZIONE II

Delle applicazioni.

articolo 110

Applicazione dei magistrati.

1. Possono essere applicati  ai tribunali ordinari, ai tribunali per i minorenni e di sorveglianza, alle corti di appello, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o più magistrati in servizio presso gli organi giudicanti del medesimo o di altro distretto; per gli stessi motivi possono essere applicati a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui all'articolo 70, comma 1, sostituti procuratori in servizio presso uffici di procura del medesimo o di altro distretto. I magistrati di tribunale possono essere applicati per svolgere funzioni, anche direttive, di magistrato di corte d'appello.

2. La scelta dei magistrati da applicare é operata secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati in via generale dal Consiglio Superiore della Magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. L'applicazione é disposta con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario, dal presidente della corte di appello per i magistrati in servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto e dal procuratore generale presso la corte di appello per i magistrati in servizio presso uffici del pubblico ministero. Copia del decreto é trasmessa al consiglio superiore della magistratura e al ministro di grazia e giustizia a norma dell'articolo 42 del decreto del presidente della repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

3. Per i magistrati in servizio presso organi giudicanti o uffici del pubblico ministero di altro distretto l'applicazione é disposta dal consiglio superiore della magistratura, nel rispetto dei criteri obiettivi e predeterminati fissati in via generale ai sensi del comma 2, su richiesta motivata del ministro di grazia e giustizia ovvero del presidente o, rispettivamente, del procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio al quale si riferisce l'applicazione, sentito il consiglio giudiziario del distretto nel quale presta servizio il magistrato che dovrebbe essere applicato. L'applicazione é disposta con preferenza per il distretto più vicino; deve essere sentito il presidente o il procuratore generale della corte di appello nel cui distretto il magistrato da applicare, scelto dal consiglio superiore della magistratura, esercita le funzioni.

3-bis. Quando l'applicazione prevista dal comma 3 deve essere disposta per uffici dei distretti di corte di appello di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Salerno, Reggio di Calabria, il consiglio superiore dalla magistratura provvede d'urgenza nel termine di quindici giorni dalla richiesta; per ogni altro ufficio provvede entro trenta giorni.

4. Il parere del consiglio giudiziario di cui ai commi 2 e 3 é espresso, sentito previamente l'interessato, nel termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta.

5. L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato é applicato può essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno. In ogni caso una ulteriore applicazione non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente. In casi di eccezionale rilevanza da valutarsi da parte del Consiglio superiore della magistratura, la applicazione può essere disposta, limitatamente ai soli procedimenti di cui all'ultima parte del comma 7, per un ulteriore periodo massimo di un anno.Alla scadenza del periodo di applicazione al di fuori del distretto di appartenenza, il magistrato che abbia in corso la celebrazione di uno o piu' dibattimenti, relativi ai procedimenti per uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, è prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente a tali procedimenti.

I giudici onorari di tribunali che hanno in corso la procedura di conferma nell'incarico rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di cui al secondo comma, anche oltre il termine di scadenza dell'incarico. La conferma della nomina ha, comunque, effetto retroattivo con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del triennio già decorso. In caso di mancata conferma i giudici onorari di tribunale in proroga cessano dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del CSM che non necessita di decreto del Ministro.

2. Nell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo il comma secondo, è aggiunto il seguente: "La nomina dei giudici onorari di tribunale pur avendo effetto dalla data del decreto ministeriale di cui all'articolo 42-ter, primo comma, ha durata triennale con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo alla nomina

6. Non può far parte di un collegio giudicante più di un magistrato applicato.

7. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate dalla pendenza di uno o più procedimenti penali la cui trattazione si prevede di durata particolarmente lunga, il magistrato applicato presso organi giudicanti non può svolgere attività in tali procedimenti, salvo che si tratti di procedimenti per uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

(Modificato dall'articolo 1 L. n. 58/89, dall'articolo1 L. n. 321/91, dall'articolo 21 D.L. n. 306/92, dall'articolo 2 D.Lgs. n. 416/92, dall'articolo 26 D.Lgs. n.51/98 e dall'articolo 23 del d.l. n. 341/2000)

articolo 110-bis

Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari.

1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis del codice di procedura penale, il procuratore nazionale antimafia può, quando si tratta di procedimenti di particolare complessità o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali, applicare temporaneamente alle procure distrettuali i magistrati appartenenti alla direzione nazionale antimafia e quelli appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia nonché, con il loro consenso, magistrati di altre procure della repubblica presso i tribunali. L'applicazione é disposta anche quando sussistono protratte vacanze di organico, inerzia nella conduzione delle indagini, ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali. L'applicazione é disposta con decreto motivato. Il decreto é emesso sentiti i procuratori generali e i procuratori della repubblica interessati. Quando si tratta di applicazioni alla procura distrettuale avente sede nel capoluogo del medesimo distretto, il decreto é emesso dal procuratore generale presso la corte di appello. In tal caso il provvedimento é comunicato al procuratore nazionale antimafia.

2. L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato é applicato, può essere rinnovata per un periodo non superiore a un anno.

3. Il decreto di applicazione é immediatamente esecutivo ed é trasmesso senza ritardo al consiglio superiore della magistratura per l'approvazione, nonché al ministro di grazia e giustizia.

4. Il capo dell'ufficio al quale il magistrato é applicato non può designare il medesimo per la trattazione di affari diversi da quelli indicati nel decreto di applicazione.

(Aggiunto dall'articolo11 D.L. n. 367/91)

articolo 111  (Abrogato dall'articolo 2 della legge n. 58/89)

articolo 112  (Abrogato dall'articolo 2 della legge n. 58/89)

articolo 113  (Abrogato dall'articolo 2 della legge n. 58/89)

articolo 114 (Abrogato dall'articolo 2 della legge n. 58/89)

articolo 115

Magistrati di appello e di tribunale destinati alla Corte di cassazione

1. Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte trenta magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato di appello e ventidue magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale, destinati a prestare servizio presso l'ufficio del massimario e del ruolo. Con decreto del primo presidente della Corte di cassazione i magistrati di appello possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di consigliere della Corte di cassazione.

( Modificato dall'articolo 2 della L. n. 48/2001)  

articolo 116

Magistrati di appello e di tribunale destinati alla Procura generale presso la Corte di cassazione

1. Della pianta organica della Procura generale presso la Corte di cassazione fanno parte ventidue magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato di appello. Con decreto del Procuratore generale i magistrati possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di sostituto procuratore generale della Corte di cassazione.

( Modificato dall'articolo 2 della L. n. 48/2001 )

articolo 117

Destinazione dei magistrati di appello e di tribunale alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la medesima Corte

1. I posti di magistrati di appello e di tribunale destinati alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la medesima Corte sono messi a concorso con le procedure ordinarie.

(  Modificato dall'articolo 2 della L. n. 48/2001)

TITOLO V

Dello stato giuridico dei magistrati

CAPO I

Dei gradi e delle funzioni dei magistrati (1).

(1) Le disposizioni del presente capo sono da considerarsi superate dagli artt. 1 e 6 L. n. 392/1951, con le successive modifiche di cui agli artt. 4 e 5 L. n. 570/1966 e all'articolo 1 L. n. 831/1973. 

articolo 118

Gradi nella magistratura.

I gradi nella magistratura sono:

1° uditore giudiziario;

2° aggiunto giudiziario;

3° giudice, sostituto procuratore del Re Imperatore e pretore;

4° consigliere, sostituto procuratore generale di corte di appello e primo pretore;

5° consigliere e sostituto procuratore generale di corte di cassazione;

6° primo presidente di corte di appello e procuratore generale del Re Imperatore presso la corte d'appello - Presidente di sezione della corte suprema di cassazione - avvocato generale presso la corte suprema di cassazione;

7° procuratore generale del Re Imperatore presso la corte suprema di cassazione;

8° primo presidente della corte suprema di cassazione.

I ruoli organici dei singoli gradi nella magistratura, ed i corrispondenti gradi gerarchici sono determinanti nella Tabella F annessa al presente ordinamento.

(1) V. nota 2 in calce all'articolo 17.

articolo 119

Funzioni equiparate ai gradi dei magistrati di appello.

I consiglieri e sostituti procuratori generali di corte di appello esercitano, rispettivamente, anche le funzioni di presidente o presidente di sezione e di procuratore del Re Imperatore nei tribunali, ovvero quelle di procuratore aggiunto in quei tribunali nei quali l'ufficio di procuratore del Re Imperatore é rivestito da magistrati di grado superiore, giusta la disposizione dell'articolo seguente.

I presidenti di sezione nei tribunali devono essere normalmente meno anziani del presidente del tribunale.

Nei tribunali indicati nella Tabella L annessa al presente ordinamento, le funzioni di capo dell'ufficio di istruzione sono esercitate da magistrati aventi grado di consigliere di corte di appello.

(1) V. nota 2 in calce all'articolo 17. 

articolo 120

Funzioni equiparate ai gradi dei magistrati di cassazione.

I consiglieri ed i sostituti procuratori generali di corte di cassazione esercitano anche, nei tribunali indicati nella tabella di cui al precedente articolo, le funzioni di presidente o di procuratore del Re Imperatore (1), e nelle corti di appello le funzioni di presidente di sezione o di avvocato generale.

(1) Ora procuratore della Repubblica ai sensi dell'articolo 1 D.Lgs.C.P.S. n. 72/1946. 

CAPO II

Dell'ammissione in magistratura e dell'uditorato

articolo 121

Ammissioni a funzioni giudiziarie.

Per essere ammesso a funzioni giudiziarie nella magistratura giudicante o nel pubblico ministero é necessario aver compiuto un tirocinio in qualità di uditore giudiziario.

(Modificato dall'articolo 13 ella L. n. 48/2001)

articolo 122

Ammissioni straordinarie nella magistratura delle corti.

Gli avvocati esercenti avanti le corti e i professori ordinari di materie giuridiche nelle università possono, in considerazione di meriti eminenti nel campo del diritto e della pratica giudiziaria, essere ammessi in magistratura col grado di consiglieri di corte di appello o parificato, dopo quindici anni di esercizio delle rispettive professioni e, col grado di consigliere di corte di cassazione o parificato, dopo diciotto anni di esercizio delle professioni medesime.

Per la nomina  occorre il motivato parere del Consiglio superiore della magistratura, a sezioni unite.

(Modificato dall'articolo40 R.D.Lgs. n. 511/46)

articolo 123

Concorso per uditore giudiziario.

1. La nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante concorso per esame.

2. L'esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle materie indicate nell'articolo 123-ter, comma1;

b) in una prova orale su ciascuna delle materie indicate nell'articolo 123-ter, comma 2.

(Modificato dall'articolo 1 D.Lgs. n. 974/47, dall'articolo 23  L. n. 533/73, dall'articolo 1 D.Lgs. n. 398/97 e dall'articolo 9 della L. n. 48/2001)

articolo 123-bis   (Abrogato dall'articolo 9 della L. n. 48/2001)

articolo 123-ter

1. La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti materie:

a) diritto civile;

b) diritto penale;

c) diritto amministrativo.

2. La prova orale verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;

b) procedura civile;

c) diritto penale;

d) procedura penale;

e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;

f) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

g) diritto comunitario;

h) diritto internazionale ed elementi di informatica giuridica;

i) lingua straniera, scelta dal candidato tra quelle ufficiali dell'Unione europea.

3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono la idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi nelle materie della prova orale di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h), e comunque una votazione complessiva nelle due prove, esclusa la prova orale sulla materia di cui alla lettera i), non inferiore a novantotto punti. Non sono ammesse frazioni di punto.

4. Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso la lingua straniera sulla quale intende essere esaminato. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o entrambe le sottocommissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti. Il voto sulla conoscenza della lingua straniera si aggiunge a quello complessivo ottenuto dal candidato ai sensi del comma 3".

2. All'articolo 125 del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta";

b) al comma 1, le parole: "Salvo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 3 febbraio 1949, n.26," sono sostituite dalle seguenti: "Salvo quanto previsto dal comma 3-bis";

c) al comma 2, dopo le parole: "da mettere a concorso" sono inserite le seguenti: "ai sensi degli articoli 123 e 126-ter";

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il concorso è bandito con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, che determina il numero dei posti. Con successivi decreti del Ministro della giustizia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati il luogo ed il calendario di svolgimento della prova scritta.";

e) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. In considerazione del numero dei posti messi a concorso, la prova scritta può aver luogo contemporaneamente in Roma ed in altre sedi, assicurando il collegamento a distanza della commissione esaminatrice con le diverse sedi.

3-ter. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova in Roma le operazioni inerenti alla formulazione, alla scelta dei temi ed al sorteggio della materia oggetto della prova. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno con qualifica non inferiore a magistrato di appello con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'area C, così come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, prevista dall'articolo 125-ter, commi 5 e 6, limitatamente alla durata dell'attività del comitato.

(Aggiunto dall'articolo 3 D.Lgs. n. 398/97 e modificato dall'articolo 9 della L. n.48/2001)

articolo 123-quater    (Abrogato dall'articolo 9 della L. n. 48/2001)

articolo 123-quinquies    (Abrogato dall'articolo 9 della L. n. 48/2001)

articolo 124

Requisiti per l'ammissione al concorso

Al concorso sono ammessi i laureati in giurisprudenza in possesso, relativamente agli iscritti al relativo corso di laurea a decorrere dall'anno accademico 1998/1999, del diploma di specializzazione rilasciato da una delle scuole di cui all'articolo 17, comma 114, della legge IS maggio 1997, n. 127, che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda risultino di età non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quaranta, soddisfino alle condizioni previste dall'articolo 8 del presente ordinamento ed abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con le disposizioni attuative della programmazione universitaria e del diritto allo studio, assicura (uniforme distribuzione sul territorio nazionale delle scuole di cui al primo comma e la previsione di adeguati sostegni economici agli iscritti capaci, meritevoli e privi di mezzi.

Se le domande di partecipazione al concorso presentate dai candidati di cui al secondo comma sono inferiori a cinque volte il numero dei posti per i quali il concorso è bandito, sono altresì ammessi, anche i candidati in possesso della sola laurea in giurisprudenza.

Il limite di età di cui al primo comma per la partecipazione al concorso è elevato di cinque anni in favore di candidati che abbiano conseguito l'abilitazione alla professione di procuratore legale entro il quarantesimo anno di età.

L'elevamento di cui al secondo comma non si cumula con quelli previsti da altre disposizioni vigenti.

Si applicano le disposizioni vigenti per l'elevamento del limite massimo di età nei casi stabiliti dalle disposizioni stesse.

Il Consiglio superiore della magistratura non ammette al concorso i candidati che, per le informazioni raccolte non risultano di condotta incensurabile ed i cui parenti, in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato condanne per taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale. Qualora non si provveda alla ammissione con riserva, il provvedimento di esclusione è comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova scritta.

(Modificato dall'articolo 2 D.L. n. 232/89, dall'articolo 1 L. n. 295/93, dall'articolo 6 D.Lgs. n. 398/97 e dagli artt. 9 e 10 della L. n. 48/2001)

articolo 125

Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta

1. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis il concorso ha luogo in Roma, di regola una volta l'anno, in relazione ai posti vacanti nell'organico della magistratura.

2. Nella determinazione dei posti da mettere a concorso ai sensi degli articoli 123 e 126-ter può tenersi conto, oltre che dei posti già disponibili, anche di quelli che si renderanno vacanti entro l'anno in cui è indetto il concorso e nei cinque anni successivi, aumentati del trentacinque per cento.

3. Il concorso è bandito con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, che determina il numero dei posti. Con successivi decreti del Ministro della giustizia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati il luogo ed il calendario di svolgimento della prova scritta.

3-bis. In considerazione del numero dei posti messi a concorso, la prova scritta può aver luogo contemporaneamente in Roma ed in altre sedi, assicurando il collegamento a distanza della commissione esaminatrice con le diverse sedi.

3-ter. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova in Roma le operazioni inerenti alla formulazione, alla scelta dei temi ed al sorteggio della materia oggetto della prova. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno con qualifica non inferiore a magistrato di appello con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'area C, così come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, prevista dall'articolo 125-ter, commi 5 e 6, limitatamente alla durata dell'attività del comitato.

(Modificato dall'articolo 2 L. n. 746/78, dall'articolo 7 D.Lgs. n. 398/97 e dall'articolo 9 della L. n.48/2001)

articolo 125-bis

Presentazione della domanda.

1. La domanda di partecipazione al concorso per uditore giudiziario, indirizzata al consiglio superiore della magistratura, é presentata o spedita, a mezzo raccomandata, entro il termine di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione del decreto di indizione nella gazzetta ufficiale, al procuratore della repubblica presso il tribunale nel cui circondario il candidato é residente.

2. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande non rispettano il termine di cui al comma 1.

3. I candidati aventi dimora fuori del territorio dello stato possono presentare la domanda alla autorità consolare competente o al procuratore della repubblica di Roma.

(Aggiunto dall'articolo 8 D.Lgs. n. 398/97)

articolo 125-ter

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è nominata nei dieci giorni che precedono quello di inizio della prova scritta con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, ed è composta da un magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, con funzioni di legittimità, che la presiede, da un magistrato di qualifica non inferiore a quella di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzioni di vicepresidente, da ventidue magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello, nonché da otto docenti universitari di materie giuridiche. Non può essere nominato componente chi ha fatto parte della commissione in uno dei tre concorsi precedentemente banditi.

1-bis. Nella delibera di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura designa, tra i componenti della commissione, due magistrati e tre docenti universitari delle materie oggetto della prova scritta, ed altrettanti supplenti, i quali, unitamente al presidente ed al vicepresidente, si insediano immediatamente. 1 restanti componenti si insediano dopo l'espletamento della prova scritta e prima che si dia inizio all'esame degli elaborati.

1-ter. Nella seduta di insediamento di tutti i suoi componenti, la commissione definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali dei candidati.

2. Il presidente della commissione e gli altri componenti appartenenti alla magistratura possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di tre anni, che, all'atto della nomina, non hanno superato i settantatre anni di età e che, all'atto della cessazione dal servizio, rivestivano la qualifica richiesta per la nomina.

3. Il presidente della commissione può essere sostituito dal vice presidente o dal più anziano dei magistrati presenti.

4. Insediatisi tutti i componenti, la commissione, nonché ciascuna delle sottocommissioni, ove costituite, svolgono la loro attività in ogni seduta con la presenza di almeno nove di essi, compreso il presidente, dei quali almeno uno docente universitario. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Nella formazione del calendario dei lavori il presidente della commissione assicura, per quanto possibile, la periodica variazione della composizione delle sottocommissioni e dei collegi di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni.

5. Possono far parte della commissione esaminatrice esclusivamente quei magistrati che hanno prestato il loro consenso all'esonero totale dall'esercizio delle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.

6. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal Consiglio superiore della magistratura contestualmente alla nomina a componente della commissione, ha effetto dall'insediamento del magistrato sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati.

7. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti stabilito dal comma 1, il Consiglio superiore della magistratura nomina componenti della commissione magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.

8. Le funzioni di segreteria della commissione sono esercitate da personale amministrativo di area C, così come definita nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999 e sono coordinate da un magistrato addetto al Ministero di grazia e giustizia.

(Aggiunto dall'articolo 9 D.Lgs. n. 398/97e modificato dall'articolo 9 della L. n. 48/2001)

articolo 125-quater

Lavori della commissione

1. La commissione esaminatrice, durante la valutazione degli elaborati scritti e durante le prove orali, articola i propri lavori in ragione di dieci sedute alla settimana, delle quali cinque antimeridiane e cinque pomeridiane, salvo assoluta impossibilità della commissione stessa.

1-bis. Il presidente o, in sua mancanza, il vicepresidente possono in ogni caso disporre la convocazione di sedute supplementari qualora ciò risulti necessario per assicurare il rispetto delle cadenze e del termine di cui al comma 3-bis.

2. I componenti della commissione esaminatrice fruiscono del congedo ordinario nel periodo compreso tra la pubblicazione dei risultati delle prove scritte e l'inizio delle prove orali. L'eventuale residuo periodo di congedo ordinario può essere goduto durante lo svolgimento della procedura concorsuale, purché sia assicurata la continuità dei lavori, secondo le modalità stabilite dal comma 1.

3. La mancata partecipazione, anche se giustificata, di un componente a due sedute della commissione, qualora ciò abbia causato il rinvio delle sedute stesse, può costituire motivo per la revoca della nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura.

3-bis. La commissione, o ciascuna delle sottocommissioni formate ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo .novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, esamina ogni mese gli elaborati scritti di non meno di trecentoventi candidati ed esegue l'esame orale di non meno di ottanta candidati. Nell'ipotesi in cui trovi applicazione la procedura di cui all'articolo 125-quinquies, il numero di trecentoventi elaborati si intende riferito agli elaborati rimessi direttamente alla valutazione della commissione esaminatrice. La commissione forma la graduatoria entro il tempo occorrente per l'esame di tutti i candidati con le cadenze predette, aumentato di un mese.

3-ter. Il termine per la formazione della graduatoria, come determinato ai sensi del comma 3-bis, è prorogabile con decreto del Ministro della giustizia, su motivata richiesta del presidente della commissione.

3-quater. Il mancato rispetto delle cadenze e del termine di cui al comma 3-bis può costituire motivo per la revoca della nomina del presidente o del vicepresidente da parte del Consiglio superiore della magistratura.

3-quinquies. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le indennità spettanti ai docenti universitari componenti della commissione.

(Aggiunto dall'articolo 10 D.Lgs. n. 398/97 e modificato dall'articolo 9 della L. n. 48/2001)

articolo 125-quinquies

Correttori esterni

1. Qualora i candidati siano in numero superiore a cinquecento, il Ministro della giustizia invita, con proprio decreto, i Consigli giudiziari ad indicare i nominativi di magistrati, avvocati che siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori e professori universitari in materie giuridiche, di sicura competenza e affidabilità, ai quali affidare il compito di correttori esterni, incaricati della valutazione degli elaborati dei candidati che avranno portato a termine la prova scritta.

2. Il numero dei correttori esterni è definito con il decreto di cui al comma 1 in misura comunque non superiore alle trecento unità. Con il medesimo decreto i correttori sono ripartiti fra i distretti in proporzione della consistenza dell'organico dei magistrati.

3. I Consigli giudiziari interpellano i magistrati, i Consigli dell'ordine degli avvocati e le Facoltà di giurisprudenza del distretto al fine di ottenere la disponibilità dei rispettivi interessati e, per quanto concerne gli avvocati e i professori, l'attestazione che i nominativi rispondono ai requisiti di cui al comma 1. Quindi provvedono alla formulazione dell'elenco dei designati, nel numero definito dal decreto, facendo in modo che le materie oggetto della prova scritta abbiano possibilmente un egual numero di correttori, e che le tre componenti siano rappresentate nel rapporto di un avvocato e un professore ogni tre magistrati. A tale elenco il Consiglio giudiziario aggiunge una lista di supplenti in egual numero e proporzione.

4. I correttori esterni, titolari e supplenti, sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura.

5. Ultimate le prove scritte, la commissione esaminatrice forma due copie di ciascun elaborato scritto e invia ciascuna di esse ad un correttore esterno nella materia di competenza del medesimo. Le copie sono rigorosamente anonime, e individuate mediante codici di identificazione difformi fra loro. Per ciascun elaborato i correttori incaricati della correzione sono individuati mediante sorteggio, facendo in modo che il carico complessivo di ciascuno non superi tendenzialmente il numero di cinquanta. Ove occorra, l'elenco dei correttori titolari è integrato ricorrendo ai supplenti che possono altresì essere utilizzati per la sostituzione dei titolari eventualmente indisponibili. A ciascun correttore esterno viene inviata altresì copia della risoluzione con la quale la commissione esaminatrice ha definito i criteri per la valutazione degli elaborati scritti.

6. Il correttore esterno restituisce tutti gli elaborati entro trenta giorni, assegnando a ciascuno un punteggio in ventesimi, e formulando per ciascuno un sintetico giudizio.

7. La commissione esaminatrice convalida il giudizio dei correttori esterni se identico nel punteggio; attribuisce all'elaborato un punteggio facente media delle due valutazioni, anche se costituente frazione di punto, qualora le stesse siano entrambe positive e non divergano per più di tre ventesimi, ovvero qualora siano entrambe negative; effettua direttamente la valutazione nei restanti casi.

8. Il Ministro della giustizia, con regolamento da adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sentito il Consiglio superiore della magistratura, disciplina analiticamente le modalità della procedura del presente articolo, i modi della formazione dei correttori esterni al compito specifico e i compensi da attribuire loro; emana altresì ogni disposizione di coordinamento con le altre norme dell'ordinamento giudiziario.

9. Le disposizioni del presente articolo operano altresì quando il conseguimento del diploma, di cui all'articolo 17, comma 113, della legge 15 maggio 1997, n.127, sia divenuto condizione per l'ammissione al concorso per l'accesso alla magistratura, e i candidati superino complessivamente il numero di cinquecento.

(Aggiunto dall'articolo 9 della L. n. 48/2001)

articolo 126

Limiti di ammissibilità a successivi concorsi in magistratura.

Coloro che sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l'ammissione in magistratura non possono essere ammessi ad altri concorsi.

Agli effetti dell'ammissibilità ad ulteriori concorsi, si considera separatamente ciascun concorso svoltosi secondo i precedenti ordinamenti. Si cumulano le dichiarazioni di non idoneità conseguite nei concorsi indetti ai sensi degli articoli 123 e 126-ter.

L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità.

(Modificato dall'articolo unico L. 44/67 e dall'articolo 15 della L. n. 48/2001)

articolo 126-bis

Esclusione dai concorsi.

1. Il consiglio superiore della magistratura, sentito l'interessato, può escludere da uno o più successivi concorsi chi, durante lo svolgimento delle prove scritte di un concorso, é stato espulso per comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le operazioni del concorso.

(Aggiunto dall'articolo 11 D.Lgs. n. 398/97)

articolo 126-ter

Concorso per magistrato di tribunale

1. Conseguono la nomina a magistrato di tribunale mediante concorso per esame, per un numero di posti non superiore ad un decimo di quello previsto dal ruolo organico del personale della magistratura gli avvocati che abbiano cinque anni di effettivo esercizio della professione o che abbiano esercitato funzioni giudiziarie onorarie per almeno un quinquennio, purché nei loro confronti non siano stati adottati i provvedimenti di revoca previsti dall'articolo 42-sexies del presente ordinamento, dall'articolo 7 della legge 22 luglio 1997, n.276, e dall'articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n.374, e successive modificazioni.

2. Al concorso previsto dal comma 1 sono ammessi coloro che, in possesso dei requisiti indicati nel medesimo comma 1, hanno un'età inferiore a quarantacinque anni.

3. Il concorso di cui al comma 1 viene bandito, contestualmente a quello per uditore giudiziario, per un numero di posti non superiore ad un decimo di quelli messi a concorso per gli uditori giudiziari.

4. L'esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie, con carattere teorico-pratico per i gruppi di materie di cui ai numeri 1 e 2:

1) diritto civile e diritto processuale civile;

2) diritto penale e diritto processuale penale;

3) diritto amministrativo;

b) in una prova orale su ciascuna delle materie indicate al comma 2 dell'articolo 123-ter.

5. Al concorso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate per il concorso per uditore giudiziario.

(Aggiunto dall'articolo 14 della L. 48/2001)

articolo 127

Nomina ad uditore giudiziaria

I concorrenti dichiarati idonei sono classificabili secondo il numero totale dei punti riportati.

In caso di parità di punti si applicano le disposizioni generali vigenti, sui titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.

I documenti comprovanti il possesso di titoli di preferenza, a parità di punteggio, ai fini della nomina sono presentati, a pena di decadenza, entro il giorno di svolgimento della prova orale.

Entro cinque giorni dall'ultima seduta delle prove orali del concorso per uditore giudiziario il Ministro di grazia e giustizia richiede al Consiglio superiore della magistratura di assegnare ai concorrenti risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, ulteriori posti disponibili o che si renderanno tali entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima. Il Consiglio superiore della magistratura provvede entro un mese dalla richiesta.

Sono nominati uditori giudiziari, con decreto ministeriale, i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso e di quelli aumentati ai sensi del comma che precede.

(Modificato dall'articolo 12 D.Lgs. n. 398/97 e dall'articolo 10 della L. n. 48/2001)

articolo 128

Destinazione degli uditori - Assimilazione gerarchica. Trattamento economico.

Gli uditori giudiziari sono destinati negli uffici di volta in volta stabiliti dal Ministro di grazia e giustizia (1) per compiervi il periodo di tirocinio.

Essi sono assimilati, durante il primo semestre di effettivo servizio, ai funzionari di ruolo di grado 11° di gruppo A e pel periodo successivo, fino alla promozione, a quelli di grado 10° (2).

Gli uditori percepiscono una indennità mensile nella misura determinata nella Tabella Q annessa al presente ordinamento (3).

(1) Ora la competenza all'assegnazione delle sedi spetta al Consiglio superiore della magistratura  per il disposto dell'articolo 10, comma 1, n. 1 L. n. 195/1958.
(2) Comma da ritenersi superata già per effetto della L. n. 392/1951.
(3) Comma già superato dal D.P.R. n. 756/1965 e, da ultimo, dalla L. n. 27/1981 e dalla L. n. 425/1984.

articolo 129

Tirocinio giudiziario (1).

Gli uditori debbono compiere un periodo di tirocinio della durata di almeno due anni presso i tribunali e le procure del Re Imperatore (2), con opportuni avvicendamenti, e possono essere incaricati delle funzioni di vice pretore e destinati alle preture, di cui all'articolo 31, con giurisdizione piena, dopo almeno un anno di tirocinio, previo parere favorevole del consiglio giudiziario di cui all'articolo 212 del presente ordinamento.

Le norme per il tirocinio sono determinate dal Ministro di grazia e giustizia.

(Modificato dall'articolo 27 D.Lgs. n. 51/98)

(1) Sulla durata e modalità del tirocinio v. D.P.R. 17 luglio 1998.
(2) V. nota 2 in calce all'articolo 17.

articolo 129-bis

Tirocinio

1. Gli avvocati che hanno superato le prove di cui all'articolo 126-ter compiono un periodo di tirocinio della durata di un anno, le cui modalità sono definite dal Consiglio giudiziario, che tiene conto della precedente esperienza professionale maturata da ciascuno. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998, in materia di tirocinio degli uditori giudiziari.

2. Ai soli effetti economici agli avvocati di cui al comma 1 è attribuito lo stato di magistrati di tribunale con due anni di anzianità sin dall'inizio del tirocinio.

3. Gli avvocati di cui al comma 1, al compimento del tirocinio, prendono posto, nell'ordine di graduatoria nel concorso, nel ruolo di anzianità della magistratura, subito dopo l'ultimo dei magistrati di tribunale avente almeno tre anni di anzianità.

4. La circoscrizione territoriale dell'ufficio giudiziario assegnato come prima sede agli avvocati di cui al comma 1 non deve coincidere, in tutto o in parte, con il circondario del tribunale nel quale essi hanno esercitato la professione forense.

(Aggiunto dall'articolo 16 della L. n. 48/2001)

articolo 129-ter

Trattamento previdenziale e assistenziale

1. Ai magistrati di tribunale nominati ai sensi dell'articolo 126-ter è attribuito il trattamento previdenziale e assistenziale dei magistrati ordinari. Per il periodo di pregressa attività forense si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n.45, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

(Aggiunto dall'articolo 16 della L. n. 48/2001)

articolo 130

Nomina di uditori in soprannumero - Concorsi (1).

Il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di nominare uditori giudiziari in soprannumero ai posti fissati per tale grado nella Tabella F annessa al presente ordinamento, purché siano mantenuti vacanti altrettanti posti nei gradi superiori del ruolo dei pretori ed in quello della magistratura collegiale globalmente considerati.

Il Ministro di grazia e giustizia ha, altresì, facoltà di indire i relativi concorsi sempre che lo ritenga necessario, premesse le autorizzazioni richieste dalle disposizioni vigenti.

(1) Articolo da ritenersi superato a seguito della soppressione del ruolo dei pretori per effetto dell'articolo 8 L. n. 392/1951. 

CAPO III

Delle promozioni in generale e dell'esame pratico per la nomina ad aggiunto giudiziario.

articolo 131

Promozioni nella magistratura (1).

Salvo il disposto degli articoli 139, e 140 primo comma, le promozioni in magistratura si effettuano:

1° mediante concorso per esame e per titoli;

2° mediante concorso per titoli;

3° per merito distinto o per merito, a seguito di scrutinio.

La sola anzianità non costituisce titolo per la promozione.

Le promozioni sono, inoltre, regolate, per quanto riguarda lo stato civile dei magistrati, dalle disposizioni speciali vigenti.

(1) L'articolo deve ritenersi abrogato: il primo e secondo comma per effetto delle leggi nn. 1/1963, 570/1966, 831/1973, 97/1997; il terzo comma per effetto dell'abrogazione delle norme contenenti limitazioni in dipendenza dello stato celibe, contenuta nel R.D.L. n. 707/1943. 

articolo 132  (Abrogato dall'articolo 7 L. n. 357/70)

articolo 133 (Abrogato dall'articolo 7 L. n. 357/70)

articolo 134  (Abrogato dall'articolo 7 L. n. 357/70)

articolo 135  (Abrogato dall'articolo 7 L. n. 357/70)

articolo 136

Dispensa dal servizio degli uditori non idonei.

(Il primo comma è stato abrogato dall'articolo 7 L. n. 357/70)

Il periodo di uditore é valido, come pratica forense, agli effetti dell'ammissibilità all'esame per l'esercizio della professione di procuratore legale.

articolo 137  (Abrogato dall'articolo 18 della legge n. 97/79)

articolo 138  (Abrogato dall'articolo 18 della legge n. 97/79)

CAPO IV

Degli aggiunti giudiziari (1), dei pretori e dei giudici e sostituti procuratori del Re Imperatore (2).

(1) Sull'abolizione della qualifica di aggiunto giudiziario v. L. n. 97/1979.
(2) V. nota 2 in calce all'articolo 17. 

articolo 139  (Abrogato dall'articolo 18 della legge n.97/79)

articolo 140

Inquadramento gerarchico dei giudici, sostituti procuratori del Re Imperatore (1) e pretori (2).

I giudici, sostituti procuratori del Re Imperatore e pretori sono inquadrati nell'ottavo grado gerarchico dei rispettivi ruoli, secondo l'anzianità a ciascuno di essi spettante in conformità delle disposizioni generali vigenti.

L'avanzamento ai gradi gerarchici 7° e 6°, avviene in base alla sola anzianità, dopo quattro anni di permanenza nel grado 8° ed otto nel mese 7°.

(1) V. nota 2 in calce all'articolo 17.
(2) Articolo da ritenersi superato già dalla L. n. 392/1951.  

articolo 141

Passaggio dei giudici e sostituti procuratori del Re Imperatore (1) nel ruolo dei pretori. (2)

Il Ministro di grazia e giustizia può disporre in ogni tempo il passaggio nel ruolo dei pretori, nei limiti numerici delle vacanze esistenti, di giudici e sostituti procuratore del Re Imperatore (1) che ne fanno domanda ed ottengono parere favorevole dal consiglio giudiziario.

Il magistrato é collocato nel ruolo dei pretori nel posto spettantegli in base all'intera effettiva anzianità di servizio in magistratura, ma non può far ritorno nel ruolo di provenienza con lo stesso grado di giudice o sostituto.

(1) V. nota 2 in calce all'articolo 17.
(2) Articolo da ritenersi abrogato a seguito della soppressione di questi nel ruolo dei magistrati di tribunale a norma dell'articolo 8 L. n. 392/1951.  

articolo 142

Passaggio di pretori nel ruolo della magistratura collegiale (1). 

I pretori possono, su loro domanda, far passaggio nel ruolo della magistratura collegiale.

A tale effetto é riservata ai pretori una quota di posti pari al 50 % delle vacanze complessive nel ruolo dei giudici e sostituti procuratori del Re Imperatore (2), da assegnarsi mediante concorso triennale per titoli.

I posti riservati ai pretori sono conferiti, anno per anno, ai vincitori del concorso, in ordine di graduatoria, con le norme di cui all'articolo 144.

(1) V. nota 2 in calce all'articolo 17.
(2) Articolo da ritenersi abrogato a seguito della soppressione di questi nel ruolo dei magistrati di tribunale a norma dell'articolo 8 L. n. 392/1951.  

articolo 143

Concorso pel passaggio di pretori nel ruolo della magistratura collegiale (1).

Il concorso é giudicato da una commissione centrale, nominata dal Ministro di grazia e giustizia e costituita d un magistrato avente grado di presidente di sezione di corte di cassazione od equiparato, che la presiede, e da quattro consiglieri di corte di cassazione o magistrati di grado equiparato, dei quali due appartenenti al pubblico ministero.

Col decreto ministeriale di nomina della commissione sono nominati, altresì, i componenti supplenti, di grado corrispondente ed in numero eguale a quello degli effettivi.

Ai lavori della commissione partecipano, con voto consultivo, i direttori degli uffici del personale della magistratura collegiale e dei pretori del ministero di grazia e giustizia.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da magistrati addetti al ministero.

Le norme per l'ammissione al concorso, la presentazione dei titoli, la valutazione di essi, la formazione della graduatoria ed ogni altra modalità per lo svolgimento del concorso medesimo, sono emanate con decreto reale.

Gli effetti di ogni concorso cessano col decorso del triennio a cui esso si riferisce, ed i posti eventualmente in eccedenza possono essere conferiti agli aggiunti giudiziari in conformità del disposto dell'articolo 138.

I pretori dichiarati non idonei sono esclusi da ulteriori concorsi per trasferimento di ruolo.

(1) Articolo da ritenersi abrogato a seguito della soppressione di questi nel ruolo dei magistrati di tribunale a norma dell'articolo 8 L. n. 392/1951. 

articolo 144

Graduatoria ed inquadramento dei vincitori del concorso per il ruolo della magistratura collegiale (1).

La graduatoria del concorso determina esclusivamente l'ordine cronologico del trasferimento dei vincitori nel ruolo della magistratura collegiale.

I vincitori del concorso sono trasferiti, anno per anno, fino a concorrenza della quota ad essi riservata, nel ruolo della magistratura collegiale, con le funzioni di giudice o sostituto procuratore del Re Imperatore (2) di regola, secondo le designazioni della commissione indicata nell'articolo precedente.

Compatibilmente con le esigenze di servizio, si tiene conto delle aspirazioni eventualmente manifestate dagli interessati circa l'assegnazione della residenza.

Per collocamento nel ruolo della magistratura collegiale si osservano i criteri di cui al secondo comma dell'articolo 141, salvo il disposto degli ultimi tre commi dell'articolo 258.

(1) Articolo da ritenersi abrogato a seguito della soppressione di questi nel ruolo dei magistrati di tribunale a norma dell'articolo 8 L. n. 392/1951.
(2) V. nota 2 in calce all'articolo 17.  

CAPO V

Delle promozioni in corte di appello (1).

(1) Le disposizioni contenute in questo capo, salvo, in parte quella di cui all'articolo 148, sono state superate dalla L. n. 1/1963 e  dalla L. n. 570/1966 e successive modifiche, che ha disciplinato in modo integralmente diverso la materia. 

articolo 145

Sistema delle promozioni (1) .

Le promozioni ai gradi di consigliere di corte di appello e parificati si effettuano:

a) mediante concorso per esame e per titoli (2);

b) mediante concorso per titoli;

c) mediante scrutinio a turno di anzianità.

(Il secondo, terzo e quarto comma sono stati abrogati dall'articolo 4 L. n. 1794/52)

(1) V. nota in calce all'intitolazione del presente capo.
(2) Abrogato dall'articolo 3 D.Lgs.C.P.S. n. 1370/1947). 

articolo 146 (Abrogato dall'articolo 4 L. n. 1794/52)

articolo 147

Attribuzione dei posti in eccedenza (1).

La eventuale eccedenza dei posti riservati al concorso per esame e per titoli va a beneficio dei magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli, secondo l'ordine della graduatoria del concorso medesimo.

(Il secondo e terzo comma sono stati abrogati dall'articolo 4 L. n. 1794/52)

(1) V. nota in calce all'intitolazione del presente capo. 

articolo 148

Titoli di preferenza nelle promozioni per concorso e per scrutinio (1).

Nelle promozioni per concorso, hanno la preferenza, a parità di punti e nell'ordine seguente, i magistrati appartenenti ad una delle categorie sotto indicate:

1° decorati al valor militare;

2° mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la causa fascista;

3° feriti in combattimento; feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto ed iscritti ininterrottamente al partito nazionale fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

4° decorati della croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra; squadristi in possesso della relativa qualifica; magistrati che hanno militato nelle legioni fiumane; magistrati che sono in possesso del brevetto di partecipazione alla marcia su Roma e sono, altresì, iscritti ininterrottamente ai fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

5° magistrati che hanno prestato servizio militare come combattenti o che sono iscritti ininterrottamente al partito nazionale fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922.

I magistrati dichiarati promovibili per merito distinto a seguito di scrutinio, compresi nelle categorie sopraindicate, sono promossi con precedenza sugli altri magistrati parimenti classificati, fino alla concorrenza di un terzo dei posti annualmente riservati al merito distinto.

(1) V. nota in calce all'intitolazione del presente capo: il comma 1 conserva ancora validità nella parte concernente l'indicazione dei titoli di preferenza con l'esclusione di quelli che fanno riferimento al regime fascista. 

articolo 149

Concorso per esame e per titoli (1).

Il concorso per esame e per titoli é indetto non oltre il mese di maggio di ciascun anno, per quattro posti da conferire nell'anno successivo, e possono chiedere di parteciparvi i giudici e sostituti procuratori del Re Imperatore (2)  e i pretori, che entro il 31 dicembre dell'anno in cui é bandito il concorso stesso compiono almeno dieci anni di effettivo servizio in magistratura.

Sono ammessi al concorso i magistrati che, con deliberazione motivata del consiglio giudiziario, sono dichiarati distinti per eminente grado di cultura, di maturità e di attitudini alle funzioni giudiziarie e che sono di specchiata condotta privata e politica.

Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 154 e 156 e nell'ultimo comma dell'articolo 152.

(1) V. nota in calce all'intitolazione del presente capo e nota 2 in calce all'articolo145.
(2) V. nota 2 in calce all'articolo 17. 

articolo 150

Modalità del concorso (1).

L'esame é scritto ed orale.

L'esame scritto consiste nello svolgimento di un tema di diritto civile, di uno di diritto penale e di uno di diritto amministrativo.

L'esame orale verte sulla procedura civile, sulla procedura penale, sul diritto ecclesiastico, sul diritto costituzionale, sul diritto internazionale privato e sul diritto corporativo.

I titoli consistono nelle sentenze ed altri lavori giudiziari od amministrativi, nelle pubblicazioni eventualmente fatte dal magistrato, nelle informazioni dei superiori gerarchici, degli incarichi speciali assolti e nella conoscenza documentata di lingue straniere.

Per la valutazione delle prove di esame e dei titoli la commissione ha a sua disposizione 110 punti, di cui 90 da assegnare per le prove di esame e 20 per i titoli.

Consegue la idoneità il magistrato che ottiene nel complesso delle prove di esame la media di almeno otto decimi dei punti all'uopo disponibili, con almeno otto decimi in ciascuna prova scritta, ed almeno sette decimi in ciascuna prova orale, e nella valutazione dei titoli prodotti, che non devono eccedere il numero di dieci, ottiene non meno di otto decimi dei punti per essa disponibili.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme che regolano l'esame pratico per aggiunto giudiziario.

(1) V. nota in calce all'intitolazione del presente capo e nota 2 in calce all'articolo145.

articolo 151

Composizione della commissione giudicatrice (1).

Il concorso é giudicato da una commissione nominata dal Ministro di grazia e giustizia e costituita da un magistrato avente grado di presidente di sezione di corte di cassazione od equiparato, che la presiede, da quattro consiglieri di corte di cassazione o magistrati di grado equiparato, dei quali due devono appartenere al pubblico ministero, e da due professori ordinari di materie giuridiche delle regie università.

Per la validità delle deliberazioni della commissione é sufficiente la presenza di cinque componenti.

Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma degli articoli 157 e 160.

(1) V. nota in calce all'intitolazione del presente capo e nota 2 in calce all'articolo145.

articolo 152

Concorso per titoli: requisiti per l'ammissione (1).

Possono chiedere di partecipare al concorso i giudici, i sostituti procuratori della Repubblica e i pretori, i quali entro il 31 dicembre dell'anno in cui il concorso viene indetto compiono almeno sedici anni di servizio effettivo in magistratura, nonché i primi pretori.

Sono ammessi al concorso i magistrati che, con deliberazione motivata del consiglio giudiziario, sono dichiarati distinti per doti di cultura, diligenza e carattere, e sono di specchiata condotta privata e politica.

L'istanza di ammissione deve essere inviata al ministero, per via gerarchica, dagli aspiranti entro il termine perentorio di un mese dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale del decreto che indice il concorso, e deve essere corredata dalla deliberazione del consiglio giudiziario, notificata per estratto all'interessato.

(Modificato dall'articolo 1 D.Lgs. n. 1370/47 e dall'articolo 4 L. n. 1794/52)

(1) V. nota in calce all'intitolazione del presente capo.

articolo 153

Criteri di valutazione dei requisiti per l'ammissione (1).

Ai fini dell'ammissione, il consiglio giudiziario prende in esame i precedenti di carriera del magistrato le informazioni ed i rapporti che lo concernono, nonché i titoli e i documenti eventualmente esibiti o richiesti di ufficio, con prevalente riguardo, per la formazione del giudizio di ammissibilità, all'attività prestata in relazione alle funzioni esercitate.

(1) V. nota in calce all'intitolazione del presente capo.

articolo 154

Gravame avverso la deliberazione di esclusione dal concorso per titoli (1).

Avverso la deliberazione del consiglio giudiziario che ha ritenuto il magistrato non meritevole dell'ammissione al concorso, l'interessato può ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione della deliberazione medesima, ad una commissione centrale istituita presso il ministero di grazia e giustizia. La commissione, nominata dal Ministro, é composta da tre magistrati aventi grado di presidente di sezione di corte di cassazione o parificato, residenti in Roma, di cui uno appartenente al pubblico ministero, e delibera definitivamente sull'ammissione.

La commissione é presieduta dal magistrato più anziano, dura in carica due anni e può essere confermata. Essa è assistita, con funzioni di segretario, dal direttore dell'ufficio del personale della magistratura collegiale.

Il Ministro di grazia e giustizia può provocare dalla stessa commissione la revisione delle deliberazioni del consiglio giudiziario, entro trenta giorni dalla comunicazione.

(1) V. nota in calce all'intitolazione del presente capo.

articolo 155

Motivi di esclusione dal concorso (1).

I magistrati che per due volte non sono stati ritenuti meritevoli di partecipare al concorso possono conseguire la promozione soltanto a seguito di scrutinio.

Non sono ammessi, in ogni caso, al concorso i magistrati ai quali, in seguito a giudizio disciplinare, é stato inflitto un provvedimento più grave dell'ammonimento. Può tuttavia essere ammesso il magistrato che é stato sottoposto a censura, quando dalla data del relativo provvedimento sono trascorsi almeno dieci anni, ed essa non é stata seguita da alcuna altra punizione disciplinare.

(1) V. nota in calce all'intitolazione del presente capo.

articolo 156

Ammissione dei magistrati addetti ad uffici non giudiziari (1).

Per i magistrati che prestano servizio presso il ministero di grazia e giustizia, il giudizio di ammissione al concorso é riservato al Ministro, sentito il consiglio di amministrazione del ministero.

Per i magistrati residenti all'estero, e per quelli residenti nell'impero e negli altri territori soggetti alla sovranità dello stato, per ragioni di ufficio, o applicati o trattenuti ad uffici non giudiziari, il giudizio stesso pronunziato dal consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma.

(1) V. nota in calce all'intitolazione del presente capo.

articolo 157

Commissione giudicatrice del concorso per titoli (1).

Il concorso per titoli per le promozioni ai posti vacanti nel grado di consigliere di corte di appello e gradi parificati é giudicato da una commissione nominata di volta in volta dal Ministro, costituita da un magistrato avente grado di presidente di sezione di corte di cassazione od equiparati che la presiede, e da quattro magistrati di grado non inferiore a consigliere di corte di cassazione o parificato, di cui due appartenenti al pubblico ministero.

Con lo stesso decreto il Ministro nomina i componenti supplenti, dello stesso grado e in numero eguale a quello degli effettivi.

In caso di mancanza o di impedimento del presidente, la commissione é presieduta dal commissario effettivo più anziano.

La commissione é assistita da magistrati addetti al ministero, con funzioni di segretari.

(1) V. nota in calce all'intitolazione del presente capo.

articolo 158

Produzione di titoli (1).

I concorrenti debbono trasmettere per via gerarchica al ministero entro due mesi dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale del decreto che indice il concorso, la domanda, i lavori giudiziari e gli altri titoli e documenti che ciascuno crede di aggiungere.

I lavori giudiziari , in numero di dieci, debbono riferirsi ad un determinato periodo di tempo non superiore a due mesi, che sarà indicato dal ministero col decreto che indice il concorso.

Se risulta che nel periodo indicato il concorrente non ha redatto lavori giudiziari, o ne ha redatto in numero minore di quello richiesto, il ministero stabilisce altro periodo, fermo tuttavia l'obbligo, pel concorrente, di produrre tutti i lavori eventualmente redatti nel periodo fissato col decreto che indice il concorso.

I concorrenti possono inviare, entro il termine di un mese dalla data di partecipazione dell'ammissione al concorso, lavori giudiziari di loro libera scelta in numero non superiore a dieci, ed altri titoli.

(1) V. nota in calce all'intitolazione del presente capo.

articolo 159

Criteri di valutazione dei titoli (1).

La commissione procede all'esame dei lavori e di tutti gli altri titoli e documenti prodotti. Essa deve tener particolarmente conto, per la formazione del giudizio, dei precedenti di carriera di ciascun concorrente, delle sue doti di carattere, del suo comportamento nell'esercizio delle funzioni affidategli e nella vita privata, della pubblica stima da cui é circondato, di tutti i servizi prestati e degli incarichi assolti.

La commissione può delegare uno dei suoi componenti o richiedere l'invio di un magistrato ispettore, per raccogliere presso gli uffici giudiziari ai quali ha appartenuto il concorrente nell'ultimo triennio gli opportuni ulteriori elementi di valutazione.

Nell'esame dei lavori e dei titoli deve tenere prevalentemente conto dei lavori giudiziari.

Per coloro che esercitano funzioni istruttorie penali o appartengono al pubblico ministero, deve tenere prevalentemente conto delle informazioni sulle speciali attitudini alle funzioni inquirenti o requirenti, e sul modo col quale le funzioni stesse sono state esercitate.

Per i magistrati che non prestano servizio presso uffici giudiziari, tiene prevalentemente conto dei lavori amministrativi di carattere affine alle materie giudiziarie e dell'attività del concorrente in relazione alle funzioni da lui esercitate, oltre che dagli altri titoli e documenti presentati dal candidato.

La maggiore anzianità é presa in considerazione unicamente all'effetto di determinare la precedenza in graduatoria nel caso di parità di punti, salvo il disposto dell'articolo 148.

(1) V. nota in calce all'intitolazione del presente capo.

articolo 160

Classificazione dei concorrenti (1). 

Ciascun componente della commissione dispone di dieci punti. Non sono ammesse frazioni di punto.

In esito alla classificazione di tutti i concorrenti, la commissione forma la definitiva graduatoria e dichiara vincitori i primi classificati entro il numero dei posti messi a concorso.

La commissione indica, per ciascun concorrente, se é idoneo a funzioni direttive, se é idoneo alle funzioni giudicanti e alle requirenti, ovvero alle une a preferenza delle altre, indicando espressamente se é da escludere la idoneità del magistrato all'una o all'altra funzione.

La commissione formula le sue conclusioni in una relazione motivata e la trasmette, insieme con gli altri atti del concorso, al Ministro, che li approva quando non vi riscontra violazione di legge.

(1) V. nota in calce all'intitolazione del presente capo.

articolo 161

Ordine delle promozioni per concorso (1).

Coloro che in due concorsi non hanno riportato una votazione di almeno otto decimi, non sono ammessi ad altri concorsi se non dopo un biennio dall'ultimo al quale parteciparono.

(Il primo comma è stato abrogato dall'articolo 4 L. n. 1794/52)

(1) V. nota in calce all'intitolazione del presente capo.

articolo 162

Promozioni per scrutinio a turno di anzianità (1).

Il Ministro di grazia e giustizia richiede il consiglio superiore della magistratura, quando ne ravvisa il bisogno, di procedere allo scrutinio per le promozioni in corte di appello.

Il Ministro, se lo ritiene necessario, ha facoltà di stabilire, con la richiesta di scrutinio, che questo abbia luogo limitatamente all'attribuzione della qualifica di merito distinto.

Allo scrutinio possono prendere parte i giudici ed i sostituti procuratori del Re Imperatore (2) più anziani, compresi entro un determinato numero della graduatoria, stabilito dal Ministro nella richiesta di scrutinio, che comprende non più di 150 giudici e sostituti. L'anzianità é determinata dall'ordine di iscrizione nella graduatoria.

Possono, altresì, prendere parte allo scrutinio, limitatamente all'attribuzione della qualifica di merito distinto, giusta il disposto dell'articolo 167, i primi pretori nonché i pretori compresi entro il numero di graduatoria da stabilirsi nella richiesta di scrutinio, purché provvisti di una anzianità complessiva di servizio in magistratura non inferiore a quella del meno anziano tra i giudici e sostituti compresi nella richiesta stessa.

(1) V. nota in calce all'intitolazione del presente capo.
(2) V. nota 2 in calce all'articolo 17.  

articolo 163

Richiesta di scrutinio - Presentazione dei lavori (1).

la richiesta del ministero di grazia e giustizia, con le indicazioni del numero dei magistrati da scrutinare, del termine entro il quale gli interessati debbono inviare i lavori e i titoli per lo scrutinio e dei periodi ai quali debbono riferirsi i lavori giudiziari da presentare obbligatoriamente, é pubblicata nel bollettino ufficiale del ministero.

Il termine per la presentazione dei lavori ed i periodi, non meno di due e non superiori complessivamente ad un anno, ai quali i lavori stessi debbono riferirsi, sono determinate dal presidente del consiglio superiore della magistratura.

(1) V. nota in calce all'intitolazione del presente capo.

articolo 164

Numero dei lavori (1).

I lavori giudiziari debbono essere, di regola, in numero di dieci; il candidato può aggiungere altri, a sua scelta, e relativi anche a periodi diversi, in numero non superiore.

Se durante i periodi stabiliti il candidato non ha redatto lavori giudiziari o ne ha redatto in numero minore di quello richiesto, il presidente del consiglio superiore della magistratura fissa un altro periodo.

(1) V. nota in calce all'intitolazione del presente capo.

articolo 165

Svolgimento delle operazioni di scrutinio (1).

Allo scrutinio si procede, di regola, secondo l'ordine della iscrizione in graduatoria dei magistrati che vi partecipano.

Coloro che, compresi nella richiesta di scrutinio, non inviano i lavori nel termine prefisso, decadono dal diritto di essere scrutinati durante la sessione in corso.

(1) V. nota in calce all'intitolazione del presente capo.

articolo 166

Criteri di valutazione dei lavori e dei titoli (1).

Nello scrutinio debbono essere tenuti particolarmente presenti i precedenti di carriera del magistrato e l'attività giudiziaria da lui esplicata.

Nella valutazione dei lavori e dei titoli si deve tenere prevalentemente conto dei lavori giudiziari.

Per coloro che appartengono al pubblico ministero, o esercitano funzioni istruttorie penali, si deve tenere prevalentemente conto delle informazioni sulle speciali attitudini alle funzioni requirenti o inquirenti e sul modo col quale le medesime sono state esercitate.

Per i magistrati che non prestano servizio presso uffici giudiziari si applica il disposto del penultimo comma dell'articolo 159.

(1) V. nota in calce all'intitolazione del presente capo.

articolo 167

Classificazione dei promovibili (1).

Revisione dello scrutinio. I giudici ed i sostituti procuratori del Re Imperatore (2) ritenuti meritevoli di promozione sono classificati in due categorie: promovibili per merito distinto e promovibili per merito.

Per i primi pretori e per i pretori lo scrutinio ha luogo per l'attribuzione della sola qualifica di merito distinto.

La classificazione di merito distinto deve raccogliere almeno quattro quinti dei voti, quella di merito deve aver luogo ad unanimità.

Si applica la disposizione contenuta nel terzo comma dell'articolo 160.

La deliberazione relativa allo scrutinio é comunicata all'interessato. Di essa può essere chiesta la revisione allo stesso consiglio superiore a sezioni unite, così dall'interessato, come dal Ministro.

La revisione deve essere richiesta dall'interessato entro trenta giorni dalla comunicazione suindicata. Il Ministro può chiederla in ogni tempo.

In sede di revisione, il consiglio superiore a sezioni unite rinnova lo scrutinio, e non é vincolato dalla precedente deliberazione della sezione, che può essere modificata in qualsiasi senso.

Non é ammessa revisione di scrutinio dopo avvenuta la promozione.

(1) V. nota in calce all'intitolazione del presente capo.
(2) V. nota 2 in calce all'articolo 17.  

articolo 168

Elenchi dei promovibili in esito alle classificazioni (1).

Compiuto lo scrutinio relativo a ciascuna richiesta il consiglio superiore della magistratura dichiara chiusa la sessione, e forma gli elenchi dei promovibili distinti secondo le due classificazioni, ed in ordine di anzianità, salvo il disposto dell'articolo 148.

(1) V. nota in calce all'intitolazione del presente capo.

articolo 169

Magistrati scrutinati dopo la chiusura della sessione (1).

I magistrati scrutinati, per qualsiasi ragione, dopo compiuto lo scrutinio relativo a ciascuna richiesta, prendono posto, anche se più anziani, negli elenchi da formarsi successivamente, salvo gli eventuali spostamenti derivanti dalle decisioni delle sezioni unite del consiglio superiore della magistratura in sede di revisione, ferme tuttavia le promozioni disposte anteriormente.

(1) V. nota in calce all'intitolazione del presente capo.

articolo 170

Efficacia della classifica (1).

Rinnovazione dello scrutinio. Il magistrato che, per qualsiasi ragione, non é promosso entro tre anni dalla data della chiusura della sessione nella quale fu scrutinato, non può ottenere la promozione se non si sottopone a nuovo scrutinio.

Il magistrato che deve sottoporsi a nuovo scrutinio, conserva il posto che aveva nell'elenco in cui fu iscritto se gli é confermata la precedente classificazione; in caso diverso prende posto, secondo la sua anzianità, tra i magistrati scrutinati anteriormente che hanno conseguito la stessa qualifica di promovibilità.

(1) V. nota in calce all'intitolazione del presente capo.

articolo 171

Rinnovazione dello scrutinio in caso di impromovibilità (1).

Il magistrato non ritenuto promovibile deve essere sottoposto a nuovo scrutinio, dopo due anni. Se neppure nel nuovo scrutinio é dichiarato promovibile, egli é dispensato dal servizio, fermo il diritto al trattamento di quiescenza o alle indennità che eventualmente gli spettino.

(1) V. nota in calce all'intitolazione del presente capo.

articolo 172

Ordine delle promozioni per scrutinio (1).

Le promozioni dei magistrati dichiarati promovibili in seguito a scrutinio hanno luogo secondo l'ordine degli elenchi, da seguirsi distintamente per le promozioni nella magistratura giudicante e per quelle nella magistratura requirente. A quest'ordine può essere derogato quando, a giudizio del Ministro, ricorrono speciali esigenze di servizio, ovvero alcuno dei magistrati rinuncia al proprio turno di promozione o non accetta la sede offertagli.

I primi pretori compresi nell'elenco dei promovibili per merito distinto hanno la precedenza rispetto ai giudici e sostituti parimenti classificati.

Ciascun magistrato ha diritto alla promozione esclusivamente con le funzioni per le quali il consiglio superiore lo ha dichiarato idoneo.

(1) V. nota in calce all'intitolazione del presente capo. 

articolo 173

Inversione del turno di promozione (1).

Se il turno di promozione di un magistrato classificato promovibile per merito giunge prima di quello di un magistrato più anziano classificato promovibile per merito distinto, quest'ultimo ha diritto alla precedenza nella promozione, valendosi, se occorre, di uno dei posti dell'aliquota spettante ai promovibili per merito.

(1) V. nota in calce all'intitolazione del presente capo.

articolo 174

Casi di ritardata promozione (1).

Quando il Ministro ha fatto uso della facoltà stabilita nel quinto comma dell'articolo 167 e la deliberazione favorevole al magistrato é confermata, il magistrato del quale é stata ritardata la promozione deve ottenerla nel più breve tempo possibile, e non oltre un anno, riprendendo, in confronto dei suoi colleghi, il posto che gli spetta.

(1) V. nota in calce all'intitolazione del presente capo. 

CAPO VI

Delle promozioni al grado di primo pretore.

articolo 175

Scrutinio dei pretori (1).

Le promozioni al grado di primo pretore si effettuano a seguito di scrutinio a turno di anzianità dei pretori, compresi nel numero di graduatoria da determinarsi dal Ministro per ciascuna richiesta di scrutinio, e che non può comprendere più di 50 pretori.

Possono partecipare allo scrutinio i pretori che compiono almeno sedici anni di effettivo servizio in magistratura alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene indetto lo scrutinio.

Lo scrutinio dà luogo all'attribuzione delle qualifiche di merito distinto e di merito, ed i pretori scrutinati sono collocati nei rispettivi elenchi in ordine di anzianità.

Le promozioni hanno luogo per due quinti delle vacanze annuali a favore dei pretori dichiarati promovibili per merito distinto, e per tre quinti a favore dei promovibili per merito.

Lo scrutinio deve essere rinnovato se il pretore non ottiene la promozione entro tre anni dalla chiusura della sessione.

Si osservano le disposizioni degli articoli 162 e 174 in quanto applicabili.

(Modificato dall'articolo 2 D.Lgs. 1370/47)

(1) Articolo da ritenersi abrogato a seguito della soppressione dei ruoli dei pretori e dei primi pretori disposta dagli artt. 8 e 9 L. n. 392/1951. 

CAPO VII

Delle promozioni in corte di cassazione (1).

(1) Le disposizioni contenute in questo capo sono state superate dalla L. n. 1/1963 e dalla L. n. 831/1973 e successive modifiche, che ha disciplinato in modo integralmente diverso la materia. 

articolo 176

Sistema delle promozioni (1).

Le promozioni ai gradi di consigliere di corte di cassazione e parificati si effettuano:

a) mediante concorso per titoli;

b) mediante scrutinio a turno di anzianità.

(Il secondo comma è stato abrogato dall'articolo 4 L. n. 1794/52)

(1) V. nota in calce all'intitolazione del presente capo.

articolo 177  (Abrogato dall'articolo 4 L. n. 1794/52)

articolo 178  (Abrogato dall'articolo 4 L. n. 1794/52)

articolo 179

Concorso per titoli  - Requisiti per l'ammissione (1).

Per i consiglieri di corte di appello e magistrati di grado parificato che già appartennero alla carriera dei pretori col grado di primo pretore, il periodo di servizio effettivo prestato in detto grado è considerato come utile agli effetti di cui al precedente comma.

(Modificato dall'articolo 4 D.Lgs. n. 1370/47, il comma primo e secondo sono abrogati dall'articolo 4 L. 1794/52)

(1) V. nota in calce all'intitolazione del presente capo. 

articolo 180

Ammissione dei concorrenti (1).

I concorrenti debbono trasmettere per via gerarchica al ministero di grazia e giustizia, entro due mesi dalla data della pubblicazione nel bollettino ufficiale del bando di concorso, la domanda corredata dei lavori giudiziari e degli altri titoli e documenti che ciascuno di essi crede di aggiungere.

I primi presidenti e i procuratori generali delle corti di appello trasmettono al ministero motivate informazioni sulla capacità, dottrina, operosità, carattere e condotta di ciascun concorrente, esprimendo parere sulla maggiore idoneità del magistrato per la carriera giudicante o per quella requirente.

Per i magistrati residenti all'estero, e per quelli residenti nell'impero e negli altri territori soggetti alla sovranità dello stato, per ragioni di ufficio, o applicati o trattenuti ad uffici non giudiziari, le informazioni sono fornite dal capo dell'ufficio o dal direttore generale da cui dipendono.

(1) V. nota in calce all'intitolazione del presente capo.

articolo 181

Dichiarazione di ammissibilità per i magistrati non classificati nel grado inferiore (1).

Gli avvocati ed i professori di diritto ammessi in magistratura col grado di consigliere di corte di appello od equiparato, per prendere parte al concorso debbono ottenere la dichiarazione di ammissibilità da parte del consiglio superiore, il quale delibera tenendo conto dei precedenti di carriera dell'aspirante, delle informazioni e dei rapporti che lo concernono, nonché dei titoli e dei documenti che l'aspirante stesso può esibire o che possono essere richiesti di ufficio.

(1) V. nota in calce all'intitolazione del presente capo; v. anche articolo 106, ult. comma, Cost. 

articolo 182

Commissione giudicatrice del concorso per titoli (1).

Il concorso per le promozioni in corte di cassazione é giudicato da una commissione, nominata dal Ministro di grazia e giustizia, costituita da sette magistrati aventi grado di primo presidente di corte di appello o equiparato, dei quali due appartenenti al pubblico ministero, e presieduta dal più anziano di essi.

Per la validità delle deliberazioni della commissione é sufficiente la presenza di cinque componenti.

La commissione é assistita dai magistrati addetti al ministero, con funzioni di segretari.

(1) V. nota in calce all'intitolazione del presente capo. 

articolo 183

Svolgimento del concorso. Esperimento orale e classificazione dei concorrenti (1).

Per i lavori giudiziari da prodursi dai concorrenti, per lo svolgimento del concorso, per l'ammissibilità a successivi concorsi si applicano le norme degli articoli 158 a 161.

La commissione invita quei concorrenti che, a seguito dell'esame dei titoli, hanno riportato non meno degli otto decimi dei punti che ha a sua disposizione, a una discussione orale sulle questioni trattate nei lavori esibiti. Anche per la valutazione della discussione orale ciascun componente della commissione dispone di dieci punti, e sono ammesse le frazioni di punto.

Consegue l'idoneità il candidato che ottiene la media di otto decimi dei punti ed almeno sette decimi nella discussione orale.

Sommati i punti attribuiti nelle due votazioni, la commissione forma la definitiva graduatoria dei concorrenti, e dichiara vincitori i primi classificati entro il numero dei posti messi a concorso, osservate le precedenze di cui all'articolo 148.

La commissione deve designare, nella sua relazione, i vincitori che ritiene particolarmente idonei alle funzioni di consigliere o di sostituto procuratore generale della corte suprema di cassazione, ed a funzioni direttive.

(1) V. nota in calce all'intitolazione del presente capo. 

articolo 184

Scrutinio a turno di anzianità (1).

Il Ministro di grazia e giustizia richiede al consiglio superiore della magistratura, quando ne ravvisa il bisogno, di procedere allo scrutinio per le promozioni in corte di cassazione.

Allo scrutinio possono prendere parte i consiglieri di corte di appello e magistrati di grado parificato, compresi entro un determinato numero della graduatoria, stabilito dal Ministro nella richiesta di scrutinio, che comprenderà non più di 75 magistrati. L'anzianità é determinata dall'ordine di iscrizione nella graduatoria.

Possono prendere parte allo scrutinio anche i primi pretori compresi nel numero di graduatoria fissato dal Ministro nella sua richiesta, e che hanno una anzianità nel grado non inferiore a quella del meno anziano tra i consiglieri di corte di appello e magistrati di grado parificato compresi nella richiesta medesima.

Si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 179.

(1) V. nota in calce all'intitolazione del presente capo.  

articolo 185

Norme applicabili allo scrutinio (1).

Lo scrutinio per le promozioni in corte di cassazione si effettua con l'osservanza delle norme contenute negli articoli 162 e 174 del presente ordinamento, in quanto applicabili.

Il consiglio superiore deve designare i magistrati che ritiene particolarmente idonei alle funzioni di presidente di corte di assise, di presidente di tribunale e di procuratore del Re Imperatore (2).

(1) V. nota in calce all'intitolazione del presente capo.
(2) V. nota 2 in calce all'articolo 17.  

articolo 186

Classificazione dei promovibili. Revisione e rinnovazione dello scrutinio (1).

la classificazione per merito distinto dei consiglieri di corte di appello e magistrati di grado parificato e dei primi pretori ritenuti meritevoli di promozione, deve raccogliere almeno quattro quinti dei voti. Per la deliberazione relativa allo scrutinio, per la revisione e la rinnovazione dello stesso si applicano le norme contenute negli ultimi quattro commi dell'articolo 167 e nel primo comma dell'articolo 170.

(1) V. nota in calce all'intitolazione del presente capo. 

articolo 187

Formazione dell'elenco dei promovibili (1).

Compiuto lo scrutinio relativo a ciascuna richiesta la commissione dichiara chiusa la sessione, e forma l'elenco dei promovibili nell'ordine di anzianità di ciascun magistrato, salvo il disposto dell'articolo 148.

(1) V. nota in calce all'intitolazione del presente capo. 

CAPO VIII

Degli uffici direttivi delle corti di appello e della corte suprema di cassazione.

articolo 188

Nomina ai gradi di primo (1) presidente di corte di appello e parificati.

Le promozioni a primo presidente di corte di appello e gradi parificati sono conferite, su proposta del ministro per la grazia e giustizia, e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, a magistrati aventi almeno cinque anni di grado di consigliere di Corte di Cassazione od equiparato scelti fra coloro che, per il modo col quale hanno esercitato le loro funzioni, per i precedenti di carriera, e per speciali incarichi assolti, risultano non solo distinti per cultura giuridica, ma anche particolarmente adatti a funzioni direttive.

La proposta del Ministro per la grazia e giustizia deve essere preceduta dal parere motivato del Consiglio superiore della magistratura.

(Modificato dall'articolo 41 R.D.Lgs. n. 511/46)

(1) Per la soppressione di tale qualifica v. nota 1 in calce all'articolo17.  

articolo 189

Nomina del primo presidente e del procuratore generale della corte suprema di cassazione (1).

Il primo presidente e il procuratore generale della corte suprema di cassazione sono scelti tra i magistrati aventi grado non inferiore a primo (2) presidente, di corte di appello o parificato, e nominati su proposta del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del consiglio dei ministri.

(1) Articolo da ritenersi superato a seguito dell'entrata in vigore delle seguenti disposizioni: articolo 6, n. 1 e 2 L. n. 392/1951; artt. 10, comma 1, n.1, 11 e 17 L. n. 195/1958; artt. 16-19 L. n. 831/1973. Le stesse disposizioni valgono per il presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche (v. articolo 6 n. 2 L. n. 392/1951) e per il presidente aggiunto della cassazione (v. articolo 1, comma 1, L. n. 1/1963).
(2) Per la soppressione di tale qualifica v. nota 1 in calce all'articolo17.  

CAPO IX

Delle funzioni giudicanti e requirenti, della assegnazione delle sedi e tramutamenti.

articolo 190

Passaggio dalle funzioni requirenti alle giudicanti e viceversa.

1. La magistratura, unificata nel concorso di ammissione, nel tirocinio e nel ruolo di anzianità, é distinta relativamente alle funzioni giudicanti e requirenti.

2. Il passaggio dei magistrati dalle funzioni giudicanti alle requirenti e da queste a quelle può essere disposto, a domanda dell'interessato, solo quando il consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, abbia accertato la sussistenza di attitudini alla nuova funzione.

(Modificato dall'articolo 29 D.P.R. 449/88)

articolo 191

Anzianità in caso di cambio di funzioni (1).

I magistrati che, per la speciale loro idoneità alle funzioni requirenti, ottengono la promozione nel pubblico ministero con anticipazione sui loro colleghi parimenti classificati promossi nella magistratura giudicante, se successivamente fanno passaggio alle funzioni giudicanti, perdono l'anzianità derivante dalla promozione anticipata ed é ad essi attribuita quella che sarebbe loro spettata se fossero stati promossi nella magistratura giudicante. Se non é giunto il loro turno per tale promozione, essi non possono ottenere che il richiamo alle funzioni e al grado anteriore alla promozione, ferma in ogni caso la classifica per effetto della quale conseguirono l'anticipata promozione.

(1) Articolo da ritenersi abrogato a seguito delle modifiche introdotte nel sistema della progressione in carriera. 

articolo 192

Assegnazione delle sedi per tramutamento.

L'assegnazione delle sedi per tramutamento é disposta secondo le norme seguenti:

La vacanza di sedi giudiziarie é annunciata nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. L'annuncio può, peraltro, essere omesso per necessità di servizio.

Le domande di tramutamento ad altra sede sono dirette per via gerarchica al Ministro di grazia e giustizia (1) e possono essere presentate in qualunque momento, indipendentemente dall'attualità della vacanza o dell'annuncio di questa nel bollettino ufficiale. Esse conservano validità fino a quando non sono, con successiva dichiarazione o con altra domanda, revocate.

All'assegnazione di ciascuna sede si procede in base alle domande. La scelta tra gli aspiranti é fatta dal Ministro (1), con riguardo alle attitudini di ciascuno di essi, al suo stato di famiglia e di salute, al merito ed all'anzianità.

Sono titoli di preferenza, a parità delle altre condizioni personali, quelli indicati nell'articolo 148.

Non sono ammesse domande di tramutamento con passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura (1).

Se la vacanza é stata annunciata nel bollettino ufficiale, i magistrati che aspirano alla sede vacante debbono fare domanda di tramutamento, ove non l'abbiano presentata precedentemente, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'annuncio. Trascorso tale termine, non si tiene conto della domanda.

(1) V. ora articolo 39, comma 1, D.P.R. n. 916/1958.
(2) Ora dal Consiglio superiore della magistratura, a norma degli artt. 10, comma 1, n. 1, 11 e 17 L. n. 195/1958.
(3) V. ora il nuovo testo dell'articolo 190. 

articolo 193

Assegnazione delle sedi per promozioni (1).

Nell'assegnazione delle sedi per promozione si ha riguardo al grado di merito, desunto, sia dalla classificazione ottenuta dal magistrato a seguito di concorso o di scrutinio, sia dal modo col quale egli ha esercitato le sue funzioni per il tempo posteriore alla classificazione medesima, tenuto conto delle attitudini da lui dimostrate in relazione al posto da assegnarsi.

Sono, altresì, valutati lo stato di famiglia ed i titoli indicati nell'articolo 148.

(1) Articolo superato nelle parti in cui si riferisce ad un sistema di progressione in carriera non più esistente: v. ora L. n. 570/1966 e L. n. 831/1973.  

articolo 194

Tramutamenti successivi.

1. Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui chiesta, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di tre anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia.

(Modificato dall'articolo 2 L. n. 321/91, dall'articolo e L. n.356/91 e dall'articolo 4 L. n. 133/98)

articolo 195

Disposizioni speciale per i primi presidenti e per i procuratori generali di corte di appello.

Le disposizioni degli articoli 192 e 194 non si applicano ai primi presidenti e ai procuratori generali di corte di appello, nonché ai magistrati ad essi equiparati.

CAPO X

Dei magistrati con funzioni amministrative del ministero di grazia e giustizia.

articolo 196

Destinazione di magistrati al ministero di grazia e giustizia.

I magistrati possono essere destinati ad esercitare funzioni amministrative nel ministero di grazia e giustizia, in conformità delle norme speciali contenute nell'ordinamento del ministero medesimo, nel numero e nei gradi (1) stabiliti dalla Tabella N annessa al presente ordinamento. Tale tabella può essere, con decreto reale, modificata su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze.

Essi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura durante l'esercizio delle predette funzioni.

(1) Vedi nota 1 in calce all'articolo 4. 

articolo 197

Requisiti per la destinazione dei magistrati al ministero.

Nel bollettino ufficiale viene data notizia dei posti vacanti nel ministero di grazia e giustizia. Essi sono conferiti, in seguito a concorso, a magistrati scelti tra quelli che fanno istanza.

La domanda, corredata di un rapporto informativo dei superiori gerarchici sul servizio prestato dall'aspirante, sulla sua condotta e sulle attitudini alle funzioni amministrative, deve pervenire al ministero nel termine di quindici giorni dall'annunzio della vacanza nel "bollettino ufficiale".

La decisione spetta al Ministro, sentito, qualora lo ritenga opportuno, il consiglio di amministrazione del ministero. La decisione del Ministro non é soggetta a gravame.

articolo 198

Ricollocamento in ruolo di magistrati già destinati al ministero.

I magistrati addetti con funzioni amministrative al ministero di grazia e giustizia possono, anche di ufficio, essere ricollocati nel ruolo organico della magistratura e destinati agli uffici giudiziari per esercitarvi le funzioni del loro grado (1). Tali destinazioni possono avvenire, a giudizio del Ministro, tanto con le funzioni giudicanti, quanto con quelle requirenti, indipendentemente dalla qualifica posseduta dal magistrato (2).

(1) Vedi nota 1 in calce all'articolo 4.
(2) La seconda parte è da ritenere superata dal disposto dell'articolo 15, comma 2, L. n. 195/1958.   

articolo 199

Servizio dei magistrati addetti al ministero.

Le norme speciali contenute nell'ordinamento del ministero determinano il numero e le attribuzioni dei magistrati dei vari gradi (1) che prestano servizio negli uffici del ministero medesimo. Il detto servizio é, ad ogni effetto, parificato a quello prestato negli uffici giudiziari, salvo il disposto dell'articolo seguente. Nel tempo in cui prestano servizio al ministero, tranne per quanto riguarda l'ordinamento gerarchico e le promozioni (2), si applicano ai magistrati le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegato civili dello stato.

(1) Vedi nota 1 in calce all'articolo 4. 

articolo 200

Partecipazione a concorsi e scrutini di magistrati non addetti ad uffici giudiziari (1).

I magistrati addetti ad uffici diversi da quelli giudiziari non possono partecipare a concorsi o scrutini per promozione, se non hanno prestato effettivo ed ininterrotto servizio negli uffici giudiziari, per almeno un triennio nel grado di giudice, sostituto procuratore del Re Imperatore (2) e pretore, e per almeno un biennio nel grado di consigliere di corte di appello e parificato o di primo pretore.

(1) Il disposto di tale articolo, già espressamente derogato dagli artt. 2, ult. comma, e 3, comma 7, L. n. 1/1963, è stato superato dalla legislazione successiva che ha disciplinato ex novo la progressione in carriera del magistrato: L. n. 570/1966, per la nomina a magistrato di appello, e L. n. 831/1973, per la nomina a magistrato di cassazione.
(2) V. nota 2 in calce all'articolo 17.  

CAPO XI

Dell'anzianità e delle aspettative.

articolo 201

Computo dell'anzianità.

L'anzianità dei magistrati si computa dalla data del decreto di nomina in ciascun grado (1). In caso di nomina contemporanea, l'anzianità é determinata dall'ordine nel quale le promozioni sono conferite secondo le disposizioni contenute nel presente titolo.

L'anzianità degli uditori é determinata dall'ordine della graduatoria a norma dell'articolo 127.

Resta salva la diversa decorrenza di anzianità stabilita dalle disposizioni in vigore in relazione allo stato civile dei magistrati (2).

(1) Vedi nota 1 in calce all'articolo 4.
(2) Comma superato per effetto dell'abrogazione delle norme contenenti limitazioni in dipendenza dello stato celibe, disposta dall'articolo unico R.D.L. n. 707/1943). 

articolo 202

Sospensione ed interruzione del servizio.

Il periodo trascorso dai magistrati in aspettativa per servizio militare o per motivi di salute non importa interruzione di servizio, né pregiudizio all'anzianità, salve le disposizioni vigenti in ordine al tempo utile per la pensione.

Il periodo trascorso in disponibilità non é utile ai fini dell'avanzamento ai gradi 8° 7° e 6° (1).

Il servizio militare non importa interruzione del tirocinio degli uditori, necessario per l'ammissione all'esame per la nomina ad aggiunto giudiziario (2).

Nel caso di sospensione dall'ufficio, seguita da un provvedimento disciplinare di rimozione o di destituzione, si deduce dal servizio, agli effetti dell'eventuale trattamento di quiescenza, il periodo di durata della sospensione medesima.

(1) Tali gradi corrispondono ora alla categoria dei magistrati di tribunale:v. L. n. 392/1951. Sull'istituto della disponibilità v. gli artt. 72 e ss. D.P.R. n. 3/1957).
(2) V. ora L. n. 97/1979, che ha abolito la qualifica di aggiunto giudiziario e richiede, per la nomina a magistrato di tribunale, l'effettivo esercizio delle funzioni per non meno di un anno. 

articolo 203

Aspettative.

Il magistrato in aspettativa é posto immediatamente fuori del ruolo organico, se l'aspettativa fu concessa per motivi di famiglia, e dopo due mesi, se per motivi di salute o per servizio militare.

I relativi posti sono dichiarati vacanti.

Al termine dell'aspettativa, il magistrato ha diritto di occupare il posto che aveva nella graduatoria di anzianità, salve le disposizioni vigenti in ordine al tempo utile per la pensione. Egli é destinato ad una delle sedi disponibili, a giudizio del Ministro (1), previa interpellazione se trattasi di magistrato inamovibile (1). Se il magistrato non accetta la sede offertagli, é confermato in aspettativa, ma questa non può eccedere il termine massimo consentito dalla legge.

(1) Ora, del Consiglio superiore della magistratura:articolo 10, comma 1, n. 1 e 17 L. 24 marzo 1958 n. 195.
(2) La garanzia di inamovibilità deve ora intendersi  estesa a tutti i magistrati a norma dell'articolo 107, comma 1, Cost.: v. anche articolo 2, comma 1, R.D.Lgs. n. 511/1946. 

CAPO XII

Degli stipendi e degli assegni.

articolo 204

Stipendi ed assegni fissi.

Gli stipendi spettanti ai magistrati di ciascun grado gerarchico (1) ed i relativi aumenti periodici e supplementi di servizio attivo sono determinati dalle leggi generali.

(1) Vedi nota 1 in calce all'articolo 4. 

articolo 205

Indennità di rappresentanza (1).

Ai magistrati indicati nella Tabella P annessa al presente ordinamento sono assegnate le indennità per spese di rappresentanza nella misura stabilita nella tabella stessa.

(1) Il disposto di tale articolo è da ritenersi superato per effetto dell'articolo 5 D.P.R. n. 1080/1970 che ha soppresso le indennità per spese di rappresentanza. 

articolo 206

Indennità per i magistrati di corte d'assise.

Ai magistrati destinati a prestare servizio nelle corti di assise, fuori della loro residenza (1) , spettano le indennità stabilite dalle disposizioni vigenti per le missioni.

L'indennità giornaliera é ridotta a due terzi dopo il primo mese, quando fra una sessione e l'altra non si verifica l'interruzione di almeno quindici giorni.

(2) V. articolo 8, comma 1, L. n. 287/1951. 

articolo 207

Indennità per i magistrati che esercitano funzioni di specialisti (1).

Ai presidenti di assise ai magistrati dell'ufficio di istruzione dei processi penali ed applicati all'ufficio medesimo sono assegnate rispettivamente le indennità stabilite nella Tabella Q annessa al presente ordinamento.

(1) Il disposto di tale articolo è da ritenersi superato per effetto dell'articolo 5 D.P.R. n. 1080/1970 che ha soppresso le indennità per funzioni speciali. 

articolo 208  (Abrogato dall'articolo 4 D.Lgs. n. 273/89)

articolo 209

Indennità di missione per i magistrati addetti al tribunale ordinario.

Il trattamento economico di missione per i magistrati addetti al tribunale ordinario incaricati di esercitare funzioni fuori della ordinaria sede di servizio è regolato dalle norme vigenti per gli impiegati dello Stato, in quanto non modificate da norme particolari sulle trasferte giudiziarie.

L'autorizzazione a risiedere altrove, prevista dal primo comma dell'articolo 12, è richiesta al presidente del tribunale, il quale provvede con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario. Copia del provvedimento è rimessa al Consiglio superiore della magistratura e all'interessato.

Contro il diniego dell'autorizzazione l'interessato può proporre reclamo al Consiglio superiore della magistratura.

(Modificato dall'articolo 8 D.Lgs. n. 273/89 e dall'articolo 28 D.Lgs. n. 51/98)

articolo 209-bis

Determinazione della sede ordinaria di servizio.

Ai fini del trattamento economico di missione, si considera ordinaria sede di servizio la sede del tribunale o della sezione distaccata presso la quale il magistrato è incaricato di esercitare le funzioni in via esclusiva.

Per i magistrati incaricati di esercitare funzioni presso più sezioni distaccate del tribunale, ovvero presso una o più sezioni distaccate e presso la sede principale del tribunale, la sede ordinaria di servizio è stabilita, anche ai fini dell'obbligo di residenza previsto dall'articolo 12, con la procedura tabellare disciplinata dall'articolo 7-bis.

(Aggiunto dall'articolo 29 D.Lgs. n. 51/98)

CAPO XIII

Disposizioni speciali.

articolo 210

Collocamento fuori ruolo di magistrati per incarichi speciali.

Salvo quanto é disposto nell'articolo17, sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura i magistrati ai quali dal Ministro di grazia e giustizia, o col suo consenso (1), sono conferiti incarichi non previsti da leggi o da regolamenti, se per tali incarichi debbano sospendere il servizio giudiziario per un periodo maggiore di due mesi.

I magistrati collocati fuori del ruolo organico a norma della presente disposizione, non possono, in ogni caso, superare il numero di sei.

Essi conservano il trattamento economico del proprio grado (1) e, possono, per esigenze di servizio, essere temporaneamente destinati ad esercitare le funzioni del loro grado od equiparato, in soprannumero, negli uffici giudiziari della sede nella quale risiedono per l'espletamento dell'incarico loro affidato, e compatibilmente con l'incarico stesso.

Al cessare dell'incarico, il magistrato é richiamato nel ruolo organico ed é destinato ad una delle sedi disponibili.

(Modificato dall'articolo 2 L. n. 1311/62 e dall'articolo 2 L. n. 908/77)

(1) Sulla competenza a deliberare il collocamento fuori ruolo del ruolo organico dei magistrati per "incarichi estranei alle loro funzioni" e sulla relativa procedura v. ora l'articolo 15, ult. comma, L. n. 195/1958
(2) V. nota 1 in calce all'articolo 4. 

articolo 211

Divieto di riammissione in magistratura.

Il magistrato che ha cessato di far parte dell'ordine giudiziario in seguito a sua domanda, da qualsiasi motivo determinata, anche se ha assunto altri uffici dello stato, non può essere riammesso in magistratura.

La disposizione che precede non si applica a chi, già appartenente all'ordine giudiziario, sia transitato nelle magistrature speciali ed in esse abbia prestato ininterrottamente servizio.

Questi può essere riammesso, a domanda, previa valutazione del Consiglio Superiore della Magistratura. Il Consiglio, acquisito il fascicolo personale del richiedente, nel deliberare la riammissione, colloca il magistrato, anche in soprannumero, nel posto di ruolo risultante dalla ricongiunzione dei servizi prestati e dalle valutazioni e relative nomine, da effettuarsi contestualmente, ai sensi delle leggi 25 luglio 1966, N. 570, 20 dicembre 1973, N. 831, e successive modificazioni.

In nessun caso gli interessati possono essere collocati in ruolo in un posto anteriore a quello che avrebbero normalmente avuto se non fossero transitati nelle magistrature speciali.

(Modificato dall'articolo 7 della legge n. 97/79)

TITOLO VI 

Dei consigli giudiziari presso le corti di appello e del consiglio superiore della magistratura

articolo 212 - articolo 216  (Abrogati dall'articolo 43 R.D.Lgs. n. 511/46)

TITOLO VII 

Delle prerogative della magistratura

articolo 217 - articolo 227  (Abrogati dall'articolo 43 R.D.Lgs. n. 511/46)

TITOLO VIII 

Della disciplina della magistratura

articolo 228 - articolo 254  (Abrogati dall'articolo 43 R.D.Lgs. n. 511/46)

TITOLO IX

Disposizioni transitorie

articolo 255 - articolo 275

(Norme che hanno da gran tempo esaurito i loro effetti. Gli artt. 256, 257 e 261 erano già stati abrogati dall'articolo 6 D.Lgs.Lgt. n. 352/46)

TITOLO X

Disposizioni finali

articolo 276

Abrogazione di vigenti disposizioni legislative e riferimento a leggi e regolamenti generali.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie od incompatibili concernenti la materia regolata dal presente ordinamento.

Fino a quando non sarà provveduto alla emanazione di norme regolamentari per l'esecuzione dell'ordinamento medesimo, continuano ad aver vigore i regolamenti esistenti, in quanto applicabili (1).

Ai magistrati dell'ordine giudiziario sono applicabili le disposizioni generali relative agli impiegati civili dello stato, solo in quanto non sono contrarie al presente ordinamento e ai relativi regolamenti.

(1) Le norme regolamentari non sono state emanate e, pertanto, devono ritenersi ancora in vigore, in quanto compatibili, le norme del R.D. n. 2641/1865. 

articolo 277

Disposizioni di coordinamento, integrative e complementari.

Con successivi decreti reali, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro delle finanze, sono emanate le norme di coordinamento e le atre, anche di carattere integrativo e complementare, occorrenti per la completa attuazione del presente ordinamento (1).

(1) V. ora l'articolo 108, comma 1, Cost. che riserva alla legge le norme sull'ordinamento giudiziario. 


 

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