|
CIRCOLARE della DIREZIONE GENERALE
DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA
e degli AFFARI GENERALI - Ufficio Segreteria
Prot. n. 1810/S/DG/1874 |
Roma, 23 marzo 2000 |
OGGETTO: |
Articolazione delle tipologie di orario di lavoro: orario su cinque
giorni settimanali |
L'art. 4, comma 3, lett. B), del CCNL di comparto stipulato il 16 febbraio
1999 consente che sia oggetto di contrattazione integrativa, anche a livello
periferico, "l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro di cui
all'art. 19 del CCNL 16 maggio 1995."
Da varie sedi giudiziarie sono state sollecitate direttive circa le
determinazioni da assumere con riguardo alle richieste delle parti sindacali di
articolare l'orario su cinque giorni alla settimana con quotidiana protrazione
della prestazione per 7 ore e 12 minuti, con o senza pausa.
In base all'art. 19 CCNL 16 maggio 1995, l'orario articolato su cinque giorni
"si attua con la prosecuzione della prestazione lavorativa nelle ore
pomeridiane; le prestazioni pomeridiane possono avere durata e collocazione
diversificata fino al completamento dell'orario d'obbligo". La norma
contrattuale, dunque, non esclude la protrazione pomeridiana della prestazione
anche tutti i giorni, ma neppure - si sottolinea - la impone.
L'autonomia contrattuale delle parti pubbliche deve allora esplicarsi tenendo
conto - conformemente ai principi che regolano la loro attività, e anzitutto a
quello costituzionale di buona amministrazione (1) -
delle prioritarie esigenze di efficacia, efficienza ed economicità del servizio
reso alla collettività. Ne deriva che alla indicata modalità di articolazione
dell'orario di lavoro proposta dai sindacati potrà, sì, farsi ricorso, ma
soltanto negli stretti limiti in cui essa torni a beneficio della ottimale
organizzazione dei servizi.
Tanto premesso in linea di principio, può aggiungersi, in concreto, che la
modalità in questione per lo più non si rivela utile, specialmente allorché,
iniziando l'orario giornaliero alle 8 del mattino, il termine della prestazione
va a collocarsi alle ore 15,12, coprendo nella parte finale un periodo
normalmente destinato alla pausa pranzo - con corrispondente sospensione delle
attività - da parte del restante personale sia di magistratura che
amministrativo e, soprattutto, degli utenti (avvocati e cittadini). La presenza
in servizio può dunque rivelarsi del tutto improduttiva o scarsamente
produttiva, con l'ulteriore risvolto che per la copertura dei servizi
pomeridiani - primo fra tutti quello di assistenza alle udienze - occorrerebbe
ricorrere al lavoro straordinario. Ma il ricorso allo straordinario, oltre che
essere fonte di maggiori oneri economici per l'Amministrazione, è notoriamente
visto con sfavore dalle stesse organizzazioni sindacali.
Non a caso, del resto, queste ultime hanno siglato, il 3 febbraio u.s., il
contratto integrativo di Amministrazione (attualmente in corso di stipulazione
definitiva), il quale, nel disciplinare l'analoga, nuova tipologia dell'orario
pomeridiano su cinque giorni, consente due soli rientri antimeridiani per
completare l'orario d'obbligo (art. 21, comma 3). L'esclusione di un maggior
numero di rientri è chiaramente indicativo del disfavore con cui le parti
considerano tale soluzione in relazione alle esigenze da tutelare.
In conclusione, l'orario di lavoro antimeridiano su cinque giorni va di
regola articolato con due rientri pomeridiani sino a coprire l'orario d'obbligo
di 36 ore settimanali, salve eventuali motivate eccezioni coerenti con le
esigenze di efficacia, efficienza ed economicità del servizio e della migliore
fruizione di esso da parte dell'utenza.
I Presidenti delle Corti di Appello ed i Procuratori Generali presso le
stesse Corti sono pregati di portare quanto sopra a conoscenza dei capi degli
uffici del distretto.
Il Direttore Generale
(F. Ippolito)
()
Non è inutile citare anche i principi di efficienza ed economicità indicati
dall'art. 1 d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, richiamato dall'art. 22 l. 23
dicembre 1994, n. 724 a proposito dell'orario su cinque giorni settimanali, e -
soprattutto - lo stesso art. 19, comma 2, CCNL 16 maggio 1995, il quale
espressamente stabilisce che "l'orario di lavoro viene determinato sulla
base dei seguenti criteri:
- ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane;
- miglioramento della qualità delle prestazioni;
- ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza;
- miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre