Associazione di studio, formazione e informazione per la valorizzazione della figura dell'ufficiale giudiziario

CIRCOLARE della DIREZIONE GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA
e degli AFFARI GENERALI - Ufficio Segreteria

Prot. n. 1810/S/DG/1874

Roma, 23 marzo 2000

OGGETTO:

Articolazione delle tipologie di orario di lavoro: orario su cinque giorni settimanali

L'art. 4, comma 3, lett. B), del CCNL di comparto stipulato il 16 febbraio 1999 consente che sia oggetto di contrattazione integrativa, anche a livello periferico, "l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro di cui all'art. 19 del CCNL 16 maggio 1995."

Da varie sedi giudiziarie sono state sollecitate direttive circa le determinazioni da assumere con riguardo alle richieste delle parti sindacali di articolare l'orario su cinque giorni alla settimana con quotidiana protrazione della prestazione per 7 ore e 12 minuti, con o senza pausa.

In base all'art. 19 CCNL 16 maggio 1995, l'orario articolato su cinque giorni "si attua con la prosecuzione della prestazione lavorativa nelle ore pomeridiane; le prestazioni pomeridiane possono avere durata e collocazione diversificata fino al completamento dell'orario d'obbligo". La norma contrattuale, dunque, non esclude la protrazione pomeridiana della prestazione anche tutti i giorni, ma neppure - si sottolinea - la impone.

L'autonomia contrattuale delle parti pubbliche deve allora esplicarsi tenendo conto - conformemente ai principi che regolano la loro attività, e anzitutto a quello costituzionale di buona amministrazione (1) - delle prioritarie esigenze di efficacia, efficienza ed economicità del servizio reso alla collettività. Ne deriva che alla indicata modalità di articolazione dell'orario di lavoro proposta dai sindacati potrà, sì, farsi ricorso, ma soltanto negli stretti limiti in cui essa torni a beneficio della ottimale organizzazione dei servizi.

Tanto premesso in linea di principio, può aggiungersi, in concreto, che la modalità in questione per lo più non si rivela utile, specialmente allorché, iniziando l'orario giornaliero alle 8 del mattino, il termine della prestazione va a collocarsi alle ore 15,12, coprendo nella parte finale un periodo normalmente destinato alla pausa pranzo - con corrispondente sospensione delle attività - da parte del restante personale sia di magistratura che amministrativo e, soprattutto, degli utenti (avvocati e cittadini). La presenza in servizio può dunque rivelarsi del tutto improduttiva o scarsamente produttiva, con l'ulteriore risvolto che per la copertura dei servizi pomeridiani - primo fra tutti quello di assistenza alle udienze - occorrerebbe ricorrere al lavoro straordinario. Ma il ricorso allo straordinario, oltre che essere fonte di maggiori oneri economici per l'Amministrazione, è notoriamente visto con sfavore dalle stesse organizzazioni sindacali.

Non a caso, del resto, queste ultime hanno siglato, il 3 febbraio u.s., il contratto integrativo di Amministrazione (attualmente in corso di stipulazione definitiva), il quale, nel disciplinare l'analoga, nuova tipologia dell'orario pomeridiano su cinque giorni, consente due soli rientri antimeridiani per completare l'orario d'obbligo (art. 21, comma 3). L'esclusione di un maggior numero di rientri è chiaramente indicativo del disfavore con cui le parti considerano tale soluzione in relazione alle esigenze da tutelare.

In conclusione, l'orario di lavoro antimeridiano su cinque giorni va di regola articolato con due rientri pomeridiani sino a coprire l'orario d'obbligo di 36 ore settimanali, salve eventuali motivate eccezioni coerenti con le esigenze di efficacia, efficienza ed economicità del servizio e della migliore fruizione di esso da parte dell'utenza.

I Presidenti delle Corti di Appello ed i Procuratori Generali presso le stesse Corti sono pregati di portare quanto sopra a conoscenza dei capi degli uffici del distretto.

Il Direttore Generale
(F. Ippolito)

() Non è inutile citare anche i principi di efficienza ed economicità indicati dall'art. 1 d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, richiamato dall'art. 22 l. 23 dicembre 1994, n. 724 a proposito dell'orario su cinque giorni settimanali, e - soprattutto - lo stesso art. 19, comma 2, CCNL 16 maggio 1995, il quale espressamente stabilisce che "l'orario di lavoro viene determinato sulla base dei seguenti criteri:
- ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane;
- miglioramento della qualità delle prestazioni;
- ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza;
- miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre