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Camera dei Deputati - Disegno di Legge 538, 672, 1508, 2092, 2229, 2302 Senato della Repubblica - Disegno di Legge 2430 Modifiche al codice di procedura civile (Approvato dalla Commissione II Giustizia della Camera dei Deputati in sede legislativa il 16 luglio 2003 -Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 23 luglio 2003) |
articolo 1.
1. All’articolo 7 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito
dal seguente:
«Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore
non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla
competenza di altro giudice»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del
danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore
della controversia non superi venticinquemila euro».
articolo 2.
1. All’articolo 70 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Dinanzi alla Corte di
cassazione deve intervenire nelle cause trattate a sezioni unite, nelle cause
trattate in camera di consiglio, in quelle di cui al primo comma, oltreché
nelle cause in cui sia stato parte nei precedenti gradi del giudizio; può,
inoltre intervenire negli altri procedimenti per richiedere che la causa sia
assegnata alle sezioni unite».
2. L’articolo 76 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«articolo 76. - (Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte suprema di
cassazione). – 1. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione
interviene e conclude in tutte le udienze penali e in quelle civili nei casi
previsti dall’articolo 70, secondo comma, del codice di procedura civile».
articolo 3.
1. All’articolo 92 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti».
articolo 4.
1. L’articolo 96 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«articolo 96. - (Responsabilità aggravata). – Se risulta che la parte soccombente ha agito, anche in via cautelare, o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero ha proposto un’impugnazione manifestamente inammissibile o infondata, il giudice, anche d’ufficio, la condanna al pagamento di una somma da determinare sino ad un massimo di tre volte le spese di lite liquidate; nel caso di contumacia, la somma è liquidata in favore dell’Agenzia delle entrate del Ministero dell’economia e delle finanze. Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare o trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’esecuzione forzata, anche d’ufficio, condanna l’attore o il creditore procedente che ha agito senza la normale prudenza al pagamento di una somma da definire sino ad un massimo di tre volte le spese di lite. In entrambi i casi, su istanza della parte danneggiata, il giudice provvede, altresì, alla liquidazione dei danni anche non patrimoniali».
articolo 5.
1. All’articolo 133 del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«L’avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo telefax».
articolo 6.
1. All’articolo 134 del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«L’avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo telefax».
articolo 7.
1. All’articolo 145 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l’ente indicandone nell’atto la qualità»;
b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell’atto, che rappresenta l’ente, può essere eseguita anche a norma dell’articolo 140».
articolo 8.
1. L’articolo 147 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«articolo 147. - (Tempo delle notificazioni). – Le notificazioni non possono farsi, nel periodo in cui è in vigore l’ora solare, prima delle ore 7 e dopo le ore 20».
articolo 9.
1. All’articolo 149 del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La notificazione si intende eseguita per il notificante alla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario».
articolo 10.
1. All’articolo 155 del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato».
2. All’articolo 18 del regio
decreto 17 agosto 1907, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma le parole: «, ancorché festivo» sono soppresse;
b) al terzo comma le parole: «Nei giorni festivi si chiude alle dodici» sono soppresse.
3. Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa.
articolo 11.
1. All’articolo 165 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il difensore, che faccia espressa riserva di produzione dell’originale all’udienza di comparizione, può depositare anche copia fotostatica dell’atto di citazione»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Se la citazione è notificata a più persone, l’originale della citazione, ovvero la copia fotostatica in caso di riserva di cui al primo comma, deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall’ultima notificazione e da tale data decorre il termine per la costituzione».
articolo 12.
1. All’articolo 170, secondo comma, del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche agli atti di impugnazione».
articolo 13.
1. All’articolo 176, secondo comma, del codice di procedura civile, sono aggiunte, in fine, le parole: «anche a mezzo telefax».
articolo 14.
1. All’articolo 180 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è
sostituito dal seguente:
«Se vi è istanza di tutte le parti costituite il giudice istruttore procede
all’immediata trattazione della causa a norma dell’articolo 183. Altrimenti
fissa a data successiva la prima udienza di trattazione, assegnando al convenuto
costituito, che ne faccia richiesta, un termine perentorio non inferiore a venti
giorni prima di tale udienza per proporre le eccezioni processuali e di merito
che non siano rilevabili d’ufficio. La trattazione della causa davanti al
giudice istruttore è orale. Se richiesto, il giudice istruttore può
autorizzare comunicazioni di comparse a norma dell’ultimo comma
dell’articolo 170»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le udienze di mero rinvio sono vietate. Qualora sia richiesto un termine per
l’esame di nuove istanze svolte nel corso dell’udienza, il giudice, ove non
ritenga di provvedere nel corso della medesima udienza, si riserva di decidere
con separato provvedimento, assegnando un termine per il deposito di memorie
scritte, non superiore a venti giorni se non sono concesse repliche e non
superiore a trenta giorni se sono concesse repliche».
articolo 15.
1. All’articolo 184 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Nella prima udienza di trattazione, o in quella eventualmente fissata ai sensi dell’articolo 183, ultimo comma, il giudice istruttore, salva l’applicazione dell’articolo 187, ammette i mezzi di prova proposti che ritiene ammissibili e rilevanti ovvero, su istanza di parte, può rinviare ad altra udienza, assegnando un termine entro il quale le parti possono produrre documenti e indicare mezzi di prova anche non richiesti in precedenza, nonché un altro termine per l’eventuale indicazione di prova contraria».
articolo 16.
1. All’articolo 186-quater del codice di procedura civile, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«L’ordinanza acquista l’efficacia della sentenza impugnabile sull’oggetto dell’istanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato all’altra parte e depositato in cancelleria, la volontà che sia pronunciata la sentenza».
articolo 17.
1. All’articolo 187 del codice di procedura civile, dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Se richiesto da tutte le parti, il giudice rimette la causa al collegio per la decisione di questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito, invitando le parti alla immediata precisazione delle conclusioni, ovvero entro un termine non superiore a venti giorni, a mezzo di atto depositato in cancelleria».
articolo 18.
1. Dopo l’articolo 195 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
«articolo 195-bis. - (Termine per il deposito delle osservazioni dei consulenti di parte). – I consulenti di parte possono redigere osservazioni conclusive, per iscritto, che devono essere trasmesse al consulente tecnico d’ufficio fino a dieci giorni prima della data fissata per il deposito della relazione. Il predetto termine ha carattere perentorio. Il consulente tecnico d’ufficio allega alla relazione le osservazioni ricevute, aggiungendo le proprie valutazioni al riguardo».
articolo 19.
1. All’articolo 250 del codice di procedura civile, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«L’intimazione al testimone
ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere
effettuata dal difensore attraverso l’invio di copia dell’atto mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il difensore che ha spedito l’atto da notificare con lettera raccomandata
deposita nella cancelleria del giudice copia dell’atto inviato, attestandone
la conformità all’originale, e l’avviso di ricevimento».
articolo 20.
1. All’articolo 255 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporne l’accompagnamento all’udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza lo condanna ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro, oltre che alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione abbia dato causa».
articolo 21.
1. All’articolo 282 del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Su domanda di parte, il
giudice, con la sentenza di condanna, fissa, in relazione alla complessità
della prestazione e al tempo verosimilmente occorrente per l’adempimento, il
termine entro il quale l’obbligazione deve essere eseguita.
Con la stessa pronuncia di cui al secondo comma il giudice stabilisce, avuto
riguardo alla natura e al valore della prestazione, nonché alla qualità, al
comportamento e agli interessi delle parti, la somma che l’obbligato deve
corrispondere in caso di inosservanza del predetto termine, determinata in
relazione a ogni giorno di ritardo, a ogni singola violazione, ovvero in un
ammontare fisso. Gli effetti della pronuncia dipendono dall’efficacia
esecutiva della sentenza e durano finché non ne sia iniziata l’esecuzione
forzata.
Le disposizioni di cui al terzo comma non si applicano alle prestazioni
fungibili.
Le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo non si applicano alle sentenze
di condanna relative ai rapporti di cui all’articolo 409 e ai rapporti di
locazione di immobili urbani, nonché in ogni altro caso in cui sia prevista
dalla legge o dalle parti una diversa misura coercitiva».
articolo 22.
1. L’articolo 283 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«articolo 283. - (Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello). – Il giudice dell’appello su istanza di parte, proposta con l’impugnazione principale o con quella incidentale, quando può derivarne gravissimo danno o sussistano fondati motivi, sospende in tutto o in parte l’efficacia esecutiva o l’esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione».
articolo 23.
1. L’articolo 285 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«articolo 285. - (Modo di notificazione della sentenza). – La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l’impugnazione, si fa su istanza di parte, a norma dell’articolo 170, primo, secondo e terzo comma».
articolo 24.
1. All’articolo 319 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dai seguenti:
«Le parti si costituiscono
depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui
all’articolo 316 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la
procura. I termini per la costituzione delle parti sono fissati in venti giorni
dalla notificazione per l’attore e in venticinque giorni dalla notificazione
per il convenuto.
Se una delle parti si costituisce entro il termine a lei assegnato, l’altra
parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza; la parte che non
si costituisce neppure in tale udienza è dichiarata contumace, salve le
disposizioni dell’articolo 291».
articolo 25.
1. L’articolo 379 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«articolo 379. -
(Discussione). – All’udienza il relatore riferisce i fatti rilevanti per la
decisione del ricorso, il contenuto del provvedimento impugnato e, in riassunto,
se non vi è discussione delle parti, i motivi del ricorso e del controricorso.
Dopo la relazione il pubblico ministero, nei casi in cui è previsto il suo
intervento, espone oralmente le sue conclusioni motivate.
Quindi il presidente invita gli avvocati delle parti a svolgere le loro difese.
Non sono ammesse repliche».
articolo 26.
1. All’articolo 380 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il dispositivo della sentenza o della
ordinanza, sottoscritto dal presidente, è pubblicato entro trenta giorni dalla
deliberazione mediante deposito in cancelleria, salvo che il presidente, con
decreto motivato depositato entro lo stesso termine, disponga la proroga del
termine per ulteriori trenta giorni»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«All’esecuzione della pronuncia di condanna emanata ai sensi dell’articolo
384, primo comma, 385 e 391, secondo comma, può procedersi con la copia del
dispositivo.
La pubblicazione del dispositivo comporta il passaggio in giudicato della
sentenza impugnata in caso di rinuncia al ricorso, di rigetto del ricorso,
ovvero di dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità, nonché della
sentenza di primo grado nel caso di dichiarazione di inammissibilità o
improcedibilità dell’appello.
Ad ogni effetto, la sentenza o l’ordinanza si considerano pubblicate soltanto
con il deposito in cancelleria della motivazione; tuttavia dal momento del
deposito del dispositivo ciascuna parte può riassumere il processo dinanzi al
giudice dichiarato competente».
articolo 27.
1. All’articolo 474, secondo comma, del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 3), dopo la parola: «danaro» sono inserite le seguenti: «e alle obbligazioni di consegna o di rilascio»;
b) dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:
«3-bis) le scritture private autenticate relativamente alle obbligazioni di somme di danaro e alle obbligazioni di consegna o di rilascio in esse contenute».
articolo 28.
1. All’articolo 490 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«In caso di espropriazione immobiliare lo stesso avviso può essere inserito in appositi siti INTERNET».
articolo 29.
1. All’articolo 492 del codice di procedura civile, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:
«Il pignoramento deve altresì
contenere l’invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del
giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di
domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione con
l’avvertimento che, in mancanza, le successive notifiche o comunicazioni a lui
dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.
L’ufficiale giudiziario, quando constata che i beni assoggettati a
pignoramento sono insufficienti per la soddisfazione del creditore procedente,
invita il debitore ad indicare, dichiarandolo sul proprio onore, i beni
utilmente pignorabili e i luoghi in cui si trovano, previa ammonizione che le
dichiarazioni reticenti o mendaci sono punite ai sensi dell’articolo 371-bis
del codice penale.
Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale, e da tale momento
i beni indicati dal debitore sono considerati pignorati agli effetti
dell’articolo 388, terzo comma, del codice penale.
Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia
divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all’ufficiale
giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi e, successivamente,
esercitare la facoltà di cui all’articolo 499, secondo comma».
articolo 30.
1. All’articolo 495, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «In qualsiasi momento anteriore alla vendita» sono sostituite dalle seguenti: «Prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569».
articolo 31.
1. All’articolo 499 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito
dal seguente:
«Oltre i creditori indicati nell’articolo 498, possono intervenire
nell’esecuzione solo i creditori che nei confronti del debitore hanno un
credito fondato su titolo esecutivo»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Ai creditori, intervenuti entro l’udienza fissata per l’autorizzazione
della vendita o per l’assegnazione, il creditore pignorante ha facoltà di
indicare, all’udienza o con atto notificato e, in ogni caso, non oltre i
cinque giorni successivi alla comunicazione fattagli dal cancelliere,
l’esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili e di invitarli a
estendere il pignoramento. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non
estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del periodo precedente, il
creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di
distribuzione».
articolo 32.
1. All’articolo 510, secondo comma, del codice di procedura civile, sono aggiunte, in fine, le parole: «e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori sequestratari, pignoratizi e ipotecari privi di titolo esecutivo».
articolo 33.
1. L’articolo 512 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«articolo 512. - (Risoluzione delle controversie). – Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all’espropriazione, circa la sussistenza o l’ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell’esecuzione provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617, secondo comma.
Il giudice può sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata».
articolo 34.
1. All’articolo 524, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: «nell’articolo 525, secondo comma» e le parole: «nel terzo comma dell’articolo 525» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «nell’articolo 525, primo comma» e: «nel secondo comma dell’articolo 525».
articolo 35.
1. All’articolo 525 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è abrogato;
b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell’articolo 518, non superi ventimila euro, l’intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall’articolo 529».
articolo 36.
1. All’articolo 526 del codice di procedura civile, le parole: «a norma del secondo comma e del terzo comma dell’articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell’articolo 525» e le parole: «, se muniti di titolo esecutivo,» sono soppresse.
articolo 37.
1. L’articolo 527 del codice di procedura civile è abrogato.
articolo 38.
1. All’articolo 528 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:
«I creditori, muniti di titolo esecutivo, che intervengono successivamente al termine di cui all’articolo 525, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli intervenuti in precedenza».
articolo 39.
1. All’articolo 532 del codice di procedura civile, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
«Il giudice dell’esecuzione può disporre la vendita senza incanto dei beni pignorati, soltanto in casi eccezionali, adeguatamente motivati, relativi alla natura particolare del bene. Le cose pignorate sono affidate, di regola, all’istituto di vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza, affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario.
Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l’importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione».
articolo 40.
1. All’articolo 534-bis del codice di procedura civile le parole: «nel circondario il compimento delle operazioni di vendita con incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri» sono sostituite dalle seguenti: «preferibilmente nel circondario il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri».
articolo 41.
1. All’articolo 546 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «da lui dovute» sono inserite le seguenti: «e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell’articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell’esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall’istanza».
articolo 42.
1. All’articolo 557, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni».
articolo 43.
1. All’articolo 560 del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«I provvedimenti di nomina e di revoca del custode e l’autorizzazione di cui al terzo comma o la sua revoca sono dati con ordinanza costituente titolo esecutivo per il rilascio e non impugnabile. Dopo l’aggiudicazione è sempre sentito l’aggiudicatario ai sensi dell’articolo 485».
articolo 44.
1. L’articolo 564 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«articolo 564. - (Facoltà dei creditori intervenuti). – I creditori intervenuti a norma del secondo comma dell’articolo 563 partecipano all’espropriazione dell’immobile pignorato e possono provocarne i singoli atti».
articolo 45.
1. All’articolo 567 del codice di procedura civile, l’ultimo comma è sostituito dal seguente:
«I termini di cui al secondo comma possono essere prorogati, su istanza dei creditori o dell’esecutato, per giusti motivi. Ulteriori proroghe possono essere concesse nei limiti di cui all’articolo 154. Se la proroga non è concessa o non è richiesta, il giudice dell’esecuzione dichiara l’inefficacia del pignoramento relativamente all’immobile carente della prescritta documentazione; si applica l’articolo 630».
articolo 46.
1. All’articolo 569 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice provvede alla nomina del perito di cui all’articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice e ne ordina la comparizione per la medesima udienza»;
b) al secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice provvede alla sostituzione del debitore esecutato nella custodia dei beni pignorati, ai sensi dell’articolo 559, secondo comma, avuto riguardo all’osservanza o meno degli obblighi incombenti sul custode ai sensi dell’articolo 560».
articolo 47.
1. All’articolo 571 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«L’offerta non è efficace se l’offerente non presta cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto».
articolo 48.
1. All’articolo 572 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è
sostituito dal seguente:
«Se l’offerta è inferiore al valore dell’immobile determinato a norma
dell’articolo 568, è sufficiente il dissenso di un creditore intervenuto a
farla respingere»;
b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Se l’offerta è pari o superiore al valore determinato a norma
dell’articolo 568, il giudice può fare luogo alla vendita quando ritiene che
non vi è seria probabilità di migliore vendita all’incanto».
articolo 49.
1. L’articolo 584 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«articolo 584. - (Offerte dopo l’incanto). – Avvenuto l’incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell’incanto.
Le offerte di cui al primo
comma si fanno mediante deposito in cancelleria, prestando cauzione per una
somma pari alla metà di quella offerta, oltre l’ammontare approssimativo
delle spese di vendita.
Il giudice, verificata la regolarità delle offerte, indice la gara, della quale
il cancelliere dà pubblico avviso a norma dell’articolo 570 e comunicazione
all’aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro il quale possono
essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma.
Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi
precedenti e l’aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che,
entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura
di cui al secondo comma.
Nel caso di diserzione della gara indetta a norma del terzo comma,
l’aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli
offerenti di cui al primo comma la perdita della cauzione a titolo di multa».
articolo 50.
1. All’articolo 585 del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Se il versamento del prezzo avviene con l’erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, il giudice con il decreto di trasferimento, dopo avere ordinato la cancellazione dei gravami, ordina la iscrizione della ipoteca a garanzia del credito. Si applicano in tale caso gli articoli 38 e seguenti del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni».
articolo 51.
1. All’articolo 591-bis del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo la parola: «sede» è inserita la seguente: «preferibilmente» e dopo le parole: «576 e seguenti» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero senza incanto, di cui agli articoli 570 e seguenti»;
b) l’ottavo comma è sostituito dal seguente:
«Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli articoli 585 e 590, terzo comma, il notaio, ferma restando la possibilità di sospendere la vendita ai sensi dell’articolo 586 e qualora non vi siano contestazioni delle parti, emette, se a ciò espressamente delegato, il decreto di trasferimento di cui al medesimo articolo 586. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell’immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il notaio provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell’esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all’assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell’articolo 591».
articolo 52.
1. All’articolo 596, primo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «dell’esecuzione» sono inserite le seguenti: «o il notaio delegato a norma dell’articolo 591-bis».
articolo 53.
1. All’articolo 598 del codice di procedura civile, dopo le parole: «dell’esecuzione» sono inserite le seguenti: «o il notaio delegato a norma dell’articolo 591-bis».
articolo 54.
1. All’articolo 608 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:
«L’esecuzione inizia con la notifica dell’avviso con il quale l’ufficiale giudiziario comunica almeno tre giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l’immobile, il giorno e l’ora in cui procederà».
articolo 55.
1. All’articolo 617 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni»;
b) al secondo comma, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni».
articolo 56.
1. All’articolo 624 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice provvede analogamente, anche sospendendo l’efficacia esecutiva del titolo, in caso di opposizione ai sensi dell’articolo 615, primo comma»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Contro l’ordinanza che provvede sull’istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all’articolo 512, secondo comma».
articolo 57.
1. L’articolo 629 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«articolo 629. - (Rinuncia). – Il processo si estingue se il creditore pignorante e quelli intervenuti rinunciano agli atti.
In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell’articolo 306».
articolo 58.
1. All’articolo 634, secondo comma, del codice di procedura civile, la parola: «autentici», ovunque ricorre, e le parole: «, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e» sono soppresse.
articolo 59.
1. All’articolo 649 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: «sospendere» sono inserite le seguenti: «o revocare anche in parte»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Con il provvedimento di revoca della provvisoria esecuzione, il giudice dispone, altresì, la cancellazione o la riduzione della ipoteca iscritta ai sensi dell’articolo 655».
articolo 60.
1. All’articolo 669-octies del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
b) al secondo comma, le parole:
«trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Nel caso di reclamo, i termini di cui ai commi precedenti decorrono dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo.
Le disposizioni dei commi precedenti e quella di cui al primo comma dell’articolo 669-novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell’articolo 700 ovvero anticipatori degli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, e ai provvedimenti di danno temuto emessi ai sensi dell’articolo 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito; nel caso di mancato inizio del giudizio di merito, il provvedimento è modificabile e revocabile dal giudice che lo ha emesso se si verificano mutamenti delle circostanze».
articolo 61.
1. All’articolo 669-terdecies del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Contro l’ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione».
articolo 62.
1. Dopo l’articolo 696 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
«articolo 696-bis. - (Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite). – L’espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’articolo 696, ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del secondo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.
Se le parti si sono conciliate,
si forma processo verbale della conciliazione.
Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo
verbale, ai fini dell’espropriazione e dell’esecuzione in forma specifica e
per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Il processo verbale è esente dall’imposta di registro».
articolo 63.
1. All’articolo 703 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è
sostituito dal seguente:
«Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti, in quanto
compatibili»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Con l’ordinanza che accoglie o respinge la domanda il giudice provvede sulle
spese del procedimento. L’ordinanza è reclamabile ai sensi dell’articolo
669-terdecies.
Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé l’udienza per la prosecuzione del giudizio di merito, che è definito con sentenza non appellabile. Si applica l’articolo 669-novies, terzo comma».
articolo 64.
1. All’articolo 704 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La reintegrazione nel possesso può essere tuttavia domandata al giudice competente a norma dell’articolo 703, il quale dà i provvedimenti temporanei indispensabili; ciascuna delle parti può proseguire il giudizio dinanzi al giudice del petitorio, ai sensi dell’articolo 703».
articolo 65.
1. All’articolo 830 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«In pendenza del giudizio, su istanza di parte, la corte d’appello può sospendere l’esecutorietà del lodo quando può derivarne gravissimo danno o sussistono fondati motivi, con o senza cauzione».
articolo 66.
1. L’articolo 87 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e successive modificazioni, di seguito denominate «disposizioni di attuazione del codice di procedura civile», è sostituito dal seguente:
«articolo 87. - (Produzione di documenti). – I documenti offerti in comunicazione dalle parti, dopo la costituzione e a norma dell’articolo 184 del codice, sono prodotti mediante deposito in cancelleria e il relativo elenco deve essere comunicato alle parti nelle forme stabilite all’articolo 170, ultimo comma, del codice».
articolo 67.
1. All’articolo 103 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«L’intimazione a cura del
difensore contiene:
1) l’indicazione della parte richiedente e della controparte, nonché gli
estremi dell’ordinanza con la quale è stata ammessa la prova testimoniale;
2) le generalità ed il
domicilio della persona da citare;
3) il giorno, l’ora e il luogo della comparizione, nonché il giudice davanti
al quale la persona deve presentarsi;
4) l’avvertimento che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo
impedimento, la persona citata potrà, a norma dell’articolo 255 del codice,
essere accompagnata a mezzo della polizia giudiziaria e condannata al pagamento
di una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro,
oltre che alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione abbia
dato causa».
articolo 68.
1. Dopo l’articolo 173 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, è inserito il seguente:
«articolo 173-bis. -
(Contenuto della relazione di stima e compiti del perito). – Il perito
provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono risultare:
1) l’identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali;
2) una sommaria descrizione del bene;
3) lo stato di possesso del bene, con l’indicazione, se occupato da terzi, del
titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza
di contratti registrati in data antecedente al pignoramento;
4) l’esistenza di vincoli o di oneri a carico del bene che resteranno a carico
dell’acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla
attitudine edificatoria del bene o i vincoli connessi con il carattere
storico-artistico del bene;
5) i vincoli e gli oneri che saranno cancellati o resi inefficaci all’atto del
pignoramento.
Il perito prima di ogni attività controlla la completezza dei documenti di cui
all’articolo 567, secondo comma, del codice, segnalando al giudice
immediatamente quelli mancanti o inidonei.
Il perito, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o
intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno quarantacinque giorni
prima dell’udienza fissata ai sensi dell’articolo 569 del codice, a mezzo
posta o attraverso mezzi telematici.
Le parti possono depositare all’udienza note alla relazione purché abbiano
provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito,
secondo le modalità fissate al terzo comma; in tale caso il perito interviene
all’udienza per rendere i chiarimenti».
articolo 69.
1. All’articolo 274 del codice civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Sull’ammissibilità il tribunale decide in camera di consiglio con decreto motivato, su ricorso di chi intende promuovere l’azione, sentiti il pubblico ministero e le parti e assunte le informazioni del caso. Contro il decreto che dichiara l’inammissibilità può essere proposto reclamo con ricorso alla corte d’appello, che pronuncia anch’essa in camera di consiglio. Contro il decreto della corte d’appello che dichiara l’inammissibilità può essere proposto ricorso per cassazione. Il tribunale che dichiara ammissibile la domanda dispone la prosecuzione del processo. La corte d’appello o la Corte di cassazione che, in sede di impugnazione, dichiara ammissibile la domanda, rimette gli atti al tribunale per la prosecuzione del processo».
articolo 70.
1. All’articolo 2721, primo comma, del codice civile, le parole: «le lire cinquemila» sono sostituite dalle seguenti: «i cinquemila euro».
articolo 71.
1. All’articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è
sostituito dai seguenti:
«Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario,
rifiutano di riceverlo, ovvero se l’agente postale non può recapitarlo per
temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle
persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso
l’ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza.
Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l’ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al destinatario, a cura dell’agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda. L’avviso deve contenere l’indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell’ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell’indirizzo dell’ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonché l’espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l’atto sarà restituito al mittente»;
b) il terzo comma è sostituito
dai seguenti:
«Trascorsi dieci giorni dalla data in cui il piego è stato depositato
nell’ufficio postale o in una sua dipendenza senza che il destinatario o un
suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l’avviso di ricevimento è
immediatamente restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in
calce, sottoscritta dall’agente postale, della data dell’avvenuto deposito e
dei motivi che l’hanno determinato, dell’indicazione “atto non ritirato
entro il termine di dieci giorni“ e della data di restituzione.
Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato nell’ufficio
postale o in una sua dipendenza senza che il destinatario o un suo incaricato ne
abbia curato il ritiro, il piego stesso è restituito al mittente in
raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall’agente postale,
della data dell’avvenuto deposito e dei motivi che l’hanno determinato,
dell’indicazione “non ritirato“ e della data di restituzione»;
c) il quarto comma è
sostituito dal seguente:
«La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del
deposito ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore»;
d) al quinto comma, dopo le parole: «presso l’ufficio postale» sono inserite
le seguenti: «o una sua dipendenza»;
e) il sesto comma è abrogato.
articolo 72.
1. All’articolo 13 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole: «Esenzione fiscale» sono soppresse;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il giudice istruttore, in
funzione di giudice unico, convoca le parti davanti a sé e provvede per la
decisione della causa ai sensi degli articoli 281-quater, 281-quinquies e
281-sexies del codice di procedura civile»;
c) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati.
articolo 73.
1. All’articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Il contributo unificato non è dovuto nelle ipotesi di riassunzione del giudizio nel grado per il quale lo stesso è già stato versato.
5-ter. Il contributo unificato non è dovuto per i procedimenti di correzione degli errori delle sentenze e degli altri provvedimenti del giudice».
articolo 74.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche ai procedimenti esecutivi in corso alla data della sua entrata in vigore