Notificazione e Privacy ex art. 174 Dlgs n° 196/2003

NOTIFICAZIONE IN MATERIA CIVILE

 

NOTIFICAZIONE IN MATERIA PENALE

 

di Piero Sardano - UG C1 UNEP Monopoli - www.ugmonopoli.it


 

NOTIFICAZIONE IN MATERIA CIVILE

  Le novità introdotte in materia di notificazioni, comunicazioni ed avvisi  dall’art. 174 del  Codice in materia di protezione dei dati personali”  (Dlgs 30.06.2003, n. 196 in supplemento alla G.U. 29.07.2003, n. 174), in vigore dall’1.1.2004, intendono garantire affinchè  determinati documenti vengano portati a conoscenza dell’interessato in maniera certa salvaguardando  al contempo il diritto dello stesso a non vedere violata la propria privacy per la ingiustificata divulgazione di dati sensibili che lo riguardano. 
Infatti con la consegna della copia dell’atto da notificare in mani diverse da quelle dell’interessato, si può favorire una ingiustificata divulgazione dei dati che lo riguardano. Per questa ragione le nuove disposizioni a tutela della privacy sono state rigorosamente disciplinate con le modificazioni apportate in materia civile all’art. 137 CPC, commi terzo e quarto.
          Se la notificazione, per qualsiasi ragione, non può essere eseguita in mani proprie dell’interessato, la procedura che l'Ufficiale Giudiziario deve  osservare, in linea con le nuove disposizioni di legge, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell’Art. 143 CPC,  dovrebbe essere  la seguente:

1)      La copia dell’atto da notificare deve essere inserita in una busta all’esterno della quale trascrive il numero cronologico della notificazione senza apporre altri segni od indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto;
2)      La copia dell’atto da notificare  completo di relazione di notificazione deve essere  inserita nella busta, come sopra predisposta, che, prima di essere consegnata, deve essere sigillata;
3)      Nella  relazione di notificazione in calce all’originale ed alla copia  dell’atto da notificare, si deve  “dare atto” delle operazioni eseguite;
4)      Se la consegna avviene nelle mani del portiere o di un vicino di casa,  deve essere sottoscritta una ricevuta.

          Sul piano operativo, con il termine “sigillare” che compare nella disposizione di cui trattasi, si fa riferimento ad una regolare ed impenetrabile chiusura della busta all’uopo da utilizzare, al fine di rendere evidenti  eventuali tentativi di effrazione. 
Praticamente, sarà sufficiente munirsi  di normali buste preventivamente ed opportunamente timbrate che, con la firma dell’Ufficiale Giudiziario sul bordo di chiusura, potranno essere sigillate direttamente mediante incollatura o con del nastro adesivo.
Risulta opportuno precisare che non appare ipotizzabile altro metodo di sigillatura (ad es. chiusura garantita da sigillo apposto su ceralacca) e l’utilizzo delle speciali buste verdi utilizzate per la notificazione a mezzo del servizio postale ed alle connesse comunicazioni da farsi, esclusivamente, a mezzo posta, laddove, la normativa in esame fa riferimento alla “consegna” o al “deposito” della copia da notificare.
Il legislatore ha sancito che le suddette operazioni non si applicano soltanto nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 143 CPC. In merito si deve osservare che le nuove norme non hanno modificato l’art. 49 delle Disposizioni di Attuazione del CPC che, in caso di notificazione a norma degli artt. 142, 143 e 146 CPC,  prevede la consegna al Pubblico Ministero, insieme con la copia dell’atto, di una nota contenente  

1) l'indicazione del nome e della qualità della persona che ha chiesto la notificazione;

2) il nome, la residenza o la dimora del destinatario;

3) la natura dell'atto notificato;

4) il giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire;

5) la data e la firma dell'Ufficiale Giudiziario.

 Per cui, la consegna della copia dell’atto  al Pubblico Ministero  a norma degli artt. 142 e 146, dovrà essere effettuata in busta sigillata recante all’esterno soltanto il numero cronologico della notificazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati, altrimenti compromessa, essendo prevista l'ulteriore trasmissione della copia,  rispettivamente, al Ministero degli Affari Esteri ed al Comandante del Corpo al quale il militare appartiene. Nei casi sopra esaminati il ruolo del Pubblico Ministero è limitato all'esercizio del potere-dovere di dover curare l'ulteriore trasmissione della copia depositata in busta sigillata dall'Ufficiale Giudiziario. Di converso, nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 143 CPC,  l'Ufficiale Giudiziario consegna  una copia dell'atto da notificare al Pubblico Ministero che, potrà avvalersi del proprio potere d'indagine nel tentativo di rintracciare il destinatario irreperibile. (Tanto perchè, diversamente, tale  consegna non avrebbe alcun significato pratico per cui si tratterebbe, di fatto, di mera formalità di deposito della copia all'Ufficio del Pubblico Ministero).  
          Se non è possibile eseguire la notifica perché non viene trovato il destinatario o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'Art. 139 CPC, la notifica si effettua depositando la copia  dell'atto nella Sede del Comune dove la notificazione deve essere eseguita, ovviamente in busta sigillata, essendo imposta tale soluzione dalla esplicita disposizione del 3° comma dell’Art. 139 CPC. Per quanto riguarda  l’avviso del deposito da affiggere alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario, le nuove disposizioni, impongono che l’avviso sia posto in busta chiusa e sigillata, diversamente dalle previsioni di cui all’art. 137CPC che fanno riferimento solo alla sigillatura della busta.  
          Questa precisazione voluta dal legislatore desta perplessità in quanto
          Ulteriori perplessità, inevitabilmente, sorgono in caso di consegna e, soprattutto, in caso di deposito di diverse copie del medesimo atto. La persona e/o il funzionario del Comune che riceve l’atto in deposito devono, rispettivamente ritirare o conservare un'anonima busta nell’impossibilità materiale di individuare correttamente il destinatario e quindi di procedere alla consegna della stessa esattamente al destinatario, per cui è ragionevole pensare che sulla busta oltre al numero cronologico dell'atto possa essere riportata l'identità e l'indirizzo del destinatario atteso che il codice impone che non si faccia menzione del contenuto dell'atto, ma non vieta la menzione del destinatario dello stesso.

Ricevuta di busta sigillata ai sensi dell’art. 139, quarto comma, c.p.c. 

 Io sottoscritto _____________________________________________
attesto di aver ricevuto, con il mio consenso, dall’Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Bari – Sezione Distaccata di Monopoli, una busta sigillata che mi è stato riferito contenere atto da consegnare al Sig. 
____________________________________________
1) mio vicino di casa,
2) che ha l’abitazione nello stabile del quale sono portiere.

La busta reca all’esterno il CRONOLOGICO   n° _________  ed è priva di segni od indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto.
Monopoli li, ________________
                                                              Per ricevuta

Per le notifiche effettuate tramite il servizio postale, l'Ufficiale Giudiziario ai sensi del novellato art. 2 della Legge 20/11/1982 n° 890, sulla busta verde utilizzata per la spedizione dell'atto, non deve apporre alcun segno o indicazione dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.


Notificazione e Privacy ex art. 174 Dlgs n° 196/2003

    NOTIFICAZIONE IN MATERIA PENALE

          Per quanto riguarda le notificazioni in materia penale le innovazioni si riferiscono al terzo e quinto comma dell'art. 148 CPP ed al sesto comma dell'art. 157CPP.

Se la notificazione, per qualsiasi ragione, non può essere eseguita in mani proprie dell’interessato, la procedura che l'Ufficiale Giudiziario (o la Polizia Giudiziaria) deve  osservare, in linea con le nuove disposizioni di legge, tranne che nel caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dovrebbe essere  la seguente:

1)      La copia dell’atto da notificare deve essere inserita in una busta all’esterno della quale trascrive il numero cronologico della notificazione; 

2)      La copia dell’atto da notificare  completo di relazione di notificazione deve essere  inserita nella busta, come sopra predisposta, che, prima di essere consegnata, deve essere sigillata;

3)      Nella  relazione di notificazione in calce all’originale ed alla copia  dell’atto da notificare, si deve  “dare atto” delle operazioni eseguite;

          In merito alle modalità di sigillatura, si rimanda a quanto già previsto per le notificazioni civili. E' importante sottolineare che il novellato art. 148 CPP in esame, fa esclusivo riferimento alla “consegna” della copia da notificare. Inoltre il legislatore ha sancito che le suddette modalità non si applicano in caso di notificazione al difensore o al domiciliatario. In quest'ultima ipotesi è importante, ai fini del rispetto delle norme sulla privacy, tener presente il discrimine fra dichiarazione di domicilio ed elezione di domicilio e cioè tra la mera indicazione del luogo in cui gli atti debbono essere notificati e la personalissima espressione di volontà contenente anche la specificazione della persona presso cui la notificazione deve essere eseguita, tenendo presente che sovente il domiciliatario coincide con il difensore.

Per quanto riguarda la prima notificazione all'imputato non detenuto, disciplinata dall'art 157 CPP, il legislatore si è limitato a modificare soltanto il comma 6, con la conseguenza che:

1) La relazione di notificazione deve essere redatta in calce all'originale ed alla copia dell'atto;

2) La consegna alla persona convivente, al portiere o a chi ne fa le veci è effettuata in plico chiuso e non i busta sigillata;

3) Il portiere o a chi ne fa le veci, non sottoscrive una ricevuta, ma deve sottoscrivere l'originale dell'atto notificato;

4) Se non è possibile eseguire la notifica perché non viene trovato il destinatario o per mancanza, incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'Art. 157 comma 1 CPC, la notifica si effettua depositando la copia  dell'atto nella Sede del Comune dove l'imputato ha l'abitazione o, in mancanza di questa, del Comune ove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa. In questo caso la copia non deve essere inserita in busta sigillata in quanto tale obbligo sussiste solo in caso di consegna della copia dell'atto da notificare.

5) Affissione dell'avviso del deposito alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo ove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa. In questo caso l'avviso non deve essere inserito in busta sigillata.