Notificazione e Privacy ex art. 174 Dlgs n° 196/2003
NOTIFICAZIONE IN MATERIA CIVILE
NOTIFICAZIONE IN MATERIA PENALE
di Piero Sardano - UG C1 UNEP Monopoli - www.ugmonopoli.it
NOTIFICAZIONE IN MATERIA CIVILE
Le novità introdotte in materia di notificazioni, comunicazioni ed avvisi
dall’art. 174 del “Codice
in materia di protezione dei dati personali”
(Dlgs 30.06.2003,
n. 196 in supplemento alla G.U. 29.07.2003, n. 174), in vigore
dall’1.1.2004, intendono garantire affinchè determinati documenti
vengano portati a conoscenza dell’interessato in maniera certa salvaguardando
al contempo il diritto dello stesso a non vedere violata la propria privacy per
la ingiustificata divulgazione di dati sensibili che lo riguardano.
Infatti con la consegna della copia dell’atto da notificare in mani
diverse da quelle dell’interessato, si può favorire una ingiustificata
divulgazione dei dati che lo riguardano. Per questa ragione le nuove
disposizioni a tutela della privacy sono state rigorosamente disciplinate con le
modificazioni apportate in materia civile all’art. 137 CPC, commi terzo e
quarto.
Se
la notificazione, per qualsiasi ragione, non può essere eseguita in mani
proprie dell’interessato, la procedura che l'Ufficiale Giudiziario deve
osservare, in linea con le nuove disposizioni di legge, tranne che nel caso
previsto dal secondo comma dell’Art. 143 CPC,
dovrebbe essere la seguente:
1)
La copia dell’atto da
notificare deve essere inserita in una busta all’esterno della quale trascrive
il numero cronologico della notificazione senza apporre altri segni od
indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto;
2)
La copia dell’atto da notificare completo di relazione di
notificazione deve essere inserita nella busta, come sopra predisposta,
che, prima di essere consegnata, deve essere sigillata;
Sul piano operativo, con
il termine “sigillare” che compare nella disposizione di cui
trattasi, si fa riferimento ad una regolare ed impenetrabile chiusura della
busta all’uopo da utilizzare, al fine di rendere evidenti eventuali
tentativi di effrazione.
Praticamente, sarà sufficiente munirsi di
normali buste preventivamente ed opportunamente timbrate che, con la
firma dell’Ufficiale Giudiziario sul bordo di chiusura, potranno essere
sigillate direttamente mediante incollatura o con del nastro adesivo.
Risulta opportuno precisare che non appare ipotizzabile altro metodo di
sigillatura (ad es. chiusura garantita da sigillo apposto su ceralacca) e
l’utilizzo delle speciali buste verdi utilizzate per la notificazione a
mezzo del servizio postale ed alle connesse comunicazioni da farsi,
esclusivamente, a mezzo posta, laddove, la normativa in esame fa riferimento
alla “consegna” o al “deposito” della copia da notificare.
Il legislatore ha sancito che le suddette operazioni non si
applicano soltanto nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 143 CPC.
In merito si deve osservare che le nuove norme non hanno modificato l’art. 49
delle Disposizioni di Attuazione del CPC che, in caso di notificazione a norma
degli artt. 142, 143 e 146 CPC, prevede la consegna al Pubblico Ministero,
insieme con la copia dell’atto, di una nota contenente
1) l'indicazione del nome e della qualità della persona che ha chiesto la notificazione;
2) il nome, la residenza o la dimora del destinatario;
3) la natura dell'atto notificato;
4) il giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire;
5) la data e la firma dell'Ufficiale Giudiziario.
Per
cui, la consegna della copia dell’atto al
Pubblico Ministero a norma degli artt.
Se
non è possibile eseguire la notifica perché non viene trovato il destinatario
o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'Art. 139 CPC, la
notifica si effettua depositando la copia
dell'atto nella Sede del Comune dove la notificazione deve essere
eseguita, ovviamente in busta sigillata, essendo imposta tale soluzione
dalla esplicita disposizione del 3° comma dell’Art. 139 CPC. Per quanto
riguarda l’avviso del
deposito da affiggere alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del
destinatario, le nuove disposizioni, impongono che l’avviso sia posto in
busta chiusa e sigillata, diversamente dalle previsioni di cui all’art. 137CPC
che fanno riferimento solo alla sigillatura della busta.
Questa
precisazione voluta dal legislatore desta perplessità in quanto
Ulteriori perplessità,
inevitabilmente, sorgono in caso di consegna e, soprattutto, in caso di deposito
di diverse copie del medesimo atto.
La persona e/o il funzionario del Comune che riceve l’atto in deposito devono,
rispettivamente ritirare o conservare un'anonima busta nell’impossibilità
materiale di individuare correttamente il destinatario e quindi di procedere
alla consegna della stessa esattamente al destinatario, per cui è ragionevole
pensare che sulla busta oltre al numero cronologico dell'atto possa essere
riportata l'identità e l'indirizzo del destinatario atteso che il codice
impone che non si faccia menzione del contenuto dell'atto, ma non vieta la
menzione del destinatario dello stesso.
Ricevuta di
busta sigillata ai sensi dell’art. 139, quarto comma, c.p.c.
Io
sottoscritto
_____________________________________________
attesto di aver
ricevuto, con il mio consenso, dall’Ufficiale Giudiziario del Tribunale di
Bari – Sezione Distaccata di Monopoli, una busta sigillata che mi è stato
riferito contenere atto da consegnare al Sig.
____________________________________________
1) mio vicino di casa,
2) che ha l’abitazione nello stabile del quale sono portiere.
La busta reca
all’esterno il CRONOLOGICO n° _________
ed è priva di segni od indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto
dell’atto.
Monopoli li,
________________
Per
ricevuta
Per
le notifiche effettuate tramite il servizio postale, l'Ufficiale
Giudiziario ai sensi del novellato art. 2 della Legge 20/11/1982 n° 890,
sulla busta verde utilizzata per la spedizione dell'atto, non deve
apporre alcun
segno o indicazione dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.
Notificazione e Privacy ex art. 174 Dlgs n° 196/2003
NOTIFICAZIONE IN MATERIA PENALE
Per quanto riguarda le notificazioni in
materia penale le innovazioni si riferiscono al terzo e quinto comma dell'art.
148 CPP ed al sesto comma dell'art. 157CPP.
Se la notificazione, per
qualsiasi ragione, non può essere eseguita in mani proprie dell’interessato, la
procedura che l'Ufficiale Giudiziario (o la Polizia Giudiziaria) deve
osservare, in linea con le nuove disposizioni di legge, tranne che nel caso
di notificazione al difensore o al domiciliatario, dovrebbe
essere la seguente:
1)
La copia dell’atto da
notificare deve essere inserita in una busta all’esterno della quale trascrive
il numero cronologico della notificazione;
2)
La copia dell’atto da notificare completo di relazione di
notificazione deve essere inserita nella busta, come sopra predisposta,
che, prima di essere consegnata, deve essere sigillata;
In
merito alle modalità di sigillatura, si rimanda a quanto già previsto per le
notificazioni civili. E' importante
sottolineare che il novellato art. 148 CPP in esame, fa esclusivo riferimento
alla “consegna” della copia da notificare.
Per quanto riguarda la prima notificazione all'imputato non detenuto,
disciplinata dall'art 157 CPP, il
legislatore si è limitato a modificare soltanto
il comma 6, con la conseguenza che:
1) La relazione di notificazione deve essere redatta in calce all'originale
ed alla copia dell'atto;
2) La consegna alla persona convivente, al portiere o a chi ne fa le veci è
effettuata in
plico chiuso e non i busta
sigillata;
3) Il portiere o a chi ne fa le veci, non
sottoscrive una ricevuta, ma
deve sottoscrivere l'originale dell'atto notificato;
4) Se non è possibile eseguire la notifica perché non viene trovato il
destinatario o per mancanza, incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'Art.
157 comma 1 CPC, la notifica si effettua depositando la copia
dell'atto nella Sede del Comune dove l'imputato ha l'abitazione o, in
mancanza di questa, del Comune ove egli esercita abitualmente la sua attività
lavorativa. In questo caso la copia non
deve essere inserita in busta sigillata in quanto tale obbligo sussiste solo in
caso di consegna della copia dell'atto da notificare.
5) Affissione dell'avviso del deposito alla porta della casa di
abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo ove egli esercita
abitualmente la sua attività lavorativa.
In questo caso l'avviso non
deve essere inserito in busta sigillata.