|
Roma, 16 maggio 2001
CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
INTEGRATIVO DEL CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO MINISTERI
SOTTOSCRITTO IN DATA 16.2.1999
seguito
del parere favorevole espresso, in data 21 marzo 2001, dal Presidente del
Consiglio dei ministri, tramite il Ministro per la Funzione pubblica, in ordine
all'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Integrativo, relativo al
personale del comparto Ministeri, sottoscritto in data 16.2.1999 e vista la
certificazione positiva della Corte dei conti, in data 15 maggio 2001,
sull'attendibilità dei costi quantificati per la medesima Ipotesi di CCNL
Integrativo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di
bilancio, il giorno 16 maggio 2001 alle ore 17,00, presso la sede dell'Aran, ha
avuto luogo l'incontro tra:
L' ARAN :
nella persona del Presidente avv. Guido Fantoni :
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni
sindacali :
Organizzazioni sindacali : |
Confederazioni : |
FP/CGIL |
CGIL |
FPS/CISL |
CISL |
UIL/PA |
UIL |
CONFSAL/UNSA |
CONFSAL |
FAS/CISAL – FAS |
=========A |
RDB/PI(ammessa con riserva) |
RDB – CUB(ammessa con riserva) |
UGL-STATALI/ANDCD(ammessa con riserva) |
UGL(ammessa con riserva) |
Nel corso
della riunione le parti prendono atto che la valutazione positiva della Corte
dei Conti sulla copertura degli oneri derivanti dall'art. 32 è limitata
all'esercizio finanziario corrente.
Pertanto a partire dall'esercizio finanziario 2002
l'operatività dello stesso art. 32 lett. d) e e) resta subordinata al
reperimento delle necessarie risorse finanziarie.
Le organizzazioni sindacali manifestano l'assoluta
necessità della stabilizzazione dell'istituto e del suo mantenimento nel tempo
così come previsto dall'art. 32 in relazione allo stipulando accordo sulla
costituzione dei fondi.
A tale scopo l'Aran, nel concordare, si impegna a
quantificare l'onere relativo ed a comunicarlo, immediatamente, al Governo
affinché possa assumere le iniziative di propria competenza al fine di
assicurare il completo finanziamento dell'istituto.
Si provvede quindi alla correzione dei seguenti
errori materiali :
- Il comma 5 dell'art. 17 sostituisce solo il primo
periodo dell'art. 14 bis del CCNL integrativo del 22.10.1997.
- In relazione all'art. 21 (contratto formazione
lavoro), comma 10, secondo rigo: il riferimento "all'art. 21" deve
intendersi come "all'art. 19".
- In relazione all'art. 23 ( trattamento economico e
normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale), comma 1, punto
3, secondo rigo, il riferimento "all'art. 27" deve intendersi come
"all'art. 25".
- In relazione all'art. 30 ( trattamento di
trasferta), comma 11 e 12, il riferimento alla "indennità di
trasferta" deve intendersi come al "trattamento di trasferta".
- In relazione all'art. 34 (disapplicazioni), al
comma 2, a seguito di variazioni ed integrazioni dell'articolato, non vi è
corrispondenza tra i riferimenti numerici dei Titoli e degli articoli con la
numerazione finale dei medesimi. In particolare:
Titolo II, lettera d), il riferimento "all'art. 6" deve intendersi "all'art. 15";
il riferimento al "TITOLO III" deve intendersi "CAPO III";
Titolo III, lettera a), il riferimento agli "artt. 8 e 9" deve intendesi agli "artt. 7 ed 8";
Titolo III, lettera b), il riferimento "all'art. 10" deve intendesi "all'art. 13";
Titolo III, lettera c), il riferimento "all'artt. 12, comma 3, lett. b)" deve intendesi "all'art. 9, comma 3, lett. a)";
Titolo III, lettera d), il riferimento "all'art. 13" deve intendesi "all'art. 10";
Titolo III, lettera e), il riferimento agli "artt. 14 e 15" deve intendesi agli "artt. 11 e 12";
il riferimento al "TITOLO IV" deve intendersi "CAPO IV";
Titolo IV, lettera b), il riferimento "all'art. 17" deve intendesi "all'art. 28";
Titolo IV, lettera c), il riferimento "all'art. 19" deve intendesi "all'art. 17";
Titolo IV, lettera d), il riferimento "all'art. 20" deve intendesi "all'art. 18";
il riferimento al "TITOLO V" deve intendersi "TITOLO III"
Titolo V, lettera a), il riferimento "all'art. 21" deve intendesi "all'art. 19";
il riferimento al "TITOLO VI" deve intendersi "TITOLO IV"
Titolo VI, lettera a), il riferimento "all'art. 28" deve intendesi "all'art. 26". Occorre altresì inserire dopo i due punti (:) quanto segue: "art. 9, del D.P.R. 344/83, art. 9 del D.P.R. 13/86 e".
Titolo VI, dopo la lettera a) occorre inserire: "b) con riferimento all'art. 30 (trattamento di trasferta): l'art. 5 del D.P.R. 395/88 e l'art. 13 del D.P.R. 44/90."
Al
termine dei lavori le parti, ad eccezione di RDB/PI e relativa confederazione,
sottoscrivono il Contratto Collettivo Integrativo del CCNL del 16.2.1999, nel
testo che segue.
CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
INTEGRATIVO DEL CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO
DEI MINISTERI
STIPULATO IL 16.2.1999
INDICE
PREMESSA
TITOLO I
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
- Art. 1 - (Campo
di applicazione e finalità)
CAPO II - DIRITTI SINDACALI
- Art. 2 - (Diritto
di assemblea)
TITOLO
II
CAPO I - DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
- Art. 3 -
(Mutamento di profilo per inidoneità psico-fisica)
CAPO II – MOBILITA'
- Art. 4
- (Assegnazione temporanea presso altra
amministrazione)
- Art. 5 -
(Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza
CAPO
III - CAUSE DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
- Art. 6 -
(Assenze per malattia)
- Art. 7 - (Aspettative)
- Art. 8 - (Altre
aspettative previste da disposizioni di legge)
- Art. 9 - (Congedi
per eventi e cause particolari)
- Art. 10- (Congedi
dei genitori)
- Art. 11 - (Tutela
dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche)
- Art. 12 - (Tutela
dei dipendenti portatori di handicap)
- Art. 13 - (Diritto
allo studio)
- Art. 14
- (Congedi per la formazione)
CAPO IV - DISPOSIZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE
- Art. 15 -
(Ricostituzione del rapporto di lavoro)
- Art. 16 - (Copertura
Assicurativa e patrocinio legale)
- Art. 17 - (Clausole
speciali)
- Art. 18 - (Diritti
derivanti da invenzione industriale)
TITOLO III
FLESSIBILITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
– RAPPORTI A TERMINE
- Art. 19
- (Rapporto di lavoro a tempo determinato)
- Art. 20
- (Contratto di fornitura di lavoro temporaneo)
- Art. 21
- (Contratto di formazione e lavoro)
CAPO
II - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
- Art. 22 –
(orario del rapporto di lavoro a tempo parziale)
- Art. 23 -
(Trattamento economico - normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale.)
CAPO III - DISCIPLINE SPERIMENTALI
- Art. 24-
(Disciplina sperimentale del telelavoro
TITOLO
IV
TRATTAMENTO
ECONOMICO
- Art. 25 - (Retribuzione
e sue definizioni)
- Art. 26 - (Lavoro
straordinario)
- Art. 27 - (Banca
delle ore)
- Art. 28 - (Bilinguismo)
- Art. 29
- (Trattenute per scioperi brevi)
- Art. 30 – (trattamento
di trasferta)
- Art. 31 – (trattamento
di trasferimento)
TITOLO V
CAPO I
- DISPOSIZIONI FINALI
- Art. 32 - (Trattamento
di fine rapporto)
- Art. 33 – (Modalità
di applicazione di benefici economici previsti da discipline speciali)
- Art. 34
- (Disapplicazioni)
PREMESSA
Con il
presente CCNL le parti intendono portare a termine il processo di
privatizzazione del rapporto di lavoro del personale del comparto iniziato con
il decreto legislativo 3 febbraio 1993 ed accelerato in modo irreversibile dalla
legge 59/1997 e dai successivi decreti delegati, riconducendo alla disciplina
negoziale tutti gli istituti del rapporto di lavoro demandati a tale fonte al
fine di qualificare l'offerta dei servizi attraverso la piena valorizzazione
delle risorse umane .
Dall'insieme dei CCNL della stagione contrattuale
1994 – 1997 e quella del 1998 – 2001 emerge un quadro della pubblica
amministrazione completamente rinnovato per quanto attiene la politica del
personale e proiettato verso la più ampia valorizzazione delle professionalità
anche attraverso un moderno sistema classificatorio del personale e mediante una
pluralità di meccanismi premianti basati sul merito.
Nel contesto di armonizzazione delle regole e tutele
tra lavoro pubblico e privato la realizzazione completa della riforma ed una
completa utilizzazione degli istituti contrattuali citati richiedono, comunque,
una coerente e complessiva attivazione da parte delle amministrazioni di tutti
gli strumenti gestionali ed organizzativi previsti dalla riforma.
Da questo punto di vista il CCNL anche mediante la
nuova disciplina delle forme flessibili del rapporto di lavoro e la loro
regolazione sottolinea la particolare rilevanza di tali strumenti di gestione
delle risorse umane, che nonostante il loro carattere di sperimentalità e
comunque nel rispetto delle professionalità utilizzate e dei diritti dei
lavoratori, offrono alle amministrazioni forti margini di ampliamento e
qualificazione dell'offerta di lavoro e dei servizi, permettendo altresì il
superamento del ricorso alle collaborazioni coordinate o ad altre forme di
rapporto non disciplinate dal presente documento.
Con il presente contratto le parti hanno, pertanto,
inteso realizzare le migliori condizioni per la valorizzazione del lavoro
pubblico in un quadro di coerenza con le riforme della pubblica amministrazione
a sostegno dello sviluppo del Paese.
TITOLO
I
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Campo di applicazione e finalità)
1. Il presente contratto si applica a tutto il
personale destinatario del CCNL stipulato in data 16 febbraio 1999 ed ha le
seguenti finalità:
a)
completare il processo di trasformazione della disciplina del rapporto di
lavoro riconducendo alla disciplina pattizia gli istituti non ancora regolati
dai contratti collettivi vigenti;
b) disciplinare gli istituti relativi alle
flessibilità del rapporto di lavoro;
c) modificare ed integrare la normativa
contrattuale vigente considerando gli eventuali mutamenti legislativi.
2. Nelle
vigenti disposizioni anche contrattuali relative al comparto Ministeri ogni
riferimento alla qualifica funzionale va inteso come posizione economica ed area
di inquadramento nella quale essa è confluita per effetto del nuovo sistema di
classificazione.
CAPO II
DIRITTI SINDACALI
Art. 2
(Diritto di assemblea)
1. I dipendenti del comparto hanno diritto a
partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei
locali concordati con le Amministrazioni per n. 12 ore annue pro capite senza
decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee che riguardano la generalità dei
dipendenti o gruppi di essi possono essere indette con specifico ordine del
giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro:
- singolarmente
o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel
comparto ai sensi dell'art.1, comma 6 del CCNQ del 7 agosto 1998 sulle
prerogative sindacali.
- dalla
R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti , con le modalità
dell'art. 8, comma 1 dell' accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto
1998;
- da una o
più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, di cui al primo
alinea, congiuntamente con la RSU;
3. Per quanto non previsto e modificato dal presente
articolo resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 2
del CCNQ 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e
permessi nonché delle altre prerogative sindacali.
TITOLO II
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
Art. 3
(Mutamento di profilo per inidoneità
psico-fisica)
1. Fatte salve le eventuali normative più
favorevoli esistenti nei confronti del dipendente riconosciuto non idoneo in via
permanente allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale,
l'Amministrazione non potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro
per inidoneità fisica o psichica prima di aver esperito ogni utile tentativo
per recuperarlo al servizio attivo nelle strutture organizzative del settore in
mansioni anche diverse o di altro profilo riferito alla stessa posizione
economica dell'area di inquadramento ove vi sia la disponibilità organica,
purchè compatibili con lo stato di salute ed i titoli posseduti, assicurando un
adeguato percorso di riqualificazione.
2. In caso di mancanza di posti ovvero
nell'impossibilità di rinvenire mansioni compatibili con i motivi che hanno
determinato l'inidoneità, , previo consenso dell'interessato a seguito di
comunicazione dei posti disponibili , il dipendente può essere impiegato in un
profilo collocato in una posizione economica inferiore della medesima area
oppure in un profilo immediatamente inferiore dell'area sottostante. In caso di
mancanza di posti in organico in detto profilo, la ricollocazione può avvenire
in uno qualsiasi dei profili dell'area sottostante.
3. L'inquadramento nella posizione economica
inferiore può essere anche temporaneo ove sia legato alla mancanza di posti e
non alla inidoneità fisica allo svolgimento delle relative mansioni. In tale
caso il dipendente al verificarsi della vacanza ha titolo alla ricollocazione
nel profilo per il quale era stato giudicato idoneo.
4. La domanda di reinquadramento di cui ai commi
precedenti è presentata dal dipendente, entro trenta giorni dalla data di
notifica del giudizio di inidoneità.
5. L'eventuale ricollocazione del dipendente in
altro profilo professionale ai sensi dei commi 1 e 2, è regolata da appositi
criteri stabiliti dall'Amministrazione d'intesa con le organizzazioni sindacali.
6. Nel caso in cui il dipendente venga collocato
nella posizione economica inferiore si applica l'art. 4, comma 4 della legge
68/1999.
7. Al dipendente che non possa essere ricollocato
nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza con le modalità previste dai
commi precedenti, si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui
all'art. 5.
CAPO II
MOBILITA'
Art. 4
(Assegnazione temporanea presso altra
amministrazione)
1. Il dipendente, a domanda, può essere assegnato
temporaneamente ad altra amministrazione anche di diverso comparto che ne faccia
richiesta per utilizzarne le prestazioni (posizione di "comando")
2. Le assegnazioni temporanee di cui al comma 1
vengono disposte, con il consenso dell'interessato e con le procedure previste
attualmente dai rispettivi ordinamenti, previa informazione alle organizzazioni
sindacali di cui all'art. 8, comma 1 del CCNL sottoscritto in data 16.2.99.
3. Il personale assegnato temporaneamente in
posizione di comando presso altra amministrazione, continua a coprire un posto
nelle dotazioni organiche dell'amministrazione di appartenenza, che non può
essere coperto per concorso o per qualsiasi altra forma di mobilità.
4. La posizione di comando cessa al termine previsto
e non può superare la durata di 12 mesi rinnovabili una sola volta.
5. Alla
scadenza del termine massimo di cui al comma 4, il dipendente può chiedere, in
relazione alla disponibilità di posti in organico, il passaggio diretto
all'amministrazione di destinazione, secondo le procedure di cui all'art. 27 del
CCNL sottoscritto in data 16.2.99 e nel rispetto di quanto previsto dall'art.
20, comma 1, lett.c), penultimo periodo della legge 488/99, che rende
prioritarie le procedure di mobilità. In caso contrario il dipendente rientra
all'amministrazione di appartenenza.
6. Il comando può cessare, prima del termine
previsto dal comma 4, qualora non prorogato ovvero per effetto del ritiro
dell'assenso da parte dell'interessato o per il venir meno dell'interesse
dell'amministrazione che lo ha richiesto.
7. La posizione di comando può essere disposta,
senza i limiti temporali del comma 4 , nei seguenti casi:
1)
qualora norme di legge e di regolamento prevedano appositi contingenti di
personale in assegnazione temporanea, comunque denominata, presso altra
amministrazione;
2) per gli uffici di diretta collaborazione del
Ministro e dei Sottosegretari;
3) per gli enti di nuova istituzione sino
all'istituzione delle relative dotazioni organiche ed ai provvedimenti di
inquadramento.
8. Il
dipendente in assegnazione temporanea può partecipare alle procedure selettive
predisposte dall'amministrazione di appartenenza ai fini delle progressioni
interne di cui all'art. 15 del CCNL sottoscritto in data 16.2.99 e, qualora
consegua la posizione economica superiore cessa contestualmente
dall'assegnazione temporanea. Le iniziative di formazione, aggiornamento e
qualificazione restano disciplinate dall'art. 26 del citato CCNL.
9. L' assegnazione temporanea di cui al presente
articolo non pregiudica la posizione del dipendente agli effetti della
maturazione dell'anzianità lavorativa, dei trattamenti di fine lavoro e di
pensione e dello sviluppo professionale.
10. La disciplina del presente istituto, anche con
riferimento alla durata di cui al comma 4, decorre per le assegnazioni
temporanee disposte dal 1 gennaio 2001.
11. I limiti temporali del comma 4 non si applicano
nei confronti di coloro che già si trovano in assegnazione temporanea alla data
del 31 dicembre 2000. Per tale personale le amministrazioni assumono tutte le
iniziative per favorire, entro il 31 dicembre 2001 il passaggio diretto di cui
al comma 5. Nel caso di impossibilità sarà confermata la posizione di comando
sino alla revoca dello stesso.
12. La spesa per il personale di cui ai commi
precedenti è a carico dell'amministrazione di destinazione.
13. Nulla è innovato per la disciplina delle
assegnazioni temporanee disposte in relazione a specifiche esigenze
dell'amministrazione di appartenenza nei casi previsti da disposizioni di legge
o di regolamento qualora sia necessario assicurare particolari e non fungibili
competenze attinenti agli interessi dell'amministrazione che dispone la
temporanea diversa assegnazione e che non rientrano nei compiti istituzionali
della medesima (posizione di "fuori ruolo"). Dell'assegnazione
temporanea di cui al presente comma viene data informazione ai soggetti
sindacali di cui all'art. 8 , comma 1 del CCNL del 16 febbraio 1999.
Art. 5
(Passaggio
diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza)
1. Fermi restando gli accordi di mobilità di cui
all'art. 28/bis, del CCNL integrativo dei Ministeri sottoscritto in data 22
ottobre 1997, che possono riguardare anche amministrazioni di comparti diversi,
in relazione a quanto previsto dall'art. 35, comma 6, del d.lgs.n.29/1993,
conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo, allo scopo
di facilitare il passaggio diretto del personale dichiarato in eccedenza ad
altre Amministrazioni del comparto e di evitare il collocamento in disponibilità
del personale che non sia possibile impiegare diversamente nel proprio ambito,
l'amministrazione interessata comunica a tutte le amministrazioni del comparto,
comprese quelle che hanno articolazioni territoriali, l'elenco del personale in
eccedenza distinto per area e profilo professionale richiedendo la loro
disponibilità al passaggio diretto, in tutto o in parte, di tale personale.
Analoga richiesta viene rivolta anche agli altri
enti o amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del d.lgs 29/1993 presenti
sempre a livello provinciale, regionale e nazionale, al fine di accertare
ulteriori disponibilità di posti per i passaggi diretti.
2. Le amministrazioni del comparto comunicano, entro
il termine di 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 1, l'entità dei posti
vacanti nella dotazione organica di ciascun profilo e posizione economica
nell'ambito delle aree, per i quali, tenuto conto della programmazione dei
fabbisogni, sussiste l'assenso al passaggio diretto del personale in eccedenza.
Le amministrazioni di altri comparti, qualora interessate, seguono le medesime
procedure.
3. I posti disponibili sono comunicati ai lavoratori
in eccedenza che possono indicare le relative preferenze e chiederne le
conseguenti assegnazioni; con la specificazione di eventuali priorità;
l'amministrazione dispone i trasferimenti nei quindici giorni successivi alla
richiesta.
4. Qualora si renda necessaria una selezione tra più
aspiranti allo stesso posto, l'amministrazione di provenienza forma una
graduatoria sulla base dei seguenti criteri:
- dipendenti portatori di handicap;
- situazione di famiglia, privilegiando il maggior
numero di familiari a carico e/o se il lavoratore sia unico titolare di reddito;
- maggiore anzianità lavorativa presso la pubblica
amministrazione;
- particolari condizioni di salute del lavoratore,
dei familiari e dei conviventi stabili; la stabile convivenza, nel caso qui
disciplinato e in tutti gli altri casi richiamati nel presente contratto, è
accertata sulla base della certificazione anagrafica presentata dal dipendente;
- presenza in famiglia di soggetti portatori di
handicap.
La ponderazione dei criteri e la loro integrazione
viene definita in sede di contrattazione integrativa nazionale di
amministrazione.
5. Nei casi in cui non sia possibile momentaneamente
procedere al passaggio diretto tra amministrazioni, può farsi ricorso, con il
consenso del dipendente, all'istituto del comando di cui all'art. 4, con
particolare riguardo all'applicazione del comma 4 del medesimo articolo.
6. Per la mobilità del personale in eccedenza, la
contrattazione integrativa nazionale di amministrazione può prevedere
specifiche iniziative di formazione e riqualificazione, al fine di favorire la
ricollocazione e l' integrazione dei lavoratori trasferiti nel nuovo contesto
organizzativo, anche in relazione al modello di classificazione vigente.
CAPO III
CAUSE
DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 6
(Assenze per malattia)
1.Dopo il comma 7 dell'art. 21 del Ccnl, del 16.5.
95, sono inseriti i seguenti commi:
"7.bis. In caso di patologie gravi che
richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le
indicazioni dell'Ufficio
medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, come ad esempio
l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l'infezione da HIV- AIDS
nelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente indice di
Karnossky), ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni
di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day -
hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente
certificati dalla competenze Azienda sanitaria Locale o Struttura Convenzionata.
In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione
prevista dal comma 7, lettera a).
"7/ter. La disciplina di cui al comma 7/bis si
applica ai mutilati o invalidi di guerra o per servizio, la cui menomazione sia
ascrivibile alle categorie dalla I alla V della Tabella A, di cui al d.lgs. n.
834/81, per i giorni di eventuali cure termali, la cui necessità, relativamente
alla gravità dello stato di invalidità, sia debitamente documentata."
"7 quater. Per agevolare il soddisfacimento di
particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma
7/bis, le amministrazioni favoriscono un'idonea articolazione dell'orario di
lavoro nei confronti dei soggetti interessati".
" 7 quinquies. Nel caso di malattia insorta
nell'arco della giornata lavorativa durante l'orario di servizio, qualora il
dipendente abbia lasciato la sede di lavoro, la giornata non sarà considerata
assenza per malattia se la relativa certificazione medica ha decorrenza dal
giorno successivo a quello della parziale prestazione lavorativa. In tale
ipotesi, il dipendente, ai fini del completamento dell'orario, recupererà le
ore non lavorate concordandone i tempi e le modalità con il dirigente, anche ai
sensi dell'art. 20 del CCNL del 16.5.95. Nel caso in cui il certificato medico
coincida con la giornata della parziale prestazione lavorativa, la stessa sarà
considerata assenza per malattia e il dipendente potrà invece utilizzare le ore
lavorate come riposo compensativo di pari entità"
2. Il secondo periodo dell'art. 21, comma 7, lettera
a) è sostituito dal seguente:
" Nell'ambito di tale periodo per le malattie
pari o superiori a quindici giorni o in caso di ricovero ospedaliero e per il
successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente compete per
intero l'indennità di amministrazione di cui all'art. 33 del CCNL del 16
febbraio 1999. In tale periodo sono computati la giornata del sabato anche nei
casi in cui l'orario di lavoro settimanale sia articolato su cinque giorni nonché
i giorni festivi che ricadono all'interno dello stesso. In caso di malattia di
durata inferiore ai quindici giorni l'indennità di amministrazione è decurtata
in misura proporzionale ai giorni di assenza per malattia dividendo l'importo
della stessa per 30 e moltiplicando il risultato per i giorni prescritti dal
certificato medico. Sono abrogati il punto 6 dell'allegato B del CCNL del 16
maggio 1995 ed il punto 5, lett.a), 1 periodo dell'allegato A del CCNL
integrativo sottoscritto il 22.10.97 "
Art.
7
(Aspettative)
1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere
concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi
di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza
decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un
triennio.
2. Il dipendente rientrato in servizio non può
usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia anche per
motivi diversi ovvero delle aspettative di cui al comma 8 lettere a) e b) se non
siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo.
3. Al fine del calcolo del triennio, di cui al comma
1, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.
4. L' aspettativa di cui al comma 1, fruibile anche
frazionatamente, non si cumula con le assenze per malattia previste dagli artt.
21 e 22 del CCNL 16 maggio 1995.
5. Qualora l'aspettativa per motivi di famiglia
venga richiesta per l'educazione e l'assistenza dei figli fino al sesto anno di
età, tali periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e
dell'anzianità, sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il
trattamento pensionistico, ai sensi dell'art. 1, comma 40, lettere a) e b) della
legge 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni
e nei limiti ivi previsti.
6. L'amministrazione, qualora durante il periodo di
aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione,
invita il dipendente a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il
dipendente per le stesse motivazioni e negli stessi termini può riprendere
servizio di propria iniziativa.
7. Nei confronti del dipendente che, salvo casi di
comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza
del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 6, il rapporto di
lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso,
con le procedure dell'art. 24 del CCNL del 16 maggio 1995.
8. L'aspettativa, senza retribuzione e senza
decorrenza dell'anzianità, è, altresì, concessa al dipendente con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato:
a) per
un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa amministrazione o
ente del medesimo comparto ovvero ente o amministrazione di comparto diverso
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico
concorso per la durata del periodo di prova.
b) per tutta la durata del contratto di lavoro a
termine se assunto presso la stessa o altra amministrazione del comparto
ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto o in organismi
della comunità europea con rapporto di lavoro ed incarico a tempo
determinato.
c) per la durata di due anni e per una sola volta
nell'arco della vita lavorativa per i gravi e documentati motivi di famiglia,
individuati - ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4 della legge 53/2000 - dal
Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato sulla GU
dell'11 ottobre 2000, serie generale n. 238. Tale aspettativa può essere
fruita anche frazionatamene e può essere cumulata con l' aspettativa di cui
al comma 1 se utilizzata allo stesso titolo.
9. Il presente articolo sostituisce l'art. 22
quinquies del CCNL 22 ottobre 1997.
Art. 8
(Altre aspettative previste da disposizioni di
legge)
1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive,
per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo restano disciplinate dalle
vigenti disposizioni di legge e loro successive modificazioni ed integrazioni.
Le aspettative e i distacchi per motivi sindacali sono regolate dagli contratti
collettivi quadro sottoscritti in data 7 agosto 1998 e 9 agosto 2000.
2. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato
ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984,
n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30
novembre 1989, n. 398 sono collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di
studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa.
3. Il dipendente con rapporto a tempo indeterminato,
il cui coniuge o convivente stabile presti servizio all'estero, può chiedere
una aspettativa, senza assegni, qualora l'amministrazione non ritenga di poterlo
destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge
o il convivente stabile, o qualora non sussistano i presupposti per un suo
trasferimento nella località in questione anche in amministrazione di altro
comparto.
4. L'aspettativa concessa ai sensi del comma 3 può
avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione
che l'ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per
imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio, con preavviso di almeno
quindici giorni, o in difetto di effettiva permanenza all'estero del dipendente
in aspettativa.
5. Il dipendente non può usufruire
continuativamente di periodi di aspettativa per motivi di famiglia ovvero per la
cooperazione con i paesi in via di sviluppo e quelle previste dai commi 2 e 3
per poter usufruire delle quali occorre un periodo di servizio attivo di almeno
sei mesi. La
disposizione non si applica alle altre aspettative previste dal presente
articolo nonché alle assenze di cui alla legge 1204/1971.
Art.
9
(Congedi per eventi e cause particolari)
1. I dipendenti hanno diritto ai permessi e ai
congedi per eventi e cause particolari previsti dall'art.4, comma 1 della legge
n.53/2000.
2. Per i casi di decesso del coniuge, di un parente
entro il secondo grado o del convivente stabile, pure previsti nel citato art. 4
della legge n. 53/2000 trova, invece applicazione la generale disciplina dei
permessi per lutto, contenuta nel comma 1, seconda alinea dell'art. 18 del CCNL
del 16.2.1995.
3. Resta confermata la disciplina dei permessi
retribuiti contenuta nell'art. 18 del CCNL del 16 maggio 1995, con le seguenti
precisazioni:
a) Il
comma 2 è così sostituito:
"A domanda del dipendente – per particolari
motivi familiari o personali debitamente documentati – possono essere
inoltre concessi, nell'anno, tre giorni di permesso retribuito. Il dipendente,
in alternativa, può fruire di n. 18 ore complessive di permesso utilizzabili
in modo frazionato . Le due modalità di fruizione dei permessi non sono
cumulabili".
b) Il comma 3 è così sostituito:
" Il dipendente ha, altresì, diritto ad un
permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio
che può essere richiesto anche entro i trenta giorni successivi
all'evento."
c) il comma 6 è integrato, dopo la parola
"ferie" dal seguente periodo:
"e possono essere fruiti anche ad ore nel
limite massimo di 18 ore mensili".
Art.
10
(Congedi dei genitori)
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti
disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nella legge
n.1204/1971, come modificata ed integrata dalle leggi n.903/1977 e n.53/2000.
Nel testo il richiamo delle disposizioni della legge n. 1204/1971 va, pertanto,
inteso comprensivo di tutte le modificazioni, integrazioni e sostituzioni
introdotte dalle citate leggi sopravvenute.
2. Oltre a quanto previsto dalle leggi di cui al
comma 1, ai fini del trattamento economico le parti concordano quanto segue:
a) Nel
periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge
n.1204/1971, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui
all'art.6 bis della legge n.903/1977, spetta l'intera retribuzione fissa
mensile nonché l'indennità di amministrazione di cui all'art. 33 del CCNL 16
febbraio 1999 e l'indennità di posizione organizzativa di cui all'art. 18 del
medesimo CCNL ove spettante e le quote di incentivo eventualmente previste
dalla contrattazione integrativa.
b) In caso di parto prematuro, alle lavoratrici
spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della
data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di
un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la
madre ha la facoltà di rientrare in servizio, richiedendo, previa la
presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al
servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-parto
ed del periodo anti-parto, qualora non fruito, a decorrere dalla data di
effettivo rientro a casa del bambino.
c) Nell'ambito del periodo di astensione
facoltativa dal lavoro previsto dall'art.7, comma 1, della legge n.1204/1971 e
successive modificazioni e integrazioni, per le lavoratrici madri o, in
alternativa, per i lavoratori padri, i primi trenta giorni di assenza,
fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai
fini dell'anzianità di servizio. Per tale assenza spetta l'intera
retribuzione fissa mensile, comprese le quote di salario fisse e ricorrenti,
con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per
prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
d) Successivamente al periodo di astensione di cui
alla lettera a) e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei
casi previsti dall'art. 7, comma 4 della legge n. 1204/1971 e successive
modificazioni e integrazioni, alle lavoratrici madri ed, in alternativa, ai
lavoratori padri sono riconosciuti, per ciascun anno di età del bambino,
trenta giorni di assenza retribuita secondo le modalità indicate nella stessa
lettera c).
e) I periodi di assenza di cui alle lettere c) e
d), nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni
festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova
applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di
assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della
lavoratrice.
f) Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei
periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art. 7, comma 1, della legge
n.1204/1971 e successive modificazioni e integrazioni, la lavoratrice madre o
il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della
durata, all'ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data
di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato
comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina
trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di
astensione.
g) In presenza di particolari e comprovate
situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di
cui alla lettera f), la domanda può essere presentata entro le quarantotto
ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
h) In caso di parto plurimo i periodi di riposo di
cui all'art. 10 della legge 1204/1971 sono raddoppiati e le ore aggiuntive
rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 10 possono essere
utilizzate anche dal padre.
3. Ferma restando l'applicazione dell'art. 3 della
legge 1204/71, qualora durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi
dopo il parto si
accerti che l'espletamento dell'attività lavorativa comporta una situazione di
danno o di pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice madre,
l'amministrazione provvede al temporaneo impiego della medesima e con il suo
consenso in altre attività -nell'ambito di quelle disponibili - che comportino
minor aggravio psicofisico.
4. La presente disciplina sostituisce quella
contenuta nell'art.18 bis, del CCNL integrativo del comparto Ministeri
sottoscritto in data 22 ottobre 1997.
Art.
11
(Tutela dei dipendenti in particolari condizioni
psico-fisiche)
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il
recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata
accertato, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative
convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, lo stato di
tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi a un
progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture, sono
stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo del
progetto:
a) il
diritto alla conservazione del posto per l'intera durata del progetto di
recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto dall'art. 21,
comma 7 del CCNL del 16.5.1995; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono
retribuiti;
b) concessione di permessi giornalieri orari
retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con
l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto
di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di
recupero;
d) assegnazione del lavoratore a compiti diversi
da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che
gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo
grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si
trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare
attuazione al progetto di recupero, possono fruire dell'aspettativa di cui
all'art. 7, comma 8 lett. c) nei limiti massimi ivi previsti.
3. Qualora risulti - su segnalazione della struttura
che segue il progetto – che i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongono
per loro volontà alle previste terapie, l'amministrazione dispone, con le
modalità previste dalle disposizioni vigenti, l'accertamento dell'idoneità
allo svolgimento della prestazione lavorativa.
4. Il dipendente deve riprendere servizio presso
l'amministrazione nei 15 giorni successivi alla data di completamento del
progetto di recupero.
Art.
12
(Tutela dei dipendenti portatori di handicap)
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il
recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata
accertato, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative
convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di portatore
di handicap e che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di
riabilitazione predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti
misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo del progetto:
a) il
diritto alla conservazione del posto per l'intera durata del progetto di
recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto dall'art. 21,
comma 7 del CCNL del 16.5.1995; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono
retribuiti;
b) concessione di permessi giornalieri orari
retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con
l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto
di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di
recupero;
d) assegnazione del lavoratore a compiti diversi
da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che
gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo
grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si
trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare
attuazione al progetto di recupero, possono fruire dell'aspettativa di cui
all'art. 7, comma 8 lett. c) nei limiti massimi ivi previsti.
3. Qualora risulti - su segnalazione della struttura
che segue il progetto – che i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongono
per loro volontà alle previste terapie, l'amministrazione dispone, con le
modalità previste dalle disposizioni vigenti, l'accertamento dell'idoneità
allo svolgimento della prestazione lavorativa.
4. Il dipendente deve riprendere servizio presso
l'amministrazione nei 15 giorni successivi alla data di completamento del
progetto di recupero.
5. Durante la realizzazione dei progetti di recupero
i benefici previsti dalla legge 104/1992 in tema di permessi non si cumulano con
quelli previsti dal presente articolo
Art. 13
(Diritto allo studio)
1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato sono concessi - anche in aggiunta alle attività formative
programmate dall'amministrazione – speciali permessi retribuiti, nella misura
massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del
personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione
all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore. Le
amministrazioni articolate territorialmente provvedono, con atti organizzativi
interni, a ripartire tra le varie sedi il contingente di personale di cui al
presente comma, definendo i relativi criteri e modalità operative in sede di
contrattazione integrativa nazionale di amministrazione.
2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la
partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio
universitari, post-universitari, di scuola di istruzione primaria, secondaria e
di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute,
o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati
professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi
esami. Nell'ambito della contrattazione integrativa potranno essere previsti
ulteriori tipologie di corsi di durata almeno annuale per il conseguimento di
particolari attestati o corsi di perfezionamento anche organizzati dall'Unione
europea, anche finalizzati all'acquisizione di specifica professionalità
ovvero, infine, corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti
svantaggiati sul piano lavorativo, nel rispetto delle priorità di cui al comma
4.
3. Il personale interessato ai corsi ha diritto
all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e
la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro
straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
4. Qualora il numero delle richieste superi le
disponibilità individuate ai sensi del comma 1, per la concessione dei permessi
si rispetta il seguente ordine di priorità:
a)
dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti
universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai
programmi relativi agli anni precedenti ;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta
gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che,
nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora
precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e
post-universitari, la condizione di cui alla lettera b);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività
didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a), e b).
5. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui
al comma 4, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che
frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media
superiore, universitari o post-universitari.
6. Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri
indicati nei commi 4 e 5 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al
beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al
diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo
l'ordine decrescente di età. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza
sono definite nell'ambito delle procedure di cui all'art. 4, comma 3, lett. A),
del CCNL del 16.2.1999.
7. L'applicazione dei predetti criteri e la relativa
graduatoria formano oggetto di informazione successiva ai soggetti sindacali di
cui all'art. 8 del CCNL 16/02/1999
8. Per la concessione dei permessi di cui ai commi
precedenti i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei
corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di
partecipazione agli stessi o altra idonea documentazione preventivamente
concordata con l'amministrazione, l'attestato degli esami sostenuti, anche se
con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già
utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.
9. Nel caso in cui il conseguimento del titolo
preveda l'esercizio di un tirocinio, l'amministrazione potrà valutare con il
dipendente , nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio,
modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il
conseguimento del titolo stesso.
10. Per sostenere gli esami relativi ai corsi
indicati nel comma 2 il dipendente, in alternativa ai permessi previsti nel
presente articolo, può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i
permessi per esami previsti dall'art. 18, comma 1, prima alinea del Ccnl del
16.5.1995.
11. Il presente articolo sostituisce l'art. 17 del
DPR 44/1990.
Art. 14
(Congedi per la formazione)
1. I congedi per la formazione dei dipendenti,
disciplinati dall'art.5 della legge n.53/2000 per quanto attiene alle finalità
e durata, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di
almeno cinque anni presso le amministrazioni del comparto, possono essere
concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale
complessiva del 10% del personale delle diverse aree in servizio con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato; il numero complessivo dei congedi viene verificato
annualmente sulla base della consistenza del personale al 31 dicembre di ciascun
anno. La contrattazione integrativa nazionale di amministrazione definisce i
criteri per la distribuzione e utilizzazione della percentuale tra la sede
nazionale e le sedi decentrate.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1,
i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono
presentare all'amministrazione di appartenenza una specifica domanda, contenente
l'indicazione dell'attività formativa che intendono svolgere, della data di
inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata
almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività formative.
4. La contrattazione integrativa a livello nazionale
di amministrazione di cui all'art. 4, comma 3 lett.A) individua i criteri da
adottare nel caso in cui le domande presentate siano eccedenti rispetto alla
percentuale di cui al comma 2.
5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative
degli uffici con l'interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione
del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del
servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 3,
l'amministrazione può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un
massimo di sei mesi. Su richiesta del dipendente tale periodo può essere più
ampio per consentire la utile partecipazione al corso.
6. Al lavoratore durante il periodo di congedo si
applica l'art.5, comma 3, della legge n.53/2000. Nel caso di infermità previsto
dallo stesso articolo 5, comma 3, relativamente al periodo di comporto, alla
determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione
all'amministrazione ed ai controlli si applicano le disposizioni contenute negli
artt. 21 e 22 del CCNL del 16.5.1995.
7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il
congedo formativo ai sensi dei commi 5 e 6 può rinnovare la domanda per un
successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
CAPO IV
DISPOSIZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE
Art. 15
(Ricostituzione del rapporto di lavoro)
1. Il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia
interrotto per effetto di dimissioni o per risoluzione per motivi di salute può
richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione
del rapporto di lavoro. L'amministrazione si pronuncia motivatamente, entro 60
giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento il dipendente è ricollocato
nell'area, nella posizione economica e nel profilo rivestiti all'atto delle
dimissioni corrispondenti secondo il sistema di classificazione applicato
all'amministrazione medesima al momento del rientro.
2. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al
dipendente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di
legge relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in
correlazione con la perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana o di uno
dei paesi dell'Unione Europea.
3. Nei casi previsti dai precedenti commi, la
ricostituzione del rapporto di lavoro avviene nel rispetto delle procedure di
cui all'art. 39 della legge 449/97 e successive modificazioni e integrazioni ed
è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nella dotazione
organica dell'amministrazione ed al mantenimento del possesso dei requisiti
generali per l'assunzione da parte del richiedente nonché del positivo
accertamento dell'idoneità fisica qualora la cessazione del rapporto fosse
dovuta a motivi di salute.
4. Qualora per effetto di dimissioni, il dipendente
goda di trattamento pensionistico si applicano le vigenti disposizioni in
materia di cumulo.
Art. 16
(Copertura Assicurativa e patrocinio legale)
1. Le amministrazioni stipulano una apposita polizza
assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di
trasferte o per adempimenti di servizio fuori dalla sede di servizio, del
proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per
l'esecuzione delle prestazioni di servizio.
2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla
copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, di
danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente e ai beni
trasportati, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle
persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di
trasporto di proprietà dell'amministrazione sono in ogni caso integrate con la
copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2 dei rischi di
lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia
stato autorizzato il trasporto.
4. I massimali delle polizze non possono eccedere
quelli previsti per i corrispondenti danni dalla legge sull'assicurazione
obbligatoria.
5. Dagli importi liquidati dalle società
assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e quelle
previste dal presente articolo sono detratte le somme eventualmente spettanti a
titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.
6. Compatibilmente con il reperimento delle risorse,
le amministrazioni nel rispetto delle voci stanziate nei capitoli di spese
obbligatorie dei relativi bilanci e destinate a tali finalità, assumono le
necessarie iniziative per la eventuale copertura assicurativa della
responsabilità civile dei dipendenti dell'area C , previamente individuati, i
quali , anche ai sensi dell'art. 18 del CCNL 16/02/1999, operino in condizioni
di piena autonomia, con assunzione diretta di responsabilità verso l'esterno,
ivi compreso il patrocinio legale, ove non sussistano conflitti di interesse,
salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. In particolare per il patrocinio legale
si applica l'art. 18 del d.l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.
Art.
17
(Clausole speciali)
1. Per ciascun dipendente l'ufficio del personale
dell'amministrazione di appartenenza conserva in apposito fascicolo personale
tutti gli atti e documenti prodotti dall'amministrazione o dallo stesso
dipendente ed attinenti all'attività da lui svolta e ai fatti più
significativi che lo riguardano.
2. Relativamente agli atti e documenti conservati
nel fascicolo personale è assicurata la riservatezza dei dati personali secondo
le disposizioni vigenti in materia
3. Nei casi previsti da disposizioni emanate dagli
organi competenti, il personale è tenuto all'uso dell' uniforme di servizio,
con oneri a carico dell'amministrazione.
4. Nei casi in cui l'alloggio di servizio, per
speciali esigenze connesse al particolare tipo di mansioni svolte, costituisca
elemento necessario all'espletamento del servizio stesso, l'amministrazione ne
disciplina l'uso, con oneri a proprio carico.
5 L'art. 14/bis del CCNL integrativo sottoscritto il
22.10.97, il comma 1, primo capoverso, viene così sostituito:
"1.
Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un
periodo di prova la cui durata è stabilita come segue;
- 2 mesi per le posizioni economiche A1 e B1;
- 4 mesi per le posizioni economiche B2, B3, C1,
C2 ".
6.L'art.
25 del CCNL sottoscritto in data 16.5.95, al comma 5, lettera c) viene integrato
come segue: " ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale di
lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi".
7. L'art. 28 quater del CCNL integrativo
sottoscritto in data 22 ottobre 1997 è integrato come segue: "lett. d) per
perdita della cittadinanza, nel rispetto della normativa comunitaria in
materia".
8. L'art. 28 quinques del CCNL integrativo di cui al
comma 1, è integrato con l'aggiunta del seguente comma 3: "Nell'ipotesi di
cui all'art. 28 quater, lett. d), la risoluzione del rapporto di lavoro avviene
senza preavviso"
9. L'art. 25 del CCNL sottoscritto in data 16.5.95
è integrato dal seguente comma:
"11. Il dipendente licenziato ai sensi dei
commi 4 e 5 lett. a) ed e) del presente articolo e successivamente assolto, ha
diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in
servizio, anche in soprannumero, nella medesima qualifica con decorrenza
dell'anzianità all'atto del licenziamento. Il dipendente riammesso è
reinquadrato nell'area e nella posizione economica in cui è confluita la
qualifica posseduta al momento del licenziamento. Le medesime disposizioni si
applicano in caso di proscioglimento di ogni addebito in sede di revisione del
procedimento penale. In caso di premorienza, il coniuge o il convivente
superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati
attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse
le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione
di lavoro straordinario.
10. Il dipendente a tempo indeterminato, il cui
coniuge convivente sia destinatario della legge n. 10 marzo 1987, n. 100, in
caso di trasferimento di sede del coniuge stesso, ha diritto al trasferimento ,
anche in soprannumero, presso gli uffici della propria amministrazione situati
nella medesima sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più
vicina.
11. L'art. 33 del CCNL del 16 febbraio 1999 è
integrato dal seguente comma:
"3. L'indennità di cui al presente articolo è corrisposta per dodici mensilità, ha carattere di generalità ed ha natura fissa e ricorrente" .
12. L'art. 3, comma 1 del CCNL relativo al II
biennio economico 2000 – 2001, è integrato con il seguente comma:
"2. A decorrere dall'1.1.2000 l'indennità di amministrazione prevista dall'art. 33 del CCNL del 16 febbraio 1999 è considerata utile agli effetti del comma 1 secondo periodo".
13. Tutte
le risorse di cui all'art. 2, comma 3 del d.lgs. n. 29 del 1993 confluite nel
fondo unico di amministrazione e destinate a retribuire particolari condizioni
di lavoro, continuano ad essere erogate secondo le modalità in atto vigenti
ed attribuite attraverso la
contrattazione integrativa.
Art.
18
(Diritti derivanti da invenzione industriale)
1. In materia di invenzione industriale fatta dal
dipendente nello svolgimento del rapporto di lavoro si applicano le disposizioni
dell'art. 2590 Cod. Civ. e quelle speciali che regolano i diritti di invenzione
nell'ambito dell'impresa.
2. In relazione all'importanza dell'invenzione
rispetto all'attività istituzionale dell'amministrazione, la contrattazione
integrativa a livello amministrazione può individuare i criteri ai fini della
corresponsione di speciali compensi per la produttività nell'ambito delle
risorse destinate alla retribuzione accessoria.
TITOLO III
FLESSIBILITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO
CAPO
I
Rapporti a termine
Art. 19
(Rapporto
di lavoro a tempo determinato)
1. In applicazione e ad integrazione di quanto
previsto dalla legge n.230/1962 e successive modifica-zioni e dall'art.23, comma
1, della legge n.56/1997, le amministrazioni possono stipulare contratti
individuali per l'assunzione di personale a tempo determi-nato nei seguenti
casi:
a) per
la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto,
ivi compresi i casi di personale in distacco sindacale e quelli relativi ai
congedi previsti dagli articoli 4, comma 2 e 5 della legge n.53/2000, quando
l'assenza prevista superi i 60 giorni consecutivi;
b) per la sostituzione di personale assente per
gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa
previste dagli articoli 4, 5, 7 della legge n.1204/1971 e dagli articoli 6 e 7
della legge n.903/1977, come modificate dall'art. 3 della legge n.53/2000;
c) per soddisfare particolari esigenze
straordinarie, anche derivanti dall'assunzione di nuovi servizi o
dall'introduzione di nuove tecnologie, non fronteggiabili con il personale in
servizio, nel limite massimo di nove mesi;
d) per attività connesse allo svolgimento di
specifici progetti o programmi predisposti dalle amministrazioni, quando alle
stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio,
nel limite massimo di dodici mesi
ovvero nei limiti previsti dai progetti medesimi;
e) per la temporanea copertura di posti vacanti
nelle diverse categorie, per un periodo massimo
di otto mesi e purché siano avviate la
procedure per la copertura dei posti stessi.
2.
L'amministrazione fa ricorso ai casi previsti dal comma 1, lettere c) e d)
quando nell'ambito della programmazione del fabbisogno non si sia deciso di fare
ricorso alle altre forme di flessibilità previste dagli artt. 22 e 23.
3. Anche al fine di favorire standards di qualità
nell'erogazione dei servizi, le amministrazioni, nei casi in cui le assunzioni
siano programmabili, individuano, previa concertazione ai sensi dell'art. 8,
comma 1 del CCNL dell'16. 2.1999, i fabbisogni di personale da assumere ai sensi
del presente articolo.
4. Le amministrazioni disciplinano, con gli atti
previsti dai rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei principi di cui all'art.
36 e 36 bis del D.Lgs.n.29/1993, le procedure selettive - anche semplificate -
per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a termine di cui al comma
1 e la durata delle relative graduatorie.
5. Nei casi di cui alle lettere a) e b),
l'amministrazione può procedere ad assunzioni a termine anche per lo
svolgimento delle mansioni di altro lavoratore, diverso da quello sostituito,
assegnato a sua volta, anche attraverso il ricorso al conferimento di mansioni
superiori ai sensi dell'art.56 del D.Lgs.n.29/1993, a quelle proprie del
lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
6. Nei casi di cui alle lettere a) e b), nel
contratto individuale è specificato per iscritto la causa della sostituzione ed
il nominativo del dipendente sostituito, intendendosi per tale non solo il
dipendente assente con diritto alla conservazione del posto ma anche l'altro
dipendente di fatto sostituito nella particolare ipotesi di cui al precedente
comma 5.
7. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente,
sen-za diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto
indivi-duale o, prima di tale data, comunque con il rientro in servizio del
lavoratore sostituito.
8. In tutti i casi in cui il CCNL integrativo del 22
ottobre 1997 prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con
corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, ad eccezione di quelli
previsti dai commi 7 e 10 del presente articolo, per il rapporto di lavoro a
tempo determinato il termine di preavviso é fissato in un giorno per ogni
periodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e comunque non può
superare i 30 giorni nelle ipotesi di durata dello stesso superiore all'anno.
9. L'assunzione a tempo determinato può avvenire a
tempo pieno ovvero anche a tempo parziale.
10. Il lavoratore assunto a tempo determinato, in
relazione alla durata prevista del rapporto di lavoro, può essere sottoposto ad
un periodo di prova, secondo la disciplina, dell'art. 2 del CCNL del 22 ottobre
1997, non superiore comunque a due settimane per i rapporti di durata fino a sei
mesi e di quattro settimane per quelli di durata superiore. In deroga a quanto
previsto dalla predetta clausola, in qualunque momento del periodo di prova,
ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso né
di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione di
cui al comma 11. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla
controparte e ove posto in essere dall' amministrazione deve essere motivato.
11. Al personale assunto a tempo determinato si
applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per
il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del
contratto a termine, con le seguenti precisazioni:
a) le
ferie maturano in proporzione della durata del servizio prestato;
b) in caso di assenza per malattia, fermi restando
- in quanto compatibili - i criteri stabiliti dagli artt. 21 e 22 del CCNL 16
maggio 1995, si applica l'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito
con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638. I periodi per i quali
spetta il trattamento economico intero e quelli per i quali spetta il
trattamento ridotto sono stabiliti secondo i criteri di cui all'art. 21, comma
7, del citato CCNL, in misura proporzionalmente rapportata alla durata
prevista del servizio, salvo che non si tratti di periodo di assenza inferiore
a due mesi (cfr. Tabella B). Il trattamento economico non può comunque essere
erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di
conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni
caso superare il termine massimo fissato dall'art. 21 del predetto CCNL;
c) possono essere concessi permessi non retribuiti
per motivate esigenze fino a un massimo di 15 giorni complessivi e permessi
retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell'art. 18, comma 3, del CCNL
del 16.5.1995;
d) in tutti i casi di assunzioni a tempo
determinato per esigenze straordinarie e, in generale, quando per la brevità
del rapporto a termine non sia possibile applicare il disposto dell'art. 2 del
CCNL stipulato in data 22 ottobre 1997, il contratto è stipulato con riserva
di acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che
il dipendente non li presenti nel termine prescritto o che non risulti in
possesso dei requisiti previsti per l'assunzione il rapporto è risolto con
effetto immediato, salva l'applicazione dell'art. 2126 c.c.
e) sono comunque fatte salve tutte le altre
ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge
per i lavoratori dipendenti, compresa la legge n.53/2000. Per i casi di
permesso per lutto si applica l'art. 12, comma 2.
12 . Il
contratto a termine è nullo e produce unicamente gli effetti di cui all'art.
2126 c.c. quando:
a)
l'applicazione del termine non risulta da atto scritto;
b) sia stipulato al di fuori delle ipotesi
previste nei commi precedenti.
13. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n.
230/62 come modificato ed integrato dall'art.12 della legge n.196/1997, il
contratto a tempo determinato può essere eccezionalmente prorogato, con il
consenso del dipendente, non più di una volta e per un tempo non superiore alla
durata del contratto iniziale, quando la proroga sia richiesta da esigenze
contingibili ed imprevedibili e si riferisca alla stessa attività lavorativa
per la quale il contratto è stato stipulato. Il dipendente può essere
riassunto a termine dopo un periodo superiore a quindici giorni dalla data di
scadenza di un contratto di durata da tre a sei mesi. Al di fuori di tali
ipotesi, e quando si tratti di assunzioni successive a termine intese ad eludere
disposizioni di legge o del presente contratto, la proroga o il rinnovo del
contratto a termine sono nulli.
14. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo
determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
15. Nel caso in cui la durata complessiva del
contratto a termine superi i quattro mesi, fermi restando i limiti e le modalità
di legge, il lavoratore dovrà essere informato di quanto previsto
dall'art.23,comma 4, della legge n.56/1987 in materia di iscrizione nelle liste
di collocamento e relativa graduatoria.
Art. 20
(Contratto di fornitura di lavoro temporaneo)
1. Le amministrazioni possono stipulare contratti di
lavoro temporaneo, secondo la disciplina della legge n. 196/1997, per soddisfare
esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a
situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o
attraverso le modalità del reclutamento ordinario previste dal d. lgs. 29/1993.
2. I contratti di lavoro temporaneo sono stipulati
nelle ipotesi di seguito illustrate e nel rispetto dei criteri generali indicati
nel comma 1:
a) nei
casi di temporanea utilizzazione in profili non previsti dagli assetti
organici;
b) nei casi di sostituzione dei lavoratori
assenti;
c) per far fronte a punte di attività e, per un
periodo massimo di 60 giorni, per attività connesse ad esigenze straordinarie
derivanti anche da innovazioni legislative o da afflussi straordinari di
utenza;
d) in presenza di eventi eccezionali e motivati
non considerati in sede di programmazione dei fabbisogni, per la temporanea
copertura di posti vacanti, per un periodo massimo di 60 giorni e a condizione
che siano state avviate le procedure per la loro copertura; il limite
temporale è elevato a 180 giorni per la temporanea copertura di posti
relativi a profili professionali non facilmente reperibili o comunque
necessari a garantire standard definiti di prestazione, in particolare
nell'ambito dei servizi assistenziali;
e) per soddisfare specifiche esigenze di supporto
tecnico nel campo della prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro,
purché l'autonomia professionale e le relative competenze siano acquisite dal
personale in servizio entro e non oltre quattro mesi.
3. Il numero dei contratti di fornitura di lavoro
temporaneo non può superare il tetto massimo
del 7% calcolato su base mensile dei lavoratori in servizio presso
l'amministrazione , arrotondato in caso di frazioni all'unità.
4 . Ai sensi dell'art. 2 del CCNLQ sottoscritto in
data 9/8/2000 è escluso il ricorso al lavoro temporaneo per il personale
appartenenti ai profili professionali delle posizioni economiche A1 e B1 del
sistema di classificazione di cui al CCNL stipulato il 16/2/1999 ovvero a
profili professionali addetti alla vigilanza ed a compiti ispettivi .
5. Nei casi di contratti di lavoro temporaneo per
sostituzione di lavoratori assenti di cui al comma 2, lett. b) , la durata dei
contratti può comprendere periodi di affiancamento per il passaggio delle
consegne, per un massimo di quindici giorni.
6. Le amministrazioni sono tenute, nei riguardi dei
lavoratori temporanei, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli
interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal d.
lgs. 626/1994, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi
all'attività lavorativa cui sono impegnati.
7. La contrattazione integrativa nazionale di
amministrazione definisce le condizioni, i criteri e le modalità per l'utilizzo
dei servizi sociali eventualmente previsti per il personale
dell'amministrazione. E' possibile la corresponsione di eventuali trattamenti
accessori nell'ambito delle finalità previste dall'art. 32 del CCNL 16 febbraio
1999 purchè le relative risorse siano previste nel finanziamento complessivo
del progetto di utilizzo del lavoro temporaneo.
8. L'amministrazione comunica tempestivamente
all'impresa fornitrice, titolare del potere disciplinare nei confronti dei
lavoratori temporanei, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da
contestare al lavoratore temporaneo ai sensi dell'art.7 della legge n.300/1970.
9. I lavoratori temporanei hanno diritto di
esercitare presso le amministrazioni utilizzatrici i diritti di libertà e di
attività sindacale previsti dalla legge n.300/1970 e possono partecipare alle
assemblee del personale dipendente.
10. Le amministrazioni provvedono alla tempestiva e
preventiva informazione e consultazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 8,
comma 1, del CCNL 16.02.1999, sul numero, sui motivi, sul contenuto, anche
economico, sulla durata prevista dei contratti di lavoro temporaneo e sui
relativi costi. Nei casi di motivate ragioni d'urgenza le amministrazioni
forniscono l'informazione in via successiva, comunque non oltre i cinque giorni
successivi alla stipulazione dei contratti di fornitura, ai sensi dell'art.7,
comma 4, punto a) della legge 24 giugno 1997, n.196.
11. Alla fine di ciascun anno, le amministrazioni
forniscono ai soggetti sindacali firmatari del presente CCNL tutte le
informazioni necessarie alla verifica del rispetto della percentuale fissata dal
comma 3. Entro lo stesso termine le amministrazioni forniscono alle
organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL tutte le
informazioni di cui al precedente comma 9.
12. In conformità alle vigenti disposizioni di
legge, è fatto divieto alle amministrazioni di attivare rapporti per
l'assunzione di personale di cui al presente articolo con soggetti diversi dalle
agenzie abilitate alla fornitura di lavoro temporaneo dal Ministero del Lavoro e
della Previdenza sociale.
13. Per quanto non previsto dal presente articolo si
rinvia alle disposizione della legge 196/97 e all'Accordo quadro la cui ipotesi
è stata siglata il 23 maggio 2000.
Art. 21
(Contratto di formazione e lavoro)
1. Nell'ambito della programmazione del fabbisogno
di personale, previa informazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma
1 del CCNL 16 febbraio 1999, le amministrazioni possono stipulare contratti di
formazione e lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 del
decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863 e all'art. 16 del decreto legge 16 maggio 1994,
n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
2. Non possono stipulare contratti di formazione e
lavoro le amministrazioni che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 34
del D. Lgs. 29/1993 o che abbiano proceduto a dichiarazioni di eccedenza o a
collocamento in disponibilità di proprio personale nei dodici mesi precedenti
la richiesta, salvo che l'assunzione avvenga per l'acquisizione di profili
professionali diversi da quelli dichiarati in eccedenza, fatti salvi i posti
necessari per la ricollocazione del personale ai sensi dell'art. 5.
3. Le selezioni dei candidati destinatari del
contratto di formazione e lavoro avvengono nel rispetto della normativa generale
vigente in tema di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le
disposizioni di legge riferite a categorie riservatarie, precedenze e
preferenze, utilizzando procedure semplificate.
4. Il contratto di formazione e lavoro può essere
stipulato:
a) per
l'acquisizione di professionalità elevate;
b) per agevolare l'inserimento professionale
mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità
professionali al contesto organizzativo e di servizio.
Le
esigenze organizzative che giustificano l'utilizzo dei contratti di formazione e
lavoro non possono contestualmente essere utilizzate per altre assunzioni a
tempo determinato.
5. Ai fini del comma 4, in relazione al vigente
sistema di classificazione del personale, sono considerate elevate le
professionalità inserite nell'Area C. Il contratto di formazione e lavoro non
può essere stipulato per l'acquisizione di professionalità ricomprese
nell'Area A e B, posizione economica B1.
6. Per i lavoratori assunti con contratto di
formazione e lavoro ai sensi del comma 4, lett. a) , nell'ambito del periodo
stabilito di durata del rapporto, è previsto un periodo obbligatorio di
formazione che esclude ogni prestazione lavorativa, non inferiore a 130 ore
complessive; per i lavoratori assunti ai sensi del comma 4, lett. b), il
suddetto periodo non può essere inferiore a 20 ore ed è destinato alla
formazione di base relativa alla disciplina del rapporto di lavoro,
l'organizzazione del lavoro, la prevenzione ambientale ed anti-infortunistica.
7. Le eventuali ore aggiuntive destinate alla
formazione rispetto a quelle previste dall'art. 16, comma 5 del d.l. 16 maggio
1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
non sono retribuite.
8. Il contratto di formazione e lavoro è stipulato
in forma scritta, secondo i principi di cui all'art. 14 del CCNL del 16.5.1995,
e deve contenere l'indicazione delle caratteristiche, della durata e della
tipologia dello stesso. In particolare la durata è fissata in misura non
superiore a 24 mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. a) e in misura non
superiore a dodici mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. b). Copia del
contratto di formazione e lavoro deve essere consegnata al lavoratore.
9. Ai lavoratori assunti con i contratti di
formazione e lavoro previsti dal comma 4 è attribuito il trattamento della
posizione economica corrispondente al profilo di assunzione (B2 o B3 o C1 o C2).
Spettano, inoltre, l'indennità integrativa speciale, e la tredicesima mensilità.
La contrattazione integrativa nazionale di amministrazione può disciplinare la
attribuzione di compensi per particolari condizioni di lavoro, nell'ambito delle
risorse previste nel finanziamento del progetto di formazione e lavoro, nonché
la fruizione dei servizi sociali previsti per il personale dell'amministrazione,
nell'ambito del finanziamento del progetto di formazione e lavoro.
10. La disciplina normativa è quella prevista per i
lavoratori a tempo determinato di cui all'art. 19 con le seguenti eccezioni:
- Il
periodo di prova è stabilito in un mese nei contratti di prestazione effettiva
per i contratti di cui al comma 4, lett. b); di due mesi per i contratti
stipulati ai sensi dello stesso comma lett. a);
- nelle
ipotesi di malattia o di infortunio, il lavoratore non in prova ha diritto alla
conservazione del posto di lavoro per un periodo pari alla metà del contratto
di formazione di cui è titolare.
11. Nella predisposizione dei progetti di formazione
e lavoro devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed
indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
12. Il contratto di formazione lavoro si risolve
automaticamente alla scadenza prefissata e non può essere prorogato o
rinnovato. Ai soli fini del completamento della formazione prevista, in presenza
dei seguenti eventi oggettivamente impeditivi della formazione il contratto può
essere prorogato per un periodo corrispondente a quello di durata della
sospensione stessa:
- malattia
- gravidanza e puerperio
- astensione facoltativa post partum
- servizio militare di leva e richiamo alle armi
- infortunio sul lavoro
13. Prima della scadenza del termine stabilito nel
comma 9 il contratto di formazione e lavoro può essere risolto esclusivamente
per giusta causa.
14. Al termine del rapporto l'amministrazione è
tenuta ad attestare l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal
lavoratore. Copia dell'attestato è rilasciata al lavoratore.
15. Il rapporto di formazione e lavoro può essere
trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 3,
comma 11, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Le amministrazioni
disciplinano, previa concertazione ai sensi dell'art. 6, lett. B) del CCNL del
16 febbraio 1999, il procedimento ed i criteri per l'accertamento selettivo dei
requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle posizioni di
lavoro da ricoprire, assicurando la partecipazione alle selezioni anche ai
lavoratori di cui al comma 12.
16. Nel caso in cui il rapporto di formazione e
lavoro si trasformi in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione
e lavoro viene computato a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio.
17. Non è consentita la stipula di contratti di
formazione lavoro da parte delle amministrazioni che non confermano almeno il
60% dei lavoratori il cui contratto sia scaduto nei 24 mesi precedenti, fatti
salvi i casi di comprovata impossibilità correlati ad eventi eccezionali e non
prevedibili.
18. I lavoratori assunti con contratto di formazione
e lavoro esercitano i diritti di libertà e di attività sindacale previsti
dalla legge n. 300 del 1970.
CAPO
II
Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 22
(orario del rapporto di lavoro a tempo parziale)
1. Con riferimento alle modalità di cui all'art.
21, comma 12 del CCNL 16 febbraio 1999 le parti specificano che la comunicazione
dell'amministrazione è conseguenza dell'accordo intercorso tra essa ed il
dipendente ai sensi dell'art. 22, comma 3 del citato CCNL.
2. L'art. 22 del CCNL del 16/02/1999 è così
integrato:
a) al comma 2 è aggiunta la seguente lettera:
"c) con combinazione delle due modalità indicate nelle lettere a) e b)."
b) Il comma 4 è sostituito dal seguente:
" I dipendenti che hanno trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione anche in soprannumero oppure prima della scadenza del biennio a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico ovvero della frazione di orario corrispondente al completamento del tempo pieno ai sensi dell'art. 6, comma 1 del dlgs 61/2000."
c) Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"5. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di ottenere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione purchè vi sia disponibilità del posto di organico o della frazione di orario corrispondente al completamento del tempo pieno ai sensi dell'art. 6, comma 1 del dlgs 61/2000."
Art. 23
(Trattamento economico - normativo del personale
con
rapporto di lavoro a tempo parziale.)
1. Al fine di adeguare al dlgs 61/2000 la disciplina
del trattamento economico e normativo del personale con rapporto di lavoro a
tempo parziale, l'art. 23 del CCNL del 16/02/1999 è sostituito dal seguente:
"1.
Nell'applicazione degli istituti normativi previsti dal presente contratto,
tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del
suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge
e contrattuali dettate per il rapporto di lavoro a tempo pieno"
"2. Il dipendente con rapporto di lavoro a
tempo parziale di tipo orizzontale, previo suo consenso, può essere chiamato
a svolgere prestazioni di lavoro supplementare di cui all'art.1, co.2, lett.
e) del D.Lgs.n.61/2000, nella misura massima del 10% della durata di lavoro a
tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare
nell'arco di più di una settimana. Il ricorso al lavoro supplementare è
ammesso per eccezionali,
specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari
situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di
personale non prevedibili ed improvvise".
"3. Le ore di lavoro supplementare sono
retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria di cui all'art. 25
maggiorata di una percentuale pari al 15%. I relativi oneri sono a carico
delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario."
"4. Il personale con rapporto di lavoro a
tempo parziale di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro
straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il
limite massimo individuale annuo di 20 ore."
"5. Le ore di lavoro supplementare o
straordinario fatte svolgere in eccedenza rispetto ai commi 3 e 4 sono
retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria maggiorata di una
percentuale del 50%."
"6. Nel caso in cui il lavoro supplementare o
straordinario sia svolto in via non meramente occasionale per più di sei mesi
il dipendente può richiederne il consolidamento nell'orario di lavoro ."
"7. Il trattamento economico, anche
accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è
proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le
competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale
e l'eventuale retribuzione individuale di anzianità,
spettanti al personale con rapporto di
lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa posizione economica e profilo
professionale"
"8. I trattamenti accessori collegati al
raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti nonché altri
istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa,
secondo i criteri adottati in
contrattazione integrativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale
anche in misura non frazionata e non direttamente proporzionale al regime
orario adottato".
"9. Al ricorrere delle condizioni di legge,
al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di
famiglia."
" 10. Il trattamento previdenziale e di fine
rapporto è disciplinato dall' art. 8
della legge 554/1988 e successive modificazioni ed
integrazioni e dalle vigenti
disposizioni
"11.
I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni
di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo
parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività
soppresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno ed il
relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione
giornaliera. Per tempo parziale verticale analogo criterio di proporzionalità
si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal
CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time
verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione
obbligatoria dal lavoro previsto dalla L.n.1204/71, anche per la parte non
cadente in periodo lavorativo ed il relativo trattamento economico, spettante
per l'intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata
prevista per la prestazione giornaliera; il permesso per matrimonio,
l'astensione facoltativa, i permessi per maternità e i permessi per lutto,
spettano per intero solo per i periodi coincidenti
con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è
commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In presenza
di part-time verticale non si riducono i termini previsti per il periodo di
prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi
effettivamente lavorati."
"12 Per tutto quanto non disciplinato dalle
clausole del presente contratto e del CCNL 16 febbraio 1999, in materia di
rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni contenute nel
D. lgs. N. 61/2000."
CAPO III
Discipline sperimentali
Art. 24
(Disciplina
sperimentale del telelavoro )
1. Il telelavoro determina una modificazione del
luogo di adempimento della prestazione lavorativa, realizzabile con l'ausilio di
specifici strumenti telematici, nelle forme seguenti :
a.
telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell'attività lavorativa
dal domicilio del dipendente.
b. altre forme del lavoro a distanza come il
lavoro decentrato da centri satellite, i servizi di rete e altre forme
flessibili anche miste, ivi comprese quelle in alternanza, che comportano la
effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede
dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato.
2. Le
amministrazioni, consultano preventivamente i soggetti sindacali di cui all'art.
8, c. 1 del CCNL 16/02/1999, sui contenuti dei progetti per la sperimentazione
del telelavoro previsti dall'art. 3 del DPR 8.3.1999 n. 70. A livello di
amministrazione le modalità di realizzazione dei progetti e l'ambito delle
professionalità impiegate mediante il telelavoro sono oggetto di concertazione
con le procedure stabilite dall'art. 3 del CCNL quadro sottoscritto il 23 marzo
2000.
3. La postazione di lavoro deve essere messa a
disposizione, installata e collaudata a cura e a spese dell'amministrazione, sul
quale gravano i costi di manutenzione e di gestione dei sistemi di supporto per
i lavoratori. Nel caso di telelavoro a domicilio, può essere installata una
linea telefonica dedicata presso l'abitazione del lavoratore con oneri di
impianto e di esercizio a carico degli amministrazioni, espressamente
preventivati nel progetto di telelavoro. Lo stesso progetto prevede l'entità
dei rimborsi, anche in forma forfetaria, delle spese sostenute dal lavoratore
per consumi energetici e telefonici.
4. I partecipanti ai progetti sperimentali di
telelavoro sono individuati secondo le previsioni di cui all'art. 4 del CCNL
quadro del 23 marzo 2000.
5. Le amministrazioni definiscono, in relazione alle
caratteristiche dei progetti da realizzare, di intesa con i dipendenti
interessati, la frequenza dei rientri nella sede di lavoro originaria, che non
può essere inferiore ad un giorno per settimana, nell'ambito dei criteri
definiti ai sensi del comma 2.
6. L'orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse
forme del tempo parziale, viene distribuito nell'arco della giornata a
discrezione del dipendente in relazione all'attività da svolgere, fermo
restando che in ogni giornata di lavoro il dipendente deve essere a disposizione
per comunicazioni di servizio in due periodi di un'ora ciascuno concordati con
l'amministrazione nell'ambito dell'orario di servizio; per il personale con
rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, il periodo è unico con durata
di un'ora. Per effetto della autonoma distribuzione del tempo di lavoro, non
sono configurabili prestazioni supplementari, straordinarie notturne o festive né
permessi brevi ed altri istituti che comportano riduzioni di orario.
7 Ai fini della richiesta di temporaneo rientro del
lavoratore presso la sede di lavoro, di cui all'art. 6 comma 1, ultimo periodo
dell'accordo quadro del 23/3/2000, per "fermo prolungato per cause
strutturali", si intende una interruzione del circuito telematico che non
sia prevedibilmente ripristinabile entro la stessa giornata lavorativa.
8. L'amministrazione definisce in sede di
contrattazione integrativa nazionale di amministrazione, le iniziative di
formazione che assumono carattere di specificità e di attualità nell'ambito di
quelle espressamente indicate dall'art. 5, commi 5 e 6 dell'accordo quadro del
23/03/2000; utilizza, a tal fine, le risorse destinate al progetto di telelavoro.
9. Nel caso di rientro definitivo nella sede
ordinaria di lavoro e qualora siano intervenuti mutamenti organizzativi, le
amministrazioni attivano opportune iniziative di aggiornamento professionale dei
lavoratori interessati per facilitarne il reinserimento.
10. Il lavoratore ha il dovere di riservatezza su
tutte le informazioni delle quali venga in possesso per il lavoro assegnatogli e
di quelle derivanti dall'utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei
dati in essi contenuti. In nessun caso il lavoratore può eseguire lavori per
conto proprio o per terzi utilizzando le attrezzature assegnategli senza previa
autorizzazione dell'amministrazione.
11. Le amministrazioni, nell'ambito delle risorse
destinate al finanziamento della sperimentazione del telelavoro, stipulano
polizze assicurative per la copertura dei seguenti rischi:
- danni alle attrezzature telematiche in dotazione
del lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave;
- danni a cose o persone, compresi i familiari del
lavoratore, derivanti dall'uso delle stesse attrezzature;
- copertura assicurativa INAIL.
12 La verifica delle condizioni di lavoro e
dell'idoneità dell'ambiente di lavoro avviene all'inizio dell'attività e
periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente con l'interessato i
tempi e le modalità di accesso presso il domicilio. Copia del documento di
valutazione del rischio, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d. lgs. 626/1994, è
inviata ad ogni dipendente per la parte che lo riguarda, nonché al
rappresentante della sicurezza.
13. La contrattazione integrativa nazionale di
amministrazione definisce il trattamento accessorio compatibile con la specialità
della prestazione nell'ambito delle finalità indicate nell'art. 32 del CCNL del
16 febbraio 1999. Le relative risorse sono ricomprese nel finanziamento
complessivo del progetto.
14. E' istituito, presso l'ARAN, un osservatorio
nazionale a composizione paritetica con la partecipazione di rappresentanti del
Comitato di settore e delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente
CCNL che, con riunioni almeno annuali, verifica l'utilizzo dell'istituto nel
comparto e gli eventuali problemi.
15. Per tutto quanto non previsto dal presente
articolo si rinvia al CCNL quadro sottoscritto in data 23 marzo 2000 e al D.P.R.
70/1999.
TITOLO IV
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art.
25
(Retribuzione e sue definizioni)
1. La retribuzione è corrisposta mensilmente, salvo
quelle voci del trattamento economico accessorio per le quali la contrattazione
integrativa nazionale di amministrazione prevede diverse modalità temporali di
erogazione.
2. Sono definite le seguenti nozioni di
retribuzione:
· Retribuzione base mensile: è costituita dal
valore economico mensile di ciascuna delle posizioni economiche previste
all'interno di ciascuna area - ivi comprese le posizioni super di cui all'art.
17 del CCNL del 16.2.99 - e dall'indennità integrativa speciale;
· Retribuzione individuale mensile: è costituita
dalla retribuzione base mensile, dalla retribuzione individuale di anzianità,
dalla indennità di posizione organizzativa di cui all'art. 18 del citato CCNL,
ove spettanti, nonché dagli altri eventuali assegni personali a carattere fisso
e continuativo comunque denominati in godimento;
· Retribuzione globale di fatto, annuale: è
costituita dall'importo della retribuzione individuale mensile per 12 mensilità,
cui si aggiunge il rateo della tredicesima mensilità per le voci che sono
corrisposte anche a tale titolo nonché l'importo annuo della retribuzione
variabile e delle indennità contrattuali, comunque denominate, percepite
nell'anno di riferimento non ricomprese nel secondo alinea; sono escluse le
somme corrisposte a titolo di rimborso spese per il trattamento di trasferta
fuori sede o come equo indennizzo.
3. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo
le corrispondenti retribuzioni mensili di cui al comma 2, primo alinea, per 30.
4. La retribuzione oraria si ottiene dividendo per
156 le voci ricomprese nella retribuzione base mensile, costituite dal valore
economico mensile di ciascuna delle posizioni economiche previste all'interno di
ciascuna area - ivi comprese le posizioni super di cui all'art. 17 del CCNL del
16.2.99 - e dall'indennità integrativa speciale, secondo quanto stabilito dal
comma 2, primo alinea. Per il personale che fruisce della riduzione di orario di
cui all'art. 25 del CCNL del 16 febbraio 1999 il valore del divisore è fissato
in 151.
Art.
26
(Lavoro straordinario)
1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono
rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono
essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e
di copertura dell'orario di lavoro.
2. La prestazione di lavoro straordinario è
espressamente autorizzata dal dirigente sulla base delle esigenze organizzative
e di servizio individuate dalle amministrazioni, rimanendo esclusa ogni forma
generalizzata di autorizzazione. Il lavoratore, salvo giustificati motivi di
impedimento per esigenze personali e familiari, è tenuto ad effettuare il
lavoro straordinario.
3. La misura oraria dei compensi per lavoro
straordinario è determinata maggiorando la retribuzione oraria di cui all'art.
25, comma 4, a cui viene aggiunto il rateo della tredicesima mensilità.
4. Le maggiorazioni di cui al comma precedente sono
pari:
· al 15% per il lavoro straordinario diurno;
· al 30% per il lavoro straordinario prestato nei
giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno
successivo);
· al 50% per il lavoro straordinario prestato in
orario notturno-festivo.
5. La quantificazione delle ore di straordinario
effettuate dal dipendente può essere operata in relazione al periodo, anche
plurisettimanale, preso come base di riferimento per il calcolo delle
prestazioni di lavoro secondo la disciplina adottata dall'amministrazione ai
sensi dell'art. 19 del ccnl
del 16.5.1995 e dall'art. 2 dell'accordo sulle tipologie dell'orario di lavoro.
6. Su richiesta del dipendente, le prestazioni di
lavoro straordinario di cui al comma 2, debitamente autorizzate, possono dare
luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze
organizzative e di servizio entro il termine massimo di 4 mesi. La disciplina di
cui al presente comma si applica ai lavoratori che non abbiano aderito alla
banca delle ore di cui all'art. 27.
Art. 27
(Banca delle ore)
1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di
fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo
retribuito o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un
conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del
lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare,
debitamente autorizzate, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di
maturazione. Nel caso di richiesta di pagamento, questa deve avvenire entro il
mese di dicembre.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da
ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi, escluse le
maggiorazioni di cui all'art. 26, comma 4, che in rapporto alle ore accantonate
vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
4. L'amministrazione, a domanda del dipendente,
rende possibile l'utilizzo delle ore come riposi compensativi tenendo conto
delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi,
alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla
fruizione.
5. A livello di amministrazione sono realizzati
incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell'andamento della banca
delle ore ed all'assunzione di iniziative tese a favorirne l'utilizzazione. Nel
rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate
finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l'utilizzo dei riposi
accantonati. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
6. La disciplina del presente articolo decorre dal 1
gennaio 2001.
Art. 28
(Bilinguismo)
1. Al personale in servizio negli uffici statali
della provincia autonoma di Bolzano e a quello operante presso gli uffici
statali della provincia di Trento aventi competenza regionale è attribuita una
apposita indennità, collegata alla professionalità, la cui misura è definita
dall'art. 13 dell'Accordo successivo sottoscritto in data 25.11.99 per il
personale della Provincia di Bolzano ai sensi dell'art. 27 del d.lgs.n. 354/97.
2. Per il personale statale della Regione Valle
d'Aosta l'indennità di bilinguismo è fissata nella misura prevista per il
personale di cui al comma 1. Per quanto attiene alle modalità di accertamento
della conoscenza della lingua francese continua ad essere applicato quanto
previsto dal DPCM del 30 maggio 1988, n. 287 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Art.
29
(Trattenute per scioperi brevi)
1. Per gli scioperi di durata inferiore alla
giornata lavorativa, le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate
alla effettiva durata della astensione dal lavoro e, comunque, in misura non
inferiore a un'ora. In tal caso, la trattenuta per ogni ora è pari alla misura
oraria della retribuzione di cui all'art. 25, comma 4.
Art. 30
(Trattamento di trasferta)
1. Al personale inviato in missione oltre alla
normale retribuzione, compete:
a) una
indennità di trasferta pari a:
· L. 40.000 per ogni periodo di 24 ore di
trasferta;
· Un importo determinato proporzionalmente per
ogni ora di trasferta, in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o
per le ore eccedenti le 24 ore, in caso di trasferte di durata superiore alle
24 ore;
b) il rimborso delle spese effettivamente
sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto
extraurbani, nel limite del costo del biglietto; per i viaggi in aereo la
classe di rimborso è individuata in relazione alla durata del viaggio;
c) un'indennità supplementare pari al 5% del
costo del biglietto aereo e del 10% del costo per treno e nave;
d) il rimborso delle spese per i mezzi di
trasporto urbano o dei taxi nei casi preventivamente individuati ed
autorizzati dall'amministrazione;
e) il compenso per lavoro straordinario, in
presenza delle relative autorizzazioni nel caso che l'attività lavorativa
nella sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale
orario di lavoro previsto per la giornata; si considera, a tal fine, solo il
tempo effettivamente lavorato;
f) nel caso degli autisti si considera attività
lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la
sorveglianza e custodia del mezzo. Tale clausola è applicabile anche ai
dipendenti incaricati dell'attività di sorveglianza e custodia dei beni
dell'amministrazione in caso di loro trasferimento anche temporaneo ad altra
sede;
g) il tempo di viaggio può essere considerato
attività lavorativa anche per altre categorie di lavoratori per i quali in
relazione alle modalità di espletamento delle loro prestazioni lavorative è
necessario il ricorso all'istituto della trasferta di durata non superiore
alle dodici ore. A tale scopo le amministrazioni - previa consultazione con i
soggetti sindacali di cui all'art. 8 , comma 1 del CCNL del 16 febbraio 1999 -
sulla base della propria organizzazione e nel rispetto degli stanziamenti già
previsti nei relativi capitoli di bilancio destinati a tale finalità,
definiscono, in un quadro di razionalizzazione delle risorse, le prestazioni
lavorative di riferimento
2. Per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore
compete solo il rimborso per un pasto nel limite attuale di L. 43.100. Per le
trasferte di durata superiore a 12 ore, al dipendente spetta il rimborso della
spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo fino a quattro stelle e della
spesa, nel limite attuale di complessive L.85.700, per i due pasti giornalieri.
Le spese vanno debitamente documentate.
3. Nei casi di missione continuativa nella medesima
località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso
della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria
corrispondente a quella ammessa per l'albergo, purchè risulti economicamente più
conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima
località.
4. Al personale delle diverse categorie inviato in
trasferta al seguito e per collaborare con componenti di delegazione ufficiale
dell'amministrazione spettano i rimborsi e le agevolazioni previste per i
componenti della predetta delegazione.
5. Le attività che - svolgendosi in
particolarissime situazioni operative - non consentono di fruire, durante le
trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di
ristorazione, sono così individuate, a titolo esemplificativo:
a)
attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza;
b) interventi svolti dalle squadre per lo
spegnimento di incendi boschivi;
c) attività su fari ed impianti di segnalazione
marittima, installazioni radar e telecomunicazioni ed altri enti, stabilimenti
e postazioni militari;
d) attività di escavazione porti su imbarcazioni
con strumenti effossori;
e) attività che comportino imbarchi brevi su unità;
f) attività di controllo, di rilevazione, di
collaudo, di vigilanza, di verifica ed ispettiva in materia fiscale,
valutaria, finanziaria, giudiziaria, sanitaria, di tutela del lavoro, di
tutela dell'ambiente, del territorio e del patrimonio culturale, di tutela
della salute, di motorizzazione civile, di repressione frodi e similari;
g) attività di assistenza sociale, di assistenza
giudiziaria e di assistenza e vigilanza nelle traduzioni delle detenute.
6. I
dipendenti che svolgono le attività indicate dal comma 5 hanno titolo alla
corresponsione della somma forfettaria di L. 50.000 lorde giornaliere in luogo
dei rimborsi di cui al comma 2.
7. Nel caso in cui il dipendente fruisca del
rimborso di cui al comma 2, spetta l'indennità di cui al comma 1, lettera a)
primo alinea, ridotta del 70%. Non è ammessa in nessun caso l'opzione per
l'indennità di trasferta in misura intera.
8. Il dipendente inviato in trasferta ai sensi del
presente articolo ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del
trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.
9. Ai soli fini del comma 1, lettera a) nel computo
delle ore di trasferta si considera anche il tempo occorrente per il viaggio.
10. Le amministrazioni stabiliscono le condizioni
per il rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e degli
strumenti occorrenti al personale per l'espletamento dell'incarico affidato.
11. Il trattamento di trasferta non viene
corrisposto in caso di trasferte di durata inferiore alle 4 ore o svolte come
normale servizio d'istituto del personale di vigilanza o di custodia,
nell'ambito territoriale di competenza dell' amministrazione.
12. Il trattamento di trasferta cessa di essere
corrisposto dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima
località.
13. Per quanto non previsto dai precedenti articoli,
il trattamento di trasferta, ivi compreso quello relativo alle missioni
all'estero, rimane disciplinato dalle leggi n. 836 del 18/12/73, n. 417 del
26/7/78 e D.P.R. 513/1978 e successive modificazioni ed integrazioni nonché
dalle norme regolamentari vigenti, anche in relazione a quanto previsto
dall'art. 34, comma 3, ultimo periodo.
14. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa
fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci delle singole
amministrazioni per tale specifica finalità.
Art. 31
(Trattamento di trasferimento)
1. Al dipendente trasferito ad altra sede della
stessa amministrazione per motivi organizzativi o di servizio, quando il
trasferimento comporti un cambio della sua residenza, deve essere corrisposto il
seguente trattamento economico :
1.
Indennità di trasferta per sé ed i familiari;
2. Rimborso spese di viaggio per sé ed i
familiari nonché di trasporto di mobili e masserizie;
3. Rimborso forfetario di spese di imballaggio,
presa e resa a domicilio etc.;
4. Indennità chilometrica nel caso di
trasferimento con autovettura di proprietà per sé ed i familiari;
5. Indennità di prima sistemazione.
2. Il dipendente che versa nelle condizioni di cui
al comma 1 ha, altresì, titolo al rimborso delle eventuali spese per anticipata
risoluzione del contratto di locazione della propria abitazione, regolarmente
registrato.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa
fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci delle singole
amministrazioni per tale specifica finalità, incrementati dalle risorse
previste anche a tale scopo dall'art. 1 comma 59 della legge 662/1996.
4. Per le modalità di erogazione e le misura
economiche del trattamento di cui al comma 1, si rinvia a quanto previsto dalle
leggi n. 836 del 18/12/73, n. 417 del 26/7/78 e D.P.R. 513/1978 e successive
modificazioni ed integrazioni nonché dalle norme regolamentari vigenti.
TITOLO V
Capo
I
Disposizioni finali e transitorie
Art. 32
( Trattamento di fine rapporto)
1. La retribuzione annua da prendersi a base per la
liquidazione del trattamento di fine rapporto di lavoro ricomprende le seguenti
voci:
a)
Trattamento economico tabellare, comprensivo della posizione super ove
acquisita;
b) Retribuzione individuale di anzianità
comprensiva della maggiorazione per esperienza professionale - ex art. 9
D.P.R. 44/1990 ed ex art. 47 D.P.R. 266/1987;
c) Indennità integrativa speciale;
d) Indennità di amministrazione di cui all'art.
33 del CCNL sottoscritto il 16.2.99;
e) Indennità di posizione, di cui all'art. 18 del
CCNL sottoscritto il 16.2.99;
f) Tredicesima mensilità;
g) Assegni ad personam – ove spettanti - sia non
riassorbibili che riassorbili limitatamente alla misura ancora in godimento
all'atto della cessazione dal servizio.
Art.
33
(Modalità di applicazione di benefici economici
previsti da discipline speciali)
1. In favore del personale riconosciuto, con
provvedimento formale , invalido o mutilato per causa di servizio è
riconosciuto un incremento percentuale, nella misura rispettivamente del 2.50 e
dell'1.25 del trattamento tabellare in godimento alla data di presentazione
della relativa domanda a seconda che l'invalidità sia stata ascritta alle prime
sei categorie di menomazione ovvero alle ultime due. Il predetto incremento non
riassorbibile, viene corrisposto a titolo di salario individuale di anzianità.
2. Nulla è innovato per quanto riguarda tutta la
materia relativa all'accertamento dell'infermità per causa di servizio, al
rimborso delle spese di degenza per causa di servizio ed all' equo indennizzo,
che rimangono regolate dalla seguenti leggi e le loro successive modificazioni,
che vengono automaticamente recepite nella disciplina pattizia: D.P.R. 3 maggio
1957, n. 686; legge 27/7/1962, n.1116 e successivo DPCM del 5/7/65; D.P.R.
20.4.94, n. 349, D.P.R. 834/81 ( Tabelle); art. 22, commi da 27 a 31 della legge
23.12.1994, n. 724; art.1, commi da 119 a 122 della legge 23.12.96, n. 662.
3. Per quanto riguarda la disciplina della 13.ma
mensilità si continua a fare riferimento al d.lgs. C. P.S. 25 ottobre 1946, n.
263 e successive modificazioni ed integrazioni. Parimenti l'indennità di
servizio all'estero continuerà ad essere corrisposta nelle misure e con le
modalità previste dal D.P.R. 18 del 1967 e successive modificazioni ed
integrazioni.
4. La misura dell'indennità integrativa speciale è
stabilita dalla tabella allegato A)
Art. 34
(Disapplicazioni)
1. Dalla data di stipulazione del presente CCNL, ai
sensi dell'art. 72, comma1 del d.lgs. 29/93, sono disapplicate tutte le norme
contenute :
a) nel
T.U. degli impiegati civili dello Stato n. 3 del 1957, purchè espressamente
menzionate nel CCNL del 16.5.1995 e successive integrazioni, in quello del 16
febbraio 1999 , nonché dal presente CCNL. ;
b) nei D.P.R. n. 266/87 e n. 44/90 le quali, sono
state esplicitamente disapplicate dal CCNL 16.5.1995 e successive
integrazioni, dal CCNL 16.2.1999 e dal presente contratto, fatta salva
l'indennità di rischio radiologico, le cui risorse sono già confluite nel
Fondo unico di amministrazione, ma che continuano ad essere corrisposte con le
modalità previste nell'art. 12 del predetto D.P.R. 44/90. Le disposizioni dei
citati D.P.R. non menzionate nei suddetti contratti collettivi e nel presente
contratto, data la loro natura transitoria e contingente, hanno cessato di
produrre i propri effetti.
2. Ai
sensi del comma 1 risultano in particolare disapplicate le seguenti norme:
TITOLO I
CAPO II:
a) Con riferimento all'art. 2 ( diritto di
assemblea): l'art. 11 D.P.R. 395 del 23 agosto 1988;
TITOLO II
CAPO I:
a) Con riferimento all'art. 3 ( Mutamento di profilo
per inidoneità psico - fisica) : l'art. 22/ter del CCNL integrativo del 22
ottobre 1997;
CAPO II
b) Con riferimento all'art. 4 ( assegnazione
temporanea presso altra amministrazione) : artt. 56 e 57. continuano ad essere
applicati gli artt. 58 e 59 del T.U. n. 3/1957;
c) Con riferimento all'art. 5 ( passaggio diretto ad
altre amministrazioni del personale in eccedenza) : artt. 72, 73, 74, 74, 75 e
76 del T.U. n. 3/1957;
CAPO III
a) Con riferimento agli artt. 7 e 8 ( aspettativa)
(altre aspettative previste da disposizioni di legge): l'art. 22 quinques del
CCNL del 22 ottobre 1997 e artt. 66, 69, 70, 71 e 127 del T.U. n.3/1957;
b) Con riferimento all'art.9, comma 3, lett.b)
(congedi per eventi e cause particolari) : il comma 2 dell'art. 18 del CCNL 16
maggio 1995 e il comma 1 dell'art. 34 del CCNL 16 febbraio 1999;
c) Con riferimento all'art. 10 ( congedi per i
genitori) : l'art. 18/bis del CCNL integrativo del 22 ottobre 1997 e l'art. 21
del D.P.R44/1990
d) Con riferimento agli art. 11 e 12 (tutela dei
dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche) ( tutela dei dipendenti
portatori di handicap) : l'art. 18 del D.P.R. n. 44/1990;
e) Con riferimento all'art. 13 ( diritto allo
studio) : l'art. 3 del D.P.R. 395/1988 e l'art. 17 del D.P.R. 44/1990;
CAPO IV
a) Con riferimento all'art. 15 ( ricostituzione del
rapporto di lavoro) : art 132 T.U. n.3/1957;
b) con riferimento all'art 16 ( copertura
assicurativa e patrocinio legale) : l'art. 16 del D.P.R. n. 44/1990;
c) con riferimento all'art.17 ( clausole speciali) :
gli artt. 55, 88, 89, 90, 127, 135
e 136 del T.U n. 3/1957;
d) con riferimento all'art. 18 ( diritti derivanti
da invenzione industriale) . l'art. 34 del T.U. n.3/1957;
TITOLO III :
CAPO I
a) con
riferimento all'art. 19 ( rapporto di lavoro a tempo determinato): D.P.R.
31.3.71, n. 276;
TITOLO IV:
a. con riferimento all'art. 26 (lavoro
straordinario) : art. 9 del D.P.R 344/83, art. 9 del D.P.R. 13/86 e l'art. 49
D.P.R. n. 266/1987;
b. con riferimento all'art. 28 (bilinguismo) :
l'art. 53 del D.P.R. n. 266/1987;
c. con riferimento all'art. 30(trattamento di
trasferta) : l'art. 5 del D.P.R. 395/88 e l'art. 13 del D.P.R. 44/90;
3. Ai sensi dell'art. 72 del d.lgs 29/1993 e
limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, cessano, altresì, di
produrre effetti le norme generali e speciali del pubblico impiego ancora
vigenti ed espressamente applicabili anche al personale del comparto Ministeri.
Con riferimento all'art. 30 del presente CCNL, per le missioni all'estero
continuano ad essere applicato il R.D. 3 giugno 1926, n. 941, la L. 6 marzo
1958, n. 176, la legge 28 dicembre 1989, n. 425 e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le relative regolamentari.
4. Le parti si danno atto che eventuali lacune che
si dovessero verificare nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro per
effetto della generale disapplicazione delle norme di cui ai precedenti commi
saranno oggetto di segnalazioni ai fini della stipulazione di eventuali
contratti nazionali integrativi.
TABELLA "A"
INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE *
C |
C3 |
13.931.229 |
C2 |
13.729.456 |
|
C1 |
13.521.001 |
|
B |
B3 |
13.364.065 |
B2 |
13.252.447 |
|
B1 |
13.168.103 |
|
A |
A1 |
13.080.301 |
*(annua lorda comprensiva del rateo della
tredicesima mensilità)
TABELLA
"B"
"ASSENZE PER MALATTIA NEL RAPPORTO A
TEMPO DETERMINATO
ESEMPI PRATICI"
1 Periodo di conservazione dei posto.
Coincide con la durata dei contratto, ma non può in
nessun caso essere superiore a quello stabilito per il personale a tempo
indeterminato dall'art. 21, commi 1 e 2 . Il rapporto di lavoro, inoltre, cessa
comunque allo scadere dei termine fissato nel contratto.
Un dipendente assunto a tempo determinato per
6 mesi, ad esempio, avrà diritto, al
massimo, alla conservazione dei posto per
6 mesi. Se però egli si ammala dopo
quattro mesi dall'inizio dei rapporto avrà diritto alla
conservazione dei posto solo per i restanti due mesi.
2.Trattamento economico delle assenze.
2.1. Determinazione dei periodo massimo
retribuibile e relativo trattamento - - Regola generale.
Si deve verificare, in base alla previsione
dell'art. 5 della L.638/1983, richiamato nel testo dell'art. 21 del presente
CCNL, qual'è il periodo lavorato nei
dodici mesi precedenti
l'insorgenza della malattia.. Tale
periodo è quello massimo retribuibile.
Se il dipendente si ammala il 15 dicembre 1996, ad
esempio, bisogna verificare per quanti giorni ha lavorato dal 15 dicembre 1995
fino al 14 dicembre 1996. Vanno dunque
computati anche i periodi di lavoro
relativi al rapporto in corso. Tale operazione va
ripetuta in occasione di ogni nuovo evento
morboso. Il periodo massimo retribuibile varia
quindi nel corso dei rapporto.
Ai fini della quantificazione dei trattamento
economico da corrispondere nell'ambito dei periodo massimo retribuibile bisogna
rispettare la proporzione valida per il personale con rapporto a tempo
indeterminato in virtù della quale: 9 mesi su 18 (e cioè la metà dei periodo
massimo retribuibile ) sono retribuiti per intero, 3 mesi su 18
(e cioè un sesto ) sono retribuiti al 90 % e 6 mesi
su 18 ( e cioè due sesti) al 50 % (o ai due terzi per chi applicava il DPR
347/83)
Si consideri il seguente esempio: dipendente che
nei dodici mesi precedenti la nuova
malattia ha lavorato per sei mesi e si assenti per 120 giorni;
- il periodo massimo retribuibile sarà di 6
mesi; di questi sei mesi (180 gg.), 90
giorni (la
metà) potranno essere retribuiti al 100%;
30 giorni (un sesto) al
90 %; 60 giorni
(due sesti) al
50% ( o ai due terzi per chi applicava il
dpr 347/83).
L'assenza di 120 giorni dei dipendente sarà-dunque
retribuita al 100% per i- primi 90
giorni. mentre i restanti 30 giorni saranno retribuiti al 90 %;
Se l'assenza fosse stata di
190 giorni (10
giorni in più del massimo retribuibile)
sarebbe stata retribuita nel modo seguente:
- 90 gg. al 100%;
- 30 gg. al 90%;
- 60 gg. al 50% (o ai due terzi per chi applicava il
dpr 347/83);
- 10 gg. senza
retribuzione. Quando l'assenza supera il periodo massimo retribuibile
essa non può, infatti, essere retribuita.
Si ricordi inoltre che nessun trattamento
economico di malattia
può essere
corrisposto dopo la scadenza dei contratto
a termine.
N.B. Negli esempi fatti si è ipotizzato, per
comodità espositiva, che il dipendente effettui
un'unica assenza di lunga durata, ma naturalmente, per stabilire quale sia,
nell'ambito del periodo massimo
retribuibile, il trattamento economico spettante
per
l'ultimo episodio morboso, si dovranno
sommare all'ultima assenza anche tutte quelle
precedentemente intervenute (in costanza di rapporto).
2.2. Periodo massimo retribuibile inferiore a 4
mesi ma superiore a un mese.
Nel caso che il dipendente abbia lavorato, nei
dodici mesi precedenti l'ultimo episodio morboso, per
un periodo inferiore a quattro mesi ma superiore a un mese (v. punto
successivo), la
proporzione sopra illustrata deve essere corretta, perché il CCNL prevede che, nell'ambito
del periodo massimo retribuibile, due mesi sono retribuiti
al 100% (si noti che la metà di 4 mesi è
esattamente 60 gg.).
Chi ha lavorato solo tre mesi, ad esempio, avrà
diritto ad un periodo massimo retribuibile
di 90 giorni di cui 60 gg.da retribuire al 100%, 10 gg. da retribuire al 90%
e 20 giorni da retribuire al 50%.
In quest'ultimo caso, infatti, se si applicasse la
proporzione illustrata nel punto 4.2.1 avremmo:
- 45 gg. (la metà del massimo) da retribuire al
100%
- 15 gg. (un sesto) da retribuire al 90 %;
- 30 gg. (due sesti) da retribuire al 50 % (o ai 2/3
per chi applicava il dpr 347 del 1983)
Invece, poiché è stato incrementato di 1/3 il
periodo retribuibile al 100 % per passare dai "normali" 45 giorni,
risultanti dall'applicazione della solita proporzione, al 60 previsti dalla
norma, occorre ridurre proporzionalmente di un terzo i periodi retribuibili al
90 e al 50
Quindi:
60 gg. (45 gg. + 1/3) al 100%;
10 gg. (15 gg. – 1/3) al 90 %;
20 gg. (30 gg. – 1/3) al 50%.
In un caso del genere, se il lavoratore si
assenta per 20 gg. sarà retribuito al 100% per tutta la durata dell'assenza; se
si assenta per 70 gg. sarà retribuito al 100% per i primi 60 gg e al 90 % per i
successivi 10 gg; se si assenta per 120 giorni sarà retribuito al 100% per i
primi 60 gg., al 90% per i successivi 10 e al 50% per ulteriori 20 gg., mentre
per gli altri 30 giorni non sarà retribuito.
2.3. Periodo massimo retribuibile garantito.
Nel caso che il dipendente, nei dodici mesi
precedenti la malattia, abbia lavorato per
un periodo inferiore al mese, ha diritto comunque ad un periodo massimo
retribuibile di almeno trenta giorni,
perché così prevede espressamente l'art. 5 della L. 638 dei 1983.
Nell'ambito di tale periodo le assenze sono sempre retribuite per intero.
In un caso del genere, se il dipendente si ammala
per 40 gg., poiché ha diritto alla
retribuzione solo- per 30 gg.,
i primi 30 gg. di assenza sono pagati al 100%, gli ulteriori 10 gg. sono senza
retribuzione.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Con riferimento all'art. 2 del presente CCNL, in
relazione alla diversa dislocazione degli uffici delle amministrazioni statali
nell'ambito di una stessa città e al fine di favorire assemblee sindacali anche
tra dipendenti appartenenti ad amministrazioni diverse, le parti convengono che
per "idonei locali concordati con l'amministrazione" si intendono
anche quelli fuori dalla sede di servizio. In tali limitati casi l'assenza dal
servizio non può superare il tempo previsto per lo svolgimento dell'assemblea
sindacale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
In relazione all'art. 30, le parti si danno
reciproco atto che, in questa tornata contrattuale, l'impossibilità di disporre
di risorse adeguate non ha consentito una completa revisione dell'istituto della
trasferta al fine di renderlo idoneo a compensare economicamente il disagio
derivante al lavoratore dalla prestazione della propria attività fuori della
sede di servizio. In alternativa alla mancanza di risorse, si ravvisa l'esigenza
di pervenire ad una regolazione dell'istituto che possa consentire, nel quadro
di una razionalizzazione delle disponibilità esistenti, di considerare il tempo
utilizzato per il viaggio come tempo di lavoro.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Le parti convengono, in relazione all'art. 25, commi
3 e 4 del CCNL del 16 maggio 1995, sulla necessità di prevedere una nuova
articolazione delle sanzioni disciplinari ivi previste con particolare riguardo
alla durata della sospensione dal servizio in rapporto alle cause che
determinano il licenziamento con preavviso.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
Le parti prendono atto che le assunzioni a tempo
determinato di cui all'art. 19 rientrano nell'ambito della programmazione
triennale delle assunzioni e nel piano annuale delle assunzioni stesse.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
In relazione all'Indennità di servizio all'estero
di cui al secondo periodo del terzo comma dell'art. 33 le parti prendono atto
che tale trattamento continua ad essere regolato dal DPR 5 gennaio 1967, n. 18 e
successive modificazioni ed integrazioni come previsto dall'art. 49, comma 5,
del decreto legislativo n. 29 del 1993 che regola i trattamenti economici
accessori del personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6
In relazione all'art. 30, comma 5, lett. g) le parti
si danno atto che le attività di assistenza ivi previste riguardano anche la
traduzione dei detenuti.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7
Relativamente al congedo dei genitori di cui
all'art. 10 le parti richiamano in particolare il disposto dell'art. 39-quater
lettere a) e c) della legge 4 maggio 1983 n. 184 e successive modificazioni ed
integrazioni.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.8
Le parti ritengono necessario che le amministrazioni
adottino, con proprio provvedimento e sentite le organizzazioni sindacali
interessate, il codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella
lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla
raccomandazione della Commissione Europea del 27.11. 1991, n.93/131/CEE. Il
testo tipo sarà portato a conoscenza delle amministrazioni a cura dell'Aran.
NOTA A VERBALE RDB/PI
La RdB-PI non sottoscrive l'accordo per il CCNL
Integrativo del comparto ministeri perché non ha partecipato alla definizione
dell'accordo in esame, i cui contenuti comunque non condivide, e perché alle
materie demandate alla contrattazione successiva del CCNL 1998-2001 sono state
aggiunte materie non previste e peggiorative sul piano normativo.
Ulteriore motivo di non sottoscrizione da parte
delle RdB-PI è l'introduzione, nell'art.2, del divieto per i singoli delegati
RSU eletti di indire assemblee del personale, contraddicendo quanto disposto dal
CCNQ 7/8/1998, che prevede i passaggi di tutte le prerogative già in capo alle
RSA alle RSU.
Su tale punto la RdB-PI attiverà ogni iniziativa al
fine di ripristinare quanto previsto dal CCNQ.
Roma, 16 maggio 2001
Federazione RdB-PI