Associazione di studio, formazione e informazione per la valorizzazione della figura dell'ufficiale giudiziario


26 LUGLIO 1996 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
COMPARTO DEI MINISTERI
PARTE ECONOMICA BIENNIO 1996-1997

Art. 1

Durata e decorrenza del contratto biennale

1. Il presente contratto biennale concerne la parte economica e si riferisce al periodo 1 gennaio 1996 - 31 dicembre 1997.

Art. 2

Aumenti della retribuzione base

1. Gli stipendi tabellari di cui all'art. 30 del CCNL stipulato in data 16 maggio 1995 sono incrementati delle misure mensili lorde indicate nell' allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste.

ART. 3

Incremento del trattamento accessorio

1. A decorrere dal 1° luglio 1997, le indennità di amministrazione di cui all' art. 34, comma 2, lett. b), del CCNL stipulato in data 16 maggio 1995, nelle misure indicate per ciascuna Amministrazione dalla relativa Tabella, sono incrementate, per dodici mensilità, delle misure mensili lorde di cui all' allegata Tabella B.


2. Il Fondo per la produttività collettiva di cui all' art. 36 del CCNL stipulato in data 16 maggio 1995 è incrementato, in ciascuna Amministrazione, per l'anno 1997, di un importo pari allo 0,16 per cento del monte salari dell'anno 1995 e di un ulteriore importo pari allo 0,12 per cento della medesima massa salariale, a decorrere dal 31.12.1997 e a valere sull'anno 1998.

ART. 4

Integrazione del Fondo per la produttività collettiva

1. Il fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi, di cui all' art. 36 del CCNL, istituito presso ciascun Ministero o Amministrazione, potrà essere incrementato dal 1.1.1997 fino ad un massimo di £ 240.000 annue medie pro capite, alla cui copertura si provvederà attraverso il ricorso alle maggiori entrate o alle economie di gestione, a condizione che le Amministrazioni abbiano rispettato gli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 29/93 ed in particolare :

- la ridefinizione delle strutture e delle dotazioni organiche, sulla base dei carichi di lavoro;

- l'istituzione e l'attivazione del servizio di controllo interno o del nucleo di valutazione.


Art. 5

Personale delle qualifiche direttive ad esaurimento

1. Gli stipendi tabellari di cui all'art. 31 del CCNL stipulato in data 16 maggio 1995 per il personale delle qualifiche direttive ad esaurimento, sono incrementati delle misure mensili lorde indicate nell' allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste.


Art. 6

Segretari comunali

1. Gli stipendi tabellari dei Segretari comunali di cui all' art. 40 del CCNL stipulato in data 16 maggio 1995 sono incrementati delle misure mensili lorde indicate nell' allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste, per le qualifiche di inquadramento VIII e IX.
2. L'indennità di direzione dei Segretari comunali, di cui al punto 3 dell'accordo successivo stipulato, per tale categoria, in data 14 luglio 1995, è incrementata a decorrere dal 1° luglio 1997, delle seguenti misure mensili lorde :

Qualifica VIII L. 74.000
Qualifica IX L. 81.000


Art. 7
Effetti dei benefici


1.Gli incrementi stipendiali di cui agli artt. 2, 5 e 6 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica 1996/97, alle scadenze e negli importi ivi previsti. Agli effetti delle indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano soltanto gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
Gli incrementi stipendiali hanno effetto, inoltre, sugli altri istituti indicati all' art. 32 del CCNL stipulato il data 16 maggio 1995.


Tabella A

Incrementi Stipendiali

1.1.1996
1.11.1996
1.7.1997
Totale
Isp. Gen. r.e.
Dir. Div. r.e.
Livello IX
Livello VIII
Livello VII
Livello VI
Livello V
Livello IV
Livello III
Livello II
Livello I
113.000
105.000
91.000
83.000
78.000
70.000
65.000
62.000
59.000
56.000
53.000
131.000
121.000
105.000
96.000
87.000
80.000
75.000
72.000
68.000
64.000
61.000
82.000
76.000
66.000
60.000
55.000
50.000
47.000
45.000
42.000
40.000
38.000
326.000
302.000
262.000
239.000
220.000
200.000
187.000
179.000
169.000
160.000
152.000



Tabella B
Incrementi delle indennità di Ministero

Misure mensili lorde (lire)
Fascia A
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consiglio di Stato e TAR, Corte dei Conti, Avvocatura Generale dello Stato, Ministero di Grazia e Giustizia (1), Ministero delle Finanze, Ministero del Tesoro, Ministero delle Poste, Ministero dei Trasporti- Direzione Generale Aviazione civile e Direzione Generale Motorizzazione civile, Ministero Università e Ricerca Scientifica, Ministero del Commercio Estero, Ministero del Bilancio.
Isp. Gen. r.e.
Dir. Div. r.e.
Livello IX
Livello VIII
Livello VII
Livello VI
Livello V
Livello IV
Livello III
Livello II
Livello I
41.000
38.000
33.000
30.000
27.000
25.000
24.000
22.000
21.000
20.000
19.000
Fascia B
Ministero dell' Interno.
Isp. Gen. r.e.
Dir. Div. r.e.
Liv. VIIIbis
Livello VIII
LivelloVII bis
Livello VII
Livello VI
Livello V
Livello IV
Livello III
Livello II
Livello I
66.000
61.000
53.000
48.000
46.000
44.000
40.000
38.000
36.000
34.000
32.000
31.000
Fascia C
Ministero della Difesa, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Ministero degli Affari Esteri, Ministero dei Trasporti - Marina Mercantile, Ministero della Pubblica Istruzione, Ministero dei Beni Culturali, Ministero dell' Ambiente, Ministero delle Risorse Agricole, Forestali ed Ambientali, Ministero dei Lavori Pubblici, Ministero dell'Industria, Ministero della Sanità.
Isp. Gen. r.e.
Dir. Div. r.e.
Livello IX
Livello VIII
Livello VII
Livello VI
Livello V
Livello IV
Livello III
Livello II
Livello I
90.000
84.000
73.000
66.000
60.000
55.000
52.000
49.000
47.000
44.000
42.000


(1)Al personale del Ministero di Grazia e Giustizia dell' Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile gli incrementi dell'indennità di ministero previsti dalla tabella B, Fascia C, competono per tredici mensilità.


DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 1

Le parti, presa conoscenza dell'art. 2 del D.L. 12 marzo 1996, n.117, che demanda alla contrattazione collettiva la definizione delle modalità di utilizzo e di distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali, si impegnano ad incontrarsi entro il 31 maggio p.v. per l'esame della specifica materia in vista della relativa disciplina contrattuale.


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