DECRETO 12 marzo 2004
Approvazione dello schema di convenzione-tipo tra i concessionari del Servizio nazionale della riscossione e gli istituti di vendite giudiziarie, concernente le modalita' di intervento degli stessi istituti nella procedura esecutiva e la fissazione del compenso ad essi spettante.


Con D.M. 12 marzo 2004 il Ministro delle finanze ha approvato lo schema di convenzione-tipo tra i concessionari del Servizio nazionale della riscossione e gli istituti di vendite giudiziarie, concernente le modalità di intervento degli stessi istituti nella procedura esecutiva.
Il concessionario della riscossione può infatti affidare agli istituti di vendita giudiziaria l'incarico per l'asporto, la custodia e la vendita di beni mobili sottoposti a pignoramento ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 602 del 1973.
L'istituto è tenuto a prestare cauzione, ad assicurare i beni detenuti per la custodia e per la vendita e a curare la pubblicazione dell'avviso di vendita all'albo pretorio.

(Ministero dell'economia e delle finanze, D.M. 12/03/2004, G.U. 24/03/2004, 70)


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo; Visto l'art. 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, che prevede la possibilita', per il concessionario della riscossione, di avvalersi degli istituti previsti dall'art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per l'asporto, la custodia e la vendita dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento; Visto il regolamento 18 dicembre 2001, n. 455, concernente le modalita' di intervento degli istituti di vendite giudiziarie nella procedura esecutiva e fissazione dei compensi ad essi spettanti, adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, e, in particolare, l'art. 1, comma 2, il quale prevede che le modalita' di esecuzione dell'incarico per l'asporto, la custodia e la vendita dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento, affidato agli istituti di vendite giudiziari dal concessionario o dal commissario governativo del Servizio nazionale di riscossione, sono definite mediante apposita convenzione, stipulata tra il concessionario e l'istituto, conforme allo schema-tipo approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia; Acquisito il parere della commissione consultiva per la riscossione, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, reso nell'adunanza del 9 luglio 2002; Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione terza, n. 1073/03, reso nell'adunanza del 28 luglio 2003; 

Decreta: 

Articolo 1. 

1. E' approvato lo schema di convenzione-tipo, di cui all'allegato A del presente decreto, stipulato tra il concessionario o il commissario governativo del Servizio nazionale di riscossione e l'istituto di vendite giudiziarie, con il quale sono stabilite le modalità di esecuzione dell'incarico per l'asporto, la custodia e la vendita dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento, ai sensi dell'art. 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2004

Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti

Il Ministro della giustizia Castelli


Allegato A

SCHEMA DI CONVENZIONE-TIPO Tra La .... concessionaria del Servizio nazionale di riscossione tributi per l'ambito territoriale della provincia di .... e l'Istituto di vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio della circoscrizione giudiziaria di ....

L'anno 200.., il giorno .... del mese di .... nella sede della .... S.p.a. Tra la ....S.p.a. nella persona del suo rappresentante legale .... e l'Istituto di vendita giudiziaria autorizzato ad operare nel territorio della circoscrizione giudiziaria con autorizzazione .... nella persona del suo rappresentante legale sig. ....

Premesso

a) che il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ha operato il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337;

b) che l'art. 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 16 del citato decreto legislativo n. 46 del 1999, prevede la possibilita' per il concessionario del Servizio nazionale della riscossione di avvalersi degli istituti, previsti dall'art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per l'asporto, la custodia e la vendita dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento;

c) che lo stesso art. 71, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prevede la possibilita' di stabilire, «con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia» le modalita' di intervento dei predetti istituti nella procedura esecutiva e la remunerazione ad essi spettante;

d) che le parti si uniformano a quanto disposto con il decreto sopra richiamato concernente regolamento per le modalita' di intervento degli Istituti di vendite giudiziarie per l'asporto, la custodia, e la vendita dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento e la remunerazione ad essi spettanti;

e) che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, 18 dicembre 2001, n. 455, e' stato adottato il regolamento riguardante le modalita' di intervento degli Istituti di vendite giudiziarie nella procedura esecutiva e fissazione dei compensi ad essi spettanti;

f) che l'art. 1, comma 2, del predetto regolamento prescrive che «le modalita' di esecuzione dell'incarico di cui al comma 1 sono definite mediante apposita convenzione, conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, che viene stipulata tra il Concessionario e l'Istituto»; Si conviene quanto segue:

Art. 1. Premesse 1. Le premesse del presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2. Conferimento incarico 1. Il concessionario o il commissario governativo del servizio nazionale della riscossione, di seguito detto concessionario, conferisce all'istituto di vendite giudiziarie, di seguito detto Istituto, l'incarico di asportare, custodire e vendere i beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento. 2. All'atto di detto conferimento il concessionario si impegna ad attribuire, altresi', all'istituto per la durata della presente convenzione gli ulteriori incarichi di asporto, custodia e vendita dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento nell'arco temporale suddetto. 3. Ai sensi dell'art. 518 del codice di procedura civile, l'ufficiale della riscossione determina approssimativamente il valore delle cose pignorate con l'assistenza, quando occorre, di uno stimatore scelto dal medesimo.

Art. 3. Accettazione dell'incarico e relativi adempimenti 1. L'Istituto si impegna a vendere, previo asporto se occorrente, in relazione alle previsioni dell'art. 7, comma 3, del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, e a custodire in appositi ed idonei locali specificatamente detenuti i beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento, in esecuzione dell'incarico conferitogli dal concessionario. 2. L'Istituto si impegna, altresi', limitatamente alla durata dell'incarico:

a) ad assicurare contro i rischi di danni, incendi e furti i beni mobili, anche registrati, in quanto detenuti per la custodia e per la vendita, per una somma non inferiore al 60 per cento del loro valore, determinato ai sensi dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;

b) a curare la pubblicazione dell'avviso di vendita all'Albo pretorio per almeno dieci giorni consecutivi, antecedenti la data della disposta vendita sul bollettino ufficiale delle vendite giudiziarie edito dall'Istituto vendite giudiziarie e per via telematica sul sito internet www.astagiudiziaria.com (sito dell'Associazione nazionale fra gli Istituti vendite giudiziarie);

c) in presenza di valori rilevanti o di intrinseca peculiarita' dei beni da vendere, ad eseguire pubblicita' commerciale integrativa, anche a mezzo della stampa periodica o specializzata, o attraverso spot televisivi, a richiesta del concessionario o del debitore con spese a loro carico, o ad iniziativa discrezionale dello stesso Istituto;

d) ad esporre i beni al pubblico dal giorno precedente sino ad una ora prima di quella fissata per la vendita da eseguirsi presso i locali dello stesso Istituto e, quando la vendita dovra' eseguirsi in luogo diverso, dal giorno precedente sino almeno a tre ore prima.

Art. 4. Garanzie 1. L'Istituto, a decorrere dalla data della stipula della presente convenzione e per la durata dell'incarico conferito dal Concessionario, a garanzia dell'osservanza dei conseguenti obblighi presta cauzione, direttamente o con l'intervento di terzi, per un importo noninferiore a quello fissato dall'art. 2 del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455. 2.

In sede di prima applicazione, la cauzione dovra' essere inizialmente prestata a copertura del capitale minimo, in quota fissa di almeno Euro 50.000,00 salvo adeguamento in corso d'anno ove necessario. Per gli anni successivi si terra' conto delle statistiche dell'anno precedente, relative all'ammontare degli incarichi conferiti.

3. La cauzione puo' essere prestata:

a) mediante polizza fideiussoria rilasciata da Istituti di assicurazione, autorizzati all'esercizio dell'attivita' con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) mediante fideiussione bancaria.

Art. 5. Vigilanza 1. Per consentire lo svolgimento dell'attivita' di vigilanza di cui all'art. 3 del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, l'Istituto consente agli incaricati del Concessionario committente la vigilanza sullo svolgimento dell'incarico conferito, nei limiti dell'incarico stesso.

Art. 6. Penalita' 1. Il mancato o insufficiente adempimento da parte dell'Istituto degli obblighi correlati all'affidamento degli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ove comporti la mancata, seppure in parte, riscossione dei tributi non pagati in relazione ai beni pignorati, e' punito con l'irrogazione della sanzione amministrativa di ammontare pari al valore del bene stesso, quantificato ai sensi dell'art. 68 del citato decreto n. 602 del 1973. 2. A tal fine l'Istituto si obbliga a versare l'importo della sanzione al soggetto impositore a semplice contestazione della rilevata irregolarita'. 3. Le irregolarita' sono contestate e le penalita' sono irrogate con procedimento conforme alle prescrizioni di legge vigenti in materia, da parte dell'Agenzia delle entrate, competente per territorio. 4. L'inosservanza, sia pure in parte, delle prescrizioni di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, viene punita con la sanzione amministrativa di euro 1.000,00. 5. Ove la violazione accertata configuri un'ipotesi di danno al Concessionario, in caso di mancata determinazione di tale pregiudizio attraverso la procedura conciliativa diretta, o a mezzo di atto transattivo, il danno stesso viene accertato e quantificato attraverso la devoluzione della controversia ad un collegio arbitrale, composto da tre membri, di cui uno nominato da ciascuna parte ed il terzo, in caso di disaccordo, dal presidente della Camera di commercio o dal presidente della Camera arbitrale, se istituita e funzionante. Il collegio decide, sentite le parti e ammesse le stesse a presentare documenti, deduzioni, eccezione e repliche, secondo un procedimento dallo stesso definito con lodo irrituale da ritenere, pertanto, inoppugnabile. 6. L'eventuale danno accertato rientra nell'ambito delle garanzie prestate a mezzo cauzione e viene, percio', soddisfatto mediante attivazione della garanzia assicurativa o bancaria prestata dall'Istituto.

Art. 7. Revoca 1. In caso di ripetuti mancati o insufficienti adempimenti di uno o piu' incarichi commessigli e di gravi irregolarita' formali e sostanziali nell'assolvimento degli stessi, il Concessionario puo' revocare all'Istituto l'incarico stesso previa diffida nei suoi confronti.

Art. 8. Compensi 1. L'Istituto e' autorizzato a trattenere i compensi spettantigli per l'attivita' prestata ai sensi dell'art. 8, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455. 2. In caso di estinzione del debito direttamente a mani del Concessionario, lo stesso corrisponde all'Istituto, entro il quinto giorno dall'avvenuta estinzione, il compenso nell'entita' prevista dalla tabella allegata al regolamento indicato al comma 1.

Art. 9. Durata della convenzione 1. La convenzione ha effetto dal ....sino al .... Art. 10. Rinvio 1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455.

Art. 11. Oneri fiscali e spese contrattuali 1. Gli oneri fiscali e le spese relativi al presente atto sono ripartiti secondo le norme vigenti in materia. Roma, ................... Il Concessionario ................. L'Istituto ...................................


Torna a normative