La notificazione si perfeziona per il notificante con la
consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, perciò da quel momento
possono essere da lui compiute le attività, tra cui l’iscrizione a ruolo, che
presuppongono la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, ferma
restando, in ogni caso, la decorrenza del termine finale dalla consegna al
destinatario.
E' quanto precisato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 107 depositata
il 2 aprile 2004, che riprende il proprio recente orientamento in materia di
perfezionamento della notificazione.
(Altalex, 14 aprile 2004)
Corte Costituzionale
Sentenza 2 aprile 2004 n. 107
(Presidente Zagrebelsky - Relatore Marini)
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 647, commi primo e
secondo, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza del 16 giugno
2003 dal Tribunale di Terni nel procedimento civile vertente tra Marconi Pietro
Paolo ed altra e Bernardi Angela, iscritta al n. 679 del registro ordinanze 2003
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie
speciale, dell’anno 2003.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 marzo 2004 il Giudice relatore Annibale
Marini.
Ritenuto in fatto
1.– Il Tribunale di Terni, nel corso di un giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 647, commi primo e secondo,
del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede «che il decreto
ingiuntivo non debba essere dichiarato definitivamente esecutivo e
l’opposizione possa essere proseguita, qualora la mancata costituzione
dell’opponente sia dipesa da causa a lui non imputabile».
Espone il rimettente, in punto di rilevanza, che l’opponente ha iscritto
tardivamente la causa a ruolo avendogli l’ufficiale giudiziario restituito
l’originale dell’atto notificato oltre dieci giorni dopo la notifica
dell’atto stesso al convenuto in opposizione. Il provvedimento di rimessione
in termini adottato dal Presidente del Tribunale sarebbe d’altro canto
inidoneo a produrre qualsiasi effetto, essendo stato emesso da un giudice
diverso da quello della opposizione e perciò incompetente, cosicché in
definitiva l’opposizione non potrebbe che essere dichiarata improcedibile, ai
sensi dell’art. 647 del codice di procedura civile.
Nel merito, il giudice a quo osserva che nella più recente giurisprudenza della
Corte costituzionale, in tema di procedimento notificatorio, è stato affermato
il principio secondo cui gli artt. 3 e 24 della Costituzione tutelano
l’interesse delle parti del processo a non vedersi addebitate conseguenze
decadenziali derivanti dalla condotta di altri soggetti, sottratta ai loro
poteri di impulso.
Proprio da tale principio discenderebbe – ad avviso del medesimo rimettente
– l’illegittimità costituzionale dell’art. 647 cod. proc. civ., nella
parte in cui rende possibile che l’opposizione a decreto ingiuntivo divenga
improcedibile per una causa – il ritardo nella riconsegna dell’originale
notificato dell’atto di opposizione – non imputabile all’opponente.
2.– E’ intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per
la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza della questione.
Secondo la parte pubblica la questione sarebbe innanzitutto priva di rilevanza,
in quanto non il giudice dell’opposizione, ma solo il giudice che ha emesso il
decreto ingiuntivo sarebbe chiamato a fare applicazione della norma impugnata.
Ulteriore profilo di inammissibilità discenderebbe dal fatto che la pronuncia
additiva invocata dal rimettente, intesa a bilanciare i contrapposti interessi
delle parti, sarebbe invasiva della discrezionalità del legislatore.
Nel merito – ad avviso ancora dell’Avvocatura – la questione sarebbe
comunque infondata in quanto il sistema delineato dalla normativa vigente
rappresenterebbe un ragionevole momento di equilibrio tra gli strumenti
processuali attribuiti all’opponente e le esigenze del creditore opposto.
Considerato in diritto
1.– Il Tribunale di Terni dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 647 del codice di
procedura civile nella parte in cui prevede che l’opposizione non possa essere
proseguita, in caso di tardiva costituzione in giudizio dell’opponente, anche
quando il mancato rispetto del termine per l’iscrizione a ruolo derivi da
ritardo nella riconsegna dell’originale notificato dell’atto di opposizione
da parte dell’ufficiale giudiziario.
La norma impugnata si porrebbe in contrasto – ad avviso del rimettente – con
il principio, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di
notificazioni, secondo il quale è irragionevole e lesivo del diritto di difesa
che effetti decadenziali discendano, a carico delle parti del processo, dal
ritardato compimento di attività riferibili a soggetti diversi.
2.– La questione è inammissibile.
Il dubbio sulla legittimità costituzionale dell’art. 647 del codice di
procedura civile che il rimettente sottopone a questa Corte si fonda sulla
esplicita premessa che l’opponente a decreto ingiuntivo, in quanto
impossibilitato ad iscrivere a ruolo la citazione il cui originale non gli sia
stato tempestivamente restituito dall’ufficiale giudiziario, subirebbe
irragionevolmente gli effetti pregiudizievoli (improcedibilità
dell’opposizione) del ritardo a lui non imputabile; argomentandosi
esplicitamente l’impossibilità della tempestiva iscrizione a ruolo dal fatto
che l’art. 165 cod. proc. civ. non consentirebbe la costituzione in giudizio
dell’attore prima del momento in cui la notificazione si è perfezionata nei
confronti del destinatario della notificazione stessa.
Siffatta interpretazione non è, tuttavia, coerente con i principi affermati da
questa Corte in tema di momento perfezionativo della notificazione (sentenze n.
28 del 2004 e n. 477 del 2002) in quanto, poiché la notificazione si perfeziona
per il notificante con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, ne
discende che da quel momento possono essere da lui compiute le attività (tra
cui, appunto, l’iscrizione a ruolo) che presuppongono la notificazione
dell’atto introduttivo del giudizio, ferma restando, in ogni caso, la
decorrenza del termine finale dalla consegna al destinatario.
Il rimettente – il quale, pure, non manca di rilevare come la Corte di
cassazione «abbia in generale chiarito la mancanza di ostacoli normativi ad una
costituzione anche prima della notificazione della citazione» – del tutto
apoditticamente, assume, invece, che non può privarsi la parte «del diritto,
riconosciutole dal rito, ad iscrivere la causa a ruolo, sopportandone i costi,
previa verifica della ritualità della notifica», e pertanto si sottrae
all’obbligo di ponderare adeguatamente la possibilità di un’interpretazione
adeguatrice della norma, ritenendo preclusivo di tale possibilità
l’interesse, di carattere meramente economico, dell’attore a non affrontare
le spese di iscrizione a ruolo prima di aver verificato la ritualità della
notificazione.
Il rimettente tralascia così di considerare che la possibilità di iscrizione a
ruolo della causa prima del perfezionamento della notificazione per il
destinatario (con la c.d. velina) è già esplicitamente prevista, nel caso di
notificazione a mezzo posta, dall’art. 5, terzo comma, della legge 20 novembre
1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo
posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), e non tiene, inoltre,
alcun conto dell’esistenza di una norma, quale quella prevista dall’art. 291
cod. proc. civ., che, in quanto consente all’attore di ottenere alla prima
udienza un termine per rinnovare la notificazione della citazione viziata da
nullità, senza incorrere in alcuna decadenza, di fatto limita il rischio
economico di una inutile iscrizione a ruolo alla sola, marginale ipotesi di
notificazione del tutto inesistente.
Conclusivamente, poiché il rimettente omette sostanzialmente di specificare la
ragione per cui sarebbe precluso all’opponente di iscrivere la causa a ruolo
dal momento della consegna all’ufficiale giudiziario per la notifica
dell’originale dell’atto di citazione in opposizione e fino alla scadenza
del termine decorrente dal perfezionamento della notifica per il destinatario,
la questione sollevata risulta priva della necessaria motivazione e, pertanto,
inammissibile.
per questi motivi
la Corte Costituzionale
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art.
647 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione, dal Tribunale di Terni con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma il 24 marzo 2004.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 2 aprile 2004.