PRENOTA il MANUALE di CONTABILITA' UNEP (in euro) aggiornato al mese di maggio 2002

Stralcio "MANUALE di Contabilità UNEP" Edizione ottobre 1999

I.R.Pe.F.

CODICI TRIBUTI - IRPEF

NOVITA' 2000

Decreto legge 30 settembre 2000, n.268

Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere (beni o servizi), a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione al rapporto di lavoro (articolo 48 TUIR). Lo stesso articolo stabilisce che si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche i compensi corrisposti entro il 12 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si riferiscono.

NON CONCORRONO A FORMARE IL REDDITO :

- I contributi obbligatori;

- gli assegni familiari e l’assegno per il nucleo familiare;

- le indennità di cui all’articolo 133 del d.p.r. 1229/1959 nella misura del 50% del loro ammontare ;

- le indennità_ di trasferimento o di prima sistemazione nella misura del 50% del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a lire 3.000.000. Se le indennità, con riferimento allo stesso trasferimento, sono corrisposte per più anni, l’esenzione si applica solo per le indennità corrisposte per il primo anno.

Oggetto della tassazione è il reddito complessivo al netto di determinate spese dette } ONERI DEDUCIBILI o SPESE DEDUCIBILI dal REDDITO  che la legge consente di dedurre, come ad esempio:

a) gli assegni corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, a seguito di separazione legale ed effettiva, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità_ giudiziaria;

b) le somme corrisposte al dipendente ed assoggettate a tassazione in anni precedenti, che siano state successivamente restituite al soggetto erogatore.

Tali oneri deducibili possono essere esclusi dalla base imponibile dal sostituto d’imposta (Dirigente UNEP) quando sono trattenuti al dipendente e versati direttamente dal Dirigente UNEP all’avente diritto.

Dal reddito complessivo lordo, si deducono gli «oneri deducibili» e si ottiene il REDDITO COMPLESSIVO NETTO (IMPONIBILE), sul quale si applica l’imposta.

Nb. Da non confondere con le detrazioni d’imposta che danno diritto ad una riduzione di imposta ai contribuenti che hanno sostenuto spese di particolare rilevanza sociale, come ad esempio le spese mediche o per gli studi dei figli.

Dall’imposta lorda, si sottrae il totale delle DETRAZIONI mensili spettanti al dipendente.

 

Addizionale Regionale sull’I.R.P.E.F.

L’articolo 50 del D.L.446/1997 ha istituito un’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche.

L’addizionale non è deducibile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.

L’addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF (al netto degli oneri deducibili) l’aliquota fissata dalla regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa.

Non è dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata , salvo che il contribuente, abbia optato per la tassazione ordinaria.

L’aliquota dell’addizionale regionale è fissata tra lo 0,50% e l’1% da ciascuna regione con proprio provvedimento da pubblicarsi sulla G.U. non oltre il 30 novembre dell’anno precedente a quello cui l’addizionale si riferisce.

Per gli anni 1998 e 1999 l’aliquota dell’addizionale regionale è stabilita, per tutto il territorio nazionale, nella misura dello 0,50%.

L’importo dell’addizionale regionale deve essere indicato dal sostituto d’imposta nella certificazione unica da rilasciare al dipendente ai fini fiscali e previdenziali.

TASSAZIONE SEPARATA.

Ai soli fini fiscali (non contributivi) i conguagli di retribuzione spettanti (ARRETRATI) a norma di legge e di contratto aventi effetto retroattivo sono soggetti a tassazione separata.

Le condizioni per poter applicare la tassazione separata agli arretrati sono:

- si riferiscano ad anni solari precedenti ;

- cause non dipendenti dalle parti.

La ritenuta si effettua nel seguente modo:

a) determinare la media del reddito imponibile del biennio precedente a quello in cui sono liquidati gli arretrati (i redditi da prendere in considerazione sono quelli indicati nel soppresso modello 101 o CUD, senza tener conto di eventuali somme percepite dal dipendente al di fuori del rapporto di lavoro);

b) determinare l’imposta lorda corrispondente alla media del biennio precedente;

c) calcolare l’aliquota media corrispondente ( imposta lorda x 100 diviso reddito medio);

d) IRPEF = ARRETRATI NETTI x ALIQUOTA MEDIA.

L’articolo 66 del DL.446/97 dispone che per gli emolumenti arretrati soggetti a tassazione separata, le nuove disposizioni hanno effetto per i periodi d’imposta che iniziano il primo gennaio 2000.

L’imponibile è costituito da quanto corrisposto a titolo di arretrati al netto dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.

Sull’imponibile così determinato si applica l’aliquota corrispondente al reddito complessivo medio dei due anni solari precedenti quello in corso.

Se in un anno non vi è stato reddito, si applica l’aliquota corrispondente alla metà del reddito dell’altro anno; se non vi è stato reddito imponibile nei due anni precedenti si applica l’aliquota minima del 18,5% dal 2000).

 

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 Numero 917

Articolo 16 IRPEF - TASSAZIONE SEPARATA

1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:

a) trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c. e indennita` equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lett. a), d) e g) del 1o comma dell'art. 47, anche nelle ipotesi di cui all'art. 2122 c.c.; altre indennita` e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennita` di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'art. 2125 c.c., nonche' le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro;

b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di controlli collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volonta' delle parti, compresi i compensi e le indennita' di cui al comma 1 dell'articolo 47 e al comma 2 dell'articolo 46;

c) indennita` percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2 dell'art. 49, se il diritto all'indennita` risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto, nonche', in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

c bis) indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 1 bis del decreto legge 19 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, corrisposti anticipatamente.

d) indennita` per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche;

e) indennita` percepite per la cessazione da funzioni notarili;

f) indennita` percepite da sportivi professionisti al termine dell'attivita` sportiva ai sensi del comma 7 dell'art. 4 della L. 23 marzo 1981, n. 91 se non rientranti tra le indennita` indicate alla lett. a);

g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da piu` di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da piu` di cinque anni;

g bis) plusvalenze di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 81 realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;

h) indennita` per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennita` di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;

i) indennita` spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a piu` anni;

l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle societa` indicate nell'art. 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle societa` stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della societa` e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione e` superiore a cinque anni;

m) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di societa` soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione delle societa` e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione e` superiore a cinque anni;

n) redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lett. a), b), f) e g) del 1o comma dell'art. 41 quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo e` superiore a cinque anni;

n bis) somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si e` fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. La presente disposizione non si applica alle spese rimborsate di cui all'articolo 13 bis, comma 1, lettera c), quinto e sesto periodo.

2. I redditi indicati alle lett. da g) a n) del 1o comma sono esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da societa` in nome collettivo o in accomandita semplice; se conseguiti da persone fisiche nell'esercizio di imprese commerciali sono tassati separatamente a condizione che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa.

3. Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del comma 1 e per quelli indicati alle lettere da g) a n bis) (3) non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, il contribuente ha facolta` di non avvalersi della tassazione separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui e` avvenuta o ha avuto inizio la percezione. Per i redditi indicati alle lettere a), b) e c) e c bis) del comma 1 gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalita` stabilite negli articoli 17 e 18 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se cio` risulta piu` favorevole per il contribuente.

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