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Ministero della Giustizia

Dipartimento dell 'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione Ufficio VI


Roma, 13/NOV/2003

ALLA PRESIDENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO (Rif. Vs. Prot. 3415 del 25.7.2003)


OGGETTO: Interfungibilità degli ufficiali giudiziari, Ipotesi di mobbing. Indennità sostitutiva per ferie non godute. Quesitì posti da V.M., ufficiale giudiziario B3 dell'ufficio Nep di Campobasso (Prot VI/3430 del 5.8.2003; I/3874/1711/ES del 28.7.2003)  

In relazione ai quesiti proposti, lette le considerazioni del dipendente, questo ufficio espone quanto segue:

II C.C.N.I. del 5.4.2000 presenta una indubbia portata innovativa rispetto al passato -evidenziata dalla circolare del 27.9.2002 - in quanto consente, in nome della flessibilità del rapporto di lavoro, ali 'ex assistente Unep la possibilità di effettuare atti di esecuzione, attività che in passato gli era sostanzialmente preclusa dal D.P.R. 1229/59 e dal precedente C.C.N.L., mentre, al contempo, la declaratoria del profilo professionale specifico dell'ufficiale giudiziario CI sancisce e ribadisce la possibilità per l'ex collaboratore Unep di svolgere compiti di notificazione.

Tale ampliamento di competenze per l'ufficiale giudiziario B3, tuttavia, non può generare erronee aspettative o richieste pretenziose in termini di rigida obbligatorietà di promiscuità di compiti, in quanto di certo non è stata operata un ' equiparazione tout court tra il personale delle due aree funzionali, le quali ultime restano ben distinte, nella previsione generale dell 'allegato A del C.C.N.L. comparto Ministeri 1998-2001, per contenuti professionali, modalità di accesso e requisiti specifici.

Pertanto, il requisito dell'eventualità nell'espletamento delle funzioni di notificazione da parte del CI, contrattualmente previsto, va evidentemente coordinato con le esposte situazioni di opportunità e necessità, che per altro verso possono determinare l'intervento dell'ufficiale  giudiziario B3 nell'assolvimento delle attività di esecuzione per una più equa distribuzione, del lavoro in funzione del suo carico, del personale in servizio e delle esigenze di giustizia.

Del resto, se così non fosse verrebbe tradito o travisato lo spirito stesso del contratto che sul tema delle attribuzioni non trasuda disposizioni dalle connotazioni rigide, 'perentorie~e assolutizzanti, ma formulazioni improntate alla flessibilità, fungibilità, gradualità.  

Di seguito si ricorda che la definizione dei criteri per la determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro è materia di informazione e concertazione, secondo il sistema di partecipazione e relazioni sindacali previsto dal tìtoto II della premessa al C.C.N.L. del 5.4.2000.

Nelle opportune sedi appena indicate, nel rispetto dei principi generali e delle norme pattizie citate, si devono valutare e adottare localmente le soluzioni più giuste e ragionevoli per il buon andamento degli uffici al fine di ottenere come risultato, al contempo, un 'equa distribuzione dei carichi di lavoro per il personale intero e un elevato livello di efficienza del servizio per la piena soddisfazione dell’utenza.  

Escludendo per competenza ogni valutazione in ambito penale, sul fenomeno del mobbing -inteso ovviamente non come esistenza di un rapporto gerarchico di lavoro ma come serie sistematica e ripetuta di diversi atti, atteggiamenti o comportamenti aventi connotazioni aggressive, denigratorie-e vessatorie, incidenti sulle condizioni di lavoro o idonei a comprornettere la salute, la professionalità o la dignità del lavoratore - si rileva che l'ultimo CCNL sottoscritto in data 12.6.2003, alfine di prevenire e contrastare la diffusione di tali dannose situazioni, ha previsto all'ari. 6 l'istituzione di specifici Comitati Paritetici presso ciascuna amministrazione con funzioni ricognitive, consultive e propositive.  

Il dipendente che si ritenesse danneggiato da mobbing, a seguito di circostanziata denuncia su vicende, fatti o accanimenti, ha la possibilità di ricorrere alle strutture di ascolto dell'amministrazione o agli istituti contrattuali all'uopo previsti, nonché di rivolgersi eventualmente alle sedi giudiziarie dallo stesso ritenute più opportune per la tutela dei propri diritti, assunti lesi.

Infine, si rappresenta che ai sensi dell'ari. 16 del 1° CCNL ancora in vigore le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzagli se non all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e al contempo se non siano-state fruite per documentate esigenze di servizio.

Gli ufficiali giudiziari dirigenti, all’ uopo, hanno il dovere di consentire al personale la fruizione dei giorni di ferie e, compatibilmente con le esigenze di servizio, favorire le richieste del dipendente, predisponendo eventualmente delle turnazioni.    

Il direttore Renato Pacileo


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