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Ufficio Presidenza
Protocollo
n° 8162 / 2002
Bologna
17 ottobre 2002
Pc.
Ministero
della Giustizia – Dipartimento dell’Org. Giud.,
del
personale e dei servizi –
Direzione
Generale del personale e della formazione
– ufficio VI
Oggetto:
Circolare del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Org. Giud., del
personale e dei servizi – Direzione Generale del personale e della formazione
– ufficio VI – del 27/9/2002 – prot.1521/027: Figura professionale
dell’Ufficiale Giudiziario. Area funzionale B e C.
In relazione ai quesiti proposti dagli Ufficiali Giudiziari in relazione
all’esatta applicazione della circolare di cui in oggetto,
si precisa quanto segue:
-
Con l’entrata in vigore dell’ordinamento degli ufficiali giudiziari e
Aiutanti Ufficiali Giudiziari (DPR 1229/1959), l’Aiutante Ufficiale
Giudiziario poteva esercitare le funzioni dell’Ufficiale Giudiziario con
provvedimento del Presidente della Corte di Appello. Un provvedimento che non
teneva conto di particolari capacità individuali, ma ogni volta che le
esigenze di servizio lo richiedevano(assenza
in pianta organica dell’Ufficiale Giudiziario o insufficienza di organico,
ecc;
-
con PDG 22/12/1989 gli ex aiutanti, sono stati
inquadrati nel profilo professionale di assistenti UNEP, sesta qualifica funzionale,
e tra le funzioni elencate in predetto profilo era previsto la possibilità
di esercitare le funzioni dell’Ufficiale Giudiziario con le modalità e
autorizzazioni previste nell’ordinamento degli ufficiali giudiziari;
-
Con l’entrata in vigore del contratto integrativo le figure
professionali di collaboratore UNEP e assistente UNEP sono state unificate in
un’unica denominazione distinguendoli dal punto di vista della posizione
economica in c3, c2, c1 e b3.
-
Il
C.C.N.L. 1998-2001 per il personale del Ministero della Giustizia sottoscritto
il 3 febbraio 2000 precisa che:
a)
I B3,
sono Lavoratori che, secondo le direttive ricevute, esplicano compiti di
collaborazione qualificata nell'ambito dell'attività degli uffici unici
notificazioni, esecuzioni e protesti (uffici N.E.P.), eseguendo
tutti gli atti attribuiti alla competenza dell'ufficiale giudiziario,
in quanto non riservati alle professionalità superiori.
b)
Mentre
i C1 sono Lavoratori che compiono
tutti gli atti demandati dalle norme all'ufficiale giudiziario, compresi
eventualmente quelli di pertinenza anche della professionalità appartenente
alla posizione economica più elevata dell'area inferiore, e
curano altresì, nell'ambito di direttive di massima, la connessa attività
istruttoria ed amministrativo-contabile; lavoratori che svolgono attività di
direzione di una unità organica nell'ambito dell'ufficio N.E.P. ovvero di
quest'ultimo nel suo complesso quando, per le sue dimensioni non ne sia
necessaria o opportuna l'ulteriore articolazione.
-
La circolare del 6 maggio 2002 della Direzione
Generale del personale e della formazione - Ufficio VI, conferma questo: “Premesso
che sia gli ufficiali giudiziari B3 che C1 possono effettuare la notificazione
degli atti, in quanto espressamente previsto dalla norme ordinamentali e
contrattuali (declaratoria delle posizioni economiche B3 e C1 del C.C.I. del
5/4/2000), si ritiene opportuno sottolineare come le mutate esigenze degli
uffici giudiziari già menzionate, in tema di notificazioni di atti richiedano
una maggiore contribuzione lavorativa ed una più equilibrata suddivisione delle
attribuzioni tra il personale delle due aree funzionali, peraltro di fatto già
verificatasi. Pertanto, laddove si verifichi che ufficiali
giudiziari C1 abbiano garantito la loro disponibilità ad attivarsi per
il servizio notificazione – sia in materia penale, civile che
amministrativa – per carenza degli
ufficiali giudiziari B3, per documentato “surplus” di lavoro per
accordi intervenuti all’interno degli uffici tra le due distinte aree, per
scadenza di atti da notificare e tenuto conto del disposto dell’art.9
del DL 374/2001, l’attribuzione del 50%…..ecc”…
Infine
la Circolare del 27/9/02, di cui in oggetto sull’interfungibilità ripercorre
esattamente la direzione inversa della precedente circolare, cioè le funzioni
che possono essere svolte dal B3 e di esclusiva competenza del già
collaboratore UNEP, precisa appunto, come sopra,”… nella
interfungibilità della funzione di notificazione ed esecuzione pur mantenendo le opportune distinzioni per la riconosciuta
maggiore professionalità delle posizioni C1 e C2 e per le loro diverse
posizioni economiche. “
Pertanto
le condizioni indispensabili per affidare il servizio esecuzione agli ufficiali
Giudiziari B3 deve avere carattere di provvisorietà e solo per particolari
situazioni che dovranno essere valutate di volta in volta dal dirigente UNEP,
come ad esempio organico incompleto di figure professionali di area C e
insufficienti a garantire il servizio.
La
stessa conclusione vale per il servizio notificazioni, che potrà essere svolto
dagli Ufficiali Giudiziari C1 solo provvisoriamente e per esigenze di servizio.
L’unica
differenza rispetto alla situazione previgente a quella contrattuale è che non
occorre il provvedimento del Presidente della Corte di Appello, per consentire
ad un Ufficiale Giudiziario B3 di svolgere funzioni riservate agli Ufficiali
Giudiziari C1, ma dovranno essere valutate dal dirigente UNEP sotto la sua
personale responsabilità.
Il
Presidente
Firmato
(Manlio Esposito)