Associazione di studio, formazione e informazione per la valorizzazione della figura dell'ufficiale giudiziario


Ufficio Presidenza

Protocollo n°  8162 / 2002

Bologna 17 ottobre 2002

 

Agli Uffici Notificazioni Esecuzioni e Protesti del

Distretto della Corte di Appello di Bologna

 

Pc. Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Org. Giud.,

del personale e dei servizi –

Direzione Generale del personale e della formazione

– ufficio VI

Oggetto: Circolare del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Org. Giud., del personale e dei servizi – Direzione Generale del personale e della formazione – ufficio VI – del 27/9/2002 – prot.1521/027: Figura professionale dell’Ufficiale Giudiziario. Area funzionale B e C.

            In relazione ai quesiti proposti dagli Ufficiali Giudiziari in relazione all’esatta applicazione della circolare di cui in oggetto,  si precisa quanto segue:  

-          Con l’entrata in vigore dell’ordinamento degli ufficiali giudiziari e Aiutanti Ufficiali Giudiziari (DPR 1229/1959), l’Aiutante Ufficiale Giudiziario poteva esercitare le funzioni dell’Ufficiale Giudiziario con provvedimento del Presidente della Corte di Appello. Un provvedimento che non teneva conto di particolari capacità individuali, ma ogni volta che le esigenze di servizio lo richiedevano(assenza in pianta organica dell’Ufficiale Giudiziario o insufficienza di organico, ecc;

-          con PDG 22/12/1989  gli ex aiutanti, sono  stati inquadrati nel profilo professionale di  assistenti UNEP, sesta qualifica funzionale,  e tra le funzioni elencate in predetto profilo era previsto la possibilità di esercitare le funzioni dell’Ufficiale Giudiziario con le modalità e autorizzazioni previste nell’ordinamento degli ufficiali giudiziari;

-          Con l’entrata in vigore del contratto integrativo le figure professionali di collaboratore UNEP e assistente UNEP sono state unificate in un’unica denominazione distinguendoli dal punto di vista della posizione economica in c3, c2, c1 e b3.

-          Il C.C.N.L. 1998-2001 per il personale del Ministero della Giustizia sottoscritto il 3 febbraio 2000 precisa che:

a)     I B3, sono Lavoratori che, secondo le direttive ricevute, esplicano compiti di collaborazione qualificata nell'ambito dell'attività degli uffici unici notificazioni, esecuzioni e protesti (uffici N.E.P.), eseguendo tutti gli atti attribuiti alla competenza dell'ufficiale giudiziario, in quanto non riservati alle professionalità superiori.

b)     Mentre i C1 sono Lavoratori che compiono tutti gli atti demandati dalle norme all'ufficiale giudiziario, compresi eventualmente quelli di pertinenza anche della professionalità appartenente alla posizione economica più elevata dell'area inferiore, e curano altresì, nell'ambito di direttive di massima, la connessa attività istruttoria ed amministrativo-contabile; lavoratori che svolgono attività di direzione di una unità organica nell'ambito dell'ufficio N.E.P. ovvero di quest'ultimo nel suo complesso quando, per le sue dimensioni non ne sia necessaria o opportuna l'ulteriore articolazione.

-          La circolare del 6 maggio 2002 della Direzione Generale del personale e della formazione - Ufficio VI, conferma questo:Premesso che sia gli ufficiali giudiziari B3 che C1 possono effettuare la notificazione degli atti, in quanto espressamente previsto dalla norme ordinamentali e contrattuali (declaratoria delle posizioni economiche B3 e C1 del C.C.I. del 5/4/2000), si ritiene opportuno sottolineare come le mutate esigenze degli uffici giudiziari già menzionate, in tema di notificazioni di atti richiedano una maggiore contribuzione lavorativa ed una più equilibrata suddivisione delle attribuzioni tra il personale delle due aree funzionali, peraltro di fatto già verificatasi. Pertanto, laddove si verifichi che ufficiali giudiziari C1 abbiano garantito la loro disponibilità ad attivarsi per il servizio notificazione – sia in materia penale, civile che amministrativa – per carenza degli ufficiali giudiziari B3, per documentato “surplus” di lavoro per accordi intervenuti all’interno degli uffici tra le due distinte aree, per scadenza di atti da notificare e tenuto conto del disposto dell’art.9 del DL 374/2001, l’attribuzione del 50%…..ecc”…

Infine la Circolare del 27/9/02, di cui in oggetto sull’interfungibilità ripercorre esattamente la direzione inversa della precedente circolare, cioè le funzioni che possono essere svolte dal B3 e di esclusiva competenza del già collaboratore UNEP, precisa appunto, come sopra,”… nella interfungibilità della funzione di notificazione ed esecuzione pur mantenendo le opportune distinzioni per la riconosciuta maggiore professionalità delle posizioni C1 e C2 e per le loro diverse posizioni economiche. “

 Pertanto le condizioni indispensabili per affidare il servizio esecuzione agli ufficiali Giudiziari B3 deve avere carattere di provvisorietà e solo per particolari situazioni che dovranno essere valutate di volta in volta dal dirigente UNEP, come ad esempio organico incompleto di figure professionali di area C e insufficienti a garantire il servizio.

 La stessa conclusione vale per il servizio notificazioni, che potrà essere svolto dagli Ufficiali Giudiziari C1 solo provvisoriamente e per esigenze di servizio.

 L’unica differenza rispetto alla situazione previgente a quella contrattuale è che non occorre il provvedimento del Presidente della Corte di Appello, per consentire ad un Ufficiale Giudiziario B3 di svolgere funzioni riservate agli Ufficiali Giudiziari C1, ma dovranno essere valutate dal dirigente UNEP sotto la sua personale responsabilità.

Il Presidente

Firmato (Manlio Esposito)