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Dipendenti pubblici: interessi e rivalutazione in caso di inquadramento retroattivo - Consiglio di Stato , sez. V, sentenza 18.11.2003 n° 7313


I dipendenti pubblici in caso di nuovo inquadramento hanno diritto agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data di effettiva maturazione del credito e tale maturazione, quando il diritto non consegua direttamente da una fonte normativa ma da un provvedimento dell’amministrazione, anche se astrattamente configurato da una norma, si verifica solo dalla data in cui tale provvedimento è stato adottato.

E' quanto stabilito dalla Sezione V del Consiglio di Stato nella sentenza n. 7313 depositata il 18 novembre 2003.

Con riferimento al caso di specie i giudici di Palazzo Spada hanno precisato che tale principio vale anche nel caso in cui le somme siano dovute a seguito di provvedimenti di inquadramento e gli inquadramenti sono disposti con effetti retroattivi, in quanto è il provvedimento dell’amministrazione a costituire la nuova posizione e ad attribuire anche il diritto a percepire retroattivamente la nuova retribuzione e gli emolumenti arretrati.(fonte www.altalex.it)


Consiglio di Stato

Sezione V

Sentenza 18 novembre 2003 n. 7313

(presidente Elefante, estensore Marchitiello)

Diritto

Le Sigg.re C.C., .................................., dipendenti del Comune di San Remo, appellano la sentenza del 13.12.1997, n. 418, con la quale la II Sezione del T.A.R. della Liguria ha respinto previa riunione due loro ricorsi.

Con il primo di tali ricorsi, le appellanti avevano chiesto l’annullamento della deliberazione della Giunta Municipale del 29.9.1994, n. 1575.

Il Comune di San Remo, con tale deliberazione, aveva respinto la domanda delle attuali appellanti diretta ad ottenere gli interessi legali e la rivalutazione monetaria a partire dal 1.1.1978 sulle somme liquidate a titolo di emolumenti arretrati a seguito del loro inquadramento nella V qualifica funzionale con decorrenza da tale data operato con la deliberazione della Giunta Municipale del 1.4.1993, n. 660.

Con un secondo ricorso, le appellanti avevano chiesto l’accertamento in via autonoma del loro diritto a percepire retroattivamente gli interessi e la rivalutazione monetaria sulle predette somme.

L’appello è infondato nel merito.

La Sezione, pertanto, non si sofferma ad esaminare le eccezioni in rito sollevate dall’amministrazione resistente relative al ricorso di primo grado.

Le appellanti fondano la loro pretesa ad ottenere retroattivamente gli interessi e la rivalutazione economica sulla sentenza del 10.1.1984, n. 576 (confermata in appello, con la decisione di questa Sezione del 31.1.1991, n. 86), con la quale il T.A.R. aveva annullato le deliberazioni della Giunta Municipale n. 5460 del 1981 e del Consiglio comunale n. 217 del 1982.

Il Comune di San Remo, con tali deliberazioni, aveva approvato le operazioni di inquadramento dei dipendenti comunali predisposte da un’apposita Commissione per la valutazione delle mansioni dei dipendenti in applicazione dell’art. 2. del D.P.R. 1.6.1979, n. 191.

Tali deliberazioni, su ricorso di alcuni dipendenti comunali, tra i quali le attuali appellanti, venivano annullate dal T.A.R. con la richiamata sentenza n. 576 del 1984.

L’annullamento era stato determinato dalla illegittima formulazione dei criteri destinati a presiedere all’inquadramento dei dipendenti comunali che risultavano affetti da difetto di motivazione.

L’annullamento quindi, poneva nel nulla soltanto i criteri di inquadramento stabiliti dalla Commissione per la valutazione delle mansioni dei dipendenti e solo indirettamente riguardava le posizioni delle attuali appellanti.

Il Comune appellato esattamente rileva sul punto che, con tale sentenza, il T.A.R. non ha disposto un diverso inquadramento delle attuali appellanti.

Le appellanti, in base alla rinnovazione delle operazioni di inquadramento, sono state quindi inquadrate nel V livello retributivo, con decorrenza retroattiva al 1.10.1978 con la già citata deliberazione della Giunta Municipale del 1.4.1993, n. 660, e hanno ricevuto il conguaglio tra quanto spettante in base ai nuovo inquadramenti e il trattamento economico fino ad allora in godimento a partire dal dicembre del 1993.

Ciò premesso, rileva la Sezione che la domanda diretta dalle appellanti ad ottenere gli interessi legali e la rivalutazione monetaria retroattivamente dal 1981 sulle somme ad esse spettanti in forza dell’inquadramento nel V livello retributivo, correttamente è stata rigettata dal T.A.R. con la sentenza appellata.

Secondo principi pacifici nella giurisprudenza amministrativa, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sono dovuti ai dipendenti pubblici dalla data di effettiva maturazione del credito e tale maturazione, quando il diritto non consegua direttamente da una fonte normativa ma da un provvedimento dell’amministrazione, anche se astrattamente configurato da una norma, si verifica solo dalla data in cui tale provvedimento è stato adottato.

Ciò vale anche nel caso in cui le somme siano dovute a seguito di provvedimenti di inquadramento e gli inquadramenti sono disposti con effetti retroattivi, in quanto è il provvedimento dell’amministrazione a costituire la nuova posizione e ad attribuire anche il diritto a percepire retroattivamente la nuova retribuzione e gli emolumenti arretrati (IV, 29.10.2002, n. 5909).

Le appellanti sono state inquadrate nel V livello funzionale, come si è già rilevato, non in esecuzione della sentenza del T.A.R. del 10.1.1984, n. 576, ma con la già citata deliberazione della Giunta Municipale del 1.4.1993, n. 660 e, quindi, come correttamente ritenuto dal T.A.R., ad esse spettano gli interessi e la rivalutazione monetaria solo a partire dalla data di tale deliberazione.

La sentenza appellata, in conclusione, va confermata.

Le spese del secondo grado del giudizio, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, respinge l’appello.

Compensa le spese del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.



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