CIRCOLARE INPS N. 64 del 06.05.2005
OGGETTO: Modifiche
legislative riguardanti il sistema della riscossione dei crediti tramine
Concessionari. Decreto Legge 29 novembre 2004, N. 282 (C.D. DECRETO
TAGLIA-DEFICIT). Legge 30 dicembre 2004, N. 311 (FINANZIARIA PER L’ANNO 2005).
SOMMARIO: Con la presente circolare si riassumono le recenti modificazioni ed integrazioni legislative introdotte al sistema della riscossione dei crediti tramite concessionari
PREMESSA
Il sistema della riscossione dei crediti tramite concessionari ha di recente
assistito ad un proliferare di norme che, in parte, ne hanno modificato
l’assetto.
A tale proposito si segnalano le modificazioni e le integrazioni intervenute al
D.Lgs. n° 46/99 e al D.Lgs n° 112/99 raggruppate in considerazione delle
diverse disposizioni legislative che le hanno introdotte.
Decreto legge 29 novembre 2004 n. 282 recante
disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica (c.d. decreto
taglia-deficit) pubblicato in G.U. n. 280 del 29 novembre 2004 e convertito in
legge 27 dicembre 2004 n. 307 pubblicata in G.U. n. 302 del 27 dicembre 2004.
L’art. 19, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n° 112/99 ha stabilito che i
concessionari, dopo aver espletato le procedure esecutive per il recupero dei
crediti iscritti a ruolo, debbono inviare agli Enti impositori, nel rispetto del
termine triennale dalla data di consegna del ruolo, la richiesta, anche
telematica, di discarico delle quote inesigibili; infatti, tra le cause della
perdita di tale diritto, viene indicata l’omessa presentazione di tale
comunicazione entro il termine sopra fissato.
In deroga a quanto sopra, il decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito
con modificazioni nella legge n° 307/2004, ha ulteriormente prorogato il
termine di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità,termineche,
d’altra parte, era stato già differito in base all’art. 59, comma 4-quater,
del D.Lgs. n° 112/99, al 1° ottobre 2004 limitatamente a tutti i ruoli
consegnati al concessionario entro il 30 settembre 2001.
Ciò premesso, si segnala che l’art. 1 del decreto legge n. 282/2004 ha
apportato le seguenti e testuali modificazioni ed integrazioni all’art. 59 del
decreto legislativo n° 112/99:
- viene abrogata, per esigenze di coordinamento del testo legislativo, la
lettera d) del comma 4-ter, che fissava, per i soli ruoli resi esecutivi prima
del 30 settembre 1999, il termine ultimo di presentazione della comunicazione di
inesigibilità al 1° ottobre 2004;
- il comma 4-quater viene integralmente sostituito e viene stabilito che la
comunicazione di inesigibilità, per tutti i ruoli consegnati fino al 31
dicembre 2002, deve esser presentata entro il 30 settembre 2005;
- dopo il comma 4-quater viene aggiunto il comma 4-quinquies che prevede che il
termine di cui all’art. 19, comma 3, del D. Lgs. 112/99, cioè il triennio
entro il quale gli uffici debbono esaminare le quote inesigibili, decorre, per
tutti i ruoli consegnati al concessionario fino al 31 dicembre 2002, dal 1°
ottobre 2005.
Al riguardo si osserva che:
- il nuovo termine del 30 settembre 2005 entro il quale trasmettere la
comunicazione di inesigibilità, limitatamente ai ruoli consegnati ai
concessionari fino a tutto dicembre 2002, è stato previsto a sanatoria di una
situazione pregressa, tenuto conto della complessità dei dati da inviare a
tutti gli Enti impositori;
- il termine di decorrenza dell’esame da parte delle Sedi delle domande di
discarico delle quote inesigibili relativi ai ruoli consegnati fino a dicembre
2002 è il 1° ottobre 2005 ;
- rimane fermo il termine triennale per l’invio delle comunicazioni di
inesigibilità per tutti i ruoli consegnati ai concessionari a partire dal mese
di gennaio 2003 la cui scadenza naturale è, quindi, il mese di gennaio 2006 e
così via.
- rimane invariato per gli uffici il termine triennale ordinario per l’esame
delle quote inesigibili relativamente a tutti i ruoli consegnati a partire da
gennaio 2003.
Analisi e verifica richieste di discarico
per quote inesigibili
Le informazioni trasmesse dai concessionari, ai sensi dell’art. 36 del D.
Lgs n° 112/99, riguardano tutta l’attività di recupero dei crediti espletata
dagli stessi, a partire dalla notifica della cartella (cioè dalla data di
notifica e dall’esito della stessa) fino alle procedure cautelari (fermo
amministrativo e iscrizione di ipoteca) ed esecutive (pignoramenti mobiliari ed
immobiliari) nei confronti dei contribuenti che non hanno pagato la cartella nei
termini previsti.
Poiché, ai fini del discarico delle quote inesigibili, tali informazioni
dovranno essere valutate dalle singole Sedi sulla base delle norme stabilite in
materia di riscossione tramite ruoli (i più volte citati D. Lgs n° 46/99; D.
Lgs n° 112/99) nonché sulla base delle norme del codice civile e di procedura
civile, si segnala a tale riguardo che, in relazione alle richieste già
pervenute telematicamente da tutte le concessioni, è già in corso una intensa
attività di ricezione e memorizzazione dei dati su apposite tabelle e una
incisiva valutazione amministrativa degli stessi, stante il fatto che la
verifica delle attività dei concessionari con l’accoglimento o il diniego di
discarico rappresenta sicuramente un’attività del tutto nuova e di notevole
portata per tutte le implicazioni di carattere amministrativo e contabile.
A seguito di questa verifica preliminare ad ampio raggio, verranno delineate le
linee programmatiche e metodologiche nonché predisposte apposite procedure per
effettuare i controlli previsti sia dall’art. 19 del D. Lgs n° 112/99 che dai
contratti di cessione.
Infatti, tali procedure permetteranno di gestire in modo automatizzato tutte la
fasi di valutazione delle informazioni ricevute fino all’accoglimento delle
richieste di discarico nonché consentiranno di curare le varie fasi del
contenzioso in caso di diniego dello stesso.
Richiesta pagamento spese procedure
esecutive
Con la comunicazione di inesigibilità i concessionari richiedono anche il
pagamento delle spese esecutive sostenute nell’espletamento delle loro attività
(vedi messaggio di questa Direzione Centrale n° 122 del 25 luglio 2001).
Con la procedura sulle quote inesigibili verrà implementata anche la procedura
per il pagamento delle spese esecutive sia per quelle sostenute in sede di
recupero dei crediti sia per quelle relative alle partite oggetto di sgravio.
Le attuali richieste cartacee avanzate dai concessionari al momento non dovranno
essere valutate.
Eventuali richieste di pagamento riferite a problematiche diverse dallo sgravio
e dalle quote inesigibili dovranno essere portate a conoscenza della Direzione
Generale per le valutazioni di competenza.
Legge 30 dicembre
2004, n. 311
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato” (Finanziaria per l’anno 2005) pubblicata nel Supplemento Ordinario n.
192/L alla G.U. n. 306 del 31 dicembre 2004.
I commi dell’art. 1 che vanno dal 415 al 427 dettano significative
disposizioni riguardanti i concessionari della riscossione.Di seguito vengono
testualmente riportate e commentate le norme che sono anche di competenza degli
Enti previdenziali e quindi dell’Istituto.
Proroga della durata delle attuali
concessioni al 31 dicembre 2006
comma 427 - La durata delle concessioni del servizio nazionale della
riscossione e degli incarichi di commissario governativo, delegato
provvisoriamente alla riscossione, è prorogata al 31 dicembre 2006.
Con questa norma viene prorogata al 31 dicembre 2006 la scadenza del contratto
decennale di riscossione stipulato dai concessionari con il Ministero del Tesoro
e delle Finanze nell’anno 1995 ed in scadenza a dicembre 2004.
La proroga delle concessioni, mentre consente di portare avanti e quindi di
approfondire con maggiore attenzione il progetto di riforma della riscossione
coattiva, ha spostato immediatamente l’attenzione sulla necessità di
prolungare per lo stesso periodo le garanzie a suo tempo prestate dai
concessionari in relazione alle obbligazioni del rapporto concessorio.
A tale riguardo l’Agenzia delle Entrate ha già interessato le concessioni per
la presentazione delle appendici integrative alle preesistenti garanzie o, in
alternativa, per la presentazione, con una delle modalità previste dall’art.
28 del d. lgs. n. 112/99, di una nuova garanzia sostitutiva della precedente.
Legittimazione del concessionario a
promuovere azioni cautelari e conservative a tutela degli interessi del
creditore (art. 49 D.P.R. n. 602/73 e art. 19, comma4, d. lgs. n. 112/99) –
Fermo amministrativo dei beni mobili registrati
comma 415 - All'articolo 49, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo le
parole: «costituisce titolo esecutivo» sono aggiunte le seguenti: « il
concessionario può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché
ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore».
comma 416 - All'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono
apportate le seguenti modificazioni:
b) al comma 4, dopo le parole: « resta salvo il potere dell’ufficio di
segnalare azioni cautelari ed esecutive» sono inserite le seguenti: «nonché
conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del
creditore».
Si sottolinea che il comma 415, introducendo un’ulteriore disposizione nel
corpo del primo comma dell’art. 49 del D.P.R. n. 602/73, ha esplicitato
chiaramente l’ambito operativo dei concessionari ribadendo la facoltà di
promuovere ogni altra azione cautelare o conservativa ed ogni altra azione, già
prevista dalle norme ordinarie, volta a tutelare gli interessi del creditore.
Il successivo comma 416, lettera b), introduce un’analoga disposizione
correlata al tenore di quella contenuta nel comma precedente, infatti prevede la
possibilità per gli Enti impositori di segnalare ai concessionari, nei tre anni
successivi indicati dalla legge per la valutazione della richiesta di discarico
della quota iscritta a ruolo, oltre alle azioni cautelari ed esecutive, anche
quelle conservative ed ogni altra azione a tutela del credito.
Dal tenore delle norme emerge che il concreto esercizio delle azioni esecutive
è lasciato, da una parte, all’apprezzamento del singolo concessionario che
dovrà valutare, in relazione al carico iscritto in cartella, le azioni
esecutive più incisive per il recupero del credito, dall’altra anche
all’attività di verifica degli Enti creditori che potranno richiedere al
concessionario ulteriori procedure sulla base delle notizie presenti negli
archivi.
Dichiarazione
stragiudiziale di terzo (art. 75 bis D.P.R. n. 602/73)
comma 425 - Al decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 75 è inserito il seguente:
«Art. 75-bis. - (Dichiarazione stragiudiziale del terzo). - 1. Il
concessionario, prima di procedere ai sensi degli articoli 543 e seguenti del
codice di procedura civile, può chiedere a soggetti terzi, debitori del
soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobligati, di indicare per iscritto,
anche solo in modo generico, le cose e le somme da loro dovute al creditore».
La disposizione introdotta dal comma 425 regola la facoltà per il
concessionario di attuare la procedura presso terzi ed, in particolare, di
richiedere in via stragiudiziale e preventiva al terzo pignorato di indicare le
cose e le somme eventualmente dovute al contribuente debitore.
La prassi precedentemente seguita per le richieste stragiudiziali si fondava
sulla base di circolari o risoluzioni ministeriali, collegate ad una normativa
preesistente e mai abrogata quale la Normale 77 del 1925.
L’attuale normativa consente di ripristinare l’utilizzo dello strumento di
cui trattasi che precedentemente aveva indotto il Garante della “privacy” a
richiedere al Ministero dell’Economia e delle Finanze di rivedere le
disposizioni impartite per violazione delle norme in materia di trattamento dei
dati personali.
Di recente il suddetto Ministero, in attuazione dell’art. 75-bis sopra
riportato ha dettato nuove disposizioni ed in proposito verrà emanata apposita
circolare.
Al momento le richieste dovranno essere tenute in evidenza.
Termini di notificazione della cartella e
connessa condizione di ammissibilità al discarico (art. 25, comma 1, D.P.R. n.
602/73 e art. 19, comma 2, lettera a), d .lgs. n. 112/99) – Indicazione della
specie del ruolo (art. 12, comma 3, D.P.R. n. 602/73)
comma 416. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono
apportate le seguenti modificazioni:
al comma 2, lettera a), le parole: «entro il quinto mese successivo alla
consegna del ruolo ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «entro il
dodicesimo mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, per i ruoli
straordinari, entro il sesto mese successivo nonché»;
comma 417. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
sono apportate le seguenti modificazioni:
all'articolo 12, comma 3, ( vedi art. 4 comma 3 D.Lgs n° 46/99) dopo la parola:
«contribuente,» sono inserite le seguenti: «la specie del ruolo,»;
all'articolo 19, comma 4-bis, ( vedi art. 7 comma 4 bis del D.Lgs n° 46/99) le
parole: «ad espropriazione forzata» sono sostituite dalle seguenti: «alla
riscossione coattiva»; nel medesimo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto»;
all'articolo 25, comma 1, ( vedi art. 11 D.lgs n° 46/99) sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, a pena di decadenza, entro l'ultimo giorno del
dodicesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo, ovvero entro l'ultimo
giorno del sesto mese successivo alla consegna se la cartella è relativa ad un
ruolo straordinario».
comma 420. Le disposizioni del comma 416, lettera a), e del comma 417, lettere
a) e c), si applicano con riferimento ai ruoli resi esecutivi successivamente al
1° luglio 2005.
La disposizione, che dovrà essere applicata ai ruoli emessi successivamente al
1° luglio 2005, impone al concessionario di effettuare la notifica della
cartella, a pena di decadenza, entro il dodicesimo mese successivo alla consegna
del ruolo e va a modificare sia l’eventuale causa di diniego del discarico
delle quote inesigibili sia la tempistica della notifica stessa.
Il comma 417 , per quanto riguarda le cartella di pagamento, ha introdotto due
concetti innovativi : un termine perentorio per la notifica della stessa e la
conseguente decadenza in caso di mancata notifica.
Si ricorda al riguardo che attualmente il succitato art. 19 e fino all’entrata
in vigore del comma 417 sanziona, soltanto in caso di presentazione della
domanda di discarico per inesigibilità, il comportamento inerte del
concessionario che nei cinque mesi successivi alla consegna del ruolo, non ha
provveduto o non provvede alla notifica della cartella.
Tra l’altro l’art. 11, comma 1 del D. Lgs n° 46/99 (leggi art. 25, comma 1,
del D.P.R. n° 602/73), in tema di cartella, prevede, d’altro canto, soltanto
che il concessionario la notifichi al debitore ed agli eventuali coobbligati nei
confronti dei quali si procede.
Si evince, quindi, che non era previsto fino ad ora un termine perentorio per la
notifica della cartella nei confronti del contribuente che poteva essere esposto
indefinitivamente all’azione esecutiva del concessionario il quale,
paradossalmente, e comunque legittimamente, poteva notificare la cartella
esattoriale entro il termine di prescrizione decennale del ruolo.
L’intervento legislativo ha modificato totalmente l’orientamento precedente
con l’introduzione del principio secondo il quale la notifica della cartella
esattoriale deve avvenire entro una data certa, recependo, di fatto, recenti
pronunce in tal senso della giurisprudenza di merito e di legittimità
costituzionale.
Infatti la lettera c) del comma 417 ha introdotto, all’art. 25, comma 1, del
D.P.R. n. 602/73 un termine perentorio per la notifica della cartella di
pagamento; tale scadenza, per i ruoli ordinari, risulta fissata all’ultimo
giorno del dodicesimo mese successivo alla consegna del ruolo e, per i ruoli
straordinari, all’ultimo giorno del sesto mese successivo alla loro consegna.
E’ da notare come il legislatore abbia voluto, oltre all’inserimento di un
termine per la notifica, anche la specifica “a pena di decadenza” per
sottolineare che la cartella, dopo il periodo prescritto, cessa automaticamente
di avere validità.
Ne consegue che i concessionari, per il recupero dei carichi iscritti a ruolo,
pur tenendo conto dei tempi tecnici necessari tra l’invio del ruolo e la
formazione della cartella, debbono dimostrare estrema solerzia e massima
tempestività in quella che risulta essere la prima fondamentale attività da
espletare per il recupero del credito.
È opportuno ricordare che i concessionari, diversamente da quanto avveniva in
passato, quando con gli esiti di riscossione segnalavano soltanto se la notifica
era avvenuta o meno, attualmente debbono comunicare tutte le varie fasi di tale
attività, a partire dai tentativi di notifica fino alla notifica effettuata,in
considerazione del fatto che l’irreperibilità del contribuente può anche
essere relativa, cioè momentanea, oppure che è stato necessario inviare
apposita delega ad altro concessionario.
Ciò perché, ai fini della valutazione dell’operato del concessionario in
sede di richiesta di discarico delle quote inesigibili, è indispensabile
dimostrare all’Ente impositore di aver tentato la notifica della cartella
utilizzando tutte le informazioni presenti negli archivi, oltre quelle segnalate
nel ruolo.
Il comma 420 prevede che le nuove disposizioni in tema di notifica della
cartella e le altre a questa collegate, (ovvero l’indicazione sul ruolo della
specie dello stesso prevista dalla lettera a) del comma 417, necessaria proprio
per la diversificazione dei diversi termini di notifica della cartella di
pagamento) si applicano ai ruoli resi esecutivi successivamente al 1° luglio
2005 riconoscendo, pertanto, al sistema, un congruo periodo per dare
applicazione alle disposizioni predette.
Conseguentemente all’introduzione dei nuovi termini di notifica della cartella
di pagamento viene altresì modificata la previsione di cui all’art. 19, comma
2, lettera a), del d. lgs. 112/99 concernente le cause di perdita del diritto di
discarico per effetto della mancata o ritardata notificazione della cartella di
pagamento, se imputabile al concessionario.
Il termine dei cinque mesi relativo alla notifica della cartella, decorrente
dalla data di consegna del ruolo al concessionario per tutti i ruoli consegnati
a partire dal 1° agosto 2002 e fino al 31 giugno 2005 non si applica però ai
ruoli consegnati fino al 31 luglio 2002, per i quali il termine entro il quale i
concessionari avrebbero dovuto effettuare la notifica è quello del 31 dicembre
del 2002.
I diversi termini entro i quali il concessionario deve procedere alla notifica
della cartella di pagamento si differenziano in considerazione della diversa
data di consegna del ruolo e della diversa tipologia dei ruoli stessi e sono
riportati, per maggior chiarezza, nella tabella che segue:
Consegna del ruolo al Concessionario |
Termine di notifica della cartella ai fini del discarico |
Fino al 31 Luglio 2002 |
Entro il 31 dicembre 2002 |
Dal 1° agosto 2002 al 31 giugno 2005 |
Entro il 5° mese successivo alla consegna del ruolo |
Dal 1° luglio 2005 |
Entro il 12° mese successivo alla consegna del ruolo (tale termine si applica alla notifica della cartella, a pena di decadenza, indipendentemente dalla presentazione della quota inesigibile) |
RUOLI STRAORDINARI (resi esecutivi dal 1° luglio 2005) |
Entro 6 mesi dalla consegna del ruolo (tale termine si applica alla notifica della cartella, a pena di decadenza, indipendentemente dalla presentazione della quota inesigibile) |
RUOLO SPONTANEO ex art. 32 comma1 lett.b) del D. Lgs. 46/99 |
Entro il 2° mese successivo al mese di consegna del ruolo |
Sanatoria delle irregolarità compiute dai
concessionari fino al 20 novembre 2004
comma 426 - È effettuato mediante ruolo il recupero delle somme dovute, per
inadempimento, dal soggetto incaricato del servizio di intermediazione
all'incasso ovvero dal garante di tale soggetto o del debitore di entrate
riscosse ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46, e successive modificazioni. In attesa della riforma organica del settore
della riscossione, fermi restando i casi di responsabilità penale, i
concessionari del servizio nazionale della riscossione ed i commissari
governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, di cui al decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, hanno facoltà di sanare le irregolarità
connesse all'esercizio degli obblighi del rapporto concessorio compiute fino
alla data del 20 novembre 2004 dietro versamento della somma di 3 euro per
ciascun abitante residente negli ambiti territoriali ad essi affidati in
concessione alla data del 1° gennaio 2004. L'importo dovuto è versato in tre
rate, la prima pari al 40 per cento del totale, da versare entro il 30 giugno
2005, e le altre due, ciascuna pari al 30 per cento del totale, da versare
rispettivamente entro il 30 giugno 2006 e tra il 21 ed il 31 dicembre 2006. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità
di applicazione delle disposizioni del presente comma.
Si segnala che le irregolarità, alle quali il comma in commento si riferisce,
sono tutte quelle oggetto di sanzioni indicate soprattutto nel D. Lgs n°
112/99.
Uno dei punti chiave della sanatoria è proprio l’art. 19 del D. Lgs. 112/99
che riguarda la perdita del diritto al discarico delle quote inesigibili.
Infatti, pagando l’importo stabilito di tre euro per ciascun abitante
residente negli ambiti ad essi affidati alla data del 1° gennaio 2004, il
concessionario sana le eventuali irregolarità e, di conseguenza, potrebbe
ripetere tutte le procedure esecutive, richiedendo, dopo il completamento delle
stesse, nuovamente il discarico della quota iscritta a ruolo e non riscossa.
La norma comunque rinvia ad apposito decreto ministeriale la fissazione delle
modalità di applicazione della sanatoria.
Pertanto, al riguardo verranno emanate successive disposizioni.
Tenuto conto delle modifiche intervenute alla normativa, si ritiene opportuno
per maggior chiarezza allegare alla presente i novellati D. Lgs. n° 112/99 e
D.Lgs n° 46/99 e successive modificazioni ed integrazioni,così come
ulteriormente modificati dalle norme sopra testualmente riportate.