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CIRCOLARE INPDAP N. 11 del 12 marzo 2001
Trattamenti di fine servizio (indennità di buonuscita, indennità
premio servizio) e
trattamento di fine rapporto (DPCM 20/12/99). |
Sono pervenute da parte di Amministrazioni ed Enti iscritti all’Istituto richieste di chiarimenti in ordine ad alcune problematiche relative sia ai trattamenti di fine servizio (indennità premio e indennità di buonuscita) sia al trattamento di fine rapporto (DPCM 20/12/99).
A modifica ed
integrazione delle circolari già emanate, si forniscono pertanto le seguenti
direttive cui gli Uffici provinciali dovranno attenersi al fine di assicurare
l’indispensabile uniformità nella liquidazione delle prestazioni.
Il diritto all’indennità di buonuscita si matura alla cessazione dal servizio, dopo almeno un anno di iscrizione al Fondo di previdenza ex ENPAS, anno che può essere anche non continuativo.
Secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 267, della L. 662/96, al personale che “effettui passaggi di qualifica, di carriera o di Amministrazione senza soluzione di continuità e che dopo tali passaggi continui ad essere iscritto al Fondo viene liquidata, all’atto della cessazione definitiva dal servizio, un’unica indennità di buonuscita commisurata al periodo complessivo di servizio prestato”.
Pertanto, in caso
di risoluzione del rapporto di lavoro e di riassunzione presso la stessa o altra
Amministrazione con mantenimento di iscrizione al fondo (oggi da intendersi
all’INPDAP, sia ex gestione ENPAS che ex gestione INADEL, anche alla luce
delle disposizioni di cui all’art. 69, comma 14, della L. 388/00) potrà
procedersi alla liquidazione della buonuscita solo a condizione che tra
primo e secondo servizio ci sia soluzione di continuità.
Tale condizione non è prevista in caso di riassunzione presso un Ente o Amministrazione pubblica il cui personale non sia iscritto all’INPDAP ai fini del TFS.
Non può
ovviamente procedersi alla liquidazione della buonuscita in caso di mobilità,
obbligatoria o volontaria, di trasferimento, di comando o di distacco, non
sussistendo in tali fattispecie risoluzione del rapporto di lavoro.
INDENNITA’ PREMIO SERVIZIO ( DIPENDENTI ENTI LOCALI )
Ai sensi dell’art. 22 - comma 10 - del D.L. 31/8/87, n. 359, convertito dalla legge 29/10/87, n. 440, al personale iscritto da almeno un anno (anche non continuativo) all’ex INADEL, l’indennità premio spetta al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
Tale norma è
stata oggetto di contrastanti interpretazioni specialmente dopo l’avvenuta
“privatizzazione” del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti prevista
dal Decreto Legislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni.
Ai sensi del citato Decreto Legislativo, infatti, il rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti è costituito e regolato da contratti individuali che vengono stipulati non solo all’atto dell’assunzione, ma anche ogni qualvolta si verifichi una modifica nello stato giuridico e, conseguentemente, nel trattamento economico degli interessati. E sempre più numerose sono le domande di corresponsione dell’indennità premio presentate da dipendenti che, a seguito di una avvenuta progressione di carriera nell’ambito dello stesso Ente, hanno sottoscritto un nuovo contratto individuale di lavoro e che ritengono che tale sottoscrizione sia, da sola, sufficiente a soddisfare tutte le condizioni previste dalla legge per la maturazione del diritto all’IPS.
In base allo
stesso presupposto, istanze di liquidazione sono presentate anche dal personale
che, dimissionario da un Ente iscritto, riprende servizio senza soluzione di
continuità presso un altro Ente, sempre iscritto all’INPDAP, conservando,
peraltro, l’anzianità di servizio maturata per il precedente rapporto di
lavoro.
Si deve al
riguardo precisare che l’art. 22 del D.L. 359/87 ha in realtà soltanto
eliminato alcune condizioni limitative previste dalla L. 152/68 per il
conseguimento del diritto all’indennità premio (biennio di iscrizione e
durata minima del servizio tale da far conseguire il diritto a pensione), nulla
innovando in ordine al rapporto previdenziale, permanendo il quale non è
possibile liquidare la prestazione. Il rapporto previdenziale, infatti, è
autonomo rispetto al rapporto di lavoro e si instaura non tra il dipendente e
l’Ente datore di lavoro, ma tra il dipendente e l’Istituto previdenziale, e
continua anche nel caso in cui il lavoratore transiti senza soluzione di
continuità ad altro Ente iscritto allo stesso Istituto.
In altre parole
il diritto alla corresponsione dell’indennità premio presuppone anche la
cessazione del rapporto previdenziale e non del solo rapporto di lavoro. Tale
interpretazione dell’art. 22 - comma 10 - del D.L. 359/87 è peraltro
suffragata dall’autorevole intervento della Suprema Corte di Cassazione –
Sezione Lavoro – che con Sentenza n. 14632/99 ha ribadito il principio della
infrazionabilità della indennità premio servizio atteso che la stessa “deve
tendenzialmente commisurarsi a tutta la vita lavorativa del soggetto
assicurato”.
Pertanto, anche
in analogia a quanto espressamente previsto dalla legge n. 662/96 per
l’indennità di buonuscita, in caso di cessazione dal servizio e riassunzione
presso altro Ente con mantenimento di iscrizione all’INPDAP ai fini del TFS
(sia ex gestione ENPAS che ex gestione INADEL) potrà procedersi alla
liquidazione della indennità premio solo se tra primo e secondo servizio, e
quindi nel rapporto previdenziale, ci sia soluzione di continuità.
Non può
ovviamente procedersi alla liquidazione dell’indennità premio in caso di
trasferimento, mobilità – obbligatoria o volontaria – distacco e comando.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Come già precisato con circolare n. 29/00, a decorrere dall’entrata in vigore del DPCM 20/12/99, al personale assunto per la prima volta presso una pubblica Amministrazione nonché al personale con contratto di lavoro a tempo determinato è applicata la disciplina prevista dall’art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Tale disciplina è obbligatoria anche per quei pubblici dipendenti che abbiano risolto il rapporto di lavoro e che dopo il 30/5/2000 siano stati riassunti presso una pubblica Amministrazione nel caso in cui tra primo e secondo servizio ci sia soluzione di continuità.
Resta invece
assoggettato al regime di TFS il personale che alla data di entrata in vigore
del citato DPCM prestava servizio a tempo indeterminato e che, successivamente a
tale data, transiti da uno ad altro Ente pubblico per trasferimento, mobilità
– volontaria od obbligatoria – distacco e comando, nonché il personale che
risolva il proprio rapporto di lavoro a tempo indeterminato e venga di nuovo
assunto senza soluzione di continuità sempre con contratto a tempo
indeterminato presso un’altra pubblica Amministrazione (Stato, ASL, Enti
Locali, etc.), fatta ovviamente salva la facoltà di opzione per il TFR prevista
dall’art. 59 – comma 56 – della L. 449/97.
Va sottolineato
che l’art. 5 dell’accordo quadro nazionale per l’attuazione delle
disposizioni della legge 335/95, sottoscritto il 29 luglio 1999, stabilisce che
la liquidazione del TFR sarà effettuata dall’INPDAP al momento della
cessazione dal servizio e che anche il DPCM 20 dicembre 1999 ribadisce che il
trattamento di fine rapporto sarà accantonato figurativamente e verrà
liquidato dall’INPDAP alla “cessazione dal servizio del lavoratore” (comma
6, art. 1).
Pertanto, in caso
di risoluzione del rapporto di lavoro e riassunzione presso lo stesso o altro
Ente iscritto all’INPDAP, potrà procedersi alla liquidazione del TFR solo se
tra primo e secondo servizio ci sia soluzione di continuità.
Al fine di assicurare l’osservanza delle istruzioni sopra impartite gli Enti dovranno allegare alla documentazione di rito necessaria alla liquidazione del TFS o del TFR anche una dichiarazione nella quale l’iscritto attesti di non prestare più servizio presso altra pubblica Amministrazione iscritta all’INPDAP ovvero che tra uno e altro servizio ci sia stata soluzione di continuità.
Si precisa al riguardo che né le ferie né le festività risolvono la continuità del rapporto di lavoro. La condizione della soluzione di continuità si intende pertanto soddisfatta solo se tra uno e altro servizio ci sia una interruzione di almeno un giorno lavorativo.
Contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con conferimento di incarichi dirigenziali
I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato
con conferimento di incarichi dirigenziali rientrano nella più vasta categoria
dei rapporti di lavoro a tempo determinato e, quindi, come già precisato nelle
precedenti circolari, ai sensi dell’art. 1 – comma 9 – del DPCM 20/12/99,
a decorrere dal 30/5/2000, per tali contratti sarà obbligatoriamente erogato il
TFR con le modalità previste dall’accordo quadro sottoscritto il 29/7/1999.
Si ritiene utile elencare le diverse fattispecie che
possono concretamente verificarsi:
1.
iscritto assunto precedentemente al 30/5/2000 con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e che, dopo tale data, passi senza soluzione di continuità
ad un rapporto di lavoro a tempo determinato: il trattamento di fine servizio
maturato alla data del passaggio a tempo determinato costituirà prima quota di
TFR che, rivalutata secondo le norme previste dall’art. 1 della Legge 297/82,
andrà ad aggiungersi alle quote di TFR maturate successivamente per il rapporto
di lavoro a tempo determinato ai fini di un’unica prestazione da liquidarsi
alla data di definitiva cessazione dal servizio. Esempio: dipendente che abbia prestato servizio a tempo
indeterminato dal 1° febbraio 1987 al 31 agosto 2000 e che in data 1°
settembre 2000 abbia instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato. Sarà
calcolato il TFS maturato al 31/08/2000 (per un totale di anni 13 e 7 mesi
arrotondati ad anni 14). All’importo del TFS (da rivalutare a norma di legge)
andranno aggiunte le quote di TFR che matureranno dal 1° settembre 2000 alla
data di definitiva cessazione dal servizio.
2.
iscritto assunto a tempo indeterminato e passato prima del 30/5/2000,
senza soluzione di continuità, ad un rapporto di lavoro a tempo determinato:
a)
se il periodo di servizio a tempo determinato prestato fino
al 30/5/2000 è inferiore ad un anno, andrà calcolato l’importo del TFS
maturato alla data del passaggio a tempo determinato;
b)
se il periodo di servizio a tempo determinato prestato fino
al 30/5/2000 è uguale o superiore ad un anno, andrà calcolato l’importo del
TFS maturato alla data del 30/5/2000.
Gli
importi del TFS di cui ai punti a) e b) costituiranno prima quota di TFR che, rivalutata a norma di legge, andrà ad
aggiungersi alle quote di TFR successivamente maturate ai fini di un’unica
prestazione da liquidarsi alla definitiva cessazione dal servizio.
Esempi:
a)
dipendente che abbia prestato servizio a tempo indeterminato dal 1°
gennaio 1990 al 31 marzo 2000 e che in data 1° aprile 2000 abbia instaurato un
rapporto di lavoro a tempo determinato. Sarà calcolato il TFS maturato al 31
marzo 2000 (per un totale di 10 anni e 3 mesi arrotondati ad anni 10).
All’importo del TFS (da rivalutare a norma di legge) andranno aggiunte le
quote di TFR che matureranno dal 1° aprile 2000 alla data di definitiva
cessazione da servizio;
b)
dipendente che abbia prestato servizio a tempo indeterminato dal 1°
settembre 1989 al 30 settembre 1998 e che il 1° ottobre 1998 abbia instaurato
un rapporto di lavoro a tempo determinato. Sarà calcolato il TFS maturato al 30
maggio 2000 (per un totale di 10 anni e 9 mesi arrotondati ad anni 11).
All’importo del TFS (da rivalutare a norma di legge) andranno aggiunte le
quote di TFR che matureranno dal 31 maggio 2000 alla data di definitiva
cessazione dal servizio.
3.
Iscritto assunto precedentemente all’entrata in vigore del DPCM
20/12/99 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che venga collocato in
aspettativa senza assegni nel ruolo di provenienza per sottoscrivere con la
stessa od altra Amministrazione un contratto di lavoro a tempo determinato anche
di natura privatistica: per il servizio a tempo determinato l’iscritto è
obbligatoriamente assoggettato al TFR mentre per il precedente servizio a tempo
indeterminato conserva il diritto al TFS.
Nel caso in esame il TFS potrà essere liquidato, come avviene in tutti i
casi di aspettativa dal servizio, solo all’atto della definitiva risoluzione
del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e poiché anche il TFR può essere
liquidato solo alla “cessazione dal servizio” (art. 1, comma 6, DPCM
20/12/99), le quote accantonate non potranno essere corrisposte al termine del
rapporto di lavoro a tempo determinato, e quindi dell’aspettativa, ma saranno
rivalutate ai sensi della L. 297/82 e liquidate unitamente al TFS maturato per
il periodo di lavoro a tempo indeterminato solo alla definitiva cessazione dal
servizio.
Esempio: dipendente che abbia prestato servizio a tempo
indeterminato dal 1° gennaio 1990 e che in data 1° aprile 2000 venga posto in
aspettativa senza assegni perché ha instaurato un rapporto di lavoro a tempo
determinato di durata triennale. Al termine del contratto triennale (31 marzo
2003) il dipendente riprende servizio nel ruolo di provenienza. Sarà calcolato
il TFS per il periodo dal 1°
gennaio 1990 al 31 marzo 2000 e dal 1° aprile 2003 alla data di definitiva
cessazione dal servizio. All’importo del TFS andrà aggiunto quello del TFR
maturato per il periodo 1° aprile 2000 - 31 marzo 2003 (da rivalutare a norma
di legge fino al momento dell’effettivo pagamento).
Le disposizioni di cui sopra si applicano a tutti i contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato in essere al 30/5/2000 o stipulati
successivamente a tale data e per i quali il personale interessato sia stato
posto nel ruolo di provenienza in aspettativa non retribuita. Gli Enti iscritti
dovranno pertanto provvedere all’eventuale regolarizzazione contributiva.
4.
Iscritto assunto con contratto di lavoro a tempo determinato
precedentemente al 30/5/2000 e passato dopo tale data, con o senza soluzione di
continuità, ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato: anche per il
secondo servizio è obbligatoria la
disciplina di cui alla legge 297/82 (TFR).
Esempio: dipendente assunto con contratto a tempo determinato
per il periodo 1° marzo – 31 dicembre 2000, e passato ad un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato in data 1° gennaio 2001. Per entrambi i rapporti
di lavoro il dipendente avrà diritto al TFR.
5.
Iscritto assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato prima del
30 maggio 2000 e passato dopo tale data, con o senza soluzione di continuità,
ad un rapporto di lavoro a tempo
determinato e poi di nuovo ad uno a tempo indeterminato. Per il primo rapporto
di lavoro a tempo indeterminato sarà calcolato il TFS, per il rapporto di
lavoro a tempo determinato e per quello successivo a tempo indeterminato avrà
diritto al TFR. Esempio: dipendente assunto il 1° aprile 1990 a tempo
indeterminato passato il 1° aprile 2000 a tempo determinato e il successivo 1°
dicembre 2000 di nuovo a tempo indeterminato. Sarà calcolato il TFS maturato
per il periodo dal 1° aprile 1990 al 31 marzo 2000 (per un totale di anni 10).
All’importo del TFS (da rivalutare a norma di legge) andranno aggiunte le
quote di TFR maturate per il servizio a tempo determinato dal 1° aprile 2000 al
30 novembre 2000 e quelle maturate per il servizio a tempo indeterminato dal 1°
dicembre 2000 fino alla definitiva cessazione dal servizio.
Resta infine da precisare che non si configura come
rapporto di lavoro a tempo determinato il conferimento al personale dirigente di
un incarico di durata predeterminata da parte delle Amministrazioni di
appartenenza ( esempio: incarico di direzione di struttura complessa ai
dirigenti del SSN, attribuzione di funzioni dirigenziali di prima fascia ai
dirigenti di seconda fascia, etc.). In questa ipotesi il personale dirigente
assunto a tempo indeterminato prima dell’entrata in vigore del DPCM 20/12/99
conserva il diritto al trattamento di fine servizio, fatta salva la facoltà di
opzione di cui all’art. 59 – comma 56 – della Legge 449/97.
Direttore Generale,
Amministrativo e Sanitario delle ASL
Il D. L.vo 502/92 come modificato dal D. L.vo 229/99
prevede che il Direttore Generale – organo della ASL – sia coadiuvato
nell’esercizio delle proprie funzioni da un Direttore Amministrativo e da un
Direttore Sanitario i quali partecipano alla direzione dell’Azienda, assumono
diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e
concorrono alla formazione delle decisioni della Direzione Generale.
Il rapporto di lavoro del Direttore Generale, del
Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario è esclusivo ed è regolato
da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a 3 e non superiore a 5
anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo III del libro
V del codice civile.
Tali previsioni normative sembrano escludere per tutti
i suddetti soggetti ogni vincolo di subordinazione con la Asl, il che comporta
la non iscrivibilità all’INPDAP.
Nella normativa in esame è però anche previsto che
la eventuale nomina a Direttore Generale, Amministrativo e Sanitario delle Asl
di lavoratori dipendenti determina il loro collocamento in aspettativa senza
assegni e il diritto al mantenimento del posto, e che il periodo di aspettativa è utile ai fini del
trattamento di quiescenza e di previdenza.
In tal caso l’obbligo iscrittivo all’Ente
previdenziale non deriva dall’instaurarsi di un rapporto di lavoro ma dalla
continuazione di quello precedente che non si esaurisce con il collocamento in
aspettativa. Pertanto, in caso di nomina a Direttore Generale, Amministrativo o
Sanitario di una Asl di un
dipendente iscritto all’INPDAP continuano ad applicarsi le disposizioni
impartite con circolare n. 68/1999 e quindi il TFS o il TFR (per il personale
assunto successivamente al 30/5/2000) sarà calcolato sulla retribuzione
virtuale cui avrebbe avuto diritto nell’Ente di provenienza.
Riscatti
Le norme del codice civile che disciplinano la
liquidazione del TFR non prevedono l’istituto del riscatto.
Un’eccezione alla suddetta regola è stata dal legislatore prevista per i dipendenti pubblici laddove all’art. 1 – comma 9 – del DPCM 20/12/99 ha disposto che il personale a tempo determinato alla data del 30 maggio 2000, assoggettato obbligatoriamente al regime di TFR, possa riscattare eventuali servizi a tempo determinato svolti precedentemente all’entrata in vigore del citato DPCM che non abbiano fatto sorgere il diritto all’iscrizione all’INPDAP né abbiano data luogo a liquidazione da parte dell’Ente datore di lavoro.
ASSENZE
DAL SERVIZIO E ASPETTATIVE
Con riferimento ai numerosi quesiti pervenuti in
ordine alla valutabilità o meno di periodi di assenza dal servizio o di
aspettativa, a vario titolo fruiti, si deve innanzi tutto premettere che non
sono valutabili ai fini del TFS periodi non coperti da contribuzione e che, solo
in caso di sospensione della prestazione lavorativa per infortunio, malattia,
gravidanza, puerperio o collocamento in cassa integrazione, la retribuzione
utile ai fini del TFR è quella cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso
di normale svolgimento del rapporto di lavoro (artt. 2110 e 2120 c.c.).
Si ritiene comunque utile riepilogare nel seguente
prospetto la valutabilità o meno dei periodi di assenza dal servizio ai fini di
ciascuna prestazione (indennità premio, indennità di buonuscita, trattamento
di fine rapporto).
|
INDENNITA’
PREMIO |
INDENNITA’
DI BUONUSCITA |
TRATTAMENTO DI
FINE RAPPORTO |
|
Assenze e aspettative per malattia |
|
|
|
|
ad
assegni interi |
valutabile |
valutabile |
valutabile |
|
ad
assegni ridotti |
valutabile
con versamento contributivo sullo stipendio virtuale intero |
valutabile |
valutabile
con versamento contributivo sullo stipendio virtuale intero |
|
senza
assegni (*) |
non
valutabile (*) |
non
valutabile (*) |
non
valutabile (*) |
|
Assenze per infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
(sempre a stipendio intero) |
valutabile |
valutabile |
valutabile |
|
Astensione obbligatoria retribuita per maternità |
valutabile |
valutabile |
valutabile |
|
Astensione facoltativa per maternità |
|
|
|
|
ad
assegni interi |
valutabile |
valutabile
|
valutabile |
|
ad
assegni ridotti, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6
mesi, fino al 3 anno di vita del bambino (comma 2, lett. a, art. 15, L.
1204/71) (*) |
valutabile
con versamento contributivo sullo stipendio virtuale intero |
valutabile
al 50 % |
valutabile
con versamento contributivo sullo stipendio virtuale intero |
|
per
il restante periodo di astensione facoltativa (comma 2, lett. b, art. 15,
L. 1204/71) (*) |
non
valutabile |
non
valutabile |
non
valutabile |
|
Astensione facoltativa per malattia del bambino |
|
|
|
|
con
assegni |
valutabile |
valutabile |
valutabile |
|
senza
assegni (*) |
non
valutabile |
non
valutabile |
non
valutabile |
|
Congedo per assistenza al figlio con handicap (art. 4 - comma 4bis - L.
53/00 introdotto dall’art. 80 della L. 388/00) (*) |
non valutabile |
non valutabile |
nn
valutabile |
|
Congedo senza assegni per gravi e documentati motivi familiari (art. 4
– comma 2 – L. 53/00) |
non valutabile |
non valutabile |
non valutabile |
|
Congedo non retribuito per permanenza in Paese straniero dei genitori
adottivi di un minore straniero (L. 476/98) |
non valutabile |
non valutabile |
non valutabile |
|
Aspettativa non retribuita per motivi sindacali |
non valutabile |
non valutabile |
non valutabile |
|
Aspettativa non retribuita per mandato parlamentare |
dal 29/3/1993 non valutabile. Prima di tale data
valutabile con versamento contributivo sullo stipendio virtuale intero |
dal 29/3/1993 non valutabile. Prima di tale data
valutabile previa regolarizzazione contributiva |
non valutabile |
|
Aspettativa non retribuita per mandato amministrativo |
valutabile con versamento contributivo sullo stipendio
virtuale intero |
valutabile previa regolarizzazione contributiva |
non valutabile |
|
Aspettativa non retribuita per volontari in servizio civile (art. 33 L.
26/2/87 n. 49) |
valutabile con versamento contributivo sullo stipendio
virtuale intero |
valutabile previa regolarizzazione contributiva |
non valutabile |
|
Aspettativa non retribuita per ricongiungimento con il coniuge
volontario in servizio civile (art. 33 L. 26/2/87 n. 49) ovvero con il
coniuge dipendente statale in servizio all’estero (L. 11/12/80 n. 26) |
non valutabile |
non valutabile |
non valutabile |
|
Aspettativa retribuita per cooperazione con i paesi in via di sviluppo
(art. 22 L. 26/2/87 n. 49) |
valutabile |
valutabile |
valutabile |
|
Collocamento in disponibilità con intera retribuzione dei segretari
comunali (DPR 4/12/97 n. 465) |
valutabile |
__________ |
valutabile |
|
Congedo straordinario per dottorato di ricerca |
valutabile con versamento contributivo sullo stipendio
virtuale intero |
valutabile previa regolarizzazione contributiva |
non valutabile |
|
Congedo non retribuito per la formazione (art. 5 L. 8/3/00 n. 53) |
non valutabile |
non valutabile |
non valutabile |
|
Congedo straordinario senza assegni previsto dai CCNL per il personale
assunto a tempo determinato |
valutabile con versamento contributivo sullo stipendio
virtuale intero |
valutabile con versamento contributivo sullo stipendio
virtuale intero (*) |
non valutabile |
|
Congedi straordinari con assegni previsti dai CCNL (matrimonio, ecc.) |
valutabile |
valutabile |
valutabile |
|
Aspettativa non retribuita per motivi personali |
non valutabile |
non valutabile |
non valutabile |
|
Messa in disponibilità con indennità pari all’80 % della
retribuzione |
non valutabile |
non valutabile |
non valutabile |
|
Servizio militare |
valutabile alle condizioni previste dalla L. 412/91 con
onere a carico dello Stato |
valutabile in costanza di servizio ovvero se prestato a
cavallo del 30/1/87 o successivamente a tale data valutabile alle
condizioni previste dalla L. 412/91 con onere a carico dello Stato |
non valutabile |
|
Sciopero |
valutabile con versamento contributivo sullo stipendio
virtuale intero |
valutabile |
non valutabile |
|
Sospensione cautelare dal servizio |
non valutabile |
non valutabile per il personale civile; valutabile al 50 % per il personale militare |
non valutabile |
|
Congedo retribuito per donatori di sangue L. 584/67 |
valutabile |
valutabile |
valutabile |
|
(*) Sugli specifici punti, anche in considerazione che è in
corso di emanazione un “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia
di tutela e di sostegno della maternità e della paternità”, si fa riserva di
comunicare eventuali disposizioni difformi da quelle indicate nel presente
prospetto che dovessero essere impartite dai Ministeri vigilanti ai quali viene
formulato apposito quesito.
Resta infine da precisare che in caso di rapporto di
lavoro pari o superiore a 15 giorni nel mese, la quota di TFR e il relativo
contributo a carico degli Enti dovranno essere calcolati sulla retribuzione
virtuale cui il lavoratore avrebbe avuto diritto se avesse lavorato per
l’intero mese.
In caso di rapporto di lavoro inferiore a 15 giorni,
non valutabile ai fini del TFR, non è dovuto alcun contributo.
Tutte le disposizioni in contrasto con la presente circolare si intendono revocate.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.
Andrea Simi)