INFORMATIVA 

PROPOSTE DI MODIFICA DEL PROCESSO CIVILE degli UFFICIALI GIUDIZIARI.


Italia, 17 luglio 2002

Cari colleghi e amici,

in data 12 luglio 2002 il Presidente della Commissione di riforma del processo civile, il neogiudice della Corte Costituzionale prof. Romano Vaccarella, ha consegnato nelle mani del Ministro Roberto Castelli la relazione conclusiva sulle proposte della commissione  per la stesura di un disegno di legge delega per la riforma integrale del codice di procedura civile.

 La relazione composta da circa 125 cartelle è stata discussa e approvata in data 11 luglio in assemblea plenaria dalla commissione.

 In attesa di una relazione completa e approfondita per ogni singola proposta da parte del collega Corrado Macchia, si forniscono le prime informazioni  e precisazioni in merito al coinvolgimento dell’Ufficiale Giudiziario nella modifica del processo civile.

 La prima considerazione è che dalle proposte della commissione si intravedono positivi sviluppi  in relazione ad un incremento quantitativo dell'attività dell'Ufficiale giudiziario nonché all’acquisizione di nuove funzioni, legate alla necessità  di alleggerire il giudice di tutte quelle attività sostanzialmente estranee (e, comunque, superflue) rispetto a quella sua tipica.

 Pertanto le principali novità , descritte, ripeto, in modo molto sintetico, sono:


 ²Riorganizzazione razionalizzatrice della varie forme di notificazioni, soprattutto per garantire la realizzazione dei diritti di difesa e di azione e l’adeguamento ai principi comunitari.

(Questo consentirà di porre fine al vergognoso accordo con le poste SPA e… finalmente potrà essere codificato l’atto di significazione: armonizzazione con la disciplina europea.)


²La notifica ad associazioni, enti e persone giuridiche sia equiparata il più possibile alle modalità previste per le persone fisiche, e, in particolare, che la notifica al rappresentante legale valga da notifica all’ente rappresentato.


²L’intero sistema delle comunicazioni ai difensori e tra i difensori delle parti, possa fondarsi su mezzi moderni quali la posta elettronica e il fax, con il compito per il legislatore delegato di individuare le modalità tecniche che diano certezza della ricezione;


²Prevedere la possibilità che i difensori delle parti possano assumere, anche prima dell’inizio del giudizio, dichiarazioni testimoniali scritte ed eventualmente autenticarle o farle autenticare da soggetti uniti di poteri di certificazione nonché relazioni peritali e attestazioni di fatti e situazioni constatati da pubblici ufficiali; riconoscere all’ufficiale giudiziario tale potere di attestazione; prevedere l’utilizzabilità di tali documenti nel processo con potere per il giudice di disporre, secondo il suo prudente appezzamento, gli eventuali accertamenti ritenuti opportuni; prevedere, in particolare, che le ispezioni di luoghi e gli accertamenti tecnici possano sempre essere chiesti in contraddittorio, in vista di un futuro giudizio con nomina, nel primo caso, anche di un  ufficiale giudiziario e, nel secondo,  di uno o più tecnici.

Nella prospettiva di accelerazione e di razionalizzazione delle procedure di assunzione delle prove la commissione ha ritenuto l’opportunità dell’introduzione nel sistema di dichiarazioni testimoniali scritte, assunte dai difensori delle parti anche (e soprattutto) prima dell’inizio del giudizio, investendo il legislatore delegato delle modalità della loro autenticazione (in tal senso viene indicato fin da ora il potere di attestazione dell’ufficiale giudiziario). Queste dichiarazioni sono destinate all’utilizzazione nel processo, fermo il potere del giudice di esercitare sempre il suo prudente apprezzamento e di disporre tutti gli accertamenti eventualmente ritenuti opportuni.

Ai difensori viene inoltre riconosciuto potere di assunzione di relazioni peritali e di attestazioni di fatti e situazioni constatati da pubblici ufficiali. Accanto a tali atti di parte, si è inoltre voluto aprire la strada anche alle ispezioni di luoghi e alla assunzione di accertamenti tecnici, quali attività preventive, esperite in contraddittorio (in sostanza: CTU anticipate). Queste attività – che dovrebbero venir chieste all’autorità giudiziaria che provvederebbe a nominare il consulente tecnico e, nelle ispezioni di luoghi, anche un ufficiale giudiziario.


²Generalizzare la figura del giudice dell’esecuzione, estendendola anche alle esecuzioni in forma specifica; prevedere che il giudice dell’esecuzione possa, su istanza di parte ovvero dell’ufficiale giudiziario, risolvere con provvedimento non impugnabile, ma revocabile o modificabile, ogni difficoltà insorta nell’esecuzione; prevedere in ogni esecuzione la formazione del fascicolo di ufficio; semplificare la disciplina delle comunicazioni, prevedendo che, ove le parti non abbiano eletto domicilio ai fini dell’esecuzione nel comune in cui si trova il giudice dell’esecuzione, tutte le comunicazioni, successive alla prima, vengano loro effettuate in cancelleria; prevedere che, al termine di ogni esecuzione, vengano liquidate dal giudice dell’esecuzione le spese della stessa, in sintonia con la regola generale dell’art. 91 c.p.c.

Una nota della commissione lascia al legislatore delegato di valutare l’opportunità che copia del fascicolo sia conservata anche dall’ufficiale giudiziario (e ciò in relazione all’auspicata informatizzazione del processo ed all’opportunità che l’ufficiale giudiziario abbia tutte le informazioni sulla procedura da lui iniziata).


²Prevedere, accanto ai tipi di espropriazione già disciplinate, la possibilità di espropriazione dell’azienda o di un ramo di essa, improntata ai seguenti principi: a) possibilità di nomina di un amministratore giudiziario; b) possibilità di vendita unitaria dell’azienda pignorata, ove non appaia preferibile la vendita frazionata; c) impignorabilità relativa dei beni mobili facenti parte dell’azienda, in limiti analoghi a quelli previsti per i beni utilizzati per il servizio e la coltivazione del fondo agricolo.


²Prevedere che, ai fini della ricerca delle cose da sottoporre ad esecuzione, l’ufficiale giudiziario inviti il debitore a dichiarare, sotto la sua penale responsabilità, l’ubicazione e l’esistenza dei beni e che sia reso possibile l’accesso all’anagrafe tributaria e ad altre banche dati, previa eventuale autorizzazione del giudice dell’esecuzione; prevedere una disciplina uniforme per i vari casi di eccesso nell’espropriazione, ammettendo sempre un controllo sull’ordinanza del giudice dell’esecuzione che provvede in proposito, con efficacia sospensiva della stessa.

Si è quindi previsto, anzitutto, che l’ufficiale giudiziario possa invitare l’esecutato a dichiarare, sotto la sua responsabilità penale, l’esistenza e l’ubicazione dei beni da sottoporre ad esecuzione, analogamente a quando accade nel sistema tedesco (c.d. giuramento di manifestazione). Ovviamente, in relazione all’esecuzione per consegna questo costituisce l’unico strumento utilizzabile.

Con riferimento all’espropriazione, si è prevista altresì la possibilità che l’ufficiale giudiziario abbia accesso all’anagrafe tributaria e alle altre banche dati, analogamente a quanto già previsto per il concessionario della riscossione. Si è ritenuto opportuno prevedere che tale accesso sia effettuato dal pubblico ufficiale anziché dal creditore per evitare che quest’ultimo possa utilizzare ad altri fini le informazioni acquisite per procedere al pignoramento.


²Prevedere che l’espropriazione immobiliare sia modificata secondo i seguenti principi:

a) trascrizione del pignoramento prima della sua notificazione al debitore;

b) semplificazione della fase di autorizzazione alla vendita, ponendo a carico dell’esperto, da nominarsi obbligatoriamente dal giudice dell’esecuzione, l’accertamento della titolarità in capo all’esecutato dei diritti sui beni pignorati; c) introduzione di adeguate forme di pubblicità dell’avviso di vendita o di assegnazione, anche mediante mezzi informatici;

d) attribuzione della custodia dei beni pignorati, salvo casi eccezionali,  ad un terzo e previsione che il provvedimento di nomina di questi sia titolo esecutivo per il rilascio nei confronti di chiunque non abbia un titolo opponibile alla procedura;

e) introduzione, accanto alle altre forme, della vendita tramite commissionario;

f) previsione dell’estinzione del processo esecutivo nel caso di esito infruttuoso della vendita per un prezzo pari alla metà di quello stimato, se i creditori non chiedono il bene in assegnazione per tale prezzo; 

g) possibilità, per l’acquirente dei beni pignorati, di ricorso al credito mediante garanzia sul bene oggetto della vendita;

h) possibilità di delega al notaio anche della vendita senza incanto;

i) possibilità di delega al notaio della pronuncia del decreto di trasferimento e della distribuzione, se non vengano sollevate, con riguardo a quest’ultima, contestazioni ad opera delle parti.

La possibilità per l’Ufficiale Giudiziario di essere nominato commissionario non è stata evidenziata, ma le possibilità che possa farlo sono elevate anche in considerazione di quanto già avviene nelle vendite mobiliari. (Ipotesi in cui il bene, oggetto di pignoramento, abbia caratteristiche tali da rendere opportuna la ricerca del potenziale acquirente attraverso contatti privati)


²Prevedere, nell’espropriazione mobiliare, l’estinzione del processo esecutivo nel caso di esito infruttuoso della vendita da determinarsi con riferimento ad una percentuale di quello stimato, se i creditori non chiedono il bene in assegnazione per tale prezzo;

²Prevedere che, nell’espropriazione presso terzi, l’ufficiale giudiziario raccolga, ove possibile, la dichiarazione del terzo in sede di pignoramento.

Con riferimento all’esecuzione presso terzi, la possibilità che la dichiarazione del terzo sia raccolta  dall’ufficiale giudiziario che procede al pignoramento può evitare che il terzo debitore, magari colludendo con l’esecutato, nell’intervallo fra la notificazione dell’atto di pignoramento e l’udienza possa modificare la situazione sostanziale esistente, in pregiudizio dei creditori.


Concludo questa nota invitando i colleghi a  riflettere - senza limitare ad una semplice interpretazione letterale delle proposte sopra esposte - sugli sviluppi che si potranno avere nelle fasi successive, nell'immediato futuro e sulla grande fiducia che la commissione ha avuto nei riguardi della nostra funzione proponendo per l'ufficiale giudiziario un ruolo  istituzionale importante nel processo civile.


Un caloroso saluto a tutti gli ufficiali giudiziari.

²Arcangelo D’Aurora

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