|
Nota
del 06-05-2003 Dipartimento
per gli Affari di Giustizia Direzione
Generale della Giustizia Civile Ufficio
I A
tutti i Sigg.ri Presidenti delle Corti di Appello LORO
SEDI
OGGETTO : Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - opposizioni ai decreti di pagamento, ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 - natura giuridica e pagamento del contributo unificato.
Con
riferimento alla problematica di cui all'oggetto, si osserva quanto segue.
Gli articoli 99 e 170 del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) disciplinano,
rispettivamente, il procedimento di ricorso avverso il provvedimento di rigetto
dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia penale e
l'opposizione al decreto di pagamento del compenso agli ausiliari del magistrato
o ai collaboratori che, comunque, abbiano prestato la propria attività
nell'interesse del procedimento.
Come noto, la tipologia del ricorso è, in entrambi i casi, quella speciale
prevista per gli onorari di avvocato (art. 29 e ss. L. n. 794/42) e l'ufficio
giudiziario procede in composizione monocratica (art. 99, comma 2, T.U.).
Ciò premesso, numerosi uffici giudiziari hanno chiesto di conoscere se tali
procedimenti debbano o meno essere assoggettati al pagamento del contributo
unificato di cui agli artt. 9 e ss. del Testo Unico sulle spese di giustizia.
Al quesito deve rispondersi positivamente.
Invero, la natura del giudizio di opposizione alla liquidazione degli onorari è
pacificamente individuata tra quelli della volontaria giurisdizione.
Tale procedimento, che è richiamato quale modello dalla normativa oggetto di
esame, è del tutto autonomo rispetto al giudizio che ha originato la pretesa;
tale autonomia impedisce, quindi, di poterlo assimilare alle altre ipotesi di
strumentalità che il Testo Unico contempla come motivo di esenzione dal
pagamento del contributo unificato (cfr., ad esempio, l'art. 10, comma 5, T.U.).
Né, in contrario, può dedursi quanto stabilito nella sentenza, emessa dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, n. 25 del 6 dicembre 1999, con
la quale è stata individuata la competenza del giudice penale a conoscere del
procedimento di ricorso avverso il rigetto dell'istanza di ammissione al
patrocinio a spese dello Stato. Tale pronuncia, infatti, dà espressamente atto
dell'autonomia del procedimento ex art. 29 della legge n. 794 del 1942
rispetto a quello principale, limitandosi ad argomentare l'accessorietà del
medesimo ai soli fini del riparto della giurisdizione tra il giudice civile e
quello penale. Ciò, tra l'altro, è confermato anche dal fatto che il giudice
penale, nel decidere, deve comunque applicare il rito camerale previsto
dall'art. 29 della legge n. 794 del 1942 e non già quello peculiare del
processo penale, disciplinato dagli artt. 127 c.p.p.
Il procedimento in questione, in definitiva, come già detto, è del tutto
distinto da quello di merito che lo ha occasionato e segue regole di
impugnazione e di definizione del tutto autonome rispetto al procedimento
originario. Tale autonomia, evidentemente, deve riflettersi anche ai fini della
previsione del pagamento del contributo unificato.
Conclusivamente, deve ritenersi che nelle ipotesi di ricorso avverso il rigetto
delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e per i
procedimenti di opposizione ai decreti di pagamento previsti dall'art. 170 del
citato Testo Unico sulle spese di giustizia sia dovuto il pagamento del
contributo unificato, previsto dall'art. 13, lett. a) del medesimo Testo Unico,
pari ad euro 62.
Si segnala, in ultimo, che entrambi i ricorsi in questione devono essere
iscritti nel "ruolo generale degli affari civili non contenziosi e da
trattarsi in camera di consiglio" (art. 13, n. 18, D.M. n. 264 del 27
marzo 2000).
Le SS.VV. sono pregate di diffondere la presente nota a tutti gli uffici del
distretto interessati.
Il
Direttore Generale Francesco
Mele