Concorsi interni e giurisdizione: la posizione del Consiglio di Stato - Consiglio di Stato , sez. V, sentenza 30.03.2005 n° 1355
La sentenza conferma il principio che le:
procedure concorsuali volte alla selezione dei candidati per l’accesso all’impiego, (ovvero le procedure concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro) - giurisdizione amministrativa, (Cass. civ. (Ord.), sez. un., 15/10/2003, n.15472);
procedure selettive dirette a permettere l'accesso del personale già assunto ad una fascia od area superiore – giurisdizione amministrativa (Cass. civ., sez. un., 10/12/2003, n.18886);
procedure selettive dirette a consentire il passaggio da un profilo lavorativo ad un altro ma purché nella stessa area professionale ed in assenza di concorrenti esterni, (cd. procedura mista) – giurisdizione ordinaria, (Cass. SS.UU. : 15 ottobre 2003, n. 15403, si tratta di un revirement);
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 30 marzo 2005 n. 1355
(in senso conforme anche le sentenze n. 1356 e 157/2005)
N.1355
Reg.Sent.
Anno 2005
N. 1542 Reg.Ric.
Anno 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE
Sezione Quinta
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1542 del 2004, proposto dal sig. Aldo A., rappresentato e difeso dall’avv. Camillo Lerio Miani, elettivamente domiciliato presso l’avv. Luigi Napoletano in Roma, Viale Angelico 38
contro
l’Azienda USL Napoli 4, rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Fimmanò ed elettivamente domiciliata presso l’avv. Ferruccio Auletta in Roma, Via Seneca 73
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, 4 luglio 2003 n. 7998, resa tra le parti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio dell’Azienda appellata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 1° febbraio 2005 il consigliere Marzio B., e uditi gli avvocati Abbamonte, in sostituzione dell’avv. Miani, e Carbone in sostituzione dell’avv. Fimmanò.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con la sentenza in epigrafe è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul ricorso proposto dal sig. Aldo A., dipendente di Azienda USL di categoria A, profilo professionale di commesso, contro il provvedimento di esclusione dalla selezione per il passaggio alla categoria BS, profilo professionale coadiutore amministrativo esperto;
che il sig. A. ha proposto ricorso in appello per la riforma della sentenza, ed ha allegato la recente giurisprudenza della Suprema Corte regolatrice, con la quale, riconsiderando il precedente orientamento, cui si erano uniformati i primi giudici, ha stabilito la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di selezioni interne per l’accesso a profili professionali di una fascia superiore (Cass. SS.UU. 15 ottobre 2003, n. 15403);
che l’Azienda intimata si è costituita in giudizio per resistere al gravame;
che alla pubblica udienza del 1° febbraio 2005 la causa veniva trattenuta in decisione;
che l’appello risulta fondato, posto che la giurisprudenza invocata dall’appellante, e seguita anche dalla giurisprudenza della Sezione (10 dicembre 2003 n. 8143) risulta confermata dalle più recenti decisioni delle Sezioni Unite (26 febbraio 2004 n. 3948);
che la selezione cui aspira l’appellante riguarda il passaggio ad una categoria superiore del personale del servizio sanitario nazionale, come emerge dalla “Declaratoria delle categorie e profili”, allegato 1 al Contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001 per il comparto sanità;
che pertanto l’appello va accolto e la sentenza annullata con rinvio ai primi giudici, a norma dell’art. 34 della legge n. 1034 del 1971, e secondo il costante orientamento di questo Consiglio;
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello in epigrafe, e per l’effetto, annulla con rinvio la sentenza appellata;
spese al definitivo;
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° febbraio 2005 con l'intervento dei magistrati:
Agostino Elefante Presidente
Chiarenza Millemaggi Cogliani Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Goffredo Zaccardi Consigliere
Marzio Branca Consigliere est.
L'ESTENSORE
F.to Marzio Branca
IL
PRESIDENTE
F.to Agostino Elefante
IL
SEGRETARIO
F.to Gaetano Navarra
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30 marzo 2005
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)
IL
DIRIGENTE
f.to Antonio Natale