Associazione di studio, formazione e informazione per la valorizzazione della figura dell'ufficiale giudiziario


PROGETTI DI LEGGE ...UFFICIALI..." GIUDIZIARI"


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

    ———– XIV LEGISLATURA ———–

    N. 817 - DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori GIULIANO, ACCIARINI, ALBERTI CASELLATI, ANDREOTTI, ARCHIUTTI, ASCIUTTI, AYALA, BALBONI, BASILE, BATTAGLIA Antonio, BATTISTI, BETTAMIO, BEVILACQUA, BIANCONI, BOBBIO Luigi, BOLDI, BONGIORNO, BOREA, BOSCETTO, BUCCIERO, CALDEROLI, CALLEGARO, CALVI, CAMBER, CAMBURSANO, CARRARA, CARUSO Antonino, CASTAGNETTI, CAVALLARO, CENTARO, CHERCHI, CICOLANI, CIRAMI, COLETTI, COMPAGNA, CONSOLO, CONTESTABILE, COSTA, COZZOLINO, CUTRUFO, DALLA CHIESA, D’AMBROSIO, DANZI, DE CORATO, DEGENNARO, DE RIGO, D’IPPOLITO VITALE, EUFEMI, FABBRI, FASOLINO, FASSONE, FEDERICI, FERRARA, FLORINO, FRANCO Paolo, GENTILE, GIRFATTI, GRECO, GRILLO, GRILLOTTI, GUBERT, GUBETTI, GUZZANTI, IANNUZZI, IERVOLINO, IOANNUCCI, IZZO, LABELLARTE, LAURO, MAGISTRELLI, MAGNALBÒ, MALAN, MANCINO, MANFREDI, MANIERI, MARITATI, MASSUCCO, MEDURI, MELELEO, MENARDI, MINARDO, MONCADA LO GIUDICE di MONFORTE, MONTINO, MORRA, MUGNAI, MULAS, NOCCO, NOVI, PAGANO, PALOMBO, PELLEGRINO, PERUZZOTTI, PICCIONI, PIROVANO, PONTONE, RAGNO, RIGONI, RIZZI, RUVOLO, SALINI, SALZANO, SAMBIN, SANZARELLO, SEMERARO, SERVELLO, SUDANO, TATÒ, TOIA, TRAVAGLIA, TREDESE, TREMATERRA, VALDITARA, VANZO, VERALDI, VIVIANI, VIZZINI, ZANCAN, ZAPPACOSTA, ZICCONE e ZORZOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 NOVEMBRE 2001

———–

Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati

———–

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge nasce dall’esigenza di tenere conto del progressivo incremento delle funzioni assegnate ai notai, chiamati ad assolvere compiti sempre più rilevanti, sia dal punto di vista quantitativo sia qualitativo. Tra le innovazioni, e facendo riferimento soltanto a quelle più recenti, meritano di essere ricordate la legge 3 agosto 1998, n. 302, che ha stabilito la delegabilità ai notai delle vendite con incanto degli immobili e dei beni mobili registrati, e la legge 24 novembre 2000, n. 340. Quest’ultima, modificando profondamente il sistema dei controlli in materia societaria, in virtù di princìpi riaffermati dalla recente legge di delega della riforma delle società non quotate, ai quali dovrà essere dato svolgimento, richiede ai notai ancora maggiore scrupolo ed attenzione, poichè ormai risulta sostanzialmente riservato soltanto ad essi il controllo di legalità degli atti societari. Allo stesso tempo, in coerenza con la ratio che ha ispirato la riforma, affinchè siano scongiurati i ritardi riscontrati allorchè la verifica era attribuita all’autorità giudiziaria, i notai devono tuttavia garantire la massima rapidità ed efficienza nello svolgimento della funzione di controllo.

    Al progressivo incremento delle funzioni notarili non si è però accompagnato un significativo aumento del numero dei notai che, dopo l’ultima revisione della tabella prevista dall’articolo 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è di 5.312, distribuiti in 1.723 sedi facenti parte di 94 distretti. Si tratta di un numero che, all’evidenza, è singolarmente basso, soprattutto se lo si rapporta sia allo sviluppo dell’economia, all’aumento della popolazione, alla redistribuzione della ricchezza tra fasce più ampie di cittadini, all’incremento dei traffici giuridici che ciò ha comportato, sia al numero degli iscritti in altri albi di professionisti che pure sono chiamati ad assolvere compiti di assoluto rilievo.
    Per una concorrente serie di fattori è venuta così a determinarsi una situazione la quale impone un intervento in grado di assicurare che gli operatori economici ed i cittadini tutti possano fare affidamento su di una funzione svolta con la tempestività e l’efficienza richieste da una società tecnologicamente ed economicamente avanzata, e che però venga svolta con quella attenzione e ponderazione che l’ha sempre connotata, con carattere imprescindibile per la tutela del principio di legalità. Al di là di ogni lodevole sforzo del quale va dato atto ai notai, in mancanza di un congruo adeguamento del numero delle sedi notarili, il conseguimento di questi obiettivi è messo in crisi da un sistema improntato dalla crescita esponenziale dei compiti loro affidati, dall’incremento delle difficoltà e della vastità delle problematiche affrontate che comporta invece una sempre maggiore specializzazione.
    L’intento – ed è opportuno esplicitarlo – è quello di valorizzare la figura in esame, ponendo i notai in condizione di svolgere al meglio i loro compiti e di offrire ai cittadini un servizio sempre più affidabile, rapido ed efficiente. Inoltre, l’intervento che si propone prelude a che, in un prossimo futuro, sia possibile avvalersi ancor più della funzione antiprocessuale che connota il compito dei notai, anche, ad esempio, estendendo le loro attribuzioni nella materia, matrimoniale o minorile, così da alleviare il carico che grava sulla magistratura.
    In questa situazione, un intervento riformatore che si muova all’interno dei princìpi fondamentali del nostro ordinamento può essere ipotizzato seguendo due direttrici.
    La prima è quella di procedere provvedendo ad un significativo aumento del numero di notai; la seconda è quella di intervenire sui compiti ad essi riservati.
    La prima strada può prestare il banco ad intuitive critiche, in considerazione della probabile obiezione che trae forza dalla difficoltà di bilanciare l’incremento del numero dei notai con l’esigenza di conservare inalterato lo standard qualitativo che da sempre li ha caratterizzati. La seconda deve tenere conto che gran parte delle funzioni notarili richiedono una competenza specifica, doti assolutamente peculiari e modalità di controllo assicurate soltanto dall’ordinamento del notariato, elementi tutti ai quali non può quindi rinunciarsi senza porre a rischio la tenuta del principio di legalità e l’esigenza di certezza e sicurezza dei traffici giuridici.
    La soluzione preferibile è, quindi, quella capace di cogliere il meglio delle due opzioni, realizzandole con accorto equilibrio. Relativamente al profilo delle competenze, occorre considerare che la riforma della disciplina degli studi universitari e la tendenza a realizzare una formazione comune – il riferimento è alle scuole di specializzazione per le professioni legali – permetterà di fare affidamento, in futuro, su professionisti che condividono una cultura di base e specialistica che avrà punti di contatto ben più forti rispetto al passato, essendo comunque possibile sin da ora fare affidamento su una classe forense della quale non può dubitarsi che sia all’altezza di svolgere i compiti che si intende ad essa affidare. Quanto, invece, al numero dei notai, occorre non enfatizzare il rischio di un abbassamento dello standard qualitativo derivante dal suo aumento. Al riguardo, è sufficiente considerare che, sul finire della scorsa legislatura, è stato significativamente aumentato l’organico dei magistrati ordinari e che un consistente aumento del numero dei docenti universitari è derivato dall’incremento del numero delle università, dei corsi di laurea, dal sistema concorsuale, senza che tutto ciò abbia fatto temere un crollo della qualità dei servizi offerti da entrambe le figure.
    Pertanto, l’unica vera questione è quella di procedere con equilibrio in modo da bilanciare correttamente le esigenze in gioco, che è quanto ci si propone di realizzare, mediante un meditato aumento del numero dei notai e l’attribuzione di alcuni compiti già ad essi assegnati agli avvocati, obiettivo conseguibile e attraverso la modificazione di una serie di norme dell’ordinamento professionale del notariato e di alcune leggi che disciplinano siffatte funzioni.
    L’articolo 1 ha ad oggetto la modifica dell’articolo 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, realizzata intervenendo sui parametri stabiliti per l’identificazione del numero dei notai. In particolare, occorre senz’altro modificare quello riferito al numero degli abitanti, in quanto, dopo quasi un secolo, esso risulta ormai scarsamente attendibile. Lo sviluppo economico, la più equa ridistribuzione del la ricchezza e l’incremento dei compiti affidati ai notai fanno sì che esso risulta palesemente ed intuitivamente datato, senza che neppure occorre soffermarsi ad esplicitare ulteriormente le ragioni della incongruenza di quello ancora oggi previsto. Correlativamente va stabilito un nuovo criterio in riferimento agli onorari professionali.
    L’articolo 2 innova l’ordinamento professionale dell’avvocatura, mediante l’inserimento di due norme che identificano le nuove funzioni attribuite agli avvocati, abilitati alla levata del protesto – in sostituzione dei notai –, nonchè – in concorrenza con questi ultimi – all’autenticazione degli atti aventi ad oggetto autoveicoli.
    L’espletamento di entrambe le funzioni richiede l’iscrizione in un elenco speciale tenuto dal Consiglio dell’Ordine.
    Relativamente ai requisiti necessari a questo fine è sembrato peraltro sufficiente stabilire la previsione di un’anzianità professionale minima. Infatti, in considerazione del contenuto dei compiti da svolgere – in particolare, quelli in tema di protesto già attribuiti anche all’ufficiale giudiziario – non appare ragionevole prevederne di ulteriori rispetto a quelli stabiliti dal la legge professionale. Quanto, invece, ai requisiti di onorabilità, appaiono ampiamente sufficienti e congrui quelli già previsti dall’ordinamento di categoria, anche perchè l’avvocato abilitato alla levata del protesto è, ex articolo 2, quarto comma, della legge 12 giugno 1973, n. 349, come modificato dall’articolo 5 della presente proposta – pubblico ufficiale, così che al medesimo saranno applicabili tutte le sanzioni a questa correlate, oltre che le sanzioni disciplinari ed anche pecuniarie previste sia dalla legge professionale che dalla citata legge n. 349 del 1973. Analogamente accadrà in riferimento all’attività di autenticazione, in virtù della previsione contenuti dall’articolo 6.
    Gli articoli 2, 3, 4 e 5 recano modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e alla legge 12 giugno 1973, n. 349, realizzando la sostituzione dell’avvocato al notaio nell’attività di levata del protesto, nonchè l’affiancamento del primo al secondo nello svolgimento della attività di autenticazione necessaria in materia di atti aventi ad oggetto gli autoveicoli.
    Gli articoli 5, comma 1, lettera f), numero 3), e 6 si occupano dell’istituzione del repertorio speciale dei protesti, introducendo, per esigenze garanzia, anche quello delle autenticazione degli atti in materia autoveicoli, stabilendo che dovranno essere tenuti dagli avvocati abilitati ai compiti in esame, secondo modalità fissate con apposito regolamento emanato dal Ministro della giustizia.

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla legge
16 febbraio 1913, n. 89)

    1. L’articolo 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

    «Art. 4. - 1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d’appello, tenendo conto della popolazione, della quantità degli affari, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrispondano una popolazione di almeno 6.000 abitanti ed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali.

    2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, dovrà, udite le Corti d’appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni cinque anni, e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l’opportunità».

Art. 2.

(Modifiche al regio decreto-legge
27 novembre 1933, n. 1578)

    1. Nel regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, dopo l’articolo 4 sono inseriti i seguenti:

    «Art. 4-bis. – 1. Gli avvocati iscritti nell’albo professionale possono levare il protesto di cambiali e assegni bancari, purchè siano iscritti in un elenco speciale tenuto dal Consiglio dell’ordine.

    2. Gli avvocati che aspirano all’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 devono farne domanda al Consiglio dell’Ordine e dimostrare di avere esercitato per cinque anni almeno la professione di avvocato davanti alle Corti d’appello ed ai Tribunali.
    3. Il Consiglio dell’ordine provvede annualmente alla revisione ed alla pubblicazione dell’elenco speciale.

    Art. 4-ter. - 1. Gli avvocati iscritti nell’albo professionale possono procedere all’autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sugli autoveicoli, purchè siano iscritti in un elenco speciale tenuto dal Consiglio dell’ordine.

    2. Gli avvocati che aspirano all’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 devono farne domanda al Consiglio dell’Ordine e dimostrare di avere esercitato per cinque anni almeno la professione di avvocato davanti alle Corti d’appello ed ai Tribunali.
    3. Il Consiglio dell’ordine provvede annualmente alla revisione e alla pubblicazione dell’elenco speciale».

Art. 3.

(Modifiche agli articoli 68, 69, 71 e 73 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669)

    1. Al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all’articolo 68:
            1) al primo comma, la parola «notaro» è sostituita dalle seguenti: «avvocato abilitato alla levata del protesto ai sensi del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578».

            2) al secondo comma, la parola «notaro» è sostituita dalla seguente: «avvocato»;

        b) all’articolo 69, primo comma, secondo periodo, le parole: «dal notaro» sono sostituite dalle seguenti: «dall’avvocato»;

        c) all’articolo 71, primo comma, n.  5), e parole: «del notaro» sono sostituite dalle seguenti: «dell’avvocato»;
        d) all’articolo 73, primo comma, le parole: «I notari» sono sostituite dalle seguenti: «Gli avvocati».

Art. 4.

(Modifiche agli articoli 60, 61, 63 e 65 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736)

    1. Al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all’articolo 60:
            1) al primo comma, le parole: «da un notaro» sono sostituite dalle seguenti: «da un avvocato abilitato alla levata del protesto ai sensi del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578»;

            2) al secondo comma, la parola «notaro» è sostituita dalla seguente: «avvocato»;

        b) all’articolo 61, primo comma, secondo periodo, le parole: «dal notaro» sono sostituite dalle seguenti: «dall’avvocato»;

        c) all’articolo 63, primo comma, n. 5), le parole: «del notaro» sono sostituite dalle seguenti: «dell’avvocato»;
        d) all’articolo 65, primo comma, le parole: «I notari» sono sostituite dalle seguenti: «Gli avvocati».

Art. 5.

(Modifiche agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 e 13 della legge 12 giugno 1973, n. 349)

    1. Alla legge 12 giugno 1973, n. 349, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all’articolo 1, primo comma, nel primo periodo la parola: «notaio» è sostituita dalle seguenti: «dall’avvocato abilitato alla levata del protesto ai sensi del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578»;

        b) all’articolo 2:

            1) al primo comma, le parole: «Il notaio» sono sostituite dalle seguenti: «l’avvocato»;

            2) al secondo comma, le parole: «del notaio» sono sostituite dalle seguenti: «dell’avvocato»;
            3) al quarto comma, le parole: «Il presentatore del notaio» sono sostituite dalle seguenti: «il presentatore dell’avvocato»;

        c) all’articolo 3:
            1) al primo comma, alinea, le parole: «del notaio» sono sostituite dalle seguenti: «dell’avvocato»;

            2) al secondo comma, la parola: «notaio» è sostituita dalla seguente: «avvocato»;
            3) al quarto comma, le parole: «del notaio» sono sostituite dalle seguenti: «dell’avvocato»;

        d) all’articolo 4, primo comma, le parole: «del notaio» sono sostituite dalle seguenti: «dell’avvocato»;

        e) all’articolo 6, primo comma, le parole: «un notaio» sono sostituite dalle seguenti: «un avvocato»;

        f) all’articolo 7:
            1) al primo comma, le parole: «Ai notai» sono sostituite dalle seguenti: «Agli avvocati»;

            2) al secondo comma, la parola: «notaio» è sostituita dalla seguente: «avvocato»;
            3) il quinto comma è sostituito dal seguente:

    «Per ciascun titolo protestato, l’avvocato è tenuto a versare alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati il contributo del venti per cento sugli importi o del diritto percepito a norma del presente articolo»;
        g) all’articolo 10, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:
    «In mancanza dell’accordo di cui al primo comma, il presidente della Corte d’appello, o il presidente del tribunale competente da lui delegato, sentiti le aziende di credito, i consigli degli ordini degli avvocati, i dirigenti degli uffici unici nonchè i rappresentanti degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari presso gli stessi uffici unici, e tenute presenti le situazioni locali ed ogni altro utile elemento, determina la ripartizione dei titoli tra le categorie degli avvocati, degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

    La ripartizione, nell’ambito della categoria degli avvocati, avviene previa intesa fra le aziende di credito e i consigli degli ordini degli avvocati»;

        h) l’articolo 13 è sostituito dal seguente:
    «Art. 13. - (Annotazione dei protesti in repertorio speciale). – 1. L’annotazione dei protesti cambiari sarà fatta dagli avvocati in un repertorio speciale, debitamente numerato e firmato in ciascun foglio dal presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati territorialmente competente o da un consigliere da lui delegato.

    2. Il repertorio di cui al comma sarà tenuto, e le relative annotazioni saranno effettuate, secondo le modalità e forme previste con regolamento emanato con decreto del Ministro della giustizia».

Art. 6.

(Competenza in materia di autentica degli atti di trasferimento degli autoveicoli)

    1. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione di autoveicoli o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi è prevista la necessità dell’autentica, essa può essere effettuata da un avvocato abilitato ai sensi del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.

    2. L’avvocato, nel compimento dell’atto di cui al comma 1, acquista a tutti gli effetti la qualità di pubblico ufficiale.
    3. L’avvocato che procede all’adempimento di cui al comma 1 deve annotare l’avvenuta autenticazione in un repertorio speciale, debitamente numerato e firmato in ciascun foglio dal presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati territorialmente competente o da un consigliere da lui delegato.
    4. Il repertorio di cui al comma 3 sarà tenuto, e le relative annotazioni saranno effettuate, secondo le modalità e forme previste con regolamento emanato con decreto del Ministro della giustizia.
    5. I criteri per la determinazione dei diritti e degli onorari dovuti per l’atto di cui al comma 1 sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio nazionale forense, approvata dal Ministro della giustizia.