Associazione di studio, formazione e informazione per la valorizzazione della figura dell'ufficiale giudiziario


Entra in vigore oggi 11 febbraio 2003 il decreto legge approvato dal Governo nella riunione del 7 febbraio, che sostituisce il secondo comma dell'articolo 113 del codice di procedura civile, fissando a 1100 euro la soglia sino alla quale il giudice di pace decide le cause secondo equità, con l'esclusione però dei contratti di massa (quelli conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali). I giudizi intentati dai consumatori avverso le compagnie assicurative per i rimborsi relativi ai premi pagati per l'assicurazione r.c. auto dovranno essere decisi dai giudici di pace secondo diritto. Le sentenze potranno essere così appellate avanti i tribunali 


Decreto-Legge 8 febbraio 2003, n.18

Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità.(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 2003, n.33)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di modificare l'articolo 113 del codice di procedura civile escludendo il parametro equitativo per il giudice di pace nelle controversie derivanti da contratti di massa, allo scopo di evitare che il soggettivo apprezzamento, sulla base di tale parametro da parte dei singoli giudici di pace, possa comportare pronunce difformi riferite a identiche tipologie contrattuali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Il secondo comma dell'articolo 113 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile.".

Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 8 febbraio 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli


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