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XIV LEGISLATURA CAMERA
DEI DEPUTATI
PROPOSTA DI LEGGE N. 981 d'iniziativa
del deputato GAZZARA Presentata
il 21 giugno 2001
"Istituzione del ruolo
dirigenziale per il personale della carriera direttiva degli uffici
notificazioni, esecuzioni e protesti"
Onorevoli
Colleghi! - La presente proposta di legge intende rendere giustizia ad una
categoria di pubblici ufficiali della carriera direttiva, dipendenti del
Ministero della giustizia, collaboratori (ex ufficiali giudiziari) degli uffici
notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), che sebbene investiti delle
funzioni di dirigente, in epoche diverse e con provvedimenti ministeriali, a
tutt'oggi, malgrado l'innegabile funzione dirigenziale espletata, non hanno
ottenuto il provvedimento che ne istituisce il ruolo.
L'istituto della dirigenza per
gli ufficiali giudiziari, oggi collaboratori degli UNEP, vige di fatto sin dal
1951 e precisamente dalla data di entrata in vigore della legge 18 ottobre 1951,
n. 1128, che al capo VII, recante "Funzioni direttive", agli articoli
37, 38 e 39, ne disciplinava i criteri di accesso, i compiti e le responsabilità.
Il susseguirsi di nuove leggi,
non solo non ha fatto venir meno il predetto istituto ma, anzi, con nuove norme,
ne ha precisato le attribuzioni e le responsabilità.
In particolare, infatti:
il
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, al capo VIII,
recante "Nomina e attribuzioni dell'ufficiale giudiziario dirigente",
agli articoli 47 e 48, disciplina la nomina e le attribuzioni e al capo X, fra
l'altro, dispone circa i poteri di sorveglianza sugli ufficiali giudiziari
dipendenti (articolo 59, quarto comma);
la legge
12 luglio 1975, n. 322, all'articolo 2, aggiunge un comma all'articolo 106 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, attribuendo
all'ufficiale giudiziario la direzione dell'ufficio e di tutti i servizi ad esso
inerenti;
il
decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, istituisce il
profilo professionale n. 292 "Funzionario UNEP", VIII qualifica
funzionale, attribuendo alla predetta categoria ulteriori funzioni e
responsabilità che impongono la istituzione del ruolo dirigenziale per i
predetti funzionari.
La presente proposta di legge si
prefigge lo scopo di disciplinare l'accesso e di tutelare gli attuali dirigenti
degli uffici UNEP nella loro anzianità funzionale, tenuto conto del servizio
svolto fino ad oggi.
E' un atto di giustizia che non
può essere negato a funzionari che per anni hanno espletato la funzione di
"dirigente" negli uffici UNEP presso i tribunali e le corti di appello
con sacrifici e responsabilità non indifferenti: basta pensare al numero di
personale che il dirigente gestisce (in alcuni uffici oltre duecentocinquanta
unità) ed alle centinaia di milioni di lire, incamerate mensilmente per effetto
degli atti di notifica ed esecuzione effettuati dall'ufficio che il dirigente
amministra, quale unico responsabile, ai sensi dell'articolo 146 del vigente
ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.
Compete altresì al dirigente
UNEP, ai sensi del secondo comma dell'articolo 146 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959, l'esercizio dei poteri di spesa,
per le attrezzature occorrenti all'ufficio tramite prelievo delle somme
necessarie dallo speciale "fondo spese di ufficio" amministrato sotto
il controllo del capo dell'ufficio giudiziario (presidente della corte di
appello o di tribunale) al quale è tenuto a presentare un rendiconto mensile ed
uno annuale.
La presente proposta di legge si
compone di cinque articoli. L'articolo 1 disciplina l'accesso alla qualifica
dirigenziale. L'articolo 2, quale norma transitoria, tende a tutelare gli
attuali funzionari che da anni espletano le funzioni dirigenziali presso gli
uffici UNEP, inquadrandoli nel ruolo della sede in cui si trovano.
La norma transitoria che,
prevede una deroga al requisito del possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza o titolo equipollente per l'accesso al ruolo dirigenziale, nasce
dalla circostanza che tale requisito per la partecipazione ai concorsi di
ufficiale giudiziario è stato richiesto, per la prima volta dalla declaratoria
dei profili professionali numeri 292 e 293, istituiti dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44. In precedenza
era infatti previsto quale titolo di studio per l'accesso il diploma di scuola
superiore di secondo grado, e con tale titolo di studio taluni ufficiali
giudiziari hanno svolto funzioni ispettive e hanno diretto e dirigono ad oggi
uffici, alcuni dei quali con organico superiore alle trecento unità. Pertanto,
la deroga si rende necessaria per non vanificare lo scopo della presente
proposta di legge. Infatti, degli attuali ufficiali giudiziari che dirigono
uffici UNEP, solo pochi sono in possesso del diploma di laurea e quindi, senza
la deroga proposta, solo a questi pochi verrebbe resa giustizia per i notevoli
sacrifici fatti e le particolari responsabilità da sempre rivestite.
L'articolo 3 prevede la
dotazione organica dei dirigenti e la conseguente diminuzione, di pari unità,
dell'organico complessivo in atto esistente, dei collaboratori degli UNEP (ex
ufficiali giudiziari).
L'articolo 4 consente di
continuare ad applicare le vigenti disposizioni di legge ai fini della eventuale
liquidazione della indennità integrativa.
L'articolo 5 provvede alla
copertura dell'onere derivante dall'applicazione della legge, con esclusione di
qualsiasi ulteriore onere a carico del bilancio dello Stato, mediante l'aumento,
pari al 20 per cento, delle tariffe per la riscossione dei diritti di
esecuzione, previsti dall'articolo 129 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, come sostituito dall'articolo 4 della
legge 15 gennaio 1991, n. 14.
Alla luce delle considerazioni
esposte non si può certamente negare la necessità dell'istituzione del ruolo
dirigenziale sopra specificato negli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti
presso i tribunali e le corti d'appello: è un atto di giustizia nei confronti
di funzionari ingiustamente trascurati da parecchi anni.
Art. 1.(Istituzione del ruolo
dirigenziale).
1. Negli uffici
notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), operanti presso i tribunali e le
corti di appello, è istituito il ruolo dirigenziale degli ufficiali giudiziari
dirigenti i medesimi uffici.
2. L'accesso alla qualifica di
dirigente dell'UNEP stante la specialità del ruolo e la peculiarità delle
funzioni espletate dal personale, è riservato ai collaboratori degli UNEP in
possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, o titolo equipollente, e con
un'anzianità di servizio non inferiore a quindici anni di cui almeno cinque
espletati nella qualifica immediatamente inferiore a quella di dirigente.
3. L'accesso alla qualifica di
dirigente avviene esclusivamente per concorso riservato ai candidati aventi i
requisiti indicati nel comma 2, avuto riguardo ai titoli determinabili dai
precedenti di carriera ed alla posizione nel ruolo di anzianità pubblicato
annualmente nel bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.
4. Le relative funzioni e
attribuzioni sono disciplinate dall'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
5. La nomina e l'assegnazione
della sede messa a concorso è disposta con decreto del Ministro della
giustizia.
Art. 2.(Norma transitoria).
1. In sede di prima attuazione
della presente legge l'ufficiale giudiziario di area C, capo, alla data di
entrata in vigore della legge medesima, di un UNEP istituito presso le sedi di
tribunale e corte di appello, nominato con provvedimento ministeriale, anche se
non avente il requisito del possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o
titolo equipollente di cui all'articolo 1, comma 2, ma in possesso, alla data di
entrata in vigore della presente legge, del diploma di scuola secondaria
superiore, con una anzianità di servizio non inferiore a quindici anni e che
abbia svolto funzioni dirigenziali per un periodo non inferiore a cinque anni,
è inquadrato nella qualifica di dirigente con diritto alla sede indicata nel
provvedimento di nomina ministeriale.
2. L'ufficiale giudiziario di
area C, capo, alla data di entrata in vigore della presente legge, di un UNEP,
nominato con provvedimento ministeriale, avente il requisito del possesso del
titolo di studio di cui al comma 1 del presente articolo , con una anzianità di
servizio non inferiore a quindici anni e che abbia svolto funzioni dirigenziali
per un periodo inferiore a cinque anni, continua a prestare servizio con tali
funzioni fino al raggiungimento dei cinque anni di anzianità necessari per
l'inquadramento nella qualifica dirigenziale nella sede in cui presta servizio.
Art. 3.(Dotazione organica).
1. La dotazione organica
delle qualifiche dirigenziali per il personale indicato negli articoli 1 e 2
della presente legge, è composta da centonovantuno unità, ed è
conseguentemente diminuita di pari numero di unità la dotazione organica
complessiva del predetto personale, indicata nell'articolo 101 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive
modificazioni.
Art. 4.(Liquidazione dell'indennità integrativa).
1. Ai fini della
liquidazione della eventuale indennità integrativa spettante al personale
indicato negli articoli 1 e 2, per effetto dei nuovi inquadramenti nelle
qualifiche dirigenziali, si continua ad osservare la procedura prevista
nell'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959,
n. 1229, come sostituito dall'articolo 38 della legge 11 luglio 1980, n. 312,
con riferimento all'ammontare dello stipendio ed al trattamento economico
accessorio correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità,
spettante ai dipendenti civili dello Stato di pari qualifica e funzioni.
Art. 5.(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante
dall'attuazione della presente legge si provvede esclusivamente mediante il
gettito derivante dall'aumento del 20 per cento della tariffa per la riscossione
dei diritti di esecuzione di cui all'articolo 129 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, come sostituito dall'articolo 4
della legge 15 maggio 1991, n. 14, con esclusione di qualsiasi onere a carico
del bilancio dello Stato.