|
Registro dei protesti - dati dei riabilitati devono essere cancellati
Garante per la protezione dei dati personali
Newsletter 1 aprile - 7 aprile
REGISTRO DEI PROTESTI: I DATI DEI RIABILITATI DEVONO ESSERE CANCELLATI
Coloro che, pur essendo stati protestati, abbiano sanato tempestivamente la loro
posizione debitoria o abbiano dimostrato l’illegittimità o l’erroneità del
provvedimento dal quale sono stati colpiti, devono essere cancellati dal
registro informatico dei protesti e considerati a tutti gli effetti come mai
iscritti. Analoga procedura deve essere adottata per i soggetti riabilitati.
I dati relativi al protesto, inoltre, devono essere cancellati non solo dal
registro istituito dalla legge, ma da ogni banca dati parallela, anche privata,
consultabile da terzi e in primo luogo dalle società che erogano finanziamenti.
Lo ha stabilito il collegio del Garante accogliendo il ricorso di un cittadino
che lamentava di non aver avuto positivo riscontro alla sua richiesta di
cancellazione di dati personali relativamente a un protesto, rivolta ad una
società alla quale aveva chiesto un finanziamento. A causa della perdurante
iscrizione in un archivio parallelo, infatti, il finanziamento gli era stato
negato. Il protesto, elevato per il mancato pagamento di alcuni effetti
cambiari, pur non risultando da visura effettuata presso la camera di commercio,
era però annotato in un’altra banca dati privata consultata dalla
finanziaria.
Nel provvedimento, l’Autorità ha evidenziato come le novità introdotte dalla
normativa in materia di conservazione nel tempo dei dati sui protesti (legge
n.235/2000) tengano conto, con soluzioni specifiche, dei diritti delle persone
protestate. Accanto, infatti, alla disposizione secondo la quale ogni protesto
deve essere conservato per cinque anni nel registro informatico dal momento
della sua iscrizione, sono stati disciplinati i casi per i quali invece è
prevista la cancellazione: si tratta di coloro che hanno adempiuto ai propri
obblighi oppure che sono stati riabilitati, in base alle modalità stabilite
dalla legge, o che sono stati iscritti per errore nel registro.
Ma, soprattutto, la legge e un regolamento hanno fissato le modalità di tenuta
del registro informatico con l’obiettivo di assicurare una informazione
completa e tempestiva su tutto il territorio nazionale anche, ed in particolare,
per quanto riguarda la durata temporale per la messa a disposizione delle
informazioni al pubblico.
Il ricorso esaminato si inserisce, quindi, in questo nuovo contesto normativo
che, a parere dell’Autorità, non può essere eluso immagazzinando i dati in
altri archivi. Contesto che è anzi rafforzato dalla legge sulla privacy che
dispone la cancellazione di informazioni, anche esatte, per le quali non è però
più giustificata la conservazione rispetto alle finalità perseguite.
L’interessato può, quindi, beneficiare della cancellazione dei dati
conservati presso la finanziaria. Una volta riabilitato, infatti, i suoi dati
erano stati cancellati dal bollettino dei protesti, ma erano ancora conservati
da banche dati private. Banche dati che, peraltro, non avevano neanche indicato,
come prescritto, a quale data fossero aggiornate le informazioni in loro
possesso.
Il Garante ha ritenuto, invece, inammissibile, la richiesta di risarcimento del
danno avanzata dal ricorrente, in quanto la legge non ha attribuito
all’Autorità competenze in materia, rinviando la materia al giudice
ordinario.