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INTRODUZIONE
IL PIANO DELLA FORMAZIONE 2003
RIFERIMENTI NORMATIVI E CONTRATTUALI IN MATERIA DI FORMAZIONE
1. Direttiva Ministro Funzione pubblica n. 14/95
2. CCNL dei Dirigenti
3. CCNL del Personale del comparto Ministeri
4. Accordo integrativo del CCNL per il personale del
Ministero della Giustizia
5. Decreto legislativo n.165/2001
6. Direttiva Ministro Funzione pubblica del 13/12/2001
INTRODUZIONE
Il Piano della formazione del personale dell'Amministrazione
giudiziaria è stato predisposto sulla base di un'analisi del
contesto attuale, condotta mediante la rilevazione dei fabbisogni
formativi e l'esame della normativa in vigore, nonché delle
direttive in materia di formazione del personale e attività
amministrativa delle pubbliche amministrazioni.
Tuttavia, il Piano, proprio perché individua le linee guida
all'interno delle quali si svilupperà l'offerta formativa nel
2003, deve essere considerato uno strumento flessibile, in grado
di adattarsi con tempestività ad eventuali mutamenti del quadro
di riferimento che dovessero presentarsi in conseguenza di riforme
legislative od organizzative e dell'individuazione di nuove
priorità da parte dell'Amministrazione.
IL PIANO DELLA FORMAZIONE 2003
Il Piano annuale di formazione rappresenta lo strumento di
programmazione per rispondere alle esigenze di arricchimento
professionale, di aggiornamento, di riqualificazione e di
riconversione del personale.
Il presente documento intende fornire, in un quadro di insieme
della funzione formazione nell'Amministrazione giudiziaria, i
principali obiettivi per l'anno 2003 e indicare, alle strutture e
ai soggetti che si occupano di formazione a livello centrale e
negli uffici giudiziari, le principali linee guida per l'attività
formativa.
La pianificazione della attività formative per il 2002 ha
riguardato principalmente la riqualificazione del personale, così
come previsto anche dalla Direttiva generale del Ministro della
Giustizia sull'attività amministrativa per l'anno 2002.
Tuttavia, alcune ordinanze del giudice del lavoro hanno imposto
all'Amministrazione la sospensione dei percorsi formativi già
avviati, interrompendo pertanto le attività dell'Ufficio II in
questo settore.
Si richiede adesso, coerentemente con la responsabilità della
gestione indicata nella Direttiva, una maggiore sensibilizzazione
e assunzione di responsabilità della dirigenza, sia della sede
centrale che degli uffici giudiziari, nella individuazione dei
fabbisogni formativi propri del personale. Ciò al fine di
sviluppare iniziative formative coerenti con l'aggiornamento
professionale del personale legato alle funzioni svolte e alle
necessità degli uffici in cui operano.
Al Piano annuale verrà data la massima diffusione, anche mediante
la pubblicazione sul sito internet del Ministero, sia per evidenti
motivi di trasparenza, sia per favorire un confronto, su un tema
di importanza strategica qual è quello della formazione, tra
tutti i soggetti impegnati nel processo di rinnovamento
dell'Amministrazione giudiziaria.
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO II FORMAZIONE
Antonio Paoluzzi
RIFERIMENTI NORMATIVI E CONTRATTUALI IN MATERIA DI
FORMAZIONE
1. Direttiva Ministro Funzione pubblica n. 14/95
L'esame della normativa riguardante la formazione dei dipendenti
pubblici parte dalla Direttiva alle Amministrazioni pubbliche in
materia di Formazione del Personale n. 14 del 24 aprile 1995 del
ministro per la Funzione pubblica. Questa Direttiva viene
richiamata esplicitamente dalla Direttiva sulla formazione e sulla
valorizzazione del personale delle Amministrazioni pubbliche del
13 dicembre 2001 (v. punto 6), in quanto le linee di fondo
risultano ancora attuali e confermate nella loro portata
innovativa.
In particolare, la Direttiva del 1995 individua nella formazione
l'elemento essenziale per una equilibrata gestione del personale.
“La formazione va assunta quale elemento essenziale per una
equilibrata gestione del personale in servizio, al pari della
verifica delle dotazioni organiche, delle conseguenti iniziative
di reclutamento e di mobilità e dell'introduzione di sistemi
valutativi e premianti.”
“La formazione deve porsi l'obiettivo di:
- Coadiuvare l'amministrazione verso una prospettiva di
orientamento al servizio;
- Sollecitare la realizzazione di una gestione per
progetti, con obiettivi predeterminati, in sostituzione del
metodo che privilegia gli atti e i provvedimenti;
- Rivolgersi anzitutto alla dirigenza che, in base ai
recenti provvedimenti, in materia di personale pubblico, viene
ormai richiamata a più efficaci regole funzionali di
responsabilità ed autonomia gestionale, senza peraltro
tralasciare la formazione di quadri e del restante personale,
chiamato a misurarsi con i nuovi modelli operativi che la
tecnologia impone;
- Favorire l'interazione culturale e progettuale con il
sistema privato, dando vita a momenti formativi e di
aggiornamento manageriale comuni;
- Mettere l'amministrazione in condizioni di poter
sostenere il confronto con le altre realtà pubbliche
dell'Unione europea.
In definitiva, la formazione del personale delle pubbliche
amministrazioni, preliminarmente, deve privilegiare obiettivi di
operatività, da conseguire nei seguenti campi:
- capacità dei dipendenti pubblici di operare in realtà
amministrative informatizzate;
- analisi delle procedure e dell'organizzazione, basata
anche sulle conoscenze quali-quantitative degli aggregati, con
l'introduzione della cultura del dato statistico;
- sviluppo di profili di managerialità capace di
progettare le attività, di valutare comparativamente i
risultati di gestione ed in grado di analizzare i costi e i
rendimenti;
- formazione della dirigenza per sostenere l'impatto con le
rappresentanze sindacali in sede decentrata;
- formazione del personale da adibire agli uffici per le
relazioni con il pubblico;
- favorire la diffusione dell'apprendimento delle lingue
straniere.
Tali processi di formazione mirata a dotare le
amministrazioni di personale che contribuisca alla loro migliore
organizzazione, non escludono altri interventi che specifiche
situazioni richiedano.”
2. CCNL dei Dirigenti
L'art. 15 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001
del personale con qualifica dirigenziale dell'Area 1 stabilisce:
“ART. 15 - LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI
- Nell'ambito dei processi di riforma della Pubblica
Amministrazione verso obiettivi di modernizzazione e di
efficienza/efficacia al servizio dei cittadini, la formazione
costituisce un fattore decisivo di successo e una leva
strategica fondamentale per gli apparati pubblici. Con
riferimento alla risorsa dirigenziale tale carattere diviene
più pregnante per la criticità del ruolo della dirigenza
nella realizzazione degli obiettivi predetti.
- In relazione alle premesse enunciate al comma 1, la
formazione e l'aggiornamento professionale dei dirigente sono
assunti dalle amministrazioni e dagli enti come metodo
permanente teso ad assicurare il costante adeguamento delle
competenze manageriali allo sviluppo del contesto culturale,
tecnologico e organizzativo di riferimento e a favorire il
consolidarsi di una cultura di gestione orientata al risultato
e all'innovazione.
- Gli interventi formativi, secondo le singole finalità,
hanno sia contenuti di formazione al ruolo, per sostenere
processi di mobilità o di ordinaria rotazione, sia contenuti
di formazione allo sviluppo, per sostenere processi di
inserimento in funzioni di maggiore criticità ovvero
emergenti nell'evoluzione dei processi di trasformazione.
- L'aggiornamento e la formazione continui costituiscono
l'elemento caratterizzante l'identità professionale del
dirigente, da consolidare in una prospettiva aperta anche alla
dimensione ed alle esperienze europee ed internazionali. Entro
tale quadro di riferimento culturale e professionale, gli
interventi formativi hanno, in particolare, l'obiettivo di
curare e sviluppare il patrimonio cognitivo necessario a
ciascun dirigente, in relazione alle responsabilità
attribuitegli, per l'ottimale utilizzo dei sistemi di gestione
delle risorse umane, finanziarie, tecniche e di controllo,
finalizzato all'accrescimento dell'efficienza/efficacia della
struttura e del miglioramento della qualità dei servizi resi.
- Ciascun ente o amministrazione, secondo i rispettivi
strumenti di bilancio e le specifiche sfere di autonomia e di
flessibilità organizzativa ed operativa, definisce
annualmente la quota delle risorse da destinare ai programmi
di aggiornamento e di formazione dei dirigenti tenendo conto
delle direttive governative in materia di formazione e delle
finalità e delle politiche che le sottendono, nonché delle
eventuali risorse aggiuntive dedicate alla formazione stessa
in attuazione del Patto sociale per lo sviluppo e
l'occupazione del 22-12-1998.
- Le politiche formative della dirigenza sono definite da
ciascun ente o amministrazione in conformità alle proprie
linee strategiche e di sviluppo. Le iniziative formative sono
realizzate, singolarmente o d'intesa con altri enti, anche in
collaborazione con Università, soggetti pubblici (quali la
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, la Scuola
centrale tributaria, etc.) o società private specializzate
nel settore. Le attività formative devono tendere, in
particolare, a rafforzare la sensibilità innovativa dei
dirigenti e la loro attitudine a gestire iniziative di
miglioramento volte a caratterizzare le strutture pubbliche in
termini di dinamismo e competitività.
- La partecipazione alle iniziative di formazione, inserite
in appositi percorsi formativi, anche individuali, viene
concordata dall'amministrazione con i dirigenti interessati ed
è considerata servizio utile a tutti gli effetti.
- Il dirigente può, inoltre, partecipare, senza oneri per
l'amministrazione, a corsi di formazione ed aggiornamento
professionale che siano, comunque, in linea con le finalità
indicate nei commi che precedono. A tal fine al dirigente può
essere concesso un periodo di aspettativa non retribuita per
motivi di studio della durata massima di tre mesi nell'arco di
un anno.
- Qualora l'amministrazione riconosca l'effettiva
connessione delle iniziative di formazione e aggiornamento
svolte dal dirigente ai sensi del comma 7 con l'attività di
servizio e l'incarico affidatogli, può concorrere con un
proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente
documentata.
3. CCNL del Personale del comparto Ministeri
L'art.26 del CCNL del personale del comparto Ministeri,
stabilisce:
“Art. 26 – Formazione
- Nell'ambito dei processi di riforma e modernizzazione
della pubblica amministrazione, la formazione costituisce una
leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei
dipendenti e per il necessario sostegno agli obiettivi di
cambiamento.
- L'attività formativa si realizza attraverso programmi di
addestramento, aggiornamento e qualificazione, secondo
percorsi formativi definiti in conformità delle linee di
indirizzo concordate nell'ambito della contrattazione
integrativa di cui all'art. 4, comma 3, lett.A, anche al fine
della riqualificazione del personale nell'ambito dei processi
di mobilità. La formazione del personale di nuova assunzione
si realizza mediante corsi teorico-pratici di intensità e
durata rapportate alle attività da svolgere, in base a
programmi definiti dall'Amministrazione ai sensi del comma
precedente.
- Le iniziative di formazione del presente comma riguardano
tutto il personale a tempo indeterminato, compreso il
personale in distacco sindacale. Il personale comandato o
fuori ruolo effettua la propria formazione nelle
amministrazioni di appartenenza salvo per i corsi della
lettera b). I dipendenti comandati o fuori ruolo in servizio
presso gli enti di nuova istituzione ovvero quelli provenienti
dagli enti disciolti, in attesa del relativo inquadramento
presso le amministrazioni di nuova destinazione, partecipano
ai programmi di formazione di queste ultime. I programmi
definiscono quali iniziative abbiano carattere obbligatorio e
quali facoltativo ed in particolare stabiliscono:
- i percorsi di qualificazione e di aggiornamento
professionale con esame finale collegati ai passaggi dei
dipendenti all'interno delle aree del sistema di
classificazione da una posizione economica all'altra;
- corsi di aggiornamento finalizzati all'obiettivo di
far conseguire agli operatori il più alto grado di
operatività ed autonomia in relazione alle funzioni di
assegnazione e che devono tener conto in particolare della
normativa vigente da applicare, delle caratteristiche
tecnologiche ed organizzative dell'ambiente di lavoro,
delle innovazioni introdotte nell'utilizzo delle risorse
umane, organizzative e tecnologiche.
Le attività di formazione di cui al presente comma si
concludono con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento
della professionalità del singolo dipendente, attestato
attraverso l'attribuzione di un apposito titolo da parte dei
soggetti che l'hanno attuata.”
- Nell' attuazione dei programmi delle suddette attività
formative, le amministrazioni si avvalgono della
collaborazione della Scuola Superiore della P.A., degli
Istituti e Scuole di formazione esistenti presso le
Amministrazioni stesse, delle Università e di altri soggetti
pubblici e società private specializzate nel settore. La
predisposizione dei programmi in materia di sistemi
informativi destinati al personale informatico sarà
realizzata ai sensi dell'art. 7, lett.e) del d.lgs. n. 39 del
1994.
- Per garantire le attività formative di cui al presente
articolo, le amministrazioni utilizzano le risorse disponibili
sulla base della direttiva del Dipartimento della Funzione
Pubblica n. 14/95 relativa alla formazione, nonché tutte le
risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge,
quali ad es. d.lgs. 39/1993, ovvero da particolari
disposizioni comunitarie.
- Il personale che partecipa alle attività di formazione
organizzate dall'Amministrazione è considerato in servizio a
tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico
dell'Amministrazione. I corsi sono tenuti, di norma, durante
l'orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla
sede di servizio al personale spetta il trattamento di
missione ed il rimborso delle spese di viaggio, ove ne
sussistano i presupposti. I corsi si svolgono, di regola, a
livello regionale e/o territoriale secondo le esigenze
organizzative, anche allo scopo di favorire la partecipazione
dei dipendenti e nel rispetto dei principi di cui al comma 7.
- L' Amministrazione individua i dipendenti che partecipano
alle attività di formazione sulla base di criteri generali
definiti ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera A) e
verificati ai sensi dell'art. 6, comma 3, in relazione alle
esigenze tecniche, organizzative e produttive dei vari uffici,
nonché di riqualificazione professionale del personale in
mobilità, tenendo conto anche delle attitudini personali e
culturali degli interessati e garantendo a tutti pari
opportunità di partecipazione, nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 61, lettera c) del d.lgs. n. 29 del 1993.
- Per figure professionali elevate e/o particolari ed in
caso di materie attinenti la specifica mansione svolta, è
prevista la possibilità , per i dipendenti, di frequentare
corsi specifici , anche non previsti dai programmi
dell'Amministrazione, su richiesta motivata dello stesso
dipendente, con permessi non retribuiti.
4. Accordo integrativo del CCNL per il personale del
Ministero della Giustizia
L'art.19 dell'Accordo integrativo del CCNL 1998-2001 per il
personale del Ministero della Giustizia sottoscritto il 5 aprile
2000 stabilisce:
“Art. 19 – Formazione
- In conformità ai principi dettati dall'art.26 del CCNL,
le parti contraenti riconoscono la necessità di dare il
massimo impulso alla formazione professionale dei lavoratori
per contribuire, da una parte, a migliorare il livello
professionale di ciascun dipendente e, dall'altra, ad
accrescere l'efficacia e l'efficienza del servizio giustizia
per i cittadini. La formazione professionale si svolge, di
norma, a livello territoriale.
- Queste finalità sono attuate sia attraverso
l'attivazione di un sistema formativo permanente di
aggiornamento e qualificazione di tutti i dipendenti, anche
avvalendosi di strumenti informativi e multimediali, sia
attraverso l'attivazione di percorsi formativi di
riqualificazione strettamente collegati ai passaggi,
all'interno dell'area di appartenenza, da una posizione
economica all'altra.
- I corsi di aggiornamento e qualificazione sono
finalizzati all'accrescimento della professionalità dei
dipendenti nonché, quando specifiche esigenze organizzative
lo richiedano, all'acquisizione delle cognizioni necessarie
per lo svolgimento di mansioni diverse, nell'ambito della
stessa posizione economica, nello stesso o in altro settore di
attività.
- Al fine di promuovere iniziative volte ad attuare le
direttive comunitarie per l'affermazione della pari dignità
delle persone sul lavoro, nei corsi di formazione è inserita
la materia delle pari opportunità.
- I percorsi di riqualificazione professionale finalizzati
ai passaggi dei dipendenti da una posizione economica ad
un'altra all'interno della stessa area si svolgono con le
modalità precisate all'articolo precedente anche avvalendosi
delle strutture previste dall'art. 26 del CCNL.
5. Decreto legislativo n.165/2001
L'art.7 co.4 del d.lgs 165/2001 stabilisce che:
“Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e
l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche
dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi
formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di
genere della pubblica amministrazione.”
6. Direttiva Ministro Funzione pubblica del 13/12/2001
La Direttiva sulla formazione e sulla valorizzazione del personale
delle Amministrazioni pubbliche del Ministro per la Funzione
pubblica costituisce il riferimento più recente in tema di
formazione nelle pubbliche amministrazioni. La Direttiva afferma
che:
“I cambiamenti in atto nelle pubbliche amministrazioni
richiedono la presenza di personale qualificato e aggiornato; da
un lato per garantire l'effettività delle riforme normative,
dall'altro per intervenire su eventuali meccanismi di esclusione e
demotivazione che possono derivare dai processi di innovazione.
Per questo è necessario istituire, se assenti, strutture dedicate
alla formazione e alla valorizzazione delle risorse umane, che
assicurino la pianificazione e la programmazione delle attività
formative: non solo per aumentare il rapporto percentuale tra
spesa per la formazione e monte retributivo, ma anche il numero di
destinatari e le ore di didattica. Da questo punto di vista,
l'impegno delle metodologie di formazione a distanza potrà
consentire di ampliare il numero dei destinatari e realizzare una
formazione continua che garantisca livelli minimi comuni di
conoscenze.
Poiché la formazione costituisce un processo complesso, che ha
come fine la valorizzazione del personale e il miglioramento dei
servizi pubblici, l'impegno delle amministrazioni nella gestione
della formazione dovrà essere particolarmente attento alla qualità
e all'efficacia.
La formazione ha di fronte tre sfide importanti:
- la domanda di nuove competenze, che scaturisce dalla
modernizzazione delle pubbliche amministrazioni e dalle
esigenze provenienti dalle imprese e dai cittadini, e la
necessità di meglio qualificare i profili attualmente
esistenti. Un'analisi aggiornata dei profili professionali
mancanti dovrà costituire la base dei programmi di formazione
e di riqualificazione del personale delle singole
amministrazioni;
- l'informatizzazione nella pubblica amministrazione e la
conseguente riorganizzazione delle amministrazioni,
nell'ottica di una maggiore trasparenza e di una migliore
organizzazione del lavoro;
- il processo di riforma della dirigenza, accompagnato da
un sistema dinamico e pluralista di offerta di alta formazione
continua, affinché si possa realizzare una integrazione con
il modello manageriale degli altri settori della società e
con la dirigenza degli altri Paesi europei.
La riqualificazione del personale, prevista dai contratti
collettivi dei diversi comparti, deve essere condotta alla luce
degli obiettivi di questa direttiva e, quindi, all'insegna
dell'efficienza e dell'efficacia, con la consapevolezza che la
formazione deve essere considerata come un vero e proprio
investimento di risorse e come tale gestita con attenzione e
responsabilità in tutte le sue fasi.”
Per quanto riguarda la responsabilità della gestione
della formazione, la Direttiva afferma che “Tutti i dirigenti
sono responsabili della gestione del personale e quindi della
formazione delle risorse umane”.
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