Legge finanziaria 2004 pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale
( Legge 24.12.2003 n° 350, G.U. 27.12.2003 )
LEGGE 24 dicembre 2003, n.350
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2004)"
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Risultati differenziali)
1. Per l'anno 2004, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta
determinato in termini di competenza in 54.600 milioni di euro, al netto di
7.396 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni
di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario
di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo
complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non
considerati nel bilancio di previsione per il 2004, resta fissato, in termini di
competenza, in 267.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2004.
2. Per gli anni 2005 e 2006 il livello massimo del saldo netto da finanziare del
bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della
presente legge, e' determinato, rispettivamente, in 53.600 milioni di euro ed in
43.000 milioni di euro, al netto di 3.572 milioni di euro per gli anni 2005 e
2006, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato e'
determinato, rispettivamente, in 327.000 milioni di euro ed in 315.000 milioni
di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2005 e 2006, il livello
massimo del saldo netto da finanziare e' determinato, rispettivamente, in 47.500
milioni di euro ed in 38.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso
al mercato e' determinato, rispettivamente, in 319.500 milioni di euro ed in
310.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto
delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o
ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, le maggiori entrate rispetto alle
previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la
riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la
copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per
fronteggiare calamita' naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela
della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero
riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi
indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
Art. 2.
(Disposizioni in materia di entrate)
1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, le parole da: "per i quattro periodi
successivi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
"per i cinque periodi d'imposta successivi l'aliquota e' stabilita nella
misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004
l'aliquota e' stabilita nella misura del 3,75 per cento".
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente
il regime speciale per gli imprenditori agricoli, come modificato dall'articolo
19, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: "anni dal 1998 al 2003"
sono sostituite dalle seguenti: "anni dal 1998 al 2004";
b) al comma 5-bis, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2004" sono
sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2005".
3. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991,
n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e
l'arrotondamento della proprieta' contadina, prorogato, da ultimo, al 31
dicembre 2003 dall'articolo 52, comma 22, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2004.
4. Per l'anno 2004 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra e'
esente da accisa. Per le modalita' di erogazione del beneficio si applicano le
disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n.
454, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole e forestali.
5. Per l'anno 2004 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388.
6. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 29, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) le attivita' di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice
civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione, ancorche' non svolte sul terreno, di
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni
e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole
e forestali";
b) dopo l'articolo 78 e' inserito il seguente:
"Art. 78-bis. - (Altre attivita' agricole) -
1. Per le attivita' dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre il
limite di cui all'articolo 29, comma 2, lettera b), il reddito relativo alla
parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell'ammontare
corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la
produzione insiste in proporzione alla superficie eccedente.
2. Per le attivita' dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,
valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati
nell'articolo 29, comma 2, lettera c), ottenuti prevalentemente dalla
coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, il reddito e'
determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni
registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto, conseguiti con tali attivita', il coefficiente di redditivita' del 15
per cento.
3. Per le attivita' dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma
dell'articolo 2135 del codice civile, il reddito e' determinato applicando
all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a
registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali
attivita', il coefficiente di redditivita' del 25 per cento.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti di cui
all'articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d), nonche' alle societa' in nome
collettivo ed in accomandita semplice.
5. Il contribuente ha facolta' di non avvalersi delle disposizioni di cui al
presente articolo. In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione del
reddito nel modo normale si esercitano con le modalita' stabilite dal
regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in
materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n.442, e successive
modificazioni";
c) all'articolo 85, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per le operazioni di
cui all'articolo 81, comma 1, lettera i), poste in essere dai soggetti che
svolgono le attivita' di cui all'articolo 29, eccedenti i limiti di cui al comma
2, lettera c), del predetto articolo, si applicano le percentuali di
redditivita' di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 78-bis. Le disposizioni del
presente comma non incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui alla
legge 7 aprile 2003, n. 80".
7. Dopo l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 34-bis. - (Attivita' agricole connesse) -
1. Per le attivita' dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi
di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, l'imposta sul valore
aggiunto e' determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili
in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione
forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.
2. Il contribuente ha facolta' di non avvalersi della disposizione del presente
articolo. In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione dell'imposta
nel modo normale si esercitano con le modalita' stabilite dal regolamento
recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di
imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive
modificazioni".
8. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma:
1) dopo la parola: "manipolazione," sono inserite le seguenti:
"conservazione, valorizzazione,";
2) le parole: ", nei limiti stabiliti alla lettera c)
dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 597," sono soppresse;
3) dopo la parola: "conferiti" e' inserita la seguente:
"prevalentemente";
4) le parole: "nei limiti della potenzialita' dei loro terreni" sono
soppresse;
b) il secondo comma e' abrogato.
9. All'onere derivante dal comma 8, stabilito in 16,9 milioni di euro per l'anno
2005 e 9,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
10. All'articolo 33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 4:
1) alla lettera a), le parole: "almeno del 9 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "almeno dell'8 per cento";
2) alla lettera b), le parole: "i ricavi o compensi del 2003 almeno del 4,5
per cento, nonche' il relativo reddito del 2003 almeno del 3,5 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "i ricavi o compensi minimi concordati per
il 2003 almeno del 5 per cento, nonche' il relativo reddito minimo concordato
riferito al 2003 almeno del 3,5 per cento";
3) alla lettera b), le parole: "un incremento non superiore al 5 per cento
dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili" sono sostituite
dalle seguenti: "un incremento non superiore al 10 per cento dei ricavi o
compensi annotati nelle scritture contabili, con una sanzione pari al 5 per
cento delle imposte correlate alla differenza tra i ricavi o i compensi
concordati e i predetti ricavi o compensi annotati nelle scritture
contabili";
b) al comma 6, le parole: "dal comma 4" sono sostituite dalle
seguenti: "dai commi 4 e 5";
c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'ammontare dei
maggiori ricavi o compensi, determinato ai sensi del comma 4, si applica,
tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero
soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra
l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle
cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato";
d) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
" 8. Per i periodi d'imposta soggetti a concordato preventivo,
relativamente al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, sono inibiti i poteri
spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui:
a) al primo comma, lettera d), secondo periodo, e secondo comma, lettere a), d)
e d-bis), dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
c) all'articolo 55, secondo comma, numero 3), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni";
e) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
"8-bis. Per i medesimi periodi d'imposta di cui al comma 8, relativamente
al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, sono preclusi gli atti di
accertamento qualora il maggiore reddito accertabile sia inferiore o pari al 50
per cento di quello dichiarato";
f) al comma 9, le parole: "non soddisfa la condizione" sono sostituite
dalle seguenti: "non soddisfa le condizioni"; al medesimo comma, la
lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) gli obblighi di documentazione riprendono dal periodo d'imposta
successivo a quello nel quale non sono state soddisfatte le condizioni di cui al
comma 4";
g) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
" 11. La sospensione dell'esercizio dell'attivita', ovvero della licenza o
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita', prevista dall'articolo 12,
comma 2, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, e' disposta dal
direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, per un periodo da quindici
giorni a due mesi, qualora nei riguardi dei contribuenti che non hanno aderito
al concordato siano constatate, in tempi diversi, tre distinte violazioni
dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in
giorni diversi nel corso di un quinquennio; in deroga all'articolo 19, comma 7,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di
sospensione e' immediatamente esecutivo. La disposizione di cui al presente
comma non si applica se i corrispettivi non documentati sono complessivamente
inferiori a 50 euro. Il presente comma non si applica alle violazioni constatate
prima della data di entrata in vigore del presente decreto";
h) al comma 12, lettera b), le parole: "importo superiore a 5.154.569,00
euro" sono sostituite dalle seguenti: "importo superiore a
5.164.569,00 euro"; nel medesimo comma, alla lettera c), le parole:
"hanno titolo a regimi forfettari" sono sostituite dalle seguenti:
"si sono avvalsi dei regimi forfettari";
i) al comma 13, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del
modello di dichiarazione IVA annuale, per tutti i soggetti passivi di tale
imposta, sono definite le modalita' di separata indicazione delle cessioni di
beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consumatori
finali e di soggetti titolari di partita IVA";
l) al comma 14 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il periodo
precedente si applica solo con riferimento agli incrementi di cui al comma
4".
11. Per l'anno 2004 e' istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di
passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale e' pari ad 1 euro per passeggero
imbarcato ed e' versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva
riassegnazione per la parte eccedente 30 milioni di euro in un apposito fondo
istituito presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del rispettivo
traffico aeroportuale secondo i seguenti criteri:
a) il 20 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con
lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di
superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale
del sedime;
percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100
chilometri quadrati;
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumita' delle
persone e delle strutture, l'80 per cento del totale per il finanziamento di
misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalita' e al
potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali
stazioni ferroviarie.
12. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, commi 3 ed 11, dopo le parole: "l'anno 2003", sono
inserite le seguenti: "e per l'anno 2004";
b) all'articolo 16, comma 6, dopo le parole: "30 aprile 2004" sono
inserite le seguenti: ", salvo che il contribuente non presenti istanza di
trattazione";
c) all'articolo 19, comma 3, le parole: "31 dicembre 2003" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004";
d) all'articolo 21, comma 3, le parole: "31 dicembre 2003" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004";
e) all'articolo 21, comma 6, le parole: "31 dicembre 2003" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004".
13. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, sono prorogate fino al 31 dicembre 2004.
14. All'articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze del 23 marzo 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1998, le parole:
"10%" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento". La
presente disposizione si applica anche ai successivi decreti che definiscono la
percentuale da fissare per analoga esigenza.
15. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica
dell'amianto, compete, per le spese sostenute nell'anno 2004, entro l'importo
massimo di 60.000 euro, per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti
a carico del contribuente; si applicano, per il resto, le disposizioni di cui al
comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni. Per i medesimi interventi e' data facolta' ai comuni di prevedere
la riduzione, fino all'esenzione, della tassa per la occupazione di spazi ed
aree pubbliche per l'esecuzione delle opere, e di ridurre al 50 per cento gli
oneri correlati al costo di costruzione.
16. All'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole:
"31 dicembre 2003" e: "30 giugno 2004" sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "31 dicembre 2004" e: "30 giugno
2005" e le parole da: "aliquota del 36 per cento" fino alla fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: "aliquota del 41 per cento del
valore degli interventi eseguiti, che compete in misura pari al 25 per cento del
prezzo dell'unita' immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o
di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 60.000 euro".
17. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole:
"prorogata da ultimo al 31 dicembre 2000 dall'articolo 7, comma 3, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' ulteriormente prorogata al 31 dicembre
2003" sono sostituite dalle seguenti: "e' stabilita sino al 31
dicembre 2004".
18. Sono confermate per l'anno 2004 le disposizioni in materia di
compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'IRPEF di cui
all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
19. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1°
agosto 2002, n. 166, e' prorogato al 31 dicembre
2004. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede nel
limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro per il 2004.
20. All'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), sesto periodo, le parole: "31 marzo 2003"
sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2004";
b) al comma 1, lettera b), settimo periodo, le parole: "Il Governo presenta
al Parlamento entro il 30 aprile 2003" sono sostituite dalle seguenti:
"; il Governo presenta al Parlamento entro i successivi trenta
giorni";
c) al comma 1, lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se
la scadenza del 30 settembre 2004 non e' rispettata, la Commissione e' sciolta,
tutti i suoi membri decadono e il Governo riferisce al Parlamento, non oltre il
31 ottobre 2004, i motivi per i quali non ha ritenuto di proporre al Parlamento
l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione con particolare riferimento ai
principi costituzionali dell'autonomia finanziaria di entrata e di spese dei
comuni, delle province, delle citta' metropolitane e delle regioni e della loro
compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al loro
territorio".
21. Fino al 31 dicembre 2004 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle
addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1
dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati;
gli effetti decorrono, in ogni caso, a decorrere dal periodo d'imposta
successivo alla predetta data.
22. Nelle more del completamento dei lavori dell'Alta Commissione di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nelle
regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema di tassa
automobilistica e di IRAP in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in
materia dalla normativa statale, l'applicazione della tassa opera, a decorrere
dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino al
periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007, sulla base di quanto
stabilito dalle medesime disposizioni nonche', relativamente ai profili non
interessati dalle predette disposizioni, sulla base delle norme statali che
disciplinano il tributo.
23. Entro il periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007, le regioni di
cui al comma 22 provvedono a rendere i loro ordinamenti legislativi in tema di
tassa automobilistica conformi alla normativa statale vigente in materia.
24. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le
parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2005".
25. Nell'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole:
"chiuso entro il 31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti:
"chiuso entro il 31 dicembre 2002". L'imposta sostitutiva dovuta in
base alle disposizioni di cui al presente comma deve essere versata in tre rate
annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi,
rispettivamente secondo i seguenti importi: 50 per cento nel 2004, 25 per cento
nel 2005 e 25 per cento nel 2006.
26. Le disposizioni previste dagli articoli 17, 18 e 20 della legge 21 novembre
2000, n. 342, possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti
dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre
2003. In questo caso la misura dell'imposta sostitutiva del 19 per cento e'
ridotta al 12 per cento e quella del 15 per cento e' ridotta al 9 per cento.
L'imposta sostitutiva dovuta in base alle disposizioni di cui al presente comma
deve essere versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il
termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente
secondo i seguenti importi: 50 per cento nel 2004, 25 per cento nel 2005 e 25
per cento nel
2006. L'applicazione dell'imposta sostitutiva deve essere richiesta nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui e' effettuato
l'affrancamento dei valori. All'articolo 4 del decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
" 3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o
controllo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di
amministrazione, direzione o controllo presso la societa' bancaria conferitaria
o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo
presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione,
direzione o controllo presso la societa' bancaria conferitaria".
27. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 25 e 26 del
presente articolo si fa riferimento, per quanto compatibili, alle modalita'
stabilite, rispettivamente, dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 13 aprile 2001, n. 162, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 22 ottobre 2001, n. 408.
28. All'articolo 11, comma 1-bis, secondo periodo, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, dopo le parole: "reddito complessivo" sono inserite le
seguenti: ", diminuito degli eventuali citati redditi di terreni e da
abitazione principale,".
29. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, gli interventi di cui
all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere oggetto di
affidamento ad imprese individuali, anche in deroga alla normativa vigente.
L'importo degli interventi non puo' essere superiore a 15.000 euro.
30. Nell'ipotesi di piani attuativi di iniziativa privata, comunque denominati,
le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, si applicano, in ogni caso, a seguito della sottoscrizione della
convenzione con il soggetto attuatore.
31. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive
modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni
sportive dilettantistiche si applicano anche alle associazioni bandistiche e
cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente
riconosciute senza fini di lucro.
32. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma
5, lettera b), n. 2), sono aggiunte le seguenti parole:
", fatta salva la facolta' del rinnovo dei contratti fino alla revisione
del sistema delle concessioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112, e comunque non oltre il 30 giugno 2004, previa verifica della sussistenza
di ragioni di convenienza e di pubblico interesse".
33. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i
termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli
immobili, che scadono il 31 dicembre 2003, sono prorogati al 31 dicembre 2004,
limitatamente alle annualita' di imposta 1999 e successive.
34. All'articolo 47, comma 10, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, le parole: "trenta unita'" sono sostituite dalle seguenti:
"33 unita'".
35. Per garantire con carattere di continuita' le esigenze di monitoraggio degli
andamenti di finanza pubblica e il completamento del processo di
razionalizzazione dei relativi servizi, nonche' per la prosecuzione dell'attivita'
della struttura interdisciplinare prevista dall'articolo 73, comma 1, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, comma 10, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e' determinata, a decorrere
dall'anno 2004, in 2,7 milioni di euro annui.
36. All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera
f) e' sostituita dalla seguente:
"f) le indennita', i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti
dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di
pubbliche funzioni, sempreche' le prestazioni non siano rese da soggetti che
esercitano un'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1, e non siano
state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale, nonche' i compensi
corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli
esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge
devono essere riversati allo Stato;".
37. All'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole:
"conseguente alla" sono sostituite dalle seguenti:
"anche a seguito della"; nello stesso comma, dopo le parole:
"relativi ai rimborsi ed ai recuperi" sono inserite le seguenti:
", anche mediante iscrizione a ruolo,".
38. Allo scopo di promuovere la diffusione della cultura italiana e di sostenere
lo sviluppo delle attivita' di ricerca e studio e' autorizzata la spesa di
100.000 euro per l'anno
2004. Le disponibilita' di cui al presente comma sono destinate prioritariamente
all'erogazione di contributi, anche in forma di crediti di imposta, a favore
degli istituti di cultura di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, per la
costruzione della propria sede principale. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni attuative del
presente comma. Lo schema di decreto e' trasmesso al Parlamento per
l'espressione del parere delle competenti Commissioni.
39. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, dopo la
parola: "imprese" sono inserite le seguenti:
"produttrici o" e dopo la parola: "distributrici", sono
inserite le seguenti: "compresi i grossisti".
40. Il numero 103) della parte III della Tabella A, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso
di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese
poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica fornita ai clienti
grossisti di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi
direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere
successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la
produzione di energia elettrica".
41. Per i fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi di
cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'imposta comunale sugli
immobili prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' dovuta,
in ogni caso, con decorrenza dal 1° gennaio 2003 sulla base della rendita
catastale attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione, sempre che
la data di ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato e' comunque
utilizzato sia antecedente. Il versamento dell'imposta relativo a dette
annualita' e' effettuato a titolo di acconto, salvo conguaglio, in due rate di
uguale importo entro i termini ordinari di pagamento dell'imposta per l'anno
2004, in misura pari a 2 euro per ogni metro quadrato di opera edilizia
regolarizzata per ogni anno di imposta.
42. Le misure dei canoni, proventi, diritti erariali e indennizzi per
l'utilizzazione di beni immobili del demanio o del patrimonio indisponibile
dello Stato, richiesti sulla base dell'articolo 12, comma 5, del decreto-legge
27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno
1990, n. 165, hanno carattere di definitivita' per il periodo intercorrente tra
il 1° gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, nonche' dei seguenti atti legislativi di settore: decreto legislativo 12
luglio 1993, n. 275, legge 5 gennaio 1994, n. 36, legge 5 gennaio 1994, n. 37,
legge 23 dicembre 1994, n. 724.
43. Fatte salve le competenze conferite alle regioni ai sensi della normativa
vigente, resta sestuplicata dal 1° gennaio 1990 alla data di entrata in vigore
della presente legge, la misura dei canoni di cui all'articolo 14, primo comma,
del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° dicembre 1981, n. 692.
44. Le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, si applicano, con le medesime modalita' ivi rispettivamente indicate, anche
relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale
le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003, effettuando il
versamento entro il 16 marzo 2004 e secondo le seguenti ulteriori disposizioni:
a) per i soli soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
hanno gia' effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi ed
adempimenti tributari ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della predetta legge n.
289 del 2002, ferma restando la rateizzazione dell'eccedenza, il versamento da
effettuare entro il 16 marzo 2004 e' pari:
1) all'intero importo dovuto, fino a concorrenza, con un minimo rispettivamente
di 100 e 200 euro, della somma di 3.000 euro per le persone fisiche e di 6.000
euro per gli altri soggetti, se i versamenti gia' effettuati sono inferiori a
tali somme;
2) al dieci per cento di quanto dovuto, con un minimo di 100 euro per le persone
fisiche e 200 euro per gli altri soggetti, se i versamenti gia' effettuati sono
pari o superiori alle predette somme di 3.000 e 6.000 euro;
b) la presentazione della dichiarazione integrativa in forma riservata ai sensi
del comma 4 del predetto articolo 8 non e' consentita ai soggetti che hanno
omesso la presentazione delle dichiarazioni relative a tutti i periodi d'imposta
di cui al comma 1 del medesimo articolo, nonche' al periodo di imposta in corso
al 31 dicembre 2002;
c) non possono avvalersi delle disposizioni degli articoli 7 e 8 della citata
legge n. 289 del 2002, i soggetti che hanno effettuato la definizione automatica
per gli anni pregressi di cui all'articolo 9 della medesima legge;
d) i contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo
9 della legge n. 289 del 2002, presentano, a pena di nullita', una dichiarazione
concernente tutti i periodi d'imposta per i quali le relative dichiarazioni sono
state presentate entro il 31 ottobre 2003;
e) le definizioni ed integrazioni non possono essere effettuate dai soggetti ai
quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, e' stato notificato
processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di
accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto
ovvero dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche' invito al
contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218, relativamente ai quali non e' stata perfezionata la definizione ai sensi
dei commi 48 e
49. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, relativamente ai redditi oggetto di definizione o integrazione,
ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente
legge, la definizione o integrazione e' ammessa a condizione che il contribuente
versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione o
l'integrazione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione
delle sanzioni e degli interessi; non si fa luogo a rimborso di quanto gia'
pagato;
f) per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni del presente
comma, si applica l'articolo 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
g) i contribuenti che hanno presentato successivamente al 31 ottobre 2003 una
dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente comma sulla base delle
dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facolta' di cui al
periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle
dichiarazioni integrative presentate.
45. Le disposizioni dell'articolo 9-bis, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, si applicano ai pagamenti delle imposte e delle ritenute dovute
alla data di entrata in vigore della presente legge, ed il relativo versamento
e' effettuato entro il 16 marzo 2004, ovvero, per i ruoli emessi, alla scadenza
prevista per legge.
Qualora gli importi da versare ai sensi del presente comma, in applicazione del
comma 1 del citato articolo 9-bis, eccedano, per le persone fisiche, la somma di
3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi
eccedenti possono essere versati in tre rate con le modalita' stabilite con il
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1,
comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, come modificato
dall'articolo 34, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
46. Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a
condizione che non sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione della
maggiore imposta alla data di entrata in vigore della presente legge, si
applicano anche relativamente agli atti pubblici formati, alle scritture private
autenticate e alle scritture private registrate fino al 30 settembre 2003, alle
denunce e alle dichiarazioni presentate entro tale ultima data, nonche'
all'adempimento delle formalita' omesse per le quali alla data di entrata in
vigore della presente legge sono decorsi i relativi termini. La presentazione
delle istanze, il versamento delle somme dovute, l'adempimento delle formalita'
omesse, di cui allo stesso articolo 11, sono effettuati entro il 16 marzo 2004;
si applica, in particolare, l'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, della citata
legge n. 289 del 2002.
47. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, che si avvalgono delle disposizioni degli articoli 8 e 9 della stessa
legge n. 289 del 2002, anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31
ottobre 2003, procedono alla regolarizzazione delle scritture contabili di cui
al predetto articolo 14, anche con riferimento alle attivita' detenute
all'estero alla data del 31 dicembre 2002, secondo le seguenti disposizioni:
a) le variazioni ovvero le iscrizioni sono effettuate nell'inventario, nel
rendiconto ovvero nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2003, ovvero in quelli del
periodo di imposta in corso a tale data nonche' negli altri libri e registri
relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni;
b) nei casi di cui ai commi 4 e 5 del citato articolo 14, le attivita' ed i
maggiori valori iscritti si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a decorrere dal
terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre
2003, anche ai fini di quanto previsto dal comma 6 dello stesso articolo 14;
c) il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta e' effettuato entro il 16 marzo
2004.
48. Relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002, le
disposizioni dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano
anche agli avvisi di accertamento, agli atti di contestazione ed agli avvisi di
irrogazione delle sanzioni per i quali alla data di entrata in vigore della
presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del
ricorso, agli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i quali, alla predetta data, non e'
ancora intervenuta la definizione, nonche' ai processi verbali di constatazione
relativamente ai quali, alla medesima data, non e' stato notificato avviso di
accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio. Il pagamento delle somme
dovute e' effettuato entro il 16 marzo 2004; per i soli soggetti che, alla data
di entrata in vigore della presente legge, hanno gia' effettuato versamenti
utili per la definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi
dell'articolo 15 della predetta legge n. 289 del 2002, ferma restando la
rateizzazione dell'eccedenza, si applicano le disposizioni di cui al comma 44,
lettera a), numeri 1) e 2). Dalla data di entrata in vigore della presente legge
e fino al 18 marzo 2004 restano sospesi i termini per la proposizione del
ricorso avverso gli avvisi di accertamento, gli atti di contestazione e gli
avvisi di irrogazione delle sanzioni, di cui al primo periodo, nonche' quelli
per il perfezionamento della definizione di cui al citato decreto legislativo n.
218 del 1997, relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al medesimo
primo periodo.
49. Le disposizioni dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si
applicano anche alle liti fiscali pendenti, come definite dalla lettera a) del
comma 3 del medesimo articolo 16, alla data di entrata in vigore della presente
legge; si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 30
ottobre 2003, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Le somme dovute
sono versate entro il 16 marzo
2004. Dette somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei
rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se
le somme dovute superano i 50.000 euro. L'importo della prima rata e' versato
entro il predetto termine del 16 marzo
2004. Gli interessi legali sono calcolati dal 17 marzo 2004 sull'importo delle
rate successive.
50. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle disposizioni degli articoli
7, 8, 9, 9-bis, 11, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche'
quelli per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste
dai predetti articoli, sono rideterminati, rispettivamente, con decreti del
Ministero dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle
entrate, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 24
giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
n. 212, come modificato dall'articolo 34, comma 1, lettera b), del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326.
51. Per i soggetti che, anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, hanno gia' effettuato versamenti utili per la
definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi degli articoli 7, 8, 9
e 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e intendono avvalersi, ai sensi
dell'articolo 34 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, delle medesime
definizioni relativamente ad altri periodi di imposta, ovvero ad altro settore
impositivo, nonche' a diversi avvisi di accertamento, atti di contestazione,
avvisi di irrogazione delle sanzioni, inviti al contraddittorio di cui agli
articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e processi
verbali di constatazione, si applicano le disposizioni di cui al comma 44,
lettera a), numeri 1) e 2).
52. Ai fini del concordato preventivo di cui all'articolo 33 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e
professioni che hanno dichiarato, relativamente al periodo d'imposta in corso al
1° gennaio 2001, ricavi o compensi inferiori a quelli risultanti
dall'applicazione degli studi di settore, ovvero dei parametri, non sono tenuti
ad assolvere le relative imposte, come previsto dal comma 5 dello stesso
articolo 33, a condizione che provvedano alla definizione del periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2002 ai sensi del comma 44; resta comunque fermo
l'obbligo di applicare le percentuali di incremento dei ricavi o dei compensi, e
dei redditi, previste dal citato articolo 33, sulla base dei ricavi o dei
compensi adeguati a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore,
ovvero dei parametri.
53. Il comma 22 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e'
sostituito dal seguente:
" 22. Con decreto interministeriale, da emanare entro il 30 giugno 2004,
sono assicurate maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di euro, a
decorrere dal 1° gennaio
2004. In caso di mancata adozione entro il predetto termine del 30 giugno 2004
del decreto di cui al primo periodo, i canoni per la concessione d'uso sono
rideterminati, con effetto dal 1° gennaio 2004, nella misura prevista dalle
tabelle allegate al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5
agosto 1998, n. 342, rivalutate del trecento per cento".
54. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo il comma 2-ter
sono inseriti i seguenti:
"2-quater. Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui
all'articolo 2435 del codice civile puo' essere effettuato mediante trasmissione
telematica o su supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti negli
albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti
della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della
societa'.
2-quinquies. Il professionista che ha provveduto alla trasmissione di cui al
comma 2-quater attesta che i documenti trasmessi sono conformi agli originali
depositati presso la societa'. La societa' e' tenuta al deposito degli originali
presso il registro delle imprese su richiesta di quest'ultimo. Gli iscritti agli
albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di
firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti della societa', possono
richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli altri atti
societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge
non richieda espressamente l'intervento di un notaio".
55. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "Birra: lire 2.710 per ettolitro e per grado-Plato" sono
sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 1,59 per ettolitro e per
grado-Plato";
b) le parole: "Prodotti intermedi: lire 87.000 per ettolitro" sono
sostituite dalle seguenti: "Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per
ettolitro";
c) le parole: "Alcole etilico: lire 1.146.600 per ettolitro anidro"
sono sostituite dalle seguenti: "Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro
anidro".
56. Le maggiori entrate di cui al comma 55, derivanti dall'aumento dell'aliquota
di accisa e dal conseguente incremento del gettito dell'imposta sul valore
aggiunto, sono utilizzate a parziale copertura degli oneri recati dal terzo
periodo del comma 53 dell'articolo 3, nonche' per l'applicazione, per il periodo
di imposta in corso al 31 dicembre 2004 e per il periodo di imposta successivo,
e nel limite massimo di spesa di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni
interessati, delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, concernenti la deduzione forfettaria in favore degli
esercenti impianti di distribuzione di carburante.
57. A decorrere dal 1° gennaio 2003, all'articolo 13 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera d),
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "reddito complessivo", ovunque ricorrono, sono
inserite le seguenti: ", al netto della deduzione prevista dall'articolo
10, comma 3-bis, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per
le relative pertinenze,";
b) al comma 1, le parole: "reddito concorrono" sono sostituite dalle
seguenti: "reddito complessivo, al netto della deduzione prevista
dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale e per le relative pertinenze, concorrono".
58. Nel quadro delle iniziative volte a definire le pendenze con i contribuenti,
e di rimborso delle imposte, l'Agenzia delle entrate provvede alla erogazione
delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi
presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventuale prescrizione
del diritto dei contribuenti.
59. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1999, n. 544, all'articolo 8, comma 1, le parole da: "previsti" fino
a: "cinquanta milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti:
"che effettuano spettacoli viaggianti, nonche' quelli che svolgono le altre
attivita' di cui alla tabella C allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che nell'anno solare precedente hanno
realizzato un volume di affari non superiore a cinquantamila euro".
60. All'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "dei soggetti convenzionati ai sensi dell'articolo 3,
commi 1 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n.
322" sono inserite le seguenti:
"nonche' dei soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, lettere
a), b) ed e), del medesimo decreto,";
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero, per i predetti
soggetti incaricati, ad una somma pari al dieci per cento della sanzione minima
prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241".
61. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, all'articolo 3, dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:
"3-ter. Ai soggetti di cui al comma 3 incaricati della trasmissione
telematica delle dichiarazioni spetta un compenso, a carico del bilancio dello
Stato, di euro 0,5 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa mediante il
servizio telematico Entratel. Il compenso non costituisce corrispettivo agli
effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Le modalita' di corresponsione dei
compensi sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
La misura del compenso e' adeguata ogni anno, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze con l'applicazione di una percentuale pari alla
variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati rilevata dall'ISTAT nell'anno precedente".
62. A decorrere dall'anno 2004, con i decreti di cui al comma 8 dell'articolo 21
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono assicurate ulteriori maggiori entrate
annue pari a 650 milioni di euro.
63. A decorrere dal 1° gennaio 2004, ai soli fini delle imposte di registro,
ipotecarie e catastali, i moltiplicatori previsti dal comma 5 dell'articolo 52
del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rivalutati
nella misura del 10 per cento.
64. All'articolo 14, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole:
"50 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti:
"100 milioni di euro".
65. Al comma 38 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le
parole: "degli utili distribuiti" sono sostituite dalle seguenti:
"dei proventi cui al comma 37", dopo le parole: "la provincia di
Lecco," sono inserite le seguenti: "la provincia di Varese" e
sono soppresse le seguenti: ", la camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Como, la camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Lecco".
66. Il termine di cui all'articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, come modificato dall'articolo 52, comma 24, lettera a), della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e' differito, limitatamente alle somme dovute per
contributi, al 30 giugno 2005.
67. Su tutte le medicazioni avanzate atte alla cura di piaghe da decubito e
ulcere cutanee croniche, con particolare riferimento agli idrogeli, idrogeli in
forma di placche, arginati, schiume di poliuretano, film semipermeabili,
medicazioni antisettiche a base di argento, medicazioni non aderenti con
antisettico, si applica l'aliquota IVA nella misura del 4 per cento. L'efficacia
delle disposizioni del presente comma e' subordinata, ai sensi dell'articolo 88,
paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva
approvazione da parte della Commissione europea.
68. All'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 14-bis e'
inserito il seguente:
"14-bis.
1. L'efficacia delle disposizioni del comma 14-bis e' subordinata, ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea,
alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea".
69. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge
20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto
per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e' ridotta di
80 milioni di euro annui a decorrere dal 2004.
70. Sono abrogati i commi 6, 9, 11 e 24 dell'articolo 32 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326.
Art. 3.
(Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento
di amministrazioni ed enti pubblici)
1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica per il triennio 2004-2006 garantendo che il fabbisogno
finanziario, riferito alle universita' statali, ai dipartimenti e a tutti gli
altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente
generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a
consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 4 per cento per ciascun
anno. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca procede
annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per
ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane,
tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse
e delle esigenze di razionalizzazione del sistema universitario, garantendo
l'equilibrata distribuzione delle opportunita' formative e tenendo conto delle
necessita' relative ai corsi di laurea di nuova istituzione e all'articolazione
su piu' sedi dell'attivita' didattica.
2. Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'Agenzia spaziale italiana
(ASI), l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e l'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA)
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il
triennio 2004-2006 garantendo che il fabbisogno finanziario da essi
complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno
determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 5 per cento
per ciascun anno. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e delle attivita' produttive,
procede annualmente alla determinazione del fabbisogno programmato per ciascun
ente.
3. Gli enti pubblici di ricerca possono stipulare accordi di programma,
impegnando anche risorse proprie, con imprese pubbliche e private, ivi comprese
le piccole e medie imprese, per sviluppare ricerche nei settori ad alta
tecnologia e su temi di interesse strategico per le industrie del Paese,
prevedendo anche l'interscambio di conoscenze per favorire la realizzazione di
tali programmi e attivita'.
4. Le strutture universitarie specialistiche operanti nei settori strategici per
la diffusione del diritto europeo possono promuovere accordi di programma con
enti e imprese pubblici e privati, ivi comprese le piccole e medie imprese, al
fine di sviluppare programmi didattici e di ricerca per la formazione di nuove
figure professionali e manageriali nei settori di interesse strategico per
l'attuazione delle politiche comunitarie e per l'internazionalizzazione delle
imprese.
5. Non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario annuale
dell'ASI, i pagamenti relativi alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia
spaziale europea (ESA), in quanto correlati ad accordi internazionali, nonche' i
pagamenti per programmi in collaborazione con la medesima ESA e programmi
realizzati con leggi speciali, ivi compresa la partecipazione al programma
"Sistema satellitare di navigazione globale GNSS-Galileo", ai sensi
della legge 29 gennaio 2001, n. 10, e dell'articolo 15, comma 2, del decreto
legislativo 4 giugno 2003, n. 128.
6. Ai fini della determinazione del fabbisogno finanziario per il 2004 del CNR,
si tiene conto degli istituti confluiti e di quelli fuoriusciti dal CNR medesimo
ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 5, del decreto legislativo 4 giugno 2003,
n. 127.
7. Il fabbisogno finanziario annuale di cui ai commi 1 e 2 e' incrementato degli
oneri contrattuali del personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di
competenze arretrate.
8. Per l'anno 2004 e' istituito un Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro per
provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni
internazionali di pace.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento
copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo di cui al comma 8 e di
esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.
10. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 23, comma 5, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere alla estinzione dei debiti
pregressi nei confronti di enti, societa', persone fisiche, istituzioni ed
organismi vari, sono autorizzate le seguenti spese:
a) 100 milioni di euro per l'anno 2004 e 150 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2005 e 2006 per i debiti contratti dall'ex Ministero delle finanze per le
attivita' svolte fino al 31 dicembre 2000;
b) 171 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per i debiti
contratti dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza,
per le attivita' svolte fino al 31 dicembre 2003.
11. Gli importi di cui al comma 10 sono iscritti in specifici fondi,
rispettivamente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e del Ministero dell'interno, per essere assegnati nel corso della
gestione alle unita' previsionali di base interessate, con decreti dei
rispettivi Ministri, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonche'
alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
12. Al fine di provvedere all'estinzione delle anticipazioni effettuate per
spese di giustizia da Poste italiane Spa fino al 31 dicembre 2002, e'
autorizzata la spesa di 823 milioni di euro.
13. Ai fini e per gli effetti del primo comma dell'articolo 6 del Trattato
Lateranense tra la Santa Sede e l'Italia, reso esecutivo dalla legge 27 maggio
1929, n. 810, e' autorizzata la spesa massima di 25 milioni di euro per l'anno
2004 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, da iscrivere in apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Le modalita', i criteri e l'entita' delle
erogazioni a favore dei soggetti creditori sono definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
14. Per le finalita' di controllo, trasparenza e contenimento della spesa
pubblica, la Banca d'Italia trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze
le informazioni in merito alle operazioni finanziarie poste in essere da singole
amministrazioni pubbliche con istituzioni creditizie e finanziarie, secondo
modalita' e tempi indicati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la stessa Banca d'Italia.
15. Per le medesime finalita' di cui al comma 14, all'atto del perfezionamento
di operazioni finanziarie da parte di amministrazioni pubbliche con onere di
ammortamento a totale carico dello Stato, l'istituto finanziatore e' tenuto a
darne comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, indicando il
beneficiario, l'importo dell'operazione finanziaria e il relativo piano di
rimborso, secondo modalita' e tempi definiti con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione bancaria italiana.
16. Ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le regioni a
statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli
articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione delle societa' di capitali
costituite per l'esercizio di servizi pubblici, possono ricorrere
all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Le regioni a
statuto ordinario possono, con propria legge, disciplinare l'indebitamento delle
aziende sanitarie locali ed ospedaliere e degli enti e organismi di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, solo per
finanziare spese di investimento.
17. Per gli enti di cui al comma 16 costituiscono indebitamento, agli effetti
dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, l'assunzione di mutui,
l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni di flussi futuri di
entrata non collegati a un'attivita' patrimoniale preesistente e le
cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all'85 per cento del
prezzo di mercato dell'attivita' oggetto di cartolarizzazione valutato da
un'unita' indipendente e specializzata. Costituiscono, inoltre, indebitamento le
operazioni di cartolarizzazione accompagnate da garanzie fornite da
amministrazioni pubbliche e le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti
vantati verso altre amministrazioni pubbliche. Non costituiscono indebitamento,
agli effetti del citato articolo 119, le operazioni che non comportano risorse
aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla
normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidita' e di effettuare
spese per le quali e' gia' prevista idonea copertura di bilancio. Modifiche alle
predette tipologie di indebitamento sono disposte con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT, sulla base dei criteri definiti
in sede europea.
18. Ai fini di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione,
costituiscono investimenti:
a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione
straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che
non residenziali;
b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la
manutenzione straordinaria di opere e impianti;
c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi
di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
e) l'acquisizione di aree, espropri e servitu' onerose;
f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della
facolta' di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi
ordinamenti;
g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione
degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore
delle pubbliche amministrazioni;
h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di
lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni
funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi
pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione
degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata.
In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario
di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici
attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi
finalita' pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.
19. Gli enti e gli organismi di cui al comma 16 non possono ricorrere
all'indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla
ricapitalizzazione di aziende o societa' finalizzata al ripiano di perdite. A
tale fine l'istituto finanziatore, in sede istruttoria, e' tenuto ad acquisire
dall'ente l'esplicazione specifica sull'investimento da finanziare e
l'indicazione che il bilancio dell'azienda o della societa' partecipata, per la
quale si effettua l'operazione, relativo all'esercizio finanziario precedente
l'operazione di conferimento di capitale, non presenta una perdita di esercizio.
20. Le modifiche alle tipologie di cui ai commi 17 e 18 sono disposte con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT.
21. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e nel quadro del
coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 119 e 120 della
Costituzione, le disposizioni dei commi da 16 a 20 si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' agli
enti e agli organismi individuati nel comma 16 siti nei loro territori.
22. Al fine di accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi previsti
dalla legge 29 marzo 2001, n. 137, il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro e' autorizzato a stipulare apposite convenzioni con
societa' direttamente controllate dallo Stato o con enti pubblici, con le quali
affidare l'istruttoria delle domande presentate ai sensi della citata legge n.
137 del 2001, dietro pagamento dei costi documentati e di una commissione per la
gestione.
23. All'onere derivante dall'applicazione del comma 22, pari a 2 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle risorse accantonate nel fondo di cui all'articolo 49, comma 2, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289.
24. Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 15 ottobre 1991, n. 344,
relative all'aumento degli importi delle provvidenze economiche previste dalla
legge 26 dicembre 1981, n. 763, in favore dei profughi italiani, gia' prorogate
al 31 dicembre 1997 dalla legge 13 luglio 1995, n. 295, e al 31 dicembre 2000
dalla legge 8 aprile 1998, n. 89, continuano ad applicarsi a decorrere dal 1°
gennaio 2001. A tale fine, e' autorizzata la spesa massima di 1.464.000 euro per
il 2004 e di 869.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
25. Fino al 31 dicembre 2003, la determinazione degli importi dell'IVA da
rimborsare alle regioni a statuto ordinario e agli enti locali interessati ai
sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, e
dell'articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' effettuata al
lordo delle quote dell'IVA spettanti alle regioni a statuto ordinario in base
alla normativa vigente. E' autorizzata la spesa di 282 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per ristorare i predetti enti territoriali
dei maggiori oneri sostenuti nel triennio 2001-2003 in cui il rimborso e' stato
operato al netto delle suddette quote di compartecipazione.
26. Per le regioni a statuto speciale, per le province autonome di Trento e di
Bolzano e per gli enti locali dei rispettivi territori restano ferme le vigenti
modalita' di determinazione dei rimborsi di cui al comma 25.
27. Per l'anno 2004 il contributo spettante alle unioni di comuni e'
incrementato di 20 milioni di euro. L'incremento e' riservato alle unioni di
comuni che abbiano effettivamente attivato l'esercizio associato di servizi.
28. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, hanno facolta' di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore
realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per
spese, aventi carattere non permanente, connesse alle finalita' di cui
all'articolo 187, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.
29. I compensi che gli enti locali, ai sensi dell'articolo 18 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ripartiscono, a titolo di
incentivo alla progettazione, nella misura non superiore al 2 per cento
dell'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro, si intendono al lordo di
tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di
oneri accessori a carico degli enti stessi.
30. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell'economia e delle finanze,
limitatamente all'anno 2004, e' autorizzato a concedere alle regioni a statuto
ordinario anticipazioni, da accreditare sulle contabilita' speciali di cui
all'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le
tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 95 per cento delle somme
previste per ciascuna regione a statuto ordinario a titolo di IRAP e di
addizionale regionale all'IRPEF, quali risultano dalla deliberazione del CIPE
per l'anno 2004, nonche' a titolo di compartecipazione all'IVA, quali risultano
dalla proposta formulata, per lo stesso anno 2004, dal Ministero dell'economia e
delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del citato decreto legislativo
n. 56 del 2000.
31. Limitatamente all'anno 2004, il Ministero dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a concedere alle regioni Sicilia e Sardegna anticipazioni nella
misura pari al 95 per cento delle somme previste per ciascuna regione a titolo
di IRAP, addizionale regionale all'IRPEF e Fondo sanitario nazionale di parte
corrente, quali risultano dalla deliberazione del CIPE per il medesimo anno.
32. Ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo previsto a carico dello
Stato dall'Accordo tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6
settembre 2001, restano fermi gli adempimenti a carico delle regioni, di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, all'articolo 52, comma 4,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e agli articoli 48 e 50 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n.
326. Nei confronti delle regioni per le quali sia verificato il mancato rispetto
dei predetti adempimenti resta fermo l'obbligo del ripristino del livello del
finanziamento corrispondente a quello previsto dall'Accordo tra Governo, regioni
e province autonome di Trento e di Bolzano del 3 agosto 2000, come integrato
dall'articolo 85, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
33. Nelle more della deliberazione del CIPE e della proposta di decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4 dell'articolo 2 del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, nonche' della stipula di specifico
Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano,
concernente la definizione del procedimento di verifica degli adempimenti
regionali, di cui al comma 32, le anticipazioni sono commisurate al livello del
finanziamento corrispondente a quello previsto dall'Accordo tra Governo, regioni
e province autonome di Trento e di Bolzano del 3 agosto 2000, di cui al comma
32.
34. Sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi che dovessero
rendersi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle
regioni per gli esercizi successivi.
35. I trasferimenti erariali per l'anno 2004 in favore di ogni singolo ente
locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31, comma
1, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n.
289. Per l'anno 2004, l'incremento annuale delle risorse, pari a 180 milioni di
euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione alla base
di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e' distribuito in misura del 50 per cento del totale in favore dei comuni
di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244,
e per il restante 50 per cento in favore della generalita' dei comuni.
36. Per l'anno 2004 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e'
concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, fino ad un importo
complessivo di 50 milioni di euro, per le medesime finalita' dei contributi
attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti.
37. Le disposizioni di cui al comma 14 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, si applicano anche nei rapporti di debito e credito tra province
ovvero tra queste e lo Stato conseguenti ad errate attribuzioni di somme dovute
a titolo di imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore effettuate, negli anni 1999 e
2000, dai concessionari della riscossione.
38. Al comma 14 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le
parole: "31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2003".
39. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e' istituito,
nell'ambito della unita' previsionale di base 6.1.1.2 -
Uffici all'estero, un fondo da ripartire per eventuali maggiori esigenze per
consumi intermedi, relativi agli uffici all'estero, la cui dotazione iniziale e'
commisurata al 10 per cento degli stanziamenti per consumi intermedi iscritti
nella medesima unita' previsionale di base, che vengono corrispondentemente
ridotti. La ripartizione del fondo e' disposta con decreti del Ministro degli
affari esteri comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche'
alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
40. All'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, dopo il quinto comma sono
inseriti i seguenti:
"A seguito di motivata richiesta formulata dalle sedi all'estero ed in
attesa dell'accreditamento dei finanziamenti ministeriali di cui all'articolo 2,
la competente direzione generale del Ministero degli affari esteri puo'
autorizzare, previa comunicazione al competente Dipartimento del tesoro del
Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ufficio centrale del bilancio
presso il Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e gli
uffici consolari a prelevare somme dai rispettivi conti correnti valuta Tesoro
per far fronte alle esigenze delle sedi stesse.
Ad operazione effettuata viene disposto il versamento all'entrata del
controvalore in euro dell'importo prelevato seguendo le procedure previste
dall'articolo 6 della presente legge e dai decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze 6 agosto 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 26
agosto 2003, di attuazione degli articoli 3, 6 e 7 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n.
482. Dell'avvenuto versamento viene data comunicazione, a cura della competente
direzione generale del Ministero degli affari esteri, al Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ufficio centrale del bilancio
presso il Ministero degli affari esteri".
41. All'articolo 80, comma 41, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole:
"da emanare entro il 28 febbraio 2003," sono soppresse.
42. All'articolo 80, comma 42, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le
parole: "Il 10 per cento delle maggiori entrate" sono inserite le
seguenti: "di ciascun anno".
43. Il Ministro degli affari esteri, con decreto da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le
competenti Commissioni parlamentari, emana disposizioni per razionalizzare i
flussi di erogazione finanziaria e per semplificare le procedure relative alla
gestione delle attivita' di cooperazione internazionale, con particolare
riferimento alle procedure amministrative relative alle organizzazioni non
governative.
44. Per gli oneri derivanti dall'assunzione, per il periodo febbraio
2004-febbraio 2005, della Presidenza italiana per l'organizzazione dell'attivita'
della "International Task Force per l'educazione, il ricordo e la ricerca
relativi alla Shoah" e' autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di 500.000
euro, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
45. L'articolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 10. - (Copertura finanziaria) -
1. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 4, nella misura
massima di 3.500.000 euro annui, a decorrere dal 2004 sono posti a carico di
apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
della salute".
46. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2004-2005 gli oneri posti a
carico del bilancio statale derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale,
ivi comprese le risorse da destinare alla contrattazione integrativa per il
miglioramento della produttivita', comportanti incrementi nel limite massimo
dello 0,2 per cento, sono quantificati complessivamente in 1.030 milioni di euro
per l'anno 2004 ed in 1.970 milioni di euro a decorrere dal 2005.
47. Le risorse per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della
produttivita' al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono
determinate in 430 milioni di euro per l'anno 2004 e in 810 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2005 con specifica destinazione, rispettivamente di 360
milioni di euro e di 690 milioni di euro, per il personale delle Forze armate e
dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e
successive modificazioni. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo e'
stanziata, a decorrere dall'anno 2004, la somma di 200 milioni di euro da
destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e
dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e
successive modificazioni, in relazione alle pressanti esigenze connesse con la
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica anche con riferimento alle
attivita' di tutela economico-finanziaria, della difesa nazionale nonche' con
quelle derivanti dagli accresciuti impegni in campo internazionale.
48. Le somme di cui ai commi 46 e 47, comprensive degli oneri contributivi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, costituiscono l'importo
complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5
agosto 1978, n. 468.
49. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici
diversi dall'amministrazione statale gli oneri derivanti dai rinnovi
contrattuali per il biennio 2004-2005, nonche' quelli derivanti dalla
corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei
rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto
legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti
dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i
comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse e
alla determinazione della quota da destinare all'incentivazione della
produttivita', attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni,
ai criteri previsti dal comma 46 per il personale delle amministrazioni dello
Stato.
50. In relazione a quanto previsto dall'articolo 33 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, i maggiori oneri di personale per il biennio contrattuale
2002-2003, ivi comprese le spese di cui all'ultimo periodo del comma 40
dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non sono considerati, a
decorrere dall'anno 2003, ai fini del calcolo del disavanzo finanziario degli
enti territoriali di cui all'articolo 29, commi 5 e 7, della medesima legge 27
dicembre 2002, n. 289, nonche' ai fini del calcolo dei limiti di spesa per le
regioni a statuto ordinario di cui alle disposizioni recate dall'articolo 1 del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 novembre 2001, n. 405, come confermate dal comma 2 del richiamato
articolo 29.
51. A decorrere dall'anno 2004, i contributi spettanti agli enti locali in
relazione agli oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico al
personale immesso nei ruoli speciali ad esaurimento, di cui all'articolo 12,
comma 1, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, gia' consolidati nel Fondo di cui
all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel
loro tetto massimo, sono consolidati negli importi attribuiti ai singoli enti
per l'anno
2003. Per i comuni che non certificheranno il mantenimento del requisito
soggettivo dal 1° gennaio 2004 e per gli anni successivi, sara' effettuata una
riduzione sul trasferimento nella misura del 10 per cento annuo.
52. In deroga a quanto stabilito dall'Accordo tra Governo, regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, e in relazione a quanto previsto
dall'articolo 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il concorso dello Stato
al finanziamento della spesa sanitaria e' incrementato, in via aggiuntiva
rispetto a quanto stabilito dal predetto Accordo, di 550 milioni di euro per
l'anno 2004 e di 275 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 per far fronte
ai maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2002-2003.
53. Per l'anno 2004, alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative
a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia
superiore all'unita', nonche' quelle relative alle categorie protette. Per le
Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono
fatte salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2003 e non ancora effettuate
alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' quelle connesse con
la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, nel limite degli oneri indicati
dalla legge 14 novembre 2000, n. 331.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, sono consentite le assunzioni di ricercatori
delle universita' e degli enti ed istituzioni di ricerca che siano risultati
vincitori di concorso alla data del 31 ottobre
2003. Per le universita' continuano ad applicarsi, in ogni caso, i limiti di
spesa per il personale di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre
1997, n.
449. A tal fine e' istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca uno specifico fondo. Con decreti del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze, si provvede al trasferimento alle singole universita' ed enti delle
occorrenti risorse finanziarie. Per le amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le
universita' e gli enti di ricerca sono fatte salve le assunzioni autorizzate con
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2003, e non ancora effettuate alla data
di entrata in vigore della presente legge. Per le autonomie regionali e locali e
gli enti del Servizio sanitario nazionale sono fatte salve le assunzioni
previste e autorizzate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
del 12 settembre 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre
2003, e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente
legge. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano all'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato, anche ai fini dell'assorbimento di personale
delle amministrazioni pubbliche in base a procedure di mobilita', nel limite
complessivo di 200 unita'.
54. In deroga al divieto di cui al comma 53, per effettive, motivate e
indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di
mobilita', da effettuare secondo le vigenti disposizioni legislative e
contrattuali, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le
agenzie, gli enti pubblici non economici, le universita', gli enti di ricerca e
gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, possono procedere ad assunzioni nel limite
di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa
annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro. A tale fine e' costituito un
apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia
e delle finanze con uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per l'anno 2004
ed a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.
55. Le deroghe di cui al comma 54 sono autorizzate secondo la procedura di cui
all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni. Le amministrazioni richiedono le autorizzazioni ad assumere
mediante la compilazione di apposito modello recante criteri e parametri
individuati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Nell'ambito
delle procedure di autorizzazione delle assunzioni e' prioritariamente
considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla
sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa
nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi
e alla protezione civile, alla tutela ambientale e alla vigilanza
antibracconaggio, al settore della giustizia, alla tutela del consumatore e alla
sicurezza e ricerca agroalimentare e alla tutela dei beni culturali, nonche' dei
vincitori di concorsi espletati alla data del 30 settembre 2003, dei vincitori
di concorso per ricercatore universitario, ricercatore, primo ricercatore,
dirigente di ricerca, tecnologo, primo tecnologo e dirigente tecnologo e degli
idonei nelle procedure di valutazione comparativa a professore universitario.
Sono altresi' prioritariamente valutate le esigenze di reclutamento di personale
da parte dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno in correlazione
all'effettiva restituzione a compiti direttamente operativi di personale dei
ruoli della Polizia di Stato e dell'amministrazione penitenziaria in
correlazione all'effettiva restituzione a compiti direttamente operativi di
personale del Corpo di polizia penitenziaria.
56. Fermo restando quanto previsto ai commi 53, 54 e 55, e' comunque consentito
il trasferimento dei docenti universitari dall'universita' nella quale prestano
servizio ad altra universita' statale.
57. Il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione
e, comunque, dall'impiego o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in
quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza
definitiva di proscioglimento, anche se gia' collocato in quiescenza alla data
di entrata in vigore della presente legge, ha il diritto di ottenere, su propria
richiesta, dall'amministrazione di appartenenza il prolungamento o il ripristino
del rapporto di impiego, oltre i limiti di eta' previsti dalla legge, per un
periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiustamente
subita, anche in deroga ad eventuali divieti di riassunzione previsti dal
proprio ordinamento, con il medesimo trattamento giuridico ed economico a cui
avrebbe avuto diritto in assenza della sospensione, secondo modalita' stabilite
con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
58. Le disposizioni di cui ai commi 53, 54 e 55 non si applicano ai magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato e
agli ordini e collegi professionali e alle relative federazioni nonche' al
comparto scuola. Per l'anno 2004, in attesa della completa attuazione della
legge 21 dicembre 1999, n. 508, al personale delle Accademie di belle arti,
dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica,
degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica
si applica, in materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui
all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni. Per le regioni e le autonomie locali, nonche' per gli enti del
Servizio sanitario nazionale, le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e l'Unioncamere si applicano le disposizioni di cui al comma 60.
59. Al fine di consentire al Dipartimento della protezione civile di
fronteggiare le molteplici situazioni di emergenza in atto, la Presidenza del
Consiglio dei ministri e' autorizzata ad assumere personale, mediante concorsi
pubblici, nel limite massimo di 180 unita', da assegnare al predetto
Dipartimento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione
pubblica, sono definiti le qualifiche, i requisiti professionali specialistici e
la quota di riserva dei posti in favore del personale in servizio presso il
Dipartimento stesso con contratto a tempo determinato, ovvero in posizione di
comando o di fuori ruolo. Il personale di cui al precedente periodo e' mantenuto
in servizio fino alla conclusione delle predette procedure concorsuali. E'
garantito in ogni caso un adeguato accesso dall'esterno. Ai fini di una graduale
copertura dei posti, sono autorizzate, per l'anno 2004, assunzioni per 50 unita'
di personale e, per l'anno 2005, assunzioni per ulteriori 130 unita'. All'onere
derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 1,75 milioni di euro per
l'anno 2004 ed a 6,3 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2005, si provvede,
quanto a 1,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 a carico del fondo di
cui al comma 54 e, quanto a 4,55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005,
mediante utilizzo delle disponibilita' relative all'autorizzazione di spesa di
cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225.
60. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da
concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni
regionali, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
che abbiano rispettato le regole del patto di stabilita' interno per l'anno 2003
e gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni
a tempo indeterminato per l'anno
2004. Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilita',
devono, comunque, essere contenute, fatta eccezione per il personale
infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali non
superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso
dell'anno 2003, tenuto conto, in relazione alla tipologia degli enti, della
dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere,
della essenzialita' dei servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del
personale sulle entrate correnti. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale
possono essere disposte esclusivamente assunzioni, entro i limiti predetti, di
personale appartenente al ruolo sanitario. Non puo' essere, in ogni caso,
stabilita una percentuale superiore al 20 per cento per i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti e le province che abbiano un rapporto
dipendenti-popolazione superiore a quello previsto dall'articolo 119, comma 3,
del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, maggiorato del 30 per cento o
la cui percentuale di spesa del personale rispetto alle entrate sia superiore
alla media nazionale per fasce demografiche. I singoli enti in caso di
assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni
del patto di stabilita' interno per l'anno
2003. Fino all'emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano
applicazione le disposizioni di cui al comma
53. In caso di mancata adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri previsti dal presente comma entro il 30 giugno 2004 trovano
applicazione in via provvisoria e fino all'emanazione degli stessi le
disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 12
settembre 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003.
Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non
abbiano rispettato le regole del patto di stabilita' interno per l'anno 2003 non
possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, secondo quanto
previsto dall'articolo 29, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n.
289. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le
assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli
enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi
della mancata assegnazione di unita' di personale. Per le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere, con decreto del Ministero
delle attivita' produttive d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle
finanze, sono individuati specifici indicatori di equilibrio
economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a
tempo indeterminato, nel rispetto delle percentuali di cui al presente comma.
61. I termini di validita' delle graduatorie per le assunzioni di personale
presso le amministrazioni pubbliche che per l'anno 2004 sono soggette a
limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un anno. La durata delle
idoneita' conseguite nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura
dei posti di professore ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio 1998,
n. 210, e successive modificazioni, e' prorogata per l'anno
2004. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel
rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono
effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi
approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni
interessate.
62. I Ministeri per i beni e le attivita' culturali, della giustizia, della
salute e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31
dicembre 2004, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo
determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 34, comma 19, della legge 27
dicembre 2002, n.
289. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' continuare ad avvalersi
fino al 31 dicembre 2004 del personale utilizzato ai sensi dell'articolo 47,
comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Il
Ministero della salute, per l'anno 2004, puo' altresi' continuare, nel limite
massimo di spesa di 1,5 milioni di euro, ad avvalersi del personale di cui
all'articolo 91, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, mediante
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonche' a stipulare le
convenzioni previste dal comma 2 dello stesso articolo; ai conseguenti oneri si
fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
63. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei
contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 34, comma 18, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, possono essere effettuate unicamente nel rispetto
delle limitazioni e delle modalita' previste dai commi da 53 a 71 per
l'assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati
con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati
al 31 dicembre 2004.
64. I comandi del personale delle Poste italiane Spa e dell'Istituto poligrafico
e Zecca dello Stato, di cui all'articolo 34, comma 20, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, sono prorogati al 31 dicembre 2004.
65. Per l'anno 2004, le amministrazioni di cui al comma 53 possono avvalersi di
personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 108
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nei limiti di spesa
previsti dall'articolo 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni. La spesa per il personale a tempo determinato in
servizio presso il Corpo forestale dello Stato nell'anno 2004, assunto ai sensi
della legge 5 aprile 1985, n. 124, non puo' superare quella sostenuta per lo
stesso personale nell'anno 2003. Le limitazioni di cui al presente comma non
trovano applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, fatta
eccezione per le province e i comuni che per l'anno 2003 non abbiano rispettato
le regole del patto di stabilita' interno, cui si applica quanto disposto
dall'articolo 29, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' nei
confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Per il
comparto scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
66. Il Ministero della giustizia, per far fronte alle straordinarie esigenze
operative del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, provvede
all'acquisizione di personale civile con professionalita' nei settori
socio-educativo tecnico e contabile, ricorrendo, prioritariamente, alle
procedure di mobilita'. In caso di esito negativo delle predette procedure
l'Amministrazione puo' avvalersi di personale assunto a tempo determinato entro
un limite di spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
67. La definitiva pianta organica dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e' confermata nel limite di 320 unita' previsto per la pianta
organica provvisoria. La ripartizione dei posti suddetti tra l'aliquota del
personale di ruolo a tempo indeterminato, quella del personale con contratto a
tempo determinato e quella del personale proveniente da altre pubbliche
amministrazioni collocato in posizione di fuori ruolo, comando ovvero
provvedimenti analoghi, questi ultimi nel limite massimo di 30 unita', nonche'
la ripartizione del personale tra le diverse qualifiche, sono stabilite con
regolamento adottato dall'Autorita' con le modalita' di cui all'articolo 1,
comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ad invarianza di spesa con
riferimento agli stanziamenti di bilancio previsti per il funzionamento dell'Autorita'.
I posti di ruolo previsti per ciascuna qualifica dal regolamento di cui al
precedente periodo possono essere coperti, anche mediante le procedure di
mobilita' previste dalla normativa vigente, da dipendenti pubblici che, alla
data di entrata in vigore della presente legge, risultino da almeno dodici mesi
in posizione di fuori ruolo, comando, o altro provvedimento di distacco presso
l'Autorita'. La disciplina del personale con contratto a tempo determinato e'
stabilita dall'Autorita' con propria delibera, in conformita' alle disposizioni
contenute nel decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
68. Per l'anno 2004, per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanita' (ISS),
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), gli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), l'ASI, l'ENEA,
nonche' per le universita' e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono
fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti
di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di
ricerca ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche
didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di
funzionamento degli enti o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di
finanziamento ordinario delle universita'.
69. Per ciascuno degli anni 2005 e 2006, previo esperimento delle procedure di
mobilita', le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le
agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unita'
sono tenuti a realizzare una riduzione del personale non inferiore all'1 per
cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2004, secondo le procedure di
cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni. Le altre amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche
di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in
coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal
fine, secondo modalita' indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione
dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette
amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni. Per le Forze armate, i Corpi
di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione, per
ciascuno degli anni 2005 e 2006, i piani previsti dall'articolo 19, comma 4,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
70. A completamento del programma di sostituzione dei carabinieri ausiliari di
cui all'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e fermo restando
quanto previsto dall'articolo 34, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
l'Arma dei carabinieri e' autorizzata, nei limiti di spesa di 80 milioni di euro
per l'anno 2004, 190 milioni di euro per l'anno 2005 e 300 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2006, ad arruolare contingenti annui di carabinieri in ferma
quadriennale comunque non superiori a 2.490 unita' nell'anno 2004, 3.420
nell'anno 2005 e 3.430 nell'anno 2006.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 3, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, se il numero delle domande di partecipazione ai concorsi per gli
arruolamenti di cui al presente comma e' inferiore al parametro di riferimento
stabilito con decreto del Ministro della difesa in funzione del numero dei
potenziali concorrenti e, comunque, non superiore al quintuplo dei posti messi a
concorso, per i posti riservati ai volontari delle Forze armate eventualmente
non coperti si provvede mediante i reclutamenti ordinari.
71. Per sopperire a straordinarie esigenze di supporto amministrativo, il
Consiglio di Stato, i tribunali amministrativi regionali, la Corte dei conti e
l'Avvocatura dello Stato possono avvalersi su base volontaria, anche in
soprannumero ed in deroga alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali
in materia di mobilita' e, comunque, nel limite complessivo di 300 unita', del
personale dipendente, alla data del 7 luglio 2002, del Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), nonche' di enti pubblici interessati da procedure di
liquidazione o soppressione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta delle amministrazioni interessate previa consultazione
delle organizzazioni sindacali, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla
definizione delle modalita' di trasferimento del predetto personale ed alla
ripartizione delle unita' tra le predette amministrazioni.
Con le medesime deroghe e modalita', le citate amministrazioni possono avvalersi
del personale in servizio presso l'Agenzia del demanio che ha esercitato
l'opzione ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio
2003, n. 173, per il passaggio ad altra pubblica amministrazione. Il medesimo
personale in servizio presso l'Agenzia del demanio puo' essere destinato anche
ad altre amministrazioni con modalita', criteri e limiti numerici definiti con
decreto del Ministro per la funzione pubblica.
72. L'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1995, n. 394, si interpreta nel senso che le maggiorazioni ivi previste sono
attribuite esclusivamente al personale percettore dell'indennita' operativa di
base di cui alla Tabella riportata al comma 1 del medesimo articolo 5, e
successive modificazioni, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.255 .
L'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, si interpreta nel
senso che l'emolumento ivi previsto compete esclusivamente ai colonnelli e ai
brigadieri generali delle Forze armate, nonche' ai gradi ed alle qualifiche
corrispondenti dei Corpi di Polizia e non e' computabile ai fini
dell'attribuzione dei trattamenti di cui all'articolo 5, commi 3 e 3-bis, della
legge 8 agosto 1990, n. 231, ed agli articoli 43, commi sedicesimo, ventiduesimo
e ventitreesimo, e 43-ter della legge 1° aprile 1981, n.121. Gli importi
erogati o da erogare in esecuzione di sentenze passate in giudicato in contrasto
con il disposto di cui al presente comma rimangono attribuiti a titolo personale
e sono riassorbiti con i successivi incrementi retributivi spettanti a qualsiasi
titolo.
73. L'articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' le norme ivi
richiamate si interpretano nel senso che il divieto di procedere
all'aggiornamento delle indennita', dei compensi, delle gratifiche, degli
emolumenti e dei rimborsi spesa si applica anche alle misure dell'assegno di
confine di cui alla legge 28 dicembre 1989, n. 425, e successive modificazioni.
74. L'articolo 8 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, si interpreta nel senso che la domanda prodotta dagli ufficiali e dagli
agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri
e del Corpo della guardia di finanza e' da considerare, ai fini
dell'applicazione della legge 10 marzo 1987, n. 100, come domanda di
trasferimento di sede.
75. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale appartenente
alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che si reca in missione o
viaggio di servizio presso le istituzioni dell'Unione europea, ovvero che
partecipi, in Europa o in Paesi extra-europei, a riunioni, commissioni o a
gruppi di lavoro, comunque denominati, nell'ambito o per conto del Consiglio o
di altra istituzione dell'Unione europea, ad eccezione dei dirigenti di prima
fascia e qualifiche equiparabili, spetta il pagamento delle spese di viaggio
aereo nella classe economica.
76. Nel limite complessivo di 47,063 milioni di euro, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e' autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio
2004, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa
ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di
attivita' socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di
20,937 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a
lavoratori impiegati in ASU nella disponibilita' degli stessi comuni da almeno
un triennio, nonche' ai soggetti provenienti dal medesimo bacino, utilizzati
attraverso convenzioni gia' stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del
decreto legislativo 1°dicembre 1997, n. 468, per un periodo che, eventualmente
prorogato, non ecceda i sessanta mesi complessivi, al fine di una definitiva
stabilizzazione occupazionale.
77. In presenza delle convenzioni di cui al comma 76 il termine di cui
all'articolo 78, comma 2, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e'
prorogato al 31 dicembre 2004.
78. Nelle more dell'attuazione della vicedirigenza di cui all'articolo 17-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed al fine di tenere conto dei
nuovi compiti attribuiti dal decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, e dal decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, il personale del Ministero dell'economia e delle finanze
appartenente alla ex carriera direttiva, posizione economica C2, gia' in
servizio alla data del 31 dicembre 1990 nella ex VIII qualifica funzionale, e'
inquadrato ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, nella IX
qualifica funzionale, posizione economica C3, a decorrere, ai fini giuridici,
dal 31 dicembre 1990. Le vacanze di organico nella posizione economica C3,
disponibili per le riqualificazioni, sono rideterminate sottraendo i posti in
organico attribuiti al suddetto personale. Al predetto personale e' attribuita
la decorrenza economica nel nuovo inquadramento a decorrere dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 aprile 1998, n. 154. Sugli emolumenti arretrati maturati prima del
1° gennaio 2004 non spettano gli interessi e la rivalutazione monetaria. Le
controversie pendenti, promosse dal predetto personale, relative
all'applicazione dell'articolo 7 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono estinte
di diritto con compensazione delle spese di lite.
79. Ai magistrati che esercitano effettive funzioni di legittimita' presso la
Corte di cassazione e la relativa Procura generale, a quelli in servizio presso
le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e presso le sezioni
giurisdizionali della Corte dei conti centrale e la relativa Procura generale
compete l'indennita' di trasferta per venti giorni al mese, escluso il periodo
feriale, ove residenti fuori dal distretto della corte d'appello di Roma.
80. Per le finalita' di cui al comma 79, la spesa prevista e' determinata in
3.844.206 euro a decorrere dall'anno 2004. Il Ministro dell'economia e delle
finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente comma, anche ai
fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da
apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7,
secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.
81. Al fine di realizzare l'omogeneizzazione dei trattamenti economici
accessori, la misura mensile dell'indennita' speciale di seconda lingua prevista
per il personale di magistratura dall'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n.
454, come stabilita dai decreti del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1993, e' rideterminata
in 236,00 euro, nel limite massimo di spesa di 46.000 euro annui.
82. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato a stipulare
nel limite complessivo di 1 milione di euro, e per il solo esercizio 2004,
direttamente con i comuni nuove convenzioni per lo svolgimento di attivita'
socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro
riferite a lavoratori impegnati in attivita' socialmente utili, nella
disponibilita', da almeno un quinquiennio, di comuni con meno di 50.000
abitanti.
83. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e'
inserito il seguente:
"Art. 6-bis. - (Dipartimento nazionale per le politiche antidroga)-
1. Il coordinamento delle politiche per prevenire, monitorare e contrastare il
diffondersi delle tossicodipendenze, e delle alcooldipendenze correlate, di cui
al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, e' organizzato in apposito Dipartimento, al quale sono trasferite
le risorse finanziarie, strumentali ed umane connesse allo svolgimento delle
competenze gia' attribuite al Dipartimento per le politiche sociali e
previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui
all'articolo 10, comma 4, comprese quelle previste dall'articolo 127 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e
successive modificazioni.
2. Il Dipartimento collabora con le associazioni, le cooperative sociali di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le comunita' terapeutiche e i centri di
accoglienza operanti nel campo della prevenzione, recupero e reinserimento
sociale dei tossicodipendenti;
raccoglie informazioni e documentazione sulle tossicodipendenze, definendo e
aggiornando le metodologie per la rilevazione, l'elaborazione, la valutazione e
il trasferimento all'esterno delle informazioni sulle tossicodipendenze. Esso
opera secondo gli indirizzi del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione
antidroga di cui all'articolo 1 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni, ferme
restando le competenze attribuite ad altre amministrazioni pubbliche in materia
di prevenzione e contrasto alla droga e recupero delle persone dedite all'uso di
sostanze stupefacenti e psicotrope.
3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Dipartimento trasmette al Parlamento
una relazione dettagliata sugli interventi effettuati in attuazione del presente
articolo, con particolare riferimento alle azioni di contrasto e prevenzione
della droga e di recupero, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, contenente altresi' l'elenco delle associazioni, comunita'
terapeutiche e centri di accoglienza, ritenuti validamente idonei alle loro
funzioni statutarie da una apposita Commissione istituita, senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dal Dipartimento, che
collaborano a tal fine con il Dipartimento stesso".
84. All'articolo 1, comma 7, del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni,
le parole:
"Dipartimento per gli affari sociali" sono sostituite dalle seguenti:
"Dipartimento nazionale per le politiche antidroga".
85. All'articolo 133, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con eccezione del Fondo
nazionale di intervento per la lotta alla droga".
86. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 83 a 85 si provvede nei
limiti delle risorse trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e nell'ambito delle dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio
dei ministri.
87. Il decreto previsto dal comma 3-bis dell'articolo 24 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, e' emanato dal Presidente del
Consiglio dei ministri entro il 31 marzo 2004, anche al fine di indicare le
linee guida generali per assicurare la massima trasparenza nelle procedure non
ancora concluse.
88. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e dall'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
l'articolo 459 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' sostituito dal seguente:
"Art. 459. - (Esoneri e semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie) -
1. Nei confronti di uno dei docenti individuati dal dirigente scolastico per
attivita' di collaborazione nello svolgimento delle proprie funzioni
organizzative ed amministrative, a norma dell'articolo 25, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 31 del contratto collettivo
nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola, di cui
all'accordo del 24 luglio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2003, puo' essere disposto l'esonero o
il semiesonero dall'insegnamento sulla base dei criteri indicati nei commi da 2
a 5.
2. I docenti di scuola dell'infanzia ed elementare possono ottenere l'esonero
quando si tratti di circolo didattico con almeno ottanta classi.
3. I docenti di scuola media, di istituti comprensivi, di istituti di istruzione
secondaria di secondo grado e di istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi
di istruzione possono ottenere l'esonero quando si tratti di istituti e scuole
con almeno cinquantacinque classi, o il semiesonero quando si tratti di istituti
e scuole con almeno quaranta classi.
4. L'esonero o il semiesonero dall'insegnamento puo' essere anche disposto sulla
base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto a quello indicato
nei precedenti commi, quando si tratti di scuole o istituti funzionanti con
plessi di qualunque ordine di scuola, sezioni staccate o sedi coordinate.
5. Negli istituti e scuole che funzionino con sezioni staccate o sedi
coordinate, fermi restando i criteri sopra indicati, l'esonero o il semiesonero
puo' essere disposto nei confronti dei docenti addetti alla vigilanza delle
predette sezioni staccate o sedi coordinate, anche se essi non siano tra i
docenti individuati ai sensi del comma 1".
89. Nell'ambito delle attivita' di riconversione previste dall'articolo 1 del
decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 novembre 2002, n. 268, gli uffici scolastici regionali istituiscono
corsi di specializzazione intensivi, a livello provinciale o interprovinciale,
destinati ai docenti in situazione di soprannumerarieta' appartenenti a classi
di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali,
individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 25 ottobre 2002, prot. n.
2845. I corsi di specializzazione di cui al presente comma sono realizzati entro
i limiti di una quota di risorse finanziarie da individuare annualmente
nell'ambito degli stanziamenti di bilancio destinati alla formazione del
personale del comparto scuola.
90. I docenti in situazione di soprannumerarieta', appartenenti a classi di
concorso in esubero a livello provinciale e che siano in possesso del prescritto
titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili sono trasferiti
su posti di sostegno; il trasferimento viene disposto a domanda e, nel caso in
cui gli interessati non producano domanda o non ottengano una delle sedi
richieste, d'ufficio.
91. Al comma 21 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al predetto piano straordinario e'
destinato un importo non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui
all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, che risultano
disponibili al 1° gennaio 2004".
92. Per l'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3,
della legge 28 marzo 2003, n. 53, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2004, la
spesa complessiva di 90 milioni di euro per i seguenti interventi:
a) sviluppo delle tecnologie multimediali;
b) interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare
il diritto-dovere di istruzione e formazione;
c) interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e
per l'educazione degli adulti;
d) istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione.
93. Per consentire alle istituzioni scolastiche l'affidamento, nell'anno 2004,
delle attivita' in base ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 78, comma
31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' autorizzata la spesa di 375 milioni
di euro.
94. Dopo il comma 7 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono
inseriti i seguenti:
"7-bis. Con il decreto di cui al comma 7 sono individuati, altresi', i
limiti di reddito per l'attribuzione del contributo medesimo.
7-ter. In attesa della regolamentazione del diritto-dovere di istruzione e
formazione, da attuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1,
della legge 28 marzo 2003, n. 53, gli alunni iscritti alla prima classe delle
scuole secondarie superiori statali continuano ad essere esentati dal pagamento
delle tasse scolastiche".
95. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente
dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e
successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, e' stabilito per l'anno 2004:
a) in 557,01 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori,
nonche' in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i
lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
b) in 137,65 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione
esercenti attivita' commerciali e della gestione artigiani.
96. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 95, gli importi
complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2004 in
15.208,02 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 95, lettera a), e in
3.757,98 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 95, lettera b).
97. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 95 e 96 sono ripartiti tra le
gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al
trasferimento di cui al comma 95, lettera a), della somma di 1.101,12 milioni di
euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a
completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo
ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989,
nonche' al netto delle somme di 2,28 milioni di euro e di 52,92 milioni di euro
di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
98. All'elenco di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, dopo il numero 23) e'
aggiunto il seguente:
"23-bis) lavoratori autonomi esercenti attivita' musicali".
99. All'articolo 6, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"In alternativa il certificato di agibilita' potra' essere richiesto dai
lavoratori di cui al numero 23-bis) del primo comma dell'articolo 3, salvo
l'obbligo di custodia dello stesso che e' posto a carico del committente".
100. All'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e' aggiunto
il seguente comma:
"15-bis. I lavoratori autonomi di cui al numero 23-bis) del primo comma
dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisiorio dello Stato 16
luglio 1947, n. 708, provvedono direttamente all'adempimento degli obblighi
contributivi di cui al presente articolo".
101. Nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali
di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, e detratte una quota fino a 20 milioni di euro per
l'anno 2004 e fino a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 da
destinare all'ulteriore finanziamento delle finalita' previste dall'articolo 2,
comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' una quota di 15 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 da destinare al potenziamento
dell'attivita' di ricerca scientifica e tecnologica, lo Stato concorre al
finanziamento delle regioni che istituiscono il reddito di ultima istanza quale
strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale,
destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale ed i cui
componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti
privi di lavoro.
102. A decorrere dal 1° gennaio 2004 e per un periodo di tre anni, sui
trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza
obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente superare un importo pari
a venticinque volte quello stabilito dall'articolo 38, comma 1, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, rivalutato annualmente nella misura stabilita
all'articolo 38, comma 5, lettera d), della predetta legge 28 dicembre 2001, n.
448, e' dovuto un contributo di solidarieta' nella misura del 3 per cento. Al
predetto importo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai
soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che
garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento
pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357,
nonche' le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici,
inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale e degli enti di
cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la
gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonche' le gestioni di
previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale
dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle
esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al
trattamento di base. L'importo complessivo assoggettato al contributo non potra'
comunque risultare inferiore, al netto dello stesso contributo, all'importo di
cui al primo periodo del presente comma. Gli importi dei predetti contributi, al
netto della somma corrispondente all'applicazione dell'aliquota marginale
prevista dalla normativa vigente per l'imposta sul reddito delle persone
fisiche, affluiscono al Fondo di cui al comma 101.
103. Con uno o piu' decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le
modalita' di attuazione dei commi 101 e 102.
104. In relazione alle competenze riconosciute alle province autonome di Trento
e di Bolzano dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione,
contenuti nel testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, per gli aventi diritto ivi residenti l'assegno di
maternita', pari ad euro 1.000, previsto dalla normativa statale per ogni figlio
nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, secondo od ulteriore per
ordine di nascita, e comunque per ogni figlio adottato nel medesimo periodo, e'
concesso ed erogato dalle province medesime, a valere sulle risorse all'uopo
corrisposte dall'apposita gestione speciale dell'INPS.
105. Dopo l'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e' inserito il seguente:
"Art. 42-bis. - (Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle
amministrazioni pubbliche) -
1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di eta' dipendente di
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, puo' essere
assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo
complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella
stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria
attivita' lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e
disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle
amministrazioni di provenienza e destinazione.
L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere
comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.
2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si rendera' disponibile ai fini
di una nuova assunzione".
106. All'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: "da almeno cinque
anni" sono soppresse.
107. All'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le
parole: "e delle aziende sanitarie locali," sono inserite le seguenti:
"degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e
privati e degli ospedali classificati,".
108. E' istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il
Fondo per l'edilizia a canone speciale, con una dotazione finanziaria di 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 10 milioni di euro per
l'anno 2006. Per gli anni successivi al 2006 si provvede ai sensi dell'articolo
11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
109. Il Fondo di cui al comma 108 e' ripartito annualmente, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, tra le regioni nei cui territori si
trovano i comuni ad alta tensione abitativa, proporzionalmente alla popolazione
complessiva dei comuni compresi negli elenchi, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari.
110. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 108 sono utilizzate per
l'attuazione di programmi finalizzati alla costruzione e al recupero di unita'
immobiliari nei comuni ad alta tensione abitativa, destinate ad essere locate a
titolo di abitazione principale a canone speciale ai soggetti di cui al comma
113.
111. Ai fini di cui al comma 110, con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
individuate, nei limiti delle disponibilita' di cui al comma 108:
a) le agevolazioni fiscali che possono essere concesse a favore degli
investimenti necessari per l'attuazione dei programmi di cui al comma 110, ivi
compresi gli oneri per la progettazione, la direzione dei lavori, la sicurezza
dei cantieri e il contributo concessorio, nonche' gli oneri per la realizzazione
delle opere di urbanizzazione eventualmente previsti a carico dell'attuatore e
per i successivi interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi;
b) la misura in cui i redditi derivanti dalla locazione a canone speciale
percepiti in attuazione dei commi da 108 a 114 concorrono alla determinazione
della base imponibile dei percettori.
112. L'attuazione dei programmi di cui al comma 110 e' condizionata alla stipula
tra le imprese di costruzione e il comune sul cui territorio si trovano gli
immobili interessati dai programmi stessi, di specifica convenzione la cui
efficacia e' soggetta alla condizione sospensiva della relativa trascrizione nei
registri immobiliari.
113. I contratti di locazione a canone speciale possono essere stipulati
esclusivamente con soggetti il cui reddito annuo complessivo, riferito al nucleo
familiare, sia superiore a quello massimo previsto dalle leggi regionali per la
concessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ma inferiore
all'importo determinato, ai sensi della presente legge, dalla regione nel cui
territorio si trovano le unita' immobiliari, tenuto conto dell'andamento del
mercato delle locazioni immobiliari e dell'incidenza tra la popolazione
residente delle situazioni di disagio abitativo.
114. Le unita' abitative realizzate o recuperate in attuazione delle
disposizioni del comma 110, la cui superficie complessiva non puo' essere
superiore a 100 metri quadrati, saranno vincolate alla locazione a canone
speciale per la durata prevista della convenzione di cui al comma 112, e
comunque per un periodo non inferiore a cinque anni con successivi rinnovi
biennali. I rinnovi possono essere esclusi solo in presenza di gravi
inadempienze da parte del conduttore ovvero qualora vengano meno i requisiti
reddituali di cui al comma 113. La misura del canone annuo non deve eccedere il
5 per cento del valore convenzionale dell'alloggio locato.
115. I comuni, nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 112, possono
disporre la riduzione del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione o
al costo di costruzione ovvero l'esenzione dai contributi stessi nonche' la
riduzione dell'aliquota ICI, anche differenziando tali benefici in relazione
alle caratteristiche degli interventi e agli impegni assunti dall'imprenditore.
116. L'incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali
di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disposta
per l'anno 2004 dall'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
come modificato dalla presente legge, deve essere utilizzato nel medesimo anno
2004 per le seguenti finalita':
a) politiche per la famiglia e in particolare per anziani e disabili, per un
importo pari a 70 milioni di euro;
b) abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989,
n. 13, per un importo pari a 20 milioni di euro;
c) servizi per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, per
un importo pari a 40 milioni di euro;
d) servizi per la prima infanzia e scuole dell'infanzia, per un importo pari a
67 milioni di euro.
117. Gli interventi di cui alle lettere c) e d) del comma 116, limitatamente
alle scuole dell'infanzia, devono essere adottati previo accordo tra i Ministeri
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del lavoro e delle politiche
sociali e le regioni.
118. Per gli anni 2003 e 2004 il limite di non concorrenza alla formazione del
reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza
sanitaria, di cui all'articolo 48, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e' fissato in euro 3.615,20.
119. All'articolo 18, comma 8-quater, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, le parole: "fino al termine di tale periodo," sono soppresse.
120. Nei confronti dei fondi di previdenza complementare che abbiano presentato
istanza al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dei commi
8-bis e 8-ter del citato articolo 18 del decreto legislativo n. 124 del 1993,
non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, nonche' l'articolo 15, comma 6, della legge
8 agosto 1995, n. 335. Le medesime forme pensionistiche possono operare, in
deroga alla normativa vigente, secondo le modalita' fissate attraverso la
contrattazione collettiva nazionale dalle parti sociali costituenti.
121. Nei procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidita' civile di cui
all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei casi in cui
sia legittimata la regione, quest'ultima, fatte salve le ordinarie modalita' di
difesa in giudizio, puo' essere difesa da propri funzionari, da funzionari di
enti locali o delle aziende sanitarie locali ovvero, in base ad apposita
convenzione con l'INPS, da avvocati dipendenti da tale ente senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Le controversie concernenti il
trattamento economico per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che comunque non configura mai attivita'
di pubblico impiego, sono devolute alla competenza del giudice ordinario. Nel
medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992, all'articolo 27, comma 1, la
parola: "regionale" e' soppressa.
122. All'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 1 e' inserito
il seguente:
"1-bis. Per gli apporti di beni immobili ai fondi d'investimento
immobiliare chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'articolo 14-bis della legge 25
gennaio 1994, n. 86, al pagamento dell'imposta e' tenuta la societa' di gestione
del risparmio per ciascun fondo da essa istituito. La fattura, emessa
dall'apportante senza addebito dell'imposta, con l'osservanza delle disposizioni
di cui agli articoli 21 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e con l'indicazione della disposizione di cui al
presente comma, deve essere integrata dalla societa' di gestione del risparmio
con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata
nel registro di cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972 entro il mese di ricevimento ovvero anche
successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con
riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, e'
annotato anche nel registro di cui all'articolo 25 del medesimo decreto n. 633
del 1972. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'articolo
30 del citato decreto n. 633 del 1972, le cessioni sono considerate operazioni
imponibili".
123. L'efficacia delle disposizioni del comma 122 e' subordinata alla preventiva
approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo
27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.
124. Al comma 2-bis dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dall'articolo 41-bis, comma 7,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "5 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "10 per cento" e le parole: "dei
partecipanti che rappresentano almeno il 30 per cento delle quote emesse"
sono sostituite dalle seguenti: "del 50 per cento piu' una quota degli
intervenuti all'assemblea. Il quorum deliberativo non potra' in ogni caso essere
inferiore al 30 per cento del valore di tutte le quote in circolazione".
125. Il Centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della
talassemia, con connessa scuola di specializzazione, previsto dall'articolo 48
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e' da identificarsi nella Fondazione Istituto
mediterraneo di ematologia (IME), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23
aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003,
n. 141.
126. Le autorizzazioni di spesa per l'attivazione del Centro di alta
specializzazione di cui al comma 125 sono assegnate alla Fondazione IME, per
l'anno 2004.
127. Al fine di favorire l'integrazione dei poli di eccellenza ospedaliera con
l'attivita' di ricerca scientifica e tecnologica avanzata, di alta formazione e
di aggiornamento professionale degli operatori, e' autorizzato un limite di
impegno quindicennale di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2005
funzionali alla realizzazione del Parco della Salute e delle nuove Molinette di
Torino.
128. Per la prosecuzione degli interventi necessari allo svolgimento dei giochi
olimpici "Torino 2006" e' autorizzato il limite d'impegno
quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2005, quale limite massimo
del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui da
parte dei soggetti di cui alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive
modificazioni.
Nell'attesa che sia portata a termine la procedura relativa al reperimento delle
risorse finanziarie previste dal presente comma, i soggetti di cui al medesimo
comma sono autorizzati a stipulare contratti per l'affidamento di incarichi di
progettazione, di attivita' accessorie e di lavori nei limiti della copertura
finanziaria di cui al presente comma.
129. Al comma 1-bis dell'articolo 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285,
introdotto dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2003, n. 48, dopo le parole:
"formalmente delegati", sono inserite le seguenti:
"nonche' da tre rappresentanti scelti rispettivamente dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal
Ministero dell'economia e delle finanze" e il periodo: "Partecipa alle
riunioni del Comitato di regia, senza diritto di voto, un rappresentante del
Presidente del Consiglio dei ministri" e' soppresso.
130. Per il completamento e l'ottimizzazione della Torino-Milano con la
viabilita' locale mediante l'interconnessione tra la strada statale n. 32 e la
strada provinciale n. 299 e' autorizzato il limite d'impegno quindicennale di
3,5 milioni di euro a decorrere dal 2005.
131. All'articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo la
parola: "drepanocitosi" sono inserite le seguenti: ", nonche'
talasso-drepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con
idrossiurea,".
132. In favore dei lavoratori che abbiano gia' maturato, alla data del 2 ottobre
2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo
13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono
fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La
disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno
avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL o che ottengono sentenze favorevoli
per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni gia'
rilasciate dall'INAIL. All'onere relativo all'applicazione del presente comma e
del comma 133, valutato in 25 milioni di euro per l'anno 2004, 97 milioni di
euro per l'anno 2005 e 182 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
133. I benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27
marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono estesi anche ai lavoratori
esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, dello stabilimento ex ACNA
di Cengio, indipendentemente dagli anni di esposizione, a decorrere dal 2004.
134. All'articolo 3, comma 20, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il
primo periodo e' inserito il seguente: "Le unita' immobiliari, escluse
quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, per le quali i conduttori,
in assenza della citata offerta in opzione, abbiano manifestato volonta' di
acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni determinati in base alla
normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volonta' di
acquisto".
135. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da
ultimo modificato dall'articolo 41, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2004" e le parole:
"e di 45 milioni di euro per l'anno 2003" sono sostituite dalle
seguenti: "e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e
2004".
136. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da
ultimo modificato dall'articolo 41, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2004". All'onere derivante dall'attuazione del presente
comma si provvede, nel limite di 18 milioni di euro, a carico delle risorse
preordinate per la medesima finalita' e non utilizzate alla data del 31 dicembre
2003.
137. Per le finalita' di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e' autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 51.645.690
nell'esercizio finanziario 2004 a far carico sul Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. L'intervento di cui
all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, puo' proseguire nell'anno
2004 nei limiti delle risorse finanziarie preordinate per la medesima finalita'
entro il 31 dicembre 2001 e non utilizzate, nel limite di 50 milioni di euro.
All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come
modificato dall'articolo 47, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le
parole: "e di 100 milioni di euro per l'anno 2003" sono sostituite
dalle seguenti: "e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e
2004". In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite
complessivo di spesa di 310 milioni di euro, a carico del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel
caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con
riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero miranti al
reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, puo' disporre, entro il 31 dicembre 2004, proroghe di trattamenti di
cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione
speciale, gia' previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa
vigente in materia, nonche' concessioni, anche senza soluzione di continuita',
dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi
in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2004. La misura dei
trattamenti e' ridotta del 20 per cento. Tale riduzione non si applica nei casi
di prima proroga o di nuova concessione. Il lavoratore decade dal trattamento di
mobilita', qualora l'iscrizione nelle relative liste sia finalizzata
esclusivamente al reimpiego, dal trattamento di disoccupazione ordinaria o
speciale o da altra indennita' o sussidio, la cui corresponsione e' collegata
allo stato di disoccupazione o inoccupazione, quando: a) rifiuti di essere
avviato ad un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro,
ovvero rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale
autorizzato dalla regione o non lo frequenti regolarmente; b) non accetti
l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20
per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Il lavoratore decade
dal trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria qualora rifiuti di
essere avviato ad un corso di formazione professionale o non lo frequenti
regolarmente. Il lavoratore decade dal trattamento di cassa integrazione
guadagni straordinaria, di mobilita', di disoccupazione ordinaria o speciale, o
da altra indennita' o sussidio qualora non accetti di essere impiegato in opere
o servizi di pubblica utilita'.
Il lavoratore percettore del trattamento di cassa integrazione guadagni
straordinaria, se decaduto dal diritto di godimento del trattamento
previdenziale ai sensi del presente comma, perde il diritto a qualsiasi
erogazione a carattere retributivo o previdenziale a carico del datore di
lavoro, salvi i diritti gia' maturati. Le disposizioni di cui al settimo, ottavo
e nono periodo del presente comma si applicano quando le attivita' lavorative o
di formazione si svolgono in un luogo che non dista piu' di 50 chilometri dalla
residenza del lavoratore o comunque raggiungibile in ottanta minuti con i mezzi
di trasporto pubblici. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e
regolamentari incompatibili con il presente comma.
138. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre
2003" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31
dicembre 2004";
b) al terzo periodo, le parole: "con passaggio diretto presso le imprese
dello stesso settore di attivita'" sono sostituite dalle seguenti:
"con passaggio diretto o anche con interruzione del rapporto di lavoro
tramite la procedura di mobilita', purche' non superiore ad un periodo di 360
giorni, presso imprese dello stesso settore di attivita' o che operano
all'interno dello stesso stabilimento".
139. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24
novembre 2003, n.
328. La presente disposizione acquista efficacia a decorrere dal 25 gennaio
2004.
140. Dopo il comma 3 dell'articolo 20 della legge 1° agosto 2002, n. 166, e'
aggiunto il seguente:
"3-bis. Le somme relative ad eventuali economie che si realizzeranno sulle
risorse attivate mediante la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie
effettuate dalla regione Lombardia per la realizzazione degli interventi per i
campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina a valere sui limiti di
impegno quindicennali possono essere destinate alla copertura di altre spese
preventivamente autorizzate dalla regione per la realizzazione
dell'evento".
141. Per l'anno 2004 i trasferimenti erariali a favore delle comunita' montane
sono incrementati di 5 milioni di euro e di 5 milioni di euro quelli destinati
alle province.
142. Nell'ambito del tavolo di monitoraggio della spesa sanitaria costituito in
attuazione dell'Accordo tra Governo, regioni e le province autonome dell'8
agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001,
sono analizzati anche gli effetti finanziari della legalizzazione del lavoro
irregolare di extracomunitari prevista dall'articolo 33 della legge 30 luglio
2002, n. 189, e dal decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222. Le risultanze del predetto
monitoraggio sono sottoposte all'esame della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
143. In considerazione dell'accresciuta complessita' delle funzioni e dei
compiti assegnati al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' in relazione alle prioritarie
esigenze collegate alle attivita' di previsione, di gestione, di controllo e di
monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica attribuite al predetto
Dicastero dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, una somma pari a cinque
milioni di euro annui e' destinata, d'intesa con le organizzazioni sindacali,
all'incentivazione della produttivita' del personale delle aree professionali in
servizio presso il predetto Ministero.
144. In attuazione del punto 13 del citato Accordo tra Governo, regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano dell'8 agosto 2001 ed in relazione al
Piano di risanamento del Policlinico Umberto I di Roma, presentato dalla regione
Lazio, per gli anni 2002-2004, sono assegnati alla regione Lazio a favore
dell'Azienda Policlinico Umberto I di Roma 65 milioni di euro per l'anno 2004,
60 milioni di euro per l'anno 2005 e 75 milioni di euro per l'anno 2006, nonche'
5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 a favore
dell'ospedale Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo.
Per le ulteriori definitive occorrenze finanziarie della gestione liquidatoria
dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I di Roma, a tutto il 31 dicembre
1999, lo Stato provvede ad attribuire alla regione Lazio l'importo di 19.000.000
di euro a titolo di saldo dei disavanzi che residuano dopo l'assegnazione della
quota parte di risorse attribuite alla regione Lazio ai sensi dell'articolo
4-bis, comma 2, lettera a), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
145. La reversibilita' dell'assegno di cui al comma 1 dell'articolo 2 della
legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, si intende
applicabile solo in presenza delle condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2
della stessa legge.
146. In deroga al divieto di cui al comma 53, per consentire la piu' efficace
attuazione delle norme di riforma del sistema fiscale, nonche' al fine di
rafforzare significativamente i risultati dell'attivita' di controllo tributario
in relazione a quanto previsto dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, l'Agenzia delle entrate puo' procedere ad assumere a tempo
indeterminato fino a 750 unita' di personale appartenente all'area C che abbia
superato procedure selettive pubbliche che prevedono un tirocinio
teorico-pratico retribuito.
147. Al fine di garantire la piena operativita' delle pubbliche amministrazioni
che, in relazione a quanto previsto dall'articolo 34, comma 1, lettera a), della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, siano state interessate da una rideterminazione
o da una diversa distribuzione dei posti di livello dirigenziale generale,
all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, le parole: "50 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "70 per cento". Per le amministrazioni pubbliche
indicate al primo periodo del presente comma, i cui posti di livello
dirigenziale generale contrattualizzato dell'area 1 non superino le cinque
unita', il predetto articolo 19, comma 4, fino al 31 dicembre 2004, trova
applicazione prescindendo dai limiti percentuali indicati.
148. Per sopperire alle carenze di organico e per far fronte ai propri compiti
istituzionali ed alle esigenze connesse con la protezione civile, per l'anno
2004, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT)
e' autorizzata ad avvalersi di personale utilizzato a tempo determinato o con
convenzione o con altre forme di flessibilita' e di collaborazione nel limite
massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell'anno
2003 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a far carico sul
bilancio dell'Agenzia.
149. In attuazione dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, al
finanziamento delle spese di funzionamento della commissione di garanzia per
l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali si
provvede mediante un fondo appositamente costituito ed iscritto nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La dotazione del
suddetto fondo e' pari a 2.416.187 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006. A decorrere dal 2007 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
150. In relazione all'accresciuta complessita' dei compiti del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali in materia di previdenza sociale e di lavoro
derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30,
l'intera quota del 10 per cento dell'importo proveniente dalla riscossione delle
sanzioni penali e amministrative comminate dalle direzioni provinciali del
lavoro - servizio ispezioni del lavoro per le violazioni delle leggi sul lavoro,
di cui all'articolo 79, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e'
destinata, limitatamente all'anno 2004, all'incentivazione del personale con le
modalita' previste dallo stesso articolo 79. Per gli anni successivi l'importo
percentuale della predetta quota da destinare alla formazione ed aggiornamento
del personale da assegnare al servizio ispezione del lavoro e per l'acquisto dei
dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature, degli strumenti e
degli apparati indispensabili per lo svolgimento dell'attivita' e delle
procedure ad essa connesse e' definito con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali.
151. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo
da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi
dell'Amministrazione, con una dotazione, a decorrere dall'anno 2004, di 100
milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con
evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite
l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra
le unita' previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.
152. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze dell'ordine,
e' autorizzata la spesa di 125 milioni di euro per l'anno 2004, iscritta in un
fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire nel
corso della gestione tra le unita' previsionali di base interessate con decreto
del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al
Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del
bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti.
153. Per conseguire un piu' elevato livello di efficienza ed efficacia nello
svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, la dotazione organica
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' incrementata di 500 unita'
complessive. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, si provvede alla distribuzione per qualifiche
dirigenziali e per profili professionali delle unita' portate in incremento ai
sensi della presente disposizione nel limite di spesa di euro 5.000.000 per
l'anno 2004, euro 12.000.000 per l'anno 2005 ed euro 16.000.000 a decorrere dal
2006. Ferma restando la riserva di posti di cui all'articolo 18, comma 1, del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, i posti portati in incremento nel
profilo di vigile del fuoco sono riservati nella misura del 50 per cento ai
vigili volontari ausiliari collocati in congedo negli anni 2004 e 2005 e con
decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti i relativi criteri, modalita' e
requisiti. Alla copertura dei rimanenti posti nello stesso profilo di vigile del
fuoco si provvede, in uguale misura, mediante assunzione degli idonei della
graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con
decreto del Ministro dell'interno del 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, e del concorso per
titoli a 173 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro
dell'interno del 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie
speciale, n. 92 del 20 novembre 2001. Le predette graduatorie rimangono valide
fino al 31 dicembre 2005. Le assunzioni del personale portato in aumento sono
effettuate in deroga al divieto di cui al comma 53 ed alle vigenti procedure di
programmazione ed approvazione.
154. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22 della legge 26 marzo 2001,
n. 128, e' rideterminata in euro 48 milioni per l'anno 2004 e in euro 14 milioni
a decorrere dall'anno 2005.
155. E' autorizzata la spesa di 87 milioni di euro per l'anno 2004, 42 milioni
di euro per l'anno 2005 e 38 milioni di euro a decorrere dal 2006 da destinare a
provvedimenti normativi volti al riallineamento, con effetti economici a
decorrere dal 1° gennaio 2003, delle posizioni di carriera del personale
dell'Esercito, della Marina, ivi comprese le Capitanerie di porto, e
dell'Aeronautica inquadrato nei ruoli dei marescialli ai sensi dell'articolo 34
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con quelle del personale
dell'Arma dei carabinieri inquadrato nel ruolo degli ispettori ai sensi
dell'articolo 46 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.198. E' altresi'
autorizzata la spesa di 73 milioni di euro per l'anno 2004, 118 milioni di euro
per l'anno 2005 e 122 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 da destinare a
provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del
personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di
polizia.
156. A decorrere dal 1° gennaio 2004, per continuare nel progressivo
allineamento delle indennita' corrisposte al personale specialista del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco a quelle percepite dall'analogo personale delle
Forze di polizia, le risorse di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 47 del
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende ed amministrazioni
autonome dello Stato del 24 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000, sono incrementate di 600.000
euro e di 1.000.000 di euro da destinare, con modalita' e criteri da definire in
sede di contrattazione integrativa, rispettivamente al personale del settore
operativo che svolge mansioni corrispondenti a quelle dei profili del settore
aeronavigante, nelle more dell'inquadramento previsto dall'articolo 28 dello
stesso contratto collettivo nazionale, ed al personale in possesso di
specializzazione di sommozzatore in servizio presso le sedi di nucleo. Per la
medesima finalita' le risorse per la contrattazione collettiva nazionale
indicate al comma 46 sono incrementate di un importo pari a 400.000 euro da
destinare al trattamento accessorio dei padroni di barca, dei motoristi navali e
dei comandanti di altura in servizio nei distaccamenti portuali del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
157. Al fine di garantire il proseguimento e la funzionalita' dell'attivita' di
soccorso aereo svolto dal nucleo elicotteri del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, 120 unita' appartenenti al profilo operativo della posizione economica
B1, che svolgono mansioni corrispondenti a quelle dei profili aeronaviganti
della posizione economica B2, sono collocate in tali profili in soprannumero con
progressivo riassorbimento nell'ambito della dotazione organica del settore
aeronavigante di cui alla Tabella A del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314. Gli oneri derivanti sono
determinati nella misura complessiva massima di 282.000 euro a decorrere dal 1°
gennaio 2004.
158. Per l'anno 2004, nell'ambito delle deroghe di cui al comma 54, le vacanze
organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia
penitenziaria di cui alla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio
2000, n. 146, possono essere utilizzate, fatti salvi i posti riservati ai
volontari in ferma breve delle Forze armate di cui ai bandi gia' emanati in
applicazione dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, e successive modificazioni, per le
assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli
agenti ed assistenti della predetta tabella F, utilizzando i candidati gia'
idonei collocati nella residua graduatoria di cui al decreto interministeriale
12 novembre 1996, nonche' mediante assunzione, a domanda, degli agenti ausiliari
del Corpo di polizia penitenziaria, reclutati ai sensi dell'articolo 6 della
legge 30 novembre 2000, n. 356, e dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, anche se cessati dal servizio. Le conseguenti posizioni in soprannumero
nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi
per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quelli dei sovrintendenti
e degli ispettori. Ferme restando le procedure autorizzatorie di cui al comma
55, con decreto del Ministro della giustizia, sono definiti i requisiti e le
modalita' per le predette assunzioni, nonche' i criteri per la formazione della
relativa graduatoria e modalita' abbreviate del corso di formazione, anche in
deroga agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
159. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e' istituito un
fondo da ripartire per provvedere al rafforzamento delle misure di sicurezza
attiva e passiva delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, con
dotazione a decorrere dall'anno 2004, di 10 milioni di euro. Con decreti del
Ministero degli affari esteri, da comunicare, anche con evidenze informatiche,
al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del
bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita' previsionali di
base interessate del medesimo stato di previsione.
160. All'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 10 e'
sostituito dal seguente:
" 10. L'aliquota prevista dal comma 4 dell'articolo 1 della legge 25 giugno
1985, n. 331, e la riserva di cui al comma 8 dell'articolo 7 della legge 22
dicembre 1986, n. 910, sono determinate con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze".
161. All'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, dopo le
parole: "universita' degli studi e da altri enti pubblici di ricerca",
sono inserite le seguenti: "nonche', nei limiti stabiliti di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, alle attivita' di supporto a quelle
di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali ed al
funzionamento delle connesse strutture ministeriali e, per l'anno 2004,
dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura di cui al decreto legislativo 27
maggio 1999, n. 165".
162. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, non si applicano ai contributi dello Stato in favore degli enti e
delle associazioni per l'assistenza alle collettivita' italiane all'estero di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.
163. Al comma 4, ultimo periodo, dell'articolo 7 del decreto-legge 27 aprile
1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165,
sono soppresse le parole da: ", salvo una quota, stabilita con decreto del
Ministro delle finanze" fino a: "stato di previsione della spesa del
Ministero delle finanze".
164. In relazione a quanto previsto dal comma 163 le disposizioni di cui ai
commi 193 e 194 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non
trovano applicazione relativamente al potenziamento dell'Amministrazione
finanziaria e alla erogazione di compensi incentivanti la produttivita' del
personale. I commi 195 e 196 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n.
549, sono abrogati.
165. All'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
" 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle somme
riscosse in via definitiva correlabili ad attivita' di controllo fiscale, delle
maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato effettuata
ai sensi dell'articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
nonche' sulla base dei risparmi di spesa per interessi, calcolati rispetto alle
previsioni definitive di bilancio e connessi con la gestione della tesoreria e
del debito pubblico e con l'attivita' di controllo e di monitoraggio
dell'andamento della finanza pubblica e dei flussi di bilancio per il
perseguimento degli obiettivi programmatici, determina con proprio decreto le
misure percentuali da applicare su ciascuna di tali risorse, con effetto
dall'anno 2004, per le finalita' di cui al comma 2 e per il potenziamento
dell'Amministrazione economica e finanziaria, in misura tale da garantire la
neutralita' finanziaria rispetto al previgente sistema";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
" 2. Le somme derivanti dall'applicazione del comma 1, secondo modalita'
determinate con il decreto ivi indicato, affluiscono ad appositi fondi destinati
al personale dell'Amministrazione economica e finanziaria in servizio presso gli
Uffici adibiti alle attivita' di cui al citato comma che hanno conseguito gli
obiettivi di produttivita' definiti, anche su base monetaria. In sede di
contrattazione integrativa sono stabiliti i tempi e le modalita' di erogazione
dei fondi determinando le risorse finanziarie da assegnare a ciascuno dei
predetti Uffici in relazione all'apporto recato dagli Uffici medesimi alle
attivita' di cui al comma 1".
166. L'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, e' abrogato, ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 3,
nonche' dei commi 6-bis e
7. Il comma 6 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il comma
1-bis dell'articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogati.
All'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nella rubrica sono aggiunte le seguenti parole: "che abbiano rilevanza
nazionale";
b) al comma 1, dopo le parole: "di fornitura" sono inserite le
seguenti: "di beni e servizi a rilevanza nazionale";
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
" 3. Le amministrazioni pubbliche possono fare ricorso alle convenzioni
stipulate ai sensi del comma 1, ovvero utilizzarne i parametri di
prezzo-qualita' per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto
di convenzionamento".
167. All'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nella rubrica e nel comma 1 dopo le parole: "e servizi" sono
inserite le seguenti: "a rilevanza regionale";
b) al comma 5 e' soppresso il secondo periodo.
168. Al decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 2, le parole: "aderiscano alle convenzioni
stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ad" sono
sostituite dalle seguenti: "attuino i principi di cui all'articolo 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e all'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, ovvero";
b) il comma 2 dell'articolo 2 e' abrogato.
169. All'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "e servizi" sono
inserite le seguenti: "di rilevanza nazionale" e sono soppressi il
secondo ed il terzo periodo;
b) il comma 7 e' abrogato.
170. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le
parole: "Tali enti, per l'acquisto di beni e per l'approvigionamento di
pubblici servizi caratterizzati dall'alta qualita' dei servizi stessi e dalla
bassa intensita' di lavoro, aderiscono alle convenzioni stipulate ai sensi
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388"
sono soppresse.
171. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le
amministrazioni pubbliche possono decidere se continuare ad utilizzare o meno le
convenzioni precedentemente stipulate dalla CONSIP Spa.
172. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica e favorire il rispetto del
patto di stabilita' interno la CONSIP Spa, attraverso proprie articolazioni
territoriali sul territorio, puo' fornire su specifica richiesta supporto e
consulenza per le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi da parte di
enti locali o loro consorzi assicurando la partecipazione anche alle piccole e
medie imprese locali nel rispetto dei principi di concorrenza.
Art. 4.
(Finanziamento agli investimenti)
1. Per l'anno 2004, nei confronti di ciascun utente del servizio
radiodiffusione, in regola per l'anno in corso con il pagamento del relativo
canone di abbonamento, che acquisti o noleggi un apparecchio idoneo a consentire
la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l'utente e per il fornitore di
contenuti, dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB/C-DVB) e
la conseguente interattivita', e' riconosciuto un contributo statale pari a 150
euro. La concessione del contributo e' disposta entro il limite di spesa di 110
milioni di euro.
2. Un contributo statale pari a 75 euro e' altresi' riconosciuto alle persone
fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano o detengono in comodato un
apparecchio di utente per la trasmissione o la ricezione a larga banda dei dati
via Internet. Il contributo e' corrisposto mediante uno sconto di ammontare
corrispondente, praticato sull'ammontare previsto nei contratti di abbonamento
al servizio di accesso a larga banda ad Internet, stipulato dopo il 1° dicembre
2003. La concessione del contributo e' disposta entro il limite di spesa di 30
milioni di euro.
3. Il contributo di cui al comma 2 e' riconosciuto, nel caso dell'acquisto,
immediatamente sulle prime bollette di pagamento e fino alla concorrenza dello
sconto. Nel caso del noleggio o della detenzione in comodato, il cui contratto
deve avere durata annuale, il contributo e' riconosciuto ripartendo lo sconto
sulle bollette del primo anno.
4. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita'
di attribuzione dei contributi statali. In ogni caso, il contributo statale di
cui al comma 2 non puo' essere cumulato, nell'ambito della stessa offerta
commerciale, con quello di cui al comma 1 quando erogati, direttamente o
indirettamente, da parte dello stesso fornitore di servizi nei confronti del
medesimo utente. Il contributo per l'acquisto o noleggio dei decoder in tecnica
C-DVB e' riconosciuto a condizione che l'offerta commerciale indichi chiaramente
all'utente i fornitori di contenuti con i quali i soggetti titolari della
piattaforma via cavo abbiano concordato i termini e le condizioni per la
ripetizione via cavo del segnale diffuso in tecnica digitale terrestre.
5. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dall'articolo 80, comma 35, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' incrementato di 27 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2004. Per il solo anno 2004 il predetto finanziamento e'
incrementato di ulteriori 10 milioni di euro.
6. All'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni, al secondo comma, dopo le parole: "cessione in uso di
circuiti telefonici" sono inserite le seguenti: "e a larga banda punto
a punto e multipunto in ambito nazionale per fonia e trasmissione dati,".
All'onere derivante dalle disposizioni recate dal presente comma si provvede
mediante utilizzo di quota parte, nel limite massimo di 2 milioni di euro, delle
risorse di cui al comma 8.
7. E' autorizzata l'ulteriore spesa di euro 8,5 milioni per ciascuno degli anni
2004, 2005 e 2006 per la proroga della convenzione tra il Ministero delle
comunicazioni e il Centro di produzione spa, stipulata ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, avviando la sperimentazione dei
seguenti servizi multimediali: trasmissione audio e video su Internet della
totalita' delle sedute d'aula dei due rami del Parlamento, pubblicazione delle
sedute in audio e video in differita con indicizzazione per intervento,
consultazione dell'archivio audio e video delle sedute.
8. Per il finanziamento del Fondo per progetti strategici nel settore
informatico, di cui al comma 2 dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n.
3, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 51,5 milioni di euro per l'anno 2004 e di
65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006; il Fondo finanzia anche
iniziative destinate alla diffusione ed allo sviluppo della societa'
dell'informazione nel Paese.
9. Il Fondo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e' destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio
dei ministri denominato "PC ai giovani", diretto ad incentivare
l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani
che compiono 16 anni nel 2004, nonche' la loro formazione. Le modalita' di
attuazione del progetto, nonche' di erogazione degli incentivi stessi sono
disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, emanato ai sensi
dell'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
10. Il Fondo di cui al comma 9 e' destinato anche, nel limite di 30 milioni di
euro per l'anno 2004, all'istituzione di un fondo speciale, denominato "PC
alle famiglie", finalizzato alla copertura delle spese relative al progetto
promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del
Consiglio dei ministri, diretto all'erogazione di un contributo di 200 euro per
l'acquisizione e l'utilizzo di un personal computer con la dotazione necessaria
per il collegamento ad Internet, nel corso del 2004, da parte dei contribuenti
persone fisiche residenti in Italia con un reddito complessivo non superiore a
15.000 euro, relativo all'anno d'imposta 2002. Con decreto di natura non
regolamentare, adottato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, entro i
limiti delle disponibilita' finanziarie di cui al primo periodo, le modalita' di
attuazione del progetto, di individuazione dei requisiti reddituali e dei
soggetti tenuti alla verifica dei predetti requisiti, nonche' di erogazione
degli incentivi stessi prevedendo anche la possibilita' di avvalersi a tal fine
della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione. Il
contributo non e' cumulabile con le agevolazioni previste dai commi 9 e 11.
11. Nel corso dell'anno 2004 i docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e
grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonche' il personale docente
presso le universita' statali, possono acquistare un personal computer portatile
da utilizzare nella didattica, anche attraverso appositi programmi software
messi a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, usufruendo di riduzione di costo e di rateizzazione. I benefici per
l'acquisto sono ottenuti, rispettivamente, previa apposita indagine di mercato
esperita dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) Spa. Con
apposito decreto di natura non regolamentare il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fissa le modalita'
attuative per poter accedere ai benefici previsti dal presente comma.
12. Per il proseguimento degli studi e il perfezionamento delle fasi di
realizzazione sperimentale, gia' avviati nei decorsi anni dal Ministero
dell'interno, aventi per oggetto l'applicazione del voto elettronico alle
consultazioni elettorali, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
13. All'articolo 1, comma 6, della legge 29 gennaio 2001, n. 10, il secondo
periodo e' sostituito dal seguente: "Le quote versate all'ENAV e all'ASI
non utilizzate sono versate entro il 31 gennaio 2004 all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate al fondo stesso".
14. L'Istituto per il credito sportivo opera nel settore del credito per lo
sport e le attivita' culturali, ai sensi dell'articolo 151 del testo unico di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e
le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, impartisce le necessarie direttive all'Istituto per il credito sportivo
al fine di adeguare il relativo statuto ai compiti di cui al comma 191,
assicurando negli organi anche la rappresentanza delle regioni ed autonomie
locali, nonche' stabilendo le procedure ed i criteri per la liquidazione delle
quote di partecipazione al fondo di dotazione dell'Istituto medesimo. Con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' approvato lo statuto e sono nominati
i componenti dei nuovi organi. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 56,
comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385.
15. All'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 52, le
parole: "di un polo di attivita' industriali ad alta tecnologia" sono
sostituite dalle seguenti: "di un polo di ricerca e di attivita'
industriali ad alta tecnologia"; dopo le parole: "del comune di
Genova", sono inserite le seguenti: "anche in relazione all'attuazione
dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326," ed e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Le risorse di cui al presente comma non possono
essere utilizzate per altre finalita' fino al 31 dicembre 2006".
16. Per i soggetti che hanno stipulato prestiti agevolati a valere sul Fondo
speciale per la ricerca applicata istituito con legge 25 ottobre 1968, n. 1089,
ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della medesima legge, e successive
modificazioni, e che hanno ancora in essere rate di mutuo in sofferenza, e'
dovuto solo il versamento della quota originaria residua con esclusione degli
interessi di mora anche se ricapitalizzati, da eseguire entro il 31 gennaio
2004. Per importi superiori a 25.000 euro e' consentito il versamento in quattro
rate con scadenza, rispettivamente, il 31 gennaio 2004, il 30 giugno 2004, il 31
dicembre 2004 e il 30 giugno 2005, maggiorate degli interessi legali. A tale
fine e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004,
2005 e 2006.
17. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, dopo le
parole: "connesse all'attivita' antincendi boschivi di competenza,"
sono inserite le seguenti: "ivi comprese quelle relative al funzionamento
delle strutture operative e di coordinamento impegnate nella lotta agli incendi
boschivi,".
18. Le risorse provenienti da iniziative di cui all'articolo 67, comma 1, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche' quelle relative agli interventi di cui
all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, accertate al 31 dicembre di
ogni anno, sono trasferite sullo stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole e forestali, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 66
della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
19. Nei limiti delle risorse rese disponibili di cui al comma 18, e in base alle
specifiche assegnazioni determinate annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma
3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il
Ministro delle politiche agricole e forestali sottopone all'approvazione del
CIPE nuovi contratti di programma nei settori agricolo e della pesca.
20. Alla riscossione dei contributi previdenziali dovuti dalle imprese agricole
colpite da eventi eccezionali, ivi comprese le calamita' naturali dichiarate ai
sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e le
emergenze di carattere sanitario, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602.
21. All'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 15 e'
inserito il seguente:
"15-bis. Per le aziende agricole colpite da eventi eccezionali, ivi
comprese le calamita' naturali dichiarate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2
della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e le emergenze di carattere sanitario, la
riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 e' fissata con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore al tasso di interesse
legale".
22. All'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 17 e'
inserito il seguente:
"17-bis. Nei casi di particolare eccezionalita', individuati con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze tra quelli previsti dal comma 15-bis, il pagamento
rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n.
338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, puo'
essere consentito fino a venti rate trimestrali costanti".
23. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio
1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n.
537, e successive modificazioni, il tasso di interesse di differimento, da
applicare sulle singole rate, e' fissato nella misura del tasso legale vigente
all'atto della rateizzazione.
24. Le disposizioni di cui ai commi 21, 22 e 23 si applicano in riferimento ad
eventi eccezionali verificatisi al 30 settembre 2003.
25. All'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e
successive modificazioni, le parole: "1° gennaio 2003" sono
sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2004".
26. Per la prosecuzione delle attivita' nel campo della ricerca e
sperimentazione agraria, e' concesso al Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 454, un contributo annuo pari a un milione di euro per ciascun
anno del triennio 2004-2006.
27. Le disposizioni dei commi da 17 a 26 si applicano anche per gli eventi
previsti dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
nonche' alle imprese del settore ittico operanti nelle zone colpite da
mucillagini e altri fenomeni naturali che comportino la moria della fauna marina
o l'impossibilita' di svolgere attivita' di pesca o di allevamento.
28. In deroga a quanto stabilito al comma 12 dell'articolo 10 del decreto-legge
28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003,
n. 119, i quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone
svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del
Consiglio, del 17 maggio 1999, della regione autonoma della Sardegna, possono
essere trasferiti ad aziende ubicate nelle zone di pianura della medesima
regione.
29. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi previsti dalle leggi 5
giugno 2003, n. 131, e 7 marzo 2003, n. 38, gli interventi in favore del settore
ittico di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono realizzati dallo Stato,
dalle regioni e dalle province autonome limitatamente alle rispettive competenze
previste dalla Parte IV del VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura
adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 25 maggio
2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27
luglio 2000.
30. Entro il 28 febbraio 2004, in attuazione di quanto previsto al comma 29 e in
deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 17 febbraio
1982, n. 41, e successive modificazioni, con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali e' approvato il Piano nazionale della pesca e
dell'acquacoltura per l'anno 2004.
31. Per assicurare la prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui
all'articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
autorizzati i limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2005 e di 50 milioni di euro dal 2006.
32. Le economie d'asta conseguite sono utilizzate con le modalita' risultanti
dalle relative disposizioni per la prosecuzione di ulteriori lotti di impianti
rientranti nelle finalita' previste dai commi 31 e 34, ivi compresi gli studi
per opere di accumulo di nuove risorse idriche in aree critiche.
33. Gli enti interessati agli interventi di cui al comma 31 presentano, per il
tramite delle regioni competenti per territorio, al Ministero delle politiche
agricole e forestali i propri programmi entro il 30 aprile 2004.
34. Entro il 31 maggio 2004 il Ministro delle politiche agricole e forestali, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, definisce il programma degli interventi e le
relative risorse finanziarie in relazione agli stanziamenti di cui al comma 31.
35. Al fine di garantire il necessario coordinamento nella realizzazione di
tutte le opere del settore idrico, in coerenza con gli Accordi di programma
quadro esistenti, e' definito il "Programma nazionale degli interventi nel
settore idrico". Il Programma comprende:
a) le opere relative al settore idrico gia' inserite nel "programma delle
infrastrutture strategiche" di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e
successive modificazioni, approvato con delibera CIPE n. 121/2001, del 21
dicembre 2001, tenendo conto delle procedure previste dal decreto legislativo 20
agosto 2002, n. 190;
b) gli interventi previsti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio;
c) gli interventi di cui al comma 31;
d) gli interventi inseriti negli Accordi di programma di cui all'articolo 17
della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonche' gli interventi concernenti
trasferimenti transfrontalieri delle risorse idriche.
36. Entro il 30 luglio 2004, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, delle
politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, presenta al CIPE il Programma nazionale di cui
al comma 35. Il Programma nazionale indica le risorse finanziarie assegnate ai
singoli interventi di cui al comma 35, lettere a), b), c) e d), previsti dalle
relative leggi di spesa e, con esclusione di quelli gia' inseriti negli Accordi
di programma quadro, ne definisce la gerarchia delle priorita', tenuto conto
dello stato di avanzamento delle relative progettazioni. Ai fini della
successiva attuazione gli interventi del Programma nazionale sono inseriti negli
Accordi di programma quadro sempreche' presentino requisiti relativi alla
progettazione e alla certezza di risorse finanziarie coerenti con lo strumento.
37. Agli interventi individuati dal Programma nazionale e' assegnata priorita'
anche in relazione all'attuazione del programma delle infrastrutture strategiche
per il periodo 2004-2007, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e
successive modificazioni, approvato con la citata delibera CIPE n. 121/2001, e
successive modificazioni, tenendo conto delle procedure previste dal decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
38. Le regioni attribuiscono alle province composte per almeno il 95 per cento
da comuni classificati come montani ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della
legge 31 gennaio 1994, n. 97, le funzioni di cui all'articolo 89, comma 1,
lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A tale fine e'
attribuito alle stesse province l'introito dei proventi di cui all'articolo 86,
comma 2, dello stesso decreto legislativo.
39. A copertura dell'onere aggiuntivo a carico delle regioni interessate,
derivante dall'attuazione del comma 38, e' assegnato un contributo di 2 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
40. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al
comma 39 sono ripartite fra le regioni interessate, proporzionalmente
all'ammontare dei proventi attribuiti alle province di cui al comma 38.
41. Fatte salve le disposizioni recate dalla legislazione delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni possono riconoscere alle
province di cui al comma 38 condizioni speciali di autonomia nella gestione
delle risorse del territorio montano.
42. Le risorse finanziarie di Sviluppo Italia Spa relative agli interventi di
cui alla delibera CIPE 4 agosto 2000, n. 90, e successive modificazioni, nonche'
quelle previste al punto 2 della delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 62, per gli
interventi di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n.
67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono
trasferite all'ISMEA.
43. L'ISMEA subentra nelle funzioni gia' esercitate da Sviluppo Italia Spa per
l'attuazione degli interventi di cui al comma 42, che risultano assegnate dalle
leggi vigenti, nonche' nei relativi rapporti giuridici e finanziari.
44. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' e le
procedure per l'attribuzione delle risorse finanziarie e strumentali, anche per
effetto del subentro di cui al comma 43.
45. Per le finalita' di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 419, l'ISMEA puo':
a) prestare garanzie finanziarie per emissioni di obbligazioni sia a breve che a
medio e a lungo termine effettuate da piccole e medie imprese operanti nel
settore agricolo e agroalimentare;
b) provvedere all'acquisto di crediti bancari sia a breve che a medio e a lungo
termine in favore delle piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo e
agroalimentare e alla loro successiva cartolarizzazione;
c) effettuare anticipazioni dei crediti vantati dagli agricoltori nei confronti
dei soggetti di cui al regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7
luglio 1995.
46. Allo scopo di promuovere l'introduzione di nuove tecniche produttive e di
incentivare la tutela delle produzioni agroalimentari di qualita' del
Mezzogiorno, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui per ciascuno
degli anni 2004, 2005 e 2006 per la istituzione dell'Istituto per la ricerca e
le applicazioni biotecnologiche per la sicurezza e la valorizzazione dei
prodotti tipici e di qualita'.
47. L'Istituto di cui al comma 46 effettua ricerche e studi in materia di:
a) nutraceutica, qualita' e tracciabilita' dei prodotti agroalimentari;
b) applicazione delle biotecnologie ai prodotti agroalimentari e biomedici;
c) confezionamento dei prodotti agroalimentari e biomedici;
d) genomica funzionale e proteomica.
48. L'Istituto di cui al comma 46 ha sede presso l'universita' degli studi di
Foggia che puo' avvalersi, allo scopo di assicurare la massima efficacia dello
stesso, di collaborazioni con altre universita' o con istituti di ricerca.
49. L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la
commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di
provenienza costituisce reato ed e' punita ai sensi dell'articolo 517 del codice
penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura "made in Italy"
su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea
sull'origine;
costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la
provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o
quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce
sia di origine italiana. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione
dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera
pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci
puo' essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese
del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere
che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione
sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci puo' essere sanata sul
piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o
l'asportazione della stampigliatura "made in Italy".
50. Per potenziare le attivita' di controllo e di analisi nelle operazioni
doganali con finalita' antifrode, sono istituite, presso l'Agenzia delle dogane,
una centrale operativa mediante idonee apparecchiature scanner installate negli
spazi doganali e una banca dati delle immagini derivate dalle medesime
apparecchiature e da quelle analoghe in dotazione al Corpo della guardia di
finanza. Il trattamento delle immagini e' da intendere attivita' di rilevante
interesse pubblico ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali,
essendo diretta all'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione e'
affidata alle dogane. Ai medesimi fini si applica a dipendenti dell'Agenzia
delle dogane addetti a tali servizi, in numero non superiore a dieci, il
disposto di cui all'articolo 7, comma 10, dell'accordo di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, nella parte in cui il limite
di 240 giorni di missione continuativa nella medesima localita', previsto
dall'articolo 1, comma 3, della legge 26 luglio 1978, n. 417, e' elevato a 365
giorni. Le spese derivanti dall'estensione del citato limite trovano copertura
nello stanziamento di cui al comma 53.
51. La centrale operativa di cui al comma 50 provvede, nel caso di merci
provenienti da Paesi terzi e destinate ad altri Paesi comunitari, a fornire
informazioni agli uffici doganali dei Paesi destinatari delle merci sulle
eventuali violazioni di norme a tutela del "made in Italy".
52. L'accesso alla banca dati delle immagini di cui al comma 50 e' disciplinato
d'intesa tra il direttore dell'Agenzia delle dogane ed il comandante generale
della Guardia di finanza.
53. Al fine di cui al comma 50, e' autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2004.
54. Per potenziare la lotta alla contraffazione e per tutelare la specificita'
dei prodotti, l'Agenzia delle dogane puo' sottoscrivere con gli operatori, su
loro richiesta, convenzioni per la raccolta in una banca dati multimediale dei
dati caratteristici idonei a contraddistinguere i prodotti da tutelare, senza
oneri aggiuntivi a carico dello Stato. La raccolta dei dati di cui al presente
comma ed il relativo trattamento e' attivita' di rilevante interesse pubblico ai
sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, essendo diretta
all'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione e' affidata alle dogane.
55. Con determinazione dirigenziale, adottata entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' tecniche
di attuazione delle disposizioni di cui al comma 54.
56. Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 2, lettera l), del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e' consentito al Corpo della guardia di
finanza l'accesso diretto alla banca dati di cui al comma 54, secondo modalita'
stabilite di intesa tra il direttore dell'Agenzia delle dogane ed il comandante
generale della Guardia di finanza.
57. Presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane, e' istituito lo "sportello
unico doganale", per semplificare le operazioni di importazione ed
esportazione e per concentrare i termini delle attivita' istruttorie, anche di
competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni.
58. Ferme tutte le competenze di legge, lo sportello unico doganale concentra
tutte le istanze inviate anche in via telematica dagli operatori interessati e
inoltra i dati, cosi' raccolti, alle amministrazioni interessate per un
coordinato svolgimento dei rispettivi procedimenti ed attivita'.
59. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati e
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i termini di conclusione
dei procedimenti amministrativi che concorrono per l'assolvimento delle
operazioni doganali di importazione ed esportazione, validi fino a quando le
amministrazioni interessate non provvedono a stabilirli, in una durata comunque
non superiore, con i regolamenti di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto
1990, n. 241.
60. Dalla attuazione dei commi da 57 a 59 non possono derivare oneri aggiuntivi
a carico del bilancio dello Stato.
61. E' istituito presso il Ministero delle attivita' produttive un apposito
fondo con dotazione di 20 milioni di euro per il 2004, 30 milioni di euro per il
2005 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2006, per la realizzazione di azioni a
sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del "made in
Italy", anche attraverso la regolamentazione dell'indicazione di origine o
l'istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte
sul territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa europea in materia
di origine, nonche' per il potenziamento delle attivita' di supporto formativo e
scientifico particolarmente rivolte alla diffusione del "made in Italy"
nei mercati mediterranei, dell'Europa continentale e orientale, a cura di
apposita sezione dell'ente di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 287, collocata presso due delle sedi periferiche esistenti, con
particolare attenzione alla naturale vocazione geografica di ciascuna
nell'ambito del territorio nazionale. A tale fine, e per l'adeguamento delle
relative dotazioni organiche, e' destinato all'attuazione delle attivita' di
supporto formativo e scientifico indicate al periodo precedente un importo non
superiore a 5 milioni di euro annui. Tale attivita' e' svolta prioritariamente
dal personale del ruolo di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui
al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, al quale, per
la medesima attivita', fermi restando gli incrementi e gli adeguamenti sul
trattamento economico complessivo in godimento secondo l'ordinamento di
provenienza, e il riconoscimento automatico della progressione in carriera,
nessun emolumento ulteriore e' dovuto. Le risorse assegnate all'ente di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, per l'anno 2004
possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate agli anni successivi. Si applica il regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.
62. Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede alla vigilanza
del marchio destinato alle produzioni agroalimentari italiane di qualita' "Naturalmenteitaliano".
63. Le modalita' di regolamentazione delle indicazioni di origine e di
istituzione ed uso del marchio di cui al comma 61 sono definite con regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e
forestali e per le politiche comunitarie.
64. Al fine di garantire il consolidamento dell'azione di contrasto all'economia
sommersa, nonche' la piena efficacia degli interventi in materia di polizia
economica e finanziaria, anche alla luce dei nuovi compiti conferiti ai sensi
della presente legge e dell'articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
l'organico del ruolo degli appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di
finanza e' incrementato di 470 unita' dall'anno 2004, e di ulteriori 530 unita'
a decorrere dall'anno 2005. Alla copertura dei posti derivanti da tale
incremento di organico si provvede mediante l'assunzione in deroga a quanto
previsto al comma 53 dell'articolo 3 di un corrispondente numero di finanzieri,
nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2004, 28 milioni di euro per
l'anno 2005 e 32 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
65. All'articolo 6, comma 1, alinea, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo la
parola: "Livorno," e' inserita la seguente:
"Manfredonia,".
66. Allo scopo di assicurare migliori condizioni di trasparenza del mercato,
garantendo la corretta informazione dei consumatori, con uno o piu' decreti del
Ministro delle attivita' produttive e del Ministro delle politiche agricole e
forestali, in coerenza con quanto previsto dall'Unione europea in materia, sono
definite le condizioni di uso delle denominazioni di vendita dei prodotti
italiani di salumeria e dei prodotti da forno. I decreti definiscono altresi' i
requisiti dei soggetti e degli organismi di ispezione abilitati ad effettuare i
controlli, garantendone l'integrita' e l'indipendenza di giudizio.
67. Salve le norme penali e le sanzioni amministrative vigenti in materia di
etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari, l'uso delle denominazioni
di vendita dei prodotti di salumeria e dei prodotti da forno italiani in
difformita' dalle disposizioni dei decreti di cui al comma 66 e' punito con la
sanzione amministrativa da tremila a quindicimila euro. La confisca
amministrativa dei prodotti che utilizzano denominazioni di vendita in
violazione dei decreti di cui al comma 66 e' sempre disposta, anche qualora non
sia stata emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione di cui al
presente comma.
68. Al fine di valorizzare lo stile della produzione nazionale, e' istituita dal
Ministero delle attivita' produttive in collaborazione con la societa' EUR Spa
l'Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy, con sede in
Roma.
69. L'Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy ha
finalita' di valorizzazione dello stile italiano, nonche' obiettivi di
promozione del commercio internazionale e delle produzioni italiane di qualita'.
70. Per l'attuazione dei commi 68 e 69 e' autorizzata una spesa pari a 1 milione
di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, a valere sulle risorse di cui
al comma 61.
71. All'articolo 80, comma 31, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole:
"per l'anno 2003" sono sostituite dalle seguenti:
"per gli anni 2003 e 2004".
72. Presso il Ministero delle attivita' produttive e' costituito, senza oneri
per la finanza pubblica, il Comitato nazionale anti-contraffazione con funzioni
di monitoraggio dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprieta'
industriale ed intellettuale, di coordinamento e di studio delle misure volte a
contrastarli, nonche' di assistenza alle imprese per la tutela contro le
pratiche commerciali sleali.
73. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche
agricole e forestali, dell'interno e della giustizia, sono definite le modalita'
di composizione e di funzionamento del Comitato di cui al comma 72, garantendo
la rappresentanza degli interessi pubblici e privati.
74. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e
degli affari esteri, presso gli uffici dell'Istituto per il commercio con
l'estero o presso gli uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari, sono
istituiti uffici di consulenza e di monitoraggio per la tutela del marchio e
delle indicazioni di origine, e per l'assistenza legale alle imprese nella
registrazione dei marchi e brevetti e nel contrasto alla contraffazione e alla
concorrenza sleale.
75. Per l'attuazione del comma 74 e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro
per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006.
76. Presso il Ministero delle attivita' produttive e' istituito un fondo
destinato all'assistenza legale internazionale alle imprese per la tutela contro
le violazioni dei diritti relativi alla proprieta' industriale e intellettuale,
nonche' contro le pratiche commerciali sleali e i fenomeni legati agli obiettivi
di cui al comma 61.
77. Le modalita' di gestione del fondo di cui al comma 76 sono stabilite dal
decreto di cui al comma 73.
78. Per l'attuazione dei commi 76 e 77 e' autorizzata una spesa pari a 2 milioni
di euro per l'anno 2004, 4 milioni di euro per l'anno 2005 e 2 milioni di euro
per l'anno 2006, a valere sulle dotazioni del fondo di cui al comma 61.
79. Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attivita' produttive segnala
all'autorita' giudiziaria, per le iniziative di sua competenza, i casi di uso di
merci che violano un diritto di proprieta' intellettuale.
80. L'autorita' amministrativa, quando accerta, sia all'atto dell'importazione o
esportazione che della commercializzazione o distribuzione, la violazione di un
diritto di proprieta' intellettuale o industriale, puo' disporre anche
d'ufficio, previo assenso dell'autorita' giudiziaria e facendone rapporto alla
stessa, il sequestro della merce contraffatta, e, decorsi tre mesi, la
distruzione, a spese, ove possibile, del contravventore; e' fatta salva la
conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.
81. L'opposizione avverso il provvedimento di distruzione e' proposta nelle
forme di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni; a tale fine il termine per ricorrere decorre dalla
data di notificazione del provvedimento o da quella della sua pubblicazione, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale.
82. Le disponibilita' del fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio
1952, n. 949, e successive modificazioni, sono incrementate di 10 milioni di
euro per l'anno 2004 per agevolare i processi di internazionalizzazione ed i
programmi di penetrazione commerciale promossi dalle imprese artigiane e dai
consorzi di esportazione a queste collegati.
83. Le modalita', le condizioni e le forme tecniche delle attivita' di cui al
comma 82 sono definite con decreto del Ministro delle attivita' produttive di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo
21, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57.
84. All'articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114, come modificato dal comma 2-ter dell'articolo 23 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, le parole:
"delle imprese industriali e dei servizi" sono sostituite dalle
seguenti: "delle imprese industriali ed artigiane di produzione di beni e
di servizi".
85. All'articolo 72, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al primo
periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' alle
agevolazioni previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, disposte in
attuazione del 5° bando".
86. Per la prosecuzione degli interventi previsti ai sensi dell'articolo 5 del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 dicembre 1996, n. 641, per gli anni 2004, 2005 e 2006 e' autorizzata la
spesa di 3,5 milioni di euro annui.
87. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della
legge 11 marzo 1988, n. 67, e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di
5 milioni di euro a decorrere dal 2004.
88. Ai fini dell'utilizzazione delle risorse destinate agli interventi di cui al
comma 87, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati a contrarre mutui
quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalita'
stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
89. Le risorse di cui ai commi 87 e 88 possono essere utilizzate dai comuni
beneficiari anche per le finalita' di cui al primo comma dell'articolo 18 della
legge 7 marzo 1981, n. 64; in tale caso i rapporti tra il provveditorato alle
opere pubbliche e i comuni interessati sono disciplinati da apposita
convenzione.
90. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, si applicano ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del
novembre 1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di
versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui ai
commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che possono
regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1995, 1996 e 1997, entro
il 31 luglio 2004, ovvero secondo le modalita' di rateizzazione previste dal
citato comma 17 dell'articolo 9 della legge n. 289 del 2002. La presente
disposizione si applica entro il limite di spesa di 5 milioni di euro annui a
decorrere dal 2004.
91. Per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione nei
territori colpiti da calamita' naturali per i quali e' intervenuta la
dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
288 del 9 dicembre 2002, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato
a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti
possono stipulare allo scopo. A tale fine, nonche' per la prosecuzione degli
interventi di cui all'articolo 50, comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre
1998, n. 448, secondo le disposizioni ivi previste, sono autorizzati due limiti
di impegno quindicennali rispettivamente di 5 milioni di euro ciascuno a
decorrere dall'anno 2005, nonche' due ulteriori limiti di impegno di 5 milioni
di euro ciascuno a decorrere dall'anno
2006. I predetti mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli
investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e
prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai
sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
92. All'articolo 138, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole:
"31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2006".
93. Le risorse derivanti dai mutui finanziati a valere sui limiti di impegno
autorizzati con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 50, comma 1,
lettera i), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, spettano alle regioni
Basilicata e Campania nella misura, rispettivamente, del 40 per cento e del 60
per cento.
94. All'articolo 86, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il secondo
periodo e' sostituito dal seguente: "Il commissario di cui al comma 1, con
propria determinazione, affida, entro otto mesi dalla definizione degli stati di
consistenza, il completamento della realizzazione delle opere suddette con le
modalita' ritenute piu' vantaggiose per la pubblica amministrazione sulla base
della medesima disciplina straordinaria di cui alla legge 14 maggio 1981, n.
219, e ne cura l'esecuzione".
95. Per la prosecuzione dei lavori di ricostruzione degli immobili danneggiati
dal sisma del 7 e 11 maggio 1984, di cui al decreto-legge 26 maggio 1984, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, e alla
successiva ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile
n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987, e' autorizzato un limite di impegno
quindicennale di un milione di euro a decorrere dall'anno 2005.
96. Per la prosecuzione degli interventi volti alla realizzazione di opere
infrastrutturali e viarie atte ad agevolare gli insediamenti delle strutture
universitarie di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n.
315, e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di 2 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2005.
97. Per la prosecuzione degli interventi volti al riassetto idrogeologico, alla
ricostruzione e allo sviluppo di cui alla legge 2 maggio 1990, n. 102, e'
autorizzato un limite di impegno quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2005.
98. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, dopo le
parole: "della presente legge," sono inserite le seguenti: "e
comunque per fare fronte ad ogni calamita' verificatasi nell'intero territorio
regionale,".
99. In conformita' con il principio di cui all'articolo 34, terzo comma, della
Costituzione, agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di cui
all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, possono essere
concessi prestiti fiduciari per il finanziamento degli studi.
100. Al fine di cui al comma 99 e' istituito un Fondo finalizzato alla
costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari concessi dalle
banche e dagli altri intermediari finanziari iscritti all'elenco speciale
previsto dall'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni. Il Fondo puo' essere utilizzato anche per la
corresponsione agli studenti, privi di mezzi, e agli studenti nelle medesime
condizioni residenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, di contributi in conto interessi per il rimborso
dei predetti prestiti fiduciari.
101. Il Fondo di cui al comma 100 e' gestito da Sviluppo Italia Spa sulla base
di criteri ed indirizzi stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
102. La dotazione del Fondo di cui al comma 100 e' pari a 10 milioni di euro per
l'anno
2004. Il Fondo puo' essere incrementato anche con i contributi di regioni,
fondazioni e altri soggetti pubblici e privati.
103. Sono abrogati i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16 della legge 2 dicembre
1991, n. 390.
104. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9
maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003,
n. 170, per l'anno 2004 non si applica il riferimento alla lettera a) di cui al
medesimo comma. La disposizione di cui al precedente periodo si applica nel
limite di spesa massimo per l'anno 2004 di euro 250.000.
105. Al fine di consentire la chiusura in via transattiva di contenziosi
relativi ad operazioni poste in essere con fondi statali ai sensi dell'articolo
1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 marzo 1995, n. 95, dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'articolo 51 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'articolo 9-septies del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, e del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, Sviluppo Italia
Spa e' autorizzata ad accettare senza istruttoria il pagamento a saldo e
stralcio dei crediti incagliati, in sofferenza o in contenzioso alla data del 30
settembre 2003, nella misura di almeno il 50 per cento. A tale scopo, gli
interessati possono presentare apposita domanda a Sviluppo Italia Spa entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sviluppo
Italia Spa comunica agli istanti l'importo dovuto, che dovra' essere corrisposto
entro trenta giorni dalla comunicazione. A pagamento effettuato l'eventuale
contenzioso si estingue per cessazione della materia del contendere, con spese
legali compensate.
106. Al fine di favorire la crescita e lo sviluppo del tessuto produttivo
nazionale, e' istituito il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel
capitale di rischio. Il Fondo e' gestito da Sviluppo Italia Spa nel rispetto
della legislazione nazionale e comunitaria vigente, per effettuare interventi
temporanei e di minoranza, comunque non superiori al 30 per cento, nel capitale
di imprese produttive, nei settori dei beni e dei servizi, per gli scopi e nelle
forme di cui ai commi da 107 a 110 con priorita' per quelli cofinanziati dalle
regioni.
107. Sviluppo Italia Spa e' autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo di
cui al comma 106 per sottoscrivere o acquistare, esclusivamente a condizioni di
mercato, quote di capitale di imprese produttive che presentino nuovi programmi
di sviluppo ovvero, secondo le modalita' indicate dal CIPE ai sensi del comma
110, quote di minoranza di fondi mobiliari chiusi che investono in tali imprese.
108. Gli interventi non possono riguardare consolidamenti delle passivita' delle
imprese, ne' operazioni per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in
difficolta'. La gestione del Fondo di cui al comma 106 e' soggetta alla
disciplina di controllo generalmente applicata ai fondi di rischio privati e
deve essere condotta secondo criteri tali da non determinare le condizioni per
configurare un aiuto di Stato, ai sensi della comunicazione della Commissione
europea 2001/C-235/03 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee C 235 del 21 agosto 2001, in materia di aiuti di Stato e capitale di
rischio. Il Fondo non investira' in imprese operanti in settori ai quali si
applicano regole comunitarie speciali in materia di aiuti di Stato nonche' nelle
imprese di produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti
elencati nell'allegato I del Trattato istitutivo della Comunita' europea.
109. La partecipazione puo' riguardare esclusivamente medie e grandi imprese
come qualificate dalla normativa nazionale e comunitaria.
110. Le condizioni e le modalita' di attuazione degli interventi di cui ai commi
da 106 a 109 sono approvate dal CIPE. In particolare, il CIPE stabilisce:
a) i criteri generali di valutazione;
b) la durata massima, comunque non superiore a cinque anni, della partecipazione
al capitale.
111. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi da 106 a 110 e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 45 milioni di
euro per l'anno 2005.
112. E' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un
Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle
imprese. Il Fondo interviene in sostegno di programmi, predisposti per la
attuazione di accordi sindacali o statuti societari, finalizzati a valorizzare
la partecipazione dei lavoratori ai risultati o alle scelte gestionali delle
imprese medesime.
113. Per la gestione del Fondo di cui al comma 112, avente una dotazione
iniziale di 30 milioni di euro, e' costituito, con decreto di natura non
regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un Comitato
paritetico, composto da dieci esperti, dei quali due in rappresentanza del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e otto in rappresentanza delle
associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente
rappresentative a livello nazionale. Il Comitato paritetico elegge al suo
interno il presidente e adotta il proprio regolamento di funzionamento. Con il
medesimo decreto ministeriale sono stabiliti i criteri fondamentali di gestione
del Fondo.
114. Con successivi decreti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
adegua le modalita' di gestione del Fondo di cui al comma 112, sulla base del
recepimento di eventuali accordi interconfederali o di avvisi comuni tra le
parti sociali, anche in attuazione degli indirizzi dell'Unione europea.
115. Il Comitato paritetico redige annualmente una relazione, contenente gli
esiti del monitoraggio sull'utilizzo del Fondo di cui al comma 112, che viene
trasmessa dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali alle competenti
Commissioni parlamentari ed al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
116. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del regolamento recante norme per
l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di
gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, come modificata dall'articolo 31, comma 21,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "quattro anni" sono
sostituite dalle seguenti: "cinque anni".
117. All'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 1-quater, sono
inseriti i seguenti:
"1-quinquies. La riscossione delle entrate derivanti dall'utilizzazione dei
beni demaniali trasferiti all'ANAS Spa ai sensi del comma 1-bis e' effettuata
con le modalita' previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, previa convenzione tra l'ANAS Spa e l'Agenzia delle entrate.
1-sexies. All'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo
il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' autorizzare la
riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle
societa' per azioni interamente partecipate dallo Stato, previa valutazione
della rilevanza pubblica di tali crediti.
3-ter. In caso di emanazione dell'autorizzazione di cui al comma 3-bis, la
societa' interessata stipula apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate e
l'iscrizione a ruolo avviene a seguito di un'ingiunzione conforme all'articolo
2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639,
vidimata e resa esecutiva dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate
competente in ragione della dislocazione territoriale dell'ufficio della
societa' che l'ha richiesta"".
118. Nell'anno 2004, ai concessionari e ai commissari governativi del servizio
nazionale della riscossione e' corrisposto, quale remunerazione per il servizio
svolto, un importo pari a 470 milioni di euro, che tiene luogo, per i ruoli
emessi da uffici statali, dell'aggio di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'aggio di cui all'articolo 12, comma
2, della legge 27 dicembre 2002, n.
289. Resta fermo l'aggio, a carico del debitore, previsto dall'articolo 17,
comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
119. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare
entro il 30 luglio 2004, l'importo di cui al comma 118 e' ripartito, per una
quota pari al 96 per cento, tra i concessionari e i commissari governativi
secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di
salvaguardia e, per la restante quota, tra tutti i commissari governativi e tra
i concessionari per i quali vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti.
120. All'onere derivante dall'attuazione del comma 118, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
121. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, concernente i
soggetti incaricati della riscossione delle entrate precedentemente riscosse dai
servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "Per i compensi" sono sostituite dalle
seguenti: "Fino al 31 dicembre 2003, per i compensi";
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2004, il compenso spettante a
concessionari, banche e Poste italiane Spa e' determinato sulla base di apposita
convenzione stipulata con l'Agenzia delle entrate, tenuto conto dei costi
diretti e indiretti del servizio".
122. Dalle disposizioni di cui al comma 121 non possono derivare oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
123. All'articolo 5, comma 20, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, dopo le parole: "Ad esse non si applicano" sono inserite le
seguenti: ", fermo restando quanto previsto dalla lettera b) del comma 7
del presente articolo,".
124. Al comma 30 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole
da: "negli articoli" fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: "nei commi da 5 a 11, da 19 a 28 del presente articolo e negli
articoli da 33 a 37 del testo unico bancario".
125. La lettera g) del comma 27 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, e' sostituita dalla seguente:
"g) siano state realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al demanio
marittimo, lacuale e fluviale, nonche' nei terreni gravati da diritti di uso
civico".
126. Al comma 17 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le
parole: "attivita' di promozione" sono inserite le seguenti:
"rivolte ai medici, agli operatori sanitari e ai farmacisti".
127. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) le parole: "Tessera del cittadino", ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: "Tessera sanitaria";
b) la sigla: "TC", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente:
"TS";
c) al comma 13, le parole: "della TC" sono sostituite dalle seguenti:
"della TS nella carta di identita' elettronica o".
128. In aggiunta a quanto previsto nella tabella D allegata alla presente legge,
al Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e' attribuito un rifinanziamento di 2.700 milioni di euro
per l'anno 2007.
129. La dotazione del Fondo di cui al comma 128 e' utilizzabile, previa delibera
del CIPE, adottata ai sensi dell'articolo 60, comma 1, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, anche per il finanziamento aggiuntivo degli strumenti di
incentivazione le cui risorse confluiscono al fondo di cui all'articolo 60,
comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n.
289. La diversa allocazione tra gli strumenti d'intervento all'interno dei Fondi
di cui agli articoli 60 e 61 della predetta legge n. 289 del 2002 e' deliberata
dal CIPE.
130. All'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: "degli interventi finanziati o alle esigenze
espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione" sono
sostituite dalle seguenti: "degli interventi finanziati, alle esigenze
espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione e alla
finalita' di accelerazione della spesa in conto capitale. Per assicurare
l'accelerazione della spesa le amministrazioni centrali e le regioni presentano
al CIPE, sulla base delle disponibilita' finanziarie che emergono ai sensi del
comma 2, gli interventi candidati, indicando per ciascuno di essi i risultati
economico-sociali attesi e il cronoprogramma delle attivita' e di spesa. Gli
interventi finanziabili sono attuati nell'ambito e secondo le procedure previste
dagli Accordi di programma quadro. Gli interventi di accelerazione da realizzare
nel 2004 riguarderanno prioritariamente i settori sicurezza, trasporti, ricerca,
acqua e rischio idrogeologico";
b) al comma 2, le parole: "ogni quattro mesi" sono sostituite dalla
seguente: "semestralmente" e dopo le parole: "relativa
localizzazione" sono aggiunte le seguenti: ",e sullo stato complessivo
di impiego delle risorse assegnate".
131. Le procedure stabilite dal CIPE in materia di monitoraggio, revoca e
riprogrammazione degli interventi inseriti negli Accordi di programma quadro di
cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
per gli interventi che vi sono inclusi, anche se finanziati con risorse diverse
da quelle destinate alle aree sottoutilizzate, sono vincolanti per tutti i
soggetti che sottoscrivono tali Accordi.
132. I contribuenti che hanno inoltrato le istanze per la concessione del
credito d'imposta ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettera d), della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e che, per effetto della deliberazione del CIPE n. 23/03
del 25 luglio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto
2003, hanno ricevuto da parte dell'Agenzia delle entrate comunicazione della
concessione del predetto contributo nel mese di settembre del 2003 possono:
a) avviare la realizzazione dell'investimento entro il 31 marzo 2004;
b) utilizzare il contributo entro il terzo anno successivo a quello nel quale e'
stata presentata l'istanza di cui alla citata lettera d). I limiti di
utilizzazione minimi e massimi previsti dalla lettera f) del comma 1 del citato
articolo 62 della legge n. 289 del 2002 per l'anno di presentazione dell'istanza
e per l'anno successivo sono differiti di un anno.
133. Le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 132 si applicano anche ai
soggetti che beneficiano del credito d'imposta ai sensi delle disposizioni di
cui all'articolo 62, comma 1, lettera c), ultimi due periodi, della legge 27
dicembre 2002, n. 289.
134. Per le infrastrutture di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ad
eccezione di quelle incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei
relativi futuri atti aggiuntivi, che presentano un potenziale ritorno economico
derivante dalla gestione dell'opera stessa, la richiesta di assegnazione di
risorse al CIPE deve essere accompagnata da una analisi costi-benefici e da un
piano economico-finanziario che indichi le risorse utilizzabili per la
realizzazione e i proventi derivanti dall'opera. Il CIPE assegna le risorse
finanziarie a valere sui fondi di cui all'articolo 1, comma 7, lettera f), del
decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nella misura prevista dal piano
economico-finanziario cosi' come approvato unitamente al progetto preliminare, e
individua, contestualmente, i soggetti autorizzati a contrarre i mutui o altra
forma tecnica di finanziamento.
135. Il finanziamento di cui al comma 134 puo' essere concesso da Infrastrutture
Spa, dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Banca europea per gli investimenti
ovvero dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito ai sensi del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1°
settembre 1993, n. 385. Al piano economico-finanziario dei progetti da
presentare per la richiesta di assegnazione di risorse al CIPE deve essere
allegata la formale manifestazione della disponibilita' di massima al
finanziamento da parte dei predetti soggetti finanziatori.
136. I proventi derivanti dall'opera, individuati nel piano
economico-finanziario approvato e specificati nella delibera di approvazione del
CIPE, sono destinati prioritariamente al rimborso dei finanziamenti acquisiti ai
sensi del comma 135; su di essi non sono ammesse azioni da parte di creditori
diversi dal soggetto finanziatore, fino all'estinzione del relativo debito.
137. Nei casi di decadenza e revoca della concessione relativa alla gestione
dell'infrastruttura finanziata ai sensi del comma 135, il nuovo concessionario
assume, senza liberazione del debitore originario, il debito residuo nei
confronti del soggetto finanziatore e subentra nei relativi rapporti
contrattuali.
138. Le somme eventualmente dovute al precedente concessionario per l'utilizzo
dei beni necessari per lo svolgimento del servizio, per il riscatto degli stessi
o a qualsiasi altro titolo sono destinate prioritariamente al rimborso del
debito residuo nei confronti dei soggetti finanziatori. Il concedente garantisce
il debito residuo nei confronti dei soggetti finanziatori fino al rilascio della
nuova concessione.
139. Il CIPE, con il supporto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, esercita la funzione di vigilanza sulla realizzazione degli
interventi, anche nell'interesse dei soggetti finanziatori.
140. Le tariffe relative alle prestazioni di servizi rese possibili dalla
realizzazione delle opere di cui al comma 134 sono determinate, sulla base del
piano economico-finanziario previsto al comma 134. Il CIPE, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva lo schema
tipo di piano economico-finanziario. L'adeguamento tariffario e' regolato con il
metodo del price cap, inteso come limite massimo della variazione di prezzo
unitario vincolata per un periodo pluriennale, tenendo conto:
a) del tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT;
b) dell'obiettivo di variazione del tasso annuale di produttivita', prefissato
per un periodo quinquennale.
141. Nella determinazione delle tariffe di cui al comma 140 si fa altresi'
riferimento ai seguenti elementi:
a) recupero di qualita' del servizio rispetto a standard prefissati per un
periodo quinquennale;
b) suddivisione simmetrica tra gestori dei servizi e mercato del differenziale
dei margini di produttivita' rispetto a quanto definito nel piano finanziario;
c) costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del
quadro normativo;
d) costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo ed alla
gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse, sostenuti
nell'interesse generale;
e) adeguato ritorno sul capitale investito.
142. Gli elementi indicati nel terzo periodo del comma 140 e nel comma 141
possono essere modificati dal CIPE, con delibera da sottoporre al controllo
preventivo della Corte dei conti. Nelle ipotesi di cui ai commi da 134 a 141,
quando la fissazione della tariffa non rientra nelle competenze di una autorita'
indipendente, la tariffa e' fissata dal CIPE presieduto in maniera non
delegabile dal Presidente del Consiglio dei ministri.
143. Per l'anno 2004, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno alla
progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali, di cui
all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' stabilita in 30 milioni
di euro.
144. Per l'anno 2004, la dotazione finanziaria del Fondo nazionale per la
realizzazione di infrastrutture di interesse locale, di cui all'articolo 55
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' stabilita in 70 milioni di euro.
145. Le domande presentate ai sensi dell'articolo 55 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e le domande da presentare ai fini dell'ammissione ai contributi a
valere sui Fondi di cui ai commi 143 e 144 devono essere corredate dal progetto
preliminare dell'opera ovvero dell'infrastruttura che si intende realizzare. La
presentazione del progetto preliminare e' presupposto indispensabile ai fini
dell'erogazione del contributo, a condizione che l'ente assegnatario assuma,
nella medesima domanda, l'impegno a trasmettere, entro la data da stabilire con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, lo studio di fattibilita' e
la formale comunicazione della conclusione della fase di progettazione
finanziaria, quando richiesti dalle vigenti disposizioni.
146. Il comma 2 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e'
sostituito dal seguente:
" 2. L'esecutore dei lavori e' obbligato a costituire una garanzia
fideiussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di
aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia
fideiussoria e' aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento,
l'aumento e' di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20
per cento".
147. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e' inserito il seguente:
"2-ter. La garanzia fideiussoria di cui al comma 2 e' progressivamente
svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75
per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le
entita' anzidetti, e' automatico, senza necessita' di benestare del committente,
con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o
di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta
esecuzione.
L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, e'
svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni
contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna
degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce
inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia e'
prestata. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo
determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte
del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione
al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il
mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche ai contratti in corso anche se affidati dai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), anteriormente alla data del
1° gennaio 2004".
148. Al comma 1 dell'articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e'
aggiunta la seguente lettera: "c-bis) realizzare infrastrutture primarie
con interventi intersettoriali". Per l'attuazione della lettera c-bis) del
comma 1 dell'articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotta dal
presente comma, e' autorizzata una ulteriore spesa pari a 25 milioni di euro per
l'anno 2004.
149. Fino al 31 dicembre 2006, la quota del valore dell'opera che, ai sensi
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive disposizioni attuative, deve
essere realizzata dal contraente generale con anticipazione di risorse proprie,
non puo' superare complessivamente il 20 per cento dell'importo dell'affidamento
posto a base di gara. Il pagamento al contraente generale della quota
finanziaria in proprio avviene, in unica soluzione, all'atto dell'ultimazione
dei lavori.
150. Qualora la regione interessata non provveda, entro trenta giorni dalla
richiesta del soggetto proponente, all'attivazione degli accordi di programma
per la localizzazione degli interventi di cui all'articolo 18 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, che non siano stati attuati ai sensi dell'articolo 11 della legge
30 aprile 1999, n. 136, si provvede, su proposta del medesimo soggetto
proponente, comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla
rilocalizzazione del programma in altra regione. A tale fine, il presidente
della giunta regionale ed il sindaco del comune interessati alla nuova
localizzazione, sottoscrivono un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da
ratificare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Il finanziamento dei programmi e' comunque subordinato alle disponibilita'
esistenti, alla data della ratifica da parte del comune dell'accordo di
programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui
al citato articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
151. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, come
sostituito dal comma 3 dell'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166,
dopo le parole: "modernizzazione e lo sviluppo del Paese" sono
inserite le seguenti: "nonche' per assicurare efficienza funzionale ed
operativa e l'ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi immobiliari
sedi delle istituzioni dei presidi centrali e la sicurezza strategica dello
Stato e delle opere la cui rilevanza culturale trascende i confini
nazionali".
152. All'articolo 7, comma 15, lettera e), della legge 22 dicembre 1986, n. 910,
e successive modificazioni, le parole: "e, contestualmente, e' sospesa la
realizzazione delle altre tratte" sono soppresse.
153. Per lo sviluppo e la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali
secondo le finalita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e' concesso un
contributo in conto capitale di 27,3 milioni di euro per il 2004. Per permettere
l'applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio, del 27 giugno
2002, relativo al meccanismo di difesa temporaneo della cantieristica europea
dal dumping dei Paesi asiatici, e' stanziata la somma di 10 milioni di euro per
l'anno 2004. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
vengono stabilite le modalita' di concessione del contributo. L'efficacia delle
disposizioni del presente comma e' subordinata, ai sensi dell'articolo 88,
paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva
approvazione da parte della Commissione europea.
154. I risparmi derivanti dalla riduzione dei tassi di interesse applicati con
riferimento ai mutui accesi mediante utilizzo del contributo annuo di cui alla
deliberazione del CIPE del 21 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 57 dell'8 marzo 1996, a valere sulle risorse di cui all'articolo 10 della
legge 26 febbraio 1992, n. 211, sono riassegnati alla regione Veneto per il
completamento del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto.
155. Le operazioni con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore
pubblico allargato di cui all'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
volte all'acquisizione della disponibilita' di beni da adibire al trasporto
pubblico locale e degli eventuali servizi accessori, possono essere effettuate
anche mediante contratti di leasing operativo ai sensi del comma 156.
156. Le operazioni con oneri a carico del bilancio dello Stato, volte
all'acquisizione della disponibilita' di beni e degli eventuali servizi
accessori, possono essere effettuate mediante contratti di leasing operativo,
anche in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, compresa quella a
carattere speciale. Qualora l'operazione sia effettuata in deroga alla normativa
vigente, essa e' preventivamente autorizzata, tenuto conto della natura dei beni
oggetto dell'acquisizione e degli aspetti tecnico-finanziari dell'operazione
stessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
157. Per il conseguimento dei risultati di maggiore efficienza e produttivita'
dei servizi di trasporto pubblico locale, e' istituito un apposito fondo presso
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La dotazione del fondo per
l'anno 2004 e' fissata in 33 milioni di euro. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalita' di
riparto delle risorse di cui al presente comma. Quota parte, pari a 10 milioni
di euro, e' destinata al riequilibrio dei maggiori esborsi sostenuti dalle
aziende di trasporto a titolo di IRAP entro la data del 1° gennaio 2003 in
relazione a contributi per i quali e' prevista l'esclusione dalla base
imponibile delle imposte sui redditi, in misura proporzionale all'entita' degli
esborsi sostenuti. Gli importi corrisposti ai sensi del terzo periodo possono
essere utilizzati in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
158. E' autorizzata in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2004, di 7 milioni di euro per l'anno
2005 e di 10 milioni di euro per l'anno 2006 destinati alla progettazione e alla
realizzazione di tutte le opere di integrazione del passante di Mestre con il
territorio delle comunita' locali.
159. Per il sostegno e l'ulteriore potenziamento dell'attivita' di ricerca
scientifica e tecnologica e' riconosciuto un contributo in conto capitale fino a
20 milioni di euro per gli anni 2004 e 2005 e fino a 15 milioni di euro per
l'anno 2006 a valere, fino all'importo di 15 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2004, 2005 e 2006, sulle risorse disponibili previste ai sensi
dell'articolo 3, comma 101, della presente legge. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, sono determinate le misure e le tipologie degli interventi
ammessi al finanziamento nonche' dei destinatari, nel rispetto della normativa
comunitaria.
160. Per la promozione e il sostegno delle attivita' di ricerca avanzata nel
settore della fisica, realizzate in strutture specializzate per progetti
innovativi riferiti alla cooperazione scientifica internazionale e per
l'avviamento di strutture di recente istituzione, e' autorizzata per l'anno 2004
la spesa di 2 milioni di euro in favore dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF).
161. Per l'anno 2004 e' altresi' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per
la concessione di un contributo in favore dell'Istituto nazionale per la fisica
della materia (INFM).
162. Per la prosecuzione degli interventi previsti ai sensi dell'articolo 1
della legge 8 novembre 2002, n. 264, e' autorizzata la spesa di 2,5 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2004.
163. Nella ricorrenza del cinquantesimo anniversario del secondo
ricongiungimento di Trieste all'Italia, e' concesso al comune di Trieste un
contributo straordinario di 5.000.000 di euro.
164. Il contributo di cui al comma 163 e' destinato a concorrere ad iniziative
riguardanti l'organizzazione di celebrazioni, congressi, seminari, mostre,
convegni di studio e attivita' editoriali.
165. Il contributo di cui al comma 163 e' altresi' destinato al recupero e al
restauro di beni storici, monumentali, artistici, architettonici e museali di
particolare pregio o significato e interesse storico, sociale o culturale.
166. Per l'esercizio delle attivita' istituzionali del Centro nazionale di studi
leopardiani e' autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuno degli anni
2004, 2005 e 2006.
167. Al fine di potenziare la ricerca biomedica in Italia e in particolare nelle
aree territoriali di cui all'obiettivo 2, e' assegnato all'Universita' campus
bio-medico (CBM), di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31
ottobre 1991, l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 30 milioni di
euro per l'anno 2005 per la realizzazione di un policlinico universitario.
168. Al fine di sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza nel campo della
prevenzione e cura della cecita', nonche' per consentire iniziative di
collaborazione e partenariato internazionale, lo stanziamento annuo previsto
dall'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 284 , e' incrementato
dell'importo di euro 600.000 annui da destinare alle finalita' di cui
all'articolo 2, comma 3, della medesima legge n. 284 del 1997.
169. Alle procedure nazionali di rilascio delle autorizzazioni all'immissione in
commercio di medicinali per uso umano e relative modifiche si applicano i tempi
e le modalita' di cui, rispettivamente, all'articolo 17, paragrafo 1, della
direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre
2001, e agli articoli 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1084/2003 della
Commissione, del 3 giugno 2003.
170. E' autorizzato lo stanziamento di 8 milioni di euro per gli anni 2004, 2005
e 2006 a favore dell'Istituto superiore di sanita' per l'assolvimento dei
compiti di cui all'articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
171. Al fine di semplificare le procedure e gli adempimenti, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti predispone idonei sistemi per la gestione
informatizzata di tutti i pagamenti su conto corrente postale, a qualsiasi
titolo dovuti, relativi alle operazioni di competenza. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sulla base di apposita convenzione tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e Poste italiane Spa, sono definiti, senza oneri
aggiuntivi per lo Stato, termini, diritti e corrispettivi, modalita' di
attuazione, ivi compresi la realizzazione, la gestione e lo sviluppo delle
specifiche infrastrutture tecnologiche, le procedure applicative e di
informazione all'utenza.
172. Il nuovo servizio non potra' intervenire a danno o in sostituzione delle
prestazioni attualmente gia' previste dal servizio universale.
173. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, il quarto
periodo e' sostituito dai seguenti: "Nei comuni sprovvisti di piano
regolatore e' vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa
dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la
realizzazione di edifici nonche' di strutture e infrastrutture finalizzate ad
insediamenti civili ed attivita' produttive, fatti salvi i casi in cui detta
realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti
urbanistici vigenti a tale data".
174. Per favorire il rilancio minerario energetico del bacino del Sulcis, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto nel comma 1
dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' prorogato al 31
dicembre 2004.
175. Le risorse finanziarie previste dal comma 2 del citato articolo 57 della
legge n. 449 del 1997 sono integrate con l'importo di 25 milioni di euro a
valere sulle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 8, comma 3, del citato
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 e sono erogate con le
modalita' previste dal comma 3 del medesimo articolo 57.
176. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono
autorizzati nel triennio 2004-2006 i limiti di impegno di cui alla tabella 1,
allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.
177. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 13, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in
relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere quale concorso
dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti dai mutui o da altre
operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche
amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilita' nazionale SEC
95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti. La
quota di concorso e' fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, emanato di concerto con il Ministro competente.
178. La disposizione di cui al comma 177 si applica ai mutui e alle altre
operazioni finanziarie stipulati dopo la data di entrata in vigore della
presente legge.
179. All'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 78, al comma 6, dopo la
parola: "disponibili" sono inserite le seguenti: "al 1° gennaio
2004 e autorizzate ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo" e le
parole: "gia' predisposti e" sono soppresse.
180. Al comma 3 dell'articolo 45 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le
parole: "e della Fiera di Verona" sono sostituite dalle seguenti:
", della Fiera di Verona, della Fiera di Foggia e della Fiera di
Padova".
181. Alle imprese editrici di quotidiani e di periodici e alle imprese editrici
di libri iscritte al registro degli operatori di comunicazione e' riconosciuto
un credito d'imposta pari al 10 per cento della spesa per l'acquisto della carta
utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri sostenuta nell'anno
2004. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di
riconoscimento del credito di imposta anche al fine di garantire il rispetto del
limite di spesa fissato, per l'anno 2005, in 95 milioni di euro.
182. La spesa per l'acquisto della carta deve risultare dal bilancio certificato
delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti
diversi dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con
fatturazione distinta da quella relativa ad ogni altra vendita o prestazione di
servizio.
183. Sono escluse dal beneficio le spese per l'acquisto di carta utilizzata per
la stampa dei seguenti prodotti editoriali:
a) i quotidiani ed i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per
un'area superiore al 50 per cento dell'intero stampato, su base annua;
b) i quotidiani ed i periodici non posti in vendita, cioe' non distribuiti con
un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli
informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro;
c) i quotidiani o periodici che siano ceduti a titolo gratuito per una
percentuale superiore al 50 per cento della loro diffusione;
d) i quotidiani ed i periodici di pubblicita', cioe' quelli diretti a
pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o con altro
elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l'acquisto;
e) i quotidiani ed i periodici di vendita per corrispondenza;
f) i quotidiani ed i periodici di promozione delle vendite di beni o di servizi;
g) i cataloghi, cioe' pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o di
servizi anche se corredati da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi;
h) le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, cioe' finalizzate
all'acquisizione di contributi, di offerte, ovvero di elargizioni di somme di
denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di
lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalita' di
autofinanziamento;
i) i quotidiani ed i periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti
pubblici, nonche' di altri organismi, ivi comprese le societa' riconducibili
allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica
funzione;
l) i quotidiani ed i periodici contenenti supporti integrativi o altri beni
diversi da quelli definiti nell'articolo 74, primo comma, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, ai fini dell'ammissione al regime speciale previsto dallo stesso
articolo 74 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
m) i prodotti editoriali pornografici.
184. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e
puo' essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo
9 luglio 1997, n.
241. Il credito d'imposta non e' rimborsabile, ma non limita il diritto al
rimborso ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza e' riportabile al
periodo di imposta successivo.
185. L'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo
del credito d'imposta di cui al comma 181 sono indicati nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa e' stata
effettuata.
186. In caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante
si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e
contenzioso nonche' le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
187. Il comma 30, secondo periodo, dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, si interpreta nel senso che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, le
cooperative di giornalisti editrici di agenzie di stampa quotidiane, che hanno
trasmesso mediante i canali in concessione esclusiva dell'Ente poste italiane
fino alla data ultima di cessazione del servizio, continuano a percepire i
contributi previsti dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.
250, e successive modificazioni, qualunque siano le attuali modalita' di
trasmissione.
188. I termini finali per il completamento degli investimenti che fruiscono
delle agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, valido per il bando del
2000, per il settore dell'industria relativo alle regioni Abruzzo, Molise,
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, sono prorogati,
rispettivamente, al 30 giugno 2003 ed al 30 giugno 2005, per i soggetti che
hanno richiesto l'erogazione del contributo in due o tre tranche.
189. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 181 a 188 e' subordinata
all'autorizzazione delle competenti autorita' europee.
190. Dei contributi di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, possono beneficiare in misura paritaria, per una quota pari al 10
per cento della somma riservata alle emittenti radiofoniche, le emittenti
radiofoniche nazionali a carattere comunitario. I nuovi soggetti beneficiari
devono presentare le domande entro il 31 gennaio 2004.
191. Alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, il quarto comma e' abrogato;
b) all'articolo 5, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"L'Istituto puo' concedere contributi per interessi sui mutui anche se
accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le
finalita' istituzionali, con le disponibilita' di un fondo speciale costituito
presso l'Istituto medesimo e alimentato con il versamento da parte
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dell'aliquota ad esso
spettante a norma dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, nonche' con l'importo dei
premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14
aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza per i quali resta salvo il disposto
dell'articolo 90, comma 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289".
192. L'Istituto per il credito sportivo e' autorizzato a concedere finanziamenti
alla CONI Servizi Spa, a condizione che tali finanziamenti siano utilizzati per
la ristrutturazione del debito esistente della societa' stessa.
193. All'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al primo
periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando
quanto previsto ai sensi del secondo periodo", e nel secondo periodo, le
parole: "diversi da" sono sostituite dalla seguente:
"inclusi".
194. Per la definizione delle posizioni dei concessionari incaricati della
raccolta di scommesse sportive ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, anche al fine di dare attuazione
ai principi formulati nell'articolo 39, comma 12-bis, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, si applicano le seguenti disposizioni:
a) i concessionari che gestiscono il servizio di raccolta delle scommesse
relative ad avvenimenti sportivi e che non hanno tempestivamente aderito alle
condizioni ridefinite con i decreti interdirigenziali del 6 giugno e del 2
agosto 2002, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15
giugno 2002 e n. 187 del 10 agosto 2002, possono farlo entro il 31 gennaio 2004,
mediante comunicazione al CONI e all'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato e pagamento, nel suddetto termine, del 30 per cento del debito maturato,
per solo capitale, a titolo di minimo garantito, aumentato, in ragione del
ritardo nell'adesione, di un ulteriore importo complessivo, pari ad euro 1.
000. Le somme ancora dovute per quote di prelievo non versate, relative agli
anni fino al 2002, maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso medio
bancario praticato alla clientela primaria, sono versate, in tre rate di pari
importo, entro il 28 febbraio 2004, il 30 giugno 2004 e il 30 ottobre 2004. Le
somme ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del decreto legislativo
23 dicembre 1998, n. 504, al netto di sanzioni e maggiorate dei relativi
interessi calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria,
sono versate in cinque rate di pari importo, entro il 30 giugno di ciascun anno
a partire dall'anno 2004. Le cauzioni prestate dai concessionari per la raccolta
delle scommesse sportive ai sensi dell'articolo 8 della convenzione di cui al
decreto direttoriale del 7 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
86 del 14 aprile 1999, costituiscono garanzia anche per l'esatto adempimento di
tutti gli obblighi di pagamento derivanti dalle rateizzazioni previste dalla
presente lettera, previa verifica della loro validita' da parte del CONI e
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il mancato versamento anche
di una sola rata nei termini previsti dalla presente lettera comporta
l'immediata decadenza della concessione, l'immediata decadenza del
concessionario dal beneficio del termine, l'immediato incameramento delle
cauzioni e la disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale. Gli
effetti dei provvedimenti che hanno determinato la cessazione dei rapporti di
concessione, adottati sulla base dei citati decreti interdirigenziali del 6
giugno e del 2 agosto 2002, si estinguono nei riguardi dei concessionari che
effettuano l'adesione prevista nella presente lettera. Nei confronti dei
medesimi concessionari cessano gli effetti degli atti impositivi emessi
dall'Amministrazione finanziaria, per il recupero dell'imposta unica sulle
scommesse sportive, relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002.
Dal 1° gennaio 2003, per ciascun anno di durata delle concessioni per il
servizio di raccolta delle scommesse relative ad avvenimenti sportivi, il
corrispettivo minimo dovuto da ciascun concessionario e' pari ai prelievi
spettanti all'amministrazione concedente sulle scommesse effettivamente
accertate nell'anno precedente, incrementato dell'aumento percentuale
realizzatosi su base regionale nell'anno di riferimento;
b) ai concessionari che fanno atto di adesione ai sensi della lettera a),
nonche' a quelli che hanno tempestivamente aderito ai decreti interdirigenziali
di cui alla medesima lettera a), e' consentito versare il residuo debito
maturato a titolo di integrazione delle quote di prelievo maturate fino al
raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli
anni 2000 e 2001, ridotti del 33,3 per cento, in cinque rate annuali di pari
importo. Le rate sono versate entro il 30 ottobre di ciascun anno a partire dal
2004. Il mancato versamento anche di una sola rata nei termini previsti dal
presente comma comporta l'immediata decadenza dalla concessione, l'immediata
decadenza dei concessionari dal beneficio del termine, l'immediato incameramento
della fideiussione e la disattivazione del collegamento dal totalizzatore
nazionale. Le stesse misure sono attivate nei confronti dei concessionari che
ritardano di oltre trenta giorni il pagamento delle ulteriori somme dovute, fino
alla scadenza della concessione, a titolo di integrazione fino al raggiungimento
del minimo garantito, quote di prelievo ed imposta unica;
c) per quanto non diversamente stabilito in modo espresso dal presente comma,
restano ferme le disposizioni dell'articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.
16, nonche' dei decreti interdirigenziali 6 giugno e 2 agosto 2002;
d) alla CONI Servizi Spa in considerazione delle minori entrate ad essa derivate
e' concesso un contributo di 6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal
2004 al 2010.
195. All'articolo 39, comma 7-bis, capoverso 7-bis, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e' aggiunto il seguente periodo: "Per gli apparecchi a
congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31
dicembre 2003 e' stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1°
maggio 2004".
196. Al comma 13 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le
parole: "pari al 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"pari al 30 per cento".
197. All'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano alle societa' che
hanno adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38".
198. Le societa' sportive possono regolarizzare le posizioni debitorie nei
confronti dell'INAIL mediante rateizzazione degli importi dovuti relativamente
agli anni 2000, 2001 e
2002. Ai fini di cui al periodo precedente, le societa' sono tenute a effettuare
i versamenti in un'unica rata entro il 30 novembre 2004 ovvero in due rate di
pari importo, rispettivamente con scadenza al 30 settembre 2004 e al 30 aprile
2005.
199. Il perfezionamento della procedura prevista dal comma 198 comporta la
preclusione, nei confronti delle societa' interessate, di ogni accertamento e
l'esclusione di sanzioni.
200. Alle societa' sportive che operano nei campionati di calcio di serie C1 e
C2 e nel campionato di pallacanestro di serie A1 e A2, che nel periodo di
imposta 2004 incrementano il numero dei giovani sportivi che siano cittadini di
Paesi membri dell'Unione europea di eta' compresa tra i quattordici e i ventidue
anni assunti con contratto di lavoro dipendente, e' concesso un credito di
imposta pari al 15 per cento del reddito di lavoro dipendente corrisposto a tali
soggetti, e comunque nella misura massima annua di 5.164 euro per dipendente.
201. Il credito di imposta di cui al comma 200 e' fruibile limitatamente ai
nuovi assunti che risultino eccedenti rispetto al numero medio dei giovani
sportivi con contratto di lavoro dipendente risultanti nel periodo di imposta
2003 e alle seguenti condizioni:
a) la percentuale dei cittadini di Paesi membri dell'Unione europea rispetto al
totale dei giovani sportivi dipendenti della societa' sportiva deve risultare
superiore a quella media dei tre anni precedenti;
b) siano osservati gli obblighi di legge previsti per l'assicurazione contro gli
infortuni e la morte;
c) le societa' abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi tributari.
202. Il credito di imposta di cui al comma 200, che non concorre alla formazione
del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive ne' ai fini del rapporto di cui
all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' utilizzabile, a
decorrere dal 1° gennaio 2004, esclusivamente in compensazione, ai sensi del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
203. Il credito di imposta di cui al comma 200 e' fruibile entro il limite di
spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2004 e di 1,5 milioni di euro per l'anno
2005.
204. Per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, nonche' per
il finanziamento e il potenziamento dei programmi relativi allo sport sociale,
agli enti di promozione sportiva e' destinata la somma di 1 milione di euro per
l'anno 2004.
205. All'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 2 e'
aggiunto il seguente: "2-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le
modalita' tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria presso l'ente
pubblico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n.
250, nonche' i termini, la natura, l'entita' delle prestazioni e i relativi
premi assicurativi". Il decreto di cui all'articolo 51, comma 2-bis, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' emanato entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione.
206. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la
parola: "Lampedusa," sono inserite le seguenti: "nonche'
relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali di
Reggio Calabria e Messina e di Foggia ed i principali aeroporti
nazionali,".
207. Per le finalita' di cui al comma 4 dell'articolo 36 della legge 17 maggio
1999, n. 144, il limite di rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati e'
incrementato di 10 milioni di euro per gli anni 2004 e 2005 e di 7,5 milioni di
euro per l'anno 2006.
208. Al comma 15 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "sono abrogate le disposizioni" sono
sostituite dalle seguenti: "non trovano applicazione le disposizioni";
b) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Al fine di agevolare la
gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, di cui
al citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e'
stanziata, in via eccezionale, la somma annua di 600 mila euro per il triennio
2004-2006".
209. Per gli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88,
e' stanziata la somma annuale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2004, 2005 e
2006. Per gli interventi di cui all'articolo 2 della legge 28 dicembre 1999, n.
522, e' stanziata la somma annuale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni
2004, 2005 e 2006.
210. Ai fini di cui al comma 209, all'articolo 1, comma 3, della legge 16 marzo
2001, n. 88, nonche' all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, n. 487, le
parole: "nell'anno 2000" sono sostituite dalle seguenti:
"nell'anno 2003".
211. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con regolamento da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate
disposizioni attuative, nei limiti finanziari indicati al comma 209, in
particolare per determinare le condizioni ed i criteri per la concessione dei
contributi.
212. Per favorire il recupero del materiale rotabile, e' istituito nello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito
fondo, con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2004,
2005 e 2006, da destinare all'erogazione di contributi a sostegno delle
attivita' di ripristino in uso del materiale rotabile dismesso adibito al
trasporto merci.
213. I contributi previsti dal comma 212 sono attribuiti alle piccole e medie
imprese, di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio
2001, che esercitano servizi di trasporto merci, in proporzione alle unita' di
materiale rotabile da esse acquistate e di nuovo poste in uso direttamente o
attraverso cessione ad altri soggetti che esercitano le medesime attivita' di
trasporto.
214. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni,
le modalita' di attribuzione e gli importi dei contributi di cui al comma 212.
215. Al fine di sostenere le attivita' dei distretti industriali della nautica
da diporto e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze un apposito fondo con dotazione di 1 milione di euro per l'anno
2004, 1 milione di euro per l'anno 2005 e 1 milione di euro per l'anno 2006.
216. Il fondo di cui al comma 215 e' destinato all'assegnazione di contributi,
per l'abbattimento degli oneri concessori, a favore delle imprese o dei consorzi
di imprese operanti nei distretti industriali dedicati alla nautica da diporto,
che insistono in aree del demanio fluviale e che ospitano in approdo almeno
cinquecento posti barca.
217. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuate le aree di cui al comma 216 e sono definite le modalita' di
assegnazione dei contributi.
218. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
" 2. L'alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 e' effettuata con
modalita' trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione
dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori
istituzionali. Dette modalita' di alienazione sono preventivamente individuate,
per ciascuna societa', con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle attivita' produttive.
2-bis. Al fine di realizzare la massimizzazione del gettito per l'Erario, il
contenimento dei costi e la rapidita' di esecuzione della cessione, in deroga
alle disposizioni di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze
individua, con proprio decreto, le modalita' di alienazione delle partecipazioni
direttamente detenute dallo Stato non di controllo e di valore inferiore ad euro
50 milioni, secondo tecniche in uso nei mercati finanziari e fermo restando il
rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.
2-ter. Alle alienazioni di cui al comma 2 si applica l'articolo 1, comma 2,
della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, per la
dismissione delle partecipazioni di controllo ivi indicate, salvo il caso di
alienazione di titoli azionari gia' quotati in mercati regolamentati nazionali o
comunitari qualora il collocamento sia rivolto, direttamente o indirettamente,
ad un pubblico indistinto di risparmiatori o di investitori istituzionali";
b) al comma 5, le parole: "Il Ministro del tesoro, di concerto con il
Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per quanto concerne le
partecipazioni del Ministero del tesoro" sono sostituite dalle seguenti:
"Il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto concerne le proprie
partecipazioni"; dopo le parole: "possono affidare" sono inserite
le seguenti: "anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 24 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, ove applicabili"; dopo le parole:
"presente decreto" e' inserito il seguente periodo: "I soggetti
incaricati della valutazione possono partecipare ai consorzi di collocamento ma
non assumerne la guida";
c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
"5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 si applicano anche agli
incarichi conferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze in relazione a
piani di riordino, risanamento o ristrutturazione delle societa' partecipate
dallo Stato, propedeutici alla dismissione della partecipazione".
219. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole:
"e' effettuato" sono sostituite dalle seguenti: "puo' essere
effettuato anche".
220. All'articolo 80, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole:
"non coinvolto nella strutturazione dell'operazione di alienazione"
sono soppresse.
221. All'articolo 5 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
" 1. A modifica di quanto previsto dall'articolo 13, primo comma, numero
5), della legge 16 aprile 1973, n. 171, la prevalente partecipazione pubblica
nelle aziende costituite nei comuni di Venezia e Chioggia e' assicurata dagli
enti locali. Lo Stato puo' cedere a enti locali ovvero a terzi la sua attuale
partecipazione".
222. All'articolo 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
20 settembre 1973, n. 791, i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:
"1) la partecipazione pubblica e' assicurata dalla regione, dal comune,
dalla provincia ed eventualmente da altri enti locali;
2) la partecipazione dello Stato puo' essere effettuata anche a mezzo di
societa' controllate;
3) la quota di partecipazione degli enti locali non puo' essere inferiore al 60
per cento".
223. Il comma 24 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, si
interpreta nel senso che gli alloggi attualmente di proprieta' statale
realizzati ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e
successive modificazioni, assegnati ai cittadini italiani in possesso della
qualifica di profugo ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137,
sono ceduti in proprieta' ai profughi assegnatari o ai loro congiunti in
possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge. Per la determinazione
delle condizioni di vendita, ivi comprese la fissazione del prezzo e le
modalita' di pagamento, si fa riferimento alla normativa in vigore alla data di
presentazione della domanda di acquisto dell'alloggio.
224. Gli immobili di cui al comma 3 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni, realizzati e assegnati ai profughi,
non possono essere utilizzati per finalita' diverse da quelle originarie e, di
conseguenza, anche se gestiti da amministrazioni non statali, il preesistente
vincolo di destinazione non puo' essere modificato.
225. Per i canoni degli immobili di cui al comma 3 dell'articolo 45 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, attualmente di proprieta'
statale, si applica la disciplina prevista dal comma 8-ter dell'articolo 5 del
decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 novembre 1995, n. 507.
226. All'articolo 7, comma 3, lettera r), della legge 17 dicembre 1971, n. 1158,
come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 24 aprile 2003, n. 114,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono devolute alla
concessionaria, a decorrere dall'avvio dell'esercizio ferroviario, le somme
riconosciute ad RFI Spa per gli oneri di collegamento ferroviario tra la
penisola e la Sicilia, nella misura prevista dall'Accordo di programma vigente
alla stipula della convenzione, con gli eventuali aggiornamenti".
227. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
" 1. Tra le societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato
operanti nel settore della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle
fonti di energia, e degli altri pubblici servizi, sono individuate con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro
dell'economia e finanze, di intesa con il Ministro delle attivita' produttive,
nonche' con i Ministri competenti per settore, previa comunicazione alle
competenti Commissioni parlamentari, quelle nei cui statuti, prima di ogni atto
che determini la perdita del controllo, deve essere introdotta con deliberazione
dell'assemblea straordinaria una clausola che attribuisca al Ministro
dell'economia e delle finanze la titolarita' di uno o piu' dei seguenti poteri
speciali da esercitare di intesa con il Ministro delle attivita' produttive:
a) opposizione all'assunzione, da parte dei soggetti nei confronti dei quali
opera il limite al possesso azionario di cui all'articolo 3, di partecipazioni
rilevanti, per tali intendendosi quelle che rappresentano almeno la ventesima
parte del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nelle
assemblee ordinarie o la percentuale minore fissata dal Ministro dell'economia e
delle finanze con proprio decreto. L'opposizione deve essere espressa entro
dieci giorni dalla data della comunicazione che deve essere effettuata dagli
amministratori al momento della richiesta di iscrizione nel libro soci, qualora
il Ministro ritenga che l'operazione rechi pregiudizio agli interessi vitali
dello Stato.
Nelle more di decorrenza del termine per l'esercizio del potere di opposizione,
il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello
patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione
rilevante, sono sospesi. In caso di esercizio del potere di opposizione,
attraverso provvedimento debitamente motivato in relazione al concreto
pregiudizio arrecato dall'operazione agli interessi vitali dello Stato, il
cessionario non puo' esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi
contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano
la partecipazione rilevante e dovra' cedere le stesse azioni entro un anno. In
caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Ministro
dell'economia e delle finanze, ordina la vendita delle azioni che rappresentano
la partecipazione rilevante secondo le procedure di cui all'articolo 2359-ter
del codice civile.
Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione e' impugnabile entro
sessanta giorni dal cessionario innanzi al tribunale amministrativo regionale
del Lazio;
b) opposizione alla conclusione di patti o accordi di cui all'articolo 122 del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel caso in
cui vi sia rappresentata almeno la ventesima parte del capitale sociale
costituito da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o la
percentuale minore fissata dal Ministro dell'economia e delle finanze con
proprio decreto. Ai fini dell'esercizio del potere di opposizione la CONSOB
informa il Ministro dell'economia e delle finanze dei patti e degli accordi
rilevanti ai sensi del presente articolo di cui abbia avuto comunicazione in
base al citato articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58
del 1998. Il potere di opposizione deve essere esercitato entro dieci giorni
dalla data della comunicazione effettuata dalla CONSOB. Nelle more di decorrenza
del termine per l'esercizio del potere di opposizione, il diritto di voto e
comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale dei soci
aderenti al patto sono sospesi. In caso di emanazione del provvedimento di
opposizione, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato
dai suddetti accordi o patti agli interessi vitali dello Stato, gli accordi sono
inefficaci. Qualora dal comportamento in assemblea dei soci sindacali si desuma
il mantenimento degli impegni assunti con l'adesione ai patti di cui al citato
articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le
delibere assunte con il voto determinante dei soci stessi sono impugnabili. Il
provvedimento di esercizio del potere di opposizione e' impugnabile entro
sessanta giorni dai soci aderenti ai patti o agli accordi innanzi al tribunale
amministrativo regionale del Lazio;
c) veto, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato agli
interessi vitali dello Stato, all'adozione delle delibere di scioglimento della
societa', di trasferimento dell'azienda, di fusione, di scissione, di
trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto
sociale, di modifica dello statuto che sopprimono o modificano i poteri di cui
al presente articolo. Il provvedimento di esercizio del potere di veto e'
impugnabile entro sessanta giorni dai soci dissenzienti innanzi al tribunale
amministrativo regionale del Lazio;
d) nomina di un amministratore senza diritto di voto".
228. Il potere di opposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b),
del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 1994, n. 474, come modificato dal comma 227, e' esercitabile con
riferimento alla singola operazione. Esso e' altresi' esercitabile quando la
partecipazione, anche attraverso singoli atti di acquisto, registri un
incremento pari o superiore alla misura prevista. Tale potere e' parimenti
esercitabile ogniqualvolta sorga l'esigenza di tutelare sopravvenuti motivi
imperiosi di interesse pubblico entro il termine di dieci giorni dal loro
concreto manifestarsi. In tale caso l'atto di esercizio del potere statale deve
contenere esplicito e motivato riferimento alla data in cui tali motivi si sono
manifestati.
229. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle
attivita' produttive, nonche' con i Ministri competenti per settori, sono
individuate le societa' dai cui statuti va eliminata, con deliberazione
dell'assemblea straordinaria, la clausola con la quale e' stata attribuita al
Ministro dell'economia e delle finanze la titolarita' di uno o piu' dei poteri
speciali.
230. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
dei Ministri dell'economia e delle finanze e delle attivita' produttive, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, verranno individuati i criteri di esercizio dei poteri speciali,
limitando il loro utilizzo ai soli casi di pregiudizio degli interessi vitali
dello Stato.
231. Gli statuti delle societa' nelle quali e' prevista la clausola che
attribuisce allo Stato i poteri speciali sono adeguati alle disposizioni di cui
ai commi da 227 a 230.
232. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
n. 178, e' assegnato alla CONI Servizi Spa, a titolo di apporto al capitale
sociale, l'importo di 130 milioni di euro per l'anno 2004.
233. Ai fini della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica, il
Ministero degli affari esteri puo' concedere in comodato gratuito locali degli
immobili di proprieta' demaniale all'estero che ospitano rappresentanze
diplomatiche o uffici consolari o loro sezioni distaccate, ad altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con l'obiettivo
dell'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.
234. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
"5-bis. Le normative di settore, al fine di superare assetti monopolistici,
possono introdurre regole che assicurino concorrenzialita' nella gestione dei
servizi da esse disciplinati prevedendo, nel rispetto delle disposizioni di cui
al comma 5, criteri di gradualita' nella scelta della modalita' di conferimento
del servizio.
5-ter. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con
l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica,
i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all'esecuzione dei
lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante
contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito
di procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui
all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e all'articolo 143 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n.
554. Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei
servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore puo'
realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purche'
qualificato ai sensi della normativa vigente e purche' la gara espletata abbia
avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia
l'esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad
oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore
deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste
dalla legislazione vigente.";
b) al comma 15-bis e' aggiunto il seguente periodo: "Sono altresi' escluse
dalla cessazione le concessioni affidate alla data del 1°ottobre 2003 a
societa' gia' quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a
tale data a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio, nonche'
a societa' originariamente a capitale interamente pubblico che entro la stessa
data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso
procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe le ipotesi indicate, le
concessioni cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello della
durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di
procedure di evidenza pubblica, salva la possibilita' di determinare caso per
caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti
proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da
parte del gestore.";
c) dopo il comma 15-ter e' aggiunto il seguente:
"15-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica il divieto di cui
al comma 6, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare
aventi ad oggetto i servizi forniti dalle societa' partecipanti alla gara
stessa. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le Autorita'
indipendenti del settore e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo definisce le condizioni
per l'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano
avuto all'estero la gestione del servizio senza ricorrere a procedure di
evidenza pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il
principio di reciprocita' e siano garantiti tempi certi per l'effettiva apertura
dei relativi mercati".
235. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, al comma 4-bis, le
parole: "aziende agricole" sono sostituite dalle seguenti:
"aziende artigianali, agricole e di pesca". La disposizione di cui al
presente comma ha effetto limitatamente alle somme gia' stanziate alla data di
entrata in vigore della presente legge.
236. Le fondazioni IRCCS e gli IRCCS non trasformati in fondazioni sono
autorizzati a procedere all'alienazione di beni immobili del proprio patrimonio
al fine di ripianare eventuali debiti pregressi maturati fino al 31 ottobre
2003. Le modalita' di attuazione sono autorizzate con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto
della normativa generale sull'alienazione dei beni immobili pubblici.
237. Per favorire la tutela delle acque in attuazione delle direttive
comunitarie, il risparmio della risorsa idrica, il minore inquinamento e il
riutilizzo della stessa e per la realizzazione degli interventi di bonifica
urgenti relativi ai siti di interesse nazionale gia' individuati, ai siti
interessati dalla presenza di amianto, nonche' alle aree industriali
prioritarie, ivi comprese quelle ex estrattive minerarie, e' autorizzata la
spesa di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
238. Con effetto dal 1° gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti
destinatari dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre
1998, n. 407, e successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili.
239. Al comune di Lampedusa e' riconosciuto un contributo straordinario di 1
milione di euro per l'anno 2004 per fronteggiare l'emergenza profughi.
240. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23
agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si
prevede possano essere approvati nel triennio 2004-2006, restano determinati,
per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nelle Tabelle A
e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale
destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in
conto capitale.
241. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2004
e triennio 2004-2006, in relazione a leggi di spesa permanente la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella
C allegata alla presente legge.
242. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999,
n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono
interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure
indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
243. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto
1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella
Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati
nella medesima Tabella.
244. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di
spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno
degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nella Tabella F allegata
alla presente legge.
245. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a
carattere pluriennale, riportate nella Tabella F allegata alla presente legge,
le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2004,
a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per
ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi
compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle
autorizzazioni medesime.
246. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le misure correttive degli
effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato 1 alla presente
legge.
247. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi
per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato
sono indicati nell'allegato 2 alla presente legge.
248. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti,
per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel
Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11,
comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo
il prospetto allegato.
249. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
250. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' ripartita tra gli interventi di cui
all'articolo 129, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la somma di 25
milioni di euro nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4
della legge 23 dicembre 1999, n. 499, per l'anno 2004.
251. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte
mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla presente legge.
252. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2004.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2512):
Presentato dal Ministro dell'economia e finanze (Tremonti), il 30 settembre
2003.
Deliberato dall'assemblea, nella seduta del 3 ottobre 2003, lo stralcio
dell'art. 21 (che forma l'atto S.2512-bis); dell'art. 22 (che forma l'atto
S.2512-ter);
dell'art. 37 (che forma l'atto S.2512-quater); dell'art. 46 (che forma l'atto
S.2512-quinquies); dell'art. 49 (che forma l'atto S.2512-sexies).
Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, il 4 ottobre 2003,
con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª,
12ª, 13ª, 14ª, della Giunta per gli affari delle Comunita' europee e della
commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 5ª commissione, il 14, 15, 16, 20, 27, 28, 29, 30 e 31 ottobre
2003, il 3, 4, 5 novembre 2003.
Relazione scritta annunciata il 5 novembre 2003 (atto n. 2512/A - relatore sen.
Ferrara e sen. Grillotti).
Esaminato in aula il 6, 10, 11, 12 novembre 2003 ed approvato il 13 novembre
2003.
Camera dei deputati (atto n. 4489):
Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 17 novembre 2003,
con parere delle commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII,
XIV e della commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla V commissione il 20, 25, 26, 27 novembre 2003; il 2, 3, 4
dicembre 2003.
Relazione scritta presentata il 4 dicembre 2003 (atto n. 4489/A - relatore on.
Blasi e on. Giorgetti).
Esaminato in aula il 9, 10, 12, 15, 16 dicembre 2003 e approvato, con
modificazioni, il 17 dicembre 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 2512-B):
Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, il 18 dicembre
2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª,
11ª, 12ª, 13ª, 14ª e della commissione parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla 5ª commissione il 19 dicembre 2003.
Esaminato in aula ed approvato il 22 dicembre 2003.
segue....clicca
qui
Normativa