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16/02/1999
CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO MINISTERI 1998 - 2001
INDICE
PARTE PRIMA
TITOLO I - Disposizioni generali
CAPO I:
Art.1: Campo di applicazione.
Art.2: Durata, decorrenza, tempi e procedure di
applicazione del contratto
TITOLO II
- Relazioni Sindacali
CAPO I :
Art.3 : Obiettivi e strumenti
Art.4 :Contrattazione collettiva integrativa
Art.5 :Tempi e procedure per la stipulazione o il
rinnovo del Contratto Collettivo integrativo
Art.6 : Sistema di partecipazione
Art.7 : Comitato pari opportunità
CAPO II: I
soggetti sindacali
Art.8 : Soggetti sindacali titolari della
contrattazione integrativa
Art.9 : Titolarità dei permessi e delle prerogative
sindacali
Art.10 : Composizione delle delegazioni della
contrattazione integrativa
CAPO III: Procedure
di raffreddamento dei conflitti
Art.11 : Clausole di raffreddamento
Art 12 : Interpretazione autentica dei contratti
PARTE SECONDA
TITOLO I Ordinamento professionale
CAPO I Sistema di classificazione
Art. 13 : Aree di inquadramento
Art. 14 : Accesso dall'esterno
Art. 15 : Passaggi interni
Art.16 : Norme di prima applicazione
CAPO II : Progressione
economica
Art.17 : Sviluppi economici all'interno delle aree
Art.18 : Posizioni organizzative
Art.19 : Conferimento e revoca delle posizioni
organizzative
CAPO III -
Art.20 : Relazioni sindacali del sistema
classificatorio
PARTE TERZA
TITOLO I Rapporto di lavoro
CAPO I Flessibilità dei rapporti di lavoro
Art.21 : Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art.22 : Orario di lavoro del personale con rapporto
di lavoro a tempo
Art.23 : Trattamento economico – Normativo del
personale
con rapporto di lavoro a tempo parziale
Art.24 : Mansioni superiori
CAPO II: Orario di lavoro
Art.25 : Riduzione dell'orario
CAPO III
Art.26 : Formazione
CAPO IV Mobilità
Art.27 : Mobilità volontaria all'interno del
comparto
PARTE QUARTA
TITOLO I Trattamento economico
Art.28 : Struttura della retribuzione
Art.29 : Aumenti
della retribuzione base ed effetti dei nuovi stipendi Art.30 : Lavoro
straordinario
Art.31 : Fondo unico di amministrazione
Art.32 : Utilizzo del fondo di amministrazione
Art.33 : Indennità di Amministrazione
PARTE QUINTA
TITOLO I Norme finali, transitorie, e di rinvio
Art.34 : Disposizioni particolari
Art.35 : Norme di rinvio
Art.36 : Previdenza complementare
Art.37 : Commissione paritetica per l'istituzione
nell'Area "C" di una separata Area dei professionisti
Art.38 : Norma programmatica
Art.39 : Disapplicazioni
Allegato A
Tabella B
Tabella C
Tabella D
Tabella D/bis
Tabella E
Tabella F
Tabella G
Dichiarazione congiunta 1
Dichiarazione congiunta 2
Dichiarazione congiunta 3
Dichiarazione congiunta 4
Dichiarazione congiunta 5
P A R T E P R I M A
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
ART. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Il presente contratto collettivo nazionale si
applica a tutto il personale con rapporto di lavo-ro a tempo indeterminato o a
tempo de-terminato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni del
comparto di cui all'art. 3 del CCNL quadro sulla definizione dei comparti di
contrattazione collettiva stipulato il 2 giugno1998.
2. Il presente contratto si applica, altresì, al
personale dipendente dall'amministrazione penitenziaria, in relazione a quanto
previsto dall'art. 41 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonchè al personale
di nazionalità italiana assunto con contratto a tempo indeterminato dal
Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli
Istituti italiani di cultura all'estero, ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967, n.
18 e ai sensi della L. 401 del 1990 e al personale UNEP dell'amministrazione
giudiziaria, salvo eventuali norme di raccordo per l'adeguamento della
disciplina di particolari istituti.
3. Al personale amministrativo assunto presso le
Agenzie per l'impiego di cui alla legge n. 56 del 1987, si applica il presente
CCNL fino all'effettivo trasferimento al comparto Regioni ed Enti Locali, di cui
al d.lgs. n. 469 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Nella provincia autonoma di Bolzano il presente
CCNL è suscettibile di essere integrato ai sensi del d.lgs. 9 settembre 1997,
n. 354 per le materie ivi previste.
5. ll riferimento al decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal d.lgs. 4
novembre 1997, n.396 e dal d.lgs.31 marzo 1998, n. 80, è riportato nel testo
del presente contratto come d.lgs. n.29 del 1993.
ART. 2
DURATA, DECORRENZA, TEMPI E PROCEDURE DI
APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
1. Il presente contratto concerne il periodo 1
gennaio 1998 - 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed è vali-do dall'1
gennaio 1998 fino al 31 dicembre 1999 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno
successivo alla data di stipu-lazione, salvo diversa prescrizione del presente
contrat-to. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle
amministrazioni interessate con idonea pubblicità da parte dell'ARAN.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo
con ca-rattere vincolato ed automatico sono applicati dalle Am-ministrazioni
destinatarie entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova
tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una del-le parti
con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In
caso di disdetta, le dispo-sizioni contrattuali rimangono integralmente in
vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le
piat-taforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto.
Durante tale periodo e per il mese succes-sivo alla scadenza del contratto, le
parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni
dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a
tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o a
tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai
dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le
scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per
l'erogazione di detta indennità si applica la procedura dell'art. 52, comma 1
del d.lgs. 29 del 1993.
7. In sede di rinnovo biennale, per la
determinazione della parte economica da corrispondere, ulteriore punto di
riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione
programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo
quanto previsto dall'accordo di cui al comma precedente.
Titolo II
RELAZIONI SINDACALI
CAPO I
ART. 3
OBIETTIVI E STRUMENTI
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel
rispetto delle distinzioni delle responsabilità delle amministrazioni e dei
sindacati, è riordinato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare
l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla
crescita professionale con l'esigenza delle amministrazioni di incremen-tare e
mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla
collettività.
2. Il predetto obiettivo comporta la necessità di
uno stabile sistema di relazioni sindacali, che si articola nei seguenti modelli
relaziona-li:
a) contrattazione collettiva la quale, oltre che a
livello nazionale, si svolge a livello di amministrazione,
con la contrattazione integrativa, sulle materie e con le modalità indicate dal
presente contratto. Essa si svolge in conformità alle convenienze e ai distinti
ruoli delle parti, salvo quanto previsto dall'art. 49 del D. Lgs. 29/1993;
b) partecipazione, che a sua volta si articola negli
istituti dell'informazione, concertazione e consultazione e che può avere come
strumento applicativo la costituzione di apposite Commissioni;
c) interpretazione autentica dei contratti
collettivi.
ART. 4
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA
1. Le parti di cui all'art. 10 sottoscrivono il
contratto collettivo integrativo con le risorse del fondo previste dall'art.31,
al fine di incrementare la produttività e la qualità del servizio e di
sostenere i processi di riorganizzazione e di innovazione tecnologica e
organizzativa.
2. Il contratto collettivo integrativo regola i
sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di
incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio,
definisce i criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e
standard di valutazione ed indica i criteri di ripartizione delle risorse del
fondo unico di amministrazione fra le varie finalità di utilizzo indicate
nell'art.32.
3. In sede di contrattazione collettiva integrativa
e decentrata possono prioritariamente essere, altresì, regolate le seguenti
materie:
A) A livello di singola Amministrazione
- le linee di indirizzo generale per l'attività di
formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per
adeguarlo ai processi di innovazione;
- i riflessi delle innovazioni tecnologiche e
organizzative dei processi di disattivazione o riqualificazione dei servizi,
sulla qualità del lavoro e sulla professionalità del lavoro e dei dipendenti
in base alle esigenze dell'utenza;
- accordi di mobilità;
- le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia
e il miglioramento dell'ambiente di lavoro;
- le pari opportunità per le finalità indicate
nell'art. 7 del presente CCNL, nonché per quelle della legge 10 aprile 1991, n.
125;
Le materie di contrattazione collettiva integrativa
previste dal punto A) sono integrate da quelle previste nell'art. 20, comma 1,
lett.a) e all'art. 25 del presente CCNL. La contrattazione in tema di mobilità
e dei riflessi delle innovazioni tecnologiche ed organizzative avviene al
momento del verificarsi delle circostanze che la rendono necessaria.
E' demandata al contratto collettivo integrativo
l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro di cui all'art. 19 del
CCNL 16 maggio 1995. Decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative senza
che sia stato raggiunto l'accordo le parti riassumono la rispettiva libertà di
iniziativa.
B) presso ogni sede centrale o sede distaccata di
amministrazione centrale e ufficio periferico individuato come sede di
contrattazione a seguito della elezione delle RSU:
- applicazione e gestione in sede locale della
disciplina definita dal comma 2;
- i criteri di applicazione, con riferimento ai
tempi ed alle modalità, delle normative relative all'igiene, all'ambiente,
sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonchè alle misure necessarie per
facilitare il la-voro dei dipendenti disabili;
- modalità attuative dei criteri in materia di
mobilità esterna, definiti a livello di Ministero;
- l'articolazione delle tipologie dell'orario di
lavoro di cui all'art. 19 del CCNL 16 maggio 1995.
4. Le componenti salariali da attribuire a livello
di contrattazione integrativa sono comunque correlate ai risultati conseguiti
nella realizzazione dei citati programmi.
5. Fermi restando i principi di comportamento delle
parti durante le trattative, indicati nell'art. 11, sulle materie non
direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento
economico accessorio, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, le
parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa.
6. I contratti di cui al presente articolo non
possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi
nazionali o comportare oneri non previsti rispetto a quanto indicato nel comma
1. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
ART. 5
TEMPI E PROCEDURE PER LA STIPULAZIONE O IL
RINNOVO
DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata
quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale
livello da trattarsi in un'unica sessione negoziale, tranne per le materie
previste dal presente C.C.N.L. che, per loro natura, richiedano tempi di
negoziazione diversi essendo legate a fattori organizzativi contingenti.
L'individuazione e l'utilizzo delle risorse sono determinati in sede di
contrattazione integrativa con cadenza annuale.
2. L'amministrazione provvede a costituire la
delegazio-ne di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro
trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente
contratto ed a convocare la delegazio-ne sindacale di cui all'art. 8, comma 1,
per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle
piattaforme.
3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato
dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno. A tal fine,
l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione
trattante è inviata a tale organismo entro 5 giorni corredata dall'apposita
relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi,
il contratto collettivo integrativo viene sottoscritto. Per la parte pubblica la
sottoscrizione è demandata al Presidente della delegazione trattante. In caso
di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa
entro cinque giorni.
4. I contratti collettivi integrativi devono
contenere apposite clausole circa tempi, modalità e pro-cedure di verifica
della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione
dei successivi contratti.
5. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN,
entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la
specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento
agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
ART. 6
SISTEMA DI PARTECIPAZIONE
A) Informazione
1. Ciascuna amministrazione fornisce – anche a
richiesta – tutte le informazioni sugli atti aventi riflessi sul rapporto di
lavoro.
2. L'informazione preventiva è fornita nelle
seguenti materie e ai soggetti sottoindicati, inviando tempestivamente la
documentazione necessaria:
1) ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 1:
a) definizione dei criteri per la determinazione e
la distribuzione dei carichi di lavoro;
b) verifica periodica della produttività degli
uffici;
c) definizione delle dotazioni organiche e loro
variazioni;
d) criteri generali per l'organizzazione e la
disciplina degli uffici;
e) criteri di massima riguardanti l'organizzazione
del lavoro;
f) implicazioni dei processi generali di
riorganizzazione dei Ministeri;
g) elevazione del contingente da destinare ai
contratti di lavoro a tempo parziale, di cui all'art. 21, comma 10;
h) introduzione di nuove tecnologie e processi di
riorga-nizzazione delle amministrazioni aventi effetti generali
sull'organizzazione del lavoro;
i)concessione in appalto di attività proprie
dell'Ammini-strazione nell'ambito della disciplina fissata dalla leg-ge;
l) iniziative rivolte al miglioramento dei servizi
sociali in favore del personale.
m) programmi di formazione del personale;
n) misure in materia di igiene e sicurezza nei
luoghi di lavoro;
2) ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 2:
a)definizione dei criteri per la determinazione e la
distribuzione dei carichi di lavoro;
b) verifica periodica della produttività
dell'ufficio/ente;
c) criteri generali per l'organizzazione e la
disciplina dell'ufficio/ente;
d) criteri di massima riguardanti l'organizzazione
del lavoro dell'ufficio/ente;
e) introduzione di nuove tecnologie e processi di
riorganizzazione delle amministrazioni aventi effetti generali
sull'organizzazione del lavoro dell'ufficio/ente.
f) programmi di formazione del personale;
g) misure programmate in materia di igiene e
sicurezza nei luoghi di lavoro;
3. Le amministrazioni, nelle materie aventi per
oggetto gli atti di gestione adottati e la verifica dei relativi risultati,
nonchè su tutte quelle demandate alla contrattazione, forniscono
un'informazione successiva:
1) ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 1:
a) stato dell'occupazione e politiche degli
organici;
b) parametri e risultati concernenti la qualità e
produt-tività dei servizi prestati;
c) distribuzione complessiva dei carichi di lavoro;
d) attuazione dei programmi di formazione del
personale;
e) misure in materia di igiene e sicurezza nei
luoghi di lavoro;
f) andamento generale della mobilità del personale;
g) qualità del servizio e rapporti con l'utenza;
h) distribuzione complessiva del fondo unico di
amministrazione, ai sensi dell'art.31
i) distribuzione delle ore di lavoro straordinario e
rela-tive prestazioni;
2) ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 2:
a) stato dell'occupazione e politiche dell'organico
dell'ufficio/ente;
b) parametri e risultati concernenti la qualità e
produt-tività del servizio prestato nell'ufficio/ente;
c) distribuzione complessiva dei carichi di lavoro
nell'ufficio/ente;
d) attuazione dei programmi di formazione del
personale dell'ufficio/ente;
e) misure in materia di igiene e sicurezza nel luogo
di lavoro/ente;
f) distribuzione delle ore di lavoro straordinario e
relative prestazioni nell'ufficio/ente;
Per l'informazione di cui al presente comma sono
previsti almeno due incontri annuali, in relazione al quale l'Amministrazione
fornisce le adeguate informa-zioni sulle predette materie alle organizzazioni
sindacali interessate.
B) Concertazione
1. La concertazione è attivata, mediante richiesta
scritta, entro tre giorni dal ricevimento dell'informazione di cui alla lett. A)
del presente articolo, dai soggetti e nelle materie sottoindicate:
1) dai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 1
per:
a) la definizione dei criteri sui carichi di lavoro;
b) la verifica periodica della produttività degli
uffici;
c) le implicazioni dei processi generali di
riorganizzazione delle amministrazioni;
2) dai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma
2:
a) la definizione dei criteri sui carichi di lavoro
dell'ufficio;
b) la verifica periodica della produttività
dell'ufficio.
2. Sono, altresì, oggetto di concertazione le
materie previste nell' art. 20, comma 1, lett. b).
3. La concertazione si svolge in appositi incontri
che iniziano entro quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si
adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e
trasparenza.
4. Nella concertazione le parti verificano la
possibilità di un accordo mediante un confronto che deve, comunque, concludersi
entro il termine massimo di trenta giorni dalla sua attivazione; dell'esito
della concertazione è redatto verbale dal quale ri-sultino le posizioni delle
parti nelle materie oggetto della stessa.
C) Consultazione
1. La consultazione è attivata prima dell'adozione
degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro ed
è facoltativa. Essa si svolge, invece, obbligatoriamente sulle seguenti materie
e con i soggetti di seguito indicati:
1) soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 1:
a) organizzazione e disciplina degli uffici, nonché
la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche;
b) modalità per la periodica designazione dei
rappresentanti per la composizione del collegio arbitrale delle procedure
disciplinari sino all'entrata in vigore della disciplina inerente i collegi di
conciliazione ed arbitrato di cui all' art.35 del presente CCNL.
c) elevazione del contingente massimo dei posti da
trasformare da tempo pieno a tempo parziale di cui all'art. 21, comma 10
2) i soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 2:
a) organizzazione e disciplina dell'ufficio, nonché
la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche.
2. E', inoltre, prevista la consultazione del
rappresentante per la sicurezza nei casi di cui all'art. 19 del D. Lgs. 19
settembre 1994, n. 626.
D) FORME DI PARTECIPAZIONE
1. Al fine di favorire un ordinato governo dei
processi di ristrutturazione dei ministeri conseguenti all'applicazione della
Legge 59/97, sono costituiti presso ogni Amministrazione appositi Comitati, tra
cui quello previsto dall'art. 7, composti dai rappresentanti
dell'Amministrazione e dalle organizzazioni sindacali aventi titolo.
2. In tali Comitati le parti esaminano e verificano
i risultati dell'azione dell'Amministrazione registrano le convergenze sulle
linee di indirizzo per la riorganizzazione e la ristrutturazione
dell'Amministrazione. Di tale attività, correlata dai dati raccolti sulle
predette materie, viene data comunicazione semestrale al Dipartimento della
Funzione Pubblica.
3. Presso ogni Ministero sarà costituita una
Conferenza di rappresentanti dell' Amministrazione e delle orga-nizzazioni
sindacali abilitate alla contrattazione integrativa , nel corso della quale sono
esaminate due volte l'anno le linee essenziali di indirizzo in materia di
or-ganizzazione e gestione dell' amministrazione, con parti-colare riguardo ai
sistemi di verifica dei risultati in termini di efficienza, di efficacia e di
qualità dei servizi istituzionali.
4. Per l'approfondimento di specifiche
problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro,
l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, il sistema della
partecipazione è completato dalla possibilità di costituire, a richiesta, in
rela-zione alle dimensioni delle amministrazioni e senza oneri aggiuntivi per le
stesse, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori con il compito di raccogliere
dati relativi alle predette materie - che l'amministrazione è tenuta a fornire
- e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi.
5. La composizione degli organismi di cui al
presente articolo, che non hanno funzioni negoziali, è paritetica e deve
comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
ART. 7
COMITATO PARI OPPORTUNITA'
1. I
Comitati per le pari opportunità, istituiti presso ciascuna amministrazione,
nell'ambito delle forme di partecipazione previste dall'art. 6, lett. d),
svolgono i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di
propria competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi
temi anche ai fini della contrattazione integrativa, di cui all'art. 4, comma 3,
lett. A;
c) promozione di iniziative volte ad attuare le
direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle
persone nonchè azioni positive, ai sensi della legge n. 125/1991.
2. I Comitati, presieduti da un rappresentante
dell'amministrazione, sono costituiti da un componente designato da ciascuna
delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un
pari numero di funzionari in rappresentanza dell'amministrazione. Il presidente
del Comitato designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è
previsto un componente supplente.
3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni
sindacali previsti per ciascuna delle materie sottoindicate, sentite le proposte
formulate dai Comitati pari opportunità, sono previste misure per favorire
effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo
professionale:
- accesso e modalità di svolgimento dei corsi di
formazione professionale;
- flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a
quello dei servizi sociali nella fruizione del part-time;
- perseguimento di un effettivo equilibrio di
posizioni funzionali nel sistema classificatorio;
- processi di mobilità.
4. Le amministrazioni favoriscono l'operatività dei
Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In
particolare, valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo,
i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati sono tenuti a svolgere
una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici all'interno delle
amministrazioni.
5. I Comitati per le pari opportunità rimangono in
carica per la durata di un quadriennio e
comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono
essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
CAPO II
I SOGGETTI SINDACALI
ART. 8
SOGGETTI SINDACALI TITOLARI DELLA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
1. I soggetti sindacali titolari della
contrattazione integrativa di amministrazione di cui all'art. 4, comma 3, lett.
A) sono le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL di
comparto.
2. I soggetti sindacali titolari della
contrattazione integrativa di cui all'art. 4, comma 3. lett. B) sono :
- le R.S.U.
- le organizzazioni sindacali di categoria
territoriali firmatarie del CCNL.
ART. 9
TITOLARITA' DEI PERMESSI E DELLE PREROGATIVE
SINDACALI
1. La titolarità dei permessi sindacali nei luogo
di lavoro, così come previsto dall'art. 10, comma 1 dell'accordo collettivo
quadro sui distacchi, aspettative e permessi nonchè sulle altre prerogative
sindacali, sottoscritto il 7 agosto 1998, compete con le modalità e nelle
quantità previste dall'accordo stesso ai seguenti soggetti:
a) componenti delle rappresentanze sindacali
u-nitarie (R.S.U.) elette ai sensi dell'accordo collettivo quadro per la
costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei
comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo
regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998;
b) dirigenti sindacali:
- dei terminali di tipo associativo delle
associazioni sindacali rappresentative che dopo l'elezione delle R.S.U. siano
rimasti operativi nei luoghi di lavoro;
- delle organizzazioni sindacali firmatarie aventi
titolo a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa, ai sensi
dell'art. 8, comma 1;
- componenti degli organismi statutari delle proprie
confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non
collocati in distacco o aspettativa, qualora non coincidenti con nessuno dei
soggetti di cui alla lett. a) ed ai due precedenti alinea.
2. Per le altre prerogative si rinvia a quanto
previsto dall'accordo quadro di cui al comma 1.
ART. 10
COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI DELLA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
1. La delegazione trattante per la contrattazione
integrativa è costituita:
I - A LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE
a) Per la parte pubblica:
- dal titolare del potere di rappresentanza o da un
suo delegato;
- da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli
uffici direttamente interessati alla trattativa;
b) per la parte sindacale è composta dai soggetti
sindacali di cui all'art. 8, comma 1;
II) NELLE SEDI CENTRALI O SEDI DISTACCATE DI
AMMINISTRAZIONI CENTRALI E NEGLI UFFICI PERIFERICI INDIVIDUATI COME SEDE DI
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA:
a) per la parte pubblica:
- dal titolare del potere di rappresentanza
dell'amministrazione nell'ambito dell'ufficio o da un suo delegato;
- da una rappresentanza dei titolari dei servizi o
uffici destinatari e tenuti all'applicazione del contratto.
b) per la parte sindacale, dai soggetti di cui
all'art. 8, comma 2.
2. Le amministrazioni del comparto possono
avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, della atti-vità di
rappresentanza e di assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministra-zioni (A.RA.N).
CAPO III
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
ART. 11
CLAUSOLE DI RAFFREDDAMENTO
1. Il sistema delle relazioni sindacali è
improntato ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza
dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il
primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non
assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette e compiono ogni
ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate.
3. Analogamente, durante il periodo in cui si
svolgono la concertazione o la consultazione, le parti non assumono iniziative
unilaterali sulle materie oggetto delle stesse.
ART. 12
INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEI CONTRATTI
1. Qualora insorgano controversie aventi carattere
di generalità sull'interpretazione dei contratti collettivi, nazionali o
integrativi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire
consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo,
stipulato con le procedure di cui all'articolo 51 del d.lgs. n. 29/1993 e
successive integrazioni e modificazioni o quelle
previste dall'art. 5 del presente CCNL, sostituisce
la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.
2. La medesima procedura può essere attivata anche
a richiesta di una delle parti.
PARTE SECONDA
ORDINAMENTO PROFESSIONALE
TITOLO I
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
ART. 13
AREE DI INQUADRAMENTO
1. Il nuovo sistema di classificazione del
personale, improntato a criteri di flessibilità correlati alle esigenze
connesse ai nuovi modelli organizzativi, si basa sui seguenti elementi:
a) accorpamento delle attuali nove qualifiche
funzionali in tre aree:
Area A - comprendente i livelli dal I al III;
Area B - comprendente i livelli dal IV al VI
Area C - comprendente i livelli dal VII al IX ed il
personale del ruolo ad esaurimento;
b) istituzione nell'area C di una separata area dei
"professionisti dipendenti", nella quale confluiscono i lavoratori
inquadrati nella VII, VIII e IX qualifica che espletano una attività che
richiede, in base alla laurea, l'abilitazione all'esercizio della professione
e/o l'iscrizione ad albi professionali.
c) previsione nella medesima area C di posizioni
organizzative che richiedono svolgimento di funzioni di elevata responsabilità.
2. Le aree sono individuate mediante le declaratorie
riportate nell'allegato A) che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili
per l'inquadramento nell'area, corrispondenti a livelli omogenei di competenze.
3. I profili collocati nelle aree secondo l'allegato
A) descrivono il contenuto professionale di attribuzioni specifiche relative
all'area di appartenenza. All'interno della stessa area i profili caratterizzati
da mansioni e funzioni contraddistinte da differenti gradi di complessità e di
contenuto possono essere collocati su posizioni economiche diverse.
4. Ogni dipendente è inquadrato, in base alla ex
qualifica e profilo professionale di appartenenza, nell'area e nella posizione
economica ove questa è confluita ed è tenuto a svolgere, come previsto
dall'art. 56 del d.lgs. 29/1993, tutte le mansioni considerate equivalenti nel
livello economico di appartenenza. nonché le attività
strumentali e complementari a quelle inerenti lo specifico profilo attribuito.
5. L'individuazione di nuovi profili ovvero una
diversa denominazione o ricollocazione di quelli esistenti nelle aree - in
relazione alle proprie esigenze organizzative - è definita da ciascuna
amministrazione, nell'ambito della contrattazione integrativa a livello di
amministrazione con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 8 comma 1 del
presente CCNL e con l'assistenza dell'Aran.
ART. 14
ACCESSO DALL'ESTERNO
1. L'accesso alle posizioni delle varie aree,
secondo le indicazioni della declaratoria allegato A), avviene attraverso le
procedure concorsuali pubbliche ovvero mediante quelle di avviamento al lavoro
di cui alla legge n. 56/1987, secondo quanto previsto dall'art. 36 del d.lgs n.
29/1993 e dall' art. 45, comma 11, del d.lgs n. 80/1998, le quali devono
garantire un adeguato accesso dall'esterno.
ART. 15
PASSAGGI INTERNI
1. I passaggi interni nel sistema di
classificazione possono avvenire:
A) TRA LE AREE con le seguenti procedure:
a) I passaggi dei dipendenti da un'area alla
posizione iniziale dell'area immediatamente superiore avviene dall'interno nel
rispetto del punto 2, mediante procedure selettive volte all'accertamento
dell'idoneità e/o della professionalità richiesta previo superamento di
corso-concorso con appositi criteri stabiliti dall'amministrazione con le
procedure indicate nell'art. 20.
b) Alle predette procedure selettive è consentita
la partecipazione del personale dipendente in deroga ai relativi titoli di
studio - fatti salvi i titoli abilitativi previsti da norme di legge - purchè
in possesso di requisiti professionali richiesti per l'ammissione al concorso
pubblico indicati nelle declaratorie di cui all'allegato A).
B) ALL'INTERNO DELL'AREA con le seguenti
procedure:
a) I contingenti corrispondenti a ciascuna delle
posizioni economiche interne all'area sono modificabili, in relazione alle
esigenze organizzativo/ funzionali dell'amministrazione o ad obiettivi di
riorganizzazione generale in correlazione alle risorse disponibili, con le
procedure previste dall'art. 20.
b) Il passaggio dei dipendenti da una posizione
all'altra all'interno dell'area avverrà nei limiti dei posti di cui ai
contingenti previsti dal primo comma, mediante percorsi di qualificazione ed
aggiornamento professionale con esame finale, al termine dei quali sarà
definita una graduatoria per la cui formulazione sarà considerato, in ogni
caso, elemento determinante la posizione economica di provenienza. Sono
considerati altresì elementi utili, l'esperienza professionale acquisita e il
possesso di titoli di studio e professionali coerenti con i processi di
riorganizzazione o innovazione tecnologica.
c) Le Amministrazioni possono bandire concorsi
pubblici o avviare gli iscritti nelle liste di collocamento anche per i posti di
cui alla presente lettera B) solo se la selezione stessa ha avuto esito negativo
o se mancano del tutto all'interno le professionalità da selezionare.
d) Sono riservati esclusivamente al personale
dipendente i passaggi interni all'area C, per la posizione economica C3 sulla
base dei criteri previsti dall'Amministrazione con le procedure di cui
all'art.20.
2. I passaggi di cui alle lettere A e B avvengono
nei limiti della dotazione organica e dei contingenti in essa previsti, nel
rispetto della programmazione triennale del fabbisogno del personale per le
assunzioni dall'esterno in base alle vigenti disposizioni e con le medesime
regole di cui agli art. 6 del d.lgs. 29/1993.
ART. 16
NORME DI PRIMA APPLICAZIONE
1 Il personale in servizio alla data di entrata in
vigore del presente contratto è inserito nel nuovo sistema di classificazione
con effetto automatico dalla stessa data mediante l'attribuzione dell'area e
della posizione al suo interno secondo la tabella all. B di corrispondenza,
senza incremento di spesa, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.
2. Dalla data indicata nel comma 1 al personale già
appartenente alle qualifiche funzionali I e II, inquadrato nell'area A) è
attribuito il trattamento economico tabellare iniziale della ex III qualifica
funzionale.
3. Le dotazioni organiche di ciascuna
Amministrazione restano invariate e i relativi contingenti sono attribuiti con i
medesimi criteri e senza incremento di spesa, ai nuovi livelli ed aree in base
all'allegata tabella B.
4. Sono portate a compimento tutte le procedure
selettive o concorsuali interne alle singole amministrazioni indette per la
copertura di posti vacanti, in corso ovvero già programmate, in base alle
vigenti disposizioni, alla data di entrata in vigore del presente CCNL. I
vincitori sono automaticamente inquadrati nel nuovo sistema di classificazione,
nella posizione ove risulta confluita quella cui si riferisce la procedura
selettiva o concorsuale con effetto dalla data stabilita nel contratto
individuale.
5. Al personale assunto dall'esterno a seguito delle
procedure di cui all'art. 14 è attribuito il trattamento tabellare riportato
nella tabella C, corrispondente - nella declaratoria dell'allegato. A – alla
posizione cui si riferisce il profilo professionale della selezione.
6. Nel caso di progressione interna nel sistema
classificatorio ai sensi dell'art.15 le amministrazioni comunicano per iscritto
ai dipendenti interessati il nuovo inquadramento conseguito, nonchè le
eventuali modifiche del rapporto di lavoro ad esso correlate.
7.Le parti si danno atto che il riordino del sistema
classificatorio attuato con il presente contratto determina la necessità per le
amministrazioni di una nuova riorganizzazione del lavoro che, nel tener conto
delle nuove flessibilità contenute nelle declaratorie di cui all' allegato A,
valorizzi la professionalità e l'esperienza acquisita dai dipendenti collocati
nella posizione iniziale dell'area C (posizione C1, corrispondente alla ex
settima qualifica), anche in mancanza del titolo di studio richiesto dalle
declaratorie stesse per consentire la progressione verso la posizione economica
C2, nei limiti dei contingenti ad essa destinati ai sensi dell'art. 15.
8. Le parti ritengono, pertanto, necessario
acquisire ulteriori elementi istruttori quali-quantitativi idonei ad individuare
con apposita clausola i requisiti di accesso che - in via transitoria ed
eccezionale - possano essere ritenuti equivalenti a quelli previsti - nelle
declaratorie dell'allegato A, per la posizione economica C2, al fine di
ammettere alle selezioni indicate nel comma 1 - indette in prima applicazione
del sistema classificatorio - anche i dipendenti appartenenti alla posizione C1
che ne risultassero in possesso.
9.Tale istruttoria sarà portata a termine a cura
dell'ARAN entro il 31 dicembre 1998, ai fini del negoziato di cui all'art. 35,
comma 1 e, comunque, in tempo utile prima dell'avvio delle selezioni.
CAPO II
PROGRESSIONE ECONOMICA
ART. 17
SVILUPPI ECONOMICI ALL'INTERNO DELLE AREE
1. Nelle aree A e B è previsto uno sviluppo
economico per la posizione apicale. Analogo sviluppo è previsto anche per la
posizione economica iniziale e per quella apicale dell'area C. Tali sviluppi,
come indicato nella tabella C, sono denominati "super", assumendo
rispettivamente la sigla "A1 S", "B3 S", "C1 S",
"C3 S".
2. Gli sviluppi economici sono progressione della
posizione economica apicale o iniziale di riferimento e sono attribuiti sulla
base di criteri - definiti nel contratto collettivo integrativo di
amministrazione - ispirati alla valutazione dell'impegno, della prestazione e
dell'arricchimento professionale acquisito, anche attraverso interventi
formativi e di aggiornamento.
ART. 18
POSIZIONI ORGANIZZATIVE
1. Nell'ambito dell'area C le Amministrazioni, sulla
base dei loro ordinamenti ed in relazione alle esigenze di servizio, possono
conferire ai dipendenti ivi inseriti incarichi che, pur rientrando nell'ambito
delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti di elevata
responsabilità, che comportano l'attribuzione di una specifica indennità.
2. Tali posizioni organizzative possono riguardare
settori che richiedono l'esercizio di:
- funzioni di direzione di unità organizzativa,
caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa;
- attività con contenuti di alta professionalità e
specializzazione correlate al possesso di titoli universitari;
- attività di staff e/o di studio, di ricerca,
ispettive, di vigilanza e controllo, caratterizzate da elevata autonomia ed
esperienza.
3. Il valore dell'indennità di cui al comma 1) è
ricompreso tra un minimo di L. 2.000.000 ed un massimo di 5.000.000, annui lordi
per tredici mensilità in relazione alle risorse disponibili nel fondo di cui
all'art. 31.
ART. 19
CONFERIMENTO E REVOCA DELLE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE
1. Possono procedere all'individuazione delle
posizioni organizzative le amministrazioni che abbiano realizzato:
- l'attuazione dei principi di razionalizzazione
previsti dal d.lgs 29/1993, con particolare riferimento agli artt. 3, 4, 7, 9
e 14;
- la ridefinizione delle strutture organizzative e
delle dotazioni organiche;
- l'istituzione e l'attivazione dei servizi di
controllo interno o dei nuclei di valutazione, determinando i criteri generali
e le procedure per il conferimento e la revoca degli incarichi per le
posizioni organizzative.
2. Gli incarichi sono conferiti dai dirigenti con
atto scritto e motivato, tenendo conto dei requisiti culturali, delle attitudini
e delle capacità professionali dei dipendenti in relazione alle caratteristiche
dei programmi da realizzare.
3. Gli incarichi possono essere revocati con atto
scritto e motivato, prima della scadenza, a seguito di:
- inosservanza delle direttive contenute nell'atto
di conferimento;
- intervenuti mutamenti organizzativi;
- accertamento di risultati negativi.
4. La revoca dell'incarico comporta la perdita della
indennità di posizione e la restituzione del dipendente alle funzioni del
profilo di appartenenza.
5.La valutazione dei risultati delle attività
svolte dai dipendenti cui sono stati conferiti gli incarichi avviene di norma
con cadenza annuale in base a criteri e procedure definite preventivamente dalle
singole amministrazioni.
CAPO III
ART. 20
RELAZIONI SINDACALI DEL SISTEMA
CLASSIFICATORIO
1. Nell'ambito del sistema classificatorio sono
previsti i seguenti livelli di relazioni sindacali nelle materie sotto indicate.
A) CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA:
- determinazione dei criteri generali per la
definizione delle procedure per le selezioni di cui all'art. 15, lett. B);
B) INFORMAZIONE PREVENTIVA E CONCERTAZIONE:
a) individuazione dei contingenti destinati alle
selezioni interne ai sensi dell'art 15;
b) determinazione dei criteri generali per la
definizione delle procedure di selezione interna di cui al medesimo art. 15, lett.
A);
c)con riferimento agli artt. 17 e 18 :
-criteri generali per il conferimento e la revoca
degli incarichi di posizione
organizzativa;
-graduazione delle posizioni organizzative ai fini
dell'attribuzione della relativa
indennità;
-criteri e procedure di valutazione periodica delle
attività svolte dai dipendenti interessati nonchè
le necessarie garanzie di contraddittorio.
2. Nella concertazione le parti verificano la
possibilità di un accordo mediante un confronto che deve, comunque, concludersi
entro il termine massimo di trenta giorni dalla sua attivazione
PARTE III
RAPPORTO DI LAVORO
TITOLO I
FLESSIBILITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
ART. 21
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può
essere costituito relativamente a tutti i profili professionali ricompresi nelle
aree del sistema di classificazione del personale mediante:
a) assunzione nell'ambito
della programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai
sensi delle vigenti disposizioni.
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale su richiesta dei dipen--
denti interessati.
2. Nel caso del comma 1 lett. b) la trasformazione
del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente
entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. In essa deve essere
indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il
dipendente intende svolgere ai fini dei commi da 4 a 7.
3. L'amministrazione, entro il predetto termine, può,
con provvedimento motivato, rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro
per un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui essa comporti, in
relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente, grave
pregiudizio alla funzionalità del servizio.
4. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a
tempo pieno, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità, possono
svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma,
anche mediante l'iscrizione ad albi professionali.
5. Le amministrazioni, ferma restando la valutazione
in concreto dei singoli casi, sono tenute ad individuare le attività che, in
ragione della interferenza con i compiti istituzionali non sono comunque
consentite ai dipendenti di cui al comma precedente con le procedure previste
dall'art. 1, comma 58 bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive
modificazioni ed integrazioni.
6. Nel caso di verificata sussistenza di un
conflitto di interessi tra l'attività esterna del dipendente - sia subordinata
che autonoma - con quella della specifica attività di servizio ovvero qualora
la predetta attività lavorativa debba intercorrere con un'amministrazione
pubblica, l'amministrazione nega la trasformazione del rapporto a tempo
parziale.
7. Il dipendente è tenuto a comunicare, entro
quindici giorni, all'amministrazione nella quale presta servizio l'eventuale
successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa esterna.
8. Al fine di consentire la trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale di cui al comma 1 lett. b) il
limite percentuale del 25% della dotazione organica complessiva di personale a
tempo pieno di ciascuna delle posizioni economiche inserite nelle aree del
sistema di classificazione del personale può essere arrotondato per eccesso
onde arrivare comunque all'unità. Il
contingente predetto è utilizzato - sino alla sua capienza - a domanda dei
dipendenti interessati al part - time - indipendentemente dalla motivazione
della richiesta con le procedure indicate nei commi precedenti.
9. Per le nuove assunzioni con rapporto di lavoro
part - time vanno rispettate le indicazioni minime contenute nell'art.39 comma 8
della legge 449/1997 e
successive modificazioni ed integrazioni che non incidono sul contingente di cui
al precedente comma 8.
10. Le amministrazioni, in presenza di particolari
situazioni organizzative o gravi documentate situazioni familiari, previamente
individuate nel contratto collettivo integrativo, possono elevare il contingente
di cui al comma 8 di un ulteriore 10 % massimo. In deroga alle procedure
previste da detto comma, le domande per la trasformazione del rapporto di lavoro
- in tali casi - sono presentate con cadenza trimestrale ed accolte a valere dal
1 giorno del trimestre successivo, ai sensi del comma 2.
11. Qualora il numero delle richieste relative ai
casi del comma 10 ecceda i contingenti fissati in aggiunta, viene data la
precedenza:
- ai familiari che assistono persone portatrici di
handicap non inferiore al 70%, ovvero persone in particolari condizioni
psico-fisiche o affette da gravi patologie, anziani non autosufficienti;
- ai genitori con figli minori, in relazione al loro
numero.
12. L' avvenuta trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo parziale, ai sensi del d.lgs. 152/1997 è comunicata per iscritto
al dipendente nei termini previsti dai commi 2 e 3 con l'indicazione della
durata e dell'articolazione della prestazione lavorativa di cui all'art. 22
secondo quanto concordato con l'amministrazione.
ART. 22
ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE CON RAPPORTO
DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo
parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata
della pre-stazione lavorativa che non può essere inferiore al 30 % di quella a
tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non
può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno
trasformati.
2. Il tempo parziale può essere realizzato:
- con articolazione della prestazione di servizio
ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
- con articolazione della prestazione su alcuni
giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno ( tempo
parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del
lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in
considerazione (settimana, mese o anno).
3. In presenza di particolari e motivate esigenze il
dipendente può concordare con l'amministrazione ulteriori modalità di
articolazione della prestazione lavorativa che contemperino le reciproche
esigenze nell'ambito delle fasce orarie individuate con le procedure di cui
all'art. 4, in base alle tipologie del regime orario giornaliero, settimanale,
mensile o annuale praticabili presso ciascuna amministrazione tenuto conto della
natura dell'attività istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro
praticati e della situazione degli organici nei diversi profili professionali.
4. Tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio
dalla trasformazione, anche in soprannumero oppure, prima della scadenza del
biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.
ART.23
TRATTAMENTO ECONOMICO - NORMATIVO
DEL PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO
PARZIALE.
1. Nell'applicazione degli altri istituti normativi
previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta dura-ta della
prestazione e della peculiarità del suo svolgi-mento, si applicano, in quanto
compatibili, le disposi-zioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a
tempo pieno.
2. Il personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale è escluso dalla prestazione di lavoro straordinario e non può fruire
di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo
quelle previste dalla legge.
3. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno
di-ritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo
pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di
giorni proporzio-nato alle giornate di lavoro prestate nell'anno; il rela-tivo
trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera.
4. Il trattamento economico, anche accessorio, del
perso-nale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzio-nale alla
prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e
periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale e l'eventuale
retribuzione individuale di anzianità, spettanti al personale con rapporto a
tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.
5. I trattamenti accessori collegati al
raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri
istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa , sono applicati
ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente
proporzionale al regime orario adottato.
6. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto
è di-sciplinato dalle disposizioni contenute nell'art.8 della legge 554/1988 e
successive modificazioni ed integrazioni.
ART. 24
MANSIONI SUPERIORI
1.Il presente articolo completa la disciplina delle
mansioni prevista dall'art. 56, commi 2, 3 e 4 del D. lgs. n.29/1993 per la
parte demandata alla contrattazione.
2. Nell'ambito del nuovo sistema di classificazione
del personale previsto dal presente contratto, si considerano "mansioni
immediatamente superiori"
le mansioni svolte dal dipendente all'interno della stessa area in profilo
appartenente alla posizione di livello economico immediatamente superiore a
quella in cui egli è inquadrato, secondo la declaratoria riportata
nell'allegato A del presente contratto. Le posizioni economiche
"super" non sono prese in considerazione a tal fine. Sono, altresì,
considerate "mansioni superiori", per i dipendenti che rivestono
l'ultima posizione economica dell'area di appartenenza, le mansioni
corrispondenti alla posizione economica iniziale dell'area immediatamente
superiore.
3. Il conferimento delle mansioni superiori di cui
al comma 2 avviene nei seguenti casi :
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non
più di sei mesi, prorogabili fino a
dodici qualora siano state avviate le procedure per
la copertura del posto vacante,
anche mediante le selezioni interne di cui all'art.
15;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente
assente con diritto alla conservazione del
posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la
durata dell'assenza.
4. Il conferimento delle mansioni superiori di cui
ai commi precedenti è comunicato per iscritto al dipendente incaricato,
mediante le procedure stabilite da ciascuna amministrazione secondo i propri
ordinamenti, sulla base di criteri, da definire entro tre mesi dall'entrata in
vigore del presente contratto, che tengano conto del contenuto professionale
delle mansioni da conferire, previa consultazione delle Organizzazioni sindacali
di cui all'art.8 comma 1. La disciplina delle mansioni superiori come integrata
dal presente articolo entra pertanto in vigore dalla data di definizione dei
predetti criteri.
5 Il dipendente assegnato alle mansioni superiori di
cui al comma 2 ha diritto al trattamento economico previsto per la posizione
corrispondente alle relative mansioni, fermo rimanendo quanto percepito a titolo
di retribuzione individuale di anzianità.
6 Per quanto non previsto dal presente articolo
resta ferma la disciplina dell'art. 56 del d.lgs 29/1993.
CAPO II
ORARIO DI LAVORO
ART. 25
RIDUZIONE DELL'ORARIO
1. Al personale adibito a regimi d'orario articolati
su più turni o coinvolto in sistemi d'orario comportanti significative
oscillazioni degli orari individuali finalizzati all'ampliamento dei servizi
all'utenza e/o comprendenti particolari gravosità, è applicata, a decorrere
dalla data di entrata in vigore del contratto integrativo, una riduzione
d'orario sino a raggiungere le 35 ore settimanali. La riduzione potrà
realizzarsi alla condizione che, in armonia con le premesse, il relativo costo
sia fronteggiato con proporzionali riduzioni di lavoro straordinario oppure con
stabili modifiche degli assetti organizzativi che portano all'autofinanziamento.
2. Entro il 30 giugno del 2000 le parti
verificheranno e converranno sulle modalità di applicazione a tutto il
personale del comparto delle modifiche legislative eventualmente intervenute in
materia.
CAPO III
ART. 26
FORMAZIONE
1. Nell'ambito dei processi di riforma e
modernizzazione della pubblica amministrazione, la formazione costituisce una
leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei dipendenti e per
il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento.
2. L'attività formativa si realizza attraverso
programmi di addestramento, aggiornamento e qualificazione, secondo percorsi
formativi definiti in conformità delle linee di indirizzo concordate
nell'ambito della contrattazione integrativa di cui all'art. 4, comma 3, lett.
A, anche al fine della riqualificazione del personale nell'ambito dei processi
di mobilità.
La formazione del personale di nuova assunzione si
realizza mediante corsi teorico-pratici di intensità e durata rapportate alle
attività da svolgere, in base a programmi definiti dall'Amministrazione ai
sensi del comma precedente.
3. Le iniziative di formazione del presente comma
riguardano tutto il personale a tempo indeterminato, compreso il personale in distacco
sindacale. Il personale comandato o fuori ruolo effettua la propria formazione
nelle amministrazioni di appartenenza salvo per i corsi della lettera b). I
dipendenti comandati o fuori ruolo in servizio presso gli enti di nuova
istituzione ovvero quelli provenienti dagli enti disciolti, in attesa del
relativo inquadramento presso le amministrazioni di nuova destinazione,
partecipano ai programmi di formazione di queste ultime. I programmi definiscono
quali iniziative abbiano carattere obbligatorio e quali facoltativo ed in
particolare stabiliscono:
a) i percorsi di qualificazione e di aggiornamento
professionale con esame finale collegati ai passaggi dei dipendenti all'interno
delle aree del sistema di classificazione da una posizione economica all'altra;
b) corsi di aggiornamento finalizzati all'obiettivo
di far conseguire agli operatori il più alto grado di operatività ed autonomia
in relazione alle funzioni di assegnazione e che devono tener conto in
particolare della normativa vigente da applicare, delle caratteristiche
tecnologiche ed organizzative dell'ambiente di lavoro; delle innovazioni
introdotte nell'utilizzo delle risorse umane, organizzative e tecnologiche.
Le attività di formazione di cui al presente comma
si concludono con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della
professionalità del singolo dipendente, attestato attraverso l' attribuzione di
un apposito titolo, da parte dei soggetti che l'hanno attuata.
4. Nell' attuazione dei programmi delle suddette
attività formative, le amministrazioni si avvalgono della collaborazione della
Scuola Superiore della P.A., degli Istituti e Scuole di formazione esistenti
presso le Amministrazioni stesse, delle Università e di altri soggetti pubblici
e società private specializzate nel settore. La predisposizione dei programmi in
materia di sistemi informativi destinati al personale informatico sarà
realizzata ai sensi dell'art. 7, lett.e) del d.lgs. n. 39 del 1994.
5. Per garantire le attività formative di cui al
presente articolo, le amministrazioni utilizzano le risorse disponibili sulla
base della direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14/95 relativa
alla formazione, nonchè tutte le risorse allo scopo previste da specifiche
norme di legge, quali ad es. d.lgs. 39/1993, ovvero da particolari disposizioni
comunitarie.
6. Il personale che partecipa alle attività di
formazione organizzate dall' Amministrazione è considerato in servizio a tutti
gli effetti. I relativi oneri sono a carico dell'Amministrazione. I corsi sono
tenuti, di norma, durante l'orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori
dalla sede di servizio al personale spetta il trattamento di missione ed il
rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti. I corsi si
svolgono, di regola, a livello regionale e/o territoriale secondo le esigenze
organizzative, anche allo scopo di favorire la partecipazione dei dipendenti e
nel rispetto dei principi di cui al comma 7.
7. L' Amministrazione individua i dipendenti che
partecipano alle attività di formazione sulla base di criteri generali definiti
ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera A) e verificati ai sensi dell'art. 6,
comma 3, in relazione alle esigenze tecniche, organizzative e produttive dei
vari uffici, nonchè di riqualificazione professionale del personale in mobilità,
tenendo conto anche delle attitudini personali e culturali degli interessati e
garantendo a tutti pari opportunità di partecipazione, nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 61, lettera c) del d.lgs. n. 29 del 1993.
8. Per figure professionali elevate e/o particolari
ed in caso di materie attinenti la specifica mansione svolta, è prevista la
possibilità , per i dipendenti, di frequentare corsi specifici , anche non
previsti dai programmi dell'Amministrazione, su richiesta motivata dello stesso
dipendente, con permessi non retribuiti.
CAPO IV
MOBILITA'
ART. 27
MOBILITA' VOLONTARIA ALL'INTERNO DEL
COMPARTO
1. Le amministrazioni nell'ambito dello stesso
comparto, possono coprire i posti vacanti in organico destinati all'accesso
dall'esterno, mediante passaggio diretto, a domanda, di dipendenti in servizio
presso altra amministrazione del comparto che rivestano la posizione
corrispondente nel sistema classificatorio.
2. Il dipendente è trasferito, previo consenso
dell'amministrazione di appartenenza, entro quindici giorni dall'accoglimento
della domanda.
PARTE QUARTA
TRATTAMENTO ECONOMICO
ART. 28
STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE
1. La struttura della retribuzione del personale
delle amministrazioni dello Stato appartenenti al comparto dei Ministeri si
compone delle seguenti voci:
a) stipendio tabellare;
b) retribuzione individuale di anzianità,
comprensiva della maggiorazione per esperienza professionale;
c) indennità integrativa speciale;
d) sviluppo economico di cui all'art. 17;
e) indennità di amministrazione di cui all'art. 33;
f) compensi di cui all'art. 32, ove spettanti;
g) compensi per lavoro straordinario, ove spettanti;
h) altre indennità previste da specifiche
disposizioni di legge.
2. Al personale, ove spettante, è corrisposto
l'assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988 n. 153 e
successive modificazioni.
ART. 29
AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE ED EFFETTI
DEI NUOVI STIPENDI
1. Gli stipendi tabellari derivanti dall'art. 2 del
CCNL stipulato in data 26 luglio 1996 sono incrementati degli importi mensili
lordi, per tredici mensilità, indicati nelle allegate tabella D e D bis, alle
scadenze ivi previste.
2. A seguito degli incrementi indicati al comma 1, i
valori dei trattamenti correlati alle posizioni economiche del nuovo sistema di
classificazione di cui alla tabella C, sono rideterminati nelle misure e alle
decorrenze stabilite dalle allegate Tabelle E ed F.
3. Le misure degli stipendi risultanti
dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima
mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,
sull'indennità di buonuscita, sull'indennità di cui all'art. 27, 6° comma del
CCNL sottoscritto il 16.5.95, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali
e previdenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrata
Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto. Il compenso per il lavoro
straordinario nella formula prevista dalla vigenti disposizioni, viene calcolato
con riferimento al tabellare iniziale delle singole posizioni rivestite.
4. Il personale cui è attribuito il livello
economico super di cui all'art. 17, mantiene l'indennità integrativa speciale
in godimento.
5. I benefici economici risultanti dalla
applicazione del presente articolo sono corrisposti integralmente alle scadenze
e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto
a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 1998-99. Agli effetti
dell'indennità di buonuscita, di licenziamento, nonchè quella prevista
dall'art. 2122 c.c. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di
cessazione del rapporto di lavoro.
ART. 30
LAVORO STRAORDINARIO
1. Prima della loro ripartizione ed assegnazione
nelle singole amministrazioni, le risorse complessive destinate ai compensi per
il lavoro straordinario sono ridotte, dall'1/1/1999, del 5%. Tale disponibilità
andrà ad alimentare, proporzionalmente al numero degli addetti, il fondo unico
di ciascuna amministrazione.
2.La restante somma è ripartita per singola
amministrazione in base alle vigenti disposizioni. All'atto della costituzione
del fondo unico di ciascuna amministrazione di cui al punto 3, il 30% delle
risorse confluisce in detto fondo. Il restante 65% delle risorse sarà
utilizzato per finanziare il lavoro straordinario e festivo effettivamente
prestato.
3. Le risorse relative alle ore di straordinario non
utilizzate risultanti a consuntivo, limitatamente all'anno di riferimento in cui
si è verificato l'avanzo, confluiscono nel fondo unico di amministrazione.
ART. 31
FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE
1. E' costituito presso ciascuna Amministrazione un
Fondo unico alimentato dalle seguenti risorse economiche:
-gli importi di cui agli stanziamenti degli artt. 36
e 37 del primo CCNL del Comparto Ministeri, sottoscritto il 16/5/1995, compresi
quelli finalizzati a finanziare gli istituti di cui all'art. 38 dello stesso
contratto;
-la percentuale prevista all'art. 30, commi 1 e 2
degli importi corrispondenti a quanto stanziato per le prestazioni di lavoro
straordinario risultanti negli appositi capitoli dei bilanci delle
amministrazioni, ivi comprese le quote di tali stanziamenti percepite dal
personale contrattualizzato dell'Amministrazione civile del Ministero
dell'Interno;
-i risparmi di gestione riferiti alle spese del
personale; fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio
del fabbisogno complessivo
-le risorse provenienti da specifiche disposizioni
normative che destinano risparmi all'incentivazione del personale;
-le somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43
della legge 449/1997;
-le economie conseguenti alla trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi dell'art. 1, commi
da 57 e segg. della legge 662/1996 e successive modificazioni ed integrazioni ;
-i trattamenti economici che recano incrementi al
personale sulla base di disposizioni, di leggi, regolamenti o atti
amministrativi generali;
-gli importi relativi all'indennità di
Amministrazione del personale cessato dal servizio non riutilizzati in
conseguenza di nuove assunzioni;
- L. 24.600 pro-capite mensili per tredici mesi con
decorrenza dal mese di maggio 1999;
- L. 15.000 pro-capite mensili per tredici mesi
disponibili dal 31 dicembre 1999 ed a valere dal mese successivo.
ART. 32
UTILIZZO DEL FONDO DI AMMINISTRAZIONE
1.Il fondo unico di amministrazione, è finalizzato
a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficacia ed efficienza
dei servizi istituzionali, mediante la realizzazione, in sede di contrattazione
integrativa, di piani e progetti strumentali e di risultato.
2. Per tali finalità le risorse che compongono il
Fondo sono prioritariamente utilizzate per:
- finanziare turni per fronteggiare particolari
situazioni di lavoro e compensi per lavoro straordinario qualora le risorse di
cui all'art. 30 siano state esaurite;
- compensare l'esercizio di compiti che comportano
specifiche responsabilità rischi, disagi, gravose articolazioni dell'orario di
lavoro, reperibilità collegata a servizi che richiedono interventi di urgenza;
- incentivare la mobilità del personale secondo le
esigenze proprie delle singole Amministrazioni;
- erogare compensi diretti ad incentivare la
produttività collettiva per il miglioramento di servizi;
- erogare l'indennità prevista per gli incarichi
relativi alle posizioni organizzative;
- finanziare i passaggi economici nell'ambito di
ciascuna area professionale, destinando a tale scopo quote di risorse aventi
caratteri di certezza e stabilità;
- corrispondere compensi correlati al merito ed
impegno individuale, in modo selettivo.
3. L'erogazione degli incentivi da attribuire a
livello di contrattazione integrativa per la realizzazione degli obiettivi e
programmi di incremento della produttività è attuata dopo la necessaria
verifica del raggiungimento dei risultati secondo le vigenti disposizioni.
ART. 33
INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE
1. Allo scopo di favorire il processo di
perequazione delle retribuzioni complessivamente spettanti al personale del
comparto, a decorrere dal 31.12.1999, gli importi dell'indennità di
amministrazione di cui all'art. 34, comma 2, lett.a) del CCNL del 16.5.1995, così
come rideterminati ai sensi dell'art. 3, comma 1 del CCNL del 26.7.96, sono
incrementati nelle misure previste nell'allegata Tabella G.
2. Per il personale del Ministero dell'Interno, ai
fini della perequazione di cui al comma 1, è destinata alla contrattazione
integrativa l'importo di £ 11.000 medie mensili pro-capite con decorrenza 31
dicembre 1999. In tale sede saranno definiti i criteri di utilizzo delle
suddette risorse.
PARTE QUINTA
TITOLO I
NORME FINALI, TRANSITORIE E DI RINVIO
ART. 34
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
1. I permessi retribuiti ai sensi dell'art. 18,
comma 2 del CCNL del 16.5.1995 possono essere goduti in misura frazionata non
superiore a n. 18 ore complessive.
2. L'art. 16 comma 13 del CCNL del 16.5.1995 è
integrato con l'aggiunta, dopo il punto, dal seguente periodo: in caso di
impedimento derivante da malattia del lavoratore, alla fruizione delle ferie
residue entro il mese di aprile dell'anno successivo di quello di spettanza, le
stesse possono essere fruite anche oltre il predetto termine, in periodi
compatibili con le oggettive esigenze di servizio e comunque entro l'anno.
3. Le mansioni superiori formalmente conferite prima
dell'entrata in vigore del presente CCNL o successivamente per i casi previsti
dall'art. 24, commi 2 e 3 sono valutate - nell'ambito della determinazione dei
criteri generali per la definizione delle procedure di selezione interna - tra
tutti gli altri elementi e titoli presi in considerazione purché non in modo
esclusivo.
4. Al fine di dare applicazione all'art. 2 comma 3
del d.lgs 29/93, le parti ritengono necessario acquisire dalle Amministrazioni
interessate, entro il 31 dicembre 1998, tutti gli elementi conoscitivi per
l'esatta ricognizione dei casi in cui ricorre l'ipotesi prevista dalla legge.
Con il negoziato di cui all'art. 35, comma 1, sulla base di tali risultanze, il
Fondo di cui all'art. 31 verrà opportunamente integrato.
5. Nel primo anno di vigenza contrattuale, qua-lora
le somme stanziate per il finanziamento degli istituti di cui agli artt. 31 e 32
non siano impegnate nel rispettivo esercizio finanziario, sono riassegnate
nell'esercizio dell'anno successivo.
ART. 35
NORME DI RINVIO
1. Le parti si impegnano a negoziare nei tempi
sottoindicati le seguenti materie:
a) entro il 31 gennaio 1999.
- procedure di conciliazione e arbitrato:
- la mobilità (tra amministrazioni di diverso
comparto e in conseguenza delle eccedenze)
- la disciplina sperimentale del telelavoro
b) entro il 31 dicembre 1999:
- le forme di flessibilità del rapporto di lavoro
(tempo determinato, contratti di formazione e lavoro, fornitura di lavoro
temporaneo, contratti di solidarietà);
- la disciplina nell'area "C" della
separata area dei professionisti sulla base delle risultanze della Commissione
prevista dall'art.37.
2. Entro il 31 .12.1999 le parti procederanno,
altresì, ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. n. 29 del 1993 e successive
modificazioni e integrazioni, alla piena contrattualizzazione del rapporto di
lavoro mediante il recupero alla disciplina pattizia degli istituti non
regolamentati dal precedente CCNL ed eventuale revisione delle norme
contrattuali da attualizzare. Nelle more le norme di legge e contrattuali che
non sono espressamente abrogate, rimangono in vigore.
ART.36
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
1. Le parti convengono di procedere alla
costituzione di un Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori del
comparto ai sensi del d.lgs. n. 124/1993, della legge n. 335/1995, della Legge
n. 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti più
ampio che consenta di minimizzare l'incidenza delle spese di gestione, le parti
competenti potranno definire l'istituzione di un Fondo pensione unico anche per
i lavoratori appartenenti al comparto degli Enti pubblici non economici, a
condizione di reciprocità.
3. La misura percentuale della quota di
contribuzione a carico delle amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore,
nonché la retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse, saranno
definite dalle parti successivamente alla stipula dell'Accordo quadro
Governo-Confederazioni e dell'emanazione dell'apposito DPCM.
4. Nello stesso ambito contrattuale saranno definite
anche le modalità di trasformazione della buonuscita in TFR, le voci
retributive utili per gli accantonamenti del TFR, nonché la quota di TFR da
destinare a previdenza complementare.
5. Destinatari del Fondo pensioni sono i lavoratori
che avranno liberamente aderito al Fondo stesso secondo quanto prescritto dalla
legge, dallo statuto e dai regolamenti.
6. Ai fini del presente articolo le parti concordano
di realizzare i seguenti impegni: pervenire alla sottoscrizione dell'accordo
istitutivo del Fondo pensione complementare, definire lo statuto, il regolamento
e la scheda di adesione; costituire il Fondo pensione ; procedere alle elezioni
dei rappresentanti dei soci del Fondo al raggiungimento delle adesioni che
saranno previste in sede di accordo istitutivo.
7. Le parti procederanno alla calendarizzazione
degli impegni suddetti, convenendo a questi fini che una prima verifica circa lo
stato dell'attività normativa e il contenuto di eventuali atti di indirizzo si
realizzerà entro il 30 aprile 1999.
ART. 37
COMMISSIONE PARITETICA
PER L'ISTITUZIONE NELL'AREA "C" DI
UNA SEPARATA AREA DEI PROFESSIONISTI
1. E' istituita una Commissione paritetica ARAN -
Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto - amministrazioni del
Comparto, con il compito di acquisire ed elaborare tutti gli elementi di
conoscenza utili alla corretta individuazione - nell'area C del sistema
classificatorio previsto dall'art.13. - di una separata area di professionisti,
con particolare riguardo al censimento delle professionalità utilizzate e una
loro quantificazione, alle attribuzioni assegnate, al grado di autonomia delle
stesse ed alla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione del lavoro.
2. La Commissione dovrà ultimare i propri lavori
entro il 30 aprile 1999 e le proposte formulate verranno utilizzate ai fini del
negoziato previsto dall'art.35 comma 2.
ART. 38
NORMA PROGRAMMATICA
1. Le parti concordano sull'opportunità che le
Amministrazioni di Comparto verifichino possibili soluzioni tecniche e forme di
copertura finanziaria che possono consentire di pervenire alla stipula di
polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario
Nazionale, nonché per la copertura del rischio di premorienza a favore del
personale dipendente. Le Amministrazioni valuteranno, in particolare, la
possibilità di istituire allo scopo, anche in forma consorziata, un organismo a
carattere nazionale per la più conveniente gestione del servizio definendo
altresì le modalità per il controllo di detta gestione.
2. Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 30
settembre 1999 per valutare gli esiti dell'accertamento di cui al comma 1 e per
concordare le iniziative eventualmente necessarie.
ART. 39
DISAPPLICAZIONI
1. In attuazione di quanto stabilito dall'art. 72,
comma 1 del d.lgs n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni,
dalla data di stipula del presente CCNL, sono inapplicabili, nei confronti del
personale del comparto, le disposizioni di legge e di regolamento che siano in
contrasto cn quelle definite nei contratti medesimi. In particolare risultano
disapplicate le seguenti norme:
a) con riferimento agli artt. dal n. 1 al n.12 e
all'art.20 ( il sistema di relazioni sindacali): gli articoli dal n. 1 al n. 13
del CCNL del 16 maggio 1995 e n. 20 del D.P.R. 44 del 1990;
b) con riferimento agli artt. dal 13 al 19( sistema
di classificazione del personale): gli articoli dal 2 al 10 della legge
312/1980, riguardanti l'ordinamento professionale per qualifiche;
c) con riferimento all'art. 21( contratto di lavoro
a tempo parziale): l'art. 15 del CCNL sottoscritto il 16.5.95
d) con riferimento all'art. 26 (formazione) : l'art.
22 sexties del CCNL integrativo del 22.10.1997;
e) con riferimento agli artt. dal n. 28 al n. 33:
gli articoli dal 29 al 37 del CCNL del 16 maggio 1995 e CCNL del 26 luglio 1996.
f) con riferimento all'allegato A): il D.P.R. 29
dicembre 1984, n. 1219 e il D.P.R. 17 gennaio 1990, n.44 , art. 5 e allegati
n.1, n.2 e n.3.
Le parti si riservano di procedere ad ulteriori
disapplicazioni nel prosieguo delle trattative per il completamento della
contrattualizzazione di cui all'art. 35, comma 2.
Allegato A
AREA FUNZIONALE A
( ex 1, 2, 3 )
Appartengono a questa area funzionale i lavoratori
che svolgono attività ausiliarie, ovvero lavoratori che svolgono lavori
qualificati richiedenti capacità specifiche semplici.
POSIZIONE ECONOMICA A1
Specifiche professionali:
. capacità
manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici;
. limitata
complessità dei problemi da affrontare;
. autonomia
e responsabilità riferite al corretto svolgimento dei compiti assegnati.
Contenuti professionali di base
:
- Lavoratore che è di supporto alle varie attività,
provvede al ricevimento dei visitatori, è addetto alla guida di veicoli.
Accesso :
Dall'esterno nel livello economico iniziale attraverso le procedure di cui alla
legge 56/87 e successive modificazioni.
Requisiti : Assolvimento
dell'obbligo scolastico o diploma di istruzione secondaria di primo grado.
AREA FUNZIONALE B
(ex 4, 5, 6)
Appartengono a questa area funzionale i lavoratori
che, nel quadro di indirizzi definiti, in possesso di conoscenze teoriche e
pratiche, e per la competenza relativa a specifici processi operativi, svolgono
funzioni specialistiche nei vari campi di applicazione.
Tale area prevede tre posizioni economiche.
POSIZIONE ECONOMICA B1
Specifiche professionali:
. conoscenze
tecniche di base utili allo svolgimento dei compiti assegnati;
. capacità
manuali e/o tecniche riferite alla propria qualificazione e/o specializzazione.
Contenuti professionali di base :
- Lavoratore che, nel proprio ambito professionale,
costruisce manufatti, esegue lavorazioni, provvede alla manutenzione e
riparazione di guasti utilizzando apparecchiature di tipo semplice.
- Lavoratore che svolge compiti di inserimento dati,
dattilografia, composizione e duplicazione di testi, semplici attività di
segreteria, quali compilazione di modulistica, schedari e bollettari,
protocolla, imbusta e spedisce la corrispondenza; partecipa alla raccolta ed al
riordino dei dati; collabora alle attività di sportello.
- Lavoratore che sorveglia gli accessi, regolando il
flusso del pubblico fornendo le opportune informazioni, riceve la corrispondenza
ed altro materiale, attiva e controlla gli impianti dei servizi generali e di
sicurezza.
- Lavoratore che provvede alla vigilanza dei beni e
degli impianti dell'Amministrazione assicurandosi della loro integrità, aziona,
gestisce e verifica gli impianti di sicurezza; guida veicoli per il trasporto di
persone e/o cose.
Accesso : Dall'esterno
: mediante le procedure previste dalla legge 56/87 e successive modificazioni.
Dall'interno: con le modalità previste
dall'art.15,c.1, lett.A) del presente CCNL :
- dall'area funzionale A, verso la posizione
economica B1.
Requisiti : Per
l'accesso dall'esterno, diploma di scuola
secondaria di primo grado ed eventuali titoli professionali o abilitazioni
previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.
Per il personale interno,
anche in mancanza del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno, nel
caso in cui lo stesso non sia requisito necessario per lo svolgimento
dell'attività professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi
per legge, si fa riferimento ai seguenti requisiti :
- dall'area funzionale A, verso la posizione
economica B1 : esperienza professionale di quattro anni nell'area di
provenienza.
POSIZIONE ECONOMICA B2
Specifiche professionali :
. discreta
complessità dei processi e delle problematiche da gestire;
. autonomia
e responsabilità nell'ambito delle prescrizioni di massima e/o secondo
metodologie definite.
Contenuti professionali di base :
- Lavoratore che interviene nelle diverse fasi dei
processi di lavorazione, individuando e correggendo eventuali difetti del
prodotto finito, esegue prove di valutazione sugli interventi effettuati,
utilizzando apparecchiature di tipo complesso di cui verifica l'efficienza.
- Lavoratore che svolge attività preparatorie di
atti anche da notificare, predispone computi, rendiconti e situazioni contabili
semplici, svolge attività di stenodattilografia ed inserimento dati, anche
utilizzando apparecchiature informatiche semplici, cura la tenuta di strumenti
di registrazione e di archiviazione.
- Lavoratore che svolge attività di vigilanza e
custodia nei locali assegnati, coordinando le professionalità di livello
inferiore .
Accesso : Dall'esterno
: mediante pubblico concorso.
Dall'interno: con le modalità previste
dall'art.15,c.1, lett.B) del presente CCNL :
- dalla posizione economica B1, verso la posizione
economica B2;
Requisiti : Per
l'accesso dall'esterno, diploma di scuola
secondaria di secondo grado ed eventuali titoli professionali o abilitazioni
previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.
Per il personale interno
proveniente dalla posizione economica B1 in possesso dei requisiti previsti per
l'accesso dall'esterno, non è richiesta esperienza professionale maturata nella
suddetta posizione .
Per il personale interno, in mancanza del titolo di studio previsto
per l'accesso dall'esterno, nel caso in cui lo stesso non sia requisito
necessario per lo svolgimento dell'attività professionale, fatti salvi i titoli
professionali o abilitativi per legge, si fa riferimento ai seguenti requisiti :
- dalla posizione economica B1, verso la posizione
economica B2 : esperienza professionale di quattro anni nella posizione di provenienza
POSIZIONE ECONOMICA B3
Specifiche professionali:
. capacità
di coordinamento di unità operative con assunzione di responsabilità dei
risultati;
. gestione
delle relazioni dirette con gli utenti.
Contenuti professionali di base :
- Lavoratore
che, nell'ambito della specifica professionalità tecnica posseduta, esegue la
progettazione, realizzazione e collaudo di apparecchiature semplici , impianti e
macchinari, cura l'esecuzione ed il coordinamento degli interventi assegnati nel
rispetto delle procedure in atto, effettua controlli, misurazioni e rilievi
,assicura l'attuazione ed il coordinamento operativo dei piani di produzione,
manutenzione, analisi, rilevazione e studio, interpretando progetti tecnici da
realizzare.
- Lavoratore che, nei diversi settori di competenza,
elabora dati e situazioni complesse anche utilizzando strumentazioni
informatiche, rilascia copie, estratti e certificati, esplica attività di
segreteria in commissioni, attività di istruttoria sulla base di procedure
predefinite.
-
Lavoratore che, nell'ambito della specifica professionalità acquisita e per
quanto di competenza, cura l'esecuzione di procedure e di elaborazioni del ciclo
informatico, predispone il manuale operativo, assicura i flussi operativi,
realizza i programmi curandone la funzionalità e l'esecuzione
Accesso : Dall'esterno
: mediante pubblico concorso.
Dall'interno:
con le modalità previste dall'art.15,c.1, lett.B) del presente CCNL :
- dalla posizione economica B1 verso la posizione
economica B3;
- dalla posizione economica B2 verso la posizione
economica B3.
Requisiti : Per
l'accesso dall'esterno: diploma di scuola
secondaria di secondo grado ed eventuali titoli professionali o abilitazioni
previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.
Per il personale interno
proveniente dalle posizioni economiche B1 e B2 in possesso dei requisiti
previsti per l'accesso dall'esterno, non è richiesta esperienza professionale
maturata rispettivamente nelle suddette posizioni .
Per il personale interno,
anche in mancanza del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno, nel
caso in cui lo stesso non sia requisito necessario per lo svolgimento
dell'attività professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi
per legge, si fa riferimento ai seguenti requisiti:
- dalla posizione economica B1, verso la posizione
economica B3 : esperienza professionale di otto anni nella posizione di
provenienza;
-dalla posizione economica B2, verso la posizione
economica B3 : esperienza professionale di quattro anni nella posizione di
provenienza.
AREA FUNZIONALE C
(ex 7, 8, 9)
Declaratoria
Appartengono a questa area funzionale i lavoratori
che, nel quadro di indirizzi generali, per la conoscenza dei vari processi
gestionali, svolgono, nelle unità di livello non dirigenziale a cui sono
preposti, funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività di
importanza rilevante, ovvero lavoratori che svolgono funzioni che si
caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico.
Tale area prevede tre posizioni economiche.
POSIZIONE ECONOMICA C1
Specifiche professionali:
. adeguate
conoscenze ed esperienze acquisite ;
. organizzazione
di attività ;
. coordinamento,
direzione ove previsto, di unità organiche interne, di gruppi di lavoro e di
studio.
Contenuti professionali di base :
-
Lavoratore che , nel settore assegnato e nell'ambito della specifica
professionalità posseduta, imposta e realizza progetti di fattibilità, valuta
, modifica e sceglie i materiali puù idonei per la propria attività, svolge
studi e ricerche, analizza anche nuove metodiche per la realizzazione dei
programmi assegnati all'unità che eventualmente dirige o coordina.
- Lavoratore che può coordinare o dirigere unità
senza rilevanza esterna nei diversi
settori di competenza provvedendo agli adempimenti previsti nell'ambito di
normative generali, emana direttive ed istruzioni specifiche per il
raggiungimento degli obiettivi assegnati.
-
Lavoratore che , secondo la specifica professionalità acquisita e per quanto di
specifica competenza, cura la realizzazione dei programmi, e la relativa
revisione, ottimizzazione e manutenzione, prefigura la struttura hardware
necessaria, propone le eventuali modifiche e gestisce il software di base
apportando le eventuali modifiche, effettua l'analisi tecnica delle procedure,
prepara e trasmette ai programmatori la necessaria documentazione per la stesura
dei programmi, gestisce il centro elaborazione e comunicazione dati, o uno o più
settori nei quali è ripartito
- Lavoratore che , nell'ambito dell'area tecnica
assegnata, effettua accertamenti, verifiche e controlli funzionali nei vari
settori operativi, sorveglia l'esecuzione dei lavori intervenendo ove
necessario, cura la predisposizione degli atti amministrativi di competenza.
Accesso : Dall'esterno
: mediante pubblico concorso.
Dall'interno:
con le modalità previste dall'art.15,c.1, lett.A) del presente CCNL :
- dalle posizioni B1,B2, B3,B3S verso la posizione
economica C1.
Requisiti : Per
l'accesso dall'esterno: diploma
di laurea, diplomi di studi universitari coerenti con le professionalità da
selezionare ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla
legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.
Per il personale interno
proveniente dalle posizioni economiche B1 , B2, B3 e B3S in possesso dei
requisiti previsti per l'accesso dall'esterno, non è richiesta esperienza
professionale maturata rispettivamente nelle suddette posizioni .
Per il personale interno
non in possesso dei requisiti per l'accesso dall'esterno, nel caso in cui il
titolo di studio previsto non sia requisito necessario per lo svolgimento
dell'attività professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi
per legge, purchè in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, si fa
riferimento ai seguenti ulteriori requisiti:
- dalla posizione economica B1, verso la posizione
economica C1: esperienza professionale di nove anni nella posizione di provenienza;
- dalla
posizione economica B2, verso la posizione economica C1 : esperienza
professionale di sette anni nella posizione di provenienza;
- dalle posizioni economiche B3 e B3S, verso la
posizione economica C1: esperienza professionale di cinque anni nella posizione
di provenienza.
POSIZIONE ECONOMICA C2
Specifiche professionali:
. approfondite
conoscenze teorico pratiche dei processi gestionali;
. direzione,
coordinamento di unità operative;
. relazioni
esterne, relazioni organizzative interne di tipo complesso.
Caratteristiche professionali di base:
- Lavoratori che dirigono o coordinano unità
organiche anche di rilevanza esterna, la cui responsabilità non è riservata a
dirigenti, garantendo lo svolgimento dell'attività di competenza, ovvero che
svolgono attività ispettive, di valutazione, di controllo , di programmazione e
di revisione o, ancora, che effettuano studi ed analisi, svolgono attività di
ricerca, studio e consulenza.
- Lavoratori
che, nel campo informatico, curano gli aspetti attuativi e di ottimizzazione dei
processi di IT, definiscono le specifiche tecniche e funzionali relative al
software, al sistema e alla rete, realizzano prodotti di analisi, valutano
prodotti software e soluzioni hardware, controllano gli standard di
funzionamento.
Accesso : Dall'esterno
: mediante pubblico concorso.
Dall'interno
: con le modalità previste dall'art.15,c.1, lett.B) del presente CCNL:
- dalle posizioni economiche C1, C1S verso la
posizione economica C2
Requisiti : Per l'accesso dall'esterno: diploma di laurea, diploma di studi
universitari coerenti con le professionalità da selezionare ed eventuali titoli
professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti
assegnati.
Per il personale interno
proveniente dalle posizioni economiche C1 e C1S in possesso dei requisiti
previsti per l'accesso dall'esterno, non è richiesta esperienza professionale
maturata nella suddetta posizione. .
Per il personale interno non in possesso dei requisiti per
l'accesso dall'esterno, nel caso in cui il titolo di studio previsto non sia
requisito necessario per lo svolgimento dell'attività professionale, fatti
salvi i titoli professionali o abilitativi per legge, purchè in possesso del
diploma di scuola secondaria superiore, si fa riferimento ai seguenti requisiti
:
- dalle posizioni economiche C1 e C1S verso la
posizione economica C2: esperienza professionale di quattro anni nella posizione
precedente.
POSIZIONE ECONOMICA C3
Specifiche professionali:
. elevate
conoscenze, capacità ed esperienze consolidate;
. direzione
e controllo di unità organiche con assunzione diretta di responsabilità e
risultati;
.
relazioni esterne.
Caratteristiche professionali di base :
- Lavoratori che, per le specifiche professionalità,
assumono temporaneamente funzioni dirigenziali in assenza del dirigente
titolare; dirigono o coordinano attività di vari settori e strutture di livello
non dirigenziale; svolgono attività ispettive o di valutazione di particolare
rilevanza; ovvero, per l'elevato livello professionale, collaborano ad attività
specialistiche.
- Lavoratori che, nel campo informatico, supportano
le strutture utenti nell'ideazione di soluzioni informatiche; coordinano e
pianificano le attività di sviluppo dei sistemi informatici; coordinano e
pianificano la gestione delle attività elaborative, ottimizzando il
funzionamento dei sistemi .
Accesso : Dall'interno
della stessa area dalle posizioni economiche C1, C1S, C2 sulla base di criteri
stabiliti dall'Amministrazione secondo le procedure di cui all'art.15, lett.B,
punto d) del presente CCNL.
Requisiti : Diploma
di laurea, diploma di studi universitari coerenti con le professionalità da
selezionare ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla
legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.
Nel caso in cui il titolo di studio previsto non sia
requisito necessario per lo svolgimento dell'attività professionale, fatti
salvi i titoli professionali o abilitativi per legge, purchè in possesso del
diploma di scuola secondaria superiore, si fa riferimento ai seguenti requisiti
:
- dalle posizioni economiche C1 e C1S verso la
posizione economica C3 : esperienza professionale di otto anni nella posizione
di provenienza;
- dalla posizione economica C2 verso la posizione
economica C3: esperienza professionale di quattro anni nella posizione di
provenienza.
NORME FINALI
1. Nella prima applicazione i profili del personale
dipendente coincidono, nelle denominazioni, con quelli di inquadramento previsti
dal DPR 1219/84 e dal DPR 44/90 all.1-2-3, sino all'applicazione dell'art.13,
comma 5 del presente CCNL.
2. Ai fini del requisito dell'esperienza
professionale per l'ammissione alle selezioni interne, per il personale
dipendente non in possesso dei requisiti per l'accesso dall'esterno, nel caso in
cui il titolo di studio previsto non sia requisito necessario per lo svolgimento
dell'attività professionale, fatti salvi i titoli professionali per legge purché
in possesso del titolo di scuola secondaria superiore, il periodo di servizio
maturato nelle posizioni super di cui all'art. 17 è sommato al servizio
effettuato nelle posizioni economiche di riferimento B3 e C1.
3. Ai fini dell'applicazione dell'art.28, comma 2
del d.lgs n.29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, sono considerate
equipollenti all'ex carriera direttiva le posizioni economiche C1, C2 e C3, per
l'accesso alle quali sia richiesto il possesso del diploma di laurea.
TABELLA B DI TRASPOSIZIONE AUTOMATICA NEL SISTEMA
DI CLASSIFICAZIONE
Qualifiche funzionali ex legge 312/80
|
Area
|
Nuove posizioni economiche
|
I
II
III
|
A
|
A1
|
IV
V
VI
|
B
|
B1
B2
B3
|
VII
VIII
IX
|
C*
comprensive dell'area professionale e
delle posizioni organizzative
|
C1
C2
C3
|
* Nell'area C è compreso anche il personale dei
ruoli ad esaurimento che conserva il proprio trattamento economico.
Tabella D
Tabella D - bis
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Con riferimento all'art. 16 comma 4 del presente
CCNL le parti concordano che nell'ambito delle " procedure concorsuali
interne alle singole amministrazioni indette per la copertura dei posti vacanti,
in corso o già programmate alla data di entrata in vigore del CCNL, " si
intendono ricomprese anche quelle avviate sulla base degli accordi sottoscritti
con le Amministrazioni in applicazione di vigenti norme di legge.
La parti, altresì, concordano che, sono fatti salvi
i processi di riqualificazione del personale delle amministrazioni in fase di
riforma e di riorganizzazione. ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge n. 549 del
1995, dell'art. 2 del d.lgs. n. 256 del 1997, del d.lgs. n. 430 del 1997,
dell'art. 6 della legge n.344 del 1997 e dell'art. 12, comma 1 lett. S, della
legge n. 59 del 1997.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Con riferimento all'art.4 che disciplina la
contrattazione integrativa le parti si atterranno ai principi e alle
disposizioni della legislazione italiana e comunitaria in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori, per perseguire i seguenti obiettivi:
1. promuovere le iniziative volte al miglioramento
della salute e delle condizioni di lavoro dei dipendenti, con ciò favorendo la
rimozione delle diverse cause che ancora rallentano la piena attuazione delle
disposizioni dei decreti legislativi 626/1994 e 242/1996;
2. migliorare le condizioni di lavoro attraverso
iniziative volte alla formazione continua delle varie figure coinvolte nella
gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro. A questo scopo la formazione
rientra nelle finalità prioritarie di utilizzo del fondo unico di
amministrazione a partire dalla creazione di apposite figure di formatori che
assicurino la diffusione omogenea delle conoscenze e degli aggiornamenti;
3. prevedere un livello omogeneo di conoscenze di
base per tutti i lavoratori promuovendo, anche mediante l'utilizzo di supporti
multimediali, l'autoapprendimento in forme controllate;
4. assicurare la massima efficacia alle azioni
dirette a migliorare i livelli di sicurezza e l'ambiente di lavoro, invitando le
amministrazioni ad adottare un'apposita programmazione che terrà conto, oltre
che della valutazione dei rischi e delle risorse disponibili, anche delle
indicazioni richieste ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.3
Le parti si danno atto che, al momento
dell'emanazione del decreto interministeriale in attuazione della Legge 146/98,
che ridetermina gli importi dell'indennità di amministrazione del personale
amministrativo delle Commissioni Tributarie, le tabelle - di cui all'art. 34,
comma 2 lettera a) del CCNL 16/5/1995 e successive modificazioni - si intendono
automaticamente integrate dalla nuova tabella relativa al personale del
Ministero delle Finanze – Commissioni Tributarie, con le decorrenze e gli
importi previsti dalla normativa di riferimento.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.4
Con riferimento all'art. 13, comma 1, lett. b e
all'art. 37, comma 1, le parti concordano che nella separata area dei
professionisti, da istituire nell'ambito dell'arca C prevista dal nuovo sistema
di classificazione del personale, si intendono ricomprese tutte le figure
professionali, tecnico scientifiche e di ricerca di cui all'art.11, comma 4,
lett. d), della legge n. 59 del 1997 e dall'art. 1, comma 3 del relativo decreto
legislativo di attuazione n. 396 del 1997.
Resta inteso che le professionalità da includere
nell'area saranno individuate mediante le procedure definite nell'art. 37 del
presente CCNL.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
Le parti concordano che, per gli adempimenti
negoziali anteriori alla stipula del presente
contratto, i relativi termini si intendono prorogati
di quattro mesi.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
COMPARTO MINISTERI 1998/2001
Visto il parere favorevole espresso, in data 11
dicembre 1998, dal Presidente del
Consiglio dei ministri, tramite il Ministro per la Funzione pubblica, in ordine
all'ipotesi di Accordo relativa al personale del comparto dei Ministeri, con
esclusione degli istituti giuridici ed economici previsti dell' art. 29, comma 1
Tabella D/bis e dall'art. 31, comma 1 penultimo alinea;
Visto il parere favorevole espresso, a seguito
dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1998 n.449 (legge finanziaria
1999), in data 15 gennaio 1999
dal Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il Ministro per la Funzione
pubblica, riguardante gli istituti giuridici ed economici previsti dall' art.
29, comma 1 Tabella D/bis ed dall'art. 31, comma 1 penultimo alinea,
originariamente esclusi dalla suddetta valutazione in data 11 dicembre 1998;
Vista la certificazione positiva della Corte dei
conti, in data 1° febbraio 1999, sull'attendibilità dei costi quantificati per
il medesimo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e sulla loro compatibilità
con gli strumenti di programmazione e di bilancio
il giorno 16 febbraio 1999 alle ore 10,00
ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle
Pubbliche Amministrazioni (A.RA.N.) e le Confederazioni e Organizzazioni
sindacali rappresentative.
Prima della sottoscrizione del suddetto CCNL, le
parti prendono atto delle rettifiche apportate al testo per alcuni errori
materiali, dell'eliminazione dell'art.34 relativo alla decorrenza diversificata
dell'efficacia degli istituti contrattuali, di cui ai primi due commi del
presente verbale, nonché della modifica della sequenza degli articoli
successivi a quello espunto e dei relativi riferimenti normativi ad esso
collegati.
Al termine della riunione, con le precisazioni di
cui al presente verbale, viene sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro relativo al personale dipendente del comparto dei Ministeri
per il quadriennio normativo 1998/2001 e biennio economico 1998/1999:
per l' ARAN dal Presidente prof.
Carlo Dell'Aringa ___________________
e per le Organizzazioni e Confederazioni sindacali
da:
Organizzazioni sindacali Confederazioni
CGIL/FP ______________________
CGIL_____________________
CISL/FPI ______________________
CISL_____________________
UIL/PA _______________________
UIL______________________
CISAL/FAS ___________________ CISAL
___________________
CONFSAL/UNSA ______________ CONFSAL
________________
RDB/CUB-STATALI _____________ RDB/CUB
________________
UGL/STATALI-ANDCD __________ UGL
_____________________
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