Dichiarazioni congiunte
ART. 1
Durata e decorrenza del contratto biennale
1. Il
presente contratto biennale concerne la parte economica e si riferisce al
periodo 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2001.
2. Per
il personale assunto con contratto a tempo indeterminato presso le
rappresentanze diplomatiche all'estero gli incrementi economici relativi al
biennio di cui al comma 1, verranno attribuiti secondo quanto previsto dalle
specifiche norme di raccordo ai sensi dell'art. 1, comma 2 del CCNL
sottoscritto in data 16.2.99.
3. Nel
testo il CCNL per il personale del comparto Ministeri sottoscritto in data
16.2.1999 viene indicato come "CCNL".
ART. 2
Aumenti della retribuzione base
1. Gli stipendi tabellari derivanti dall'art. 29
del CCNL sono incrementati delle misure mensili lorde indicate nell'
allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui degli stipendi tabellari
risultanti dalla applicazione del comma 1, sono rideterminati alle scadenze
stabilite dalla allegata tabella B.
ART. 3
Effetti dei nuovi stipendi
1.Gli incrementi stipendiali di cui all' art. 2
hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di
quiescenza del personale cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica
2000- 2001, alle scadenze e negli importi ivi previsti. Agli effetti delle
indennità di licenziamento, di buonuscita o del trattamento di fine
rapporto si considerano soltanto gli scaglionamenti maturati alla data di
cessazione dal servizio.
Gli incrementi stipendiali hanno effetto,
inoltre, sugli altri istituti indicati all' art. 29 del CCNL.
ART. 4
Indennità di amministrazione
1. Allo scopo di favorire il processo di
perequazione delle retribuzioni complessivamente spettanti al personale del
comparto, gli importi di cui all'art. 33 del CCNL sono incrementati nelle
misure previste nella Tabella C.
ART. 5
Lavoro straordinario
1. A decorrere dal 1.1.2001, prima della loro
ripartizione e assegnazione alle singole amministrazioni da parte del
Ministero del Tesoro, le risorse complessive destinate ai compensi per il
lavoro straordinario sono permanentemente ridotte di un' ulteriore quota
pari al 5% della spesa relativa all'anno 1999, finalizzata alla copertura di
parte degli oneri del presente CCNL.
ART. 6
Integrazione del Fondo unico di
amministrazione
1. Il Fondo unico di amministrazione istituito
presso ciascuna amministrazione viene incrementato da ulteriori risorse
economiche. A tal fine l'art. 31, comma 1, del CCNL viene integrato come
segue:
- risorse pari all'importo dei risparmi sulla
retribuzione individuale di anzianità (comprese le eventuali maggiorazioni
e la quota di tredicesima mensilità) in godimento del personale comunque
cessato dal servizio, a decorrere dall'1.1.2000. Per l'anno in cui avviene
la cessazione dal servizio è accantonato, per ciascun dipendente cessato,
un importo pari alle mensilità residue della RIA in godimento, computandosi
a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese
superiori a quindici giorni. L' importo accantonato confluisce, in via
permanente, nel Fondo con decorrenza dall'anno successivo alla cessazione
dal servizio in misura intera e vi rimane assegnato in ragione di anno;
- risorse del Fondo unico di amministrazione già
utilizzate per finanziare le progressioni economiche verticali all'interno
di ciascuna area funzionale ai sensi dell'art. 15 del CCNL, nonché gli
sviluppi economici e le posizioni organizzative di cui agli artt. 17 e 18
del CCNL medesimo, riassegnate dai capitoli degli stipendi dell'
Amministrazione al Fondo stesso dalla data del passaggio di area o di
cessazione dal servizio, a qualsiasi titolo avvenuta, del personale che ne
usufruito;
- i risparmi derivanti dalla riduzione di
personale in applicazione dell'art. 20, comma 1, lett. G), punto 20/ter
della legge 488/99;
- importo pari a 16.000 pro-capite mensili per
dodici mensilità a decorrere dall'1/1/2001;
2. A decorrere dall'anno 2001 confluisce nel
Fondo unico di amministrazione un importo pari al 5% delle risorse
destinate, in ciascuna amministrazione, ai compensi per il lavoro
straordinario per l'anno 2000.
ART. 7
Ulteriori modalità di utilizzo del Fondo
unico di amministrazione
1. Le risorse di cui al comma 2 dell'art. 6
possono essere utilizzate dalla contrattazione integrativa per le finalità
previste dall'art. 32, comma 2, primo alinea, del CCNL o per gli altri
istituti individuati dal medesimo articolo.
2. La contrattazione collettiva integrativa
individua nell'ambito del Fondo unico di amministrazione le risorse da
destinare al finanziamento delle progressioni economiche verticali
all'interno di ciascuna area funzionale ai sensi dell'art. 15 del CCNL,
nonché degli sviluppi economici e delle posizioni organizzative di cui agli
artt. 17 e 18 del CCNL medesimo. Dalla data di utilizzo delle risorse per le
finalità citate, il Fondo viene ridotto delle somme corrispondenti, le
quali sono riassegnate al Fondo stesso dalla data di cessazione dal servizio
a qualsiasi titolo o di passaggio di area dei dipendenti che ne hanno
usufruito.
ART. 8
Previdenza complementare
1. Ai fini di una completa attuazione dell'art.
36 del CCNL, le parti concordano che la quota di contribuzione da porre a
carico del datore di lavoro e da destinare al Fondo di previdenza
complementare sia determinata nella misura non inferiore all'1% della
retribuzione presa a base di calcolo secondo la disciplina dell'Accordo
istitutivo del Fondo stesso.
2. A tal fine, fermo restando quanto previsto
dall'art. 36, citato nel comma 1, sarà costituito, con apposito Accordo, il
Fondo di previdenza complementare, definendone tutti gli elementi compresi
quelli inerenti alla contribuzione del lavoratore, all'avvio ed al
funzionamento, nonché all'utilizzo delle risorse ad esso destinate ed alle
misure straordinarie per incentivare l'adesione al Fondo stesso dei
dipendenti delle amministrazioni interessate.
ART. 9
Norma finale
1. Per quanto non previsto dal presente
contratto, restano in vigore le norme del CCNL.
TABELLA - B
Importi annui lordi per 12 mensilità
DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN
L'Accordo di cui all'art. 8 sarà comunque
subordinato al corrispondente atto di indirizzo in materia all'ARAN da parte
dell'organismo di coordinamento intersettoriale.
DICHIARAZIONE A VERBALE OO.SS.
Le organizzazioni sindacali firmatarie del
presente CCNL prendono atto della dichiarazione a verbale dell'ARAN.
CGIL
CISL
UIL
CONFSAL-UNSA
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.1
Le parti ritengono necessario che il DPCM
previsto dal comma 2 dell'art. 74 della legge 23.12.2000, n. 388, definisca
misure per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del citato art. 74
atte ad individuare le modalità del funzionamento dei fondi, le risorse e
gli strumenti con i quali fronteggiarne la costituzione e l'avvio, le misure
straordinarie per incentivare l'adesione ai Fondi pensione dei dipendenti
delle amministrazioni interessate e quant'altro di sua competenza
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Con riferimento all'art. 6, comma 1, secondo
alinea e art. 7, comma 2 del presente Contratto, le parti ribadiscono che le
risorse destinate al finanziamento delle posizioni organizzative di cui
all'art. 18 del CCNL sottoscritto in data 16. 2.1999 rimangono, in ogni
caso, di pertinenza del Fondo stesso nel rispetto di quanto previsto dagli
artt. 31 e 32 del CCNL medesimo.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Con riferimento all'art. 31, terz'ultimo alinea,
del CCNL sottoscritto in data 16.2.1999 le parti si danno atto che la
confluenza nel Fondo unico di amministrazione degli importi relativi
all'indennità di amministrazione del personale cessato dal servizio - e non
riutilizzati in conseguenza di nuove assunzioni - deve avvenire con le
stesse modalità previste per la retribuzione individuale di anzianità di
cui all'art. 6, comma 1, primo alinea del presente CCNL.
UNSA – Conf.S.A.L.
DIICHIARAZIONE A VERBALE
L'UNSA Conf.S.A.L ritenuto che per la
rassegnazione al FUA delle sole risorse che derivino dalla cessazione dal
servizio o dal passaggio di Area dei dipendenti le cui progressioni siano
state finanziate con il "Fondo", risulta essere estremamente
penalizzante soprattutto in ragione degli impegni assunti in senso contrario
proprio dopo l'approvazione della finanziaria del 1999.
Pertanto l'UNSA ritiene che si debba provvedere
a liberare il FUA degli oneri a regime derivante dai passaggi sopra
richiamati, che in breve tempo vanificherebbero le finalità del Fondo
stesso.
Inoltre per le risorse di cui alla lettera a)
del punto 2 della lettera c) FUA auspica che nelle more, secondo quando si
sta ipotizzando in qualche amministrazione, a livello di contrattazione
decentrata dette risorse vengano incrementate con i risparmi della
retribuzione individuale di anzianità RIA goduta dal personale comunque
cessato dal servizio nell'anno 1999.
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