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 Procedura concorsuale – Diritti  dell'Ufficiale Giudiziario

 NOTA MINISTERO GIUSTIZIA – Dipartimento  dell’organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi – Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ufficio VI – Prot. 6/490/03-1 del 17 marzo 2003 diretta alla Presidenza della Corte di Appello di Trieste.

 Il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia del 30 maggio 2002 n. 115 ha inteso riordinare interamente la materia, che è stata oggetto nel corso degli anni di numerosi interventi normativi e regolamentari.

Per quanto riguarda la procedura fallimentare, è previsto espressamente all'art. 146 del suddetto TU che, se tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito e altre sono anticipate dall'Erario.

 In particolare viene stabilito, per quanto in questa sede interessa, che sono anticipate dall’Erario le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d’ufficio.

Non essendo ivi indicata, né altrove  specificata, la voce dei diritti degli Ufficiali Giudiziari  e in ossequio al principio del quod lex voluit dixit, risulta che tali spesa non dovrà essere computata e, ovviamente, non verrà successivamente recuperata sulle somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo.

Pertanto, rispondendo al presente quesito, si ritiene che l’Ufficiale Giudiziario per l’avvenire non dovrà richiedere l’anticipo di detta spesa.

Il Direttore dell’Ufficio Renato Pacileo.


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