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DECRETO
LEGISLATIVO 23 aprile 2003, n.115
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante
testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternitŕ e della paternitŕ, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo
2000, n. 53.
(G.U. n. 121 del 27-5-2003)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante delega al Governo
per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternita' e
della paternita';
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', approvato con decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151;
Visto in particolare, l'articolo 15, comma 3, della citata legge n. 53 del 2000,
come modificato dall'articolo 54 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che prevede
la possibilita' di emanare entro due anni dalla data di entrata in vigore del
testo unico disposizioni correttive del medesimo, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi della delega;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 marzo 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 24 marzo 2003;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
18 aprile 2003;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro
per le pari opportunita', di concerto con i Ministri della salute e per la
funzione pubblica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche al Capo I
1. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15
della legge 8 marzo 2000, n. 53, approvato con decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, di seguito denominato:
«testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «determinato o» sono inserite le seguenti: «utilizzare
personale con contratto»;
b) al comma 2 dopo le parole: «determinato e» e' inserita la seguente: «l'utilizzazione».
Art. 2.
Modifiche al Capo III
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 del testo unico dopo le parole:
«dopo il parto» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto previsto
all'articolo 20».
2. Al comma 2 dell'articolo 17 del testo unico dopo le parole:
«dell'articolo 16,» sono inserite le seguenti: «o fino ai periodi di
astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2,».
3. All'articolo 22 del testo unico il comma 2 e' sostituito con il seguente:
«2. L'indennita' di maternita', comprensiva di ogni altra indennita' spettante
per malattia, e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo 1, del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con gli stessi criteri previsti per
l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le
malattie.».
Art. 3.
Modifiche al Capo VI
1. La rubrica del Capo VI del testo unico e' sostituita dal seguente: «Riposi,
permessi e congedi».
2. Al comma 5 dell'articolo 42 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della medesima
legge» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 33, comma 1, del presente
testo unico e all'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,»;
b) all'ultimo periodo le parole: «all'articolo 33» sono sostituite dalle
seguenti: «all'articolo 33, comma 1, del presente testo unico e all'articolo
33, commi 2 e 3,».
Art. 4.
Modifiche al Capo IX
1. Alla rubrica del Capo IX, dopo la parola: «dimissioni» e' inserita la
seguente: «e».
2. Al comma 4 dell'articolo 54 del testo unico dopo le parole: «e successive
modificazioni» sono inserite le seguenti: «, salva l'ipotesi di collocamento
in mobilita' a seguito della cessazione dell'attivita' dell'azienda di cui al
comma 3, lettera b),».
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 56 del testo unico e' inserito il seguente:
«4-bis. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo e'
punita con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 54, comma 8. Non e'
ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.».
Art. 5.
Modifiche al Capo X
1. Al comma 1 dell'articolo 57 del testo unico dopo le parole: «n.
230, o» e' inserita la seguente: «utilizzati».
2. All'articolo 64 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica dell'articolo 64 e' sostituita dalla seguente:
«Lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335»;
b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' disciplinata tale estensione nei
limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo. Fino ad
eventuali modifiche apportate con il predetto provvedimento, si applica il
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, del 4 aprile 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002.».
Art. 6.
Modifiche al Capo XI
1. All'articolo 69 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «compreso il relativo trattamento economico» sono
sostituite dalle seguenti: «compresi il relativo trattamento economico e il
trattamento previdenziale di cui all'articolo 35»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni del
presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi
o affidatari.».
Art. 7.
Modifiche al Capo XII
1. Al comma 1 dell'articolo 70 del testo unico le parole: «a una cassa di
previdenza e assistenza» sono sostituite dalle seguenti: «ad un ente che
gestisce forme obbligatorie di previdenza».
2. All'articolo 71 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «dalla competente cassa di previdenza e assistenza per
i liberi professionisti» sono sostituite dalle seguenti: «dal competente ente
che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi
professionisti»;
b) al comma 2 le parole: «Capo III e al Capo XI», sono sostituite dalle
seguenti: «Capo III, al Capo X e al Capo XI»;
c) al comma 4 le parole: «Le competenti casse di previdenza e assistenza per i
liberi professionisti» sono sostituite dalle seguenti: «I competenti enti che
gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti».
3. Al comma 2 dell'articolo 72 del testo unico le parole: «alla competente
cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti» sono sostituite
dalle seguenti: «al competente ente che gestisce forme obbligatorie di
previdenza in favore dei liberi professionisti».
4. Al comma 2 dell'articolo 73 del testo unico le parole: «alla competente
cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti» sono sostituite
dalle seguenti: «al competente ente che gestisce forme obbligatorie di
previdenza in favore dei liberi professionisti».
Art. 8.
Modifiche al Capo XV
1. All'articolo 83 del testo unico i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. A seguito della riduzione degli oneri di maternita' di cui all'articolo 78,
per gli enti comunque denominati che gestiscono forme obbligatorie di previdenza
in favore dei liberi professionisti, la ridefinizione dei contributi dovuti
dagli iscritti ai fini del trattamento di maternita' avviene mediante delibera
degli enti medesimi, approvata dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' con
gli altri Ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza sul
relativo ente.
3. Ai fini dell'approvazione della delibera di cui al comma 2, gli enti
presentano ai Ministeri vigilanti idonea documentazione che attesti la
situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni erogate.».
Art. 9.
Modifiche al Capo XVI
1. All'articolo 85 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 la lettera k) e' sostituita dalla seguente: «k) il decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 aprile 2002;»;
b) al comma 2 e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: «r-bis)
il decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, e
successive modificazioni.».
2. All'articolo 86 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera t) del comma 2 le parole: «e gli articoli 14, 17 e 18» sono
sostituite dalle seguenti: «e l'articolo 14»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui agli
articoli 17 e 18 della legge 8 marzo 2000, n. 53, non si applicano con
riferimento ai congedi disciplinati dal presente testo unico.».
Art. 10.
Modifiche all'allegato D
1. L'allegato D del testo unico e' sostituito dal seguente:
«Allegato D
Elenco degli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei
liberi professionisti.
1. Cassa nazionale del notariato.
2. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense.
3. Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti.
4. Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari.
5. Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici.
6. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei geometri liberi
professionisti.
7. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori
commercialisti.
8. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti
liberi professionisti.
9. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti
commerciali.
10. Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro.
11. Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi.
12. Ente di previdenza dei periti industriali.
13. Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi.
14. Cassa di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali,
assistenti sanitarie e vigilatrici d'infanzia.
15. Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale.
16. Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «G.
Amendola», limitatamente alla gestione separata per i giornalisti
professionisti.
17. Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura,
limitatamente alle gestioni separate dei periti agrari e degli agrotecnici.».
Art. 11.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 aprile 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Prestigiacomo, Ministro per le pari opportunita'
Sirchia, Ministro della salute
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli