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DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 2003, n.115

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternitŕ e della paternitŕ, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

(G.U. n. 121 del 27-5-2003)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternita' e della paternita';
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', approvato con decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
Visto in particolare, l'articolo 15, comma 3, della citata legge n. 53 del 2000, come modificato dall'articolo 54 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che prevede la possibilita' di emanare entro due anni dalla data di entrata in vigore del testo unico disposizioni correttive del medesimo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi della delega;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 marzo 2003;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2003;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunita', di concerto con i Ministri della salute e per la funzione pubblica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Modifiche al Capo I

1. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, approvato con decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di seguito denominato:
«testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «determinato o» sono inserite le seguenti: «utilizzare personale con contratto»;
b) al comma 2 dopo le parole: «determinato e» e' inserita la seguente: «l'utilizzazione».



Art. 2.
Modifiche al Capo III

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 del testo unico dopo le parole: «dopo il parto» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto previsto all'articolo 20».
2. Al comma 2 dell'articolo 17 del testo unico dopo le parole:
«dell'articolo 16,» sono inserite le seguenti: «o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2,».
3. All'articolo 22 del testo unico il comma 2 e' sostituito con il seguente:
«2. L'indennita' di maternita', comprensiva di ogni altra indennita' spettante per malattia, e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo 1, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.».



Art. 3.
Modifiche al Capo VI

1. La rubrica del Capo VI del testo unico e' sostituita dal seguente: «Riposi, permessi e congedi».
2. Al comma 5 dell'articolo 42 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della medesima legge» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 33, comma 1, del presente testo unico e all'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,»;
b) all'ultimo periodo le parole: «all'articolo 33» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 33, comma 1, del presente testo unico e all'articolo 33, commi 2 e 3,».



Art. 4.
Modifiche al Capo IX

1. Alla rubrica del Capo IX, dopo la parola: «dimissioni» e' inserita la seguente: «e».
2. Al comma 4 dell'articolo 54 del testo unico dopo le parole: «e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «, salva l'ipotesi di collocamento in mobilita' a seguito della cessazione dell'attivita' dell'azienda di cui al comma 3, lettera b),».
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 56 del testo unico e' inserito il seguente:
«4-bis. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo e' punita con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 54, comma 8. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».



Art. 5.
Modifiche al Capo X

1. Al comma 1 dell'articolo 57 del testo unico dopo le parole: «n.
230, o» e' inserita la seguente: «utilizzati».
2. All'articolo 64 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica dell'articolo 64 e' sostituita dalla seguente:
«Lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335»;
b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' disciplinata tale estensione nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo. Fino ad eventuali modifiche apportate con il predetto provvedimento, si applica il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 4 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002.».



Art. 6.
Modifiche al Capo XI

1. All'articolo 69 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «compreso il relativo trattamento economico» sono sostituite dalle seguenti: «compresi il relativo trattamento economico e il trattamento previdenziale di cui all'articolo 35»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari.».



Art. 7.
Modifiche al Capo XII

1. Al comma 1 dell'articolo 70 del testo unico le parole: «a una cassa di previdenza e assistenza» sono sostituite dalle seguenti: «ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza».
2. All'articolo 71 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «dalla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti» sono sostituite dalle seguenti: «dal competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti»;
b) al comma 2 le parole: «Capo III e al Capo XI», sono sostituite dalle seguenti: «Capo III, al Capo X e al Capo XI»;
c) al comma 4 le parole: «Le competenti casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti» sono sostituite dalle seguenti: «I competenti enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti».
3. Al comma 2 dell'articolo 72 del testo unico le parole: «alla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti» sono sostituite dalle seguenti: «al competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti».
4. Al comma 2 dell'articolo 73 del testo unico le parole: «alla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti» sono sostituite dalle seguenti: «al competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti».



Art. 8.
Modifiche al Capo XV

1. All'articolo 83 del testo unico i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. A seguito della riduzione degli oneri di maternita' di cui all'articolo 78, per gli enti comunque denominati che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti, la ridefinizione dei contributi dovuti dagli iscritti ai fini del trattamento di maternita' avviene mediante delibera degli enti medesimi, approvata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' con gli altri Ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza sul relativo ente.
3. Ai fini dell'approvazione della delibera di cui al comma 2, gli enti presentano ai Ministeri vigilanti idonea documentazione che attesti la situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni erogate.».



Art. 9.
Modifiche al Capo XVI

1. All'articolo 85 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 la lettera k) e' sostituita dalla seguente: «k) il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 aprile 2002;»;
b) al comma 2 e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: «r-bis)
il decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, e successive modificazioni.».
2. All'articolo 86 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera t) del comma 2 le parole: «e gli articoli 14, 17 e 18» sono sostituite dalle seguenti: «e l'articolo 14»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 della legge 8 marzo 2000, n. 53, non si applicano con riferimento ai congedi disciplinati dal presente testo unico.».



Art. 10.
Modifiche all'allegato D

1. L'allegato D del testo unico e' sostituito dal seguente:

«Allegato D

Elenco degli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti.

1. Cassa nazionale del notariato.
2. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense.
3. Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti.
4. Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari.
5. Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici.
6. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti.
7. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti.
8. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti.
9. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.
10. Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro.
11. Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi.
12. Ente di previdenza dei periti industriali.
13. Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi.
14. Cassa di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitarie e vigilatrici d'infanzia.
15. Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale.
16. Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «G.
Amendola», limitatamente alla gestione separata per i giornalisti professionisti.
17. Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura, limitatamente alle gestioni separate dei periti agrari e degli agrotecnici.».



Art. 11.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 23 aprile 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Prestigiacomo, Ministro per le pari opportunita'
Sirchia, Ministro della salute
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: Castelli


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