Decreto Legge 30.06.2005 n° 115


Le modifiche al codice di procedura civile previste dal DL 35/2005 avranno effetto a decorrere dal 15 novembre 2005

La Commissione Giustizia del Senato riunita in sede deliberante ha approvato il 29 giugno il Disegno di Legge che reca importanti disposizioni di modifica al Codice di Procedura Civile come recentemente modificato dal Decreto Legge sulla competitività e dalla Legge di conversione dello stesso. In particolare, il provvedimento, all'articolo 1 comma 6, proroga i termini di entrata in vigore delle disposizioni che recano la nuova fase introduttiva del processo civile (articoli 180 e 183 c.p.c.) a novembre anziché settembre e comunque prevede che esse si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore. Il disegno di legge si intersecha con le disposizioni correttive approvate dal Governo con Decreto Legge 115/2005 ai sensi del quale le nuove disposizioni del Codice di Procedura Civile hanno effetto a decorrere dal 15 novembre 2005 (articolo 8). Altre differenze si riscontrano tra i due provvedimenti in materia di entrata in vigore delle disposizioni sul processo esecutivo. In ogni caso il Governo ha assicurato che i termini suddetti saranno allineati. (Senato della Repubblica, Disegno di Legge 3439: Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, e alla legge 21 gennaio 1994, n. 53 - Decreto Legge 30 giugno 2005, n.115: Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2005, n.151).

(fonte: filodiritto.it)


DECRETO-LEGGE 30 giugno 2005, n.115

Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione.(GU n. 151 del 1-7-2005)


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare specifiche disposizioni per garantire la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per i beni e le attivita' culturali, del Ministro della giustizia, del Ministro della difesa, del Ministro delle politiche agricole e forestali, del Ministro degli affari esteri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Capo I

Interventi urgenti per l'universita' la scuola e gli ordini professionali

articolo 1.
Interventi urgenti per l'Universita' «Carlo Bo» di Urbino

1. Per sopperire alle improrogabili esigenze dell'Universita'
«Carlo Bo» di Urbino e' assegnato alla medesima universita', ad integrazione del contributo erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, un ulteriore contributo straordinario di 15 milioni di euro nell'anno 2005 e di 15 milioni di euro nell'anno 2006.
2. Il consiglio di amministrazione dell'universita', integrato da due esperti di elevata qualificazione amministrativo-contabile nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla definizione di un piano programmatico per il risanamento economico-finanziario dell'universita', salvaguardandone le finalita' istituzionali e prevedendo in particolare:
a) le azioni, gli strumenti e le risorse occorrenti al raggiungimento dell'equilibrio finanziario ed economico della gestione, anche attraverso l'eventuale alienazione del patrimonio edilizio;
b) la definizione delle dotazioni organiche del personale docente e tecnico-amministrativo.
3. L'onere per il compenso agli esperti di cui al comma 2 e' a carico dell'universita' di Urbino a valere sul contributo assegnato alla stessa universita' dalla presente disposizione.
4. Il piano programmatico di cui al comma 2, trasmesso nei successivi 20 giorni dalla sua definizione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, e' approvato con decreto interministeriale, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.
5. All'onere derivante dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2005 ed a 15 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede, per l'importo di 12 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di parte corrente
«Fondo speciale» del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando per 4,5 milioni di euro nell'anno 2005 e per 7,5 milioni di euro nell'anno 2006 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche', per l'importo di 18 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione di 10,5 milioni di euro per l'anno 2005 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2006 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

articolo 2.
Permanenza in carica del Consiglio universitario nazionale

1. In attesa dell'approvazione di un provvedimento legislativo di riordino, il Consiglio universitario nazionale resta in carica nella sua composizione alla data del 30 aprile 2005 fino all'insediamento del nuovo Consiglio riordinato e, comunque, non oltre il 30 ottobre 2005.

articolo 3.
Disposizioni sul personale della scuola e sulla direzione della Scuola superiore della pubblica amministrazione

1. In attesa della definizione del Piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato per il triennio relativo agli anni scolastici 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, predisposto ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, al fine di assicurare il regolare inizio dell'anno scolastico 2005-2006, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato ad assumere per il predetto anno, con contratto a tempo indeterminato, personale docente per un contingente di 35.000 unita' secondo le modalita' previste dall'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, nonche' personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) per un contingente di 5.000 unita'.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca i contingenti di cui al comma 1 sono ripartiti tra i diversi gradi di istruzione.
3. Le nomine saranno conferite solo se nel triennio di attuazione del piano non determineranno situazioni di soprannumeralita'.
4. La partecipazione obbligatoria ai corsi di formazione in servizio del personale docente nell'ambito delle risorse annualmente disponibili, gia' prevista dall'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le esigenze di formazione derivanti dall'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria, e' estesa alle altre esigenze di formazione in servizio del personale docente, derivanti da modifiche di ordinamenti o da modifiche delle classi di concorso.
5. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:
a) al secondo periodo le parole: «professori universitari di ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «professori universitari ordinari di ruolo»;
b) al terzo periodo le parole: «che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche o private di alta formazione» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche di alta formazione, ovvero per almeno dieci anni, anche non continuativamente, istituzioni private di alta formazione riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»;
c) al quarto periodo le parole: «per quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «fino a quattro anni».

 

articolo 4.
Elezioni degli organi degli ordini professionali

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, al fine di consentire il rinnovo degli organi degli ordini professionali interessati secondo il sistema elettorale disciplinato dal regolamento previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, le elezioni degli enti territoriali sono indette alla data del 15 settembre 2005, mentre quelle per il rinnovo dei consigli nazionali si svolgono alla data del 15 novembre 2005.
Ove il mandato non abbia piu' lunga durata, i consigli scadono al momento della proclamazione degli eletti.
2. Le elezioni per il rinnovo dei consigli dell'ordine degli psicologi sono indette entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine stabilito dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 1-septies del citato decreto-legge n. 7 del 2005. Ove il mandato non abbia piu' lunga durata, i consigli scadono al momento della proclamazione degli eletti.

 


Capo II

Ulteriori interventi

articolo 5.
Requisiti per la guida dei ciclomotori

1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente:
«1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di conseguire il certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori e' esteso a coloro che compiano la maggiore eta' a partire dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida; coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore eta' conseguono il certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori, previa presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici di cui al comma 1-quater.»;
b) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
«1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale;
1-quinquies. Non possono conseguire il certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori i conducenti gia' muniti di patente di guida; i titolari di certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad uno dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri all'atto del conseguimento di una patente.»;
c) al comma 12, le parole: «lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida o il certificato di abilitazione professionale» sono sostituite dalle seguenti: «lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida, il certificato di idoneita' di cui ai commi 1-bis e 1-ter o il certificato di abilitazione professionale»;
d) al comma 13-bis, le parole: «Il minore che, non munito di patente, guida ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneita' di cui al comma 11-bis e' soggetto» sono sostituite dalle seguenti: «I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneita' di cui al comma 11-bis sono soggetti».

articolo 6.
Misure antiviolenza nelle manifestazioni sportive; bilanci delle societa' sportive; obbligo assicurativo per sportivi dilettanti

1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti:
«30 giugno 2007».
2. Le societa' sportive che si sono avvalse della facolta' di cui all'articolo 18-bis della legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni, nell'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006 devono ridurre l'ammontare del patrimonio netto dell'importo del valore residuo della voce di bilancio «oneri pluriennali da ammortizzare» iscritta tra le componenti attive per effetto della svalutazione dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli sportivi professionisti. Il patrimonio deve essere diminuito delle rettifiche di valore calcolate per ammortizzare sistematicamente il valore di questi elementi durante il periodo della loro utilizzazione. L'applicazione di tali disposizioni non incide sulla posizione fiscale delle societa' interessate.
3. Sono abrogati l'articolo 18-bis della legge 23 marzo 1981, n. 91, e l'articolo 28 della legge 18 aprile 2005, n. 62.
4. L'obbligo di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' sospeso dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2006.

 

articolo 7.
Ammortizzatori sociali per settori in crisi

1. Il termine del 30 giugno 2005 per la stipula degli accordi in sede governativa di cui all'articolo 1, comma 155, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' prorogato al 15 luglio 2005 per le domande pervenute entro il 30 giugno 2005. A tale fine, il limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro di cui al citato articolo 1, comma 155, primo periodo, e' incrementato di 45 milioni di euro. Per fare fronte al corrispondente onere, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2005 mediante utilizzazione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 113, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e quanto a 15 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236.

 

articolo 8.
Efficacia delle modifiche al codice di procedura civile e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni

1. Il comma 3-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e' sostituito dai seguenti:
«3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter hanno effetto a decorrere dal 15 novembre 2005.
3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 15 novembre 2005.».
2. Le disposizioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 188, sono prorogate al 30 giugno 2006.

articolo 9.
Contenimento delle spese per trascrizione e stenotipia nel processo penale e durata del mandato di giudice di pace

1. All'articolo 51 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «al capo dell'Ufficio giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «al Presidente della Corte di appello»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Al fine indicato nel comma 1, il Ministero della giustizia, nei limiti delle risorse finanziarie attribuite e con le modalita' di cui al comma 3-bis, stipula contratti di durata biennale con imprese o cooperative di servizi specialistici.»;
c) il comma e' sostituito dal seguente:
«3. Nell'ambito della politica di decentramento amministrativo e di contenimento della spesa pubblica, le procedure di cui al comma 2 possono essere delegate, per ciascun distretto, al Presidente della Corte di appello.»;
d) dopo il comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«3-bis. Il Direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, al fine di attuare la delega di cui al comma 3, individua, sentito il Direttore generale della giustizia penale, gli schemi di contratto di cui al comma 2, nonche', previo monitoraggio delle caratteristiche e del costo medio di mercato di prestazioni analoghe od equivalenti, la tipologia ed il costo massimo delle prestazioni.».
2. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e' sostituito dal seguente:
«1. In attesa della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e puo' essere confermato per un secondo mandato di quattro anni e per un terzo mandato di due anni. I giudici di pace confermati per un ulteriore periodo di due anni in applicazione dell'articolo 20 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, al termine del biennio possono essere confermati per un ulteriore mandato di due anni, salva comunque la cessazione dall'esercizio delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di eta'.».

 

articolo 10.
Contratti di programma

1. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: «alla stessa data» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il 31 luglio 2005 e per un importo di contributi statali non superiore a 200 milioni di euro, che determinino erogazioni nell'anno 2005 non superiori a 40 milioni di euro».
2. Per la compensazione degli effetti finanziari derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro, in conseguenza del rinvio nell'attuazione della riforma di cui all'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il Ministero delle attivita' produttive riduce di pari importo l'ammontare dei pagamenti relativi agli altri strumenti da esso gestiti, al fine di assicurare in ogni caso l'invarianza del limite di cui all'articolo 1, comma 15, lettera b), della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 5 e 8 del citato decreto-legge n. 35 del 2005, nell'invarianza dei limiti di cui all'articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dagli articoli 8-bis, comma 3, e 11, comma 14-ter, del medesimo decreto-legge e dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, sono rideterminati i limiti di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 15, rispettivamente, in 2.710 milioni di euro e 490 milioni di euro.

 

articolo 11.
Conferimento in discarica dei rifiuti

1. All'articolo 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: «16 luglio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».

 

articolo 12.
Cessazione anticipata del servizio di leva nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica militari, nonche' del servizio civile sostitutivo

1. Ferma restando la disciplina transitoria prevista all'articolo 25 della legge 23 agosto 2004, n. 226, il personale di leva incorporato nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo' chiedere, con apposita domanda, di cessare anticipatamente dal servizio di leva a decorrere dal 1° luglio 2005.
2. Il personale che svolge servizio civile sostitutivo, di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo' chiedere, con apposita domanda, di cessare anticipatamente dal servizio a decorrere dal 1° luglio 2005.

 

articolo 13.
Disposizioni per il personale della carriera diplomatica

1. Per il rinnovo del contratto della carriera diplomatica relativo al biennio 2004-2005 e' stanziata la somma di euro 12.000.000 a decorrere dall'anno 2005. Al conseguente onere, pari a euro 12.000.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

articolo 14.
Ammodernamento delle infrastrutture portuali

1. L'articolo 3-quinquies, comma 2, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88, e la lettera f-quater) del comma 24 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono abrogati.
2. Per l'attuazione dell'articolo 36, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, le relative spese di investimento non concorrono, per l'anno 2005, alla determinazione del limite di incremento di cui al comma 57 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per la compensazione degli effetti finanziari che ne derivano, per l'anno 2005, la dotazione del Fondo di cui al comma 27 dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004, e' ridotta di euro 60.000.000.

 

articolo 15.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 30 giugno 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Buttiglione, Ministro per i beni e le attivita' culturali

Castelli, Ministro della giustizia

Martino, Ministro della difesa

Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali

Fini, Ministro degli affari esteri

Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli