Associazione di studio, formazione e informazione per la valorizzazione della figura dell'ufficiale giudiziario

DECRETO-LEGGE: Modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonché alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione.

Su proposta del Presidente Berlusconi e del Ministro della Giustizia, Castelli:
- un decreto-legge che, con opportune modifiche alla legge n.488 del 1999, risolve taluni dubbi interpretativi emersi in sede di applicazione della disciplina sul contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, consentendo così agli uffici giudiziari di procedere con speditezza nell’applicazione della nuova normativa, entrata in vigore il 1° marzo scorso. Si stabilisce, altresì, che le controversie per l’indennizzo da eccessiva durata dei procedimenti (cosiddetta equa riparazione) sono esenti dal predetto contributo. L’onere in questione è inoltre ridotto nei giudizi a più intenso impatto sociale, quali, ad esempio, i procedimenti in materia di famiglia, locazione, comodato, di impugnazione di delibere comunali, etc.;


DECRETO LEGGE

(testo approvato dal Consiglio dei Ministri in data 7 marzo 2002, recante alcune modifiche alla disciplina del contributo unificato per gli atti giudiziari, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale R.I.).


Art. 1

1. Il comma 3 dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente: "3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, o che deposita il ricorso introduttivo ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati è tenuta all'anticipazione del pagamento del contributo di cui al comma 2.

La parte che modifichi la domanda o proponga domanda riconvenzionale o formuli chiamata in causa o svolga intervento autonomo, cui consegna l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo secondo gli importi e i valori indicati nella tabella 1 allegata alla legge".

2. Al comma 4 dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in fine, sono aggiunte le seguenti parole:

"ed è prenotato a debito per essere recuperato nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno.".

3. Al comma 5 dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono soppresse le seguenti parole:

"ovvero nell'atto di precetto. In caso di modifica della domanda che ne aumenti il valore, la parte è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo, secondo gli importi e i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge. Ove non vi provveda, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda".

4. Dopo il comma 5 dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo, il funzionario addetto all'ufficio giudiziario, entro dieci giorni, notifica alla parte l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra la dichiarazione resa e il corrispondente scaglione della tabella, avvertendo espressamente che, in caso di mancato pagamento entro il termine di un mese, si procederà a iscrizione a ruolo per la riscossione coattiva ai sensi del dlgs 9 luglio 1997, n. 237, del dlgs 26 febbraio 1999, n. 46 e del dlgs 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni".

5. Il comma 8 dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente: "8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti già esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo, o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché i procedimenti di rettificazione di stato civile, i procedimenti in materia di equa riparazione previsti dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, i procedimenti in materia tavolare, i procedimenti cautelari attivati in corso di causa, e i procedimenti di regolamento di competenza e di giurisdizione.".

6. Il comma 11 dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

"11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° marzo 2002 ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima data. Per i procedimenti già iscritti a ruolo alla data del 1° marzo 2002 la parte deve valersi delle disposizioni del presente articolo versando, per la prima udienza utile, l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in ragione:

a) del 20% per le cause iscritte prima dell'anno 1997;

b) del 50% per le cause iscritte prima del 1° gennaio 2000;

c) del 70% per le cause iscritte dal 1° gennaio 2000.

Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti rimessi o assunti in decisione, anche se rimessi sul ruolo successivamente all'entrata in vigore della presente legge, né i procedimenti iscritti a ruolo anteriormente al 1° gennaio 1992.

Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo d'imposta di bollo, di tassa d'iscrizione a ruolo, (e) di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata di causa e di tassa fissa.'.

7. Dopo il punto 3 della tabella di cui all'art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Nell'ipotesi di cui all'art. 91 del rd 16 marzo 1942, n. 267 è dovuto il contributo pari a lire 1.000.000.".

8. Nel punto 4 della tabella n. 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole "titolo I' sono aggiunte le seguenti: ´il capo I, III, IV, V e VI' e sono soppresse le seguenti parole: "e II".

9. Dopo il punto 4 della tabella n. 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, è aggiunto il seguente:

´4-bis. Per i procedimenti di volontaria giurisdizione nonché per i procedimenti speciali di cui al libro quarto, titolo II, del codice di procedura civile, è dovuto il contributo indicato alla lettera b) del comma 1 della presente tabella.'.

10. Dopo il punto 5 della tabella n. 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, è aggiunto il seguente:

´5-bis. Per i procedimenti di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a lire 200.000. Il contributo non è dovuto per i procedimenti esecutivi per consegna e rilascio.'.

11. Dopo il punto 5-bis della tabella n. 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, è aggiunto il seguente:

5-ter. Per i procedimenti in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto è pari a lire 200.000.

Art. 2

1. Nell'art. 71 delle norme di attuazione del codice di procedure civile le parole "l'indicazione delle parti." sono sostituite dalle seguenti: "l'indicazione delle generalità delle parti e del codice fiscale".'.

Art. 3

Norma transitoria

1. Per i procedimenti iscritti a ruolo dal 1° marzo 2002 alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i procedimenti, già iscritti a ruolo alla data del 1° marzo 2002, per i quali la parte si è avvalsa della facoltà di versare il contributo nella misura del 50%, sono fatti salvi gli atti compiuti e non si fa luogo a rimborso, a ripetizioni o a integrazioni di quanto pagato.

Art. 4

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle camere per la conversione in legge.

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